LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 2007, n. 7

Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/2007
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo I
 Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio e turismo
Art. 1
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), dopo le parole <<materiali dell'edilizia,>> sono aggiunte le seguenti: <<ivi compresi quelli elettrici,>> e dopo le parole <<articoli di arredamento,>> sono aggiunte le seguenti: <<gli elettrodomestici,>>.
Art. 2
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, la vendita dei farmaci di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 248/2006, avviene secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1, lettera w), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 223/2006 solo in capo al farmacista e i requisiti di cui all'articolo 7 della presente legge solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'articolo 80, comma 2.>>.

Art. 3
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 29/2005 è abrogato.

Art. 4
1. La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente: <<Requisiti morali e condizioni ostative>>.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29/2005 dopo le parole <<l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande>>.
Art. 5
1.
Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<1. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali.>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 29/2005 le parole <<l'iscrizione al REC ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione>> sono soppresse.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 29/2005.
Art. 7
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<2 bis. Il Piano di settore di cui al comma 2 riproduce il contenuto di accordi di programma esistenti al momento dell'adozione del Piano medesimo e dei quali il Comune è stato parte contraente.>>.

2.
Dopo il comma 10 dell'articolo 15 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:
<<10 bis. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio al Piano per la grande distribuzione è verificata dalla Direzione centrale attività produttive, qualora richiesta dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto nell'ambito del procedimento di variante urbanistica.>>.

Art. 8
1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005 dopo le parole <<1 gennaio,>> sono inserite le seguenti: <<6 gennaio,>> e dopo le parole <<15 agosto, >> sono inserite le seguenti: <<1 novembre,>>.
2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Il programma delle eventuali chiusure obbligatorie di cui al comma 3 si applica anche agli esercizi commerciali al dettaglio che vendono prevalentemente generi non alimentari. I prodotti per la cura e l'igiene della persona e della casa sono equiparati ai generi alimentari.
3 ter. Si considera prevalente l'attività esercitata su almeno il 60 per cento della superficie di vendita autorizzata o denunciata. Qualora la prevalenza, ai fini della vendita dei generi alimentari e dei prodotti equiparati, non venga raggiunta all'interno del singolo esercizio, l'esercizio medesimo osserva integralmente il programma delle eventuali chiusure obbligatorie di cui al comma 3. All'interno dei centri commerciali al dettaglio o dei complessi commerciali, la prevalenza è accertata in relazione ai singoli esercizi di vendita e il programma delle eventuali chiusure di cui al comma 3, all'interno del centro commerciale al dettaglio o del complesso commerciale, si applica solo agli esercizi che vendano prevalentemente prodotti non alimentari. La prevalenza è accertata dal Comune su dichiarazione dell'operatore commerciale.
3 quater. Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente titolo gli esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400. Tale disposizione non si applica agli esercizi allocati all'interno dei centri commerciali al dettaglio o dei complessi commerciali, che rimangono integralmente assoggettati al regime degli orari di cui ai commi 3 bis e 3 ter.>>.

3. Al comma 8 dell'articolo 29 dopo la parola <<adozione.>> sono aggiunte le seguenti: <<Alla deliberazione di cui al comma 6 è attribuita la medesima efficacia esecutiva dell'ordinanza sindacale.>>.
4. Al comma 9 dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005 dopo le parole <<l'apertura obbligatoria>> sono aggiunte le seguenti: <<o facoltativa>> e dopo la parola <<prestabiliti>> sono aggiunte le seguenti: <<, con particolare riguardo alle festività e alle ricorrenze legate alle tradizioni e agli usi locali>>.
5.
Il comma 10 dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<10. Per comprovate esigenze di pubblico interesse ovvero qualora ne ricorra l'esigenza, i Comuni hanno facoltà di derogare alla chiusura obbligatoria di cui al comma 2, fatta eccezione per le seguenti festività: 1 gennaio, Pasqua, 1 maggio e 25 dicembre.>>.

6.
Dopo il comma 11 dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:
<<11 bis. La Conferenza dei Comuni degli ambiti di cui all'allegato C, composti da Comuni non confinanti ovvero appartenenti a Province diverse, è estesa anche a tutti i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia interessati.>>.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 13/2008
Art. 10
1.
L'articolo 35 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 35
 (Disciplina delle vendite promozionali)
1. Le vendite promozionali, caratterizzate da sconti o ribassi diretti a presentare al consumatore l'opportunità dell'acquisto, sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente.
2. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni precedenti l'inizio dei saldi di cui all'articolo 34, comma 1.
3. L'effettuazione delle vendite promozionali va comunicata al Comune mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita con almeno cinque giorni di anticipo e indicante la loro data di inizio e la loro durata.
4. È obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita e il prezzo finale praticato nel corso della vendita promozionale.>>.

Art. 11
1. Al comma 14 dell'articolo 48 della legge regionale 29/2005 dopo le parole <<Centri di coordinamento.>> sono aggiunte le seguenti: <<A tal fine, i Comuni possono anche addivenire a provvedimenti contrattati con i CAT o i loro Centri di coordinamento per la definizione degli aspetti attuativi dei titoli autorizzatori.>>.

Art. 12
1. Al comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale 29/2005 le parole <<di cui agli articoli 5 e 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui agli articoli 5, 6 e 7 >>.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
2Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 14
1.
Dopo il comma 17 dell'articolo 107 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:
<<17 bis. Nell'ambito del processo di rafforzamento patrimoniale delle società d'area dell'ambito marino e in conformità al quadro normativo e funzionale definito dal titolo II, capo III, della legge regionale 2/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito le azioni di sua proprietà della Società Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA alla TurismoFVG.>>.

Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 13/2008
Art. 16
 (Disposizioni transitorie)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. In deroga a quanto prescritto dall'articolo 87, comma 3, della legge regionale 29/2005 ed esclusivamente con riferimento all'anno 2007, il termine ai fini delle deliberazioni di competenza dei Comuni è prorogato al 30 settembre 2007.
3. In attuazione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005, come modificato dall'articolo 13, il Comitato di gestione ivi previsto è integrato nella sua composizione.
4. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 13/2008
2Comma 4 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 13/2008
Capo II
 Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera i), L. R. 21/2016
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera i), L. R. 21/2016
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera i), L. R. 21/2016
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1L'abrogazione del presente articolo, disposta erroneamente dall'art. 78, comma 1, lett. b), della L.R. 21/2013, si intende non produttiva di effetti a carico dell'art. 92 bis della L.R. 2/2002.
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera i), L. R. 21/2016
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera i), L. R. 21/2016
Art. 24
 (Modifica all'allegato C della legge regionale 2/2002)
1. La lettera C1 dell'allegato C della legge regionale 2/2002, come modificata dall'articolo 106, commi da 42 a 47, della legge regionale 29/2005, è sostituita dalla seguente:
<<C1 - Punteggio in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e del fabbricato:
1. TIPOLOGIA DEL FABBRICATO:
villa singola (esclusi bungalow) 5
villa a schiera 4
condominio ai sensi del Codice civile (articoli 1117 e seguenti) 2
altro fabbricato non riconducibile né a villa né a condominio 3
2. UBICAZIONE DEL FABBRICATO:
distanza dalla spiaggia o dagli impianti di risalita fino a 200 metri (in linea d'aria) 4
distanza dal centro storico fino a 300 metri (in linea d'aria) 2
3. STATO DEL FABBRICATO:
fabbricato edificato negli ultimi cinque anni 5
fabbricato ristrutturato negli ultimi cinque anni 4
fabbricato edificato negli ultimi dieci anni 3
fabbricato edificato negli ultimi venti anni 2
4. STATO DELL'ALLOGGIO:
alloggio ristrutturato negli ultimi due anni 7
alloggio ristrutturato negli ultimi cinque anni 6
alloggio oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi due anni 5
alloggio oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi cinque anni 4
alloggio non ristrutturato o non oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi dieci anni 3
alloggio non ristrutturato o non oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi quindici anni 2
5. PIANO DELL'ALLOGGIO:
piano attico/villa singola 4
piano intermedio, villa a schiera e bungalow 3
piano terreno 2
seminterrato 1
6. ARREDAMENTO DELL'ALLOGGIO:
arredamento artigianale su misura o di pregio (per materiale o design) 3
arredamento comune (per materiale o design) 1
7. IMPIANTI:
impianto di climatizzazione 5
impianto di condizionamento 3
impianto di riscaldamento 2
(gli impianti, compresi, in particolare, quelli elettrici, termosanitari e idrici, devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti)
8. CARATTERISTICHE DELL'ALLOGGIO E SERVIZI ANNESSI:
soggiorno 1
doppi servizi 2
cucina abitabile 2
vasca con idromassaggio 1
balcone/terrazza 1
antenna centralizzata TV 1
TV 1
telefono/connessione internet 1
lavastoviglie 2
lavatrice in uso esclusivo 1
ascensore 1
garage 2
posto auto 1
giardino comune 1
giardino privato 2
piscina comune 1
piscina privata 2
giardino recintato 1
tripli servizi 3
antenna satellitare 1
posto barca 2
cassetta di sicurezza 1
alloggio compreso in un complesso nautico 1>>.

Art. 25
 (Disposizioni transitorie)
1. L'articolo 57, comma 2, della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 18, si applica anche alle classificazioni risultanti, per le strutture ricettive, dal provvedimento comunale emanato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e, per le case e appartamenti per vacanze, dalla dichiarazione, di cui all'articolo 83, comma 2, della legge regionale 2/2002 e successive modifiche, presentata anteriormente alla predetta data. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0128/Pres., in materia di strutture ricettive turistiche.
2. L'articolo 58 della legge regionale 2/2002, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi alle strutture ricettive e alle case e appartamenti per vacanze, il cui quinquennio di validità della classificazione scade al 31 dicembre 2007 e sino a tale data.
3. La lettera C1 dell'allegato C della legge regionale 2/2002, come modificata dall'articolo 24, si applica alle classificazioni delle case e appartamenti per vacanze presentate a partire dall'1 luglio 2007.
4. Il titolare di case e appartamenti per vacanze, che ha presentato al Comune, in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale 29/2005, la dichiarazione per la classificazione di cui all'articolo 83, comma 2, della legge regionale 2/2002 e successive modifiche, ha facoltà di ripresentare la medesima dichiarazione, a partire dall'1 luglio 2007, sulla base dell'articolo 24.
Art. 26
 (Spese per la realizzazione di progetti interregionali)
1.Per i progetti interregionali di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), e con riferimento alle quote comuni conferite da altre Regioni e Province autonome partecipanti ai progetti attivati, è autorizzata la spesa di 75.000 euro a titolo di anticipazione dell'utilizzo delle risorse già versate dai soggetti cofinanziatori e introitate al bilancio regionale ma non ancora iscritte nello stato della spesa.