<<Art. 92 bis
(Subingresso nelle strutture ricettive)
1.
Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive è soggetto alla denuncia di inizio attività, ai sensi dell'
articolo 27 della legge regionale 7/2000
, e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla presente legge e relativo regolamento attuativo.
2. Il subentrante per atto tra vivi, in possesso, alla data del trasferimento dell'azienda, dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 88 e al relativo regolamento attuativo, presenta la denuncia di inizio attività entro il termine di novanta giorni dalla data del trasferimento, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 98, salva proroga per gravi e comprovati motivi di cui al medesimo articolo 98.
3. Il subentrante per causa di morte presenta la denuncia di inizio attività entro il termine di sei mesi dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 98, salva proroga per gravi e comprovati motivi di cui al medesimo articolo 98. I requisiti morali e professionali di cui all'articolo 88 e al relativo regolamento attuativo sono conseguiti entro il predetto termine.
4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa fino alla regolarizzazione prescritta ai sensi del comma 3.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà o in gestione a un terzo soggetto.
6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di inizio attività è valida fino alla data contrattuale in cui termina la gestione, e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la denuncia di inizio attività entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla data di cessazione della gestione.>>.