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Indice:
L.R. n. 4/2007
Art. 1
Leggi regionali
Legge regionale
23 febbraio 2007
, n.
4
Modifiche alla legge regionale 18/2006 contenente disposizioni per l'istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 28/02/2007, N. 009
Data di entrata in vigore:
15/03/2007
Materia:
350.01
-
Beni culturali, storici ed artistici
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
(Modifiche alla
legge regionale 18/2006
)
1.
Alla
legge regionale 25 agosto 2006, n. 18
(Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), come modificata dall'
articolo 7, comma 133, della legge regionale 1/2007
, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 1 le parole <<di livello statale, regionale e locale>> sono soppresse;
b)
il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso;
c)
l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
(Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia)
1.
Per le finalità dell'articolo 1, sulla base di appositi accordi stipulati con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, la Regione promuove, insieme con il medesimo Ministero, la costituzione di una fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di seguito denominata Fondazione Aquileia.
2.
La Regione promuove altresì la partecipazione alla Fondazione Aquileia, in qualità di soggetti fondatori, del Comune di Aquileia, della Provincia di Udine e di altre persone giuridiche private senza fine di lucro.>>;
d)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
(Elementi statutari)
1.
Lo statuto della Fondazione Aquileia dovrà richiamare espressamente le finalità della presente legge e prevedere tra i suoi compiti:
a)
la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con riferimento alla gestione del sito quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO e a supporto delle attività di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attività produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;
b)
lo sviluppo del turismo culturale dell'area;
c)
il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alla lettera a) e nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche, nonché la predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi.>>;
e)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
(Conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali)
1.
I soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della Fondazione Aquileia in conformità delle disposizioni generali e di quelle dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di quanto convenuto in sede di stipula degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1.>>;
f)
al comma 1 dell'articolo 5 le parole <<il Presidente della Fondazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Regione>>;
g)
al comma 3 dell'articolo 6 dopo le parole <<forme di fruizione turistica compatibili>> sono aggiunte le seguenti: <<con la valenza culturale dei siti>>;
h)
il comma 5 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<5. L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dal
decreto legislativo 42/2004
e successive modifiche per gli interventi in aree sottoposte a tutela, può concedere contributi pluriennali per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche comprese nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).>>;
i)
al comma 7 dell'articolo 6 le parole <<valorizzazione turistica, culturale e infrastrutturale delle aree comprese nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<valorizzazione turistica e culturale delle aree comprese nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)>>.
(1)
2.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 18/2006
, come sostituito dal comma 1, lettera e), fanno carico:
a)
relativamente al conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione di cui all'
articolo 2, comma 1, della legge regionale 18/2006
, come sostituito dal comma 1, lettera c), all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5148 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Conferimenti a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione Aquileia>>;
b)
relativamente al sostegno delle attività della Fondazione di cui all'
articolo 2, comma 1, della legge regionale 18/2006
, come sostituito dal comma 1, lettera c), all'unità previsionale di base 8.2.300.1.279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5149 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Interventi a sostegno delle attività della Fondazione Aquileia>>.
Note:
1
Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 141, comma 2, lettera j), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative