LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
17Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, L. R. 7/2000
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge definisce gli strumenti di programmazione finanziaria e disciplina l'ordinamento contabile della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale di autonomia.
Art. 2
 (Principi dell'ordinamento contabile della Regione)
1. L'ordinamento contabile della Regione si fonda su principi volti a:
a) consentire alla politica finanziaria della Regione di concorrere con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Unione europea;
b) conferire chiarezza e trasparenza ai documenti contabili al fine di offrire la massima comprensione dei fatti contabili ed economici riguardanti l'attività della Regione;
c) porre in essere gli strumenti per riscontrare il grado di efficacia ed efficienza dei processi di acquisizione e di impiego delle risorse;
d) rispettare la distinzione tra il ruolo di direzione politica e quello di gestione amministrativa, affidato alla responsabilità della dirigenza;
e) applicare le forme di delegificazione, semplificazione e accelerazione delle procedure.

Art. 3
 (Principi di bilancio)
1. Il bilancio di previsione della Regione è redatto nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) annualità: l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, il quale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale data non possono effettuarsi accertamenti d'entrata e impegni di spesa, nonché operazioni di cassa, riferiti all'anno precedente;
b) unità: tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in un unico bilancio; le entrate confluiscono in una massa unica e indistinta che finanzia l'intero ammontare delle spese, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo particolari eccezioni disposte con legge;
c) universalità: tutte le entrate e tutte le spese, anche se di piccola entità, sono iscritte nel bilancio; sono vietate le gestioni fuori bilancio, salvo specifiche autorizzazioni legislative;
d) integrità: tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione, e di eventuali altre spese ad esse connesse, e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere ridotte delle entrate correlative;
e) specificazione: le entrate e le spese non possono essere previste cumulativamente nel loro insieme, ma analiticamente;
f) veridicità: le previsioni sono iscritte nel bilancio in modo da evitare qualsiasi artificio che tenda a sopravvalutare o sottovalutare gli stanziamenti;
g) chiarezza: il bilancio deve risultare di facile lettura e comprensione da parte dei cittadini, nei limiti imposti dalle regole contabili;
h) pareggio finanziario: il bilancio prevede la perfetta corrispondenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese;
i) confrontabilità: il bilancio è redatto secondo le classificazioni internazionali previste per il sistema pubblico e in modo da rendere raffrontabili le entrate e le spese relative a più esercizi finanziari;
j) pubblicità: il bilancio è portato a conoscenza della comunità regionale.

Capo II
 Programmazione finanziaria
Art. 4
 (Strumenti di programmazione finanziaria regionale)
1. La programmazione finanziaria si esplica attraverso l'adozione dei seguenti documenti:
a) il documento di programmazione economico-finanziaria regionale;
b) la relazione politico-programmatica regionale;
c) l'eventuale legge strumentale alla manovra di bilancio;
d) la legge finanziaria;
e) il bilancio pluriennale e il bilancio annuale.

Art. 5
 (Documento di programmazione economico-finanziaria regionale)
1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, di seguito denominato DPEFR, è un atto di indirizzo per la manovra finanziaria di bilancio pluriennale e annuale.
2. Il DPEFR contiene:
a) il quadro economico di sintesi per macro aggregati;
b) il quadro delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e stimate in coerenza con l'andamento economico regionale e del Paese;
c) l'indicazione dei vincoli e delle compatibilità delle politiche regionali derivanti da quelle comunitarie e statali, nonché dagli indirizzi e dalle scelte contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato;
d) gli indirizzi per la gestione delle spese relative al funzionamento della Regione, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione e delle autonomie locali;
e) la definizione delle priorità di intervento per le politiche di settore e intersettoriali;
f) la stima del fabbisogno finanziario complessivo;
g) gli indirizzi per l'eventuale variazione delle entrate.

3. Il DPEFR è inviato al Consiglio delle autonomie locali che esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale.
4. Il DPEFR è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 6
 (Esame consiliare degli strumenti di programmazione finanziaria regionale)
1. La Giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, presenta il DPEFR al Consiglio regionale che ne dibatte i contenuti e lo approva. Decorso il termine dell'1 ottobre successivo e in assenza di determinazioni del Consiglio, la Giunta regionale presenta comunque i documenti di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale la relazione politico-programmatica regionale, di seguito denominata RPPR, il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale. Entro lo stesso termine, la Giunta può presentare il disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio con i contenuti previsti dall'articolo 8.
3. Il Consiglio regionale esamina e approva la RPPR e i disegni di legge di cui al comma 2 nella sessione di bilancio. Il Consiglio regionale disciplina con il proprio regolamento interno lo svolgimento della sessione di bilancio.
4. La Giunta regionale presenta, in allegato ai documenti di cui al comma 2, il progetto di Programma operativo di gestione, di seguito denominato POG, previsto dall'articolo 28. Tale progetto, pur non essendo oggetto di approvazione consiliare, è coordinato nell'ambito dei lavori della sessione di bilancio.
5. Il Consiglio regionale, nell'ambito dei poteri di indirizzo e controllo nei confronti della Giunta regionale, verifica l'attuazione degli ordini del giorno approvati durante le sessioni di bilancio.
Art. 7
 (Relazione politico-programmatica regionale)
1. La RPPR è un atto di indirizzo dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale.
2. La RPPR è articolata in tre parti:
a) la prima parte contiene:
1) l'aggiornamento della situazione e delle tendenze del sistema economico regionale, con particolare riferimento allo sviluppo del reddito, all'occupazione, anche in un'ottica di genere, e alla bilancia commerciale;
2) le valutazioni sullo sviluppo economico e sociale della comunità e del territorio regionale;
b) la seconda parte contiene:
1) il quadro economico-finanziario di riferimento, con la stima delle risorse disponibili nel triennio;
2) l'analisi delle fonti finanziarie, ivi incluse quelle a destinazione vincolata;
3) la descrizione degli obiettivi riferiti alle finalità e funzioni di bilancio e le azioni programmatiche per realizzare gli stessi;
4) gli indirizzi per la programmazione delle attività relative alle unità di bilancio;
c) la terza parte contiene:
1) gli indirizzi per le attività proprie della Regione, nonché gli indirizzi per le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, delle autonomie locali e funzionali relativamente alle funzioni delegate dalla Regione, e di ogni altro soggetto operante sul territorio regionale quando oggetto di finanziamento regionale;
2) ove la Giunta lo ritenga, la descrizione degli obiettivi e delle azioni programmatiche da compiere in attuazione di politiche organiche trasversali rispetto all'articolazione del bilancio e la relativa dotazione di risorse finanziarie.

3. La RPPR è coordinata, anche successivamente all'avvenuta presentazione, con la legge strumentale alla manovra di bilancio approvata dal Consiglio regionale e con gli stanziamenti approvati con la legge finanziaria.
Art. 8
 (Legge strumentale alla manovra di bilancio)
1. Al fine di dare attuazione alla RPPR, con la legge strumentale alla manovra di bilancio possono essere disposte modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio. Le disposizioni contenute nella legge devono avere effetti economici, finanziari e contabili e devono essere altresì coordinate con le priorità di intervento previste nel DPEFR.
2. I nuovi interventi previsti dalla legge di cui al comma 1 sono ammissibili limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente un adeguato quadro generale di riferimento normativo, rimanendo escluse le fattispecie che, per oggetto o complessità, necessitino di nuova disciplina normativa organica. I destinatari degli interventi sono, di norma, prevedibili solo a livello settoriale o di tipologie omogenee.
3. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 9
 (Legge finanziaria)
1. In attuazione degli indirizzi del DPEFR, e coerentemente con le indicazioni della RPPR, la legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e, per il medesimo periodo, provvede:
a) alle variazioni delle aliquote e alle altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione;
b) alla determinazione dell'ammontare delle previsioni di entrata;
c) all'autorizzazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui o emissione di buoni ordinari regionali, prevedendone le condizioni generali;
d) a disporre gli opportuni rifinanziamenti o definanziamenti di unità di bilancio, in misura adeguata per garantire nella fase gestionale lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli interventi, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative dell'Amministrazione regionale nell'assunzione degli impegni di spesa;
e) alla modulazione delle quote di spese pluriennali;
f) all'accantonamento ai fondi globali delle risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si preveda il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio;
g) alla determinazione degli stanziamenti degli altri fondi previsti agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

Art. 10
 (Altre leggi di spesa)
1. Le leggi che autorizzano spese ne indicano l'ammontare complessivo e la quota a carico di ciascun esercizio, compatibilmente con il quadro di riferimento stabilito dal bilancio pluriennale.
2. Qualora la legge preveda la costituzione di nuovi modelli organizzativi esterni all'Amministrazione regionale, tale previsione deve essere sorretta da un'analisi dei costi e dei benefici e da valutazioni tecniche ed economiche che ne dimostrino la convenienza.
Art. 11
 (Leggi di spesa pluriennale)
1. Le leggi regionali che comportano spese a carattere pluriennale si distinguono, in funzione delle cause da cui deriva la pluriennalità della spesa, in:
a) leggi che autorizzano spese per attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente;
b) leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi;
c) leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali.

2. Le leggi che autorizzano attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire rinviando alla legge finanziaria la determinazione dell'entità della relativa spesa.
3. Le leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi indicano l'ammontare complessivo della spesa prevista per l'intera opera, programma o intervento e la quota a carico di ciascun esercizio.
4. Le leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali stabiliscono il numero delle annualità e l'ammontare della quota a carico di ciascun esercizio.
Art. 12
 (Bilancio pluriennale e bilancio annuale)
1. Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale possono essere rappresentati in un unico documento, nel quale il totale delle entrate e delle spese effettive e il totale generale delle entrate e delle spese comprendenti anche le partite di giro, sono approvati distintamente.
2. Il bilancio, pluriennale e annuale, è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa, secondo le classificazioni di cui agli articoli 15 e 16, e dal quadro generale riassuntivo che riporta i totali delle entrate e delle spese per titoli e per finalità.
3. Le previsioni del bilancio pluriennale e annuale sono formulate in termini di competenza e articolate, sia per l'entrata sia per la spesa, in unità di bilancio costituenti le unità fondamentali di bilancio.
4. Per ciascuna unità di bilancio di entrata e di spesa, come individuate rispettivamente dagli articoli 15, comma 4, e 16, comma 5, il bilancio pluriennale e annuale indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce.
5. Tra le entrate o le spese di cui al comma 4 è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.
6. In apposito riquadro sono esposti i seguenti valori:
a) risparmio pubblico;
b) indebitamento o accreditamento netto;
c) ammontare delle risorse vincolate;
d) ricorso al mercato per la copertura di spese di competenza dell'anno di riferimento;
e) pareggio finanziario.

7. Nel riquadro previsto al comma 6 è, inoltre, data dimostrazione del rispetto dei seguenti limiti e principi:
a) pareggio economico;
b) limite di indebitamento indicato nell'articolo 24, comma 2.

8. Le previsioni di spesa di cui al comma 4 costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno.
Art. 13
 (Bilancio pluriennale)
1. La Regione predispone un bilancio pluriennale della durata di un triennio.
2. Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi e a tale fine indica analiticamente per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa le quote relative ai singoli esercizi.
3. Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri.
4. Al bilancio pluriennale è allegato l'elenco delle spese pluriennali che si estendono oltre il triennio suddivise per annualità di accensione.
Art. 14
 (Bilancio annuale)
1. Il bilancio annuale è costituito da:
a) uno stato di previsione delle entrate;
b) uno stato di previsione delle spese;
c) un quadro generale riassuntivo.

2. Il bilancio annuale è corredato di prospetti che riportano:
a) le assegnazioni di risorse a destinazione di spesa vincolata di cui all'articolo 23;
b) le spese finanziate con il ricorso al mercato finanziario;
c) gli accantonamenti a fondo globale, di parte corrente e di parte capitale, suddivisi in relazione all'oggetto.

3. Al bilancio annuale sono allegati:
a) l'elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti;
b) l'elenco delle unità di bilancio con l'indicazione delle norme sostanziali che autorizzano la spesa.

Art. 15
 (Classificazione delle entrate)
1. Le entrate della Regione sono ripartite in titoli, categorie e unità di bilancio.
2. Il titolo classifica le entrate secondo la loro fonte.
3. Le categorie suddividono le entrate secondo la natura dei cespiti.
4. Le unità di bilancio rappresentano il livello elementare dell'entrata. Esse individuano un raggruppamento omogeneo di entrate caratterizzate dal cespite comune.
5. I titoli e le categorie sono individuati nell'allegato A) alla presente legge.
Art. 16
 (Classificazione delle spese)
1. Le spese della Regione sono ripartite in finalità, funzioni, titoli e unità di bilancio.
2. Le finalità esprimono la destinazione delle risorse in relazione agli ambiti generali di intervento della Regione e in relazione al funzionamento della medesima. Gli ambiti generali di intervento rappresentano i bisogni di sviluppo economico e sociale della comunità regionale, nonché di tutela del territorio.
3. Le funzioni esprimono i settori di intervento in cui si articola il perseguimento delle finalità. Le funzioni si suddividono in un numero di unità di bilancio adeguato alla rappresentazione dei bisogni specifici della comunità e del territorio regionale.
4. Il titolo classifica le spese per natura.
5. Le unità di bilancio rappresentano il livello elementare della spesa. Ciascuna unità di bilancio individua un raggruppamento di attività destinate a soddisfare il medesimo bisogno della comunità o del territorio regionale. Per garantire la confrontabilità, la classificazione in unità di bilancio è mantenuta tendenzialmente costante nel tempo.
6. A fini conoscitivi è data evidenza, nell'ambito di ciascuna unità di bilancio, dell'ammontare delle risorse libere e di quelle costituenti rigidità di bilancio, con riferimento alle autorizzazioni pregresse di limiti d'impegno.
7. Le finalità, le funzioni e i titoli sono individuati nell'allegato A) alla presente legge.
Art. 17
 (Fondi globali)
1. In apposita unità di bilancio sono individuate le risorse destinate alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
2. Le risorse di cui al comma 1 non sono riportate nel programma operativo di gestione previsto dall'articolo 28.
Art. 18
 (Fondi di riserva)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti i seguenti fondi di riserva:
a) fondo di riserva per le spese impreviste;
b) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
c) fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti;
d) fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale.

2. I fondi elencati alle lettere a), b) e c) sono distinti tra spese correnti e spese in conto capitale.
3. Il fondo per le spese impreviste è utilizzato per far fronte a spese inderogabili e non procrastinabili contemplate dalla legislazione vigente, ma non prevedibili all'atto dell'adozione della legge di approvazione del bilancio.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, con deliberazione dispone il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio.
5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unità di bilancio afferenti a spese obbligatorie relative agli oneri del personale, agli oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione, nonché a spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate.
6. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio.
7. Il fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti è utilizzato al fine di provvedere al pagamento di residui passivi di parte corrente e di parte capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto.
8. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle appropriate unità di bilancio.
9. Il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi e dei contratti integrativi di ente.
10. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio.
11. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il trasferimento delle somme che i contratti collettivi del personale regionale assegnano al fondo per la contrattazione integrativa.
Art. 19
 (Fondi per interventi a finanziamento comunitario)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti, in apposite unità di bilancio distinte in spese correnti e spese d'investimento, i fondi per interventi a finanziamento comunitario.
2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi comunitari o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio.
3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilità dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, con deliberazione individua annualmente:
a) la quota dei fondi da destinare alla copertura di programmi e progetti già presentati;
b) la quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario;
c) la quota dei fondi da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, sebbene non inserito nei programmi e progetti di cui alle lettere a) e b), nonché i relativi interventi;
d) la quota dei fondi da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, del cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.

5. Relativamente agli interventi costituenti il parco-progetti di cui al comma 4, lettera c), con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è disposta l'iscrizione degli stanziamenti relativi nelle appropriate unità di bilancio, mediante prelevamento dai fondi previsti al comma 1.
6. A seguito dell'approvazione da parte degli organi comunitari e statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, lettere a), b) e d), con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed è disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l'intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato e dalla Unione europea.
7. In caso di modifica ai piani finanziari afferenti a programmi e progetti comunitari già iscritti nel bilancio regionale, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono disposti i necessari adeguamenti, utilizzando, ove necessario, le risorse di cui al comma 4, lettera d).
8. Per le finalità previste dai commi 5, 6 e 7, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino all'approvazione della deliberazione relativa all'anno successivo.
Art. 20
 (Fondi per interventi a finanziamento statale)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti, in apposite unità di bilancio distinte in spese correnti e spese d'investimento, i fondi per interventi a finanziamento statale.
2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi statali o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio.
3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilità dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi statali.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, con deliberazione, individua annualmente:
a) la quota dei fondi da destinare alla copertura di programmi e progetti già presentati;
b) la quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento statale.

5. A seguito dell'approvazione da parte degli organi statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed è disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l'intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato.
6. Per le finalità previste dal comma 5 la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino all'approvazione della deliberazione relativa all'anno successivo.
Art. 21
 (Fondi per interventi intersettoriali)
1. I fondi per interventi intersettoriali sono istituiti con legge regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate annualmente le quote dei fondi da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti alla gestione delle quote medesime, ed è disposto il prelevamento delle somme dai fondi e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio.
Art. 22
 (Fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 110/2002)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale è iscritto, in un'apposita unità di bilancio, il fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), al fine di erogare incentivi alle imprese secondo la normativa regionale di settore.
2. Per la gestione delle risorse afferenti al fondo di cui al comma 1 si adottano le procedure previste dall'articolo 21, comma 2.
Art. 23
 (Risorse assegnate alla Regione)
1. Le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso in cui i provvedimenti normativi dispongano espressamente in contrario.
2. Nei casi di assegnazioni di risorse a destinazione vincolata, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate.
3. La Regione ha facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle a essa assegnate per uno scopo determinato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nell'esercizio immediatamente successivo.
4. Qualora le assegnazioni di risorse di cui al presente articolo attengano a spese ripartite in annualità, possono essere autorizzati, con decorrenza dall'esercizio in cui i provvedimenti di assegnazione vengono comunicati alla Regione, limiti d'impegno di importo e di durata corrispondente a quelli delle assegnazioni predette.
Art. 24
 (Ricorso al mercato finanziario)
1. Il ricorso al mercato finanziario da parte della Regione può essere autorizzato esclusivamente con la legge finanziaria, o con successiva legge di assestamento del bilancio di previsione, al fine di provvedere alla copertura di spese di investimento.
2. L'importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale e interessi derivante dal ricorso al mercato finanziario non può superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti da tributi propri e dalle compartecipazioni di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
3. I contratti definitivi dei mutui sono determinati, sulla base degli impegni assunti, in relazione alle esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale.
4. Al fine di garantire il puntuale pagamento delle rate di ammortamento derivanti dal ricorso al mercato finanziario e degli strumenti derivati, l'Amministrazione regionale rilascia all'Istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia.
5. Ai fini della gestione delle entrate, l'accertamento delle somme riferite a spese finanziate con il ricorso al mercato finanziario può essere effettuato sulla base di quanto disposto dall'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 326/2003.
Art. 25
 (Gestioni fuori bilancio della Regione)
1. In ottemperanza ai principi di unità e universalità del bilancio, sono vietate le gestioni fuori bilancio della Regione.
2. Con legge regionale possono essere eccezionalmente autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio:
a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati;
b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri;
c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi;
d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione a esigenze specifiche e comprovate, qualora le caratteristiche dell'istruttoria e la natura del procedimento di spesa non siano compatibili con i meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica.

3. Sulle gestioni indicate al comma 2 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e successive modifiche.
Art. 26
 (Esercizio provvisorio)
1. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese, nei limiti di cui all'articolo 30, sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale.
2. Nel caso in cui il bilancio non sia ancora stato presentato al Consiglio, ovvero sia stato da questo respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio pluriennale approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.
Art. 27
 (Autonomia contabile del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale dispone per l'esercizio delle proprie funzioni di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.
2. Le somme stanziate nel bilancio regionale per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, su richiesta del suo Presidente, in una o più soluzioni.
Capo III
 Programma operativo di gestione
Art. 28
 (Programma operativo di gestione)
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale e annuale, approva il POG, tenendo conto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio regionale, e lo trasmette al Consiglio stesso.
2. Il POG svolge la funzione di documento autorizzatorio della spesa.
3. Il POG è disciplinato dal regolamento di organizzazione, in coerenza con l'assetto organizzativo e l'articolazione delle responsabilità degli organi amministrativi ivi disciplinati.
4. Nel POG le unità di bilancio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono disaggregate in uno o più capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione, in relazione agli interventi da realizzare e agli obiettivi da perseguire, ivi inclusi quelli a carattere trasversale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 2).
5. Ogni capitolo è attribuito a un unico centro di responsabilità amministrativa.
6. Nel POG gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni a destinazione vincolata sono iscritti in appositi capitoli.
7. Nel POG gli stanziamenti relativi alle leggi di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), sono determinati avuto riguardo alle concrete capacità operative dell'Amministrazione regionale nell'assunzione degli impegni di spesa; quelli relativi ai limiti d'impegno di cui alla lettera c) del medesimo articolo sono determinati nel rispetto dell'estensione della relativa autorizzazione pluriennale di spesa.
8. A decorrere dall'1 gennaio e sino alla deliberazione della Giunta regionale che approva il POG è autorizzata in via provvisoria la gestione delle risorse, nei limiti previsti all'articolo 30, sulla base dell'ultimo POG approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.
9. Al POG sono allegati:
a) l'elenco delle spese obbligatorie;
b) l'elenco delle spese d'ordine;
c) l'elenco delle spese considerate impreviste.

10. Le variazioni al bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie di cui agli articoli 18, 19, 20 e 33 determinano anche le conseguenti variazioni al POG.
Art. 29
 (Modifica del codice di finanza regionale)
1. Con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è disposta la modifica del codice di finanza regionale dei capitoli di entrata e di spesa, fermo restando, nell'ambito della classificazione economica, il titolo al fine di adeguarlo al codice di bilancio previsto dai decreti ministeriali contenenti la codificazione del SIOPE, in attuazione dell'articolo 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
2. Con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono altresì disposti storni all'interno della medesima unità di bilancio, anche provvedendo all'istituzione di nuovi capitoli, quando ciò risulti necessario al fine di allocare le risorse in relazione alla natura del debitore o del beneficiario, nel rispetto della codificazione SIOPE in attuazione dell'articolo 28, comma 5, della legge 289/2002.
Art. 30
 (Gestione provvisoria)
1. Qualora l'1 gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, è autorizzata la gestione, in via provvisoria, delle risorse limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo del POG, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
Capo IV
 Variazioni al bilancio
Art. 31
 (Stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa e competenza derivata)
1. Le quote degli stanziamenti delle spese correnti non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia di bilancio.
2. In deroga al comma 1, le quote degli stanziamenti delle spese correnti riferite a procedure di gara in via di espletamento, non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario, sono trasferite nelle appropriate unità di bilancio purché entro la chiusura dell'esercizio finanziario sia stata effettuata la prenotazione delle risorse.
3. Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario sono trasferite nelle appropriate unità di bilancio purché entro la chiusura dell'esercizio stesso sia stata effettuata la prenotazione delle risorse.
4. Le quote trasferite ai sensi dei commi 2 e 3, non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio.
5. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste e dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, sia di parte corrente sia di parte capitale, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio.
6. Le quote del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e del fondo per l'assegnazione dei residui perenti, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi.
7. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, possono essere trasferite agli esercizi successivi sino a che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata.
8. Le quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario e statale, qualora non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi.
9. Le somme trasferite oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio ai sensi dei commi precedenti costituiscono stanziamenti di competenza derivata, e si considerano provenienti dall'esercizio precedente a quello in cui le somme stesse sono trasferite.
10. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti, nelle corrispondenti unità di bilancio, gli stanziamenti trasferiti ai sensi del presente articolo.
Art. 32
 (Iscrizione di stanziamenti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie)
1. Nei casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 23 non previsti nel bilancio, con deliberazione della Giunta regionale è disposta l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unità di bilancio istituendo ove occorra nuove unità di bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sulle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 33
 (Variazione di stanziamenti relativi al ricorso al mercato finanziario e alle partite di giro)
1. Con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono disposte:
a) le variazioni compensative tra gli stanziamenti delle unità di bilancio relativi al rimborso della quota capitale e quelli relativi alla quota interessi e oneri accessori, derivanti dal ricorso al mercato finanziario;
b) le variazioni di stanziamenti di unità di bilancio relativi a partite di giro di entrata e di spesa.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disposte le variazioni di stanziamenti di unità di bilancio resesi necessarie in conseguenza delle operazioni finanziarie relative alla ristrutturazione totale o parziale del debito finanziario e degli strumenti derivati.
Art. 34
 (Assestamento di bilancio)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 12, anche con riferimento alle risultanze di rendiconto dell'esercizio precedente, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermo restando comunque l'equilibrio del bilancio.
2. Al documento di cui al comma 1 è allegato l'aggiornamento del POG.
3. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le modalità di esame e di approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio.
Art. 35
 (Altre variazioni al bilancio)
1. Ferme restando le autorizzazioni disposte con la presente legge ad apportare variazioni al bilancio pluriennale e al bilancio annuale con provvedimenti amministrativi, ogni altra variazione ai bilanci medesimi è disposta con legge regionale.
Capo V
 Gestione delle entrate
Art. 36
 (Fasi dell'entrata)
1. Le fasi di gestione dell'entrata sono l'accertamento, la riscossione e il versamento.
Art. 37
 (Accertamento)
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata, mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è:
a) verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
b) individuato il soggetto o i soggetti debitori;
c) quantificata la somma da incassare;
d) individuata la relativa scadenza.

Art. 38
 (Riscossione e versamento)
1. La riscossione costituisce la successiva fase di gestione dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere, o di altri eventuali incaricati della riscossione, delle somme dovute alla Regione.
2. La riscossione delle entrate è disposta mediante ordini di riscossione fatti pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria.
3. Il tesoriere rilascia quietanza liberatoria delle somme versate e provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta d'incasso, nei termini stabiliti dalla convenzione, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre disposizioni che regolano la materia.
4. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.
Art. 39
 (Residui attivi)
1. Le entrate accertate nelle scritture contabili e non riscosse entro il termine dell'esercizio rappresentano i residui attivi da iscrivere nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario.
2. Le somme da conservarsi in conto residui attivi sono accertate con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e sono mantenute nelle scritture contabili fino a quando non vengano riconosciute di dubbia o difficile esazione ovvero assolutamente inesigibili.
3. Al fine di una economica gestione delle scritture contabili i residui attivi di importo non superiore a cinquanta euro sono automaticamente eliminati dalle scritture medesime in sede di chiusura d'esercizio.
4. L'importo di cui al comma 3 può essere modificato con decreto del Presidente della Regione.
Capo VI
 Gestione delle spese
Art. 40
 (Prenotazione delle risorse)
1. La prenotazione delle risorse è l'atto con il quale il soggetto autorizzato dal POG appone un vincolo provvisorio sulle risorse relative a procedure in via di espletamento, a fronte di una spesa presuntivamente determinata.
2. La prenotazione delle risorse non è necessaria quando il beneficiario, il quantum e l'oggetto dell'intervento sono individuati dalla legge.
Art. 41
 (Fasi della spesa)
1. Le fasi di gestione della spesa sono: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento.
Art. 42
 (Impegno della spesa)
1. Gli impegni della spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza dell'esercizio in corso.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge o a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione scada entro il termine dell'esercizio.
Art. 43
 (Assunzione di impegni sugli esercizi futuri)
1. Per le spese d'investimento autorizzate da leggi di spesa pluriennale possono essere stipulati contratti o assunte obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla legge.
2. Per le spese correnti possono essere stipulati contratti o assunte obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla legge quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, oppure quando ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.
3. Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione a norma dei commi 1 e 2 l'impegno può estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e del relativo allegato di cui all'articolo 13, comma 4, fermo restando che formano impegni sugli stanziamenti di ciascun esercizio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.
4. La legge finanziaria nella determinazione degli stanziamenti di bilancio tiene conto degli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Art. 44
 (Impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali)
1. I contratti non sono soggetti ad approvazione.
2. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali è assunto a seguito della stipulazione del contratto.
3. Qualora la scelta del contraente avvenga tramite procedura diversa da quella aperta o ristretta, la stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione del parere di congruità reso secondo modalità disciplinate con apposito regolamento.
Art. 45
 (Liquidazione della spesa)
1. La liquidazione della spesa consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare, del creditore e della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore.
2. Con apposito regolamento sono disciplinati i tempi, i modi e le responsabilità connessi alla liquidazione delle spese.
Art. 46
 (Ordinazione della spesa)
1. L'ordinazione consiste nell'ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa.
Art. 47
 (Modalità di emissione ed estinzione dei titoli di spesa)
1. Sui singoli capitoli, in conto competenza, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione, oltre che sullo stanziamento dell'esercizio di competenza, anche sulle quote trasferite dall'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 31, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente a ogni singola imputazione.
2. Sui singoli capitoli, in conto residui, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione anche a somme provenienti da più esercizi, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente a ogni singolo esercizio.
3. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell'esercizio, il tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone beneficiarie.
4. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 3 si considerano, pertanto, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.
5. I rapporti con il tesoriere regionale in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni sono regolati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 48
 (Pagamento di ruoli di spesa fissa)
1. L'autorizzazione a disporre pagamenti contenuta nei ruoli di spesa fissa è diretta ai dirigenti preposti al controllo interno di ragioneria, quali ordinatori secondari della spesa.
2. Gli ordini di pagamento, emessi dagli ordinatori secondari della spesa, sono diretti al tesoriere regionale il quale provvede al pagamento alle scadenze e alle condizioni specificate nei ruoli medesimi, o negli eventuali successivi ruoli di variazione.
3. Gli ordini di pagamento previsti al comma 2 possono essere sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Art. 49
 (Pagamento delle spese per il personale)
1. Al pagamento di tutte le competenze fisse e variabili degli amministratori regionali e del personale regionale, compreso quello con contratto a termine e comandato da altre amministrazioni, e al versamento dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, nonché al pagamento degli acconti e assegni di pensione e di buonuscita del personale collocato a riposo, si provvede con mandati diretti o ruoli di spesa fissa o ordini di accreditamento emessi a favore di uno o più funzionari delegati.
Art. 50
 (Altre forme di pagamento)
1. Con decreto del Direttore centrale delle risorse economiche e finanziarie sono individuate le spese per le quali il tesoriere regionale è autorizzato a contabilizzare pagamenti anticipati e le modalità di emissione dei titoli a copertura dei pagamenti stessi.
2. I pagamenti di cui al comma 1 devono essere sollecitamente liquidati dalle strutture regionali competenti, mediante emissione dei relativi titoli di pagamento a copertura.
Art. 51
 (Residui passivi)
1. Al fine dell'accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario si considerano tali le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture contabili in base ad atti formali e i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale.
2. Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto sono accertate con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie.
3. Le somme impegnate possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due o quattro anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce a seconda che si tratti, rispettivamente, di spese correnti o di spese in conto capitale. Trascorsi tali termini esse costituiscono economia di bilancio, salva la loro riproduzione in successivi bilanci qualora siano reclamate dai creditori.
4. Sono conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel comma 3 le somme impegnate a carico dei capitoli relativi a limiti d'impegno, nonché le somme impegnate relative a spese per rimborso di mutui e prestiti, e per partite di giro.
Art. 52
 (Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati)
1. I funzionari delegati dell'Amministrazione regionale presentano il rendiconto delle somme erogate ogni semestre e, in ogni caso, alla fine dell'esercizio.
2. Il termine per la presentazione dei rendiconti di cui al comma 1 scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla fine del periodo al quale i rendiconti stessi si riferiscono.
3. In luogo degli ordinativi estinti è allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi che attesta espressamente l'avvenuto pagamento.
Capo VII
 Controllo interno di ragioneria
Art. 53
 (Controllo interno di ragioneria)
1. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita sulle proposte di deliberazioni giuntali relative a:
a) atti di programmazione comportanti spese;
b) direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) regolamenti.

2. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita, altresì, sui seguenti atti:
a) atti amministrativi di impegno di spesa;
b) atti amministrativi di liquidazione;
c) titoli di spesa.

3. Il controllo interno consuntivo di ragioneria si esercita sugli atti soggetti a norma di legge o di regolamento a tale controllo.
Art. 54
 (Natura del controllo interno di ragioneria)
1. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita nelle fattispecie di cui all'articolo 53, comma 1, e comma 2, lettera a) verificando la regolarità contabile e la legalità della spesa o dell'atto.
2. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita nelle fattispecie di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c) verificando la regolarità contabile degli stessi.
3. Il controllo interno consuntivo di ragioneria si esercita verificando la regolarità contabile e la legalità della spesa.
Art. 55
 (Verifica della regolarità contabile)
1. Il controllo contabile sulle proposte di cui all'articolo 53, comma 1, si esercita accertando che la spesa programmata non ecceda lo stanziamento dell'appropriato capitolo o che sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato, nonché accertando che la quantificazione della spesa programmata sia effettuata ai sensi di legge.
2. Il controllo contabile sugli atti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a) si esercita accertando che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento dell'appropriato capitolo o che sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli, nonché accertando che la quantificazione della spesa impegnata sia effettuata ai sensi di legge e che i dati identificativi del beneficiario della spesa indicati nell'atto corrispondano a quelli riportati nella documentazione giustificativa trasmessa.
3. Il controllo contabile sugli atti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b) si esercita accertando che la spesa sia liquidata ai sensi di legge, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto di impegno di spesa.
4. Il controllo contabile sugli atti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) si esercita accertando che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.
Art. 56
 (Verifica di legalità della spesa o dell'atto)
1. La verifica di legalità della spesa, della proposta o dell'atto si esercita accertando che gli stessi siano assunti nel rispetto delle disposizioni di legge che li disciplinano.
Art. 57
 (Attestazione di conformità sulle proposte di deliberazione giuntale)
1. La Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione, ne attesta la conformità contabile e la legalità.
2. Entro il termine indicato al comma 1, la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie può inviare alla Direzione centrale proponente osservazioni relative alla conformità contabile e alla legalità della proposta di deliberazione. In tal caso la proposta di deliberazione non è oggetto di attestazione.
Art. 58
 (Efficacia degli atti di impegno della spesa)
1. La Direzione centrale risorse economiche e finanziarie registra l'atto di impegno della spesa entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso.
2. L'impegno di spesa diviene efficace con la registrazione di cui al comma 1.
3. Entro il termine indicato al comma 1, la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie può inviare alla Direzione centrale che ha emanato l'atto, osservazioni relative alla regolarità contabile dell'atto sottoposto al controllo. In tal caso l'atto non è ammesso alla registrazione.
4. Entro il termine richiamato al comma 1, la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie può inviare osservazioni relative alla legalità della spesa o dell'atto sottoposto a controllo. In tal caso la Direzione centrale che ha emanato l'atto può recepire le osservazioni della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie annullando o modificando l'atto, ovvero ritrasmetterlo invariato chiedendo sotto la propria responsabilità alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie di provvedere comunque alla sua registrazione.
Art. 59
 (Visto di ragioneria sui titoli di spesa)
1. La Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione accompagnato dal titolo di spesa, vi appone il visto.
2. Entro il termine di cui al comma 1, la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie può inviare osservazioni relative alla regolarità contabile del titolo medesimo. In tal caso il titolo non può essere ammesso al visto.
Capo VIII
 Sistema di controllo direzionale
Art. 60
 (Finalità e struttura del sistema di controllo direzionale)
1. La Regione si dota di un sistema di controllo direzionale allo scopo di valutare lo stato di attuazione delle linee strategiche e degli obiettivi programmati, nonché per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa e l'efficienza nell'impiego delle risorse.
2. Per realizzare il controllo direzionale la Regione si dota di:
a) un sistema di contabilità economico-analitica;
b) un sistema di indicatori di prestazione;
c) una reportistica periodica che consenta di rispondere a specifiche esigenze di analisi della situazione economico-finanziaria, nonché dei risultati ottenuti in termini di benefici prodotti sulla comunità e sul territorio del Friuli Venezia Giulia; ove risulti significativo, la reportistica periodica illustra anche valori ottenuti consolidando poste dei bilanci delle società partecipate e di ulteriori enti e agenzie regionali.

Art. 61
 (Contabilità economico-analitica della Regione)
1. La Regione adotta, in armonia con i principi fondamentali del sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni istituito dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), un sistema di contabilità economico-analitica fondato su rilevazioni analitiche per centri di responsabilità. Esso collega le risorse impiegate con gli obiettivi perseguiti.
2. Le finalità della contabilità economico-analitica sono il controllo dei costi dei centri di responsabilità e il controllo delle risorse impiegate per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente.
Art. 62
 (Sistema degli indicatori di prestazione)
1. La Regione definisce un sistema di indicatori finalizzati alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
2. Gli indicatori descrivono in termini quantitativi gli obiettivi di breve e di medio-lungo termine riferiti a singoli centri di responsabilità o a processi che coinvolgono più centri.
3. Il sistema di indicatori da utilizzare per verificare lo stato di attuazione delle politiche illustrate nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale è approvato con deliberazione della Giunta regionale. Nella definizione degli indicatori di prestazione riferiti ai singoli centri di responsabilità è garantita la coerenza con quelli approvati dalla Giunta regionale.
4. Sono oggetto di misurazione tramite gli indicatori:
a) l'efficienza, in termini di rapporto tra risorse impiegate e servizi erogati o opere allestite;
b) l'efficacia misurata come rapporto tra quanto realizzato e quanto programmato in termini di servizi erogati o opere allestite;
c) l'efficacia misurata come rapporto tra l'impatto ottenuto attraverso l'azione amministrativa e quello atteso, sia nel breve, sia nel medio-lungo termine;
d) l'efficacia degli interventi di spesa pubblica finalizzati ad affrontare e risolvere i bisogni delle donne, valutando se gli stessi abbiano contribuito a rimuovere le situazioni di svantaggio che pesano sul genere femminile.

5. Al fine di consentire la valutazione d'impatto delle politiche regionali, gli organi che a qualsiasi titolo gestiscono risorse regionali sono tenuti a fornire periodicamente informazioni relative a incassi e a pagamenti effettuati, nonché ai risultati ottenuti.
Capo IX
 Rendiconto generale
Art. 63
 (Procedure)
1. Il rendiconto generale della Regione è deliberato annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed è trasmesso alla Corte dei conti per i fini previsti dalle disposizioni vigenti.
2. A intervenuta decisione della Corte dei conti, e in conformità ad essa, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del rendiconto.
3. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto è approvato dal Consiglio regionale in sessione diversa da quella di bilancio.
4. Il Consiglio regionale, con il proprio regolamento interno, definisce le modalità di esame e di approvazione.
Art. 64
 (Rendiconto generale)
1. Il rendiconto generale della Regione è costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.
2. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese secondo un'articolazione conforme alla struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, sulla base della classificazione per finalità e funzioni, e per unità di bilancio, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia ed efficienza.
3. A fronte delle somme previste per l'esercizio, il conto del bilancio comprende:
a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
d) le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui;
e) le somme costituenti minori entrate o economie di spesa;
f) le somme trasferite all'esercizio successivo.

4. Al conto del bilancio è allegato un documento contenente la ripartizione delle unità di bilancio in capitoli.
5. Il conto generale del patrimonio comprende:
a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

6. In allegato al rendiconto sono esposte riassuntivamente le spese degli enti funzionali. Al rendiconto è altresì allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.
Art. 65
 (Relazione di verifica)
1. La Regione effettua in sede di rendicontazione una valutazione dei risultati raggiunti e del grado di realizzazione dei programmi regionali. Tale valutazione, organizzata secondo un'articolazione per finalità e funzioni, è oggetto di una specifica relazione di verifica allegata al rendiconto generale.
Capo X
 Regime contabile delle assegnazioni per la ricostruzione
Art. 66
 (Stanziamenti di spesa non impegnati a chiusura d'esercizio, gestione dei residui e ordini di accreditamento)
1. Le quote degli stanziamenti di spesa, nonché dei relativi fondi, finanziati con utilizzo delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge 336/1976 e dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976), e successivi rifinanziamenti, e delle risorse erogate da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 (Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli Venezia Giulia), sono trasferite, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sulle corrispondenti unità di bilancio degli esercizi successivi fino a che permanga la necessità delle spese stesse. Qualora sia venuta a cessare tale necessità le suddette quote sono trasferite sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia.
2. Le quote disimpegnate dal conto residui relative a spese di cui al comma 1, sono trasferite, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sull'unità di bilancio dell'esercizio successivo relativa al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia.
3. Le somme impegnate a carico dei capitoli di spesa di cui al comma 1 sono conservate nel conto residui oltre i termini stabiliti dall'articolo 51, comma 3.
4. Tutti gli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli di cui al comma 1, rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo finché permanga la necessità della spesa, su richiesta del funzionario delegato.
Art. 67
 (Recuperi di somme erogate)
1. Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 227/1976, convertito, con modificazioni, dalla legge 336/1976, e dell'articolo 1 della legge 546/1977, e successivi rifinanziamenti, e dei fondi erogati da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 15/1976, sono riversate nel bilancio regionale.
2. Le somme indicate al comma 1 sono iscritte in un'apposita unità di bilancio di entrata denominata <<Recupero di somme erogate su capitoli di spesa finanziati dai fondi di solidarietà a favore delle zone terremotate>>, e nella parte riferita alla spesa sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia.
Capo XI
 Norme finali e transitorie
Art. 68
 (Leggibilità del bilancio)
1. Tutte le voci singolarmente presenti nell'attuale bilancio della Regione devono essere chiaramente identificabili nei successivi bilanci per i prossimi cinque esercizi.
Art. 69
 (Pubblicazione del bilancio e del programma operativo di gestione sul sito internet della Regione)
1. Ai fini di una compiuta realizzazione dei principi di pubblicità e di controllo, il bilancio e il POG, e i successivi aggiornamenti, sono resi disponibili sul sito internet della Regione entro dieci giorni dalla loro approvazione. I dati finanziari sono articolati per capitolo ed evidenziano anche le correlate fasi dell'entrata e della spesa.
Art. 70
 (Raccordo tra il programma operativo di gestione e il piano operativo regionale)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2008, sino alla deliberazione della Giunta regionale che approva il POG, è autorizzata in via provvisoria la gestione delle risorse, nei limiti previsti dall'articolo 30, sulla base dell'ultimo piano operativo regionale approvato e sue successive modificazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.
Art. 71
 (Enti funzionali)
1. I bilanci e i rendiconti degli enti funzionali sono pubblicati in estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il nuovo regolamento di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti di cui al comma 1, al fine di dotare i medesimi di disposizioni omogenee a quelle vigenti per l'Amministrazione regionale.
3. Il regolamento di cui al comma 2 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di bilancio a decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2009 - 2011 e per l'anno 2009.
Art. 72
 (Gestione informatizzata dei titoli)
1. Con regolamento sono disciplinate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile, le modalità attuative per l'introduzione di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione, trasmissione ed estinzione dei titoli in forma informatizzata.
Art. 73
 (Applicazione della contabilità generale dello Stato)
1. Per quanto non previsto e in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.
Art. 74
 (Rinvio normativo)
1. Quando la normativa regionale rinvia a disposizioni della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.
2. Nelle leggi di autorizzazione di spese a carattere continuativo o ricorrente, emanate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, il rinvio della determinazione dell'entità della spesa alla legge di bilancio si intende come rinvio alla legge finanziaria.
3. I rinvii previsti dalla presente legge a disposizioni contenute in altri atti normativi si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Art. 75
 (Norme transitorie)
1. L'autorizzazione a disporre pagamenti contenuta nei ruoli di spesa fissa già emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e diretta al tesoriere regionale ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/1999 deve intendersi riferita ai dirigenti preposti al controllo interno di ragioneria.
Art. 76
 (Applicazione)
1. La presente legge si applica a decorrere dall'1 gennaio 2008.
2. Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2007 è redatto secondo le disposizioni della sezione V della legge regionale 7/1999 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le disposizioni contenute nel capo II della presente legge si applicano sin dalla predisposizione del bilancio di previsione per gli anni 2008 - 2010 e per l'anno 2008.
4. In sede di prima applicazione, il termine del 31 luglio di cui all'articolo 6, comma 1, è differito al 31 agosto.
Art. 77
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25 e 28 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attività di programmazione);
b) gli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 16 e 17 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente <<Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attività di programmazione>>);
c) la legge regionale 7/1999;
d) il comma 33 dell'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, modificativo della legge regionale 7/1999;
e) il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, modificativo della legge regionale 7/1999;
f) il comma 25 dell'articolo 6; i commi 29 e 30 dell'articolo 7; il comma 111 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, derogatori della legge regionale 7/1999;
g) gli articoli 14 e 15 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, modificativi della legge regionale 7/1999;
h) il comma 14 dell'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, modificativo della legge regionale 7/1999;
i) i commi 10, 13 e 17 dell'articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, modificativi della legge regionale 7/1999;
j) i commi 29, 69 e 72 dell'articolo 5; i commi 48 e 88 dell'articolo 7; i commi 55, 56, 57, 58, 59 e 60 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999;
k) l'articolo 11 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, modificativo della legge regionale 7/1999;
l) il comma 30 dell'articolo 3; i commi 13, 20, 45, 61, 62, 63, 65 e 66 dell'articolo 6; i commi 13 e 16 dell'articolo 8; i commi 31, 77 e 78 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999; m) i commi 43 e 44 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, modificativi della legge regionale 7/1999;
n) i commi 34, 64, 65, 66 e 67 dell'articolo 5; i commi 50, 51, 52, 53, 54, 56 e 57 dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, derogatori della legge regionale 7/1999;
o) i commi 84, 85 e 86 dell'articolo 4; i commi 58, 59, 60, 61 e 62 dell'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, derogatori della legge regionale 7/1999;
p) il comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 concernente l'informatizzazione dei titoli di spesa;
q) i commi 65, 69 e 70 dell'articolo 4; i commi 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 dell'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999; il comma 83 dell'articolo 7 della medesima legge regionale 1/2005, introduttivo del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, derogatorio della legge regionale 7/1999;
r) l'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, modificativo della legge regionale 7/1999;
s) i commi 84, 85 e 86 dell'articolo 6; i commi 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 dell'articolo 9 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999; il comma 13 dell'articolo 9 della medesima legge regionale 2/2006, modificativo dell'articolo 23 della legge regionale 7/1981;
t) il comma 25 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, modificativo della legge regionale 7/1999;
u) i commi 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63 e 64 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999.