LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 21 bis aggiunto da art. 81, comma 1, L. R. 19/2013
2Articolo 22 bis aggiunto da art. 83, L. R. 19/2013
3Articolo 37 bis aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 19/2013
4Articolo 63 bis aggiunto da art. 10, comma 107, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
5Articolo 59 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 4/2018
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge disciplina il procedimento per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e l'organizzazione amministrativa degli uffici elettorali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
b) LISTA CIRCOSCRIZIONALE, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
c) GRUPPO DI LISTE, le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
d) COALIZIONE DI GRUPPI DI LISTE, più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione.
Art. 3
 (Elettorato attivo)
1. Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
2. La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinati dalla normativa statale.
Art. 4
 (Elettorato passivo)
1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che hanno compiuto la maggiore età entro il giorno delle elezioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 4/2018
Art. 5
 (Autenticazioni previste dalla presente legge)
1. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007.
2. L'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, ai fini della presente legge l'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante.
4. Le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al novantesimo giorno antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 14, comma 1.
Capo II
 Convocazione dei comizi elettorali
Art. 6
 (Decreto di convocazione dei comizi elettorali)
1. La data delle elezioni regionali è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno antecedente la votazione, per un giorno compreso tra la quarta domenica antecedente e la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, convoca i comizi e distribuisce i seggi fra le circoscrizioni elettorali.
3. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito informatico della Regione entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
4. I sindaci dei comuni della Regione danno notizia del decreto di convocazione dei comizi elettorali con manifesto da affiggere all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
Art. 7
 (Rinvio e sospensione delle elezioni)
1. Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, il Presidente della Regione ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 6.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, restando sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento degli Uffici elettorali di sezione. Lo svolgimento della propaganda elettorale è interrotto contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 1, nel quale viene stabilito inoltre il giorno dal quale la stessa riprende.
3. Nel caso di decesso di un candidato alla carica di Presidente della Regione, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature.
Art. 8
 (Cartolina-avviso)
1. Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 110, comma 1, lettera l), L. R. 19/2013
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 8/2016
Capo III
 Uffici elettorali
Art. 9
 (Ufficio elettorale di sezione)
1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell' articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall' articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ).
3. In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, il sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche, e solo in via residuale designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del proprio comune.
4. In caso di impedimento o rinuncia dello scrutatore, la sua sostituzione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), e successive modifiche.
5. Uno scrutatore, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.
6. Il segretario è designato dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.
7. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti l'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.
8. Le operazioni dell'Ufficio sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.
9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni.
10. I poteri del presidente in materia di ordine pubblico sono disciplinati dalla normativa statale in materia di elezione della Camera dei deputati.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2Comma 2 sostituito da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
3Comma 9 sostituito da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 19/2013
Art. 10
 (Cause ostative alla nomina di componente l'Ufficio elettorale di sezione)
1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario:
a) i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati, anche temporaneamente, alla struttura regionale competente in materia elettorale;
b) i segretari comunali e i dipendenti comunali assegnati, anche temporaneamente, agli uffici elettorali dei comuni;
c) gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, in servizio;
d) i medici designati dai competenti organi delle aziende per i servizi sanitari per il rilascio delle certificazioni attinenti l'esercizio del diritto di voto;
e) i candidati alle elezioni.
Art. 11
 (Ufficio centrale regionale)
1. È istituito l'Ufficio centrale regionale, competente all'esame delle candidature, all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti.
2. L'Ufficio centrale regionale è composto da sei componenti effettivi e tre supplenti, nominati entro cinque giorni dalla fissazione della data delle elezioni, con decreto del Presidente della Regione e scelti con le seguenti modalità:
a) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i magistrati a riposo;
b) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i docenti universitari in materie giuridiche;
c) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i segretari comunali e provinciali a riposo.
3. Ai fini della nomina di cui al comma 2, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza della legislatura, il Presidente della Regione chiede:
a) alla Corte d'appello del capoluogo di Trieste di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera a);
b) ai Rettori delle Università degli studi di Udine e Trieste di designare congiuntamente due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera b);
c) all'Agenzia regionale dei segretari comunali e provinciali di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera c).
4. Qualora entro quindici giorni dalla richiesta prevista dal comma 3 non pervengano talune delle designazioni, il presidente provvede autonomamente alla nomina, nell'ambito delle categorie di cui al comma 2.
5. Non possono far parte dell'Ufficio centrale regionale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
6. I componenti supplenti partecipano alle operazioni dell'Ufficio centrale regionale in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene nell'ambito delle categorie di appartenenza.
7. Con il decreto di cui al comma 2, viene individuato il presidente dell'Ufficio, scelto tra i componenti di cui al comma 3, lettera a). Il presidente attribuisce a uno dei componenti effettivi le funzioni di vicepresidente. L'Ufficio centrale regionale svolge le operazioni di competenza con l'intervento del presidente e di almeno tre componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. L'Ufficio centrale opera presso la struttura regionale competente in materia elettorale, della quale l'Ufficio si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza. L'Ufficio centrale può inoltre avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente dell'Ufficio.
9. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il compenso spettante ai componenti l'Ufficio centrale regionale e, se esterni all'Amministrazione regionale, agli esperti eventualmente nominati ai sensi del comma 8.
Art. 12
 (Rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione)
1. Presso gli Uffici elettorali di sezione possono essere designati, per ciascuna lista circoscrizionale, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.
2. I rappresentanti delle liste circoscrizionali devono essere elettori di un comune della circoscrizione.
3. Le designazioni sono effettuate, con atto autenticato, dai delegati delle liste circoscrizionali o da persone dagli stessi autorizzate in forma autentica.
4. Le designazioni sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, o direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica prima dell'inizio della votazione.
5. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni degli Uffici elettorali di sezione e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.
6. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.
Art. 13
 (Rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale)
1. Presso l'Ufficio centrale regionale possono essere designati, per ciascun gruppo di liste, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.
2. I rappresentanti dei gruppi di liste devono essere elettori di un comune della Regione.
3. Le designazioni dei rappresentanti dei gruppi di liste sono contenute nella dichiarazione di presentazione del gruppo di cui all'articolo 15.
4. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.
5. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.
Capo IV
 Presentazione e ammissione delle candidature
Art. 14
 (Deposito degli atti di presentazione delle candidature)
1. I partiti e i gruppi politici depositano presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale, dalle ore otto alle ore venti del trentaseiesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del trentacinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni:
a) la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, di cui all'articolo 15;
b) le dichiarazioni di presentazione delle candidature e l'atto di deposito di cui all'articolo 17 o le dichiarazioni di presentazione delle candidature di cui all'articolo 18.
2. Il deposito è effettuato dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, oppure da persona dagli stessi incaricata con atto autenticato.
3. La segreteria dell'Ufficio centrale regionale rilascia al depositante ricevuta degli atti. Nella ricevuta sono indicati il giorno e l'ora di deposito, gli atti depositati, l'identità del depositante e il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun gruppo di liste secondo l'ordine di deposito.
Art. 15
 (Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste)
1. La dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, conforme al modello di cui all'allegato A alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, deve contenere:
a) la riproduzione del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste nelle singole circoscrizioni e la descrizione dello stesso;
b) la denominazione delle liste circoscrizionali;
c) l'indicazione delle circoscrizioni nelle quali le liste vengono presentate;
d) la dichiarazione di collegamento del gruppo di liste con il candidato alla carica di Presidente della Regione e il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso;
e) la descrizione del contrassegno con il quale il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara di essere contraddistinto;
f) la designazione di un rappresentante effettivo del gruppo di liste, e di uno supplente, con l'incarico di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV.
2. Alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste sono allegati
a) il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), e il contrassegno di cui al comma 1, lettera e); nel caso in cui il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), sia un contrassegno composito ai sensi dell'articolo 16, comma 2, è necessario allegare una dichiarazione, firmata e autenticata, dei rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici concernente l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo;
b) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il gruppo di liste, con l'indicazione degli altri gruppi di liste con i quali eventualmente il candidato è collegato;
c) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione, contenente la descrizione del contrassegno con il quale lo stesso intende contraddistinguere la propria candidatura;
d) il programma elettorale sottoscritto, con firma autenticata, da un rappresentante del partito o gruppo politico; nel caso di coalizione di gruppi di liste il programma è lo stesso per l'intera coalizione, contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente ed è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici.
3. Nel caso di coalizione di gruppi di liste, alla dichiarazione di presentazione di ciascun gruppo è allegata la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente l'indicazione del gruppo incaricato di depositare il contrassegno di cui al comma 1, lettera e), e il programma elettorale della coalizione.
4. Nel caso di gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione del gruppo deve contenere la dichiarazione che il partito o il gruppo politico è espressivo della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con un gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione e che presenti liste in tutte le circoscrizioni elettorali. In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento del gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione.
Art. 16
 (Caratteristiche dei contrassegni)
1. Il contrassegno deve avere le seguenti caratteristiche:
a) non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici; costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;
b) non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;
c) non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.
2. È ammessa la presentazione di un contrassegno composito, recante in tutto o in parte i simboli usati da più partiti o gruppi politici.
3. Resta ferma, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 17/2007, la facoltà per i candidati alla carica di Presidente della Regione di contraddistinguere la propria candidatura con i contrassegni presentati dai partiti o gruppi politici con i quali è stato dichiarato il collegamento.
Art. 17
 (Dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007)
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme all'allegato B alla presente legge, deve contenere:
a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;
d) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore; per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati;
e) l'informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
(1)
2. La dichiarazione di presentazione delle candidature è sottoscritta, con firma autenticata, dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione verbale alla presenza di due testimoni, davanti a un notaio, al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco; della dichiarazione è redatto verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
3. Per la raccolta delle firme vengono utilizzati tanti modelli conformi all'allegato B, composti di quattro facciate, quanti sono necessari a raccogliere le sottoscrizioni del numero di elettori previsto. A ciascun modello sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.
4. I sindaci rilasciano i certificati di cui al comma 3 nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. Al fine di garantire il tempestivo rilascio dei certificati elettorali, i comuni della Regione assicurano l'apertura degli uffici comunali nei cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione, per non meno di otto ore dal lunedì al sabato e quattro ore la domenica. Gli orari di apertura al pubblico sono resi noti mediante loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.
5. I partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena che hanno presentato liste in ciascuna delle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 6, della legge regionale 17/2007, possono presentare liste anche nelle circoscrizioni di Pordenone e Tolmezzo sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007.
6. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature.
7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati nella lista circoscrizionale, fermi restando i termini previsti dall'articolo 14, comma 1, per la presentazione delle candidature.
8. La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata con apposito atto, conforme all'allegato C alla presente legge, sottoscritto, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2.
9. L'atto di deposito, oltre agli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.
10. All'atto di deposito sono allegati:
a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale sottoscritta con firma autenticata.

11. Nella dichiarazione di accettazione della candidatura il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara:
a) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;
b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall' articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
c) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;
d) di non aver presentato la propria candidatura alla carica di consigliere regionale.
(2)
12. Nella dichiarazione di accettazione della candidatura ciascun candidato alla carica di consigliere regionale dichiara:
a) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;
b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall' articolo 7 del decreto legislativo 235/2012 ;
c) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;
d) di non aver accettato la candidatura alla carica di consigliere regionale in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno o in liste circoscrizionali contraddistinte da contrassegni diversi.
(3)
Note:
1Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 26/2012
2Lettera b) del comma 11 sostituita da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
3Lettera b) del comma 12 sostituita da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 18
 (Dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007)
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme al modello di cui all'allegato D alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, deve contenere:
a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;
d) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore; per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati;
e) l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.
(1)
2. Alla dichiarazione di presentazione delle candidature sono allegati:
a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale, con il contenuto indicato, rispettivamente, dall'articolo 17, commi 11 e 12.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 19
 (Rinuncia o decesso dei candidati alla carica di consigliere regionale)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere regionale produce effetti sulla composizione delle liste se presentata a uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata.
2. Il decesso di un candidato alla carica di consigliere regionale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, lettere f) e g).
Art. 20
 (Esame delle candidature)
1. Entro il trentunesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale controlla la regolarità degli atti depositati e procede all'ammissione o all'esclusione delle candidature.
2. L'Ufficio centrale regionale esclude i gruppi di liste:
a) quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e gli atti da allegare alla stessa, di cui all'articolo 15, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;
b) quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste o gli atti allegati, di cui all'articolo 15, sono privi di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;
c) quando mancano le reciproche dichiarazioni di collegamento tra il gruppo di liste e il candidato alla carica di Presidente della Regione o le stesse non sono convergenti;
d) quando il gruppo non ha presentato liste circoscrizionali in almeno tre circoscrizioni elettorali.
3. L'Ufficio centrale regionale esclude i collegamenti dichiarati dai partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, quando il gruppo di liste con cui il collegamento è stato dichiarato non appartiene alla medesima coalizione, o quando le dichiarazioni di collegamento non sono convergenti, oppure quando tale gruppo non ha liste in tutte le circoscrizioni elettorali.
4. L'Ufficio centrale regionale ricusa i contrassegni non conformi a quanto previsto dall'articolo 16 dandone immediata comunicazione ai rappresentanti del gruppo di liste, al fine della presentazione di un nuovo contrassegno ai sensi dell'articolo 21.
5. L'Ufficio centrale regionale esclude le liste circoscrizionali:
a) quando la dichiarazione di presentazione delle candidature e l'atto di deposito, insieme agli atti da allegare, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature e gli atti da allegare, di cui all'articolo 18, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;
b) quando l'atto di deposito, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature, di cui all'articolo 18, o le dichiarazioni di accettazione della candidatura, sono prive di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;
c) quando il contrassegno della lista non è conforme a quello depositato ai sensi dell'articolo 15;
d) quando dalla dichiarazione di presentazione delle candidature o dall'atto di deposito risulta un collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione diverso rispetto a quello dichiarato ai sensi dell'articolo 15;
e) quando le liste non sono sottoscritte dal prescritto numero di elettori, anche a seguito della eliminazione di singole sottoscrizioni prive di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;
f) quando le liste comprendono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;
g) quando non risulta rispettata la proporzione di rappresentanza di genere prevista dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007.
6. L'Ufficio centrale regionale esclude i candidati alla carica di Presidente della Regione e i candidati alla carica di consigliere regionale:
a) per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all'articolo 18 o la stessa è incompleta;
b) a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura;
c) che non hanno compiuto la maggiore età o che non la compiano entro il giorno delle elezioni e quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.
(1)
7. L'Ufficio centrale regionale cancella dalla lista circoscrizionale il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione eventualmente compreso nella medesima.
8. L'Ufficio centrale regionale controlla che lo stesso candidato alla carica di consigliere regionale non sia compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, ed esclude eventualmente il candidato compreso nella lista circoscrizionale che in base al numero d'ordine progressivo risulta presentata per ultima. L'Ufficio controlla inoltre che lo stesso candidato non sia compreso in più di tre liste con lo stesso contrassegno, ed esclude le candidature che non rispettano tale requisito, procedendo a tal fine mediante sorteggio.
9. L'Ufficio centrale regionale riduce al limite prescritto le liste che comprendono un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi.
10. Qualora dall'esame delle liste l'Ufficio centrale regionale riscontri che non è rispettato l'ordine dei candidati alternato per genere, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, provvede a rettificare l'ordine dei candidati alternandoli per genere a partire dal primo candidato compreso nella lista e mantenendo all'interno di ciascun genere l'ordine di presentazione originario.
11. L'esclusione della candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta l'esclusione dell'unico gruppo di liste o di tutti i gruppi di liste allo stesso collegati. L'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso.
12. Nelle giornate in cui si svolgono le operazioni di esame delle candidature, i rappresentanti dei gruppi di liste possono prendere cognizione, entro le ore ventuno, delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 4/2018
Art. 21
 (Decisioni finali sull'ammissione delle candidature)
1. Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e ammettere le correzioni di errori materiali.
2. L'Ufficio centrale regionale comunica, nella stessa giornata, ai rappresentanti dei gruppi le decisioni definitive di esclusione di liste o di candidati.
3. Entro lo stesso termine l'Ufficio centrale regionale:
a) assegna mediante sorteggio un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione ammessi;
b) assegna, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo alle liste circoscrizionali; a tal fine, se un candidato alla carica di Presidente della Regione è collegato con una coalizione di gruppi di liste, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), a ciascuna lista è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; se un candidato è collegato a un solo gruppo di liste, la lista circoscrizionale segue lo stesso ordine progressivo già assegnato al candidato; determinato in questo modo l'ordine progressivo delle liste circoscrizionali, l'Ufficio assegna alle stesse il numero corrispondente; nelle circoscrizioni nelle quali il candidato alla carica di Presidente della Regione non risulta collegato ad alcuna lista, il candidato stesso mantiene l'ordine di sorteggio assegnato ai sensi della lettera a).
4. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i rappresentanti dei gruppi di liste.
5. Effettuate le operazioni di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia elettorale:
a) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa del manifesto delle candidature, nel quale i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale, con i rispettivi contrassegni, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi; il manifesto è firmato dal presidente dell'Ufficio centrale regionale e viene inviato ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la votazione;
b) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa delle schede di votazione, con le caratteristiche del modello di cui all'allegato E alla presente legge; nelle schede i candidati alla carica di Presidente della Regione e i rispettivi contrassegni, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi;
c) comunica ai sindaci l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste ammessi e l'ordine risultante dai sorteggi, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.
(1)
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 26, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 21 bis
 (Stampa delle schede di votazione)
1. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore. Sulle schede i contrassegni che contraddistinguono i candidati alla carica di presidente della regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri.
2. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 81, comma 1, L. R. 19/2013
TITOLO II
 VOTAZIONE
Capo I
 Disposizioni generali e operazioni preliminari alla votazione
Art. 22
 (Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali)
1. Nei due giorni che precedono la data delle elezioni e per tutta la durata della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 82, comma 1, L. R. 19/2013
2Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 51, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
Art. 22 bis
 (Liste elettorali di sezione)
1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 83, L. R. 19/2013
Art. 23
 (Agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto)
1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale.
2. Analogo servizio di trasporto può essere organizzato anche per facilitare a tutti gli elettori il raggiungimento della sezione elettorale.
3. Le aziende per i servizi sanitari, nei tre giorni precedenti la votazione, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto.
4. I medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
5. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.
6. In materia di agevolazioni di viaggio per gli elettori trovano applicazione le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2Comma 5 sostituito da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
Art. 24
 (Consegna del materiale elettorale)
1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno antecedente la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:
a) il contenitore sigillato contenente il bollo della sezione;
b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale;
c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;
e) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;
f) tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;
g) i verbali di nomina degli scrutatori;
h) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;
i) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;
j) l'urna per la votazione;
k) le matite copiative per l'espressione del voto, gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni e il materiale di cancelleria per il funzionamento dell'ufficio.
(1)
2. D'intesa tra le competenti strutture dell'Amministrazione regionale e del Ministero dell'interno, si possono utilizzare i bolli, le urne e le matite in uso per l'elezione della Camera dei deputati.
3. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.
Note:
1Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 85, comma 1, L. R. 19/2013
Art. 25
 (Sala della votazione)
1. Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. Le urne sono collocate in modo da essere sempre visibili a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.
2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.
3. Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente l'Ufficio elettorale di sezione o di rappresentante di lista circoscrizionale e di assistere alle operazioni dell'Ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.
4. Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.
Art. 26
 (Accesso nella sala della votazione)
1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32, possono entrare nella sala della votazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione e gli ufficiali giudiziari per notificare i reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio.
Art. 27
 (Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione)
1. Alle ore sedici del giorno antecedente la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.
2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista circoscrizionale e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 10.
3. Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:
a) accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;
b) constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero dello stesso;
c) constata l'integrità della scatola che contiene le schede di votazione;
d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;
e) depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in apposita busta.
(1)
4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando tutte le misure occorrenti a impedire l'accesso dall'esterno. Affida, infine, alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.
5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.
Note:
1Lettera d) del comma 3 sostituita da art. 86, comma 1, L. R. 19/2013
Capo II
 Operazioni di votazione
Art. 28
 (Durata della votazione)
1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.
1 bis. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2Comma 1 bis aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
3Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 8/2016
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 23, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 29
 (Elettori che votano nella sezione elettorale)
1. L'elettore vota presentandosi presso la sezione elettorale e non può farsi rappresentare. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.
2. Sono ammessi a votare nella sezione:
a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;
b) coloro che sono stati dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modifiche;
c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste circoscrizionali, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;
d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.
3. Gli elettori di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.
Art. 30
 (Voto degli elettori non deambulanti)
1. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale del comune, collocata in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda per i servizi sanitari anche in precedenza per altri scopi, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.
Art. 31
 (Voto dei militari e dei naviganti)
1. I militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono votare in qualsiasi sezione elettorale previa esibizione della tessera elettorale.
3. I naviganti, oltre alla tessera elettorale, devono presentare i seguenti documenti:
a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità, per motivi di imbarco, di recarsi a votare nel comune di residenza;
b) certificato del sindaco del comune nel quale il navigante si trova per motivi di imbarco, attestante l'avvenuta notifica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune di residenza, della volontà espressa dal navigante di votare nel comune in cui si trova.
4. Il sindaco del comune di residenza, sulla base delle notifiche previste dal comma 3, lettera b), compila l'elenco dei naviganti che hanno espresso la volontà di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco e lo consegna ai presidenti degli Uffici di sezione i quali, prima dell'inizio della votazione, effettuano le necessarie annotazioni nelle liste elettorali di sezione.
5. I nominativi dei militari e dei naviganti che votano ai sensi del presente articolo sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è preso nota nel verbale.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 88, comma 1, L. R. 19/2013
Art. 32
 (Voto assistito)
1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali.
2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.
4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.
5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.
6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.
Art. 33
 (Inizio della votazione)
1. Il giorno di votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati e, all’ora prevista, dichiara aperta la votazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 89, comma 1, L. R. 19/2013
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 8/2016
Art. 34
 (Ammissione degli elettori al voto)
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono presentare la tessera elettorale ed essere identificati con le seguenti modalità:
a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché non scaduto da oltre tre anni;
b) in mancanza di idoneo documento di identificazione o riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'Ufficio, che ne attesta l'identità;
c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.
2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.
3. Nell'apposita colonna di identificazione della lista elettorale di sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.
4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 19/2013
Art. 35
 (Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)
1. Ammesso l'elettore al voto, il presidente gli consegna la scheda di votazione e la matita copiativa.
2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica inoltre l'autenticità della scheda assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione e successivamente la inserisce nell'urna.
3. Uno dei componenti l'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nella lista elettorale di sezione, accanto al nome dell'elettore. In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.
4. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora, la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nella lista elettorale di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.
5. Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale. Tali schede sono firmate dal presidente e da uno scrutatore e allegate al verbale.
6. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda. La scheda, firmata dal presidente e da uno scrutatore, è allegata al verbale. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale e l'elettore non è più ammesso a votare.
7. Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. Sulla scheda restituita senza espressione di voto il presidente appone la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. La scheda annullata è allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale.
8. Nel verbale viene presa nota degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'hanno riconsegnata e degli elettori che non hanno restituito la matita.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 19/2013
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 110, comma 1, lettera l), L. R. 19/2013
Art. 37
 (Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio)
1. All'ora prevista il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione, dichiara chiusa la votazione e di seguito:
a) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43;
b) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione in ciascun foglio e le chiude in una busta sigillata con il bollo della sezione, la propria firma e quella di uno scrutatore;
c) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione, recante la propria firma e quella di uno scrutatore;
d) deposita le buste di cui alle lettere b) e c) nella segreteria del comune.
2. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette la busta di cui al comma 1, lettera b), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto della busta di cui al comma 1, lettera c).
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 4 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
4Articolo sostituito da art. 92, comma 1, L. R. 19/2013
5Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 8/2016
6Comma 1 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 8/2022
7Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 1/2024
Art. 37 bis
 (Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro)
1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 37, l'ufficio:
a) chiude l'urna contenente le schede votate;
b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
2. Successivamente, il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì. Provvede quindi alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.
3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 19/2013
Capo III
 Raccolta del voto di particolari categorie di elettori
Art. 38
 (Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura)
1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di cura, purché ubicato in un comune della Regione.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta inoltre l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.
4. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di cura, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore degente è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova il luogo di cura l'elenco degli elettori degenti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.
5. I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 39, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 40.
6. Il voto è raccolto con le modalità di cui agli articoli 39, 40 o 41.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 94, comma 1, L. R. 19/2013
Art. 39
 (Sezione ospedaliera)
1. Negli ospedali e negli altri luoghi di cura con almeno duecento posti letto è istituita, ogni cinquecento letti o frazione di cinquecento, una sezione elettorale presso la quale viene istituito un Ufficio elettorale di sezione. La composizione, il funzionamento dell'Ufficio e il procedimento di votazione sono disciplinati dalle disposizioni vigenti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.
2. I degenti che esercitano il diritto di voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste elettorali di sezione all'atto della votazione. Alle sezioni ospedaliere possono essere assegnati, su richiesta, gli elettori che fanno parte del personale del luogo di cura.
3. Il voto dei degenti che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina è raccolto con le modalità di cui all'articolo 40.
Art. 40
 (Seggio speciale)
1. Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, da un seggio speciale costituito, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.
2. Il seggio speciale è composto da un presidente e due scrutatori, nominati con le modalità ordinarie stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori, designato dal presidente, assume le funzioni di segretario.
3. Il presidente assicura il rispetto della libertà e della segretezza del voto degli elettori.
4. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti delle liste circoscrizionali, designati presso l'Ufficio elettorale di sezione, che ne fanno richiesta.
5. I degenti che votano nel seggio speciale sono iscritti in apposita lista elettorale aggiunta, da allegare alla lista elettorale della sezione.
6. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Le schede votate vengono portate presso la sezione elettorale e introdotte immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al comma 5.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 19/2013
Art. 41
 (Ufficio distaccato)
1. Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con meno di cento posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.
2. Il presidente si reca presso il luogo di cura per raccogliere il voto dei degenti accompagnato da uno degli scrutatori, designato per sorteggio, e dal segretario, assicurando il rispetto della libertà e della segretezza del voto.
3. Trova applicazione l'articolo 40, commi 4, 5 e 6.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 96, comma 1, L. R. 19/2013
Art. 42
 (Voto domiciliare)
1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 23, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'elettore è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimora in un comune della Regione.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.
(2)
4. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
a) a includere i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota sulla lista elettorale di sezione;
b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
6. Per gli elettori di cui al comma 1 che dimorano in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune di iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto domiciliare. Questi ultimi predispongono i conseguenti elenchi da consegnare, nel giorno antecedente la votazione, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore di tali elettori.
7. Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato di cui all'articolo 41.
8. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 3 sostituito da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 43
 (Votazione dei detenuti)
1. I detenuti aventi diritto al voto, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, purché ubicato in un comune della Regione.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta, inoltre, l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.
4. Nel caso in cui l'istituto si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova l'istituto viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui l'istituto si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore detenuto è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova l'istituto l'elenco degli elettori detenuti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.
5. I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste aggiunte di cui all'articolo 40.
6. Il voto è raccolto con le modalità di cui all'articolo 40.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 97, comma 1, L. R. 19/2013
TITOLO III
 SCRUTINIO
Art. 44
 (Operazioni di scrutinio)
1. La mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio.
2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.
3. Uno scrutatore, designato mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente. Questi enuncia dapprima il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista circoscrizionale e il nominativo del candidato alla carica di consigliere, se votati. Quindi passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.
4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.
5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.
6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione.
7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio elettorale di sezione.
8. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
9. Nel corso dello scrutinio nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.
10.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2Comma 4 sostituito da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
3Comma 10 abrogato da art. 98, comma 1, lettera c), L. R. 19/2013
Art. 45
 (Validità e nullità delle schede e dei voti)
1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione si intende validamente espresso quando l'elettore ha tracciato un segno di voto sul nominativo del candidato o sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono la candidatura dello stesso. Se la scheda non contiene altri segni di voto nella parte riservata al voto di lista e di preferenza, il voto viene attribuito soltanto al candidato Presidente.
3. Se l'elettore non ha espresso il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, ma ha votato più liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato, è nullo il voto alle liste circoscrizionali e si intende validamente votato il candidato alla carica di Presidente.
4. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
5. Si considerano nulle le schede:
a) che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
b) che non portano il bollo della sezione o non sono conformi al modello di cui all'allegato E alla presente legge;
c) nelle quali la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco.
6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di Presidente della Regione determina la nullità della scheda.
7. Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 6 sostituito da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
3Parole sostituite al comma 7 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
Art. 46
 (Validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista)
1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato indicato, sia al candidato.
2. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza a fianco di un contrassegno per un candidato compreso nella lista circoscrizionale corrispondente, il voto è attribuito anche alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato votato e al collegato candidato alla carica di Presidente, salvo che l'elettore non abbia votato per un diverso candidato alla carica di Presidente, come previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 17/2007.
3. Se l'elettore ha espresso la preferenza in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, e la preferenza si riferisce a un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata, il voto è attribuito alla lista circoscrizionale e al candidato votati.
4. Sono nulli i voti di preferenza:
a) espressi in eccedenza alla prima preferenza;
b) espressi numericamente anziché nominativamente;
c) espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale di altra circoscrizione;
d) espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale diversa da quella votata;
e) qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista circoscrizionale.
4 bis. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.
5. In caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, si deve scrivere sempre il nome e cognome; in caso di identità, oltre del cognome, anche del nome, si deve scrivere anche la data e il luogo di nascita.
6. Se un candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale.
7. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 100, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2Comma 4 bis aggiunto da art. 100, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
Art. 47
 (Voti contestati)
1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide in via provvisoria sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e provvisoriamente attribuiti e di quelli contestati e provvisoriamente non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.
2. Le schede contenenti voti contestati sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Art. 48
 (Risultato dello scrutinio - Sospensione per cause di forza maggiore)
1. Ultimato lo scrutinio, il presidente:
a) conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e riscontra che il loro numero corrisponda ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;
b) riscontra che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, accertato ai sensi dell'articolo 37;
c) dichiara il risultato dello scrutinio, distintamente per il Presidente della Regione e per il Consiglio regionale, e lo attesta nel verbale;
d) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 49.
2. Se per cause di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non può ultimare le operazioni previste dagli articoli 44, 45, 46 e 47 il presidente trasmette all'Ufficio centrale regionale:
a) le schede scrutinate e le due copie delle tabelle di scrutinio;
b) le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori;
c) i verbali e tutti gli altri documenti relativi alle operazioni dell'Ufficio.
3. Qualora non si adempia a quanto prescritto dal presente articolo, il presidente dell'Ufficio centrale regionale può richiedere il sequestro dei verbali, delle urne, delle schede, degli atti e dei documenti ovunque si trovino, accertando le cause e i responsabili delle inadempienze.
Art. 49
 (Formazione e trasmissione delle buste)
1. Il presidente:
a) forma la busta contenente le schede valide;
b) forma la busta contenente:
1) una copia del verbale e le tabelle di scrutinio;
2) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo dello scrutatore, le schede ritirate a elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
3) le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il Presidente della Regione, le schede contenenti voti di preferenza nulli e la documentazione relativa ai reclami;
4) le schede contenenti voti contestati per qualsiasi causa;
c) forma la busta contenente il verbale da depositare nella segreteria del comune.
2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
3. Le buste di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasmesse, per il tramite del comune, all'Ufficio centrale regionale. La busta di cui al comma 1, lettera c), è depositata nella segreteria del comune. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia del verbale depositato.
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2Parole sostituite al numero 1) della lettera b) del comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
Art. 50
 (Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione)
1. Tutte le operazioni e le decisioni dell'Ufficio elettorale di sezione, dal momento della costituzione e fino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio, sono riportate nel verbale.
2. Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.
3. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti l'Ufficio e dai rappresentanti delle liste circoscrizionali presenti.
TITOLO IV
 ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Art. 51
 (Tempi e modalità delle operazioni)
1. Le operazioni dell'Ufficio centrale regionale previste dal presente titolo iniziano entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione.
2. All'Ufficio centrale regionale è vietato:
a) decidere in ordine ai reclami e ai problemi verificatisi negli Uffici elettorali di sezione;
b) modificare i risultati riportati nei verbali degli Uffici elettorali di sezione, a meno che non risultino evidenti errori materiali nella trascrizione dei risultati; in questo caso l'Ufficio acquisisce l'esemplare del verbale depositato presso il comune e, nel caso in cui ciò non sia sufficiente, ricava i dati dalle tabelle di scrutinio.
3. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Per ragioni di ordine pubblico il presidente può disporre che si proceda a porte chiuse; in questo caso hanno comunque diritto di entrare e rimanere nella sala i rappresentanti dei gruppi di liste.
4. Le operazioni previste dal presente titolo possono essere svolte e verbalizzate con l'utilizzo di strumenti informatici ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66.
5. Tutte le operazioni previste dal presente titolo e le decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti, dal segretario e dai rappresentanti dei gruppi di liste.
6. Al termine delle operazioni previste dal presente titolo l'Ufficio centrale regionale segnala alla Corte d'appello di Trieste i nominativi dei presidenti degli Uffici di sezione che, sulla base dei verbali, risultano essersi resi responsabili di gravi inadempienze.
Art. 52
 (Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali circoscrizionali)
1. L'Ufficio centrale regionale effettua in primo luogo lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, gli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. L'Ufficio centrale regionale, sulla base di quanto risulta dai verbali degli Uffici elettorali di sezione e tenendo conto dei risultati delle eventuali operazioni previste dal comma 1:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione, e la percentuale elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, moltiplicando per cento la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della circoscrizione;
c) determina, per ciascuna lista circoscrizionale, la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere regionale sulla base della cifra individuale di ciascun candidato; la cifra individuale è costituita dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dai singoli candidati in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione; a parità di cifra individuale, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Parole sostituite al comma 3 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 53
 (Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali regionali)
1. Compiute le operazioni previste dall'articolo 52, l'Ufficio centrale regionale:
a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le circoscrizioni elettorali, e la percentuale elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali di tutti i candidati;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste presenti nelle diverse circoscrizioni con lo stesso contrassegno, e la percentuale elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste;
c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi che compongono la coalizione, e la percentuale elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali di tutti i gruppi di liste.
Art. 54
 (Proclamazione del Presidente della Regione e del candidato alla medesima carica eletto consigliere ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007)
1. L'Ufficio centrale regionale, sulla base delle cifre elettorali di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, preso atto nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, proclama eletto alla carica:
a) di Presidente della Regione, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
b) di consigliere regionale, il candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
Art. 55
 (Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste)
1. Dopo le proclamazioni previste dall'articolo 54, l'Ufficio centrale regionale attribuisce ai gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 17/2007, compiendo le seguenti operazioni:
a) individua i gruppi di liste che hanno una cifra elettorale regionale o circoscrizionale che rispetta una delle condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, e li ammette alla ripartizione dei seggi;
b) individua, tra i gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a), il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al candidato eletto Presidente della Regione;
c) attribuisce i seggi a ciascuno dei gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a); a tal fine, divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due; attribuisce, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio;
d) verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione abbia conseguito la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 17/2007; a tal fine, se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale elettorale regionale superiore al 45 per cento dei voti validi, verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al medesimo candidato abbiano conseguito un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponda almeno al 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale, arrotondato all'unità più vicina e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi; se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale elettorale regionale pari o inferiore al 45 per cento dei voti validi, verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegati al medesimo candidato abbiano conseguito almeno un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponda almeno al 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale, arrotondato all'unità più vicina e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi; qualora la quota di seggi da attribuire sia costituita da un numero con una cifra decimale uguale a cinquanta, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore;
e) verifica che il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 17/2007 e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi;
f) in caso di coalizione di gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione, determina il numero di seggi spettante a ciascun gruppo; a tal fine, divide le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi attribuiti alla coalizione, meno il seggio già attribuito al candidato proclamato eletto Presidente della Regione; attribuisce, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio;
g) determina il numero di seggi spettante a ciascuno dei gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione; a tal fine, divide le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi complessivo da attribuire, meno il seggio già attribuito al candidato proclamato eletto alla carica di consigliere ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007; tra i quozienti così ottenuti individua i più alti, in numero uguale ai seggi spettanti ai medesimi gruppi di liste, e attribuisce, quindi, a ciascun gruppo tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio.
(1)
Note:
1Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 56
 (Attribuzione di un seggio ai gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena)
1. Nel caso in cui un gruppo di liste presentato da un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena abbia dichiarato il collegamento previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007 e, avendo ottenuto una cifra elettorale che rispetta le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, sia stato ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), ma non abbia ottenuto almeno un seggio, le operazioni di ripartizione dei seggi sono ripetute sommando la cifra elettorale di tale gruppo di liste e quella del gruppo di liste con lo stesso collegato, considerandoli come un gruppo unico.
2. Nel caso in cui il gruppo di liste previsto dal comma 1 abbia ottenuto una cifra elettorale che non rispetta le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, ma è comunque non inferiore all'1 per cento dei voti validi, le operazioni di ripartizione dei seggi sono effettuate comprendendo sin dall'inizio anche tale gruppo fra quelli ammessi e sommando la cifra elettorale dello stesso gruppo di liste con quella del gruppo collegato, considerandoli come un gruppo unico.
3. Uno dei seggi ottenuti ai sensi del comma 1 o del comma 2 dall'insieme di gruppi di liste spetta al gruppo di liste presentato da un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena e viene attribuito, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 17/2007, alla lista circoscrizionale espressiva della minoranza linguistica slovena che ha ottenuto, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore percentuale elettorale circoscrizionale.
Art. 57
 (Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali)
1. L'Ufficio centrale regionale ripartisce, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 17/2007, tra le rispettive liste circoscrizionali i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste.
Art. 58
 (Proclamazione dei consiglieri regionali)
1. L'Ufficio centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali i candidati di ciascuna lista circoscrizionale secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
2. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia ai candidati risultati eletti ai sensi dell'articolo 54 e del presente articolo l'attestato dell'avvenuta proclamazione.
3. Delle proclamazioni di cui all'articolo 54 e al presente articolo è data notizia al pubblico dal Presidente della Regione mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio on line dei comuni della Regione.
4. Il consigliere regionale eletto in più di una circoscrizione deve dichiarare all'Ufficio centrale regionale, al più tardi entro ventiquattro ore dalla proclamazione, per quale circoscrizione opta. Mancando l'opzione, si intende prescelta la circoscrizione in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.
5. Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale regionale, unitamente alle buste di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e b), inviate dagli Uffici elettorali di sezione, è conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare è trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, L. R. 26/2012
TITOLO V
 CONTEMPORANEITÀ DI ELEZIONI
Art. 59
 (Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni comunali e circoscrizionali)
1. Le elezioni comunali e circoscrizionali hanno luogo contemporaneamente alle elezioni regionali, nel periodo stabilito dall'articolo 14, comma 2, dello Statuto di autonomia.
2. In occasione della contemporaneità:
a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico; la costituzione, il funzionamento dell'Ufficio, gli orari della votazione e tutti gli adempimenti comuni, tra cui le operazioni preliminari allo scrutinio, sono disciplinati dalla presente legge;
b) l’Ufficio elettorale di sezione, concluse le operazioni di voto, effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni;
c) l’Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell’ordine, alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio.
Note:
1Lettera d) del comma 3 sostituita da art. 32, comma 1, L. R. 26/2012
2Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 102, comma 1, L. R. 19/2013
3Articolo sostituito da art. 9, comma 21, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 59 bis
 (Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con il referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)
1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente al referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali. La contemporaneità è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali.
2. In caso di contemporaneità:
a) trova applicazione l'articolo 59, comma 3, lettere a), b), c) e d);
b) l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali e al referendum consultivo; le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro 24 ore dal loro inizio;
c) l'Adunanza dei presidenti prevista dall' articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico), si riunisce non appena ultimate le operazioni di scrutinio relative al referendum, e comunque non oltre il martedì successivo allo svolgimento del referendum;
d) i compensi spettanti ai componenti degli uffici di sezione sono stabiliti ai sensi dell'articolo 63;
e) l'assegnazione forfetaria prevista dall'articolo 64, comma 1, è aumentata del 15 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 4/2018
Art. 60
 (Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo)
1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.
2. La contemporaneità delle elezioni è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali, previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno.
3. Nel caso di cui al comma 1, trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità.
TITOLO VI
 REGIME DELLE SPESE
Art. 61
 (Spese per il procedimento elettorale)
1. Tutte le spese per lo svolgimento delle elezioni regionali sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o società.
2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale.
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, tutte le spese non sostenute direttamente dall'Amministrazione regionale sono ripartite proporzionalmente tra gli enti interessati alle consultazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 63 e 64.
Art. 62
 (Spese sostenute direttamente dalla Regione)
1. L'Amministrazione regionale provvede direttamente alle spese relative all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle elezioni regionali, quali ad esempio:
a) la stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
b) la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e la stampa degli altri manifesti riguardanti il procedimento elettorale;
c) la stampa delle schede di votazione;
d) la stampa della modulistica, delle buste e delle pubblicazioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e dell'Ufficio centrale regionale;
e) la stampa delle pubblicazioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e ogni altra pubblicazione a carattere informativo sul procedimento elettorale;
f) la stampa della pubblicazione relativa ai risultati della votazione;
g) il trasporto del materiale elettorale ai comuni;
h)   ( ABROGATA )
h bis) l'acquisto delle urne elettorali.
1 bis. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dal comma 1, lettera b), sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 26/2012
2Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 2, L. R. 20/2015
3Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 106, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
Art. 63
 (Compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e del seggio speciale.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. La liquidazione e il pagamento dei compensi sono anticipati dalle amministrazioni comunali e vengono rimborsati dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni. Ai fini della rendicontazione della spesa, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.
4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, gli oneri relativi ai compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono proporzionalmente ripartiti fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente. In caso di elezioni provinciali, l'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.
5. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 53/1990, e successive modifiche, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 103, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 103, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
Art. 63 bis
 (Spese postali)
1. L'Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni le spese postali occorrenti per la spedizione delle cartoline-avviso previste dall'articolo 8 e ogni altra spesa postale concernente le elezioni regionali.
2. Le spese postali di cui al comma 1 vengono rimborsate dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni. Ai fini della rendicontazione della spesa, i Comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del Comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni comunali, ovvero con le elezioni comunali e circoscrizionali, le spese postali di cui al comma 1 sono proporzionalmente ripartite fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 107, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
Art. 64
 (Assegnazione forfetaria per spese anticipate dai comuni)
1. L'Amministrazione regionale, a titolo di rimborso per le spese di lavoro straordinario degli uffici comunali e per le altre spese anticipate dai comuni, eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:
a) 2 euro per ciascun elettore e 3.400 euro per ciascuna sezione per i comuni con una sola sezione;
b) 2 euro per ciascun elettore e 1.700 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a cinque sezioni;
c) 2 euro per ciascun elettore e 800 euro per ciascuna sezione per i comuni con più di cinque sezioni.
2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 è aumentata del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a copertura delle spese anticipate dai comuni anche per il primo turno delle elezioni provinciali. L'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.
3. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni comunali e circoscrizionali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 viene proporzionalmente ridotta.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 26/2012
TITOLO VII
 INFORMATIZZAZIONE
Capo I
 Procedure informatizzate
Art. 65
 (Finalità)
1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 17/2007, la Regione avvia un processo di automazione delle operazioni elettorali al fine di:
a) semplificare le operazioni elettorali in tutte le fasi del procedimento;
b) eliminare gli errori materiali;
c) mettere tempestivamente a disposizione degli utenti le informazioni gestite.
2. Le disposizioni del presente titolo possono trovare applicazione in tutte le consultazioni elettorali e referendarie disciplinate da legge regionale.
Art. 66
 (Modalità)
1. L'automazione delle operazioni elettorali si realizza mediante l'impiego integrato, oltre a quelli tradizionali, di strumenti informatici e telematici che consentono:
a) la raccolta telematica delle notizie concernenti la presentazione e l'ammissione delle candidature;
b) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni di ammissione delle candidature;
c) la raccolta telematica delle notizie concernenti lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio;
d) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione;
e) la trasmissione telematica dei risultati dello scrutinio dagli Uffici elettorali di sezione agli uffici competenti all'attribuzione dei seggi;
f) lo svolgimento con modalità automatizzate delle operazioni di attribuzione dei seggi e della relativa verbalizzazione;
g) l'archiviazione integrata dei dati concernenti le consultazioni elettorali.
Art. 67
 (Applicazione)
1. La Regione fornisce o adegua gli strumenti informatici necessari per l'automazione delle operazioni elettorali.
2. Al fine di garantire la regolare operatività dei sistemi, è consentito l'accesso agli uffici elettorali di personale tecnico appositamente incaricato.
3. La Regione organizza specifici programmi di formazione destinati alle persone a vario titolo chiamate a utilizzare procedure automatizzate nell'ambito delle operazioni elettorali.
4. La Regione, per favorire l'automazione delle operazioni elettorali, può concedere ai comuni e alle province finanziamenti per l'acquisto di apparecchiature informatiche conformi agli standard regionali.
Capo II
 Voto e scrutinio elettronico
Art. 68
 (Finalità)
1. L'introduzione di sistemi di voto elettronici è finalizzata ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, a garantire una maggiore trasparenza e ad eliminare gli errori nell'espressione del voto e nelle operazioni di scrutinio.
Art. 69
 (Introduzione del voto e dello scrutinio elettronico)
1. Ai fini dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico nelle elezioni regionali, provinciali e comunali e nei referendum regionali, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva uno specifico progetto, comprendente l'insieme dei dispositivi, delle soluzioni software e hardware e delle relative procedure di installazione e configurazione che rendono possibile l'automazione del voto, dello scrutinio e l'elaborazione dei dati ai fini della proclamazione dei risultati.
2. Ai fini della predisposizione del progetto di cui al comma 1, la Regione può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, previa stipula di accordi o intese.
3. Sulla base del progetto di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto medesimo, approva un disegno di legge che disciplina le nuove procedure elettroniche.
Art. 70
 (Sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico)
1. In attesa dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico prevista dall'articolo 69, la Regione può prevedere l'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico in via sperimentale, in singole sezioni elettorali o in singoli comuni, fermo restando lo svolgimento delle operazioni stesse con le modalità tradizionali.
TITOLO VIII
 PROPAGANDA ELETTORALE
Capo I
 Disciplina della propaganda elettorale
Art. 71
 (Manifesti di propaganda elettorale)
1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Tra i manifesti di propaganda elettorale sono compresi quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
2. L'affissione è consentita ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali. Non è consentita l'affissione da parte di soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale con la propria candidatura.
3. In deroga al comma 1, sono consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. È consentita inoltre l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno.
4. È vietata qualsiasi scritta o raffigurazione in luoghi visibili al pubblico.
5. Le affissioni di propaganda di cui al comma 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.
6. Tutti gli stampati di propaganda elettorale devono indicare il nome del committente responsabile.
Art. 72
 (Individuazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale)
1. La giunta comunale, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, individua in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale scegliendoli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.
2. Il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione, è il seguente:
a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
d) da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
e) oltre 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50.
(1)
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nell'individuazione degli spazi deve essere garantito che, in ogni centro abitato con più di 150 abitanti, sia presente almeno uno spazio di propaganda elettorale e che i manifesti di propaganda siano chiaramente visibili dai cittadini.
4. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma 2.
5. Qualora la giunta comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a quarantotto ore, vi provvede mediante un commissario. Il commissario è scelto fra i dipendenti del comparto unico Regione-enti locali appartenenti alla categoria D. Al commissario spettano i rimborsi per le spese di viaggio nonché il compenso eventualmente stabilito dal provvedimento di nomina; i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione inadempiente.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 10, comma 51, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
Art. 73
 (Assegnazione degli spazi di propaganda elettorale)
1. Il responsabile dell'ufficio elettorale di ciascun comune, entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse, delimita gli spazi di propaganda elettorale e li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse.
2. Ciascuna sezione misura metri due di altezza per metri uno di base.
3. A ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista circoscrizionale è assegnata una sezione.
4. Alla sezione assegnata al candidato alla carica di Presidente della Regione seguono immediatamente le sezioni assegnate alle liste circoscrizionali collegate al candidato stesso, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e secondo l'ordine di sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 21.
5. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni assegnate ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali.
Art. 74
 (Propaganda figurativa, mobile e lancio di volantini)
1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico. Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti e dei comitati elettorali.
2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, sono vietati la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
3. Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio della propaganda è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale.
Art. 75
 (Silenzio elettorale)
1. Nel giorno antecedente e in quelli della votazione sono vietati:
a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.
Art. 76
 (Sanzioni)
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro chiunque:
a) sottrae o distrugge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione;
b) stacca, lacera o rende comunque illeggibili i manifesti o gli altri stampati già affissi negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
c) non avendone titolo, affigge manifesti o altri stampati negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
d) affigge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale;
e) contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 71, 74 e 75.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione.
4. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste al comma 1 e al comma 3. Al comune spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.
5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
6. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono poste a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.
Capo II
 Disciplina delle spese di propaganda elettorale
Art. 77
 (Spese per la propaganda elettorale - Tetti di spesa)
1. Le spese per la propaganda elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non possono superare l'importo massimo di 30.000 euro più 0,01 euro per ogni residente nella circoscrizione, sulla base dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
2. Per coloro che si candidano in più liste circoscrizionali le spese per la propaganda elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni aumentato del 10 per cento.
3. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferita ai singoli candidati, a eccezione del candidato alla carica di Presidente della Regione, ancorché sostenute dai partiti o dai gruppi politici di appartenenza, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota. Tali spese devono essere quantificate nel rendiconto di cui all'articolo 81, comma 1.
4. Le spese per la propaganda elettorale sostenute da ciascun partito o gruppo politico che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma risultante dall'importo di 1,20 euro moltiplicato per il numero complessivo dei residenti nelle circoscrizioni in cui il gruppo ha presentato liste.
5. Le spese per la propaganda elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione non possono superare l'importo massimo di 300.000 euro.
Art. 78
 (Tipologia delle spese elettorali)
1. Per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:
a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e di mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.
2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 20 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
Art. 79
 (Collegio regionale di garanzia elettorale)
1. È istituito presso il Consiglio regionale il Collegio regionale di garanzia elettorale.
2. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti con due distinte votazioni e con voto limitato, rispettivamente, a due e a uno. Il Consiglio provvede alla elezione entro il centottantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della legislatura; qualora non provveda entro tale termine, provvede entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale. I membri del Collegio devono essere scelti fra le seguenti categorie: magistrati a riposo; iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti; professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. L'incarico è rinnovabile una sola volta. Il Collegio è costituito con decreto del Presidente della Regione, che fissa altresì la data della prima riunione dell'Ufficio medesimo. Il Collegio, nella prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; in caso di parità di voti viene eletto il più anziano. I componenti supplenti partecipano ai lavori del Collegio in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene secondo l'ordine determinato dal maggior numero di voti ottenuti nell'elezione e, in caso di parità di voti, dall'età. Ai componenti il Collegio spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale. Il Collegio dura in carica fino alla conclusione delle operazioni previste dall'articolo 82.
3. Non possono essere eletti componenti effettivi o supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
5. In sede di prima applicazione il Collegio regionale di garanzia elettorale è eletto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 16/2013
Art. 80
 (Mandatario elettorale)
1. Dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, coloro che intendono candidarsi alla carica di Presidente della Regione e alla carica di consigliere regionale possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il nominativo del mandatario è comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale. La disposizione si applica anche per la raccolta di finanziamenti propri del candidato.
2. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario. Nessun mandatario elettorale può assumere l'incarico per più di un candidato.
3. Il mandatario elettorale registra le operazioni di cui al comma 1 relative alla campagna elettorale del candidato designante e provvede alla liquidazione delle spese elettorali, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario o postale.
4. Nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo di 20.000 euro.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il candidato spenda meno di 10.000 euro, avvalendosi unicamente di denaro proprio.
Art. 81
 (Pubblicità delle spese elettorali dei candidati e dei gruppi di liste)
1. Entro tre mesi dalla proclamazione, il Presidente e i consiglieri regionali eletti presentano al Collegio regionale di garanzia elettorale un rendiconto, sottoscritto dal candidato e dal mandatario elettorale, ove previsto, relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute per la propaganda elettorale. Analogo rendiconto deve essere presentato al Collegio regionale di garanzia elettorale dai candidati non eletti alla carica di Presidente regionale e di consigliere regionale entro tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione.
2. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, i contributi e i servizi provenienti da persona fisica, se di importo o valore superiore a 1.000 euro, e tutti i contributi e i servizi di qualsiasi importo o valore se provenienti da associazioni o persone giuridiche. Devono essere inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario o postale utilizzati e la documentazione giustificativa delle spese sostenute.
3. I partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni presentano al Collegio regionale di garanzia elettorale, entro il termine previsto al comma 1, il rendiconto delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento.
Art. 82
 (Controllo delle spese elettorali)
1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve i rendiconti di cui all'articolo 81 e ne verifica la regolarità.
2. I rendiconti depositati dai candidati e dalle liste sono liberamente consultabili da qualsiasi cittadino elettore presso l'ufficio del Collegio regionale di garanzia elettorale. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi cittadino elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità dei rendiconti presentati.
3. I rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio regionale di garanzia elettorale non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora emergano delle irregolarità, entro il medesimo termine il Collegio le contesta all'interessato che ha facoltà, entro i successivi quindici giorni, di presentare memorie e documenti. Decorso quest'ultimo termine il Collegio si pronuncia definitivamente sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti e avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 83.
4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale cura, con le modalità ritenute più idonee, la pubblicità dei consuntivi presentati e dell'esito dei controlli esperiti.
Art. 83
 (Sanzioni)
1. In caso di mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato entro il termine previsto dall'articolo 81, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a presentare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 50.000 euro. Il mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta anche la decadenza dalla carica.
2. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per i singoli candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente al limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
3. Il superamento da parte di un candidato proclamato eletto dei limiti massimi di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per un ammontare pari o superiore al doppio, comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 2 del presente articolo, la decadenza dalla carica.
4. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza ai sensi del regolamento consiliare.
5. In caso di irregolarità nei rendiconti delle spese elettorali dei candidati, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 82, comma 3, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
6. In caso di mancato deposito dei rendiconti delle spese elettorali da parte dei partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
7. In caso di mancata indicazione, nei rendiconti delle spese elettorali depositati dai gruppi di liste, delle fonti di finanziamento, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
8. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, comma 4, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.
8 bis. In caso di irregolarità del rendiconto dovuta al superamento da parte del candidato, che si è avvalso unicamente di denaro proprio, del limite di 10.000 euro di cui all'articolo 80, comma 5, per effetto dell'applicazione aritmetica dell'ammontare delle spese forfettarie di cui all'articolo 78, comma 2, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore all'importo eccedente il limite previsto dall'articolo 80, comma 5.
9. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nella legge regionale 1/1984. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è l'organo competente, oltre che all'accertamento, alla determinazione e all'ingiunzione della sanzione.
10. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono introitate dall'Amministrazione regionale.
Note:
1Comma 8 bis aggiunto da art. 13, comma 14, L. R. 20/2018 . La disposizione si applica, con effetto retroattivo, alla rendicontazione delle spese elettorali sostenute dai candidati e consiglieri per le elezioni regionali del 29/4/2018, come disposto dall'art. 13, c. 15, L.R. 20/2018.
2Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 19, L. R. 13/2023
TITOLO IX
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 84

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
Art. 85
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 33/1992, le parole <<punti 1, 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<, numeri 1) e 2),>>.
Art. 86
 (Raccolta e divulgazione dei risultati elettorali)
1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la divulgazione delle notizie concernenti le elezioni e i risultati elettorali. Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei risultati elettorali nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.
2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.
2 bis. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati elettorali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
Art. 87
 (Formazione e aggiornamento dei presidenti e dei componenti degli Uffici di sezione)
1. L'Amministrazione regionale può organizzare, anche mediante incarico a esperti esterni all'Amministrazione, corsi di formazione e aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione.
2. La formazione e l'aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione possono essere organizzati anche con modalità informatiche. In tal caso i corsi sono estesi anche agli altri componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.
Art. 88
 (Disposizioni in materia di personale)
1. Al fine di garantire il necessario supporto allo svolgimento delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale e del Collegio regionale di garanzia elettorale, la Regione è autorizzata a utilizzare, nel limite massimo di quattordici unità e per la durata di dodici mesi, personale somministrato.
Art. 89
 (Rinvio normativo)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali per l'elezione della Camera dei deputati.
2. Per tutto quanto non previsto dal titolo VIII, nonché per la propaganda elettorale attraverso i mezzi di informazione e per ogni altra forma di propaganda elettorale, trova applicazione la normativa statale applicabile alla campagna elettorale per le elezioni politiche.
Art. 90
 (Modifiche degli allegati)
1. Gli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 91
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 (Legge elettorale regionale);
b) legge regionale 17 aprile 1973, n. 27 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 <<Legge elettorale regionale>>);
c) legge regionale 8 aprile 1978, n. 22 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 marzo 1968, n. 20, e 17 aprile 1973, n. 27 <<Legge elettorale regionale>>);
d) legge regionale 3 maggio 1983, n. 34 (Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 <<Legge elettorale regionale>> e successive variazioni e aggiunte);
e) articoli 1 bis, 1 ter e 2 bis della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia), come inseriti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 33/1992;
f) legge regionale 13 giugno 1983, n. 53 (Integrazione alla legge elettorale regionale);
g) legge regionale 11 aprile 1988, n. 18 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 <<Legge elettorale regionale>>);
h) legge regionale 27 agosto 1992, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni);
j) legge regionale 11 maggio 1993, n. 20 (Norme sulla campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale);
k) legge regionale 27 gennaio 1998, n. 2 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 <<Legge elettorale regionale>>);
Art. 92
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dagli articoli 8, 11, 21, 62, 67, comma 3, e 87, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito, per memoria, il capitolo 1719 (1.1.141.1.01.01) alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - spese correnti - con la denominazione <<Spese per le elezioni regionali - acquisto di beni e prestazioni di servizi>>.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il capitolo 1719 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell'elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 63 e 64, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1720 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Per le finalità previste dall'articolo 67, comma 4, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.370.2.582 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 - alla funzione obiettivo n. 52 - programma 2 - Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - spese d'investimento - con la denominazione <<Spese connesse allo svolgimento di elezioni>>, è inserito, per memoria, il capitolo 1718 (1.1.232.3.01.01) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Finanziamenti ai comuni e alle province per l'acquisto di apparecchiature informatiche per favorire l'automazione delle operazioni elettorali>>.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 88, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.280.1.2603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 79, comma 2, fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 83, comma 10, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.102 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al titolo 3 - Categoria 3.5. - Rubrica n. 370 - con la denominazione <<Sanzioni>>, con riferimento al capitolo 446 (3.5.0) che si istituisce, per memoria, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - con la denominazione <<Proventi derivanti da sanzioni irrogate dal Collegio regionale di garanzia>>.
8. Lo stanziamento dei capitoli di spesa di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è determinato con legge finanziaria.
Art. 93
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.