LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 22

Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/08/2007
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il saldo finanziario complessivo presunto di 674.918.227,11 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e nel bilancio per l'anno 2007, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2006, nell'importo di 905.364.964,55 euro, con una differenza in aumento di 230.446.737,44 euro, di cui:
a) 180.890.623,66 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1 approvata con il comma 2;
b) 10 milioni di euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A2 approvata con il comma 3 e finalizzate alla riduzione dell'indebitamento, con conseguente riduzione di pari importo dello stanziamento previsto per l'anno 2007 sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A1 relativa all'utilizzo dell'avanzo vincolato; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera b), per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alla riduzione del ricorso al mercato finanziario, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa.
4. In corrispondenza alle riduzioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 111 - tabella D - relativamente ai capitoli 2260, 2481 e 2502 limitatamente a 50.000 euro è disposta la riduzione di 306.600 euro dello stanziamento previsto per l'anno 2007 sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999, e in relazione al disposto di cui ai commi 3 e 4, l'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario disposta con l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è ridotta di complessivi 10.306.600 euro per l'anno 2007 e resta determinata nella misura massima di complessivi 805.562.927,80 euro, suddivisi in ragione di 284.974.618,35 euro per l'anno 2007, di 260.517.408,69 euro per l'anno 2008 e di 260.070.900,76 euro per l'anno 2009.
6. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A3 relativa alle maggiori entrate regionali; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
7. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A4 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Art. 2
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2006 è accertato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), in complessivi 452.010.325,95 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 4, comma 2, della legge regionale 2/2006, e al recupero della somma di 20.826.123 euro di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), il conguaglio positivo è determinato in 35.584.202,95 euro, cui si sommano 4.392.077,29 euro relativi alle somme autorizzate con legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e non utilizzate al 31 dicembre 2006, per complessivi 39.976.280,24 euro destinati alle finalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 24, 25 e 49.
2. Alle Province è attribuita un'assegnazione di 1.750.000 euro, erogata in unica soluzione per il 50 per cento in misura proporzionale alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di ciascuna Provincia, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, e per il restante 50 per cento suddivisa per un terzo in base all'estensione territoriale e per due terzi in base alla popolazione.
3. Ai Comuni è attribuita un'assegnazione di 12.974.202,95 euro erogata in unica soluzione per il 65 per cento in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), numero 1), della legge regionale 1/2007, e per il restante 35 per cento in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 1/2007.
4. Alle Comunità montane è attribuita un'assegnazione di 360.000 euro, erogata in unica soluzione per metà in base all'estensione territoriale e per metà in base alla popolazione.
5. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge regionale 1/2007, per situazioni particolari dei Comuni, è incrementato di ulteriori 500.000 euro.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 400.000 euro alle Province per la compensazione a favore di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la deliberazione della Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.
7. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 17, della legge regionale 1/2007 per il finanziamento delle spese gestionali connesse alle funzioni trasferite è incrementato di una quota straordinaria di 2 milioni di euro.
8. Per le finalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è destinata la spesa di 17.984.202,95 euro per l'anno 2007 sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1542 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 21, della legge regionale 1/2007, è incrementato della quota di 9.992.077,29 euro. La quota del fondo eventualmente residuata dopo l'assegnazione ai sensi dell'articolo 3, commi 21 e 22, della legge regionale 1/2007 e ai sensi del comma 31 del presente articolo, è destinata al finanziamento degli interventi territoriali integrati programmati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER). Con deliberazione della Giunta regionale è individuato il programma di finanziamento sulla base delle proposte già presentate entro il 15 aprile 2007, con i beneficiari, le proposte ammesse e la quantificazione del finanziamento.
10. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 9.992.077,29 euro per l'anno 2007 sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1513 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 37, della legge regionale 1/2007, per il finanziamento degli interventi territoriali integrati programmati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro. Con deliberazione della Giunta regionale è individuato il programma di finanziamento sulla base delle proposte già presentate entro il 15 aprile 2007, con i beneficiari, le proposte ammesse e la quantificazione del finanziamento.
12. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.2.1008 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1506 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 43, della legge regionale 1/2007 è incrementato di ulteriori 200.000 euro ed è ripartito d'ufficio e in unica soluzione tra i beneficiari dell'assegnazione di cui al medesimo articolo 3, comma 43, della legge regionale 1/2007 in misura proporzionale alla quota di spese preventivate rimasta non finanziata per insufficienza del fondo. Rimane fermo il termine per la rendicontazione previsto dall'articolo 3, comma 46, della legge regionale 1/2007.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1509 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 70.000 euro, per l'anno 2007, a integrazione del finanziamento previsto dall'articolo 2, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), per i percorsi di incentivazione alla fusione intrapresi dai Comuni di Attimis e di Faedis e dai Comuni di Campolongo al Torre e di Tapogliano. Il fondo è destinato per 35.000 euro ad integrazione delle finalità di cui al Protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge regionale 12/2006 tra la Regione, i Comuni di Attimis, Faedis e l'Unione di Attimis e Faedis, e per 35.000 euro a favore del Protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge regionale 12/2006 tra la Regione e i Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.
16. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali firmatari dei Protocolli d'intesa di cui al comma 15 comunicano alla Regione gli enti beneficiari dell'assegnazione, gli interventi da realizzare e la relativa tempistica di attuazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, prende atto degli interventi segnalati e fissa il termine per la rendicontazione che deve essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
17. Per le finalità di cui al comma 15, con riferimento ai percorsi di incentivazione alla fusione intrapresi dai Comuni di Attimis e Faedis, è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1554 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - spese correnti - con la denominazione <<Incentivazione fusione tra i Comuni di Attimis e Faedis>> e con lo stanziamento di 35.000 euro per l'anno 2007.
18. Per le finalità di cui al comma 15, con riferimento ai percorsi di incentivazione alla fusione intrapresi dai Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1555 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - spese correnti - con la denominazione <<Incentivazione fusione tra i Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano>> e con lo stanziamento di 35.000 euro per l'anno 2007.
19.
Il comma 14 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2007 è sostituito dal seguente:
<<14. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 750.000 euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare:
a) in via prioritaria, in unica soluzione e d'ufficio, per la copertura degli oneri sostenuti nel 2006, relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera i), e comma 15, della legge regionale 2/2006, e risultante dagli oneri effettivamente sostenuti nel 2006 rispetto a quelli preventivati, come da dichiarazione resa con la rendicontazione presentata entro i termini previsti;
b) in via residuale, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2007, da assegnare in unica soluzione entro agosto 2007 e in via anticipata in misura pari agli oneri preventivati per l'anno 2007, dichiarati dagli enti predetti con le modalità di cui al comma 15; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.>>.

20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 14, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 19, fanno carico all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1542 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'attuazione dei progetti individuati nel Protocollo d'intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana, stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'interno, per il perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza nel territorio regionale.
21 bis. Per le finalità previste dal comma 21, limitatamente all'attuazione del progetto n. 4 del Protocollo d'intesa di cui al medesimo comma 21, è destinato un fondo di 50.000 euro da assegnare mediante versamento diretto delle risorse a favore del fondo regionale per la Protezione civile.
22. Per le finalità di cui al comma 21 bis è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1637 (2.1.220.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 236 - Affari istituzionali e sistema autonomie locali - spese d'investimento - con la denominazione <<Spese per l'attuazione del progetto n. 4 del Protocollo in materia di politiche integrate di sicurezza urbana, stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'Interno - interconnessione sale operative>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.
23. Per le finalità previste dal comma 21, limitatamente all'attuazione del progetto n. 3 del Protocollo d'intesa di cui al medesimo comma 21, da realizzare mediante la concessione al Ministero dell'interno di un contributo per la costituzione e il funzionamento del <<Sistema informativo comune>> presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Trieste, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.1552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1639 (1.1.151.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 236 - Affari istituzionali e sistema autonomie locali - spese correnti - con la denominazione <<Spese per l'attuazione del progetto n. 3 del Protocollo in materia di politiche integrate di sicurezza urbana, stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'interno - sistema informativo comune>> e con lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2007.
24. L'accordo di programma tra Amministrazione regionale, ANCI e UNCEM, stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 49, della legge regionale 2/2006, è ulteriormente finanziato al fine dell'aggiornamento del programma di formazione a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali. L'aggiornamento del programma, approvato dalla Giunta regionale, su proposta di ANCI e UNCEM, riguarda in particolare le recenti riforme legislative statali e regionali, nonché la nuova programmazione comunitaria, anche al fine di valorizzarne l'attuazione attraverso le forme associative di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia). Ai fini del presente comma è stipulato un atto aggiuntivo dell'accordo di programma, nel quale sono definite le modalità di trasferimento delle risorse.
25. All'associazione referente individuata nell'accordo di programma è riconosciuto, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, il 10 per cento della spesa effettivamente sostenuta per l'attuazione del comma 24.
26. L'associazione referente di cui al comma 25 presenta alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, entro il termine previsto nell'atto aggiuntivo, una dichiarazione che attesti che l'assegnazione di cui al comma 24 è stata utilizzata per le finalità ivi previste.
27. Per le finalità previste dai commi 24 e 25 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007 sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.1552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1685 (1.1.158.2.12.33) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 236 - Affari istituzionali e sistema autonomie locali - con la denominazione <<Anci corsi di formazione>> e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2007.
28. In via di interpretazione autentica del comma 25 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2007, con il termine <<Comuni>> si intendono anche le unioni di Comuni.
29. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 12, della legge regionale 12/2006 per la rendicontazione degli studi di fattibilità aventi ad oggetto la riorganizzazione sovracomunale di una pluralità di funzioni e servizi può essere prorogato con decreto del Direttore del Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, previa valutazione delle motivate e rilevanti esigenze comunicate dal Comune capofila beneficiario dell'assegnazione.
30. La Comunità collinare del Friuli, beneficiaria dell'assegnazione di cui all'articolo 2, comma 36, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), pari a 280.000 euro e di ulteriori 80.000 euro ai sensi della legge regionale 12/2006, per la realizzazione delle attività connesse ad interventi nel settore ambientale, è autorizzata a trasferire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Comune di Cassacco 130.000 euro per l'acquisto e la riqualificazione della cava dismessa sita in ambito di rispetto paesaggistico, come definito dallo strumento urbanistico comunale. Il Comune di Cassacco rendiconta alla Regione l'assegnazione ricevuta entro il 31 luglio 2009. Resta fissato alla data del 30 giugno 2009 il termine di rendicontazione da parte della Comunità collinare del Friuli del finanziamento residuo.
31. La quota del fondo di cui all'articolo 3, comma 22, della legge regionale 1/2007, residuata dopo il finanziamento delle convenzioni tra Comuni e Comunità montana di appartenenza è destinata al finanziamento delle convenzioni tra Province e tra Province e Comuni aventi ad oggetto la gestione associata di funzioni e servizi. I criteri di finanziamento delle convenzioni tra Province e tra Province e Comuni sono definiti dalla Giunta con il Piano di valorizzazione territoriale adottato ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 1/2006.
32. Il termine del 15 marzo per la ricognizione delle forme associative e il termine del 15 aprile per la presentazione delle proposte di accordo quadro, previsti dal Piano di valorizzazione territoriale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2666 del 7 novembre 2006, limitatamente all'anno 2007, con riferimento agli ambiti metropolitani di cui all'articolo 25, comma 4, della legge regionale 1/2006, costituiti entro il 30 giugno 2007, sono prorogati al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
33. Le associazioni intercomunali costituite tra il 15 marzo e il 30 giugno, ai sensi del comma 32, beneficiano dell'incentivo ordinario e straordinario previsto dal Piano di valorizzazione territoriale presentando domanda, secondo i modelli previsti dal medesimo Piano di valorizzazione territoriale, entro e non oltre il 30 agosto 2007.
34. I Comuni capoluogo di provincia aventi la qualificazione giuridica di Ambito di sviluppo territoriale (ASTER) ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale 1/2006 e gli ambiti metropolitani di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 1/2006, possono proporre una proposta di accordo quadro aggiuntiva rispetto a quelle proposte entro il 15 aprile 2007 presentando apposita domanda entro il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le associazioni intercomunali costituite tra il 15 marzo e il 30 giugno ai sensi del comma 32 possono presentare quattro proposte di accordo quadro.
35. 
( ABROGATO )
(7)
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare annualmente ai Comuni le assegnazioni compensative delle minori entrate ICI per edifici di culto e similari per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati.
37. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa di 400.574,23 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2007 al 2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1561 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi autorizzata con l'articolo 1, comma 7, tabella A4. Corrispondentemente, nella medesima tabella A4, è prevista l'entrata di pari importo, quale assegnazione statale, a carico dell'unità previsionale di base 2.3.22 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1561 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. Al fine di consentire il completamento da parte dell'Amministrazione regionale dei procedimenti contributivi in corso alla data dell'1 gennaio 2007 ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), come modificato dal comma 68 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2007 e, a modifica di quanto previsto, relativamente all'anno 2007, dall'articolo 69, comma 4, della legge regionale 24/2006 e dall'articolo 3, comma 88, della legge regionale 1/2007:
a) lo stanziamento dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1520, è ridotto di 110.000 euro per l'anno 2007; detto importo corrisponde alle risorse devolute ai sensi dell'articolo 69, commi 1 e 4, della legge regionale 24/2006 a carico delle unità previsionali di base 11.3.330.1.371 e 11.5.330.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento rispettivamente ai capitoli 6871 e 6807 del documento tecnico allegato ai bilancio medesimi;
b) lo stanziamento dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1522, è ridotto di 1.995.500 euro per l'anno 2007; detto importo corrisponde alle risorse devolute ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 4, della legge regionale 24/2006 a carico delle unità previsionali di base 11.1.330.2.352, 11.2.330.2.363, 11.5.330.2.442, 11.6.330.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento, rispettivamente ai capitoli 6298, 6310, 6994, 2843 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. Per le finalità di cui al comma 38 è autorizzata la spesa complessiva di 2.105.500 euro per l'anno 2007 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
Unità previsionale di baseCapitolo2007(euro)
11.3.330.1.371687153.000
11.5.330.1.375680719.000
11.5.330.1.3756992 (2.1.163.3.10.10) (di nuova istituzione) Contributi agli enti locali, ad istituti, enti, associazioni, consorzi e comitati al fine di assicurare la copertura delle spese per l'organizzazione di convegni e manifestazioni, nonché per l'attuazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione - parte corrente38.000
11.1.330.2.3526298500.000
11.2.330.2.3636310772.400
11.5.330.2.4426994132.000
11.6.330.2.1333388 (2.1.210.5.08.29) (di nuova istituzione) Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l' acquisizione di aree naturali protette, biotopi e terreni di particolare interesse naturalistico, nonché spese per la conservazione, il miglioramento ed il mantenimento della biodiversità, e spese per la fruizione didattica e la ricerca scientifica3.522,45
11.6.330.2.3284330.119,77
11.6.330.2.32870557.457,78


40. Al comma 62 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2007, dopo le parole <<per l'anno 2007>> sono aggiunte le seguenti: <<da assegnare mediante versamento diretto delle risorse a favore del fondo regionale per la Protezione civile>>.
41.
Il comma 93 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:
<<93. Nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'associazione dei sindaci della ricostruzione in via anticipata e in soluzione unica un contributo di 100.000 euro per l'effettuazione del censimento e di uno studio degli interventi realizzati nei venti anni di operatività della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53 (Integrazioni alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, concernente <<Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni>>), per l'allestimento e la gestione del laboratorio - mostra sul terremoto e la ricostruzione, nonché per gli oneri relativi all'avvio del progetto della scuola di perfezionamento <<Sismic risk management>> da attivare nel comune di Venzone in collaborazione con l'Università degli studi di Udine.>>.

42. La domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 5, comma 93, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 41, è presentata alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
43. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 93, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 41, fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9479 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi al quale vengono apportate le seguenti modifiche:
a) viene spostato alla unità previsionale di base 1.3.370.1.18;
b) la sua denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributo all'associazione sindaci per l'effettuazione del censimento e di uno studio degli interventi realizzati nei venti anni di operatività della legge regionale 53/1985, per l'allestimento e la gestione del laboratorio - mostra sul terremoto e la ricostruzione, nonché per gli oneri relativi all'avvio del progetto della scuola di perfezionamento "Sismic risk management" da attivare nel comune di Venzone in collaborazione con l'Università degli studi di Udine>>;
c) il relativo codice di finanza regionale è sostituito con il seguente: <<1.1.152.2.06.06>>.
44. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 5, comma 93, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 41, è autorizzata l'ulteriore spesa di 60.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9469 (1.1.152.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - spese correnti - con la denominazione <<Contributo all'associazione sindaci per l'effettuazione del censimento e di uno studio degli interventi realizzati nei venti anni di operatività della legge regionale 53/1985, per l'allestimento e la gestione del laboratorio - mostra sul terremoto e la ricostruzione, nonché per gli oneri relativi all'avvio del progetto della scuola di perfezionamento "Sismic risk management" da attivare nel comune di Venzone in collaborazione con l'Università degli studi di Udine - fondi terremoto>> e con lo stanziamento di 60.000 euro per l'anno 2007.
45. Le somme assegnate alle Province ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), e non ancora utilizzate dalle Province stesse per interventi previsti dalla legge regionale medesima e dall'articolo 79, comma 9, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), possono essere utilizzate, nel limite di 700.000 euro, per interventi previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 18/2005.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'Amministrazione provinciale di Trieste un finanziamento straordinario di 30.000 euro per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), alla medesima trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 24/2006.
47. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 1522 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. Per le finalità previste dall'articolo 41, comma 3, della legge regionale 1/2006, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. Per la realizzazione degli obiettivi di riforma dell'ordinamento della polizia locale e delle disposizioni in materia di politiche di sicurezza nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è destinata, sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - la somma di 1.500.000 euro con riferimento all'unità previsionale di base 53.6.250.1.920, con riferimento al capitolo 9700, partita 56 - del prospetto D1 allegato al documento tecnico allegato al bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 per l'anno 2007.
50. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Comma 21 bis aggiunto da art. 1, comma 80, L. R. 30/2007
2Comma 22 sostituito da art. 1, comma 81, L. R. 30/2007
3Integrata la disciplina del comma 13 da art. 10, comma 52, L. R. 9/2008
4Parole sostituite al comma 30 da art. 10, comma 54, L. R. 9/2008
5Comma 13 interpretato da art. 11, comma 57, L. R. 17/2008
6Parole sostituite al comma 30 da art. 11, comma 91, L. R. 17/2008
7Comma 35 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 41, L.R. 1/2006.
Art. 3
 (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a coprire fino all'ammontare di 95 milioni di euro gli oneri a carico degli enti del Servizio sanitario regionale derivanti:
a) dalla copertura degli oneri contrattuali per il personale dipendente e convenzionato per il periodo antecedente all'1 gennaio 2006;
b) dall'accantonamento dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dipendente per il biennio economico 2006-2007.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 7.1.310.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 <<Isontina>> una sovvenzione straordinaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e sistemazione dell'area prospiciente la struttura di proprietà in comune di Mossa.
4. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 3 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendiconto della sovvenzione.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.2.310.2.226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4401 (2.1.237.3.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Salute e protezione sociale - Fabbisogno risorse finanziarie settori sanitario, socio-sanitario e sociale - spese d'investimento - con la denominazione <<Sovvenzione straordinaria all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 - Isontina, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e sistemazione dell'area prospiciente la struttura di proprietà in Comune di Mossa>> e con lo stanziamento di 60.000 euro per l'anno 2007.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni un contributo straordinario finalizzato alla copertura delle spese per l'adeguamento tecnico e organizzativo, ivi comprese eventuali spese di personale, nonché per i costi di gestione correlati all'attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza di cui all'articolo 59 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
7. I fondi disponibili sono ripartiti tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni in base alla popolazione di età compresa tra i 18 e i 64 anni residente nel relativo ambito distrettuale. A ciascun ente gestore è in ogni caso garantito un contributo minimo pari a 40.000 euro. Gli enti gestori sono autorizzati a utilizzare i fondi assegnati entro il 31 dicembre 2008.
8. La rendicontazione è effettuata dagli enti gestori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.
9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4521 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - con la denominazione <<Contributi agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per l'attuazione del reddito di base per la cittadinanza>> e con lo stanziamento complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2007.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società educante soc. coop. Sociale - ONLUS di Trieste un contributo straordinario, fino a un importo massimo di 100.000 euro, per il concorso negli oneri relativi all'elaborazione di uno studio di fattibilità, realizzato, eventualmente, anche avvalendosi di consulenze specializzate, avente a oggetto l'individuazione di nuove forme di residenzialità per gli anziani e le persone affette da demenza senile e Alzheimer. Lo studio di fattibilità deve indicare, almeno, il contesto territoriale di riferimento, la fattibilità giuridica del progetto, il contesto normativo entro il quale si sviluppa, i modelli organizzativi da preferire con l'indicazione dei punti di forza e delle eventuali criticità, gli obiettivi e i risultati attesi.
11. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 10, l'ente beneficiario presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio programmazione interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una domanda indicante l'oggetto dello studio di fattibilità e il totale degli oneri preventivati per la realizzazione dello studio medesimo. Con il decreto di concessione vengono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4568 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordinario alla Società educante soc. coop. Sociale - ONLUS di Trieste per il concorso negli oneri relativi all'elaborazione di uno studio di fattibilità, realizzato, eventualmente, anche avvalendosi di consulenze specializzate, avente ad oggetto l'individuazione di nuove forme di residenzialità per gli anziani e le persone affette da demenza senile >> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato Il Focolare di Gorizia un contributo straordinario di 100.000 euro, destinato a parziale copertura dei costi che l'ente deve sostenere per la realizzazione di un centro polifunzionale, finalizzato allo sviluppo dell'attività di informazione e sensibilizzazione nel territorio in materia di disagio minorile e di sostegno dell'affidamento familiare, a supporto e in raccordo con i servizi sociali e sociosanitari competenti per territorio.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio programmazione interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione generale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione del servizio, sottoscritta dal Servizio sociale del Comune coinvolto, nonché di una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare. Con il decreto di concessione vengono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4569 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione di volontariato <<Il Focolare di Gorizia>> per la realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato allo sviluppo dell'attività di informazione e sensibilizzazione nel territorio in materia di disagio minorile e di sostegno dell'affidamento familiare a supporto e in raccordo con i servizi sociali e sociosanitari competenti per territorio >> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione AMeC di Bagnaria Arsa un contributo straordinario per l'attività ambulatoriale di medicina integrata effettuata presso l'Ospedale San Polo di Monfalcone.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Le modalità e i termini di erogazione del contributo sono stabiliti nel decreto di concessione.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4572 (1.1.162.2.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione AMeC di Bagnaria Arsa per l'attività ambulatoriale di medicina integrata effettuata presso l'Ospedale San Polo di Monfalcone>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Nostro domani>> ONLUS di Majano un contributo straordinario di 100.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per sopperire ai maggiori oneri di gestione, con inclusione delle passività pregresse.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio programmazione interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione giustificativa. Con il decreto di concessione vengono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4573 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione "Nostro domani" ONLUS di Majano per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per sopperire ai maggiori oneri di gestione, con inclusione delle passività pregresse>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione, purché iscritti all'albo regionale, contributi triennali per sopperire a spese e oneri straordinari di gestione, fino a un importo massimo di 30.000 euro all'anno.
23. Gli enti ausiliari di cui al comma 22, per ricevere i contributi relativi al secondo e terzo anno, devono sottoscrivere almeno una convenzione con un'azienda per i servizi sanitari della regione. In sede di prima applicazione i contributi decorrono dall'1 gennaio 2007 per il primo, il secondo e il terzo anno di attività.
24. I termini di presentazione delle domande e le modalità dell'intervento regionale di cui ai commi 22 e 23 sono stabiliti con apposito regolamento, adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. Per le finalità previste dai commi 22, 23 e 24, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4678 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione per sopperire a spese e oneri straordinari di gestione>> e con lo stanziamento di 30.000 euro per l'anno 2007.
26. In deroga al disposto di cui al comma 4 dell'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), come da ultimo sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 19/2006, per l'anno 2007 non si applica il limite massimo previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
27. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.2.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Al comma 75 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole: <<per la realizzazione della nuova sede e di un centro diurno per disabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'acquisto dell'area e la realizzazione della nuova sede e di un centro diurno per disabili>>.
29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 75, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 28, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3360 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole: <<per la realizzazione della nuova sede e di un centro diurno per disabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'acquisto dell'area e la realizzazione della nuova sede e di un centro diurno per disabili>>.
30. Al comma 83 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007, le parole: <<per la realizzazione della nuova sede>> sono sostituite dalle seguenti: <<a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo che la cooperativa stipula per l'acquisto dell'area e per la realizzazione della nuova sede>>.
31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 83, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 30, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4627 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione prima delle parole: <<per la realizzazione della nuova sede>> sono inserite le seguenti: <<per l'acquisto dell'area e>>.
32. Al comma 86 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007, dopo le parole: <<non superiore a quindici anni,>> sono inserite le seguenti: <<a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo che l'Associazione stipula,>>.
33. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 86, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 32, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4628 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. Al comma 104 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), dopo le parole: <<per dieci anni,>> sono inserite le seguenti: <<a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo che la cooperativa stipula,>>.
35. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 104, della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 34, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4840 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. 
( ABROGATO )
37. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 113, della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 36, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4857 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. Al comma 44 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le parole: <<vincolo decennale>> sono sostituite dalle seguenti: <<vincolo quinquennale>>.
39. Per i contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge regionale 2/2000, in favore dei titolari di un diritto di comodato sull'immobile oggetto di contributo, il vincolo di mantenimento della destinazione d'uso per un dato periodo posto a carico dei beneficiari non trova applicazione nel caso di trasferimento in altro edificio della sede dell'attività già allocata in tale immobile. Rimane fermo il contributo concesso, ancorché residuino annualità ancora da erogare.
40. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 44, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 38, e dal comma 39 fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4877 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41. 
( ABROGATO )
(4)
42. 
( ABROGATO )
(5)
43. Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), come aggiunto dall'articolo 21, comma 10, della legge regionale 19/2006, le parole: <<all'anno scolastico 2006-2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008>>.
44. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15, comma 2 bis, della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 43, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti del privato sociale e privati, gestori di nidi d'infanzia, nonché ai soggetti pubblici gestori di nidi d'infanzia aziendali, un contributo una tantum a sostegno delle spese sostenute per il personale educativo negli anni 2006 e 2007.
46. Il contributo di cui al comma 45 è finalizzato a sostenere i nidi d'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2005, che abbiano presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento nonché quelli che, pur non essendo attivati alla predetta data, abbiano presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento entro il 31 dicembre 2006.
47. Con apposito regolamento sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 45.
48. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa complessiva di 2.250.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8466 (2.1.152.2.08.34) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Contributo ai soggetti del privato sociale e privati, gestori di nidi d'infanzia, nonché ai soggetti pubblici gestori di nidi d'infanzia aziendali, a sostegno delle spese sostenute per il personale educativo negli anni 2006 e 2007>> e con lo stanziamento di 2.250.000 euro per l'anno 2007.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente beneficiario, il contributo concesso ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), con decreto 174/FIN del 12 aprile 1999 ancorché lo stesso sia stato utilizzato, nel rispetto della finalità prevista dal decreto di concessione, in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, della legge regionale 7/2000.
50. L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione di Trieste è autorizzata a utilizzare i contributi già concessi ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, comma 18, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e dell'articolo 17, comma 28, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), per l'esecuzione di ulteriori opere di ristrutturazione del centro sanitario sociale denominato Villa Sartorio, anziché per l'acquisto di arredi e attrezzature, così come risultante dal quadro economico di spesa già approvato con il decreto di concessione dei contributi.
51. Ai sensi di quanto disposto dal comma 50, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione di Trieste è autorizzata a integrare la documentazione dimostrativa della spesa sostenuta con ulteriore documentazione attestante gli ulteriori lavori eseguiti per garantire la completa fruibilità della struttura semiresidenziale.
52. È consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al completamento da parte degli enti del Servizio sanitario regionale di appartenenza degli interventi necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e, comunque, per 12 mesi decorrenti dall'1 agosto 2007, l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, ferma restando per gli enti del Servizio sanitario regionale la possibilità di negare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi.
53. Le disposizioni di cui al comma 52 hanno efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina della materia ad opera di successive disposizioni di legge o contrattuali.
54. Per far fronte a temporanee e documentate esigenze di personale infermieristico e tecnico sanitario di radiologia medica, gli enti del Servizio sanitario regionale, previa autorizzazione della Direzione centrale salute e protezione sociale e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale dai provvedimenti di finanza pubblica, possono acquisire prestazioni orarie aggiuntive dal proprio personale dipendente.
55. Le disposizioni di cui al comma 54 hanno efficacia a decorrere dall'1 giugno 2007 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina della materia ad opera di successive disposizioni di legge o contrattuali.
56. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 54 trovano applicazione le disposizioni regionali già diramate per l'attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402 (Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario).
57.
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è sostituita dalla seguente:
<<e) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.>>.

58. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Comma 36 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
2Parole soppresse al comma 46 da art. 2, comma 33, L. R. 30/2007
3Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).
4Comma 41 abrogato da art. 43, comma 1, lettera f), L. R. 22/2021
5Comma 42 abrogato da art. 43, comma 1, lettera f), L. R. 22/2021
Art. 4
 (Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale)
1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4, comma 17, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), erogati negli anni 2006 e 2007, possono chiedere, entro il 31 dicembre 2007, la conferma dell'incentivo riferito all'attuazione parziale del progetto già ammesso a beneficio, sulla base di una relazione che evidenzi i risultati conseguiti. In sede di conferma del contributo l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere integralmente la spesa rendicontata.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2214 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3.
Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) è sostituito dal seguente:
<<3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere incentivi per l'attività di ricognizione, mappatura e analisi comparativa delle esperienze regionali e degli enti locali nell'area di Euroregione riferibili ad approccio di Agenda 21.>>.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2219 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<Finanziamento dell'attività di ricognizione>> sono sostituite dalle seguenti: <<Spese dirette e incentivi per l'attività>> e il relativo codice di finanza regionale è sostituito con il codice <<1.1.142.2.11.33>>.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) un finanziamento straordinario per effettuare le attività di competenza a supporto del Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3 giugno 2002, n. 3217, per la realizzazione degli interventi necessari a superare la situazione di emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado.
6. Il finanziamento è concesso ad ARPA sulla base di uno specifico programma di interventi di potenziamento operativo volti a fornire il necessario supporto alle azioni di emergenza del Commissario, senza rallentare l'azione svolta a terra a favore delle attività economiche presenti nel medesimo sito.
7. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 1.320.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2243 (1.1.158.2.08.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Disciplina dei lavori pubblici e affari generali - spese correnti, con la denominazione <<Finanziamento straordinario all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia per le attività di competenza a supporto del Commissario delegato nella laguna di Marano e Grado>> e con lo stanziamento di 1.320.000 euro per l'anno 2007.
8.
Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), è sostituito dal seguente:
<<2. Nell'ambito delle destinazioni previste dall'articolo 3, comma 27, della legge statale, la Giunta regionale determina annualmente la quota di utilizzo delle risorse del fondo, tenuto conto delle priorità di tutela ambientale definite nella programmazione del settore.>>.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, come sostituito dal comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10.
Il comma 19 dell'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), è sostituito dal seguente:
<<19. Le risorse del fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), sono destinate, con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, al finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.>>.

11. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 19, della legge regionale 3/1998, come sostituito dal comma 10, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12.
Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, per concedere ai Comuni e ai Consorzi di Comuni della regione finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.>>.

13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 15/2004, come sostituito dal comma 12, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Le economie contributive relative all'attuazione del programma generale previsto dall'articolo 5, comma 40, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), sono destinate alla bonifica delle aree inquinate dalla presenza di discariche nei comuni di Cividale del Friuli e Premariacco.
15. L'Amministrazione provinciale di Udine rendiconta le attività anche parzialmente realizzate ai sensi dell'articolo 5, commi da 40 a 44, della legge regionale 4/1999, nelle forme previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
16. L'Amministrazione provinciale di Udine è autorizzata a utilizzare direttamente le economie contributive di cui al comma 14 o a devolvere i relativi importi ai Comuni interessati dalle operazioni di bonifica.
17. I soggetti pubblici attuatori degli interventi di bonifica di cui al comma 16 sono tenuti ad integrare il rendiconto delle spese sostenute con una relazione che dia conto dell'adozione di tutte le iniziative necessarie messe in atto per individuare i responsabili degli inquinamenti e per il recupero degli importi spesi.
18. L'escussione delle garanzie finanziarie prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione dei lavori di bonifica dei siti contaminati, fa capo all'unità previsionale di base 3.5.28 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al titolo III - categoria 3.5 - rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Disciplina lavori pubblici e affari generali, con la denominazione <<Entrate derivanti da proventi speciali>> con riferimento al capitolo 28 (3.5.0) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Disciplina lavori pubblici e affari generali - con la denominazione <<Escussione garanzie finanziarie siti contaminati>>.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse di cui al comma 18 con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, per concedere ai Comuni e ai Consorzi di Comuni della regione finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2328 (1.1.210.3.08.29) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Disciplina lavori pubblici e affari generali - spese d'investimento - con la denominazione <<Utilizzo somme provenienti dall'escussione garanzie finanziarie siti contaminati per interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche>>.
21. 
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23. I commi 41, 42 e 43 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono abrogati.
24. 
( ABROGATO )
(3)
25. 
( ABROGATO )
(4)
26. 
( ABROGATO )
(5)
27. 
( ABROGATO )
28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 bis, comma 9 bis, della legge regionale 30/1987, come aggiunto dal comma 27 fanno carico all'unità previsionale di base 3.3.340.2.105 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2423 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. In via di interpretazione autentica dell'articolo 31 della legge regionale 30/1987, i finanziamenti e i contributi concessi ad Enti pubblici per la ristrutturazione e la riattivazione di impianti di trattamento e recupero di rifiuti, si intendono riferiti a ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti, in tutte le sue fasi, senza obbligo di previa comunicazione all'Amministrazione regionale di eventuale variazione intervenuta in corso d'opera nelle modalità e nella tecnologia di trattamento.
30.
Il comma 19 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007, è sostituito dal seguente:
<<19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in base all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), le istanze dei Comuni volte all'acquisizione e al conseguente recupero di aree degradate inserite in ambito di rispetto paesaggistico.>>.

31. Per le finalità di cui al comma 19 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 30, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2456 (2.1.232.3.08.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 340 - Servizio n. 277 - Disciplina gestione rifiuti - spese d'investimento, con la denominazione <<Finanziamenti ai Comuni per l'acquisizione e conseguente recupero di aree degradate inserite in ambito di rispetto paesaggistico>> e con lo stanziamento di 80.000 euro per l'anno 2007.
32. Per le finalità previste dall'articolo 4, commi 23 e 24, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), e successive modifiche e integrazioni, nonché per l'acquisizione di beni e servizi connessi con il funzionamento del Servizio idraulica e delle Direzioni provinciali lavori pubblici, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2509 (2.1.210.3.10.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 276 - Idraulica - spese in conto capitale - con la denominazione <<Spese per acquisto di materiali, mezzi e attrezzature nonché beni e servizi connessi all'attività del Servizio idraulica e delle Direzioni provinciali lavori pubblici>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.
33. 
( ABROGATO )
(9)
34. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 33 fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.1.2002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9901 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. Al comma 37 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007, le parole <<sei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<diciotto mesi>>.
36. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi a sostegno delle locazioni per l'anno 2006 ai Comuni che hanno presentato domanda entro l'anno medesimo oltre il termine fissato dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres. del 27 maggio 2005, ma in regola con i requisiti previsti dal regolamento medesimo.
37. I contributi di cui al comma 36 sono concessi, a fronte del fabbisogno rappresentato dai Comuni ivi citati, nella stessa misura, quota parte del fabbisogno medesimo, definita in sede di ripartizione delle risorse per i Comuni che hanno beneficiato dell'agevolazione per l'anno 2006 ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al comma 36.
38. Per le finalità di cui al comma 36 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3230 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. 
( ABROGATO )
(6)
40. 
( ABROGATO )
(7)
41. Al fine di addivenire alla stipula con le ATER regionali di appositi accordi di programma, per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica che rispondano a criteri di pronta cantierabilità nell'anno 2010, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 3232 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. Le disposizioni di cui ai commi 47, 48 e 49 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 1/2007.
43. Il saldo positivo pari a 2.524.314,24 euro derivante dalla somma algebrica tra i maggiori e minori rientri accertati al 31 dicembre 2006 sul Fondo regionale per l'edilizia residenziale, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPBcapitolo di entratamaggiori e minori accertamenti
4.3.15681501+ 441.436,49
4.3.5681531- 421.459,66
4.3.5691540+ 285.722,09
4.3.5701541+ 440.656,96
4.3.5711542+ 1.292.600,13
4.3.5721543+ 485.358,23

è iscritto, per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, con l'articolo 1, comma 2 - Tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3273 <<Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - interventi in conto capitale - fondi regionali>>.

44. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 27, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), pari a ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2007, sono iscritte all'unità previsionale di base 3.6.821 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1043 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. In relazione alle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 44, sono autorizzate le seguenti spese a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico di seguito indicati:
a) 4.030.000 euro per l'anno 2007 per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 - capitolo 3273;
b) 250.000 euro per l'anno 2007 per le finalità di cui articolo 4, comma 38, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), a carico dell'unità previsionale di base 4.4.340.2.86 - capitolo 3217;
c) 720.000 euro per l'anno 2007 per le finalità di cui all'articolo 7 ter, primo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), come inserito dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 53/1985 e da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 16/1996, all'articolo 7 ter, terzo comma, della legge regionale 20/1983, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 53/1985, e da ultimo modificato dall'articolo 99, comma 1, della legge regionale 3/1990, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 - capitolo 3435.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e ai Soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato <<Contratti di quartiere II>> le risorse attribuite dallo Stato a seguito dell'accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 101, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 2 maggio 2007, n. 18, nel limite delle somme trasferite e per le finalità di cui all'accordo di programma. Gli interventi previsti dall'accordo di programma vengono finanziati fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. A detti interventi si applicano le disposizioni regionali sui lavori pubblici.
47. Per le finalità previste dal comma 46:
a) è autorizzata la spesa di 10.782.712,40 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3343 (2.1.232.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica e strutture a supporto residenza - spese in conto capitale, con la denominazione <<Contributi ai Comuni e ai Soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" - fondi statali>> e con lo stanziamento di 10.782.712,40 euro per l'anno 2007;
b) corrispondentemente sull'unità previsionale di base 2.3.1804 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è prevista l'entrata di 10.782.712,40 euro per l'anno 2007 assegnata dallo Stato, con riferimento al capitolo 397 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione <<Acquisizione di assegnazioni dallo Stato vincolate al finanziamento del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II">> e con lo stanziamento di 10.782.712,40 euro per l'anno 2007;
c) è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 434.939,34 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 1.304.818,02 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2007-2009 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3344 (2.1.232.5.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione <<Contributi annui costanti ai Comuni e ai soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" - fondi statali>>. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati;
d) corrispondentemente sull'unità previsionale di base 2.3.1804 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è prevista l'entrata complessiva di 1.304.818,02 euro, suddivisa in ragione di 434.939,34 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 assegnata dallo Stato, con riferimento al capitolo 398 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione <<Acquisizione di assegnazioni pluriennali dallo Stato vincolate al finanziamento del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II">>. Le entrate assegnate dallo Stato per gli anni dal 2010 al 2021 sono accertate e riscosse sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
48. Per le finalità di cui al comma 46 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e ai Soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato <<Contratti di quartiere II>>, a titolo di cofinanziamento, l'importo complessivo di 9.319.047,50 euro.
49. È autorizzata la spesa di 9.319.047,50 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3345 (2.1.232.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - spese in conto capitale, con la denominazione <<Contributi ai Comuni e ai soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" - cofinanziamento regionale>> e con lo stanziamento di 9.319.047,50 euro per l'anno 2007.
50. Al comma 69 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007, dopo le parole <<in Comune di Grado>> sono aggiunte le seguenti: <<; i contributi possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o a altre forme di ricorso al mercato finanziario cui la Provincia di Gorizia ricorra per la realizzazione dei lavori>>.
51. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 69 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 50, fanno carico all'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3342 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. Al comma 7 dell'articolo 34 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 (Legge finanziaria 1989), le parole <<Enti locali e agli istituiti autonomi per le case popolari>> sono sostituite dalle seguenti: <<Enti locali, alle ATER e all'Autorità portuale>> e le parole <<dell'Arma dei Carabinieri o degli altri corpi di polizia>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Arma dei Carabinieri, degli altri corpi di Polizia o dei Vigili del Fuoco>>.
53. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 34, comma 7, della legge regionale 2/1989, come da ultimo modificato dal comma 52, fanno carico all'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3389 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita in <<Contributi annui costanti agli Enti locali, alle ATER e all'Autorità portuale per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell'Arma dei Carabinieri, degli altri corpi di Polizia o dei Vigili del fuoco>>.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cordenons un finanziamento per il progetto di realizzazione e valorizzazione di percorsi naturalistici dei magredi del Cellina nell'ambito di un accordo di programma tra il Comune stesso e la Regione.
55. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, a carico del capitolo 3386 (2.1.232.3.08.27) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - spese in conto capitale - con la denominazione <<Finanziamento al Comune di Cordenons per il progetto di realizzazione e valorizzazione di percorsi naturalistici dei magredi del Cellina>> e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2007.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale per gli interventi previsti dall'articolo 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare.
58. Le domande per la concessione del contributo <<una tantum>> di cui al comma 57 sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza. Criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento.
59. Per la finalità di cui al comma 57 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3463 (2.1.242.3.08.15) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - spese in conto capitale - con la denominazione <<Finanziamenti straordinari per gli interventi rivolti alla conservazione, manutenzione e valorizzazione di affreschi murali devozionali, capitelli e ancone votive testimonianti la religiosità popolare>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2007.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare un programma integrativo per l'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle conseguenti misure e interventi, su utenze energetiche rappresentate da <<edifici pubblici o ad uso pubblico>>, in aggiunta al programma statale di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22 dicembre 2006 (Approvazione del programma di misure ed interventi su utenze energetiche, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 3 gennaio 2007, n. 2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad affidare incarichi per l'esecuzione di corsi di formazione, commissionare studi e ricerche per la predisposizione del <<Protocollo regionale bioedilizia>> previsto dall'articolo 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile). L'attuazione del programma di misure e interventi su utenze energetiche pubbliche, nonché l'attività di formazione e di consulenza sono rese da società dedicate alla promozione, sviluppo e alla certificazione dell'edilizia sostenibile.
61. La Regione per l'attuazione del programma, per gli immobili di proprietà della Regione, si avvale della Società Gestione Immobili FVG Spa .
62. Per le finalità di cui al comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2007, di cui 40.000 euro destinati alle attività di formazione consulenza e ricerca, a carico dell'unità previsionale di base 4.4.340.1.571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3228 (2.1.142.2.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - spese correnti - con la denominazione <<Interventi per l'attivazione di un Programma integrativo per l'effettuazione di diagnosi energetiche su utenze pubbliche, corsi di formazione, studi e ricerche per la predisposizione del "Protocollo regionale bioedilizia" - fondi regionali>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
63.
Dopo il comma 38 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2006, è aggiunto il seguente:
<<38 bis. In sede di prima applicazione sono ammissibili ai contributi di cui al comma 38 anche le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2006.>>.

64. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 38 bis, della legge regionale 12/2006, come aggiunto dal comma 63, fanno carico all'unità previsionale di base 4.4.340.2.86 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3217 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
65. In deroga al disposto di cui all'articolo 45, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), affluiscono, come disposto con l'articolo 1, comma 2 - tabella - A1, alla unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9500 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i rientri netti accertati e non ancora contabilizzati in spesa fino al 31 dicembre 2006 per un ammontare complessivo di 732.186,08 euro, suddivisi con riferimento alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ed ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati:
UPBcapitolo di entrata
3.6.544106216.084,54
4.3.5791450644.849,41
4.3.579153471.252,13


66. Il termine per la presentazione delle richieste di rimborso delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2006 per l'attuazione d'iniziative per la celebrazione del trentennale degli eventi sismici del 1976 previsto dall'articolo 4, comma 42, della legge regionale 12/2006, è prorogato al 30 settembre 2007.
67. Gli oneri derivanti dal disposto di cui comma 66 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9477 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti aventi titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche e integrazioni, o ai loro successori per causa di morte che abbiano optato per un alloggio ricevuto in donazione dai Comuni, un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione di carenze statiche e funzionali, emerse nel corso dei lavori realizzati sugli alloggi medesimi ai sensi dell'articolo 140, comma 4, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) come integrato dall'articolo 4, comma 99, della legge regionale 4/2001.
69. Le domande per l'ottenimento del contributo di cui al comma 68 sono presentate ai Comuni interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della documentazione comprovante l'accertamento delle citate carenze e del progetto delle opere da eseguire.
70. Il contributo, nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dall'Ufficio tecnico del Comune o, in caso di impossibilità dello stesso, dal Servizio interventi in materia di ricostruzione della Direzione centrale ambiente lavori pubblici, è concesso dal Sindaco ed erogato a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione delle opere. Il contributo non può comunque superare per ciascun alloggio per le opere di recupero statico il massimale stabilito dall'articolo 5, comma 62, della legge regionale 4/2001, e per le opere di recupero funzionale il massimale risultante dall'aggiornamento all'attualità dei limiti parametrici stabiliti per le opere b) e c) dall'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS.
71. Per gli interventi di cui al comma 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga ai limiti di oggetto e di importo.
72. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 68 a 71 fanno carico alla unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 9512 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
73. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 137 (Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate), comma 15, della legge regionale 13/1998, i Comuni sono autorizzati a introitare nei bilanci comunali i corrispettivi di cessione delle unità immobiliari ricostruite mediante delega ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, ivi considerate, qualora i corrispettivi medesimi siano destinati al finanziamento, ancorché parziale, di opere ed impianti pubblici.
74. Il comma 46 dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), è abrogato.
75. Al comma 53 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), le parole <<entro il termine di cinque anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il termine di sette anni>>.
76. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è sostituito dal seguente: <<In deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 2, è autorizzato il transito per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, competitive o amatoriali subordinatamente all'autorizzazione di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), da parte della struttura regionale competente in materia idraulica e al parere favorevole di tutti i Comuni territorialmente interessati dal transito, verso pagamento dell'indennizzo calcolato in applicazione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 16/2002.>>.
77.
Dopo il comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 76, è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Sono fatte salve le norme di salvaguardia stabilite dall'articolo 22 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).>>.

78. Il termine fissato dal comma 53 dell'articolo 6 della legge regionale 3/2002, come modificato dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 24/2005, è fissato al 31 marzo 2009.
79. I contributi di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 6/2003, per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della medesima legge regionale possono essere concessi anche in presenza di operazioni creditizie erogate dagli enti di previdenza e assicurativo-assistenziali.
80. Le disposizioni di cui al comma 79 si applicano anche ai procedimenti contributivi in corso. I relativi oneri continuano a far carico ai corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale.
81. Al comma 54 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006, come sostituito dall'articolo 5, comma 45, della legge regionale 1/2007, è aggiunto il seguente periodo: <<I medesimi contributi possono essere concessi anche per attività tecnico-scientifica afferente alla definizione, realizzazione e monitoraggio degli interventi di edilizia sovvenzionata ecocompatibili di cui al periodo precedente.>>.
82. Gli oneri derivanti dal disposto di cui comma 81 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3407 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
83. Per gli interventi realizzati, ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 4/2001, da Enti di sviluppo industriale, da Consorzi di enti locali, da Comunità montane o da Comuni delegati da altri Enti locali in esecuzione di rapporto convenzionale, il contributo massimo assentito non può essere superiore a 50.500 euro per singolo Comune presso il quale viene realizzato il sistema di gestione ambientale.
84. Gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 4/2001, sono ammissibili a finanziamento ancorché abbiano ottenuto altre pubbliche provvidenze nel limite delle spese effettivamente sostenute.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 1.500.000 euro a favore del Consorzio Industriale dell'Aussa Corno a parziale copertura degli oneri di progettazione e realizzazione delle opere viabilistiche di collegamento con la nuova strada Cervignano - Palmanova - Manzano.
86. Per le finalità di cui al comma 85 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3910 (2.1.238.3.09.17) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - spese in conto capitale - con la denominazione <<Contributo straordinario a favore del Consorzio Industriale dell'Aussa Corno a parziale copertura degli oneri di progettazione e realizzazione delle opere viabilistiche di collegamento con la nuova strada Cervignano - Palmanova - Manzano>> e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2007.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, anche con soggetti pubblici operanti nel settore della viabilità, una società di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia concernente il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), nonché a sostenere le spese per la sua costituzione.
88. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere fidejussioni a garanzia di eventuali mutui accesi dalla società.
89. Per le finalità di cui al comma 87 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3903 (2.1.210.3.09.17) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - spese in conto capitale - con la denominazione <<Spese per la costituzione di una società di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 111/2004>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2007
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) progettare e/o realizzare, completare e ammodernare opere di viabilità di interesse regionale mediante intervento diretto o mediante affidamento in delegazione amministrativa o nelle altre forme previste dalla vigente normativa;
b) intervenire con propri fondi al potenziamento, miglioramento e adeguamento della viabilità di raccordo con il sistema autostradale regionale, nonché per la soppressione di passaggi a livello.
91. Per la realizzazione delle opere necessarie al perseguimento delle finalità di cui al comma 90, lettera b), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la SpA Autovie Venete e con la SpA Rete Ferroviaria Italiana per l'individuazione delle opere da attuare e per la definizione delle modalità di realizzazione delle opere stesse. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture e vie di comunicazione.
92. Per le finalità di cui al comma 90 è autorizzata la spesa complessiva di 58.388.000 euro, suddiviso in ragione di 106.000 euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e di 44.282.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - spese in conto capitale - con la denominazione e gli importi a fianco di ciascuno indicato:
a) capitolo 3900 (2.1.210.3.09.17) - <<Spese per la progettazione e/o realizzazione, completamento e ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale - fondi regionali>> e con lo stanziamento di 106.000 euro per l'anno 2007;
b) capitolo 3905 (2.1.210.3.09.17) - <<Spese per la progettazione e/o realizzazione, completamento e ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 58.282.000 euro, suddiviso in ragione 14 milioni di euro per l'anno 2008 e di 44.282.000 euro per l'anno 2009.
93. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, commi 144, 145 e 146, della legge regionale 1/2005, fanno carico all'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 3900 e 3905 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Consorzio Industriale dell'Aussa Corno per sostenere le spese di manutenzione straordinaria del parco rotabile.
95. Il decreto di concessione del contributo di cui al comma 94 stabilisce le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione.
96. Per le finalità di cui al comma 94 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.350.2.100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3933 (2.1.238.3.09.17) di nuova istituzione alla rubrica n. 350 - Servizio n. 254 - Trasporto merci - con la denominazione <<Contributo straordinario a favore del Consorzio Industriale dell'Aussa Corno per sostenere le spese di manutenzione straordinaria del parco rotabile>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire il servizio di trasporto pubblico locale a chiamata già avviato in via sperimentale mediante la concessione di un finanziamento di 59.000 euro ciascuno ai Comuni di Cervignano del Friuli e Maniago.
98. Per le finalità di cui al comma 97 è autorizzata la spesa di 118.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.350.1.202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3901 (1.1.152.2.09.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 253 - Trasporto pubblico locale - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamento per la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale a chiamata a favore dei Comuni di Cervignano del Friuli e Maniago>> e con lo stanziamento di 118.000 euro per l'anno 2007.
99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000 euro a favore dell'Ente Fiera di Pordenone a parziale copertura delle spese da sostenere per la divulgazione della conoscenza degli effetti del Corridoio V attraverso la realizzazione di manifestazioni e fiere anche di carattere itinerante.
100. La concessione del contributo di cui al comma 99 è subordinata all'approvazione della Giunta regionale del programma di iniziative.
101. Le modalità e termini di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 99 sono stabiliti nel decreto di concessione predisposto dal competente Servizio logistica e trasporto merci.
102. Per le finalità di cui al comma 99 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.350.1.564 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3902 (1.1.156.2.09.17) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 254 - Trasporto merci - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordinario a favore dell'Ente Fiera di Pordenone a parziale copertura delle spese da sostenere per la divulgazione della conoscenza degli effetti del Corridoio V>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2007.
103.
Il comma 126 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2004, è sostituito dal seguente:
<<126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per provvedere direttamente o mediante affidamento a soggetti qualificati, attraverso le procedure di selezione previste dalla vigente normativa, alla progettazione e realizzazione di un sistema informatico permanente di controllo di gestione del servizio di trasporto pubblico locale anche con la funzione di sistema di monitoraggio dei servizi di linea, veicoli e passeggeri.>>.

104. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 126, della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 103, fanno carico all'unità previsionale di base 5.4.350.2.209 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui codice di finanza regionale è sostituito con il seguente: <<(2.1.220.3.09.18)>>:
a) capitolo 3929 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Spese per la progettazione e realizzazione di un sistema informatico permanente di controllo di gestione del servizio di trasporto pubblico locale anche con la funzione di sistema di monitoraggio dei servizi di linea, veicoli e passeggeri - ricorso al mercato finanziario>>;
b) capitolo 3919 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Spese per la progettazione e realizzazione di un sistema informatico permanente di controllo di gestione del servizio di trasporto pubblico locale anche con la funzione di sistema di monitoraggio dei servizi di linea, veicoli e passeggeri>>.
106. I commi 68 e 69 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e l'articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale delle opere di viabilità), come sostituito dall'articolo 16, comma 5, della legge regionale 12/2003, sono abrogati.
107. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), dopo le parole <<contributi ai Comuni>> sono inserite le seguenti: <<, ovvero provvedere in via diretta o mediante conferimento in delegazione amministrativa,>>.
108. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 26/2005, come modificato dal comma 107, fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.350.2.1926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3859 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
109.
Dopo il comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 26/2005 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Per le finalità di cui al comma 5 la Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'individuazione degli interventi da eseguire in via diretta o mediante delegazione amministrativa e degli interventi oggetto di contribuzione, nonché alla quantificazione delle relative risorse finanziarie.>>.

110. In via di interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, il trasferimento del bene oggetto dell'incentivo, prima della scadenza del vincolo di cui al medesimo comma 1, a società a partecipazione pubblica in cui l'Ente territoriale mantenga una partecipazione azionaria, non determina l'applicazione dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 7/2000.
111. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Gli effetti della disposizione di cui al comma 26, notificata alla Commissione dell'Unione europea sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima, come stabilito dall'art. 9 della presente legge.
2Integrata la disciplina del comma 87 da art. 63, comma 1, L. R. 23/2007
3Comma 24 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 30/2007
4Comma 25 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 30/2007
5Comma 26 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 30/2007
6Comma 39 abrogato da art. 3, comma 32, L. R. 30/2007
7Comma 40 abrogato da art. 3, comma 32, L. R. 30/2007
8Integrata la disciplina del comma 87 da art. 3, comma 65, L. R. 30/2007
9Comma 33 abrogato da art. 7, comma 15, L. R. 30/2007
10Comma 83 interpretato da art. 4, comma 29, L. R. 12/2009
11Comma 90 interpretato da art. 5, comma 4, L. R. 24/2009
12Comma 91 interpretato da art. 5, comma 4, L. R. 24/2009
13Lettera a) del comma 90 interpretata da art. 5, comma 5, L. R. 24/2009
14Parole sostituite al comma 41 da art. 9, comma 8, L. R. 12/2010
15Integrata la disciplina del comma 87 da art. 21, comma 1, lettera k), L. R. 10/2012
16Comma 79 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
17Integrata la disciplina del comma 16 da art. 70, comma 1, L. R. 4/2016
18Comma 21 abrogato da art. 28, comma 1, lettera k), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
19Comma 22 abrogato da art. 28, comma 1, lettera k), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
20Comma 27 abrogato da art. 37, comma 1, lettera hh), L. R. 34/2017
Art. 5
 (Finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, cultura, sport e pace)
1. Per l'erogazione degli assegni di studio previsti per l'anno scolastico 2006-2007 ai sensi della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), è autorizzata l'ulteriore spesa di 600.000 euro per l'anno 2007, da ripartirsi tra le Province con deliberazione della Giunta regionale, sulla base del fabbisogno effettivamente accertato a livello provinciale.
2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2007 a carico all'unità previsionale di base 8.1.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5329 (1.1.161.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 197 - Istruzione e orientamento - spese correnti - con la denominazione <<Assegni di studio per l'anno scolastico 2006-2007 ai sensi della legge regionale 14/1991 Integrazione somme erogate alle Province>> e con lo stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2007.
3. Ai fini del cofinanziamento degli interventi di edilizia scolastica indicati all'articolo 1, comma 625, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province 1.000.000 euro per l'anno 2007 per la realizzazione di opere comprese nei programmi da esse predisposti secondo le procedure previste dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).
4. Per le finalità previste dal comma 3, è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 5185 (2.1.232.3.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 197 - Istruzione e orientamento - spese d'investimento - con la denominazione <<Finanziamento alle province per la realizzazione di opere di edilizia scolastica - cofinanziamento regionale >> e con lo stanziamento di 1.000.000 euro per l'anno 2007.
5. 
( ABROGATO )
(6)
7. Il comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è abrogato.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 10/2006, come inserito dal comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 8.2.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5224 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributi nel settore ecomuseale>>.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con contributi straordinari al finanziamento del programma speciale di eventi di spettacolo dal vivo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1136, della legge 296/2006, ai fini della partecipazione della Regione e degli enti locali del Friuli Venezia Giulia al <<Fondo per gli accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie>>, nonché per il cofinanziamento di ulteriori nuove proposte di spettacolo dal vivo avviate dall'anno in corso in collaborazione con gli enti locali del territorio.
10. Per le finalità previste dal comma 9, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 5167 (1.1.152.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamento di nuovi eventi di spettacoli dal vivo parzialmente sostenuti da Fondi statali e realizzati in collaborazione con gli enti locali>> e con lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2007.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Amministrazione provinciale di Trieste un finanziamento straordinario di 20.000 euro per l'anno 2007 per l'organizzazione e l'allestimento di un evento espositivo delle opere dell'artista Lojze Spacal.
12. Per le finalità previste dal comma 11, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5241 (1.1.153.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - con la denominazione <<Finanziamento straordinario all'Amministrazione provinciale di Trieste per l'organizzazione e l'allestimento di un evento espositivo delle opere dell'artista Lojze Spacal>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2007.
13.
Il comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito con il seguente:
<<16. Ai fini dell'adeguamento della rete di strutture teatrali presente sul territorio, è autorizzato il finanziamento di interventi di miglioramento funzionale della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche, nonché l'acquisto di sale teatrali ubicate in Comuni capoluogo di provincia o di riferimento comprensoriale, mediante contributi straordinari sugli investimenti sostenuti dagli enti gestori. I contributi sono concessi entro il limite del 90 per cento della spesa ammissibile.>>.

(1)
14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 15/2005, come sostituito dal comma 13, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. 
( ABROGATO )
(4)
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale annuo costante di 7.000 euro assegnato al Comune di Pagnacco nell'esercizio 2005, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l' acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale) e a devolverlo per i lavori di restauro conservativo e funzionale della Villa Mori di proprietà comunale.
17. La domanda è presentata per le finalità di cui al comma 16 alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.
18. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle norme regionali a favore della minoranza linguistica slovena, alla concessione dei contributi a valere sul <<Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena - fondi regionali>> istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 32, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), si provvede, nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2005, n. 0253/Pres. (Regolamento recante disposizione per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 23/2001. Approvazione), e al decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2005, n. 0340/Pres. (Regolamento recante disposizioni per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), della legge regionale 23/2001. Approvazione), in attuazione di un programma di ripartizione delle risorse tra le istanze presentate, approvato con deliberazione della Giunta regionale.
19. Con le medesime modalità di cui al comma 18 si provvede alla concessione dei contributi a sostegno di attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali delle istituzioni e associazioni della minoranza slovena, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).
20. Gli oneri di cui ai commi 18 e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento, rispettivamente al capitolo 5575 e al capitolo 5592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia con sede in Pordenone un contributo straordinario di 230.000 euro per la realizzazione di un laboratorio-scuola informatica.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
23. Per le finalità previste dal comma 21, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4522 (2.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordinario al Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia con sede in Pordenone per la realizzazione di un laboratorio-scuola informatica>> e con lo stanziamento di 230.000 euro per l'anno 2007.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Costruiamo il Futuro di Udine una sovvenzione straordinaria per l'attuazione delle finalità statutarie.
25. La domanda per la sovvenzione di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa relativo alle attività. Il decreto di concessione dispone l'erogazione in via anticipata del 70 per cento dell'ammontare della sovvenzione e stabilisce le modalità di rendiconto della sovvenzione.
26. Per le finalità previste dal comma 24, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4523 (2.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Sovvenzione straordinaria all'Associazione Costruiamo il Futuro di Udine per l'attuazione delle finalità statutarie>> e con lo stanziamento di 80.000 euro per l'anno 2007.
27.
Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), è inserito il seguente:
<<1 bis. Sono altresì ammesse ai contributi di cui al comma 1 le iniziative espressamente promosse per favorire la pratica sportiva di soggetti diversamente dotati da parte di associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di attività e manifestazioni rivolte a tale obiettivo e che operano in modo continuativo in tale ambito.>>.

28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dal comma 27, fanno carico all'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6041 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Colloredo di Monte Albano un contributo decennale di 6.650 euro assegnato all'ASD Caporiacco nell'esercizio 2006, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003, per la realizzazione di interventi di risistemazione e adeguamento degli impianti sportivi di proprietà.
30. Per le finalità previste dal comma 29, la domanda è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.
31. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 fanno carico all'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6136 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento degli interventi realizzati dal Comune di Udine per l'adeguamento dello stadio del Friuli alle prescrizioni previste da norme statali in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, mediante la concessione di un contributo straordinario decennale a sollievo degli oneri sostenuti dal Comune medesimo, in linea capitale e interessi, per l'assunzione di mutui o altre forme di ricorso al mercato finanziario.
33. Per le finalità previste dal comma 32, è autorizzato il limite di impegno decennale di 295.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 885.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2007-2009 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6182 (2.1.232.5.08.09) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 196 - Attività ricreative, sportive e politiche giovanili - spese d'investimento - con la denominazione <<Contributi pluriennali al comune di Udine a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, per l'assunzione di mutui o altre forme di ricorso al mercato finanziario per l'adeguamento dello stadio del Friuli alle norme statali in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione fenomeni di violenza>>. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Fondo per lo studio delle malattie del fegato - ONLUS di Trieste un contributo annuale a sostegno dell'attività istituzionale.
35. In sede di prima applicazione, il contributo di cui al comma 34 è destinato prioritariamente alla trasformazione dell'associazione nella costituenda Fondazione Italiana Fegato - ONLUS.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, all'esito del procedimento di trasformazione, il contributo di cui al comma 34 a favore della Fondazione Italiana Fegato - ONLUS.
37. È autorizzata, contestualmente alla concessione, l'erogazione di un anticipo dell'ottanta percento del contributo. L'erogazione del saldo ha luogo dopo l'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale il contributo si riferisce.
38. Per le finalità previste dal comma 34, è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5597 (2.1.158.2.06.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università, ricerca e innovazione - con la denominazione <<Contributo annuale alla ONLUS per lo studio delle malattie del fegato con sede in Trieste>>.
39. 
( ABROGATO )
(3)
40. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Comma 13 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.
2Comma 36 interpretato da art. 8, comma 41, L. R. 17/2008
3Comma 39 abrogato da art. 38, comma 1, lettera z), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4Comma 15 abrogato da art. 49, comma 1, lettera w), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
5Integrata la disciplina del comma 16 da art. 7, comma 12, L. R. 20/2018
6Comma 5 abrogato da art. 6, comma 15, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2006, con effetto dall'1/1/2020.
Art. 6
 (Interventi nei settori produttivi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a ciascuno degli enti sottoindicati un contributo annuale a sostegno dell'attività formativa dagli stessi erogata a titolo gratuito a persone con disabilità:
a) Associazione La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento;
b) Centro Solidarietà Giovani <<Giovanni Micesio>> ONLUS di Udine;
c) Cooperativa Sociale Trieste Integrazione di Trieste;
d) Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio De Roja di Udine;
e) Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine;
e bis) Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi Trieste.
2. Per ciascuno degli enti beneficiari il contributo di cui al comma 1 è quantificato annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale. Ferma restando la tipologia di destinatari di cui al comma 1, e qualora l'offerta formativa sia compatibile, possono accedere agli interventi anche altre persone in condizioni di svantaggio.
3. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione competente in materia di formazione, unitamente ai progetti di cui si prevede la realizzazione, con le modalità e nei termini previsti con apposito avviso. I progetti sono soggetti a valutazione e sono finanziati secondo quanto previsto all' articolo 28, comma 2, lettera b), della legge regionale 27/2017 . È autorizzata l'erogazione di un anticipo dell'80 per cento del contributo dopo l'avvio dell'attività. L'erogazione del saldo ha luogo dopo l'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività.
4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3 si applica, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia di formazione professionale.
5. In sede di prima applicazione, la domanda di contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.800.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 211 - Gestione interventi sistema formativo - spese correnti - con il codice di finanza regionale, la denominazione e l'importo a fianco di ciascuno indicato:
a) 5838 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale all'Associazione La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 470.000 euro per l'anno 2007;
b) 5839 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale al Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" ONLUS di Udine a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 310.000 euro per l'anno 2007;
c) 5840 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale alla Cooperativa Sociale Trieste Integrazione di Trieste a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 580.000 euro per l'anno 2007;
d) 5841 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale alla Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio De Roja di Udine a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 240.000 euro per l'anno 2007;
e) 5842 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale alla Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 200.000 euro per l'anno 2007.
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ENAIP Friuli Venezia Giulia, quale capofila del progetto, un contributo a titolo di cofinanziamento del progetto <<IPERTOOLS - La valorizzazione dei lavoratori over 50 in Friuli Venezia Giulia>>, approvato e finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Fondo Sociale Europeo.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto approvato dalla Commissione europea, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento. Con il decreto di concessione sono stabiliti termini e modalità per la liquidazione del contributo.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5837 (1.1.163.2.06.05) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - spese correnti, con la denominazione <<Contributo all'ENAIP FVG a titolo di cofinanziamento del progetto "IPERTOOLS - La valorizzazione dei lavoratori over 50 in Friuli Venezia Giulia", approvato e finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Fondo Sociale Europeo>> e con lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2007.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire, di concerto con le Fondazioni bancarie regionali e la SISSA di Trieste, speciali borse di studio per consentire la formazione superiore e l'attività di ricerca di giovani del Friuli Venezia Giulia presso il Weizmann Institute of Science di Rehovot in Israele.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5143 (1.1.161.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università, ricerca e innovazione - spese correnti - con la denominazione <<Istituzione di borse di studio per consentire la formazione superiore e l'attività di ricerca di giovani del Friuli Venezia Giulia presso il Weizmann Institute of Scienze di Rehovot in Israele>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2007.
14.
Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente :
<<2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre alle università e agli enti pubblici di ricerca, i consorzi, le società consortili, le associazioni e le fondazioni, che svolgono attività di ricerca.>>.

15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 26/2005, come sostituito dal comma 14, fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.320.2.2273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5144 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per il tramite di Udine Fiere SpA, l'allestimento e lo svolgimento dell'edizione 2008 della manifestazione denominata <<InnovAction, fiera globale dell'innovazione>>, sino alla concorrenza di 300.000 euro.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9081 e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2007.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i canali contributivi a favore del settore artigiano delegati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 1.009.395,38 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.360.2.1440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9609 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Consorzi volontari di tutela dei vini D.O.C. e D.O.C.G. della regione i cui legali rappresentanti hanno formalmente sottoscritto un accordo finalizzato ad avviare un processo di aggregazione mediante fusione di essi con la conseguente costituzione di nuovi Consorzi.
21. I contributi di cui al comma 20 sono concessi in applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>). Ai fini dei relativi controlli, prima della concessione del contributo, l'Amministrazione regionale richiede al beneficiario una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il non superamento dei limiti temporali e quantitativi previsti dal regime <<de minimis>>.
22. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna -Servizio produzioni agricole, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dell'accordo tra i Consorzi finalizzato all'aggregazione e di una relazione illustrativa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
23. La costituzione dei nuovi Consorzi di cui al comma 20 deve avvenire entro il 31 dicembre 2009; la mancata costituzione comporta la revoca e la restituzione del contributo concesso.
24. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6008 (1.1.162.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole - spese correnti - con la denominazione <<Contributi ai Consorzi volontari di tutela dei vini D.O.C. e D.O.C.G. per l'aggregazione mediante fusione e la conseguente costituzione di nuovi Consorzi>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2007.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura friulana un finanziamento fino al 95 per cento della spesa per i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori e dei nodi idraulici a presidio della sicurezza idraulica del comprensorio consortile, con particolare riferimento alla bassa pianura friulana.
26. Ai fini delle opere idrauliche individuate dal comma 25 costituisce criterio di priorità di finanziamento l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori esistenti.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa complessiva di 2.100.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6555 (1.1.210.3.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 220 - Bonifica e irrigazione - con la denominazione <<Finanziamento interventi di bonifica idraulica al Consorzio di bonifica Bassa friulana>> e con lo stanziamento complessivo di 2.100.000 euro, suddiviso in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009.
28.
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 ter della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi.>>.

29.
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 ter della legge regionale 28/2001, come aggiunto dal comma 28, è aggiunto il seguente:
<<2 ter. Al fine di consentire ai Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale di stipulare i mutui di cui al comma 2 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie nei limiti dei finanziamenti.>>.

30. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 1 ter della legge regionale 28/2001, come modificato dal comma 28, fanno carico all'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6895 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 1 ter, comma 2 ter, della legge regionale 28/2001, come aggiunto dal comma 29, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole <<quindici anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<venti anni>>.
33. Al comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), come sostituito dall'articolo 8, comma 148, della legge regionale 2/2006, le parole <<possono prevedere la trasformazione del prestito in contributo in conto capitale>> sono sostituite dalle seguenti: <<possono prevedere la concessione di un contributo in conto capitale, in alternativa all'erogazione di un finanziamento agevolato>>.
34. Al comma 68 dell'articolo 6 della legge regionale 15/2005 le parole <<L'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Giunta regionale>>.
35. Per le finalità di cui al all'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005, come da ultimo modificato dal comma 33, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6702 (1.1.243.3.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo - con la denominazione <<Contributi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà>> e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2007.
36. La Regione sostiene, secondo il metodo partecipativo, il settore lattiero-caseario dell'area montana quale elemento di caratterizzazione del settore primario regionale e di sviluppo durevole e sostenibile della montagna friulana e delle comunità locali che vi risiedono.
37. In relazione al Piano di riconversione, che contiene la strategia per lo sviluppo e la riorganizzazione del settore lattiero-caseario dell'area montana, elaborato dall'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA nell'ambito delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 15/2005, adottato dalla Giunta regionale previa valutazione tecnica di fattibilità da parte di apposita Commissione di valutazione, le latterie deliberano, con provvedimento formale dell'organo competente, l'adesione al Piano medesimo, condividendone la strategia.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle latterie che hanno aderito al Piano di riconversione un contributo a titolo di <<de minimis>> nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore <<de minimis>> secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006. Qualora il Piano di riconversione demandi l'attuazione delle azioni dirette alla riorganizzazione del settore lattiero-caseario dell'area montana a una società cooperativa con funzioni consortili che operi nel settore agroalimentare alla quale, tra l'altro, partecipano le latterie aderenti al Piano, la predetta società può essere autorizzata a riscuotere il contributo in nome e per conto delle altre latterie. La misura del contributo è determinata suddividendo il valore complessivo degli oneri previsti dal Piano di riconversione per il numero delle latterie beneficiarie.
39. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo. Il contributo può essere erogato anche in via anticipata nel limite massimo del 70 per cento, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
39 bis. Al fine di velocizzare la conclusione del Piano di riconversione, è disposta a favore di Friulmont S. Cons. a r.l. l'erogazione in via anticipata dell'importo residuo del contributo rispetto a quanto erogato alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016).
40. L'avanzamento della realizzazione graduale del Piano di riconversione si sostanzia in più fasi, periodicamente sottoposte alla valutazione tecnica della Commissione di cui al comma 37; al termine delle attività previste nel Piano di riconversione Friulmont S.Cons.a.r.l. relaziona alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche sul grado di attuazione dello stesso.
41. Costituisce causa di irricevibilità della domanda l'aver ottenuto l'intero contributo <<de minimis>> a valere sulla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e successive modifiche, nei due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge. Costituisce causa di revoca del contributo <<de minimis>> la mancata ovvero la parziale realizzazione delle azioni previste nel Piano di riconversione.
42. La Commissione di valutazione è costituita con decreto dal Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna ed è composta da dipendenti regionali esperti nelle materie concernenti il settore lattiero-caseario e quello delle riconversioni aziendali.
43. Ai fini dei commi da 36 a 42 si intende per:
a) latterie: le società cooperative agricole con funzioni consortili che operano nel settore agroalimentare, le cooperative di trasformazione e/o commercializzazione nel settore agroalimentare, le latterie turnarie, con sede legale o sede operativa in area montana;
b) area montana: la zona omogenea della Carnia, la zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, la zona omogenea del Pordenonese, la zona omogenea del Torre, Natisone e Collio, la zona omogenea del Carso, di cui all'Allegato A alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
44. Per le finalità di cui al comma 38 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6814 (1.1.243.3.10.12) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo - spese d'investimento - con la denominazione <<Contributi a titolo de minimis alle latterie dell'area montana>> e con lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2007.
45.
Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:
<<5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione apposite convenzioni a titolo oneroso per l'affidamento delle attività connesse all'attivazione, alla gestione e all'aggiornamento degli Albi e degli elenchi di cui al comma 4. Il compenso alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è calcolato in misura proporzionale al numero delle imprese rispettivamente iscritte negli Albi e negli elenchi medesimi.>>.

46. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 14/2003, come sostituito dal comma 45, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6862 (2.1.158.2.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole - con la denominazione <<Spese per convenzioni con le C.C.I.A.A. per la tenuta degli Albi dei vigneti a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne a indicazione geografica tipica>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
47. 
( ABROGATO )
48. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 della legge regionale 25/1996, come modificato dal comma 47, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6293, 6294, 6295, 6298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare ai soggetti beneficiari i contributi concessi in base alla legge regionale 25/1996, ancorché oggetto di provvedimento di restituzione, qualora la revoca dell'atto di concessione sia dovuta alla stipula di contratti a tempo determinato con Aziende per i servizi sanitari del Friuli Venezia Giulia al fine di assicurare ospitalità a persone disabili inserite in comunità alloggio.
50. Al comma 65 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole <<Con il medesimo fondo i Comuni, in qualità di proprietari boschivi, possono beneficiare>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con il medesimo fondo i Comuni e gli altri enti pubblici in qualità di proprietari boschivi, ovvero i soggetti da essi delegati alla gestione dei propri boschi, possono beneficiare>>.
51. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 65, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 50, fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.2.2459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6820 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. Al comma 48 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole <<per l'attività svolta nell'ambito>> sono inserite le seguenti: <<della divulgazione e promozione dei valori forestali ed ambientali,>>.
53. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 48, della legge regionale 4/2001, come modificato dal comma 52, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54.
L'articolo 24 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Didattica ambientale, monitoraggio delle specie e degli habitat e misure di conservazione dei siti Natura 2000)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, direttamente oppure mediante collaborazioni con enti locali, centri di ricerca e informazione scientifica, Università e soggetti dotati della necessaria professionalità, per interventi di promozione della conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale, mediante la realizzazione di progetti di educazione ambientale, la produzione e la distribuzione di materiale divulgativo e didattico, l'organizzazione di convegni, di corsi di formazione e di aggiornamento.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese, con le modalità di cui al comma 1, per interventi di inventario, tutela e gestione degli habitat, della flora spontanea e della fauna selvatica e in particolare per le seguenti attività:
a) svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
b) attività inerenti la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei Siti di importanza comunitaria e delle Zone di protezione speciale di cui alle direttive europee 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.>>.

55. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 24 della legge regionale 17/2006, come sostituito dal comma 54, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3100 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56.
Il comma 41 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:
<<41. Al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale dell'uso energetico del legno e dei suoi derivati per la valorizzazione delle produzioni forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Comunità montane e le Province affinché concedano contributi in conto capitale per la realizzazione e il completamento di investimenti finalizzati a incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici.>>.

57. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 41, della legge regionale 12/2006, come sostituito dal comma 56, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.2.538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2227 e 2228 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58.
Il comma 42 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2006 è sostituito dal seguente:
<<42. Per le finalità di cui al comma 41 le domande di contributo sono presentate alle Comunità montane, nei territori di rispettiva competenza, e alle Province, nel territorio esterno a quello delle Comunità medesime.>>.

59.
Dopo il comma 42 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2006 è aggiunto il seguente:
<<42 bis. I fondi del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sono assegnati agli Enti di cui al comma 42 e per le finalità di cui al comma 41, in proporzione diretta alla superficie boscata e al numero dei Comuni ricadenti nei territori di rispettiva competenza, e sono erogati ai beneficiari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo), con le priorità di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).>>.

60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 80.000 euro alla Legno Servizi s.c.a.r.l. con sede in Tolmezzo per la realizzazione di studi e indagini preliminari finalizzati alla redazione del Piano forestale regionale così come previsto dall'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
61. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 60 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio per la montagna, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.8.330.1.26 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2819 (1.1.163.1.10.11) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 216 - Per la montagna - con la denominazione <<Contributo alla Legno Servizi s.c.a.r.l. con sede in Tolmezzo per la realizzazione di studi e indagini preliminari finalizzati alla redazione del Piano forestale regionale>> e con lo stanziamento di 80.000 euro per l'anno 2007.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA per la realizzazione di uno studio finalizzato ad analizzare le opportunità di sfruttamento delle capacità idriche naturali della montagna friulana in un contesto di valorizzazione delle fonti idriche e di sviluppo sostenibile del territorio.
64. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio per la montagna, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
65. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.8.330.1.26 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6007 (1.1.142.2.10.12) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 216 - Per la montagna - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordinario ad Agemont SpA per la realizzazione di uno studio sulle opportunità di sfruttamento delle capacità idriche naturali della montagna friulana>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
66. Al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia, sostenendo la promozione commerciale all'estero e favorendo il processo di internazionalizzazione delle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le azioni oggetto di convenzione annuale con l'ICE, previo accordo di programma con il Ministero per lo sviluppo economico, anche mediante l'attribuzione delle risorse alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attuazione di specifiche iniziative ai sensi dell'articolo 6, comma 100, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).
67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 744.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.360.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 7699 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato è costituito un Fondo per il ristoro dei danni non coperti da assicurazione subiti dalle micro e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia di tutti i settori economici in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche accertate ai sensi della normativa vigente e verificatesi sul territorio regionale.
69. L'incentivo è concesso a fondo perduto nella misura massima di 40.000 euro per il ripristino delle attività economiche danneggiate.
70. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo di cui al comma 69 e può essere prevista la realizzazione delle iniziative di ripristino anche per il tramite di organismi previsti o riconosciuti ai sensi della normativa vigente.
71. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.360.2.527 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9613 (2.1.243.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese di investimento - con la denominazione <<Fondo per il ristoro dei danni conseguenti a eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia>> e con lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2007.
72.
Il comma 87 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 è sostituito dal seguente:
<<87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio del mobile Livenza un contributo di 50.000 euro per la promozione di iniziative volte alla sperimentazione di politiche integrate di prodotto anche finalizzate al conseguimento di un marchio nazionale riconosciuto a livello europeo.>>.

73. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 87, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 72 fanno carico all'unità previsionale di base 12.3.360.1.1339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8662 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributo al Consorzio del mobile Livenza per la promozione di iniziative volte alla sperimentazione di politiche integrate di prodotto anche finalizzate al conseguimento di un marchio nazionale di prodotto>>.
74. Ai fini di incentivare lo sviluppo di un distretto dell'agroalimentare nell'ambito territoriale della Bassa pianura friulana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine un finanziamento da utilizzare per predisporre uno studio che, sulla base della raccolta e dell'elaborazione dei dati tecnico-economici necessari, permetta di individuare le filiere produttive prioritarie su cui intervenire nell'ambito del distretto, i territori più vocati alle produzioni, le imprese interessate.
75. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.1.1339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9191 (2.1.163.2.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - con la denominazione <<Finanziamento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per predisporre uno studio ai fini di incentivare lo sviluppo di un distretto agroalimentare nell'ambito territoriale della Bassa pianura friulana>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.
76.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è sostituita dalla seguente:
<<a) apprestamento e gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, di strutture turistico-ricettive, nonché miglioramento della funzionalità di quelli esistenti;>>.

77. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993 è aggiunto il seguente periodo: <<Tale disposizione si applica anche alle strutture turistico-ricettive.>>.
78. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 50/1993, come modificato dal comma 77, fanno carico all'unità previsionale di base 12.3.360.2.1039 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 7618 e 7620.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza degli enti interessati, i contributi di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), già assegnati con deliberazioni della Giunta regionale n. 1530 del 23 maggio 2003 e n. 1590 dell'1 luglio 2005 e regolarmente concessi, aventi ad oggetto la realizzazione di depuratori, nonché di impianti di trattamento di rete di raccolta, con sostituzione dell'oggetto a fronte di maturate esigenze territoriali desumibili dalla programmazione approvata dagli enti interessati successivamente agli esercizi finanziari riferiti alle rispettive assegnazioni e per interventi di natura analoga.
80. Ai fini della conferma del contributo di cui al comma 79 gli enti interessati producono la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
81. La Comunità montana della Carnia è autorizzata a partecipare, quale componente dell'assemblea consortile, al Consorzio per lo Sviluppo industriale di Tolmezzo - CO.S.IN.T. conferendo i propri beni immobili, ancorché assistiti da finanziamento regionale e oggetto di vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000.
82. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a contribuzione gli oneri sostenuti nel corso del 2007 e relativi alla progettazione e alle relative procedure di evidenza pubblica concernenti le opere di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 6, comma 103, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per gli anni dal 2008 al 2017.
83. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 82 fanno carico all'unità previsionale di base 14.1.360.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9098 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
84. Al comma 117 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000 le parole <<all'Ente Autonomo Fiera di Trieste>> sono sostituite dalle seguenti: <<a Fiera Trieste SpA>> e le parole <<la parziale ristrutturazione del comprensorio fieristico di Montebello in Trieste>> sono sostituite dalle seguenti: <<interventi al comprensorio fieristico e relative strutture espositive>>.
85. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 117, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 84, fanno carico all'unità previsionale di base 14.1.360.2.2480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9106 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributi pluriennali a Fiera Trieste Spa per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui da contrarsi per interventi al comprensorio fieristico e relative strutture espositive>>.
86.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<1. Al Comitato tecnico, costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, compete l'individuazione dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 5.>>.

87. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12 della legge regionale 21/2006, come modificato dal comma 86, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
88. Nell'ambito del perseguimento delle strategie di promozione turistica e al fine di valorizzare le specificità di richiamo turistico presenti sul territorio regionale adatte allo sviluppo del turismo <<short break>>, l'Amministrazione regionale è autorizzata, tramite l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG, e a seguito di accordo di programma con le amministrazioni competenti, a sostenere i progetti finalizzati alla realizzazione e al potenziamento delle infrastrutture per l'accoglienza dei turisti e dei visitatori.
89. Per le finalità di cui al comma 88 l'Agenzia TurismoFVG è autorizzata a utilizzare anche forme di sponsorizzazione e compartecipazione pubblica e privata.
90. Il finanziamento di cui al comma 88 è concesso sulla base di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa. L'accordo di programma può prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), e successive modifiche, la possibilità di disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati dell'amministrazione competente per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione totale o parziale degli interventi di cui al comma 89.
91. Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.2.1312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9234 (2.1.236.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo sistema turistico regionale - spese in conto capitale - con la denominazione <<Finanziamento all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG a sostegno dei progetti finalizzati alla realizzazione e al potenziamento delle infrastrutture per l'accoglienza dei turisti e dei visitatori>> e con lo stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2007.
92. Per le finalità del finanziamento autorizzato ai sensi dell'articolo 8, commi 111, 112 e 113, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), in deroga alla disciplina applicativa prevista dall'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli oneri relativi alle spese tecniche generali e di collaudo sono da considerarsi ammissibili nell'aliquota massima del 20 per cento a prescindere dalla categoria di opera prevalente e dall'importo dei lavori.
93. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 92 fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8997 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Grado per la realizzazione di opere e interventi volti al miglioramento della fruibilità turistica e per manifestazioni ed eventi di animazione e accoglienza.
95. Il finanziamento, di cui al comma 94, è concesso una tantum nella misura massima di 400.000 euro previa presentazione da parte del beneficiario di un dettagliato programma di attività relativo alle opere, agli interventi, alle manifestazioni e agli eventi da realizzare. Il decreto di concessione determina termini e modalità di rendicontazione del finanziamento.
96. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9218 (2.1.232.2.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Per lo sviluppo del sistema turistico regionale - con la denominazione <<Finanziamento al Comune di Grado per la realizzazione di opere ed interventi volti al miglioramento della fruibilità turistica e per manifestazioni ed eventi di animazione e accoglienza>> e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2007.
97. Ai fini del rispetto delle disposizioni relative ai codici gestionali Siope (Sistema informativo delle operazioni degli Enti Pubblici), di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), e disposizioni attuative, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la suddivisione dello stanziamento del capitolo 9223 dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313, in relazione agli interventi preventivabili, in base alle domande pervenute, di natura capitale o corrente. L'Assessore alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni al bilancio regionale e al documento tecnico conseguenti alla suddivisione dello stanziamento disposta dalla deliberazione della Giunta regionale.
98. Ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), la parola << pluriennali>> è soppressa.
99. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6, commi 3 e 5, della legge regionale 18/2006, come modificato dal comma 98, fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 9223 e 9227 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
100. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi a sostegno degli investimenti di enti pubblici connessi alle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci, ai sensi dell'articolo 160 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è autorizzata a concedere contributi ai Comuni che hanno presentato le domande relative all'anno 2005 e per le quali i contributi non sono stati concessi.
101. Il finanziamento di cui al comma 100 è concesso a seguito della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale.
102. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzata la spesa di 47.430 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9269 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale 7/2000, nei confronti della società costituita in forza dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico), e relativamente alle opere pubbliche dalla stessa realizzate.
104. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e in relazione alle disponibilità finanziarie previste dalla disciplina applicativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse con riferimento agli strumenti di finanziamento agevolato di cui agli articoli 95, 96 e 98, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).
105. La Giunta Regionale determina gli strumenti agevolativi per usufruire dei finanziamenti di cui al comma 104 in relazione agli indirizzi e alla normativa statale di riferimento. A tal fine possono essere determinati specifiche priorità e soggetti beneficiari.
106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento già concesso nell'esercizio finanziario 2006, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) - per le finalità previste dall'articolo 6, comma 79, della legge regionale 12/2006.
107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore della Società Promotur Spa il finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 6, commi da 88 a 90, della legge regionale 15/2005, e ad autorizzare la società medesima all'utilizzo delle economie di spesa realizzate in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria, relativi agli anni 2005 e 2006, per gli interventi di cui al Piano industriale 2006-2010.
108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le eventuali risorse statali assegnate in base alla normativa di cui all'articolo 1, commi 1136 e 1137, della legge 296/2006, per le quote corrispondenti, a rimborso di spese sostenute e contributi già assegnati, in favore di progetti e iniziative ai sensi dell'articolo 174 della legge regionale 2/2002, e dell'articolo 6, commi 62 e 63, della legge regionale 12/2006.
109.
Il comma 149 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 è sostituito dal seguente:
<<149. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'organismo pagatore, anche in via anticipata, le quote di cofinanziamento regionale necessarie per la liquidazione degli interventi previsti nelle misure e azioni del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.>>.

110. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 149, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 109, fanno carico all'unità previsionale di base 15.4.330.2.2357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6822 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
111. Al fine di favorire la partecipazione di soggetti pubblici e privati, aventi sede nel territorio regionale, ai bandi dell'Unione europea finalizzati alla presentazione di progetti ammissibili a finanziamento a valere sui programmi transnazionali e interregionali previsti dall'Obiettivo 3 2007 - 2013 e di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di personale esterno in ordine alla predisposizione di piani strategici, azioni di animazione e consulenza a favore dei beneficiari regionali che parteciperanno ai bandi, attività di comunicazione e divulgazione istituzionali relative ai suddetti programmi e progetti.
112. Per le finalità di cui al comma 111 è autorizzata la spesa complessiva di 173.529,52 euro suddivisa in ragione di 73.529,52 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.370.1.579 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 15 - programma 15.5 - rubrica n. 370 - Servizio n. 239 -Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione <<Attuazione di programmi comunitari periodo 2007 - 2013 - di parte corrente>>, con riferimento al capitolo 2008 (2.1.142.2.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio n. 239 -Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione <<Spese per favorire la partecipazione di soggetti pubblici e privati, aventi sede nel territorio regionale, ai bandi dell'Unione europea finalizzati alla presentazione di progetti ammissibili a finanziamento a valere sui programmi transnazionali e interregionali, previsti dall'Obiettivo 3 2007 - 2013 e di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio>> e con lo stanziamento complessivo di 173.529,52 euro suddiviso in ragione di 73.529,52 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per l'anno 2008.>>.
113. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 112 si provvede mediante recupero per pari importo - dal fondo speciale, denominato <<Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006>> di cui all'articolo 1, comma 1 (Fondo speciale per l'obiettivo 2 2000-2006), della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, costituito presso la Società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA - delle somme derivanti da minori spese a valere sulle azioni di assistenza tecnica impegnate anticipatamente alla costituzione del Fondo stesso in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2001 medesima.
114. L'entrata complessiva di 173.529,52 euro, suddivisa in ragione di 73.529,52 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per l'anno 2008, relativa al disposto di cui al comma 113 è accertata e riscossa sull'unità previsionale di base 3.6.1003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 539 (3.6.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 370 - Servizio n. 239 - Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione <<Rientri dal "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006" a valere sulle azioni di assistenza tecnica>> e con lo stanziamento complessivo di 173.529,52 euro suddiviso in ragione di 73.529,52 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per l'anno 2008.
115. Ai fini di dare pronta attuazione al programma comunitario di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 e del programma <<Competitività e Occupazione FESR>> 2007-2013, l'Amministrazione Regionale è autorizzata a sostenere le spese di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e di cui all'articolo 14, comma 1, del regolamento (CE) n. 1080/2006, nonché altre spese necessarie per la realizzazione e implementazione dei sistemi di gestione e controllo dei suddetti programmi.
116. Per le finalità di cui al comma 115, relativamente alle spese di assistenza tecnica, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.370.2.574 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 15 - programma 15.5 - rubrica n. 370 - Servizio n. 238 -Politiche comunitarie - con la denominazione <<Attuazione di programmi comunitari periodo 2007 - 2013 - parte capitale>>, con riferimento al capitolo 2013 (2.1.243.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 238 -Politiche comunitarie - con la denominazione <<Spese per l'assistenza tecnica per l'obiettivo competitività regionale e occupazione - 2007-2013>> e con lo stanziamento di 1.200.000 euro per l'anno 2007.
117. Per le finalità di cui al comma 115, relativamente all'istituzione del Segretariato tecnico congiunto, è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.370.2.572 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 15 - programma 15.5 - rubrica n. 370 - Servizio n. 239 - Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione <<Attuazione di programmi comunitari periodo 2007 - 2013 - parte capitale>>, con riferimento al capitolo 2007 (2.1.239.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio n. 239 - Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione <<Spese per l'istituzione del Segretariato tecnico congiunto - 2007-2013>> e con lo stanziamento di 520.000 euro per l'anno 2007.
118. All'onere di 1.720.000 euro per l'anno 2007 di cui ai commi 116 e 117 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 15.1.370.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9600 <<Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario - di parte capitale>> del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007 intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
119. Al fine di consentire il più efficace utilizzo delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IIIA Italia - Slovenia la Giunta regionale è autorizzata, a fronte di motivata richiesta del beneficiario finale di un progetto per il quale è stato già assunto il formale provvedimento di impegno della spesa, a destinare una quota dell'impegno stesso a favore di un diverso beneficiario già incluso nel partenariato progettuale e previo assenso di quest'ultimo.
120. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 94 da art. 24, comma 9, L. R. 25/2007
2Integrata la disciplina del comma 95 da art. 24, comma 9, L. R. 25/2007
3Integrata la disciplina del comma 96 da art. 24, comma 9, L. R. 25/2007
4Comma 115 sostituito da art. 7, comma 30, L. R. 30/2007
5Comma 20 interpretato da art. 3, comma 22, L. R. 12/2009
6Integrata la disciplina del comma 23 da art. 3, comma 23, L. R. 12/2009
7Parole soppresse al comma 20 da art. 3, comma 25, L. R. 12/2009
8Integrata la disciplina del comma 37 da art. 3, comma 52, L. R. 12/2009
9Derogata la disciplina del comma 39 da art. 3, comma 54, L. R. 12/2009
10Integrata la disciplina del comma 88 da art. 2, comma 42, L. R. 12/2010
11Integrata la disciplina del comma 89 da art. 2, comma 42, L. R. 12/2010
12Integrata la disciplina del comma 90 da art. 2, comma 42, L. R. 12/2010
13Integrata la disciplina del comma 91 da art. 2, comma 42, L. R. 12/2010
14Integrata la disciplina del comma 38 da art. 3, comma 54 bis, L. R. 12/2009
15Integrata la disciplina del comma 38 da art. 2, comma 3, L. R. 18/2011
16Comma 7 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
17Comma 8 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
18Comma 47 abrogato da art. 2, comma 102, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 2 bis dell'art. 17, L.R. 25/1996.
19Parole sostituite al comma 40 da art. 6, comma 1, L. R. 19/2015
20Comma 39 bis aggiunto da art. 2, comma 34, lettera a), L. R. 14/2016
21Parole sostituite al comma 40 da art. 2, comma 34, lettera b), L. R. 14/2016
22Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
23Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 5, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
24Comma 2 sostituito da art. 7, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
25Comma 3 sostituito da art. 7, comma 7, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
26Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 10, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
27Comma 25 sostituito da art. 3, comma 7, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 7
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione economica internazionale - Informest per l'attività svolta nell'ambito del disposto di cui all'articolo 9, comma 10, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) relativa all'anno 2005.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.370.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 754 (2.1.163.2.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio n. 288 - Rapporti internazionali e partenariato territoriale - con la denominazione <<Contributo al Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica e internazionale "Informest" per l'attività svolta nell'ambito del disposto di cui all'articolo 9, comma 10, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 relativa all'anno 2005>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) relative al conferimento ai fondi di previdenza complementare delle quote di trattamento di fine rapporto maturate a partire dall'1 gennaio 2007.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità previsionale di base 51.1.250.1.3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9670 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale nonché conferimenti ai fondi di previdenza complementare delle quote di trattamento di fine rapporto>>.
7. Per l'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal <<Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 - Biennio economico 2004-2005 - code contrattuali>>, sottoscritto in data 3 luglio 2007, è iscritto lo stanziamento di 8.670.816 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9655 (1.1.121.1.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 280 - Servizio n. 180 - Gestione del personale - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per la contrattazione integrativa - contratto collettivo sottoscritto in data 3 luglio 2007>> e con lo stanziamento di 8.670.816 euro per l'anno 2007.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9645 <<Fondo per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20>> del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007 intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Detto importo corrisponde a quota parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2006 e trasferite ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 6/REF del 15 gennaio 2007.
9. Le quote di stanziamento iscritte a carico dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9655, non utilizzate a chiusura di esercizio sono trasferite agli esercizi successivi fino alla completa applicazione del contratto di cui al comma 7.
10. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre con propri decreti lo storno delle somme, nella misura massima prevista dal contratto di cui al comma 7, e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.
11. 
( ABROGATO )
12. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 11, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
13. La validità delle seguenti graduatorie di concorsi pubblici per l'accesso all' impiego regionale sono prorogate, alle relative scadenze, di un anno:
a) concorso pubblico per esami a n. 2 posti di categoria B, profilo professionale collaboratore amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 2293;
b) concorso pubblico per esami a n. 4 posti di categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo edile - grafico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3506;
c) concorso pubblico per esami a n. 19 posti di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo - economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3507;
d) concorso pubblico per esami a n. 12 posti di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo - economico, indirizzo economico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3509;
e) concorso pubblico per esami a n. 12 posti di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo - economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3511;
f) concorso pubblico per esami a n. 15 posti di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3510;
g) concorso pubblico per esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo geologico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3508.
14. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 13, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
15. Al personale regionale inviato in missione in località del territorio regionale non compete, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità oraria di trasferta di cui all'articolo 118, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 35/1996.
16. In analogia a quanto disposto dall'articolo 1, comma 213 bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 532 e 600 della legge 296/2006, il disposto di cui al comma 15 non si applica al personale del Corpo forestale regionale; il disposto medesimo non si applica, altresì, nel caso di svolgimento di attività ispettive.
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 16, continuano a far carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.3651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. Alla legge regionale 53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma dell'articolo 119 dopo le parole <<della spesa>> sono inserite le seguenti: <<, comprensiva della prima colazione,>>;
b) al secondo comma dell'articolo 119, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 81/1982, le parole <<di lire 35.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<di 35 euro>>;
c) il terzo comma dell'articolo 122 è abrogato.
19. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 18 continuano a far carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.3651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. Alla legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 (Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta regionale e per gli Assessori), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma dell'articolo 1 dopo le parole <<nonché delle spese>> sono aggiunte le parole <<di alloggio, comprensivo della prima colazione, di vitto, nel limite di due pasti giornalieri, e di quelle>>;
b) il secondo comma dell'articolo 1 è abrogato;
c) l'articolo 2 è abrogato;
d) l'articolo 2 bis è abrogato.
21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 6/1965, come modificato dal comma 20, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 97 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. L'articolo 17 (Trattamento di missione degli amministratori regionali e dei dipendenti regionali) della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 è abrogato.
23. Al fine di applicare in modo omogeneo negli enti del Friuli Venezia Giulia i diritti contrattuali e quelli sindacali, gli accordi contrattuali sottoscritti dall'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN) relativi alle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali si applicano anche negli enti nei quali, pur non facenti parte del comparto unico regionale del pubblico impiego, si applica per legge il contratto di comparto unico.
24. Qualora l'incarico di segretario particolare o di addetto di segreteria degli uffici di segreteria del Presidente della Regione e degli Assessori regionali sia conferito con un contratto di lavoro a tempo determinato, il contratto medesimo può essere risolto, prima della scadenza prevista, a richiesta dell'amministratore interessato.
25. Qualora l'incarico di segretario particolare o di addetto di segreteria degli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, dei Vice Presidenti del Consiglio regionale e dei Presidenti delle Commissioni consiliari sia conferito con un contratto di lavoro a tempo determinato, il contratto medesimo può essere risolto, prima della scadenza prevista, a richiesta dei titolari delle predette cariche consiliari.
26. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle sue funzioni di rappresentanza della comunità regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), concorre, con interventi e azioni, allo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio regionale.
27. La legge finanziaria regionale considera annualmente la funzione di cui al comma 26 nella fissazione dello stanziamento di cui all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 e con riferimento al capitolo 99 - rubrica n. 260.
28. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua i beneficiari degli interventi e delle azioni di cui al comma 26 e stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione anche in deroga alla legge regionale 7/2000.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie all'utilizzazione di tutti gli strumenti, compresi quelli forniti dall'innovazione tecnologica, per il corretto e razionale funzionamento dei propri uffici.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.2.270.1.669 - capitoli 1453, 1454, 1455, 1456, 1458, 1459, 1464 e 1466;
b) UPB 52.2.270.1.670 - capitolo 1457;
c) UPB 52.2.270.2.720 - capitolo 1484 e 1486.
31.
Dopo il comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è aggiunto il seguente:
<<52 bis. Con le medesime modalità di cui al comma 52 le Direzioni centrali sono altresì autorizzate a sostenere le spese necessarie a dare esecuzione alle procedure di affidamento di contratti pubblici quali, in particolare, la contribuzione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovuta all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, non imputabili ad altri capitoli di spesa assegnati alle medesime Direzioni centrali.>>.

32. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 52 bis, della legge regionale 4/2001, come aggiunto dal comma 31, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.2.190.1.2678 - capitolo 900;
b) UPB 52.2.210.1.1639 - capitolo 431;
c) UPB 52.2.220.1.924 - capitolo 304;
d) UPB 52.2.230.1.1615 - capitolo 4104;
e) UPB 52.2.250.1.474 - capitolo 9827;
f) UPB 52.2.260.1.1637 - capitolo 67;
g) UPB 52.2.260.1.1637 - capitolo 68;
h) UPB 52.2.270.1.669 - capitolo 1515;
i) UPB 52.2.280.1.1640 - capitolo 595;
j) UPB 52.2.290.1.577 - capitolo 610;
k) UPB 52.2.300.1.550 - capitolo 9828;
l) UPB 52.2.310.1.1619 - capitolo 4720;
m) UPB 52.2.320.1.1621 - capitolo 9829;
n) UPB 52.2.330.1.1624 - capitolo 9830;
o) UPB 52.2.340.1.1633 - capitolo 9831;
p) UPB 52.2.350.1.1636 - capitolo 9832;
q) UPB 52.2.360.1.476 - capitolo 9833;
r) UPB 52.2.370.1.479 - capitolo 9834.
33. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), fanno carico alla unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1722 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), è abrogata con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 24/2006.
35. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), le parole <<decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 14/REF del 14 febbraio 2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 15/REF del 14 febbraio 2007>>.
36. Nell'ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, sono apportate le variazioni di seguito elencate:
a) il capitolo 9330 è spostato dall'unità previsionale di base 14.5.360.1.2950 all'unità previsionale di base 14.1.360.1.1065 che si istituisce alla Funzione obiettivo 14 - programma 14.1 - rubrica n. 360 - Servizio n. 228 - Sostegno e promozione comparti commercio e terziario - spese correnti, con la denominazione <<Interventi a tutela dei consumatori e degli utenti>>;
b) i capitoli 7003, 7005 e 7006 sono spostati dall'unità previsionale di base 6.2.360.1.65 all'unità previsionale di base 14.1.360.1.1065;
c) le unità previsionali di base 14.5.360.1.2950 e 6.2.360.1.65 sono soppresse;
d) nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.280.1.2603 nella denominazione del capitolo 594 le parole <<per il ricorso alle collaborazioni coordinate continuative a supporto>> sono sostituite dalle seguenti: <<per incarichi di collaborazione a tempo determinato a supporto>>;
e) il capitolo 594 è spostato dalla unità previsionale di base 52.2.280.1.2603 alla unità previsionale di base 51.1.280.1.653;
f) nell'ambito dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.2 nella denominazione del capitolo 592 dopo le parole <<di quiescenza>> sono aggiunte le parole <<e dei trattamenti di fine rapporto>>;
g) nell'ambito dell'unità previsionale di base 56.2.330.4.551 nella denominazione del capitolo 2813 le parole <<Trasferimenti ai partners italiani - Fondi Stato>> sono sostituite dalle seguenti: <<Trasferimenti al Veneto e all'Università di Udine - Fondi FESR>>;
h) il capitolo 2276 è spostato dall'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 all'unità previsionale di base 3.2.340.1.545 e il codice di finanza regionale diventa <<1.1.156.2.10.16>>;
i) il capitolo 2441 è spostato dall'unità previsionale di base 3.2.340.1.545 all'unità previsionale di base 3.2.340.2.1793 e il codice di finanza regionale diventa <<2.1.243.3.08.16>>;
j) il capitolo 3289 è spostato dall'unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 all'unità previsionale di base 4.1.340.2.344 e il codice di finanza regionale diventa <<2.1.242.3.07.26>>;
k) all'unità previsionale di base 52.2.270.2.678 la denominazione dei capitoli del documento tecnico di seguito specificati è sostituita come segue:
1) capitolo 1496 - <<Spese per l'acquisto anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria di beni immobili e per l'esecuzione di costruzioni, ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali, compresa la manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti o in uso alla Regione, nonché per l'acquisto e l'esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di uffici regionali o di enti e istituti dipendenti dalla Regione, nonché per la manutenzione straordinaria degli immobili degli enti soppressi>>;
2) capitolo 1497 - <<Spese per l'acquisto anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria di beni immobili e per l'esecuzione di costruzioni, ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali, compresa la manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti o in uso alla Regione, nonché per l'acquisto e l'esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di uffici regionali o di enti e istituti dipendenti dalla Regione, nonché per la manutenzione straordinaria degli immobili degli enti soppressi - Ricorso al mercato finanziario>>;
l) all'unità previsionale di base 52.2.270.1.670 la denominazione del capitolo 1457 del documento tecnico, è sostituita dalla seguente: <<Spese per la custodia, la manutenzione, l'assicurazione, la riparazione, l'adattamento nonché la manutenzione ordinaria dei beni immobili anche in uso, nonché spese per incarichi professionali per l'espletamento delle procedure di carattere tecnico previste dalla normativa statale in materia catastale e urbanistica riguardanti immobili di proprietà regionale>>;
m) il capitolo 6312 è spostato dall'unità previsionale di base 11.1.330.2.197 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo alla unità previsionale di base 11.5.330.2.2459 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo;
n) il capitolo 6823 è spostato dall'unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo alla unità previsionale di base 15.4.330.2.2357 - Servizio n. 214 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie;
o) la denominazione dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.536 è sostituita dalla seguente: <<Trasferimento di somme agli Enti locali a titolo di assegnazioni compensative dallo Stato>>;
p) il capitolo 6833 è spostato dall'unità previsionale di base 11.2.330.2.556 all'unità previsionale di base 11.8.330.2.514.
37. Nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 sono apportate le variazioni di seguito elencate:
a) all'unità previsionale di base 6.1.24 nella denominazione del capitolo 140 del documento tecnico le parole <<Trasferimenti ai partners italiani>> sono sostituite dalle seguenti: <<Quota FESR Veneto e Università di Udine>>;
b) all'unità previsionale di base 3.6.1003 il capitolo 519 del documento tecnico è soppresso.
c) il capitolo 303 è spostato dalla unità previsionale di base 2.3.432 all'unità previsionale di base 2.3.447 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al titolo II - categoria 2.3 - rubrica n. 310 - Servizio n. 240 - Sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria - con la denominazione <<Assegnazioni vincolate ad attività in materia veterinaria - di parte capitale>>; conseguentemente il codice di finanza regionale del capitolo 303 va rettificato in (2.3.2);
d) la denominazione dell'unità previsionale di base 2.3.22 è sostituita dalla seguente: <<Assegnazioni compensative dallo Stato>>;
e) il capitolo 630 è spostato dall'unità previsionale di base 3.6.1038 all'unità previsionale di base 3.6.1035;
f) l'unità previsionale di base 3.6.1038 è soppressa;
g) il capitolo 1240 è spostato dall'unità previsionale di base 2.3.1240 all'unità previsionale di base 2.3.837.
38. 
( ABROGATO )
39. 
( ABROGATO )
40. 
( ABROGATO )
41. 
( ABROGATO )
42. 
( ABROGATO )
43. 
( ABROGATO )
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative ai mezzi di trasporto necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni, ivi inclusi i mezzi di trasporto speciali. Sono comprese in tali spese quelle relative all'esercizio, all'assicurazione, alla manutenzione e al noleggio degli automezzi.
45. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 44 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.2.270.1.669 - capitolo 1465;
b) UPB 52.2.270.2.720 - capitolo 1460;
c) UPB 52.2.340.1.554 - capitolo 2465;
d) UPB 52.2.330.1.1624 - capitolo 6465.
46. Al comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), le parole <<studi ed indagini in materia di fiscalità regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<studi, indagini e consulenze in materia di fiscalità e finanza regionale>>.
47. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della legge regionale 4/2000, come modificato dal comma 46, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.250.1.391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1491 allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata nel modo che segue: <<Spese per studi, indagini e consulenze in materia di fiscalità e finanza regionale e per l'avvio delle attività relative alla fiscalità regionale e locale>>.
48. 
( ABROGATO )
49. 
( ABROGATO )
50. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 3, del Protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sottoscritto a Roma in data 6 ottobre 2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla convenzione da stipulare con l'Agenzia delle entrate per gli adeguamenti al sistema informativo atti a consentire i trasferimenti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione.
51. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.250.1.799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 490 (1.1.148.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - spese correnti - con la denominazione <<Spese per la convenzione con l'Agenzia delle entrate per la riscossione diretta dei tributi>> e con lo stanziamento di 70.000 euro per l'anno 2007.
52. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alle convenzioni con Poste Italiane SpA per la gestione dei rapporti di conto corrente postale.
53. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.250.1.799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 491 (1.1.148.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - spese correnti - con la denominazione <<Spese per la convenzione con Poste Italiane SpA per la gestione di un conto corrente postale>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2007.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare risorse finanziarie a un fondo comune d'investimento costituito da Friulia SGR SpA al fine di consentire l'acquisizione, nel pieno rispetto del vincolo di destinazione esistente, dei crediti vantati dal Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE - nello svolgimento della propria attività istituzionale.
55. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzata la spesa di 600.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 53.1.250.1.1790 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 53 - programma 53.1 - rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - con la denominazione <<Trasferimenti al Fondo comune di investimento>>, con riferimento al capitolo 972 (1.1.141.1.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - spese correnti - con la denominazione <<Risorse finanziarie da apportare al Fondo comune di investimento costituito da Friulia SGR SpA al fine di consentire l'acquisizione dei crediti vantati dal FRIE nello svolgimento della propria attività istituzionale>> e con lo stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2007.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie in relazione ai mutui assistiti dal finanziamento di cui agli interventi previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 24 (Edilizia scolastica ed universitaria), comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991);
b) articolo 33 (Edilizia universitaria), comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992);
c) articolo 5 (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport), commi 24 e 26, della legge regionale 1/2004;
d) articolo 6 (Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive), comma 21, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
e) articolo 5 (Tutela dell'ambiente e assetto del territorio), comma 77, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
f) articolo 7 (Sviluppo economico), comma 5, della legge regionale 1/2007;
h bis)   ( ABROGATA )
h ter)   ( ABROGATA )
h quinquies)   ( ABROGATA )
57. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 56 fanno carico all' unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:
a) capitolo 1546 relativamente alle lettere a), b), c), d), f) e g);
b) capitolo 1547 relativamente alle lettera e) e h).
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia dei mutui previsti dall'articolo 6, comma 103, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).
59. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 58 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a anticipare al Comune di Trieste l'importo di 9 milioni di euro per favorire il completamento del terzo lotto, secondo stralcio del collegamento stradale Molo VII - Cattinara denominato Grande Viabilità Triestina subordinatamente all'impegno da parte del Comune stesso di restituire una somma di pari importo non appena acquisita dall'ANAS.
61. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 56.2.350.4.707 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 56 - programma 56.2 - rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione, con la denominazione <<Anticipazioni Grande Viabilità Triestina>>, con riferimento al capitolo 9871 (1.1.413.3.09.17) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - partite di giro - con la denominazione <<Anticipazione al Comune di Trieste per il completamento del terzo lotto, secondo stralcio del collegamento stradale Molo VII - Cattinara denominato Grande Viabilità Triestina>> e con lo stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2007.
62. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è iscritto lo stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.1.11 di nuova istituzione al Titolo VI - Categoria 6.1 - partite di giro - rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione <<Rimborso anticipazioni Grande Viabilità Triestina>>, con riferimento al capitolo 9871 (6.1.3) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione <<Rimborso da parte del Comune di Trieste delle anticipazioni di cassa concesse sul contributo assegnatogli dall'ANAS per il completamento del terzo lotto, secondo stralcio del collegamento stradale Molo VII - Cattinara denominato Grande Viabilità Triestina>> e con lo stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2007.
63. Ai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2007, la parola <<2007>> è sostituita dalla seguente: <<2008>>.
64. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 490 e 491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell'elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
65. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, dell'articolo 7 (Banca dati), della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali), sono posti a carico dell'unità previsionale di base 52.2.250.1.391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1490 allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata nel modo che segue: <<Oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'Irap, per accordi con le amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento e l'eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento, nonché per convenzioni con i soggetti competenti alla tenuta dei registri di iscrizione dei mezzi al fine di implementare la banca dati informatica di cui all'articolo 7, comma 1, legge regionale 12 novembre 1996, n. 47>>.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la progettazione, la realizzazione e il mantenimento di un sistema informatico dedicato al Programma operativo regionale Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione - FSE 2007-2013.
67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.280.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 180 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 67 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 15.3.320.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5931 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
69. 
( ABROGATO )
(2)
70. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA) dopo le parole <<beni immobili>> sono inserite le parole <<e beni mobili>>.
71. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono abrogati.
72. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Comma 28 sostituito da art. 7, comma 47, L. R. 30/2007
2Comma 69 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 30/2007
3Lettera h bis) del comma 56 aggiunta da art. 11, comma 1, L. R. 9/2008
4Lettera h ter) del comma 56 aggiunta da art. 11, comma 1, L. R. 9/2008
5Lettera h quater) del comma 56 aggiunta da art. 11, comma 1, L. R. 9/2008
6Lettera h quinquies) del comma 56 aggiunta da art. 11, comma 1, L. R. 9/2008
7Lettera h sexies) del comma 56 aggiunta da art. 11, comma 1, L. R. 9/2008
8Comma 52 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 22/2010
9Lettera h bis) del comma 56 abrogata implicitamente da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 2/2011
10Lettera h ter) del comma 56 abrogata implicitamente da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 2/2011
11Lettera h quinquies) del comma 56 abrogata implicitamente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 2/2011
12Comma 52 sostituito da art. 12, comma 5, L. R. 11/2011
13Comma 38 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
14Comma 39 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
15Comma 40 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
16Comma 41 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
17Comma 42 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
18Comma 43 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
19Comma 48 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
20Comma 49 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
21Comma 11 interpretato da art. 12, comma 9, L. R. 14/2012
22Parole soppresse al comma 52 da art. 12, comma 9, L. R. 6/2013
23Comma 1 abrogato da art. 15, comma 5, lettera b), L. R. 20/2015
24Comma 2 abrogato da art. 15, comma 5, lettera b), L. R. 20/2015
25Comma 11 abrogato da art. 10, comma 8, L. R. 15/2020
26Parole sostituite al comma 52 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
27Parole sostituite al comma 52 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 8
 (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 - tabelle A1 e A2 - e dagli articoli da 2 a 7, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 6 - tabella A3 - e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.
Art. 9
 (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea)
1. Gli effetti della disposizione di cui all'articolo 4, comma 26, notificata alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), relativa alla unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2604 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.
Art. 10
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.