LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 2007, n. 13

Norme urgenti in materia di sostegno finanziario alla gestione di servizi e di interventi sociali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2007
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 (Acconto sul finanziamento per l'anno 2007 delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni)
1. Per l'anno 2007, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è autorizzata l'erogazione, ai Comuni singoli o associati, a titolo di anticipazione, di un importo pari al 70 per cento di quanto agli stessi già erogato nell'anno 2006 ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera b), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), calcolato al netto delle risorse destinate al mantenimento e al riequilibrio dei servizi e di quelle a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 4697, 4699 e 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Per l'anno 2007, nelle more dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 41, comma 3, della legge regionale 6/2006, le risorse di cui al Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine sono erogate agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, in via di anticipazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo già erogato nell'anno 2006.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 4517 e 4518 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 2
1. Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 6/2006 dopo le parole: <<l'entità della quota>> sono inserite le seguenti: <<da ripartire tra i Comuni singoli o associati>>.
Art. 3
 (Modifica degli articoli 30 e 39 della legge regionale 19/2006)
1. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19, (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), le parole: <<con il fondo sociale regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<con risorse di parte sociale>>.
2. La lettera b) del comma 17 dell'articolo 39 della legge regionale 19/2006 è sostituita dalla seguente:
<<b) UPB 7.5.310.1.243 - capitolo 4750.>>.

Art. 4
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.