LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 17 bis aggiunto da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 44/2017
2Articolo 20 bis aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
3Articolo 23 bis aggiunto da art. 60, comma 1, L. R. 22/2019
TITOLO I
 FINALITÀ E PRINCIPI
Capo I
 Finalità e principi
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), rende effettivi i diritti di cittadinanza sociale realizzando un sistema organico di interventi e servizi.
2. Il sistema organico favorisce altresì la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione individuali e familiari.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la presente legge disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali ampiamente intesi, comprensivi dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, di seguito denominato sistema integrato.
Art. 2
 (Principi)
1. La Regione e gli enti locali, in attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione, garantiscono l'insieme dei diritti e delle opportunità volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunità e assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie.
2. Il sistema integrato ha carattere di universalità, si fonda sui principi di sussidiarietà, di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale e opera per assicurare il pieno rispetto dei diritti e il sostegno alla libera assunzione di responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali.
3. La Regione e gli enti locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da situazioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche, realizzano il sistema integrato con il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 328/2000.
4. Le politiche regionali del sistema integrato, gli interventi in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi per la prima infanzia e di edilizia residenziale sono realizzati mediante misure attuative coordinate.
5. Ai fini della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato, in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, gli enti locali e le loro rappresentanze, previste all'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), riconoscono e valorizzano il ruolo dei soggetti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15.
6. La Regione riconosce, promuove e sostiene:
a) l'autonomia e la vita indipendente delle persone, con particolare riferimento al sostegno della domiciliarità;
b) il valore e il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, attraverso il perseguimento della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;
c) le iniziative di reciprocità e di auto-aiuto delle persone e delle famiglie che svolgono compiti di cura;
d) la centralità delle comunità locali per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
e) la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti;
f) la facoltà da parte della persona e delle famiglie di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, secondo modalità appropriate rispetto ai bisogni e in coerenza con il progetto individuale.
7. La Regione assume il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali e le altre parti sociali.
Art. 3
 (Coordinamento regionale delle politiche per la cittadinanza sociale)
1. Ai fini del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, la Regione garantisce l'integrazione delle politiche socioassistenziali di protezione sociale, sanitarie, abitative, dei trasporti, dell'educazione, formative, del lavoro, culturali, ambientali e urbanistiche, dello sport e del tempo libero, nonché di tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona e alla prevenzione delle condizioni di disagio sociale.
TITOLO II
 SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Capo I
 Destinatari e accesso al sistema integrato
Art. 4
 (Destinatari del sistema integrato)
1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate:
a) i cittadini italiani;
b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
c) gli stranieri individuati ai sensi dell' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
d) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).
2. Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le prestazioni previste dall' articolo 2, comma 1, della legge 328/2000 .
3. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
4. Le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.
5. L'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero, non rilevando a tal fine l'eventuale immediata provenienza da soluzioni sperimentali di abitare inclusivo.
6. Per gli interventi e i servizi di cui al presente articolo spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 9, comma 51, L. R. 24/2009
2Comma 2 abrogato da art. 9, comma 52, L. R. 24/2009
3Comma 3 sostituito da art. 9, comma 53, L. R. 24/2009
4Comma 4 sostituito da art. 9, comma 54, L. R. 24/2009
5Comma 5 bis aggiunto da art. 9, comma 55, L. R. 24/2009
6Articolo sostituito da art. 9, comma 5, L. R. 12/2010
7Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 7 febbraio 2011, depositata il 9 febbraio 2011 (in B.U.R. n. 10 dd. 9 marzo 2011), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella versione derivante dalle modifiche apportate dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, L.R. 24/2009.
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
9Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 15, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 5
 (Accesso al sistema integrato)
1. Le persone di cui all'articolo 4 fruiscono delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato in relazione alla valutazione professionale del bisogno e alla facoltà di scelta individuale.
2. Per garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, nonché la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, è predisposto un progetto assistenziale individualizzato, definito d'intesa con la persona destinataria degli interventi ovvero con i suoi familiari, rappresentanti, tutori o amministratori di sostegno.
3. Il Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17, in raccordo con i distretti sanitari, attua forme di accesso unitario ai servizi del sistema integrato, al fine di assicurare:
a) l'informazione e l'orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi;
b) la valutazione multidimensionale del bisogno, eventualmente in forma integrata;
c) la presa in carico delle persone;
d) l'integrazione degli interventi;
e) l'erogazione delle prestazioni;
f) la continuità assistenziale.
4. Per garantire un'idonea informazione sull'offerta di interventi e servizi, il Servizio sociale dei Comuni può avvalersi degli istituti di patronato e di assistenza sociale presenti nel territorio di pertinenza, attraverso la stipula di apposita convenzione.
Capo II
 Servizi e prestazioni
Art. 6
 (Sistema integrato e prestazioni essenziali)
1. Il sistema integrato fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;
b) misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all'assistenza familiare e l'offerta semiresidenziale e residenziale temporanea;
c) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
f) misure per favorire l'integrazione sociale delle persone disabili;
g) misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane;
h) la promozione dell'istituto dell'affido;
i) la promozione dell'amministrazione di sostegno legale di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), secondo le modalità previste dalla normativa specifica in materia;
j) il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
k) il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale;
l) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire l'accesso e la fruizione dei servizi e lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto.
(1)
2. Sono considerati essenziali i servizi e le prestazioni di cui al comma 1, fermo restando che vanno comunque garantiti in ogni ambito territoriale i seguenti servizi e interventi:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;
b) servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale;
c) servizi residenziali e semiresidenziali;
d) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
e) interventi di assistenza economica.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera i) del comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 19/2010
Art. 7
 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali)
1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime sono definiti dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, salvaguardando comunque i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni individuati dallo Stato.
Capo III
 Soggetti del sistema integrato
Art. 8
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di interventi e servizi sociali.
2. La Regione, in particolare:
a) approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
b) definisce gli indirizzi al fine di garantire modalità omogenee nel territorio regionale per assicurare la facoltà, da parte delle persone e delle famiglie, di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, in coerenza con la programmazione locale e con il progetto individuale;
c) definisce i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie pubbliche e private;
d) promuove e autorizza lo sviluppo dei servizi del sistema integrato, attraverso la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di interesse regionale;
e) definisce i requisiti e le procedure per l'accreditamento dei servizi e delle strutture operanti nel sistema integrato;
f) definisce le modalità e i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle strutture e sui servizi di cui alla lettera c);
g) definisce indirizzi generali per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
h) ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 e le altre risorse destinate al finanziamento del sistema integrato;
i) organizza e coordina, in raccordo con le Province, il Sistema informativo dei servizi sociali regionale di cui all'articolo 25;
j) promuove e sostiene la gestione associata degli interventi e servizi sociali del sistema locale;
k) verifica la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali;
l) promuove iniziative informative, formative e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali, a supporto della realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali;
m) promuove iniziative di formazione di base e permanente per il personale operante nel sistema integrato;
n) promuove iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo del terzo settore, in particolare in raccordo con il sistema della formazione;
o) promuove le organizzazioni di volontariato quale espressione della libera e gratuita partecipazione dei cittadini allo sviluppo del sistema integrato;
p) promuove iniziative per favorire l'applicazione dell'amministratore di sostegno;
q) provvede all'istituzione e tenuta degli albi e registri previsti dalle vigenti normative regionali e nazionali.
Art. 9
 (Funzioni delle Province)
1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato, partecipando in particolare alla definizione e attuazione dei Piani di zona di cui all'articolo 24, con specifico riferimento alle materie di propria competenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Province collaborano alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale.
3. Le Province esercitano funzioni finalizzate alla realizzazione del sistema regionale di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, nonché di diffusione delle conoscenze, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione.
Art. 10
 (Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni sono titolari della funzione di programmazione locale del sistema integrato, delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione del sistema locale di interventi e servizi sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla vigente normativa statale e regionale e in particolare:
a) garantiscono l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato;
b) determinano gli eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione;
c) definiscono le condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
d) esercitano le funzioni relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
e) coordinano i programmi, le attività e i progetti dei soggetti privati operanti in ciascun ambito territoriale;
f) concorrono alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale.
2. I Comuni esercitano le funzioni di programmazione locale attraverso i Piani di zona e concorrono alla programmazione regionale con le modalità previste dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
3. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, i Comuni promuovono il concorso e agevolano il ruolo dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56 ter, comma 9, L. R. 26/2014 nel testo modificato da art. 28, comma 1, L. R. 20/2016
Art. 11
 (Funzioni delle Aziende per i servizi sanitari)
1. Le Aziende per i servizi sanitari partecipano alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato, con particolare riferimento all'integrazione sociosanitaria.
2. I Comuni possono prevedere la delega della gestione del Servizio sociale dei Comuni, ovvero di specifici servizi, alle Aziende per i servizi sanitari.
3. Le Aziende per i servizi sanitari, previa autorizzazione della Regione, possono partecipare a società a capitale misto pubblico e privato o a capitale interamente pubblico per la gestione ed erogazione degli interventi e servizi sociosanitari.
Art. 12
 (Funzioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al capo II della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), che operano nel campo socioassistenziale e sociosanitario, sono inserite nel sistema integrato e partecipano alla programmazione in materia e alla gestione dei servizi, concorrendo in particolare alla definizione e attuazione dei Piani di zona.
2. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona possono realizzare tra di loro, con enti locali e con altri enti pubblici o privati le forme di collaborazione e di cooperazione previste dalla vigente legislazione di settore.
3. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono autorizzate a partecipare a società a capitale misto pubblico e privato o a capitale interamente pubblico per la gestione ed erogazione degli interventi e servizi del sistema integrato.
Art. 13
 (Famiglie)
1. Nell'ambito della programmazione del sistema integrato è assicurata la piena valorizzazione delle risorse di solidarietà proprie delle famiglie.
2. Gli enti pubblici promuovono il coinvolgimento delle famiglie nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, al fine di migliorarne la qualità e l'efficienza.
Art. 14
 (Terzo settore, volontariato e altri soggetti senza scopo di lucro)
1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà e al fine di valorizzare le risorse e le specificità delle comunità locali regionali, riconoscono il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro e promuovono azioni per il loro sviluppo, qualificazione e sostegno.
2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:
a) gli enti e le istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro;
b) le cooperative sociali e loro organismi rappresentativi;
c) le organizzazioni di volontariato;
d) le associazioni di promozione sociale;
e) le fondazioni.
3. I soggetti di cui al comma 2, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro concorrono alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria e socioeducativa. Tali soggetti, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano altresì alla progettazione, attuazione, erogazione e, qualora non fornitori di servizi e interventi, alla valutazione dell'efficacia degli interventi e servizi del sistema integrato. È promosso, prioritariamente, il coinvolgimento dei soggetti operanti, che apportano risorse materiali o immateriali proprie.
4. La Regione e gli enti locali valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema integrato come espressione organizzata di partecipazione civile e di solidarietà sociale, come risposta autonoma e gratuita della comunità ai propri bisogni, nonché come affiancamento ai servizi finalizzato a favorire il continuo adeguamento dell'offerta ai cittadini.
5. La Regione e gli enti locali, nell'ambito del sistema integrato, promuovono e valorizzano la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano iniziative di solidarietà sociale senza scopo di lucro.
6. La Regione, per le finalità di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), e di cui al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), promuove il servizio civile, al fine di valorizzare la solidarietà e l'impegno sociale, nonché quale esperienza di cittadinanza attiva.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 14 bis, L. R. 17/2008, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 26, L. R. 23/2013
Art. 15
 (Relazioni con le organizzazioni sindacali)
1. La Regione e gli enti locali, secondo le proprie competenze, attuano la presente legge garantendo l'informazione, la consultazione, la concertazione e la contrattazione sindacale, secondo le previsioni della vigente normativa statale e regionale, dei contratti nazionali e degli accordi decentrati.
2. La Regione e gli enti locali assicurano la concertazione anche con le organizzazioni sindacali in merito agli atti di natura programmatoria e regolamentare derivanti dalla presente legge.
Art. 16
 (Altri soggetti privati)
1. I soggetti privati a scopo di lucro operanti nel settore sociale, sociosanitario e socioeducativo concorrono alla gestione e all'offerta dei servizi, nonché alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi, secondo le modalità di cui alla presente legge.
CAPO IV
 Organizzazione territoriale
Art. 17
 (Servizio sociale dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, in forma associata secondo le modalità stabilite dall'articolo 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale, aventi dimensione demografica non inferiore a 45.000 abitanti, ridotti a 25.000 qualora più della metà siano residenti in comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.
3. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il Servizio sociale dei Comuni svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.
4. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi.
5. I Comuni possono in ogni caso stabilire anche singolarmente eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 27, lettera b), numero 2), L. R. 17/2008, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 18, comma 20, L. R. 18/2011
2Articolo sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 26/2014
3Testo ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. 26/2014, a seguito del differimento all' 1 gennaio 2016 degli effetti della modifica stessa, disposto dall'art. 56 ter, L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
4Il termine di differimento all'1 gennaio 2016 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
5Il termine di differimento decorre dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, c. 6, come disposto al c. 2, art. 36, L.R. 3/2016.
6Il termine di differimento decorre dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come modificato dall'art. 14, c. 1, della L.R. 10/2016.
7Articolo sostituito da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 44/2017
8Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 17 bis
 (Principi organizzativi del Servizio sociale dei Comuni)
1. L'organizzazione del Servizio sociale dei Comuni deve assicurare sul territorio regionale uniformità dei livelli minimi di offerta e omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Regione.
2. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato con la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del servizio di Segretariato sociale e del Servizio sociale professionale.
3. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce sul territorio della gestione associata una presenza numerica di operatori professionali adeguata agli standard stabiliti dalla Regione. In particolare è prevista la presenza di almeno un assistente sociale ogni 3.000 abitanti.
4. Ai fini del comma 3, l'Assemblea di cui all'articolo 20, in sede di programmazione delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul Fondo sociale regionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, destina in via prioritaria la quota di risorse utile al conseguimento degli standard previsti, dandone comunicazione alla Regione.
5. Il Servizio sociale dei Comuni è diretto da un Responsabile, con compiti di coordinamento e raccordo funzionale, organizzativo e gestionale del Servizio ed è articolato in modo da assicurare:
a) il supporto alla pianificazione e la progettazione locale del sistema integrato, mediante attività di elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
b) il presidio professionale e il coordinamento delle attività, degli interventi e dei servizi sociali per aree di utenza, con particolare riguardo a minori e famiglia, soggetti a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità o non autosufficienti;
c) il presidio amministrativo e finanziario-contabile delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
d) il supporto informativo alle attività di cui alla lettera a) e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali, regionali e nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso.
6. Il supporto tecnico all'Assemblea e alla Commissione di cui all'articolo 20 è assicurato da un ufficio di direzione, programmazione e controllo, presieduto dal Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e composto dai referenti delle articolazioni previste ai sensi del comma 5.
7. Costituiscono requisiti per la nomina a Responsabile del Servizio sociale dei Comuni: il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socioassistenziale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 44/2017
2Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
3Parole soppresse al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 18
 (Convenzione per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni)
1. Il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La convenzione di cui al comma 1 individua la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale, la delega alle Unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, di seguito denominati Enti gestori.
3. La convenzione disciplina in particolare:
a) la durata della gestione associata;
b) il modello organizzativo tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 17 bis;
c) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;
d) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;
e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;
f) i criteri di regolazione dei rapporti anche finanziari con l'Ente gestore;
g) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio sociale dei Comuni.
4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti sanitari non coincida con l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di uno o più ambiti territoriali, la convenzione individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 21, L. R. 17/2008
2Articolo sostituito da art. 63, comma 1, L. R. 26/2014
3Testo ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. 26/2014, a seguito del differimento all' 1 gennaio 2016 degli effetti della modifica stessa, disposto dall'art. 56 ter, L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
4Il termine di differimento all'1 gennaio 2016 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
5Il termine di differimento decorre dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, c. 6, come disposto al c. 2, art. 36, L.R. 3/2016.
6Il termine di differimento decorre dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come modificato dall'art. 14, c. 1, della L.R. 10/2016.
7Articolo sostituito da art. 8, comma 6, lettera c), L. R. 44/2017
8Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
9Vedi anche quanto disposto dall'art. 20, comma 1, L. R. 31/2018
Art. 19
1. L'atto di delega individua le modalità attuative della convenzione di cui all'articolo 18.
2. In caso di delega, presso l'ente delegato è costituita una pianta organica aggiuntiva nella quale è inserito il personale che svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata, nonché quello di eventuale nuova assunzione.
3. L'ente delegato, d'intesa con l'Assemblea dei sindaci del Servizio sociale dei Comuni, definisce il numero e il profilo professionale del personale da inserire nella pianta organica di cui al comma 2, nonché le modalità organizzative del Servizio sociale dei Comuni, in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale.
4. Il personale messo a disposizione che svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico propri del profilo e della categoria di inquadramento contrattuale rivestiti presso l'ente di appartenenza.
5. Gli Enti gestori ai quali è demandata la gestione del personale osservano, anche in materia di assunzioni, le norme in vigore nei settore degli enti locali.
6. Gli oneri delle attività delegate sono a carico dei Comuni deleganti e sono oggetto di specifica contabilizzazione.
7. Nei limiti del fabbisogno programmato, le nuove assunzioni di personale da parte dell'ente delegato sono effettuate nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale che si applicano alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia.
8. In caso di revoca della delega, il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito al nuovo ente gestore, previa integrazione delle relative piante organiche.
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 4, comma 118, L. R. 1/2007
2Comma 6 bis sostituito da art. 9, comma 11, lettera a), L. R. 9/2008
3Comma 7 sostituito da art. 9, comma 11, lettera b), L. R. 9/2008
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 21, L. R. 17/2008
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 22, L. R. 17/2008
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 24/2009
7Articolo sostituito da art. 64, comma 1, L. R. 26/2014
8Testo ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. 26/2014, a seguito del differimento all' 1 gennaio 2016 degli effetti della modifica stessa, disposto dall'art. 56 ter, L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
9Il termine di differimento all'1 gennaio 2016 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
10Il termine di differimento decorre dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, c. 6, come disposto al c. 2, art. 36, L.R. 3/2016.
11Il termine di differimento decorre dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come modificato dall'art. 14, c. 1, della L.R. 10/2016.
12Articolo abrogato da art. 8, comma 6, lettera d), L. R. 44/2017 , a decorrere dall'1/1/2019.
13L'abrogazione differita del presente articolo, rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, c. 6, lett. d), L.R. 44/2017, come stabilito dall'art. 24, c. 1, lett. k), L.R. 31/2018.
14Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
15Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
16Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
17Parole sostituite al comma 4 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
18Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 20
 (Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni)
1. In ogni territorio di gestione associata è istituita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni.
2. La costituzione dell'Assemblea è promossa per iniziativa del Sindaco del Comune più popoloso dell'ambito territoriale di pertinenza. Essa è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'ambito o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente.
3. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti degli Enti gestori, ferma restando la disponibilità finanziaria. Svolge in particolare le seguenti attività:
a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni;
b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'articolo 24, alla stipulazione del relativo accordo di programma e approva annualmente il relativo Piano attuativo annuale;
c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni;
d) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 39;
e) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;
f) monitora e verifica l'attività dell'Ente gestore;
g) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;
h) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora il relativo ente del servizio sanitario regionale che assicura l'assistenza territoriale gestisca in delega i servizi socioassistenziali;
i) esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto, nel caso previsto alla lettera h).
4. Per le attività previste dal comma 3, lettere g), h) e i), qualora più Servizi sociali dei Comuni siano ricompresi in un unico distretto sanitario le rispettive Assemblee operano congiuntamente.
5. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati i rappresentanti dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 328/2000 , nonché i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche dell'ambito territoriale.
6. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento interno.
6 bis. Per l'elezione del Presidente e per l'approvazione del regolamento interno è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti; ciascun componente esprime in Assemblea il seguente numero di voti:
a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti;
g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
6 ter. Qualora non diversamente stabilito dal regolamento interno, i criteri di assegnazione dei voti spettanti a ciascun componente di cui al comma 6 bis si applicano per tutte le deliberazioni dell'Assemblea.
7. Qualora l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni comprenda il territorio di un solo Comune o di parte di esso, i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al Sindaco del Comune medesimo, salve restando le funzioni consultive dei soggetti di cui al comma 5.
Note:
1Articolo sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 26/2014
2Testo ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. 26/2014, a seguito del differimento all' 1 gennaio 2016 degli effetti della modifica stessa, disposto dall'art. 56 ter, L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
3Il termine di differimento all'1 gennaio 2016 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
4Il termine di differimento decorre dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, c. 6, come disposto al c. 2, art. 36, L.R. 3/2016.
5Il termine di differimento decorre dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come modificato dall'art. 14, c. 1, della L.R. 10/2016.
6Articolo sostituito da art. 9, comma 43, L. R. 31/2017
7Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
8Vedi anche quanto disposto dall'art. 20, comma 4, L. R. 31/2018
9Parole soppresse al comma 6 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
10Comma 6 bis aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
11Comma 6 ter aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
Art. 20 bis
 (Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni)
1. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità sul territorio regionale dell'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sociali, nonché al fine di assicurare il concorso dei Comuni associati negli ambiti territoriali dei Servizi sociali dei Comuni nella determinazione delle politiche in materia sociale e nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo, è istituita la Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni quale organismo di confronto permanente con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato.
2. La Conferenza è composta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con funzioni di Presidente, e dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei Servizi sociali dei Comuni.
3. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o a seguito di presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Conferenza si riunisce in ogni caso almeno due volte all'anno.
4. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le funzioni di segreteria sono garantite dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 6, lettera e), L. R. 44/2017
Capo V
 Metodi e strumenti di programmazione, concertazione e partecipazione
Art. 22
 (Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 e per l'attuazione integrata delle politiche di cui al titolo III, capo I, la Direzione generale dell'Amministrazione regionale svolge funzioni di impulso dell'attività delle Direzioni centrali che intervengono nelle materie di cui all'articolo 3, garantendone il coordinamento e la continuità dell'azione amministrativa.
2. Ai fini dell'attività di coordinamento di cui al comma 1, è istituito presso la Direzione generale il Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale, composto dal Direttore generale, con funzioni di presidente, e dai Direttori centrali competenti nelle materie di cui all'articolo 3.
Art. 23
 (Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali)
1. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano sociale regionale, promuove azioni volte a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza e definisce politiche integrate per la prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio, nonché per il contrasto dell'istituzionalizzazione.
2. Il Piano sociale regionale è coordinato con la programmazione regionale in materia sanitaria, sociosanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali ed è predisposto in conformità ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo il metodo della concertazione.
3. Il Piano sociale regionale, tenuto conto delle politiche di cui al titolo III, capo I, indica in particolare:
a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, i fattori di rischio sociale da contrastare e i relativi indicatori di verifica;
b) le aree e le azioni prioritarie di intervento, nonché le tipologie dei servizi, degli interventi e delle prestazioni;
c) i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime;
d) le modalità di finanziamento del sistema integrato;
e) le esigenze e gli interventi relativi alla formazione di base e alla formazione permanente del personale, da realizzarsi anche tramite attività formative rivolte congiuntamente al personale appartenente al settore sanitario e al settore sociale;
f) i criteri per la sperimentazione di servizi e interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;
g) i criteri generali per l'accreditamento dei soggetti che concorrono alla realizzazione e gestione del sistema integrato;
h) i criteri e le modalità per la predisposizione della Carta dei diritti e dei servizi sociali di cui all'articolo 28;
i) i criteri e le modalità per la predisposizione di interventi e progetti integrati nelle materie di cui al comma 2;
j) il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali per le diverse tipologie di utenza.
4. Il Piano sociale regionale ha durata triennale e conserva efficacia sino all'approvazione di quello successivo. È approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dallo stesso.
5. La rilevazione delle condizioni di bisogno di cui al comma 1 viene effettuata mediante l'utilizzo di indicatori omogenei ai settori sanitario e socioassistenziale, definiti dalla Giunta regionale.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
2Articolo sostituito da art. 59, comma 1, L. R. 22/2019
Art. 23 bis
 (Piani regionali settoriali sociali)
1. La Regione promuove la realizzazione del sistema integrato anche tramite l'adozione di atti di programmazione relativi a specifiche aree di intervento ovvero a problematiche sociali emergenti, di seguito denominati Piani regionali settoriali sociali.
2. I Piani regionali settoriali individuano gli obiettivi da conseguire, le azioni da realizzare e le relative modalità, le risorse dedicate, i tempi di realizzazione delle azioni programmate e definiscono le attività per la verifica e la valutazione dei risultati.
3. I Piani regionali settoriali sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dallo stesso.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 60, comma 1, L. R. 22/2019
Art. 24
 (Piano di zona)
1. Il Piano di zona (PDZ) è lo strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti territoriali. Il PDZ costituisce inoltre mezzo di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato.
2. Il PDZ è definito in coerenza con la programmazione regionale ed è coordinato con la programmazione locale in materia sanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali.
3. Il PDZ è informato ai principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà e deve garantire un sistema efficace, efficiente, capace di produrre promozione, prevenzione, cura, tutela e inclusione sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-mutuo aiuto.
4. Il PDZ definisce in particolare:
a) l'analisi del bisogno;
b) gli obiettivi di sviluppo, tutela e inclusione sociale e i relativi indicatori di verifica;
c) gli obiettivi di sistema dei servizi e le priorità di intervento;
d) le modalità organizzative dei servizi;
e) le attività di tipo integrato previste dagli articoli 55, 56 e 57;
f) le risorse necessarie a realizzare il sistema integrato degli interventi e servizi sociali locali e le quote rispettivamente a carico dell'Ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente e dei Comuni necessarie per l'integrazione sociosanitaria;
g) le modalità di coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
h) le modalità di collaborazione tra servizi e soggetti impegnati nelle diverse forme di solidarietà sociale;
i) le forme di concertazione con l'Ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente, per garantire la cooperazione nell'ambito delle aree ad alta integrazione sociosanitaria;
j) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza e la valutazione partecipata dei cittadini in merito alle attività, alle prestazioni e ai servizi disponibili, compresa la redazione, da parte degli enti e organismi gestori, del bilancio sociale.
5. Il PDZ può prevedere progetti di comunità riguardanti azioni e attività di prevenzione sociosanitaria e di promozione di adeguati stili di vita, diretti a gruppi a rischio sociale o sanitario, nonché a fasce di popolazione interessate da problematiche connesse ai cicli vitali dell'individuo e della famiglia.
6. Il PDZ è definito dai Comuni associati di cui al comma 1, con il concorso dell'Ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, e di tutti i soggetti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 328/2000 attivi nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato a livello locale. In particolare è assicurato il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché delle organizzazioni dei cittadini e delle loro associazioni.
7. Il PDZ è approvato con accordo di programma, promosso dal Presidente dell'Assemblea dei sindaci del Servizio sociale dei Comuni e sottoscritto dallo stesso, dai sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale di pertinenza e, in materia di integrazione sociosanitaria, dal Direttore generale dell'Ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente. È sottoscritto altresì dai Presidenti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e dai soggetti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 328/2000 , i quali partecipano alla conferenza finalizzata alla stipulazione dell'accordo di programma e concorrono all'attuazione degli obiettivi del PDZ con risorse proprie.
8. Il PDZ ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo. Il PDZ è aggiornato annualmente mediante Piani attuativi annuali (PAA) che declinano per l'anno di riferimento le azioni che si intendono realizzare e le relative risorse da impiegare.
9. Ai fini della programmazione congiunta delle attività di cui al comma 4, lettera e), che richiedono unitamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale finalizzate a garantire, entro un quadro unitario, percorsi integrati per il benessere della persona, il PAA, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), contiene un apposito allegato di programmazione integrata locale in materia sociosanitaria che prevede azioni individuate congiuntamente tra il Servizio sociale dei Comuni e l'Ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente con il coinvolgimento di tutte le strutture operative, relative alle seguenti aree di integrazione sociosanitaria:
a) prestazioni a persone non autosufficienti e in condizione di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse;
b) prestazioni a persone affette da patologie con indicazione di cure palliative;
c) prestazioni a persone con disabilità;
d) prestazioni a minori con disturbo in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo;
e) prestazioni a persone con disturbo mentale;
f) prestazioni a persone con dipendenza patologica;
g) prestazioni di assistenza distrettuale a minori, donne, coppie e famiglie.
10. Il documento recante le azioni programmate in materia di integrazione sociosanitaria, regolate con atto di intesa tra gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario regionale, è allegato al PAA e al Piano attuativo del corrispondente ente del Servizio sanitario.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 6 da art. 6 bis, comma 3, lettera a), L. R. 5/2012
2Articolo sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 22/2019
3Integrata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 2, lettera f), L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 25
 (Sistema informativo dei servizi sociali regionale)
1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province e dei Comuni, istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale il Sistema informativo dei servizi sociali regionale (SISS), quale supporto alla funzione di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del sistema integrato.
2. Il SISS assicura la disponibilità dei dati relativi all'analisi dei bisogni sociali, al corretto ed efficace utilizzo delle risorse e allo stato dei servizi. Il SISS assicura inoltre la pubblicità dei dati raccolti.
3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e il modello organizzativo del SISS.
4. La Regione assicura il collegamento del SISS con il sistema informativo sanitario, nonché con i sistemi delle altre aree dell'integrazione sociale e dispone le necessarie connessioni con la rete dei sistemi informativi delle Province, dei Comuni e degli altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa.
5. La Regione assicura, in collaborazione con le Province, la formazione continua del personale addetto dei servizi sociali dei Comuni finalizzata al corretto funzionamento del SISS.
6. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti a fornire periodicamente le informazioni richieste, affinché confluiscano e siano organizzate nel SISS.
Art. 26
 (Osservatorio delle politiche di protezione sociale)
1. L'osservatorio delle politiche di protezione sociale consiste nelle funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione dell'attuazione delle politiche sociali, nonché di previsione dei fenomeni sociali. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale svolge dette funzioni in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio promosse dalla Regione.
2. Per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati.
3. I risultati dell'attività dell'osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico denominato Relazione sociale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 3, L. R. 11/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 27, comma 1, L. R. 7/2010
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23 ter, comma 1, L. R. 11/2006
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 2, lettera d), L. R. 9/2014
Art. 27
 (Commissione regionale per le politiche sociali)
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche in materia socioassistenziale, sociosanitaria e socioeducativa, nonché nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per le politiche sociali, di seguito denominata Commissione regionale.
2. La Commissione regionale svolge funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato e può promuovere iniziative di conoscenza dei fenomeni sociali di interesse regionale.
3. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute e protezione sociale, ed è composta da:
a) l'Assessore competente in materia di salute e protezione sociale, con funzioni di Presidente;
b) il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;
c) il Direttore dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute o suo delegato;
d) i Direttori di Servizio competenti in materia di protezione sociale, integrazione socio sanitaria e Terzo settore o loro delegati;
e) due rappresentanti designati da ANCI Federsanità;
f) due rappresentanti designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Friuli Venezia Giulia;
g) un rappresentante designato dalla Conferenza dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 20 bis;
h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
i) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore;
j) due rappresentanti designati dall'Ordine degli assistenti sociali;
k) un rappresentante designato dalla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
l) due rappresentanti designati dalla Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie.
4. La Commissione può essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.
5. Alle sedute della Commissione regionale partecipano gli assessori regionali competenti per le materie in discussione. In relazione agli argomenti trattati sono invitate a partecipare le associazioni rappresentative dei soggetti gestori dei servizi.
6. La Commissione regionale ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale. Si riunisce almeno due volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro trenta giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. Le modalità di funzionamento della Commissione regionale, ivi inclusa la possibilità di articolazione in sottocommissioni, sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, L. R. 19/2006
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 34, comma 2, L. R. 19/2006
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 34, comma 3, L. R. 19/2006
4Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 4, L. R. 19/2006
5Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 5, L. R. 19/2006
6Comma 3 bis aggiunto da art. 34, comma 6, L. R. 19/2006
7Articolo sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 22/2019
8Parole soppresse al comma 7 da art. 102, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 28
 (Carta dei diritti e dei servizi sociali)
1. Al fine di tutelare i diritti di cittadinanza sociale e di garantire la trasparenza, consentendo ai cittadini di fare scelte appropriate, i soggetti pubblici e privati erogatori di servizi sociali adottano la Carta dei diritti e dei servizi sociali, in conformità agli indirizzi del Piano sociale regionale.
2. La Carta dei diritti e dei servizi sociali è esposta nel luogo in cui sono erogati i servizi e contiene le informazioni sulle prestazioni offerte, sui criteri di accesso, sulle modalità di erogazione e sulle tariffe praticate. Essa inoltre riconosce il diritto a forme di consultazione e di valutazione della qualità dei servizi e indica le modalità di ricorso in caso di mancato rispetto degli standard e delle garanzie previste.
3. La Carta dei diritti e dei servizi sociali costituisce requisito necessario per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi e delle strutture.
Art. 29
 (Uffici di tutela degli utenti)
1. Al fine di garantire il rispetto da parte dei soggetti erogatori degli standard e delle garanzie previsti nelle carte dei servizi, è istituito in ciascun Servizio sociale dei Comuni un ufficio di tutela degli utenti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Servizio sociale dei Comuni può avvalersi degli istituti di patronato e di assistenza sociale presenti nel territorio di pertinenza, attraverso la stipula di apposita convenzione.
Art. 30
 (Strumenti di controllo della qualità)
1. Al fine di assicurare che gli interventi e servizi sociali siano orientati alla qualità in termini di adeguatezza delle risposte ai bisogni, all'efficacia ed efficienza dei metodi e degli interventi, nonché ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 33, la Giunta regionale definisce con atto di indirizzo specifici standard e indicatori di qualità utili a verificare e valutare i seguenti parametri:
a) qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
b) congruità dei risultati raggiunti con i bisogni espressi;
c) efficace utilizzo delle risorse finanziarie impiegate;
d) flessibilità organizzativa;
e) coinvolgimento e ottimale utilizzo di tutte le risorse del territorio;
f) personalizzazione degli interventi e dei servizi sulla base della domanda espressa dagli utenti.
2. L'atto indirizzo individua altresì gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione al controllo dei cittadini e degli utenti dei servizi.
3. L'atto di indirizzo è adottato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
Capo VI
 Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi
Art. 31
 (Autorizzazione)
1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie sono soggette al rilascio di autorizzazione all'esercizio.
2. L'autorizzazione è concessa, dal Comune nel cui territorio il servizio o la struttura è ubicata, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività o al legale rappresentante della persona giuridica o della società, previa verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalle disposizioni statali e regionali in materia.
2 bis. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private a carattere sperimentale e innovativo previsti da norme di settore o da atti di programmazione regionale sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte dell'Amministrazione regionale.
3. La responsabilità ai fini amministrativi è in capo al titolare dell'autorizzazione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte, dei servizi erogabili.
4. L'autorizzazione ha carattere personale e non è, in ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incide sull'affidabilità morale e professionale.
5. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, dell'attività o della società, di modifica della rappresentanza legale della stessa, nonché di trasformazione dei servizi e delle strutture, si provvede alla modifica o alla conferma dell'autorizzazione, ovvero al rilascio di nuova autorizzazione, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 7.
6. La cessazione dell'attività svolta è comunicata almeno centoventi giorni prima all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione e determina la decadenza dell'autorizzazione.
7. Con regolamento regionale sono definiti:
a) la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione;
b) i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture di cui al comma 1;
c) le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5;
d) le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni.
7 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 7, lettera b), i requisiti specifici dei servizi di cui al comma 2 bis sono definiti con decreto del Direttore centrale competente e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Le strutture deputate a ospitare soggetti che necessitano di prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria strutturate e continuative, unitamente a prestazioni socioassistenziali, sono le strutture sociosanitarie di cui all'articolo 8 ter, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Tali strutture sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), e successive modifiche.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 5/2013
2Comma 7 bis aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 5/2013
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 37, L. R. 13/2019
Art. 32
 (Vigilanza)
1. La funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 31. La verifica comprende altresì la qualità e l'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate.
2. La vigilanza si esercita periodicamente ovvero, in caso di specifiche segnalazioni, mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli sulle strutture e sui servizi.
3. La funzione e le attività relative alla vigilanza sono esercitate dai Comuni in forma associata negli ambiti distrettuali.
Art. 33
 (Accreditamento)
1. L'accreditamento costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'esercizio dell'attività. Il processo di accreditamento dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie è coordinato con i meccanismi previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e l'accreditamento delle strutture sociosanitarie di cui all'articolo 31, comma 8.
2. Con regolamento regionale sono definite le procedure del processo di accreditamento e gli ulteriori requisiti di cui al comma 1, con particolare riferimento a:
a) l'adozione della Carta dei diritti e dei servizi sociali e di strumenti di comunicazione e trasparenza;
b) la localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
c) il coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;
d) l'adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati;
e) i requisiti professionali, nonché il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) l'adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
4. Le attività concernenti l'accreditamento sono esercitate dal Servizio sociale dei Comuni nel cui ambito territoriale il servizio o la struttura è ubicata, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2. Il relativo provvedimento è rilasciato dal Comune ove ha sede la struttura o il servizio.
4 bis. Presso la direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie è istituito l'Organismo tecnico regionale per l'accreditamento, di seguito Organismo, con compiti consultivi, di monitoraggio e di supporto alle attività di accreditamento dei servizi e delle strutture che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie svolte dai Servizi sociali dei Comuni.
4 ter. Per le finalità di cui al comma 4 bis l'Organismo, in particolare:
a) fornisce indicazioni per la verifica dei requisiti di accreditamento;
b) promuove e svolge attività di formazione in materia di accreditamento;
c) fornisce indicazioni riguardo le attività di vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi accreditati;
d) supporta i Servizi sociali dei Comuni che ne fanno richiesta nelle attività di valutazione dei servizi e delle strutture da accreditare e nelle attività di vigilanza e controllo degli stessi.
(3)
4 quater. L'Organismo è costituito ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), con decreto del direttore centrale della direzione regionale competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, che ne stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.
5. Le strutture accreditate sono convenzionabili con il sistema pubblico, senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili, nei limiti del fabbisogno previsto dal Piano sociale regionale e dal Piano sanitario e sociosanitario regionale.
6. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, il Registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 4 bis, L. R. 20/2005
2Comma 4 bis aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 8/2022
3Comma 4 ter aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 8/2022
4Comma 4 quater aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 34
 (Sanzioni)
1. Salvo quanto disposto dall' articolo 4 ter della legge regionale 8/2001 , per le strutture sociosanitarie e ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni relative all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali e socioeducative è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. Lo svolgimento di servizi e la gestione di strutture in assenza di autorizzazione, nonché l'erogazione di prestazioni per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
3. L'inosservanza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio delle attività o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dall'organo competente ai sensi della normativa regionale, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
4. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti disposti dall'Amministrazione regionale successivamente al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento ai tempi fissati per la realizzazione degli adeguamenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
5. Il mancato invio, con le modalità espressamente individuate, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità dell'attività nonché della sospensione e della cessazione dell'attività, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
6. La pubblicizzazione di false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
7. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Sussiste recidiva qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è revocata nei seguenti casi:
a) mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento di cui al comma 4;
b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonché volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;
c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;
d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione preventivamente comunicata al Comune di competenza.
9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate e introitate dal Comune nel cui territorio è ubicato il servizio o la struttura.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 12, L. R. 18/2011
Art. 35
 (Affidamento dei servizi)
1. Per l'affidamento dei servizi del sistema integrato si procede all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dei diversi elementi di qualità dell'offerta. È esclusa l'aggiudicazione basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso. Alla valutazione del prezzo offerto non può essere attribuito più del 15 per cento dei punti totali previsti in sede di capitolato d'appalto.
2. L'affidamento dei servizi avviene altresì nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, poste a garanzia del mantenimento del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Alla realizzazione degli interventi e servizi di cui alla presente legge si provvede secondo modalità che ne garantiscano la continuità.
4. Al soggetto aggiudicatario dei servizi è fatto divieto, pena la revoca dell'affidamento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, di subappaltare i servizi stessi.
5. La Giunta regionale definisce con atto di indirizzo le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2001, n. 188.
6. L'atto di indirizzo è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 5, L. R. 26/2014
Capo VII
 Risorse umane
Art. 36
 (Operatori del sistema integrato)
1. Le attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie erogate nell'ambito del sistema integrato e gli operatori preposti al loro svolgimento sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato.
1 bis. Le attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie erogate nei servizi e nelle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private e gli operatori preposti al loro svolgimento sono disciplinati dai regolamenti attuativi dell'articolo 31, comma 7.
2. Partecipano alla realizzazione del sistema integrato anche coloro che sono in possesso di titoli riconosciuti validi ai sensi della normativa vigente, attestanti l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, nonché gli operatori dell'inserimento lavorativo di cui all’articolo 36, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
3. La Regione, attesa l'ampia possibilità di utilizzo dell'operatore socio-sanitario, ne prevede l'impiego promuovendo un'ulteriore formazione specifica in relazione ai differenti contesti operativi.
4. Il titolo di assistente domiciliare e dei servizi tutelari è a esaurimento.
5. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato, definisce i profili e i livelli di formazione scolastica, universitaria e professionale per gli operatori del sistema integrato.
6. La Regione stabilisce i percorsi formativi degli operatori del sistema integrato da formare nell'ambito del sistema formativo regionale.
7. Nell'ambito della programmazione delle attività di formazione di cui all'articolo 37, la Regione promuove la qualificazione degli operatori privi di titolo valorizzando le competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.
8.  
( ABROGATO )
9. Per gli operatori di cui ai commi 7 e 8 valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione.
10. È comunque fatto salvo il rispetto delle norme contrattuali vigenti e di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, regionale e decentrata.
10 bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti attuativi dell'articolo 31, comma 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 giugno 2016, n. 9 , nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis, possono essere assunti per lo svolgimento di attività socio - sanitarie previste dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 esclusivamente gli operatori in possesso della laurea triennale abilitante all'esercizio dell'attività sanitaria- Classe L/SNT2 e per le attività socio educative gli operatori in possesso del diploma di laurea appartenente alla classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.
10 ter.  
( ABROGATO )
10 quater. Nelle more della definizione del profilo di animatore sociale e del relativo livello di formazione previsto dal comma 5, nonché della predisposizione di un piano di riqualificazione professionale, da adottarsi ai sensi del comma 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016 , sono inclusi tra gli operatori che possono svolgere le funzioni di animatore sociale, gli operatori in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero inferiore che, alla data del 31 dicembre 2015, abbiano rispettivamente maturato una esperienza lavorativa almeno pari a quattro e sei anni nello svolgimento delle funzioni di animatore o di educatore nel sistema integrato e nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis.
10 quinquies. Gli operatori privi di titolo di cui ai commi 10 ter e 10 quater che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016 , sono privi del requisito di anzianità di servizio previsto, accedono ai corsi di formazione previsti per le corrispondenti figure professionali.
10 sexies. Gli operatori privi di titolo di cui al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell’ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali), e gli operatori in possesso del titolo attestante l’acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona possono concorrere, fino al 31 dicembre 2024, al mantenimento dei livelli assistenziali svolgendo le mansioni indicate nei regolamenti regionali di cui all’articolo 31, comma 7. Dall’1 gennaio 2025 le prestazioni di assistenza di base alla persona sono erogate solo da operatori in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario o di operatore socio-sanitario con modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 7, comma 2, L. R. 10/2007
2Parole implicitamente soppresse al comma 2 da art. 9, comma 20, lettera a), L. R. 9/2008
3Parole sostituite al comma 2 da art. 31, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 9/2016
5Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 9/2016
6Comma 10 bis aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
7Comma 10 ter aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
8Comma 10 quater aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
9Comma 10 quinquies aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
10Comma 10 sexies aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
11Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
12Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016
13Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 3, lettera c), L. R. 24/2016
14Comma 10 bis sostituito da art. 9, comma 3, lettera d), L. R. 24/2016
15Comma 10 ter abrogato da art. 9, comma 3, lettera e), L. R. 24/2016
16Parole sostituite al comma 7 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
17Parole sostituite al comma 8 da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
18Parole sostituite al comma 9 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
19Parole sostituite al comma 10 sexies da art. 80, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
20Comma 7 sostituito da art. 165, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
21Comma 8 abrogato da art. 165, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
22Parole soppresse al comma 10 sexies da art. 165, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 6/2021
23Parole sostituite al comma 10 sexies da art. 165, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 6/2021
24Parole sostituite al comma 10 sexies da art. 165, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 6/2021
Art. 37
 (Attività di formazione)
1. La formazione di base e permanente e la qualificazione del personale in servizio costituiscono strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia del sistema integrato.
2. La Regione promuove la formazione di base, continua e permanente degli operatori del sistema integrato, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.
3. La programmazione regionale delle iniziative per la formazione degli operatori del sistema integrato è predisposta dalla Regione con riferimento a quanto stabilito nel Piano sociale regionale e con il concorso degli enti locali.
4. La programmazione regionale di cui al comma 3 costituisce indirizzo per l'attuazione delle iniziative di qualificazione e di formazione permanente e continua degli operatori del sistema integrato, realizzate da enti accreditati per la gestione delle attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, nonché per le attività formative realizzate con il concorso delle istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore e delle Università degli studi.
5. La Regione, in raccordo con gli enti locali, promuove iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro.
6. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi e servizi sociali promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori a iniziative di formazione continua e permanente.
Capo VIII
 Strumenti di finanziamento e compartecipazione al costo delle prestazioni
Art. 38
 (Finanziamento del sistema integrato)
1. Il sistema integrato è finanziato con le risorse stanziate dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, dagli altri enti pubblici e dall'Unione europea, nonché con risorse private.
Art. 39
 (Finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni)
1. Le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente, determinato annualmente con legge di bilancio, e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali, concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza dei Comuni singoli e associati. Tali risorse perseguono lo sviluppo omogeneo del sistema integrato in ambito regionale.
2. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai Comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei Comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale. La Giunta regionale con apposito atto determina l'entità della quota da ripartire tra i Comuni singoli o associati, nonché i criteri e le modalità di utilizzo della stessa.
3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di ripartizione tra i Comuni, singoli o associati, delle risorse non destinate alle finalità di cui al comma 2.
Note:
1Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2007, come stabilito dall'art. 66, comma 8, della presente legge.
2Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 1, comma 1, L. R. 13/2007
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 13/2007
4Comma 3 sostituito da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 12/2015
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016
Art. 40
 (Sostegno agli investimenti nei settori socioassistenziale, socioeducativo e sociosanitario)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire, a partire dall'anno 2008, un Fondo agevolativo regionale a favore di enti pubblici e di enti privati senza finalità di lucro dotati di personalità giuridica, per l'attivazione di contributi in conto capitale e di contributi annui costanti destinati a sostenere l'acquisto di immobili e di arredi e attrezzature, nonché la realizzazione di interventi di nuova costruzione e di adeguamento, straordinaria manutenzione e ristrutturazione di strutture destinate o da destinare a servizi socioeducativi e socioassistenziali, nonché a servizi sociosanitari per disabili e anziani.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli interventi previsti dal comma 1 da parte di enti privati con finalità di lucro mediante la concessione di contributi in conto interessi, che non possono superare l'ammontare degli interessi stessi, in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.
3. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:
a) conferimenti ordinari della Regione;
b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;
c) conferimenti dello Stato;
d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche di contributi regionali in conto capitale o annui costanti.
4. Con regolamento regionale sono definiti i criteri, le procedure e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.
5. Gli enti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere, pena la revoca dei contributi concessi, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di ricezione dell’ultimo documento di spesa per la rendicontazione, nel caso di contributi in conto capitale, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contribuzione regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 16, L. R. 30/2007
2Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 2, comma 17, L. R. 30/2007
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 33, L. R. 6/2013
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 67, L. R. 16/2016
5Comma 1 interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 37/2017
6Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 72, L. R. 13/2019
Art. 41
 (Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine)
1. La Regione istituisce il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine, rivolto a persone residenti in regione che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.
2. Tramite il Fondo si provvede al finanziamento di prestazioni e servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1, con priorità per gli interventi diretti al sostegno della domiciliarità.
3. Il Fondo è formato con risorse regionali e nazionali, nonché con risorse provenienti dalla fiscalità generale ed eventuali risorse di altri soggetti pubblici e privati. Alla ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni si provvede secondo criteri stabiliti con regolamento regionale, tenendo conto dei dati demografici e dei fabbisogni espressi dal territorio.
4. Le modalità di gestione del Fondo, la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma 2, nonché le modalità e la misura della rendicontazione degli interventi da parte dei beneficiari sono disciplinate con regolamento regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 1, comma 3, L. R. 13/2007
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 18/2009
3Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 24, lettera a), L. R. 23/2013
4Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 24, lettera b), L. R. 23/2013
5Parole sostituite al comma 4 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 12/2015
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 33, L. R. 14/2016
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 4, L. R. 24/2016
9Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 1, L. R. 5/2020
Art. 42
 (Compartecipazione al costo delle prestazioni)
1. La compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni trova applicazione da parte dei Comuni con riferimento alla situazione economica del richiedente ovvero del suo nucleo familiare, secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, al fine di assicurarne l'omogenea applicazione territoriale.
2. In ordine alla valutazione della situazione economica, gli indirizzi di cui al comma 1 adattano alla realtà regionale le determinazioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
TITOLO III
 AREE DI INTERVENTO DEL SISTEMA INTEGRATO, POLITICHE SOCIOSANITARIE INTEGRATE, PROGRAMMI SPECIALI DI SOSTEGNO AL REDDITO
Capo I
 Aree di intervento del sistema integrato
Art. 43
 (Politiche per le famiglie)
1. La Regione promuove politiche per le famiglie, al fine di favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, individuare e affrontare precocemente le situazioni di disagio psico-sociale ed economico dei nuclei familiari e creare reti di solidarietà locali.
2. In particolare la Regione:
a) valorizza le risorse di solidarietà delle famiglie e tra le famiglie e il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli, sostenendo, attraverso specifiche misure, le scelte procreative libere e responsabili;
b) sostiene iniziative rivolte prioritariamente alle donne, per favorire il loro rientro nel sistema produttivo o il loro nuovo inserimento lavorativo dopo la maternità o al termine di impegni di cura in ambito familiare;
c) promuove la solidarietà e le esperienze di auto-aiuto fra genitori, anche favorendo il loro associazionismo;
d) sostiene le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e in particolari situazioni di criticità;
e) sostiene le famiglie impegnate a dare accoglienza e aiuto a persone in difficoltà, in particolare minori, anziani, disabili e persone affette da malattie mentali, anche attraverso attività formative, di supporto consulenziale e agevolazioni economiche;
f) promuove politiche per il sostegno alle responsabilità genitoriali;
g) contrasta ogni forma di sfruttamento, maltrattamento e violenza in famiglia, anche attraverso l'attivazione degli interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà).
Art. 44
 (Politiche per l'infanzia e l'adolescenza)
1. La Regione promuove i diritti e le pari opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, attraverso politiche che ne garantiscano la tutela, la protezione, la formazione e le cure necessarie per il benessere psicofisico, l'educazione e lo sviluppo in un idoneo ambiente familiare e sociale, con particolare riguardo verso i minori privi della famiglia naturale.
2. In particolare la Regione:
a) sostiene il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia;
b) promuove la rete dei servizi per la prima infanzia, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);
c) promuove l'affidamento familiare del minore temporaneamente privo di cure familiari idonee e ne garantisce comunque, nell'impossibilità dell'affidamento, l'accoglienza presso comunità residenziali;
d) promuove interventi nel campo educativo, formativo e del tempo libero, con particolare attenzione ai minori con disabilità e in situazioni di disagio;
e) promuove collaborazioni educative tra realtà scolastiche ed extrascolastiche, per prevenire il disagio adolescenziale e l'abbandono del sistema formativo, con particolare attenzione all'area penale minorile;
f) realizza il superamento definitivo degli istituti per i minori e la loro riconversione in strutture residenziali con caratteristiche strutturali e organizzative di tipo familiare;
g) contrasta ogni abuso, sfruttamento, maltrattamento e violenza sui minori, in qualsiasi ambito perpetrati;
h) promuove attività di formazione e aggiornamento del personale dei servizi pubblici e privati dedicati, al fine di favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
i) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che si caratterizzano per la loro particolare innovazione e trasversalità;
j) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. La Regione promuove una cultura della pianificazione e della progettazione degli spazi, edifici, aree e percorsi urbani, ispirate al rispetto e all'ascolto delle esigenze delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, sostenendo coerenti interventi di innovazione e riqualificazione a misura dell'infanzia e dell'adolescenza.
Note:
1Integrata la disciplina della lettera d) del comma 2 da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 9, comma 18, L. R. 9/2008
2Integrata la disciplina della lettera e) del comma 2 da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 9, comma 18, L. R. 9/2008
3Integrata la disciplina della lettera i) del comma 2 da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 9, comma 18, L. R. 9/2008
Art. 45
 (Politiche per le persone anziane)
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), e dall'ulteriore normativa regionale di settore, promuove politiche per le persone anziane atte a garantirne l'autonomia, l'autosufficienza e la partecipazione sociale, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani totalmente non autosufficienti.
2. La Regione valorizza il ruolo delle persone anziane quali risorse positive all'interno delle famiglie e della società e promuove un sistema di interventi e servizi diversificati in relazione ai bisogni, rivolto comunque a privilegiare la domiciliarità, la vita di relazione e la partecipazione attiva nella comunità locale.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, oltre a quanto già previsto dalla normativa di settore, la Regione:
a) favorisce le attività di volontariato e di reciprocità, compresi i servizi civici volontari di anziani, nonché dei ruoli attivi di utilità sociale degli anziani;
b) sostiene lo sviluppo di servizi e strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali e laboratori, idonei a consentire scambi relazionali, anche intergenerazionali;
c) sostiene la realizzazione di alloggi autonomi e unità abitative di dimensioni minime, collegati con un servizio di assistenza continua e garantita di carattere sanitario, domestico e sociale, per singoli o più anziani, rispondenti alle esigenze di inclusione e di autosufficienza;
d) promuove iniziative per assicurare, nelle strutture residenziali, il pieno rispetto della riservatezza e degli altri diritti individuali degli ospiti, il libero accesso di parenti e conoscenti, la qualità delle prestazioni, l'osservanza dei normali ritmi di vita e l'umanizzazione delle prestazioni.
Art. 46
 (Politiche per le persone con disabilità)
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), e dall'ulteriore normativa regionale di settore, promuove politiche atte a rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità, a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di situazioni di disabilità, a garantire l'inclusione sociale, lavorativa, l'autodeterminazione, l'autonomia, la protezione e la cura delle persone con disabilità, con particolare riguardo verso le condizioni delle persone con disabilità gravi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, oltre a quanto già previsto dalla normativa di settore, la Regione:
a) sostiene le famiglie che hanno al proprio interno persone disabili, anche promuovendo forme di auto-mutuo aiuto;
b) promuove misure alternative al ricovero in strutture e servizi di sollievo, soluzioni abitative autonome e forme di residenzialità per le persone disabili gravi prive del sostegno familiare;
c) assicura l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi per migliorare la mobilità delle persone disabili, anche affette da gravi menomazioni fisiche o sensoriali;
d) favorisce, in collaborazione con il sistema scolastico e universitario, la formazione indirizzata a progettare e realizzare abitazioni, uffici e luoghi di lavoro accessibili;
e) promuove la diffusione delle informazioni sui problemi connessi alla disabilità e alla vita di relazione delle persone disabili.
Art. 47
 (Politiche per gli immigrati)
1. Le politiche per favorire l'integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati e la loro tutela sono realizzate secondo quanto previsto dalla legge regionale 5/2005.
Art. 48
 (Politiche di contrasto alle dipendenze)
1. La Regione promuove politiche per la prevenzione e il recupero delle persone con problemi di dipendenza da sostanze legali e illegali, favorendo la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi.
2. In particolare la Regione:
a) promuove azioni e attività dirette alla prevenzione sociosanitaria e alla diffusione di adeguati stili di vita per l'intera popolazione, dando priorità agli interventi a favore degli adolescenti e comunque delle fasce a maggior rischio di emarginazione sociale;
b) promuove interventi di riqualificazione dei tessuti urbani, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di luoghi di aggregazione e associativi;
c) prevede forme di sostegno e di accompagnamento ai soggetti dipendenti e alle loro famiglie, favorendo iniziative di incontro, socializzazione ed elaborazione delle reciproche esperienze;
d) sviluppa azioni finalizzate al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone dipendenti da sostanze, anche qualora soggette a misure alternative alla detenzione;
e) sostiene e valorizza l'attività delle comunità terapeutiche;
f) favorisce la sperimentazione di modalità di intervento innovative, sia sotto il profilo preventivo-educativo, sia sotto il profilo riabilitativo-inclusivo, in grado di intercettare nuovi bisogni e domande correlati alla continua evoluzione delle diverse forme di dipendenza;
g) prevede specifiche forme di sostegno e accoglienza in strutture dedicate per le madri tossicodipendenti con figli minori.
Art. 49
 (Politiche a tutela della salute mentale)
1. La Regione promuove politiche per la tutela delle persone con problemi di salute mentale, favorendo la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi.
2. In particolare la Regione:
a) assicura interventi atti a garantire il sostegno e la protezione delle persone con disturbi mentali al proprio domicilio;
b) promuove la realizzazione di case-famiglia e comunità alloggiative a favore di persone con disturbi mentali, che non possono risiedere in famiglia o presso il proprio domicilio, ovvero privi dei familiari che a essi provvedevano;
c) promuove il superamento definitivo di situazioni residenziali istituzionalizzanti;
d) promuove forme di auto-mutuo aiuto e servizi di sollievo;
e) promuove azioni finalizzate all'integrazione lavorativa e all'inserimento socio-lavorativo delle persone con problemi di salute mentale;
f) promuove azioni per favorire l'inclusione sociale di persone con disturbi mentali ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari, anche tramite l'inserimento in comunità protette.
Art. 50
 (Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale)
1. La Regione promuove politiche per le persone a rischio di esclusione sociale, al fine di prevenire e contrastare tutte le forme di emarginazione, nonché le situazioni di povertà economica e relazionale.
2. In particolare la Regione:
a) promuove e sostiene le reti di solidarietà sociale;
b) promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo;
c) promuove progetti innovativi di prevenzione delle nuove povertà e di contrasto dei fenomeni emergenti di esclusione sociale;
d) promuove interventi di sostegno finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento e reinserimento sociale, lavorativo e formativo;
e) promuove e sostiene servizi di informazione, orientamento, pronto intervento e di prima accoglienza.
e bis) autorizza l'ente gestore del servizio sociale dei Comuni a realizzare progetti relativi a borse di inserimento lavorativo indirizzate a giovani a rischio di devianza, disadattamento o esclusione sociale, dai sedici ai ventuno anni, utilizzando quote del fondo sociale di ambito.
(3)
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 69, L. R. 1/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 11, L. R. 27/2014
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007
3Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 175, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 51
 (Politiche per le persone detenute ed ex detenute)
1. La Regione promuove politiche per le persone detenute ed ex detenute.
2. In particolare la Regione:
a) assicura interventi di sostegno a favore delle persone in esecuzione penale, anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri, con particolare riguardo alle persone con bisogni specifici, quali popolazione femminile, immigrati extracomunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso;
b) sostiene l'attivazione di interventi e servizi atti a consentire misure alternative alla detenzione di minori e di madri con figli minori;
c) sostiene azioni finalizzate al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone soggette a misure alternative alla detenzione o ex detenute.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 69, L. R. 1/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 11, L. R. 27/2014
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007
Art. 52
 (Politiche per le persone senza fissa dimora)
1. La Regione promuove azioni per la presa in carico delle persone senza fissa dimora, tramite l'elaborazione di progetti individuali di accompagnamento sociale, finalizzati al recupero delle funzioni personali e sociali di base.
2. In particolare la Regione:
a) favorisce la sensibilizzazione culturale della società verso le persone senza fissa dimora;
b) promuove processi integrati per lo sviluppo di percorsi di aiuto, sostegno e accompagnamento sociale all'autonomia;
c) sostiene l'attivazione di strategie di approccio che favoriscano l'incontro e la conoscenza delle persone;
d) sostiene l'attivazione di centri di prima accoglienza aperti ventiquattro ore su ventiquattro e di forme di accoglienza residenziale innovative, anche di tipo familiare, per la predisposizione e realizzazione di progetti individualizzati in grado di avviare le persone a un graduale inserimento nella comunità.
Art. 53
 (Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle città)
1. La Regione promuove le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, finalizzate a una crescente flessibilità delle prestazioni, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attività familiari.
2. La Regione e gli enti locali promuovono iniziative sperimentali per favorire la stipulazione di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, che consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa dirette a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, promuovono e incentivano la costituzione di banche dei tempi, come definite dall'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), e di ogni altra iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle città con i tempi di cura della famiglia.
Art. 54
 (Modalità di attuazione)
1. Nell'ambito del Piano sociale regionale e del Piano sanitario e sociosanitario regionale sono definite le modalità per l'attuazione delle politiche di cui al presente capo riferite al sistema integrato.
Capo II
 Politiche sociosanitarie integrate
Art. 55
 (Integrazione sociosanitaria)
1. L'integrazione sociosanitaria è finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi.
2. Le prestazioni sociosanitarie sono dirette alle persone con bisogni di salute complessi, che necessitano di risposte unitarie, sanitarie e di protezione sociale, anche di lungo periodo.
Art. 56
 (Prestazioni sociosanitarie)
1. Ai sensi dell'articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, le prestazioni sociosanitarie si distinguono in:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
b) prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria;
c) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono assicurate dalle Aziende per i servizi sanitari. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera c), sono assicurate dai Comuni.
3. Al fine di garantire la piena e uniforme realizzazione dell'integrazione sociosanitaria, la Regione determina le prestazioni da ricondurre alle tipologie del comma 1, nonché gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione, funzionamento e finanziamento delle prestazioni sociosanitarie.
Art. 57
 (Erogazione delle prestazioni sociosanitarie integrate)
1. L'assistenza sociosanitaria integrata è erogata di norma utilizzando lo strumento dei progetti personalizzati, redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali e di approcci multidisciplinari.
2. Per la definizione delle modalità tecnico-organizzative dei progetti di cui al comma 1, la Regione emana apposite linee guida.
Capo III
 Programmi speciali di sostegno al reddito
Art. 58
 (Interventi di sostegno economico)
1. Per contribuire a promuovere l'autonomia di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse, i Comuni erogano contributi economici straordinari in relazione a temporanee situazioni di emergenza individuale o familiare, ovvero attuano interventi continuativi, limitatamente al permanere dello stato di bisogno.
2. I Comuni, in alternativa agli interventi di cui al comma 1, possono concedere prestiti sull'onore a tasso agevolato, secondo piani di restituzione concordati, tramite apposite convenzioni con istituti di credito.
3. Per la realizzazione della misura di cui al comma 2, la Regione promuove l'adesione degli istituti di credito e definisce apposite linee guida.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 12/2015
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 6, L. R. 22/2007
2Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 9/2008
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 2, L. R. 9/2008
TITOLO IV
 NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Capo I
 Norme finali, transitorie e finanziarie
Art. 60
 (Potere sostitutivo)
1. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione di prescrizioni vincolanti, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, previa diffida ad adempiere entro un termine congruo, adotta i provvedimenti anche sostitutivi necessari ad assicurare il rispetto delle norme violate da parte degli enti locali.
Art. 61
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle persone e delle famiglie.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione, con particolare riferimento a:
a) lo stato di attuazione del sistema integrato;
b) le modalità di finanziamento del sistema integrato, evidenziando l'ammontare, le fonti e i criteri di ripartizione dei fondi agli enti locali e agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge;
c) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone che hanno usufruito degli interventi e dei servizi del sistema integrato, nonché il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati;
d) l'andamento della spesa sociale dei Comuni, in relazione ai servizi resi e agli interventi attuati;
e) l'attività svolta e i risultati attesi dal Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale;
f) le modalità di coinvolgimento del privato sociale e delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;
g) le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo l'attività di formazione ha contribuito al miglioramento della qualità dei servizi;
h) l'impatto di genere.
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 62

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996, a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 63

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, L.R. 8/2001.
Art. 64
 (Modifica della legge regionale 20/2005)
1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 20/2005, dopo le parole: <<I servizi integrativi>> sono inserite le seguenti: <<di cui al comma 2, lettere a) e b),>>.
Art. 65
 (Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 (Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio - assistenziale);
c) la legge regionale 15 dicembre 1981, n. 82 (Esercizio delle funzioni socio - assistenziali dei soppressi Consorzi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 58 ed utilizzazione del relativo personale);
d) la legge regionale 23 luglio 1984, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 giugno 1981, n. 35 "Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio - assistenziale" e 21 dicembre 1981, n. 87 "Iniziative per favorire l'inserimento lavorativo, l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone handicappate");
e) la legge regionale 30 novembre 1987, n. 40 (Svolgimento di funzioni socio - assistenziali da parte delle Comunità montane);
g) l'articolo 32 e il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
h) la legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio - assistenziale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), a eccezione del comma 4 dell'articolo 22;
n) la legge regionale 7 marzo 1990, n. 10 (Modifiche ed integrazioni a normative socio - assistenziali);
o) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51 (Disposizioni finanziarie per favorire l'attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore);
p) l'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale);
q) l'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
r) gli articoli 40, 41 bis, 41 ter, 41 quater, 41 quinquies e 62 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
s) il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo degli articoli 41 bis e 41 quater della legge regionale 49/1996);
u) gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 (Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza);
v) l'articolo 7 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali);
z) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
aa) gli articoli 6, 9, 12, 13, 14 e il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale);
bb) i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).
3. A decorrere dalla data di emanazione dell'atto di cui all'articolo 41, comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:
f) l'articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare);
g) l'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale).
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, L. R. 19/2006
Art. 66
 (Norme transitorie)
1. Le convenzioni istitutive del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18 sono adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione di tali convenzioni e dei relativi atti attuativi si applicano le convenzioni adottate ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 33/1988 e successive modifiche.
2. Al fine di garantire la coerenza con la programmazione regionale in materia sociale e sociosanitaria e di assicurare l'esercizio della funzione di programmazione locale del sistema integrato, nonché per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 3, la Regione promuove un'intesa tra i Comuni della provincia di Trieste e l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>>, volta alla definizione, entro il 30 giugno 2007, dell'ambito distrettuale quale area di coincidenza del distretto sanitario e dell'ambito sociale. Resta ferma la necessità di istituire l'ufficio di direzione e programmazione di ambito di cui all'articolo 17, comma 5, e di individuare il responsabile di cui all'articolo 21.
2 bis. I Comuni della provincia di Trieste, al fine di garantire la continuità dei servizi e la coerenza con la programmazione territoriale avviata con i Piani di zona, nonché al fine dell'approvazione delle convenzioni di cui all'articolo 18, definiscono di concerto gli ambiti territoriali per la gestione associata, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, in materia di coincidenza territoriale con gli ambiti distrettuali. Gli ambiti territoriali così definiti hanno validità fino alla stipula dell'intesa di cui al comma 2, ovvero fino alla data stabilita nell'intesa stessa.
2 ter. La definizione degli ambiti territoriali ai sensi del comma 2 bis costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali e deve essere comunicata alla Regione entro l'1 marzo 2007.
3. Nelle more della definizione dell'ambito distrettuale di cui al comma 2, nel territorio della provincia di Trieste, l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale è costituita dai sindaci, o loro delegati, del relativo territorio e svolge i suoi compiti unitariamente e nella medesima composizione per tutti gli ambiti distrettuali.
4. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 20, comma 7, si applicano i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 40, comma 8, della legge regionale 49/1996 e successive modifiche.
5. Nelle more dell'adozione del Piano sociale regionale continuano ad applicarsi gli atti adottati ai sensi della legge regionale 33/1988 e successive modifiche.
6. Il regolamento di cui all'articolo 31, comma 7, è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione di tale regolamento continua ad applicarsi il regolamento previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 33/1988.
7. Nelle more dell'attuazione del sistema di accreditamento di cui all'articolo 33 possono stipulare contratti e possono convenzionarsi con il sistema pubblico i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, e di cui all'articolo 63, comma 1, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2007.
9. Fino alla data di emanazione dell'atto di cui all'articolo 41, comma 4, gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sono autorizzati a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 41 secondo le vigenti discipline di attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998 e successive modifiche, dell'articolo 9 della legge regionale 24/2004 e successive modifiche, nonché secondo quanto previsto dagli atti attuativi dell'articolo 39, comma 2, lettere l bis) e l ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come aggiunte dall'articolo 1, comma 1, della legge 162/1998.
10. Nelle more delle determinazioni di cui all'articolo 56, comma 3, si applica quanto disposto dall'articolo 41 della legge regionale 49/1996.
11. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 4, comma 119, L. R. 1/2007
2Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 120, L. R. 1/2007
3Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 120, L. R. 1/2007
Art. 67
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 8, comma 2, lettera h), e 39, per gli interventi previsti dagli articoli da 43 a 46 e da 48 a 53, relativamente alla programmazione in materia di interventi e di servizi sociali, fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4699 e 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nelle cui denominazioni sono soppresse le parole: <<e di interventi per la famiglia>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4747 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4750 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole: <<all'articolo 9 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33,>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6>>.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 e dell'articolo 37, commi 5 e 6, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4770 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 27 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 37, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.1251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4517 e 4518 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nelle cui rispettive denominazioni sono soppresse le parole: <<di soggetti non autosufficienti, anziani e disabili in condizioni di gravità>>.
8. Per le finalità previste dall'articolo 59, è autorizzata la spesa complessiva di 33 milioni di euro, suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4519 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione "Interventi tramite i Servizi sociali dei Comuni per il reddito di base di cittadinanza".
9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 8 si provvede mediante prelevamento di complessivi 33 milioni di euro, suddivisi in ragione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 - capitolo 9700 (partita n. 110 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come sostituito dall'articolo 62, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.