Art. 10
(Nozione)
1.
I servizi per la promozione delle conoscenze si articolano in:
a) aggiornamento professionale e informazione finalizzata all'orientamento del sistema produttivo regionale nel rispetto della politica agricola comunitaria e sulla base degli indirizzi e delle linee tecnico-operative indicate dal SISSAR, alla qualificazione e commercializzazione delle produzioni e all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, anche con particolare riguardo ai principi dell'agricoltura biologica, della salute degli operatori e dei consumatori e del benessere degli animali;
b)
( ABROGATA )
c)
( ABROGATA )
d) consulenza per l'attivazione, la messa a punto e il mantenimento dei sistemi di qualità, nonché per l'introduzione e per la diffusione della certificazione di processo e di prodotto e ambientale;
e) tutoraggio inteso quale supporto all'imprenditore agricolo mediante l'affiancamento di un tecnico qualificato finalizzato all'introduzione nell'impresa di innovazioni metodologiche, tecnologiche di processo e di prodotto;
f) sostituzione dell'imprenditore in caso di malattia, nei periodi di astensione dal lavoro per maternità, nei periodi di ferie e per la partecipazione a corsi di aggiornamento;
f bis) diffusione di conoscenze scientifiche, divulgazione di informazioni sui produttori o sui prodotti della regione, nonché sui prodotti generici e sui relativi utilizzi e benefici nutrizionali;
g) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere qualora a completamento delle attività di cui al presente articolo;
g bis) consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, compresa l'organizzazione e la programmazione dell'offerta;
g ter) consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori compresa la lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario.
1 bis.
Costituiscono altresì servizi per la promozione delle conoscenze le seguenti attività svolte da ERSA, nell'ambito della propria attività istituzionale, in conformità alla programmazione di cui all'articolo 2:
a) consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, compresa l'organizzazione e la programmazione dell'offerta;
b) consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi compresa la lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 22, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 22, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 22, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 128, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6Lettera g ter) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 128, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
7Parole soppresse alla lettera g ter) del comma 1 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
Art. 12
1.
Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese, sostenute dal soggetto erogatore, per le attività svolte presso i fruitori, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1:
a) per la partecipazione alle attività di aggiornamento professionale e di informazione, ivi comprese quelle per l'organizzazione e la partecipazione a momenti dimostrativi e per lo scambio di conoscenze tra imprese;
b) per le consulenze che non rivestono carattere continuativo o periodico, né connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa;
c) d'iscrizione e di viaggio relative alla partecipazione a concorsi, mostre e fiere nonché quelle relative alle pubblicazioni e all'affitto di moduli espositivi;
d) effettive per la sostituzione dell'agricoltore;
d bis) per la diffusione di conoscenze scientifiche a condizione che non siano menzionati singoli marchi, imprese o l'origine e per la realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni sui produttori o sui prodotti della regione o di una determinata area, purché le informazioni siano di carattere generale e tutti i produttori interessati abbiano le medesime possibilità di figurare.
2.Con riferimento alle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere da d) a f), le spese di cui al comma 1 devono altresì essere direttamente correlate alle attività di servizi per la promozione delle conoscenze ed essere chiaramente riconoscibili nella tenuta della contabilità del soggetto erogatore rispetto alle spese di funzionamento.
3. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto di IVA qualora il soggetto erogatore possa in qualche modo recuperare l'imposta ai sensi della norma n. 7 dell'allegato al
regolamento (CE) n. 1685/2000; si intendono al lordo dell'IVA qualora il soggetto erogatore non abbia alcuno strumento per recuperare l'imposta stessa ai sensi della sopraindicata normativa comunitaria.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
3Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
4Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera b), L. R. 17/2008
5Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 57, lettera c), L. R. 17/2008
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 58, L. R. 17/2008
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera g), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 22, lettera h), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 13
(Intensità del finanziamento)
1.
L'intensità del finanziamento è predeterminata annualmente dal SISSAR per singola attività e non deve in ogni caso essere superiore all'80 per cento delle spese ammissibili, elevabile fino al 100 per cento per particolari casistiche di volta in volta individuate nel documento di programmazione di cui all'articolo 2.
a)
( ABROGATA )
b)
( ABROGATA )
b bis)
( ABROGATA )
1 bis. Per i progetti riguardanti le attività di trasformazione o di commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità del finanziamento non può essere superiore al 50 per cento. Gli enti erogatori possono, inoltre, presentare progetti riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione in collaborazione con le imprese interessate che ne sostengono integralmente i costi. In questo caso la Regione può intervenire a sostegno dei costi sostenuti dalle imprese, previa loro richiesta, con aiuti erogati a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con una percentuale dell'80 per cento delle spese ammissibili, elevabile al 95 per cento per particolari casistiche di volta in volta individuate nel documento di programmazione di cui all'articolo 2. In questo caso il contributo viene liquidato al soggetto erogatore in nome e per conto del fruitore, con delega alla riscossione diretta da parte del fruitore al soggetto erogatore.
2. I fruitori sono tenuti a partecipare con proprie risorse finanziarie ai costi dell'attività di servizi per la promozione delle conoscenze nella misura predeterminata dal SISSAR.
3. Il finanziamento può essere erogato anche in via anticipata, in misura non superiore all'80 per cento dell'importo previsto, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa dell'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
3Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
4Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera d), L. R. 17/2008
6Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera e), L. R. 17/2008
7Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 57, lettera f), L. R. 17/2008
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 58, L. R. 17/2008
9Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
10Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
11Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
12Lettera b bis) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
13Parole soppresse al comma 3 da art. 107, comma 1, L. R. 26/2012
14Parole sostituite al comma 1 bis da art. 2, comma 103, L. R. 27/2014
15Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera i), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16Integrata la disciplina del comma 3 da art. 12, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 15
(Soggetti erogatori e destinatari dei finanziamenti)
1.
I servizi per la promozione delle conoscenze di cui all'articolo 10, comma 1 sono erogati a favore dei fruitori dei servizi di cui all'articolo 11 da soggetti pubblici o privati con sede operativa sul territorio regionale, di seguito denominati soggetti erogatori, qualora in possesso di:
a) comprovata conoscenza e competenza professionale per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), d), g bis) e g ter);
b)
( ABROGATA )
c) conoscenza professionale per l'attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), dimostrabile con l'iscrizione del tecnico ad uno degli albi professionali relativi ai titoli di studio di cui al comma 2.
2. Il requisito della conoscenza professionale si intende soddisfatto qualora il personale incaricato a svolgere l'attività di servizi per la promozione delle conoscenze sia in possesso di un diploma di istituto tecnico agrario o di un istituto professionale a indirizzo agrario, di un titolo di studio universitario che consenta l'iscrizione in un albo professionale del settore agrario ovvero di altre lauree attinenti agli specifici tematismi individuati dalla programmazione SISSAR.
3.
Il requisito della competenza professionale si intende soddisfatto qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) il personale incaricato abbia svolto per almeno un anno l'attività di servizi per la promozione delle conoscenze equiparabile a quella proposta nel progetto;
b) il personale incaricato risulti iscritto all'albo professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, al collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati o a quello dei periti agrari e dei periti agrari laureati o ad altro albo attinente agli specifici tematismi individuati dalla Programmazione SISSAR;
c)
in caso di informazione finalizzata all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente nonché in caso di consulenza e assistenza in materia di lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario, il personale incaricato sia in possesso del certificato di abilitazione all'attività di consulente di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150
(Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).
5.I soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), devono altresì certificare il proprio bilancio ovvero annoverare tra i propri organi l'organo di controllo contabile.
6.I requisiti di cui al comma 4 si intendono soddisfatti qualora il soggetto erogatore dimostri di avere svolto, nel biennio precedente alla presentazione del progetto, le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), per l'Amministrazione regionale.
7. I soggetti erogatori devono garantire l'esecuzione delle attività approvate ai sensi dell'articolo 16 e garantire i servizi per la promozione delle conoscenze a tutti i soggetti fruitori ammessi alle medesime condizioni e non possono esercitare attività di produzione e di commercializzazione di mezzi tecnici per l'agricoltura.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
3Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
4Parole sostituite al comma 6 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
5Parole sostituite al comma 7 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
6Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 57, lettera h), L. R. 17/2008
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera j), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 22, lettera k), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 22, lettera l), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 22, lettera m), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 22, lettera n), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 22, lettera n), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 128, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
14Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 128, lettera c), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
15Comma 3 sostituito da art. 3, comma 128, lettera d), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
16Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
17Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
18Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023
19Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 26, comma 1, lettera e), L. R. 10/2023
20Comma 4 abrogato da art. 26, comma 1, lettera f), L. R. 10/2023
Art. 16
(Progetti di servizi per la promozione delle conoscenze)
1. I soggetti erogatori presentano annualmente un unico progetto articolato in una o più delle diverse attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere da a) a g), indicando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, i servizi offerti, il costo del servizio, la descrizione delle modalità di esecuzione, e l'elenco dei fruitori e l'elenco dei tecnici.
2. Con decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono approvati i progetti ovvero le attività da attuare sulla base della coerenza della proposta con gli indirizzi del SISSAR.
4. Per la valutazione dei progetti di cui al comma 2 è costituita, con decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, d'intesa con il Direttore generale dell'ERSA, una Commissione di valutazione; con il medesimo provvedimento è determinata la composizione della Commissione e le modalità di funzionamento della medesima.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2Comma 3 abrogato da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
3Parole sostituite al comma 1 da art. 108, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 2 da art. 108, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012