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Indice:
L.R. n. 26/2006
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
12 dicembre 2006
, n.
26
Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 13/12/2006, N. 050
Data di entrata in vigore:
28/12/2006
Materia:
320.06
-
Veterinaria
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
(Finalità)
1.
Al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e di garantire la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute della comunità, la presente legge disciplina le modalità per l'attivazione e il funzionamento di cimiteri per animali d'affezione.
Art. 2
(Spoglie animali destinate ai cimiteri)
1.
Nei cimiteri per animali d'affezione possono essere inumate le spoglie e accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali d'affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari.
2.
L'inumazione è consentita a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili sulla base delle vigenti disposizioni statali e comunitarie.
Art. 3
(Istituzione e localizzazione dei cimiteri)
1.
I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati.
2.
L'istituzione dei cimiteri è soggetta ad autorizzazione dei Comuni.
3.
I cimiteri sono localizzati in zone idonee individuate dai Comuni nell'ambito della pianificazione urbanistica.
Art. 4
(Norme di attuazione)
1.
Con regolamento regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definite le procedure per l'autorizzazione all'istituzione dei cimiteri, le modalità di registrazione degli animali accolti, le sanzioni e le modalità tecniche e operative di attuazione.
2.
Il regolamento di cui al comma 1 determina altresì le modalità e i termini entro i quali i soggetti titolari o gestori di cimiteri già funzionanti si adeguano alle disposizioni della presente legge.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative