1. I soggetti attuatori delegati provvedono alla redazione del progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria che contiene i seguenti elaborati:
a) elaborati di analisi dello stato di fatto su carta tecnica regionale anche in formato digitale recanti:
1) assetto della proprietà fondiaria;
2) uso del suolo con l'indicazione delle colture in atto;
3) estratto del piano regolatore generale comunale con l'indicazione di tutti i vincoli esistenti;
4) indicazione delle infrastrutture esistenti;
b) elenco dei proprietari e delle relative particelle catastali con l'indicazione, per ognuna, dei diritti reali esistenti;
c) elaborati di progetto recanti:
1) relazione indicante i criteri ai quali si ispira la razionalizzazione fondiaria e gli obiettivi perseguiti, nonché l'individuazione dei soggetti da convocare ai sensi dell'articolo 11, comma 1;
2) elenco previsionale delle particelle dei proprietari con i diritti reali;
3) elenco delle opere pubbliche necessarie e complementari alla realizzazione del piano, con relativa relazione e preventivo di spesa;
4) ricognizione topografica della vegetazione esistente;
5) cartografia recante l'individuazione degli ambiti particolarmente sensibili, nonché l'indicazione degli interventi per la loro tutela e valorizzazione;
6) eventuale relazione relativa alla caratterizzazione del compendio unico disciplinato dall'articolo 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come inserito dall'articolo 7 del decreto legislativo 99/2004 e modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 101/2005;
7) eventuale relazione sulla caratterizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo di cui all'articolo 27;
8) eventuale relazione sull'organizzazione delle aree nelle quali è prevista la costituzione di imprese agricole funzionali di cui all'articolo 28;
9) preventivo sommario di spesa.