1. In attuazione dell'
articolo 18, comma 1, della legge 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti delle aree sciabili sono così determinate:
a) da 3.000 euro a 10.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi relativi alle dotazioni di addetti alla sicurezza ivi previsti;
b) da 300 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi di pubblicità relativi alle dotazioni di addetti alla sicurezza ivi previsti;
c) da 150 euro a 1.500 euro per la violazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di comunicazione relativo agli addetti alla sicurezza ivi previsto;
d) da 5.000 euro a 50.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi di manutenzione ivi previsti;
e) da 150 euro a 600 euro per la violazione della disposizione di cui all'articolo 9, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi al divieto di utilizzare l'area medesima ivi previsto.
2. In attuazione dell'
articolo 18, comma 2, della legge 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli utenti delle aree sciabili sono così determinate:
a) da 150 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 363/2003, ove il gestore dell'area sciabile ometta di esporre documenti relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge citata, in modo da garantirne un'adeguata visibilità;
b) da 150 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 363/2003, ove il gestore dell'area sciabile non predisponga nelle medesime aree la segnaletica individuata ai sensi della medesima norma;
c) da 50 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di velocità ivi previsti;
d) da 50 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di precedenza e sorpasso ivi previsti;
e) da 50 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 e all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di incrocio e stazionamento ivi previsti;
f) da 100 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di segnalazione ivi previsto;
g) da 100 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di transito e risalita ivi previsti;
h) da 150 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 363/2003, ove il conducente del mezzo meccanico non ottemperi agli obblighi ivi previsti;
i) da 50 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi di precedenza e di agevolazione della circolazione dei mezzi meccanici ivi previsti;
j) da 100 euro a 200 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile, che pratica lo sci-alpinismo, non ottemperi agli obblighi di dotarsi di sistemi elettronici per il soccorso ivi previsti.