Art. 9 bis
(Sostegno al mantenimento dei minori)
1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.
2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.
3.
Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal
libro III del codice di procedura civile
, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato o l'irreperibilità del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.
4.
Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:
a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;
b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;
c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;
d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari.
4 bis. Qualora, all'esito della rendicontazione da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse assegnate ai sensi del regolamento di cui al comma 4, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sulle risorse stanziate nell'esercizio finanziario successivo.
5. Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia di indicatori di situazione economica, ai fini della concessione della prestazione il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'
articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a 20.000 euro. Tale limite è annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.
6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento è tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l'
articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 28/2006
2Comma 7 abrogato da art. 10, comma 27, L. R. 17/2008
3Comma 4 abrogato da art. 10, comma 27, L. R. 17/2008
4Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 28, L. R. 17/2008
5Lettera a ante) del comma 5 aggiunta da art. 10, comma 28, L. R. 17/2008
6Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/2009
7Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 15/4/2010, n. 678 (B.U.R. 28/4/2010, n. 17).
8Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 11/4/2011, n. 615 (B.U.R. 27/4/2011, n. 17).
9Comma 3 sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 11/2011
10Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 13/4/2012, n. 577 (B.U.R. 2/5/2012, n. 18).
11Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 18/4/2013, n. 774 (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 6/2013
13Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 5, L. R. 23/2013
14Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 16/5/2014, n. 901 (B.U.R. 4/6/2014, n. 23).
15Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 17/4/2015, n. 694 (B.U.R. 6/5/2015, n. 18).
16Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 10/6/2016, n. 1042 (B.U.R. 29/6/2016, n. 26).
17Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 7/4/2017, n. 669 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17).
18Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 20/4/2018, n. 948 (B.U.R. 9/5/2018, n. 19).
19Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 18/4/2019, n. 636 (B.U.R. 8/5/2019, n. 19).
20Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 15/5/2020, n. 692 (B.U.R. 3/6/2020, n. 23).
21Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 23/4/2021, n. 600 (B.U.R. 5/5/2021, n. 18).
22Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 36, c. 4, LR 22/2021, come disposto dall'art. 44, c. 9 della medesima LR 22/2021.
23Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 8/4/2022, n. 486 (B.U.R. 20/4/2022, n. 16).
24Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 26/5/2023, n. 814 (B.U.R. 7/6/2023, n. 23).
25Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 15/3/2024, n. 387 (B.U.R. 27/3/2024, n. 13).
Art. 10
( ABROGATO )
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 41, L. R. 22/2007
2Comma 5 ter aggiunto da art. 10, comma 30, L. R. 17/2008
3Comma 5 quater aggiunto da art. 10, comma 30, L. R. 17/2008
4Comma 2 sostituito da art. 26, comma 3, lettera a), L. R. 11/2009
5Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 3, lettera b), L. R. 11/2009
6Comma 5 bis sostituito da art. 26, comma 3, lettera c), L. R. 11/2009
7Comma 5 ter sostituito da art. 26, comma 3, lettera d), L. R. 11/2009
8Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 13, L. R. 12/2009
9Parole aggiunte al comma 5 da art. 5, comma 3, L. R. 18/2009
10Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 24, L. R. 24/2009
11Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 16/2011
12Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 16/2011
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 15, L. R. 14/2018
14Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 86, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 92, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 34, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
17Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 43, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
18Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6, c. 3, LR 22/2021, come disposto dall'art. 44, c. 1 della medesima LR 22/2021.
19Il regolamento, di cui all'art. 6, L.R. 22/2021, è stato emanato con DPReg. 22/6/2022, n. 075/Pres. (B.U.R. 29/6/2022, n. 26) ed è in vigore dal 30/6/2022.