Capo I
Destinatari e accesso al sistema integrato
Art. 4
(Destinatari del sistema integrato)
1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti nella regione.
2.
Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti anche alle persone presenti nel territorio della regione di seguito indicate:
a) cittadini italiani temporaneamente presenti;
b) stranieri legalmente soggiornanti ai sensi del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
c) richiedenti asilo, rifugiati e apolidi;
d) minori stranieri e donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
3. Tutte le persone comunque presenti nel territorio della regione hanno diritto agli interventi di assistenza urgenti, come individuati dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 23.
4. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti dal Comune di residenza. L'assistenza alle persone di cui ai commi 2 e 3 è di competenza del Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità dell'intervento. Per l'assistenza ai cittadini italiani temporaneamente presenti spetta diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.
5. L'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero.
Art. 5
(Accesso al sistema integrato)
1. Le persone di cui all'articolo 4 fruiscono delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato in relazione alla valutazione professionale del bisogno e alla facoltà di scelta individuale.
2. Per garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, nonché la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, è predisposto un progetto assistenziale individualizzato, definito d'intesa con la persona destinataria degli interventi ovvero con i suoi familiari, rappresentanti, tutori o amministratori di sostegno.
3.
Il Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17, in raccordo con i distretti sanitari, attua forme di accesso unitario ai servizi del sistema integrato, al fine di assicurare:
a) l'informazione e l'orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi;
b) la valutazione multidimensionale del bisogno, eventualmente in forma integrata;
c) la presa in carico delle persone;
d) l'integrazione degli interventi;
e) l'erogazione delle prestazioni;
f) la continuità assistenziale.
4. Per garantire un'idonea informazione sull'offerta di interventi e servizi, il Servizio sociale dei Comuni può avvalersi degli istituti di patronato e di assistenza sociale presenti nel territorio di pertinenza, attraverso la stipula di apposita convenzione.
Capo III
Soggetti del sistema integrato
Art. 8
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di interventi e servizi sociali.
2.
La Regione, in particolare:
a) approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
b) definisce gli indirizzi al fine di garantire modalità omogenee nel territorio regionale per assicurare la facoltà, da parte delle persone e delle famiglie, di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, in coerenza con la programmazione locale e con il progetto individuale;
c) definisce i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie pubbliche e private;
d) promuove e autorizza lo sviluppo dei servizi del sistema integrato, attraverso la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di interesse regionale;
e) definisce i requisiti e le procedure per l'accreditamento dei servizi e delle strutture operanti nel sistema integrato;
f) definisce le modalità e i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle strutture e sui servizi di cui alla lettera c);
g) definisce indirizzi generali per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
h) ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 e le altre risorse destinate al finanziamento del sistema integrato;
i) organizza e coordina, in raccordo con le Province, il Sistema informativo dei servizi sociali regionale di cui all'articolo 25;
j) promuove e sostiene la gestione associata degli interventi e servizi sociali del sistema locale;
k) verifica la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali;
l) promuove iniziative informative, formative e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali, a supporto della realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali;
m) promuove iniziative di formazione di base e permanente per il personale operante nel sistema integrato;
n) promuove iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo del terzo settore, in particolare in raccordo con il sistema della formazione;
o) promuove le organizzazioni di volontariato quale espressione della libera e gratuita partecipazione dei cittadini allo sviluppo del sistema integrato;
p) promuove iniziative per favorire l'applicazione dell'amministratore di sostegno;
q) provvede all'istituzione e tenuta degli albi e registri previsti dalle vigenti normative regionali e nazionali.
Art. 9
(Funzioni delle Province)
1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato, partecipando in particolare alla definizione e attuazione dei Piani di zona di cui all'articolo 24, con specifico riferimento alle materie di propria competenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Province collaborano alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale.
3. Le Province esercitano funzioni finalizzate alla realizzazione del sistema regionale di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, nonché di diffusione delle conoscenze, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione.
Art. 10
(Funzioni dei Comuni)
1.
I Comuni sono titolari della funzione di programmazione locale del sistema integrato, delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione del sistema locale di interventi e servizi sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla vigente normativa statale e regionale e in particolare:
a) garantiscono l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato;
b) determinano gli eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione;
c) definiscono le condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
d) esercitano le funzioni relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
e) coordinano i programmi, le attività e i progetti dei soggetti privati operanti in ciascun ambito territoriale;
f) concorrono alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale.
2. I Comuni esercitano le funzioni di programmazione locale attraverso i Piani di zona e concorrono alla programmazione regionale con le modalità previste dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
Art. 11
(Funzioni delle Aziende per i servizi sanitari)
1. Le Aziende per i servizi sanitari partecipano alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato, con particolare riferimento all'integrazione sociosanitaria.
2. I Comuni possono prevedere la delega della gestione del Servizio sociale dei Comuni, ovvero di specifici servizi, alle Aziende per i servizi sanitari.
3. Le Aziende per i servizi sanitari, previa autorizzazione della Regione, possono partecipare a società a capitale misto pubblico e privato o a capitale interamente pubblico per la gestione ed erogazione degli interventi e servizi sociosanitari.
Art. 12
(Funzioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al
capo II della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), che operano nel campo socioassistenziale e sociosanitario, sono inserite nel sistema integrato e partecipano alla programmazione in materia e alla gestione dei servizi, concorrendo in particolare alla definizione e attuazione dei Piani di zona.
2. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona possono realizzare tra di loro, con enti locali e con altri enti pubblici o privati le forme di collaborazione e di cooperazione previste dalla vigente legislazione di settore.
3. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono autorizzate a partecipare a società a capitale misto pubblico e privato o a capitale interamente pubblico per la gestione ed erogazione degli interventi e servizi del sistema integrato.
Art. 13
(Famiglie)
1. Nell'ambito della programmazione del sistema integrato è assicurata la piena valorizzazione delle risorse di solidarietà proprie delle famiglie.
2. Gli enti pubblici promuovono il coinvolgimento delle famiglie nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, al fine di migliorarne la qualità e l'efficienza.
Art. 14
(Terzo settore, volontariato e altri soggetti senza scopo di lucro)
1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà e al fine di valorizzare le risorse e le specificità delle comunità locali regionali, riconoscono il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro e promuovono azioni per il loro sviluppo, qualificazione e sostegno.
2.
Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:
a) gli enti e le istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro;
b) le cooperative sociali e loro organismi rappresentativi;
c) le organizzazioni di volontariato;
d) le associazioni di promozione sociale;
e) le fondazioni.
3. I soggetti di cui al comma 2, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro concorrono alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria e socioeducativa. Tali soggetti, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano altresì alla progettazione, attuazione, erogazione e, qualora non fornitori di servizi e interventi, alla valutazione dell'efficacia degli interventi e servizi del sistema integrato. È promosso, prioritariamente, il coinvolgimento dei soggetti operanti, che apportano risorse materiali o immateriali proprie.
4. La Regione e gli enti locali valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema integrato come espressione organizzata di partecipazione civile e di solidarietà sociale, come risposta autonoma e gratuita della comunità ai propri bisogni, nonché come affiancamento ai servizi finalizzato a favorire il continuo adeguamento dell'offerta ai cittadini.
5. La Regione e gli enti locali, nell'ambito del sistema integrato, promuovono e valorizzano la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano iniziative di solidarietà sociale senza scopo di lucro.
Art. 15
(Relazioni con le organizzazioni sindacali)
1. La Regione e gli enti locali, secondo le proprie competenze, attuano la presente legge garantendo l'informazione, la consultazione, la concertazione e la contrattazione sindacale, secondo le previsioni della vigente normativa statale e regionale, dei contratti nazionali e degli accordi decentrati.
2. La Regione e gli enti locali assicurano la concertazione anche con le organizzazioni sindacali in merito agli atti di natura programmatoria e regolamentare derivanti dalla presente legge.
Art. 16
(Altri soggetti privati)
1. I soggetti privati a scopo di lucro operanti nel settore sociale, sociosanitario e socioeducativo concorrono alla gestione e all'offerta dei servizi, nonché alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi, secondo le modalità di cui alla presente legge.
CAPO IV
Organizzazione territoriale
Art. 17
(Servizio sociale dei Comuni)
1. I Comuni esercitano la funzione di programmazione locale del sistema integrato e gestiscono i servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), nonché le attività relative all'autorizzazione, vigilanza e accreditamento di cui agli articoli 31, 32 e 33, in forma associata negli ambiti dei distretti sanitari di cui all'
articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e successive modifiche, di seguito denominati ambiti distrettuali.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, i Comuni esercitano in forma associata le altre funzioni e servizi attribuiti dalla normativa regionale di settore, nonché quelli ulteriori eventualmente individuati dai Comuni interessati.
3. I Comuni determinano, con la convenzione di cui all'articolo 18, la forma e le modalità di collaborazione per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui ai commi 1 e 2.
4. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.
5. Il Servizio sociale dei Comuni è dotato di un responsabile e di un ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale e articola la propria organizzazione in modo da garantire i servizi, gli interventi e le attività di cui ai commi 1 e 2.
6. L'ufficio di direzione e programmazione è struttura tecnica di supporto all'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale di cui all'articolo 20 per la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali.
7. Qualora l'ambito distrettuale comprenda il territorio di un solo Comune o parte di esso, le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite al Comune singolo.
Art. 18
(Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni)
1. Il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale e approvata con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La convenzione di cui al comma 1 individua la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega all'Azienda per i servizi sanitari, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale o altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, di seguito denominati enti gestori.
3.
La convenzione disciplina:
a) la durata della gestione associata;
b) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio;
c) i criteri e le procedure di nomina del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 21, nonché la costituzione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale;
d) i rapporti finanziari;
e) le modalità di informazione ai consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio sociale dei Comuni.
Art. 19
(Delega)
1. L'atto di delega individua le modalità attuative della convenzione di cui all'articolo 18.
2. In caso di delega, presso l'ente delegato è costituita una pianta organica aggiuntiva nella quale è inserito il personale che nei Comuni associati svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata, nonché quello di eventuale nuova assunzione.
3. L'ente delegato, d'intesa con l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, definisce il numero e il profilo professionale del personale da inserire nella pianta organica di cui al comma 2, nonché le modalità organizzative del Servizio sociale dei Comuni, in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale.
4. Il personale messo a disposizione dai Comuni associati conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico propri del profilo e della categoria di inquadramento contrattuale rivestiti presso l'ente di appartenenza.
5. Le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende pubbliche di servizi alla persona alle quali è demandata la gestione del personale osservano, anche in materia di assunzioni, le norme in vigore nel settore degli enti locali.
6. Gli oneri delle attività delegate sono a carico dei Comuni deleganti e sono oggetto di specifica contabilizzazione.
7. In caso di revoca della delega il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito ai Comuni deleganti, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa integrazione, ove necessaria, delle relative piante organiche.
Art. 20
(Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale)
1. In ogni ambito distrettuale è istituita l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale.
2. La costituzione dell'Assemblea è promossa per iniziativa del sindaco del Comune più popoloso dell'ambito distrettuale di pertinenza. Essa è composta dai sindaci di tutti i Comuni dell'ambito distrettuale, ovvero dagli assessori o dai consiglieri delegati in via permanente. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente.
3. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o un suo delegato, il Coordinatore sociosanitario dell'Azienda medesima, il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e il Direttore di distretto. Possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti dei soggetti di cui all'
articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, nonché i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche dell'ambito distrettuale.
4. L'Assemblea è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti nei confronti dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
5.
L'Assemblea svolge le seguenti attività:
a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni;
b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'articolo 24 e alla stipulazione del relativo accordo di programma;
c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni;
d) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;
e) partecipa al processo di programmazione territoriale, tramite intesa sul Programma delle attività territoriali (PAT), rispetto al quale concorre inoltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute;
f) esprime il parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma. Qualora l'Azienda per i servizi sanitari gestisca, in delega, anche i servizi socioassistenziali, il parere espresso è vincolante;
g) verifica l'attuazione degli obiettivi assegnati al Direttore di distretto;
h) svolge le ulteriori funzioni attribuite dai Comuni dell'ambito distrettuale.
6. L'Assemblea può individuare al suo interno una più ristretta rappresentanza per compiti attuativi di determinazioni collegialmente assunte o per l'elaborazione di progettualità specifiche.
7. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da un regolamento interno, approvato dall'Assemblea medesima, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
8. Qualora l'ambito distrettuale comprenda il territorio di un solo Comune o di parte di esso, i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al sindaco del Comune medesimo, salve restando le funzioni consultive dei soggetti di cui al comma 3.
Art. 21
(Responsabile del Servizio sociale dei Comuni)
1. Il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni è individuato dall'ente gestore tra il personale a sua disposizione, tra il personale dei Comuni associati ovvero tra personale esterno ed è nominato in base ai criteri e alle procedure individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera c).
2. Costituiscono requisiti per la nomina del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socioassistenziale.
3.
Il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni:
a) assume le funzioni di direzione del servizio;
b) pianifica e gestisce il personale assegnato al servizio;
c) pianifica e gestisce le risorse finanziarie assegnate;
d) pianifica e gestisce le risorse strumentali assegnate;
e) è responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 17, comma 5.
4. L'ente gestore, fermi restando i requisiti soggettivi e le procedure di nomina di cui al comma 1, può disporre nuove assunzioni.
Capo V
Metodi e strumenti di programmazione, concertazione e partecipazione
Art. 22
(Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 e per l'attuazione integrata delle politiche di cui al titolo III, capo I, la Direzione generale dell'Amministrazione regionale svolge funzioni di impulso dell'attività delle Direzioni centrali che intervengono nelle materie di cui all'articolo 3, garantendone il coordinamento e la continuità dell'azione amministrativa.
2. Ai fini dell'attività di coordinamento di cui al comma 1, è istituito presso la Direzione generale il Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale, composto dal Direttore generale, con funzioni di presidente, e dai Direttori centrali competenti nelle materie di cui all'articolo 3.
Art. 23
(Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali)
1. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano sociale regionale, promuove azioni volte a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza e definisce politiche integrate per la prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio, nonché per il contrasto dell'istituzionalizzazione.
2. Il Piano sociale regionale è coordinato con la programmazione regionale in materia sanitaria, sociosanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali ed è predisposto in conformità ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo il metodo della concertazione.
3.
Il Piano sociale regionale, tenuto conto delle politiche di cui al titolo III, capo I, indica in particolare:
a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, i fattori di rischio sociale da contrastare e i relativi indicatori di verifica;
b) le aree e le azioni prioritarie di intervento, nonché le tipologie dei servizi, degli interventi e delle prestazioni;
c) i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime;
d) le modalità di finanziamento del sistema integrato;
e) le esigenze e gli interventi relativi alla formazione di base e alla formazione permanente del personale, da realizzarsi anche tramite attività formative rivolte congiuntamente al personale appartenente al settore sanitario e al settore sociale;
f) i criteri per la sperimentazione di servizi e interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;
g) i criteri generali per l'accreditamento dei soggetti che concorrono alla realizzazione e gestione del sistema integrato;
h) i criteri e le modalità per la predisposizione della Carta dei diritti e dei servizi sociali di cui all'articolo 28;
i) i criteri e le modalità per la predisposizione di interventi e progetti integrati nelle materie di cui al comma 2;
j) il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali per le diverse tipologie di utenza.
4. Il Piano sociale regionale ha durata triennale ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, e successiva intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale. L'intesa interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Piano sociale regionale può essere motivatamente approvato prescindendo dall'intesa.
5. La rilevazione delle condizioni di bisogno di cui al comma 1 viene effettuata mediante l'utilizzo di indicatori omogenei ai settori sanitario e socioassistenziale, definiti dalla Giunta regionale.
Art. 24
(Piano di zona)
1. Il Piano di zona (PDZ) è lo strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti distrettuali. Il PDZ costituisce inoltre mezzo di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato.
2. Il PDZ è definito in coerenza con la programmazione regionale ed è coordinato con la programmazione locale in materia sanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali.
3. Il PDZ è informato ai principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà e deve garantire un sistema efficace, efficiente, capace di produrre promozione, prevenzione, cura, tutela e inclusione sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-mutuo aiuto.
4.
Il PDZ definisce in particolare:
a) l'analisi del bisogno;
b) gli obiettivi di sviluppo, tutela e inclusione sociale e i relativi indicatori di verifica;
c) gli obiettivi di sistema dei servizi e le priorità di intervento;
d) le modalità organizzative dei servizi;
e) le attività di tipo integrato previste dagli articoli 55, 56 e 57;
f) le risorse necessarie a realizzare il sistema integrato degli interventi e servizi sociali locali e le quote rispettivamente a carico dell'Azienda per i servizi sanitari e dei Comuni necessarie per l'integrazione sociosanitaria;
g) le modalità di coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
h) le modalità di collaborazione tra servizi e soggetti impegnati nelle diverse forme di solidarietà sociale;
i) le forme di concertazione con l'Azienda per i servizi sanitari, per garantire la cooperazione nell'ambito delle aree ad alta integrazione sociosanitaria;
j) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza e la valutazione partecipata dei cittadini in merito alle attività, alle prestazioni e ai servizi disponibili, compresa la redazione, da parte degli enti e organismi gestori, del bilancio sociale.
5. Il PDZ può prevedere progetti di comunità riguardanti azioni e attività di prevenzione sociosanitaria e di promozione di adeguati stili di vita, diretti a gruppi a rischio sociale o sanitario, nonché a fasce di popolazione interessate da problematiche connesse ai cicli vitali dell'individuo e della famiglia.
6. Il PDZ è definito dai Comuni associati di cui al comma 1, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Province e di tutti i soggetti di cui all'
articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, attivi nella programmazione e delle organizzazioni dei cittadini e delle loro associazioni, sentito il parere delle rappresentanze territoriali delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 27, comma 3, lettere h), i), o), q), r), s), t) e u). Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
7. Il PDZ è approvato con accordo di programma, promosso dal Presidente dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale e sottoscritto dallo stesso, dai sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale di pertinenza e, in materia di integrazione sociosanitaria, dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari. È sottoscritto altresì dai Presidenti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e delle Province, nonché dai soggetti di cui all'
articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, i quali partecipano alla conferenza finalizzata alla stipulazione dell'accordo di programma e concorrono all'attuazione degli obiettivi del PDZ con risorse proprie.
8. Il PDZ ha validità triennale e viene aggiornato annualmente nei limiti e secondo le modalità stabilite con l'accordo di programma di cui al comma 7.
9. Le attività sociosanitarie previste dal PDZ devono essere coincidenti con le omologhe previsioni del Programma delle attività territoriali (PAT).
Art. 25
(Sistema informativo dei servizi sociali regionale)
1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province e dei Comuni, istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale il Sistema informativo dei servizi sociali regionale (SISS), quale supporto alla funzione di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del sistema integrato.
2. Il SISS assicura la disponibilità dei dati relativi all'analisi dei bisogni sociali, al corretto ed efficace utilizzo delle risorse e allo stato dei servizi. Il SISS assicura inoltre la pubblicità dei dati raccolti.
3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e il modello organizzativo del SISS.
4. La Regione assicura il collegamento del SISS con il sistema informativo sanitario, nonché con i sistemi delle altre aree dell'integrazione sociale e dispone le necessarie connessioni con la rete dei sistemi informativi delle Province, dei Comuni e degli altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa.
5. La Regione assicura, in collaborazione con le Province, la formazione continua del personale addetto dei servizi sociali dei Comuni finalizzata al corretto funzionamento del SISS.
6. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti a fornire periodicamente le informazioni richieste, affinché confluiscano e siano organizzate nel SISS.
Art. 26
(Osservatorio delle politiche di protezione sociale)
1. L'osservatorio delle politiche di protezione sociale consiste nelle funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione dell'attuazione delle politiche sociali, nonché di previsione dei fenomeni sociali. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale svolge dette funzioni in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio promosse dalla Regione.
2. Per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati.
3. I risultati dell'attività dell'osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico denominato Relazione sociale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici.
Art. 27
(Commissione regionale per le politiche sociali)
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche in materia socioassistenziale, sociosanitaria e socioeducativa, nonché nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per le politiche sociali, di seguito denominata Commissione regionale.
2. La Commissione regionale svolge funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato ed esprime parere sul Piano sociale regionale.
3.
La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute e protezione sociale, ed è composta da:
a) l'Assessore competente in materia di salute e protezione sociale, con funzioni di Presidente;
b) il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;
c) il Direttore dell'Agenzia regionale della sanità o suo delegato;
d) il Direttore del Servizio competente per le attività socioassistenziali o suo delegato;
e) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;
f) tre rappresentanti designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Friuli Venezia Giulia;
g) un rappresentante designato dall'Unione Province Italiane (UPI) - Friuli Venezia Giulia;
h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
i) un rappresentante designato dal Coordinamento delle associazioni dei pensionati dei lavoratori autonomi (CAPLA);
j) due rappresentanti designati dalle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti;
k) due rappresentanti designati dalle associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali;
l) due rappresentanti designati dal Comitato regionale del volontariato;
m) due rappresentanti designati dall'Ordine degli assistenti sociali;
n) un rappresentante designato dalla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
o) due rappresentanti designati dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili;
p) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui alla
legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione);
q) due rappresentanti designati dalle categorie economiche;
r) due rappresentanti designati dall'Associazione regionale enti d'assistenza (AREA);
s) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale strutture terza età (ANASTE);
t) due rappresentanti designati dall'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (UNEBA);
u) un rappresentante designato dalla Federazione degli imprenditori socio-assistenziali (FISA);
v) un rappresentante designato dagli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
4. Alle sedute della Commissione regionale partecipano gli assessori regionali competenti per le materie in discussione. Possono essere invitati a partecipare altri soggetti, in relazione agli argomenti trattati.
5. La Commissione regionale ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale. Si riunisce almeno due volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro trenta giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. Può essere articolata in sottocommissioni.
6. Le riunioni della Commissione regionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.
Art. 28
(Carta dei diritti e dei servizi sociali)
1. Al fine di tutelare i diritti di cittadinanza sociale e di garantire la trasparenza, consentendo ai cittadini di fare scelte appropriate, i soggetti pubblici e privati erogatori di servizi sociali adottano la Carta dei diritti e dei servizi sociali, in conformità agli indirizzi del Piano sociale regionale.
2. La Carta dei diritti e dei servizi sociali è esposta nel luogo in cui sono erogati i servizi e contiene le informazioni sulle prestazioni offerte, sui criteri di accesso, sulle modalità di erogazione e sulle tariffe praticate. Essa inoltre riconosce il diritto a forme di consultazione e di valutazione della qualità dei servizi e indica le modalità di ricorso in caso di mancato rispetto degli standard e delle garanzie previste.
3. La Carta dei diritti e dei servizi sociali costituisce requisito necessario per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi e delle strutture.
Art. 29
(Uffici di tutela degli utenti)
1. Al fine di garantire il rispetto da parte dei soggetti erogatori degli standard e delle garanzie previsti nelle carte dei servizi, è istituito in ciascun Servizio sociale dei Comuni un ufficio di tutela degli utenti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Servizio sociale dei Comuni può avvalersi degli istituti di patronato e di assistenza sociale presenti nel territorio di pertinenza, attraverso la stipula di apposita convenzione.
Art. 30
(Strumenti di controllo della qualità)
1.
Al fine di assicurare che gli interventi e servizi sociali siano orientati alla qualità in termini di adeguatezza delle risposte ai bisogni, all'efficacia ed efficienza dei metodi e degli interventi, nonché ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 33, la Giunta regionale definisce con atto di indirizzo specifici standard e indicatori di qualità utili a verificare e valutare i seguenti parametri:
a) qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
b) congruità dei risultati raggiunti con i bisogni espressi;
c) efficace utilizzo delle risorse finanziarie impiegate;
d) flessibilità organizzativa;
e) coinvolgimento e ottimale utilizzo di tutte le risorse del territorio;
f) personalizzazione degli interventi e dei servizi sulla base della domanda espressa dagli utenti.
2. L'atto indirizzo individua altresì gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione al controllo dei cittadini e degli utenti dei servizi.
3. L'atto di indirizzo è adottato previo parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale regionale, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
Capo VI
Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi
Art. 31
(Autorizzazione)
1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie sono soggette al rilascio di autorizzazione all'esercizio.
2. L'autorizzazione è concessa, dal Comune nel cui territorio il servizio o la struttura è ubicata, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività o al legale rappresentante della persona giuridica o della società, previa verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalle disposizioni statali e regionali in materia.
3. La responsabilità ai fini amministrativi è in capo al titolare dell'autorizzazione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte, dei servizi erogabili.
4. L'autorizzazione ha carattere personale e non è, in ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incide sull'affidabilità morale e professionale.
5. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, dell'attività o della società, di modifica della rappresentanza legale della stessa, nonché di trasformazione dei servizi e delle strutture, si provvede alla modifica o alla conferma dell'autorizzazione, ovvero al rilascio di nuova autorizzazione, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 7.
6. La cessazione dell'attività svolta è comunicata almeno centoventi giorni prima all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione e determina la decadenza dell'autorizzazione.
7.
Con regolamento regionale sono definiti:
a) la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione;
b) i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture di cui al comma 1;
c) le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5;
d) le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni.
8. Le strutture deputate a ospitare soggetti che necessitano di prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria strutturate e continuative, unitamente a prestazioni socioassistenziali, sono le strutture sociosanitarie di cui all'
articolo 8 ter, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Tali strutture sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, in conformità a quanto disposto dall'
articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), e successive modifiche.
Art. 32
(Vigilanza)
1. La funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 31. La verifica comprende altresì la qualità e l'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate.
2. La vigilanza si esercita periodicamente ovvero, in caso di specifiche segnalazioni, mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli sulle strutture e sui servizi.
3. La funzione e le attività relative alla vigilanza sono esercitate dai Comuni in forma associata negli ambiti distrettuali.
Art. 33
1. L'accreditamento costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'esercizio dell'attività. Il processo di accreditamento dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie è coordinato con i meccanismi previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e l'accreditamento delle strutture sociosanitarie di cui all'articolo 31, comma 8.
2.
Con regolamento regionale sono definite le procedure del processo di accreditamento e gli ulteriori requisiti di cui al comma 1, con particolare riferimento a:
a) l'adozione della Carta dei diritti e dei servizi sociali e di strumenti di comunicazione e trasparenza;
b) la localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
c) il coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;
d) l'adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati;
e) i requisiti professionali, nonché il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) l'adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
4. Le attività concernenti l'accreditamento sono esercitate dal Servizio sociale dei Comuni nel cui ambito territoriale il servizio o la struttura è ubicata, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2. Il relativo provvedimento è rilasciato dal Comune ove ha sede la struttura o il servizio.
5. Le strutture accreditate sono convenzionabili con il sistema pubblico, senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili, nei limiti del fabbisogno previsto dal Piano sociale regionale e dal Piano sanitario e sociosanitario regionale.
6. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, il Registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 4 bis, L. R. 20/2005
Art. 34
(Sanzioni)
1.
Costituiscono illecito amministrativo:
a) lo svolgimento di servizi e la gestione di strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno in assenza di autorizzazione o in contrasto con quanto specificatamente previsto dall'autorizzazione medesima;
b) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 31, comma 6;
c) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 31, comma 7;
d) il mancato rispetto delle prescrizioni impartite nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 32;
e) l'utilizzo di forme di pubblicizzazione contenenti false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni.
2. La tipologia e la misura delle sanzioni per gli illeciti di cui al comma 1 sono individuate con atto della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'atto deliberativo può essere motivatamente approvato.
Art. 35
(Affidamento dei servizi)
1. Per l'affidamento dei servizi del sistema integrato si procede all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dei diversi elementi di qualità dell'offerta. È esclusa l'aggiudicazione basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso. Alla valutazione del prezzo offerto non può essere attribuito più del 15 per cento dei punti totali previsti in sede di capitolato d'appalto.
2. L'affidamento dei servizi avviene altresì nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, poste a garanzia del mantenimento del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Alla realizzazione degli interventi e servizi di cui alla presente legge si provvede secondo modalità che ne garantiscano la continuità.
4. Al soggetto aggiudicatario dei servizi è fatto divieto, pena la revoca dell'affidamento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, di subappaltare i servizi stessi.
6. L'atto di indirizzo è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
Capo VII
Risorse umane
Art. 36
(Operatori del sistema integrato)
1.
La Regione individua le seguenti figure professionali sociali operanti nell'ambito del sistema integrato:
a) l'assistente sociale;
b) l'educatore professionale;
c) l'educatore della prima infanzia;
d) l'animatore sociale;
e) l'operatore socio-sanitario e l'assistente domiciliare e dei servizi tutelari.
2. Partecipano alla realizzazione del sistema integrato anche coloro che sono in possesso di titoli riconosciuti validi ai sensi della normativa vigente, attestanti l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, nonché gli operatori dell'inserimento lavorativo di cui all'
articolo 37, comma 1, lettera d), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e i mediatori culturali di cui all'elenco previsto dall'
articolo 25, comma 6, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).
3. La Regione, attesa l'ampia possibilità di utilizzo dell'operatore socio-sanitario, ne prevede l'impiego promuovendo un'ulteriore formazione specifica in relazione ai differenti contesti operativi.
4. Il titolo di assistente domiciliare e dei servizi tutelari è a esaurimento.
5. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato, definisce i profili e i livelli di formazione scolastica, universitaria e professionale per gli operatori del sistema integrato.
6. La Regione stabilisce i percorsi formativi degli operatori del sistema integrato da formare nell'ambito del sistema formativo regionale.
7. Nell'ambito della programmazione delle attività di formazione di cui all'articolo 37, la Regione promuove la qualificazione degli operatori privi di titolo, in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Gli operatori privi dei requisiti professionali, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio da meno di due anni, accedono ai corsi di formazione di base.
9. Per gli operatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione.
10. È comunque fatto salvo il rispetto delle norme contrattuali vigenti e di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, regionale e decentrata.
Art. 37
(Attività di formazione)
1. La formazione di base e permanente e la qualificazione del personale in servizio costituiscono strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia del sistema integrato.
2. La Regione promuove la formazione di base, continua e permanente degli operatori del sistema integrato, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.
3. La programmazione regionale delle iniziative per la formazione degli operatori del sistema integrato è predisposta dalla Regione con riferimento a quanto stabilito nel Piano sociale regionale e con il concorso degli enti locali.
4. La programmazione regionale di cui al comma 3 costituisce indirizzo per l'attuazione delle iniziative di qualificazione e di formazione permanente e continua degli operatori del sistema integrato, realizzate da enti accreditati per la gestione delle attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, nonché per le attività formative realizzate con il concorso delle istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore e delle Università degli studi.
5. La Regione, in raccordo con gli enti locali, promuove iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro.
6. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi e servizi sociali promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori a iniziative di formazione continua e permanente.
Capo VIII
Strumenti di finanziamento e compartecipazione al costo delle prestazioni
Art. 38
(Finanziamento del sistema integrato)
1. Il sistema integrato è finanziato con le risorse stanziate dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, dagli altri enti pubblici e dall'Unione europea, nonché con risorse private.
Art. 39
(Finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni)
1. Le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente, determinato annualmente con legge di bilancio, e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali, concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza dei Comuni singoli e associati. Tali risorse perseguono lo sviluppo omogeneo del sistema integrato in ambito regionale.
2. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai Comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei Comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale. La Giunta regionale con apposito atto determina l'entità della quota, nonché i criteri e le modalità di utilizzo della stessa.
3. Con regolamento regionale, da adottarsi previa intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, sono determinate le modalità di ripartizione tra i Comuni, singoli o associati, delle risorse non destinate alle finalità di cui al comma 2. L'intesa interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere motivatamente adottato prescindendo dall'intesa.
Note:
1Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2007, come stabilito dall'art. 66, comma 8, della presente legge.
Art. 40
(Sostegno agli investimenti nei settori socioassistenziale, socioeducativo e sociosanitario)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire, a partire dall'anno 2007, un Fondo regionale per gli investimenti, destinato a promuovere e sostenere la realizzazione, da parte di soggetti pubblici, soggetti del privato sociale e soggetti privati convenzionati, di servizi sperimentali e di forme innovative di residenzialità, rispondenti alle necessità delle comunità locali.
2. Con regolamento regionale sono determinate le misure degli interventi ammissibili e sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di intervento.
3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a istituire, a partire dall'anno 2007, un Fondo speciale di rotazione a favore degli enti pubblici, degli enti del privato sociale e del privato di mercato, per l'attivazione di agevolazioni destinate a sostenere l'acquisto di arredi e attrezzature, nonché la realizzazione di interventi edilizi di straordinaria manutenzione, di ristrutturazione, di ampliamento, di adeguamento alle normative nazionali e regionali in materia di antincendio, antinfortunistica e superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento ai requisiti minimi previsti di servizi e strutture già operanti sul territorio regionale nel settore sociosanitario per l'assistenza delle persone anziane non autosufficienti e di disabili gravi, nel settore socioassistenziale e nel settore socioeducativo.
4. Al Fondo di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui alla
legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).
5.
Le dotazioni del Fondo sono costituite da:
a) conferimenti ordinari della Regione;
b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;
c) conferimenti dello Stato;
d) rientri, anche anticipati, delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;
e) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche di contributi regionali in conto capitale o annui costanti nei settori socioassistenziale e socioeducativo;
f) interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.
6. Le dotazioni del Fondo sono utilizzate per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate della durata massima di venti anni, finalizzate alla parziale copertura delle spese di investimento e degli oneri per interessi.
7. Con regolamento regionale sono determinate le misure dell'intervento ammissibile e dei tassi da applicare agli interventi di cui al comma 3 e definiti i criteri, le procedure e le modalità d'intervento.
8. L'amministrazione del Fondo è affidata al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, con contabilità separata, attraverso un Comitato di gestione.
9.
Il Comitato di gestione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute e protezione sociale, ed è composto da:
a) il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA;
c) tre funzionari regionali designati, quali esperti, dal Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale.
10. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 3 è esercitata dalla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico e organizzativo nello svolgimento dei compiti attribuiti, nonché per definire il rimborso annuo da riconoscere.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA per supportare la riconversione e la realizzazione di nuovi servizi residenziali, semiresidenziali e diurni, socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, previsti negli atti di programmazione regionale, attraverso lo sviluppo del project financing.
13.
Per le finalità di cui al comma 12, con apposita convenzione, sono disciplinate le funzioni di:
a) consulenza tecnica alle amministrazioni pubbliche su ipotesi di piani economico-finanziari di project financing;
b) assistenza ed esame di eventuali progetti sotto il profilo economico-finanziario, con esclusione della fase di selezione dei proponenti e delle fasi di gara;
c) ricerca di promotori privati cui segnalare specifici progetti, valutazione di iniziative dagli stessi proposte e, in caso di esito positivo, partecipazione al capitale di rischio nell'iniziativa del promotore;
d) gestione di un eventuale fondo da costituire presso Friulia SpA, destinato a fornire alle amministrazioni pubbliche concedenti le risorse necessarie a sostenere i progetti ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi);
e) costituzione di un fondo di garanzia dedicato per attivare finanziamenti bancari da parte di istituti singoli o associati.
14. I finanziamenti del Fondo regionale per gli investimenti di cui al comma 1 e del Fondo speciale di rotazione di cui al comma 3 sono disposti mediante legge finanziaria regionale a partire dall'esercizio 2007.
Art. 41
(Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine)
1. La Regione istituisce il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine, rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.
2. Tramite il Fondo si provvede al finanziamento di prestazioni e servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1, con priorità per gli interventi diretti al sostegno della domiciliarità.
3. Il Fondo è formato con risorse regionali e nazionali, nonché con risorse provenienti dalla fiscalità generale ed eventuali risorse di altri soggetti pubblici e privati. Alla ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni si provvede secondo criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
4. Le modalità di gestione del Fondo, nonché la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma 2 sono disciplinate con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della competente Commissione consiliare, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
Art. 42
(Compartecipazione al costo delle prestazioni)
1. La compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni trova applicazione da parte dei Comuni con riferimento alla situazione economica del richiedente ovvero del suo nucleo familiare, secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, al fine di assicurarne l'omogenea applicazione territoriale.