LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 32

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 15/2005 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/01/2006
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Articolo 1
1.
Dopo il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono inseriti i seguenti:
<<11 bis. Le discariche per rifiuti urbani autorizzate e in attività, classificate ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti), come di I categoria, che hanno completato il conferimento dei rifiuti alla data del 27 settembre 2003, sono autorizzate a procedere alla chiusura dell'impianto nel rispetto del progetto già formalmente approvato dall'ente competente.
11 ter. I piani di adeguamento delle altre discariche per rifiuti urbani già autorizzate e in attività, qualora il fondo e i fianchi dell'impianto siano già ricoperti di rifiuti, anche in applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), devono rispettare le previsioni di cui al decreto legislativo medesimo, ma potranno prescindere dalla barriera geologica di fondo e dei fianchi, così come descritta dal suddetto decreto legislativo 36/2003. Tali discariche potranno essere autorizzate ad ampliamenti della volumetria fino a una misura massima del 10 per cento di quanto previsto dalle autorizzazioni in possesso di ciascun impianto.>>.

2. Al comma 12 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2005, dopo le parole: <<comma 11>> sono aggiunte le seguenti: <<, 11 bis e 11 ter>>.
3. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, i gestori degli impianti predispongono minimo tre piezometri per impianto, coordinandosi con l'ARPA per la localizzazione, dimensionamento e altri aspetti tecnici. L'ARPA avvia, a rete completata, un piano di monitoraggio delle falde.