Art. 02
(Compiti e funzioni della Regione)
1.
La Regione esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con particolare riguardo all'attuazione della politica comune della pesca;
b) disciplina e attuazione di interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche;
c) attuazione degli interventi, opere e infrastrutture di sostegno del comparto ittico e dell'acquacoltura previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, anche tramite interventi affidati agli enti locali in delegazione amministrativa intersoggettiva;
d) adempimenti conseguenti alla costituzione del distretto di pesca nord Adriatico di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 febbraio 2010 (Istituzione del distretto di pesca nord Adriatico) non riservati allo Stato;
e)
concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'
articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111
(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), per finalità di pesca e acquacoltura;
f) funzioni di programmazione e amministrative regionali in materia di pesca, anche per fini scientifici, e di acquacoltura, anche biologica.
2.
Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali di cui al comma 1, riguardanti in particolare:
a) l'adozione dei provvedimenti riguardanti le misure gestionali delle attività di pesca svolte dalla flotta di pesca operante in regione;
b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di utilizzo delle reti o apparecchi da pesca mobili o degli apparecchi da pesca fissi esistenti, impiegati per la pesca professionale;
c) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio dell'attività di maricoltura;
d) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio della pesca per scopi scientifici;
e) le autorizzazioni concernenti l'attività di pescaturismo;
e bis) l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività di pesca del novellame destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti nel rispetto dei criteri e limiti individuati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale. L'attività, qualora esercitata nella laguna di Marano-Grado, è consentita dal 15 marzo al 15 giugno di ogni anno per un periodo massimo di trenta giorni e secondo quantitativi annuali finalizzati a perseguire un prelievo sostenibile della risorsa;
f) gli altri provvedimenti di gestione della pesca.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di porto competenti per territorio al fine di disporre del supporto delle medesime.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 56, lettera b), L. R. 18/2011
2Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 134, comma 1, L. R. 26/2012
3Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 1, comma 1, L. R. 30/2015
6Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 57, comma 1, L. R. 28/2017
7Parole sostituite alla lettera e bis) del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 1
(Funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi nella Laguna di Marano-Grado)
1.
Sono conferite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi dei beni della Laguna di Marano-Grado trasferiti alla Regione ai sensi dell'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).
2. I beni della Laguna di Marano-Grado che possono essere oggetto delle concessioni per i fini di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca di intesa con l'Assessore competente in materia di salute.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 14/2016
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 10/2017
Articolo 2
(Modalità di rilascio delle concessioni)
1.
L'Amministrazione regionale provvede con regolamento a disciplinare le modalità di rilascio delle concessioni di cui all'articolo 1, con l'obiettivo di consentire, in piena conformità alla
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992
, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e alle altre norme in materia, una gestione delle risorse alieutiche della laguna compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca, e nel rispetto della
direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991
, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, e degli ulteriori seguenti criteri:
a) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, perseguendo la finalità di indirizzare lo sviluppo delle attività che insistono sulla laguna, componendo le conflittualità tra usi concorrenti e promuovendo la tutela e il razionale utilizzo della laguna e delle sue risorse;
b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca, garantito dai concessionari con il pagamento dell'indennizzo di cui al successivo articolo 2 bis;
c) onerosità delle concessioni;
d) garanzia di condizioni di eguaglianza e parità tra i soggetti aventi diritto a richiedere il rilascio delle concessioni;
d bis) previsione che le amministrazioni comunali competenti debbano provvedere a bandire le procedure dirette alla selezione dei concessionari entro termini certi, decorrenti dal momento in cui l'individuazione delle aree interessate viene effettuata;
d ter) garanzia che le procedure dirette alla selezione dei concessionari siano bandite dalle amministrazioni comunali con modalità tali da consentire all'eventuale concessionario già presente, in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di programmare la propria attività di allevamento, concludendo, ove possibile, il naturale ciclo di sviluppo del prodotto seminato;
d quater) garanzia per il concessionario neo-aggiudicatario di un periodo di permanenza nella titolarità della concessione, salve le ipotesi di rinuncia o decadenza, non inferiore a nove anni;
d quinquies) garanzia in ogni caso che nell'ipotesi di sostituzione di un concessionario a un altro a seguito di regolare aggiudicazione, il subentrante sia tenuto a rilevare dall'uscente, a prezzo stimato da perito imparziale, il prodotto presente nello specchio acqueo, nonché le attrezzature a mare, condizionando il rilascio dell'area al regolare adempimento dell'obbligo.
2. Sono fatte salve e assumono priorità le domande di concessione presentate entro il 31 dicembre 2002 agli organi competenti al rilascio.
2 bis. Al neo concessionario che si renda assegnatario di specchio acqueo di prima assegnazione è attribuito il prodotto ittico vagantivo che eventualmente si trovi sui corrispondenti fondali alla data dell'assegnazione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 17/2006
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, comma 1, L. R. 16/2008
3Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 24/2009
4Comma 2 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
Art. 2 bis
(Sospensione dell'esercizio dell'uso civico di pesca)
1. L'esercizio dell'uso civico di pesca nelle aree lagunari date in concessione per l'allevamento di molluschi bivalvi è sospeso per tutta la durata della concessione.
2. A compenso della sospensione di cui al comma 1 il concessionario è tenuto al pagamento, in favore del Comune che ha rilasciato la concessione, di un indennizzo corrispondente alla quota parte del canone di cui all'articolo 3, individuata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente alle risorse ittiche, sentiti il Comune territorialmente competente e il Commissario regionale agli usi civici.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
2Comma 2 sostituito da art. 3, comma 36, lettera a), L. R. 31/2017
Art. 3
(Canoni relativi alle concessioni)
1.
L'importo dei canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado, comprensivo dell'indennizzo di cui all'articolo 2 bis, comma 2, è pari a sette volte la misura del canone, prevista per le concessioni ministeriali nel settore della pesca e acquacoltura aventi a oggetto specchi acquei, manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, determinata ai sensi dell'articolo 03, comma 2, e dell'
articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400
(Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla
legge 494/1993
.
2. Gli introiti di cui al comma 1, decurtati dell'indennizzo di cui all'articolo 2 bis, sono trattenuti nella misura del 95 per cento dal Comune territorialmente competente e riversati per il rimanente 5 per cento alla Regione. In caso di più Comuni competenti la quota del 95 per cento di competenza dei Comuni è ripartita tra loro in proporzione alle superfici interessate.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 6, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 7, lettera c), L. R. 33/2015
2Articolo sostituito da art. 3, comma 36, lettera b), L. R. 31/2017
3Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 96, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Articolo 4
(Sanzioni)
01. La violazione degli obblighi concernenti l'attività di pesca del novellame stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 02 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro.
1. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 2 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.
1 bis. È vietato l'esercizio dell'attività di raccolta di molluschi bivalvi all'esterno degli specchi acquei assentiti in concessione mediante draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o diversi mezzi meccanici. La violazione del divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro e la confisca obbligatoria del pescato, nonché della draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o del diverso mezzo meccanico impiegato.
1 ter. In via di interpretazione autentica del comma 1 bis, per mezzi meccanici si intendono gli attrezzi per la pesca e per la raccolta di molluschi che utilizzano forze motrici diverse dalla mano dell'uomo o che non sono movimentati esclusivamente a mano.
1 quater.
Comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro l'utilizzo di attrezzi per l'attività di pesca professionale nella laguna di Marano-Grado in violazione delle limitazioni previste dai provvedimenti gestionali di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 0191/Pres
(Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'
articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31
(Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), con riferimento:
a) alle aree e ai periodi di tempo in cui gli attrezzi possono essere utilizzati;
b) alle tipologie e alle caratteristiche degli attrezzi utilizzabili;
c) alle modalità di impiego degli attrezzi;
d) al numero di attrezzi utilizzabili a bordo delle imbarcazioni impiegate per la pesca.
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede l'Amministrazione comunale territorialmente competente.
3. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo è svolta, oltre che dall'Amministrazione concedente, dal Corpo forestale regionale e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
2Comma 01 aggiunto da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Comma 1 ter aggiunto da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4Comma 1 quater aggiunto da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5Parole sostituite al comma 3 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
6Parole soppresse al comma 3 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
Art. 6 bis
(Criteri per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura)
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 con riferimento alle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi, il presente articolo disciplina le modalità di affidamento in concessione per finalità di pesca e acquacoltura:
a)
dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell'
articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111
(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);
b)
dei beni della Laguna di Marano-Grado trasferiti ai sensi dell'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).
2. L'Amministrazione regionale procede all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1 mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.
3. L'Amministrazione regionale comunica, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, l'intendimento di affidare in concessione beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, invitando i candidati a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni, la propria migliore offerta.
4.
In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del medesimo bene demaniale o di zona del mare territoriale, la comparazione delle istanze è effettuata, oltre che in base ai criteri di cui all'articolo 37 del codice della navigazione, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente all'avviso di selezione:
a) la natura di imprese cooperative, consorzi o di raggruppamenti di imprese singole o associate;
b) la presenza di un'unità produttiva nel territorio regionale e del possesso di mezzi tecnici, comprese le imbarcazioni regolarmente iscritte negli appositi registri, necessari al razionale utilizzo del bene demaniale;
c) la presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di concessione, che preveda l'installazione o l'utilizzo di strutture e impianti anche a terra che rispondano a un più elevato livello igienico-sanitario per il trattamento, il confezionamento e la movimentazione del prodotto;
d) la presentazione di un progetto che garantisca il più elevato livello occupazionale stabile;
e) la presentazione di un progetto che tenda ad armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera e incentivare l'aggregazione fra operatori del settore pesca e acquacoltura al fine di un utilizzo equilibrato e ottimale dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
f) la presentazione di un progetto che promuova e incentivi la riqualificazione ambientale e, in particolare, la riqualificazione delle aree costiere del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione, associate alla sostenibilità produttiva;
g) la presentazione di un progetto che preveda di attivare all'interno dell'area richiesta la creazione di zone di tutela biologica finalizzate alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'incremento della biodiversità delle risorse alieutiche;
h) la presentazione di un progetto di innovazione, ricerca scientifica o sperimentazione che preveda metodi o pratiche di pesca e acquacoltura ecosostenibili.
5. Nell'ipotesi in cui pervenga all'Amministrazione regionale istanza autonoma di rilascio di concessione, questa viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, invitando chi ne abbia interesse a presentare, entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a sessanta giorni, osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione di più istanze pervenute si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. La durata delle concessioni demaniali marittime di cui al presente articolo superiore a quattro anni è commisurata al progetto di utilizzo del bene demaniale definito dal piano aziendale.
7 bis.
Con regolamento regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca sono disciplinati i procedimenti amministrativi relativi all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1, ivi compresi i casi in cui, per la valutazione del piano aziendale, è richiesto il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all'
articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26
(Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si osservano le vigenti disposizioni e i principi della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di concessioni del demanio marittimo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 61, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
2Comma 1 sostituito da art. 1, comma 9, lettera a), L. R. 33/2015
3Comma 6 abrogato da art. 1, comma 9, lettera b), L. R. 33/2015
4Comma 7 bis aggiunto da art. 1, comma 9, lettera c), L. R. 33/2015
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 14/2016
Art. 6 ter
(Promozione dell'acquacoltura e dell'acquaponica)
1.
La Regione definisce le attività di acquacoltura e acquaponica competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili, nel rispetto del
Regolamento (UE) n. 508/2014
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del
decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
(Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96). La Giunta regionale con deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce le metodologie irrigue, le tipologie di substrato e le soluzioni nutritive da utilizzare, nonché le caratteristiche degli immobili destinati alle attività.
2.
Ai fini del presente articolo si intende per:
a) pratica colturale fuori suolo: la pratica colturale realizzata in un ambiente controllato, basata su supporti di ordine tecnologico alternativi o integrativi rispetto alle tradizionali prassi di coltivazione e di allevamento e che non prevede l'utilizzo del terreno per una o più fasi dello sviluppo fenologico della pianta;
b)
acquacoltura: attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine, ai sensi dell'
articolo 3 del decreto legislativo 4/2012
;
c) idroponica: tecnica di coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato mediante l'impiego di un substrato inerte e di adeguate soluzioni nutritive;
d) acquaponica: tecnica di coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato derivante dall'integrazione tra la coltivazione idroponica di cui alla lettera c) e l'acquacoltura;
e)
supporti di ordine tecnologico:
1) sistemi automatizzati per il controllo climatico della ventilazione e dell'aerazione e per il controllo della qualità del liquido nutritivo e della conseguente rigenerazione quando funzionali alla creazione dell'habitat più idoneo allo sviluppo delle piante;
2) sistemi computerizzati finalizzati alla gestione del ciclo della produzione anche da remoto.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 10/2023