Art. 1
2. Per le finalità di cui al comma 1 nella denominazione del capitolo 5064 dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, dopo le parole: <<all'Istituto Tomadini di Udine>> sono inserite le seguenti: <<e al Collegio Don Bosco di Tolmezzo,>>.
Art. 3
(Norma di sanatoria per mancata presentazione della documentazione di spesa)
1. Nei confronti dei beneficiari di procedimenti contributivi regionali per la realizzazione di opere, in corso alla data di entrata in vigore della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), che non si sono avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 76 della legge medesima, e che non hanno rispettato i termini di cui all'
articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico), per la presentazione della documentazione finale attestante la spesa sostenuta, l'organo concedente è autorizzato, previo accertamento del pieno raggiungimento dell'interesse pubblico, a confermare i contributi concessi purché i beneficiari interessati facciano pervenire alla Direzione provinciale lavori pubblici competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un prospetto riassuntivo di spesa, corredato della relativa documentazione.
2. La commisurazione definitiva del contributo avviene in sede di approvazione, da parte dell'organo concedente, di apposita relazione del Direttore provinciale dei lavori pubblici acclarante la regolarità dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e il soggetto beneficiario, la conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo e la spesa definitivamente ammissibile a contributo, che viene determinata dallo stesso Direttore provinciale, sulla base della documentazione di cui al comma 1.
3. Le spese non documentate entro il termine predetto sono escluse dalla spesa ammissibile a contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.
Art. 10
(Opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dai Consorzi di bonifica)
1. Le disposizioni di cui all'
articolo 6, comma 19, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), si applicano a tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.
2. I Consorzi di bonifica, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità delegate dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'
articolo 51 della legge regionale 14/2002, possono indire conferenza di servizi ai sensi della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
Art. 13
(Progetto di Piano regionale di tutela delle acque)
1. Il Comitato incaricato della verifica delle fasi dello studio finalizzato alla predisposizione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, previsto dal
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), già costituito ai sensi delle leggi regionali 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), rimane in carica fino all'approvazione del progetto di Piano da parte della Giunta regionale.
Art. 14
(Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue urbane)
1. Fino all'adozione del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'
articolo 44 del decreto legislativo 152/1999, e per gli effetti degli articoli 31 e 32 del medesimo decreto, qualora un agglomerato sia servito da due o più impianti, ovvero dia origine a più scarichi terminali in corpi idrici ricettori, e le reti afferenti agli impianti o agli scarichi terminali non siano interconnesse tra loro, le aree sottese alle singole reti, in presenza di una sufficiente concentrazione della popolazione e delle attività economiche, possono essere considerate come agglomerati distinti.
Art. 17
(Cave di prestito)
1. Limitatamente alla realizzazione delle opere relative alle infrastrutture stradali di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive), nonché degli interventi sulle autostrade statali, previa deliberazione della Giunta regionale, è consentito il rilascio, al soggetto attuatore, di autorizzazioni per cave di prestito.
2. È altresì concesso il rilascio al soggetto attuatore di autorizzazioni per cave di prestito, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, i cui progetti sono stati approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, sono limitate nel tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per le opere da realizzare e non possono avere durata superiore a quella prevista per la realizzazione delle opere stesse. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle opere indicate ai commi 1 e 2.
4. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, il soggetto attuatore dell'intervento richiede, ai sensi degli articoli 32 ter e seguenti della
legge regionale 46/1986, la convocazione della Conferenza regionale dei lavori pubblici, alla quale partecipa anche il soggetto competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori in materia di attività estrattive. Il soggetto attuatore presenta il progetto dell'opera da realizzare unitamente a quello relativo alle cave di cui al comma 1.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, qualora il progetto delle opere sia già provvisto delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, la Conferenza regionale dei lavori pubblici si esprime unicamente sul progetto della cava di prestito.
6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, costituisce <<Sportello unico>> per lo svolgimento delle attività organizzative della Conferenza regionale dei lavori pubblici, la Direzione centrale competente in materia di attività estrattive. Il provvedimento finale di autorizzazione, che deve indicare le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate, nelle ipotesi di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione all'attività di cava.
7. L'autorizzazione alla cava di prestito, in quanto connessa alle opere di cui ai commi 1 e 2, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa all'attività estrattiva.
8. Ai sensi dell'
articolo 12 ter della legge regionale 35/1986, l'efficacia del provvedimento finale di autorizzazione è condizionata alla presentazione, nei modi e nei tempi previsti dal provvedimento medesimo, di apposita garanzia finanziaria a favore dei Comuni interessati, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività estrattiva.
Art. 19
(Disposizioni in materia di aree di conferimento rifiuti)
1. I soggetti che svolgono attività di gestione delle aree ove vengono conferiti i rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, ovvero dallo spazzamento stradale, sono autorizzati a proseguire nell'attività medesima sempre che presentino domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio alla Provincia competente per territorio ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante dei Programmi provinciali attuativi del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.
Art. 20
(Autorizzazione integrata ambientale)
1. Nelle more del completamento delle procedure per il trasferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali, ai sensi della
legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali), nonché in attesa del riordino della disciplina legislativa regionale in materia di gestione dei rifiuti e in sede di prima applicazione delle disposizioni del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), costituiscono autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle discariche dei rifiuti di cui al
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), i provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 5, commi 12 e 17, del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., nonché all'
articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), a condizione che alla Conferenza Tecnica di cui all'articolo 6 del decreto medesimo, partecipi la struttura regionale competente in materia di autorizzazione integrata ambientale.
Art. 22
(Finanziamento concesso dal Distretto industriale dell'alimentare)
1. Il finanziamento concesso dal Distretto industriale dell'alimentare a favore delle Amministrazioni comunali di Coseano, Dignano, Fagagna, Ragogna, Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli, per la copertura della spesa non coperta da contributo regionale ai sensi dell'
articolo 5, comma 100, della legge regionale 4/2001, per i Comuni operanti nell'ambito dei distretti industriali per la certificazione delle rispettive zone secondo le procedure della norma internazionale UNI EN ISO 14001:1996, è da considerarsi, ad ogni effetto di legge, quale utilizzo di fondi propri di ogni singolo Ente.
Art. 26
1. Dopo la
lettera g bis) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono aggiunte le seguenti:
<<g ter) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi ai rimborsi ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile impiegati nelle attività di emergenza;
g quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile.>>.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 4148 e 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.