Art. 9
(Costituzione dell'Autorità d'ambito)
1. Fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 4, al fine di garantire il coordinamento delle procedure di istituzione dell'Autorità d'ambito e di individuare la forma di cooperazione, il sindaco del capoluogo della Provincia di riferimento di ciascun Ambito territoriale ottimale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca e presiede una conferenza d'Ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell'Ambito.
2. La rappresentanza in seno alla conferenza d'Ambito spetta ai sindaci, oppure agli assessori delegati, dei Comuni ricadenti nell'Ambito, ed è determinata come segue:
a) il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente sulla base dei dati anagrafici forniti dagli uffici comunali, riferiti all'anno precedente;
b) il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale.
3. A maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, la conferenza d'Ambito può determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.
4. La conferenza d'Ambito è validamente convocata quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti, determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di numero degli enti di cui al comma 1; i Presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.
5. La conferenza d'Ambito individua la forma di cooperazione sulla base del voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di numero degli enti di cui al comma 1; i Presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.
6. Qualora la decisione della conferenza d'Ambito di cui al comma 5 non sia intervenuta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la forma di cooperazione dell'Ambito è quella prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera b).
7. Entro trenta giorni dall'individuazione della forma di cooperazione ovvero dal decorso del termine di cui al comma 6, il sindaco del capoluogo della Provincia di riferimento di ciascun Ambito territoriale ottimale predispone l'atto convenzionale per la cooperazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b). Detto atto convenzionale deve essere approvato entro i successivi novanta giorni da ciascun ente locale, nelle forme e nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, individuando altresì il soggetto autorizzato alla stipula del medesimo. L'atto convenzionale viene stipulato nei successivi trenta giorni.
8. Entro i successivi trenta giorni, il sindaco del capoluogo della Provincia di riferimento di ciascun Ambito territoriale ottimale, convoca l'Assemblea dell'Autorità d'ambito per l'elezione degli organi della medesima. Assicura, altresì, con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento dell'Autorità d'ambito.
Art. 11
(Ordinamento dell'Autorità d'ambito)
1. L'ordinamento e il funzionamento dell'Autorità d'ambito sono stabiliti dalla convenzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), ovvero dallo statuto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), nonché dalle disposizioni del presente articolo, e comunque nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di cooperazione fra enti locali di cui al
decreto legislativo 267/2000.
2. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera a), nella convenzione è indicato l'ente locale responsabile del coordinamento.
3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), gli organi dell'Autorità sono:
a) l'Assemblea d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell'Ambito, nonché dai rappresentanti delle Zone territoriali omogenee, qualora costituitesi;
b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale dell'Autorità d'ambito, eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti;
c) il Direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità.
4. È facoltà dell'Autorità d'ambito, istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera a), prevedere un Comitato istituzionale, composto complessivamente da un minimo di tre membri eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti, presieduto dal Presidente dell' Autorità. Del Comitato fanno parte di diritto i rappresentanti delle Zone territoriali omogenee.
5. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera b), gli organi dell'Autorità sono:
a) l'Assemblea d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell'Ambito, nonché dai rappresentanti delle Zone territoriali omogenee, qualora costituitesi;
b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti;
c) il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente dell'Autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti;
d) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, nominati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo 267/2000, e successive modifiche;
e) il Direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità.
6. L'incarico di Presidente o di componente del Comitato istituzionale, nel caso l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera a), e l'incarico di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione, nel caso l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera b), è incompatibile con il ruolo di Presidente o amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato.
7. Gli atti di cui al comma 1 regolano le modalità per il concreto passaggio delle funzioni amministrative relative al servizio idrico integrato, dai Comuni alla forma di cooperazione, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori.
8. Le quote di partecipazione degli enti locali in seno all'Assemblea sono determinate come segue:
a) alla Provincia una quota pari all'1 per cento;
b) ai Comuni aderenti la restante quota del 99 per cento ripartita fra gli stessi.
9. La rappresentanza dei Comuni è determinata come segue:
a) il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente, sulla base dei dati anagrafici forniti annualmente dagli uffici comunali;
b) il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale.
10. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, il rappresentante della Zona rappresenta in Assemblea la somma delle quote dei Comuni ricadenti nella Zona medesima.
11. Ai fini delle eventuali modifiche annuali delle quote di partecipazione negli atti di cui all'articolo 8 sono rilevanti le sole variazioni superiori al 10 per cento.
12. A maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, determinata sia in termini di rappresentanza di cui al comma 9 che di numero degli enti, l'Assemblea d'ambito può determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.
13. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'Autorità d'ambito si dota di una struttura tecnico - operativa alle dipendenze del Direttore; può, inoltre, avvalersi di uffici e servizi dei Comuni e delle Province partecipanti all'Ambito nonché dei Consorzi di bonifica i cui comprensori siano ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale, messi a disposizione a tale fine.
14. La gestione contabile dell'Autorità si uniforma al principio del pareggio fra entrate e spese.
Art. 12
(Funzioni dell'Autorità d'ambito)
1. L'Autorità d'ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, rimanendo esclusa ogni attività di gestione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.
2. Le funzioni di programmazione e organizzazione di competenza dell'Autorità d'ambito attengono in particolare:
a) alla scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato d'Ambito;
b) alla salvaguardia degli organismi di gestione esistenti;
c) alla definizione dei contenuti e all'approvazione dei contratti di servizio per la gestione del servizio idrico e del relativo disciplinare;
d) all'espletamento delle procedure di affidamento del servizio e all'instaurazione dei relativi rapporti;
e) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
f) all'adozione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi dell'articolo 24, comma 2. Il piano indica le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa;
g) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui alla lettera f), a seguito di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità;
h) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 della legge 36/1994 e di quanto stabilito dall'articolo 25 della presente legge.
3. Tutte le deliberazioni relative alle funzioni di cui al comma 2 sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui all'articolo 11, commi 8 e 9, che in termini di numero degli enti così come previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 5, lettera a).
4. In particolare, i rappresentanti delle Zone territoriali omogenee di cui all'articolo 5 esprimono il voto dei Comuni ricadenti nelle Zone stesse sia in termini di rappresentanza di cui all'articolo 11, comma 10, che in termini di numero degli enti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. Le funzioni di cui al comma 2, lettere f) e g), devono conformarsi ai contenuti degli strumenti di programmazione regionale di settore, nonché agli interventi urgenti individuati dai programmi stralcio provinciali di cui all'
articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche.
6. L'Autorità d'ambito, predisponendo un ufficio apposito, svolge funzioni di controllo sui servizi di gestione, le quali hanno per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nei contratti di servizio coi soggetti gestori, nonché la verifica della puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario e del rispetto dei diritti dell'utenza.
7. Il programma degli interventi, il piano finanziario e il connesso modello gestionale e organizzativo per la gestione integrata di cui al comma 2, lettera f), devono prevedere misure volte alla riduzione degli sprechi di acqua potabile di almeno il 10 per cento entro il 31 dicembre 2010.
8. In relazione all'avvenuto svolgimento delle funzioni di programmazione e organizzazione di cui al comma 2, l'Autorità d'ambito invia annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione informativa ai Consigli comunali e al Consiglio provinciale operanti nel proprio territorio di competenza.
9. L'Autorità d'ambito può istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua potabile, mediante un incremento tariffario fino ad un massimo dell'1 per cento.
10. L'Autorità d'ambito promuove attività culturali e iniziative educative volte alla tutela e alla valorizzazione del bene acqua.