1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, con uno o più regolamenti regionali sono definite le procedure della VAS e della procedura di verifica e sono specificate le tipologie di piani e programmi da assoggettare a tali procedure, sulla base dei seguenti criteri indicati all'allegato II della
direttiva 2001/42/CE:
a) determinazione delle caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
1) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative, o attraverso la ripartizione delle risorse;
2) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
3) la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
4) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
5) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
b) determinazione delle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
l) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
2) carattere cumulativo degli effetti;
3) natura transfrontaliera degli effetti;
4) rischi per la salute umana o per l'ambiente;
5) entità ed estensione nello spazio degli effetti;
6) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo;
7) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati in conformità ai principi generali di cui all'
articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:
a) omogeneità e trasparenza delle procedure;
b) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure;
c) collaborazione tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1;
d) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
e) adeguatezza, nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, del livello istituzionale cui compete l'espletamento della procedura di VAS;
f) unicità delle procedure di valutazione ambientale al fine di evitare duplicazioni valutative;
g) previsione di procedure coordinate e comuni, che evitino duplicazioni procedimentali.