Art. 10
(Sospensione temporanea dell'edificabilità)
1. La Giunta regionale è autorizzata a sospendere per un periodo massimo di tre anni ogni determinazione sulle domande di concessione o di autorizzazione edilizia in contrasto con progetti che siano stati dichiarati di interesse regionale.
2. La Giunta regionale delibera la dichiarazione di interesse regionale dei progetti d'intesa con i Comuni interessati previo espletamento delle procedure di Agenda 21; la deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La deliberazione di cui al comma 2 include gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione nello strumento urbanistico comunale degli interventi previsti dal progetto di interesse regionale e prevale sulle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale comunale.
4. L'approvazione del progetto definitivo delle opere costituisce accertamento di conformità urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei relativi lavori.
Art. 11
(Società di Trasformazione Urbana Regionale)
1. La Regione, a seguito di intesa preventiva con i Comuni, è autorizzata a promuovere e costituire Società di Trasformazione Urbana Regionale (STUR) per attuare progetti di particolare rilievo. Gli enti locali territoriali, le società controllate dagli enti pubblici e gli enti pubblici economici possono partecipare alla STUR in relazione alle rispettive competenze istituzionali. L'adesione del Comune alla STUR è condizione affinché la stessa operi nel Comune medesimo.
2. La STUR provvede all'acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite procedure di esproprio. La partecipazione di azionisti privati è subordinata all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica e i proprietari delle aree interessate dall'intervento rivestono la qualità di socio ove conferiscano i relativi beni.
3. Ulteriori nuovi soci diversi da Regione e enti locali territoriali possono essere individuati fra le società controllate da Regione ed enti locali territoriali medesimi.
4. La STUR è costituita in forma di società per azioni e per la valutazione dei beni conferiti si applicano le regole del
codice civile; ai soci spetta il diritto di prelazione in caso di alienazione di partecipazione da parte di altri soci.
5. La Regione e gli enti locali territoriali indicano la maggioranza dei consiglieri di amministrazione della STUR.
8. La legge regionale individua le risorse finanziarie necessarie alla Regione per la costituzione della STUR.