Art. 1
2. Per le finalità di cui al comma 1 nella denominazione del capitolo 5064 dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, dopo le parole: <<all'Istituto Tomadini di Udine>> sono inserite le seguenti: <<e al Collegio Don Bosco di Tolmezzo,>>.
Art. 2
(Proroga del termine per la messa a norma di edifici scolastici)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 102, L. R. 1/2007 , con effetto dall'1/1/2007.
Art. 10
(Opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dai Consorzi di bonifica)
1. Le disposizioni di cui all'
articolo 6, comma 19, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), si applicano a tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.
2. I Consorzi di bonifica, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità delegate dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'
articolo 51 della legge regionale 14/2002, possono indire conferenza di servizi ai sensi della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
Art. 17
(Cave di prestito)
1. Limitatamente alla realizzazione delle opere relative alle infrastrutture stradali di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive), nonché degli interventi sulle autostrade statali, previa deliberazione della Giunta regionale, è consentito il rilascio, al soggetto attuatore, di autorizzazioni per cave di prestito.
2. È altresì concesso il rilascio al soggetto attuatore di autorizzazioni per cave di prestito, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, i cui progetti sono stati approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, sono limitate nel tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per le opere da realizzare e non possono avere durata superiore a quella prevista per la realizzazione delle opere stesse. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle opere indicate ai commi 1 e 2.
4. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, il soggetto attuatore dell'intervento richiede, ai sensi degli articoli 32 ter e seguenti della
legge regionale 46/1986, la convocazione della Conferenza regionale dei lavori pubblici, alla quale partecipa anche il soggetto competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori in materia di attività estrattive. Il soggetto attuatore presenta il progetto dell'opera da realizzare unitamente a quello relativo alle cave di cui al comma 1.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, qualora il progetto delle opere sia già provvisto delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, la Conferenza regionale dei lavori pubblici si esprime unicamente sul progetto della cava di prestito.
6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, costituisce <<Sportello unico>> per lo svolgimento delle attività organizzative della Conferenza regionale dei lavori pubblici, la Direzione centrale competente in materia di attività estrattive. Il provvedimento finale di autorizzazione, che deve indicare le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate, nelle ipotesi di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione all'attività di cava.
7. L'autorizzazione alla cava di prestito, in quanto connessa alle opere di cui ai commi 1 e 2, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa all'attività estrattiva.
8. Ai sensi dell'
articolo 12 ter della legge regionale 35/1986, l'efficacia del provvedimento finale di autorizzazione è condizionata alla presentazione, nei modi e nei tempi previsti dal provvedimento medesimo, di apposita garanzia finanziaria a favore dei Comuni interessati, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività estrattiva.
Art. 22
(Finanziamento concesso dal Distretto industriale dell'alimentare)
1. Il finanziamento concesso dal Distretto industriale dell'alimentare a favore delle Amministrazioni comunali di Coseano, Dignano, Fagagna, Ragogna, Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli, per la copertura della spesa non coperta da contributo regionale ai sensi dell'
articolo 5, comma 100, della legge regionale 4/2001, per i Comuni operanti nell'ambito dei distretti industriali per la certificazione delle rispettive zone secondo le procedure della norma internazionale UNI EN ISO 14001:1996, è da considerarsi, ad ogni effetto di legge, quale utilizzo di fondi propri di ogni singolo Ente.
Art. 26
1. Dopo la
lettera g bis) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono aggiunte le seguenti:
<<g ter) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi ai rimborsi ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile impiegati nelle attività di emergenza;
g quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile.>>.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 4148 e 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.