LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 56 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 30/2007
2Sostituita la rubrica del Capo II del Titolo I da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
3Articolo 38 bis aggiunto da art. 10, comma 64, L. R. 17/2008
4Capo II del Titolo I abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
5Articolo 21 ante aggiunto da art. 85, comma 1, L. R. 26/2012
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 22, comma 3, L. R. 31/2015
7Sostituita la rubrica del Capo III del Titolo I da art. 13, comma 1, L. R. 20/2016
8Articolo 77 bis aggiunto da art. 8, comma 16, lettera b), L. R. 31/2017
9Sostituita la rubrica del Capo IV del Titolo III da art. 7, comma 3, lettera a), L. R. 44/2017
10Articolo 5 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 17/2020
11Articolo 28 bis aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 17/2020
12Articolo 33 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 17/2020
13Articolo 35 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 17/2020
14Modificata la rubrica del Capo II del Titolo III da art. 25, comma 1, L. R. 17/2020
15Capo IV bis del Titolo III aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020
16Articolo 51 bis aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020
17Articolo 51 ter aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020
18Articolo 57 bis aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 17/2020
19Articolo 77 ter aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 17/2020
TITOLO I
 ASSETTO ISTITUZIONALE
CAPO I
 Principi, finalità, funzioni e programmazione
Art. 1
 (Principi e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia attua interventi volti a promuovere l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro per favorire la crescita economica e sociale della comunità e promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.
2. La presente legge riforma, in coerenza con i principi stabiliti dalla Costituzione e con gli obiettivi e i principi dell'Unione europea, l'assetto istituzionale della Regione in materia di lavoro e disciplina il sistema regionale per i servizi all'impiego, per l'occupazione e la tutela del lavoro, gli interventi in materia di politica del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in conformità ai principi della legislazione statale.
3. L'azione della Regione, da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei territori e delle comunità e con la collaborazione degli attori pubblici e privati, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere lo sviluppo occupazionale, una migliore qualità del lavoro e la regolarità e la sicurezza del lavoro;
b) favorire la stabilità del lavoro, riducendo le forme di lavoro precario;
c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
d) qualificare le competenze professionali per favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale, attraverso la valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita;
e) promuovere l'adattabilità, l'occupabilità e l'imprenditorialità delle persone nel mercato del lavoro;
f) favorire l'integrazione tra le politiche attive del lavoro, quelle della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento e le politiche sociali;
g) costruire un efficiente sistema di servizi per l'impiego, in grado di favorire il rapido e puntuale incontro tra domanda e offerta di lavoro e i processi di mobilità professionale;
h) promuovere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione, con particolare riferimento alle aree di disabilità e svantaggio;
i) promuovere le pari opportunità e superare le discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nelle retribuzioni, nonché nello sviluppo professionale e di carriera;
j) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro, di famiglia, di vita e di cura, anche con lo scopo di accrescere la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro;
j bis) promuovere l'inserimento lavorativo delle donne in situazioni di disagio determinate da molestie morali psicofisiche sui luoghi di lavoro o da violenze;
k) promuovere forme di tutela e ammortizzatori sociali rivolti in particolare alle fasce più deboli del mercato del lavoro;
l) favorire, in coerenza con l'evoluzione del sistema produttivo e degli scambi commerciali, i processi di mobilità geografica, anche internazionale, dei lavoratori;
m) promuovere misure di sostegno alle imprese che attuano concrete azioni per l'incremento dell'occupazione sul territorio regionale.
m bis) promuovere azioni volte all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone inattive.
4. Le funzioni previste dalla presente legge sono esercitate privilegiando il metodo della concertazione sociale e istituzionale e l'attuazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
3Parole sostituite alla lettera h) del comma 3 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
4Parole aggiunte alla lettera j) del comma 3 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
5Lettera j bis) del comma 3 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
6Lettera m bis) del comma 3 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
Art. 2
 (Funzioni della Regione)
1. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione esercita:
a) le funzioni di politica attiva del lavoro, inserimento e reinserimento al lavoro, servizi all'impiego;
b) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione, coordinamento, monitoraggio e osservazione del mercato regionale del lavoro, controllo e vigilanza;
b bis) le funzioni in materia di pari opportunità e partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari, anche in ordine alla promozione della condivisione delle responsabilità genitoriali;
c) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;
d) le altre funzioni delegate dallo Stato con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in particolare:
1) l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni e associazioni sindacali per la valutazione della rappresentatività;
2) la gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri assegnati dallo Stato;
3)   ( ABROGATO )
4) l'iscrizione nella sezione regionale dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), e dell'albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti);
5) la tenuta del registro di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali;
6) la ricezione in deposito dei contratti collettivi aziendali di secondo livello;
7) la ricezione in deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell' articolo 411 del codice di procedura civile , l'attestazione della loro autenticità e il deposito;
8) la ricezione di ricorsi avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);
9) gli adempimenti in materia di collegi di conciliazione e arbitrato di cui all' articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
10) la ricezione delle comunicazioni di avvio delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), ai fini dell'eventuale convocazione delle parti per l'espletamento della fase amministrativa della procedura in caso di mancato accordo nella fase sindacale della procedura medesima;
11) l'esame congiunto delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e la formulazione del relativo parere;
12) la composizione delle vertenze di lavoro ove prevista dalla normativa vigente o richiesta dalle parti interessate;
e) le funzioni in materia di programmazione, indirizzo, coordinamento, promozione della qualità, monitoraggio dei servizi di orientamento permanente e di erogazione di specifici servizi di orientamento;
f) ogni altra funzione che la legge affida alla Regione nelle materie di cui alla presente legge regionale.
Note:
1Parole soppresse alla lettera i) del comma 2 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Lettera p) del comma 2 sostituita da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4Numero 9) della lettera d) del comma 1 sostituito da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 31/2017
5Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 2, L. R. 44/2017
6Numero 3) della lettera d) del comma 1 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 3
 (Programmazione regionale in materia di lavoro)
1. La Regione definisce con cadenza triennale il programma generale in materia di politica del lavoro.
2. Il programma generale è elaborato sulla base delle analisi e delle rilevazioni delle dinamiche del mercato del lavoro regionale e in raccordo con la programmazione regionale, in particolare con quella in materia di formazione e orientamento. Esso definisce, in particolare:
a) le priorità strategiche e gli obiettivi delle azioni da intraprendere;
b) le tipologie di beneficiari cui collegare le misure regionali di politica del lavoro;
c) le tipologie di interventi da attuare con riferimento alle priorità e agli obiettivi individuati.
3. Il programma generale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 e previa concertazione con le parti sociali di cui all'articolo 5 bis, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
4. Il programma generale è pubblicato sul sito della Regione.
Note:
1In fase di prima applicazione il Programma triennale di cui al comma 3 e' approvato entro il 31 marzo 2006, come stabilito dall'art. 79, comma 4, della presente legge.
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
3Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
4Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5Comma 5 sostituito da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6Comma 6 abrogato da art. 81, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
7Comma 7 abrogato da art. 81, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
8Comma 3 sostituito da art. 9, comma 25, lettera a), L. R. 27/2014
9Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
10Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 4
 (Clausola valutativa)
1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.
2. In particolare gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal programma generale di cui all'articolo 3.
3. La valutazione annuale è presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del programma generale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 5
 (Commissione regionale per il lavoro)
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche del lavoro e nella definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per il lavoro, di seguito denominata Commissione regionale.
2. La Commissione regionale formula proposte su tutte le questioni relative alla politica regionale del lavoro, esprime il parere sulla programmazione generale di cui all'articolo 3 e sui regolamenti attuativi e valuta l'efficacia degli interventi.
2 bis. La Commissione regionale approva altresì i progetti relativi ai contratti di formazione e lavoro, con riferimento all'ambito residuale dell'istituto relativo alle pubbliche amministrazioni.
3. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, rimane in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
b)   ( ABROGATA )
c) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) cinque rappresentanti designati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e della cooperazione, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
d bis) un rappresentante delle libere professioni designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle professioni e dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche previste rispettivamente agli articoli 2 e 5 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);
e) la Consigliera o il Consigliere regionale di parità;
f) due rappresentanti della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), come inserito dall'articolo 43, comma 1, della presente legge;
g) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione);
h) un rappresentante designato dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia.
4. Le organizzazioni di cui al comma 3, lettere c) e d), designano per ogni rappresentante effettivo anche un rappresentante supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento.
5. La Commissione regionale elegge al suo interno un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
6. La Commissione regionale si riunisce almeno due volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Commissione regionale può essere articolata in sottocommissioni.
7. Le riunioni della Commissione regionale sono valide indipendentemente dalla presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Alle sedute della Commissione regionale partecipano, senza diritto di voto, il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, e il Direttore generale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa di cui al capo VIII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), o un suo delegato. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 2 bis alle sedute partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della pubblica amministrazione che presenta il progetto formativo, ai fini della sua illustrazione alla Commissione. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. La partecipazione alle sedute della Commissione regionale avviene a titolo gratuito.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 8 le parole "capo VII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11", devono leggersi correttamente "capo VIII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11".
Note:
1Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
2Parole soppresse al comma 8 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
3Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 31, lettera a), L. R. 6/2013
4Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 31, lettera b), L. R. 6/2013
5Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 8, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
6Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
7Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
8Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
9Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
10Parole sostituite al comma 6 da art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
11Parole aggiunte al comma 8 da art. 5, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
Art. 5 bis
 (Concertazione sociale)
1. Allo scopo di favorire una più ampia consultazione e partecipazione alle tematiche concernenti le politiche regionali in materia di lavoro, anche in relazione agli interventi regionali in materia di politiche attive del lavoro, l'Amministrazione regionale promuove la concertazione con le parti sociali e con gli enti e le categorie interessate e può sottoporre a essi atti di carattere generale o provvedimenti attuativi.
2. I temi e le modalità di svolgimento della concertazione sono definiti dal protocollo di concertazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 2, L. R. 5/2005 nel testo modificato da art. 59, comma 1, L. R. 18/2005
2Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 36, comma 2, L. R. 13/2015
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 36, comma 3, L. R. 13/2015
CAPO II
 Agenzia regionale del lavoro
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Fino alla costituzione dell'Agenzia di cui al presente articolo, le funzioni ad essa attribuite sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, ai sensi dell'art. 79, comma 2, della presente legge.
2 L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale e' formalmante costituita a seguito della nomina degli organi dell'Agenzia stessa, operata con D.P.Reg. 21 marzo 2006, n. 75 (B.U.R. 5/4/2006, n. 14) e D.P.Reg. 9 agosto 2006, n. 246 (B.U.R. 23/8/2006, n. 34).
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7, L. R. 22/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
5Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
6Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 10, comma 59, lettera a), L. R. 17/2008
7Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 10, comma 59, lettera b), L. R. 17/2008
8Comma 4 sostituito da art. 10, comma 59, lettera c), L. R. 17/2008
9Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 10, comma 60, lettera a), L. R. 17/2008
10Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 60, lettera b), L. R. 17/2008
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 31, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012
12Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
13Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 31 dell'art. 12, L.R. 22/2010, con cui si integrava la disciplina del presente articolo, poi abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. a), numero 3), L.R. 16/2012; il medesimo art. 18, comma 1, della citata L.R. 16/2012 disponeva peraltro, alla lettera e), l'abrogazione del comma 31 dell'art. 12, L.R. 22/2010.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013. L'attività del Collegio dei revisori dei conti prosegue secondo quanto indicato all'art. 15, comma 6, della citata L.R. 16/2012.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 sostituito da art. 10, comma 61, lettera a), L. R. 17/2008
2Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 61, lettera b), L. R. 17/2008
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 14, L. R. 12/2010
4Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
CAPO III
 Consigliere e consiglieri di parità
Art. 16
 (Consigliera o Consigliere regionale di parità)
1. In conformità al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e all' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è effettuata la nomina della Consigliera o del Consigliere regionale di parità, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.
2. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità deve possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza almeno triennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità, sulle pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
3. Il mandato della Consigliera o del Consigliere regionale di parità ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità continua a svolgere le funzioni fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della nuova Consigliera o del nuovo Consigliere di parità.
4. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Svolge altresì le funzioni di pubblico ufficiale ai sensi dell' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 198/2006 , nonché i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 15, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 198/2006 .
5. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità è componente della Commissione regionale per il lavoro e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), e successive modifiche. Partecipa altresì ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza previsti dalla programmazione dei Fondi strutturali e alle riunioni del Comitato scientifico dell'Agenzia Lavoro & Sviluppolmpresa, di cui all'articolo 30 nonies della legge regionale 11/2009 , nonché alla concertazione regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 4 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 36, comma 8, L. R. 13/2015
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
5Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
6Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
7Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
8Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
9Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
10Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
Art. 17
 (Sede, dotazione organica e assegnazione di personale)
1. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.
2. L'ufficio della Consigliera o del Consigliere regionale di parità è funzionalmente autonomo. Gli obiettivi e l'attività da svolgere vengono individuati dalla Consigliera o dal Consigliere regionale di parità nel rispetto degli indirizzi forniti dalla normativa vigente.
3. La Regione fornisce alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità personale appartenente al ruolo unico regionale e le attrezzature necessarie. L'assegnazione del personale regionale avviene sentita la Consigliera o sentito il Consigliere di parità, con precedenza ai soggetti in possesso di competenze in materia di mercato del lavoro e pari opportunità.
4. Alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità viene riconosciuta un'indennità mensile di carica determinata con il provvedimento di nomina, su proposta dell'Assessore competente. Per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità spetta il trattamento di missione nella misura prevista per il personale regionale di area dirigenziale.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 31, L. R. 14/2012
2Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 31, L.R. 14/2012, con il quale si disponeva un'integrazione alla disciplina del comma 4 del presente articolo, relativa alla corresponsione di un'indennità aggiuntiva al consigliere regionale di parità.
3Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 11, L. R. 15/2014
4Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
5Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
6Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
7Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
Art. 18
 (Consigliera o Consigliere di parità di area vasta)
1. La Regione, previa designazione da parte del Consiglio delle Autonomie locali, nomina le Consigliere e i Consiglieri di parità di area vasta in ciascuno degli ambiti territoriali di riferimento degli Enti di decentramento regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale).
2. Alle Consigliere e ai Consiglieri di parità di area vasta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 4.
3. Alla Consigliera o al Consigliere di parità di area vasta è riconosciuta un'indennità mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, nonché il rimborso delle spese per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Gli Enti di decentramento regionale forniscono alle Consigliere e ai Consiglieri di parità il personale e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Comma 3 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 36, comma 6, L. R. 13/2015
4Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 20/2016
5Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 17/2020
6Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 51, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 19
 (Rete regionale delle consigliere e dei consiglieri di parità)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
(5)
3. Al fine di rafforzare le funzioni dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienza e buone prassi, è istituita la rete regionale dei consiglieri di parità, coordinata dalla Consigliera o dal Consigliere regionale di parità.
4.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 4 da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
4Comma 1 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
5Comma 2 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
6Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
7Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 20
 (Rinvio)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo trova applicazione, ove compatibile, il decreto legislativo 198/2006.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 84, comma 1, L. R. 26/2012
TITOLO II
 SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO
CAPO I
 Sistema regionale dei servizi per l'impiego
Art. 21 ante
 (Rete regionale del lavoro)
1. La Regione valorizza lo sviluppo di una moderna rete di servizi per il mercato del lavoro, favorendone la crescita, l'integrazione e la specializzazione, allo scopo, in particolare di:
a) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'integrazione tra operatori pubblici e privati del territorio;
b) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità.
b bis) promuovere, nell'attuazione degli interventi di politica attiva del lavoro, il raccordo tra i vari soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio regionale, quali, in particolare, associazioni sindacali e di categoria, patronati, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, enti pubblici competenti in materia, ordini professionali, enti di formazione e istituzioni scolastiche, con la finalità di valorizzare e integrare la filiera dei servizi destinati alle persone e alle imprese.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b bis), l'Amministrazione regionale può promuovere la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa per favorire la concreta attuazione degli interventi anche con la collaborazione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.
Art. 21
 (Servizi pubblici per l'impiego regionali)
1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro attraverso i Servizi pubblici per l'impiego regionali assicura i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa dello Stato nei confronti dei lavoratori e delle imprese.
2. Nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali operano le strutture denominate Centri per l'Impiego di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), quale elemento imprescindibile del raccordo tra i lavoratori e i datori di lavoro.
3. I Servizi pubblici per l'impiego regionali promuovono e assicurano altresì l'attuazione del principio di condizionalità nel rapporto tra politiche attive e politiche passive del lavoro, in conformità con quanto previsto in materia dalla normativa dello Stato.
4. I Servizi pubblici per l'impiego regionali provvedono altresì a:
a) supportare l'Osservatorio di cui all'articolo 28 bis nella individuazione dei fabbisogni formativi emergenti dal tessuto economico regionale;
b) orientare, in collaborazione con il Servizio regionale per l'orientamento permanente di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), i lavoratori, i giovani e le famiglie a scegliere le opportunità di studio e di carriera più coerenti con le competenze e le aspirazioni personali e in rapporto ai fabbisogni di cui alla lettera a);
c) favorire interventi volti a ricollocare i lavoratori coinvolti in crisi aziendali o comunque in situazione di difficoltà occupazionale anche attraverso la proposta di interventi di formazione volti all'acquisizione di competenze sia specialistiche che trasversali, aumentandone in tal modo il potenziale di occupabilità;
d) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, fortemente interconnessi con il sistema economico regionale;
e) promuovere e sostenere la più ampia integrazione tra i servizi per il lavoro, i servizi sociali e sanitari e i servizi educativi al fine di favorire, in particolare, l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale;
f) promuovere la conoscenza delle misure regionali e nazionali che favoriscono la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita familiare, in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di conciliazione;
g) rafforzare la competitività e la propensione all'innovazione delle imprese regionali attraverso interventi finalizzati alla valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita;
h) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità, promuovendo l'accesso congiunto da parte delle imprese ai servizi pubblici;
i) erogare servizi di mediazione culturale per lavoratori stranieri, ai sensi dell' articolo 22, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate).
5. I Servizi pubblici per l'impiego regionali partecipano alla rete per apprendimento e l'orientamento permanente, condividendone finalità e obiettivi, e in tale ambito collaborano con il Servizio regionale per l'orientamento permanente e le strutture regionali competenti in materia di formazione di cui alla legge regionale 27/2017 per assicurare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2.
6. L'articolazione dei Servizi pubblici per l'impiego regionali è definita con deliberazione della Giunta regionale.
7. L'istituzione, la soppressione e la determinazione delle circoscrizioni territoriali di riferimento dei Centri per l'Impiego e delle altre strutture territoriali in cui si articolano i Servizi pubblici per l'impiego regionali sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Comma 2 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4Parole sostituite alla lettera i) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
5Lettera k) del comma 1 sostituita da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018
6Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 12/2018
7Lettera o) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 12/2018
8Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 22
 (Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)
1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e, in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, disciplina con regolamento le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.
2. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), per le assunzioni da effettuare ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 165/2001, formulano richiesta di avviamento a selezione al Centro per l'impiego competente per territorio.
3.  
( ABROGATO )
(2)
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 possono procedere autonomamente all'individuazione del personale da avviare a selezione nel rispetto e in conformità alle disposizioni previste dal regolamento di cui al comma 1.
5.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 9/2008
2Comma 3 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 12/2018
Art. 23
 (Autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 6, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), determina con regolamento le modalità e i criteri per l'autorizzazione dei soggetti che intendono svolgere esclusivamente nel territorio regionale le attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.
2. La Regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli estremi delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui al comma 1.
Art. 24
 (Accreditamento per la fornitura di servizi al lavoro)
1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, come individuati dal comma 3.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 costituisce requisito preliminare per poter ottenere l'affidamento, con atto successivo e distinto, da parte della Regione, del compito di svolgere servizi al lavoro, come definiti dal comma 3.
3. Sono servizi al lavoro le attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di supporto alla ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, nonché le ulteriori attività individuate ai sensi del comma 4.
4. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative, definisce tramite regolamento:
a) le procedure per l'accreditamento
b) i requisiti minimi per l'accreditamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;
c) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;
d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati;
e) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
f) le tipologie dei servizi al lavoro per le quali è necessario l'accreditamento;
g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;
h) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro.
(2)
4 bis. Il regolamento di cui al comma 4 è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare prima dell'approvazione definitiva della Giunta regionale.
5. Ai fini della concessione dell'accreditamento, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere.
6. I soggetti accreditati svolgono i propri servizi senza oneri per i lavoratori.
7. La mancata applicazione degli accordi di cui al comma 5 determina la revoca dell'accreditamento.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
3Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 25
 (Criteri di cooperazione tra servizi pubblici e privati)
1. La Regione può affidare ai soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) ricorso al soggetto privato in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
b)   ( ABROGATA )
c) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
d) obbligo per i soggetti affidatari di interconnettersi alla Borsa continua nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, e con il Sistema informativo regionale lavoro di cui all'articolo 28.
2. I soggetti accreditati o autorizzati non possono svolgere gli adempimenti amministrativi relativi alla certificazione dello stato di disoccupazione, al collocamento mirato dei soggetti disabili, al ricevimento e alla gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, all'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni.
2 bis. La Regione, nell'ambito di iniziative finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo realizzate in collaborazione, può altresì sostenere lo svolgimento di attività di accompagnamento al lavoro realizzate da soggetti accreditati.
2 ter. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi di cui al comma 2 bis.
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 181, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 181, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 25, lettera b), L. R. 27/2014
4Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 25, lettera b), L. R. 27/2014
5Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
6Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 26
 (Criteri e modalità di gestione del sistema regionale dei servizi per l'impiego)
1. I Centri per l’Impiego e i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano servizi nell'ambito del sistema regionale dei servizi per l'impiego devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.
2. Al fine di garantire la qualità e l'efficacia delle prestazioni erogate, la Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni, disciplina, sentita la Commissione regionale per il lavoro, gli standard essenziali di servizio cui devono attenersi i servizi regionali per il lavoro.
3. Con regolamento regionale sono definiti, anche con riferimento agli adempimenti in materia di stato di disoccupazione di cui al capo II del decreto legislativo 150/2015 , gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata.
3 bis. I servizi competenti, nella fase di definizione dei contenuti del patto personalizzato con i soggetti tenuti alla sua sottoscrizione, nelle attività di orientamento realizzate nei loro confronti, nonché nell'attuazione dei percorsi di collocazione e ricollocazione previsti nel patto stesso, tengono conto in via prioritaria dei percorsi formativi e delle offerte di lavoro connesse ai profili professionali per cui vi è maggiore ed effettiva richiesta nel contesto territoriale.
4. La Regione cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale dei servizi per l'impiego al fine di qualificarne l'azione, di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza e di verificare il rispetto dei principi previsti dalla presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 3, L. R. 12/2018
4Comma 2 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
5Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera l), L. R. 27/2017
Art. 28
 (Sistema informativo regionale lavoro)
1. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso lo strumento informativo denominato Sistema informativo regionale lavoro che opera nell'ambito del Sistema informativo integrato regionale (SIIR) e si raccorda con il Sistema informativo regionale della formazione e dell'orientamento permanente di cui all' articolo 34 della legge regionale 27/2017 .
2. Il Sistema informativo regionale lavoro è collegato in cooperazione applicativa con i sistemi informativi nazionali, regionali ed europei e costituisce lo strumento per la gestione e il monitoraggio dei servizi per il lavoro a servizio dei cittadini e delle imprese della regione.
3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi:
a) svolge l'attività di progettazione, gestione ed evoluzione del Sistema informativo regionale lavoro, sviluppando in particolare l'erogazione di servizi e la messa a disposizione di informazioni a cittadini e imprese in linea con l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione;
b) assicura il collegamento del Sistema informativo regionale del lavoro con i sistemi informativi nazionali e regionali sulla base del principio della cooperazione applicativa;
c) cura la cooperazione con il portale informativo della rete europea dei servizi all'impiego EURES (EURopean Employment Services) e con i sistemi di altri Stati.
4. Per garantire l'efficace funzionamento dei collegamenti di cui al comma 3, la Direzione centrale competente in materia di lavoro, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi:
a) organizza il monitoraggio e la verifica della qualità delle informazioni immesse, dei sistemi di classificazione delle stesse, propone le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni gestite e distribuite, monitora la corretta imputazione dei dati, l'omogeneità delle definizioni e delle classificazioni e il loro aggiornamento continuo;
b) organizza la formazione continua del personale.
5. Il Sistema informativo regionale lavoro assicura l'interconnessione e lo scambio informativo tra i soggetti e le strutture operanti nel settore del lavoro e quelli operanti nel settore della formazione professionale e dell'orientamento permanente.
6. I dati trattati nel Sistema informativo regionale lavoro, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, possono essere messi a disposizione dei soggetti della rete regionale dei servizi per l'impiego, della rete regionale per la formazione e l'orientamento permanente e del sistema scolastico al fine di erogare a persone e imprese i servizi previsti dalla normativa regionale e nazionale e anche a fini di studio e ricerca.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 60, lettera c), L. R. 17/2008
2Lettera a ante) del comma 3 aggiunta da art. 10, comma 60, lettera d), L. R. 17/2008
3Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 60, lettera e), L. R. 17/2008
4Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
5Parole soppresse alla lettera a) del comma 4 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
6Parole soppresse alla lettera b) del comma 4 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
7Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 28 bis
 (Osservatorio regionale del mercato del lavoro)
1. La Regione provvede ad attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 27 della legge regionale 27/2017 , anche con proiezioni utili alla definizione delle strategie.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro operante presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.
3. L'Osservatorio nell'ambito della propria attività può avvalersi di esperti per la realizzazione di indagini e ricerche in ambiti specifici.
4. L'Osservatorio, in collaborazione con i servizi competenti in materia di collocamento mirato, effettua con cadenza almeno annuale una rilevazione dei dati relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
5. L'Osservatorio, con cadenza trimestrale, fornisce ai componenti della Commissione regionale per il lavoro i dati sull'andamento del mercato del lavoro regionale per lo svolgimento dei compiti a essa assegnati.
5 bis. La Direzione centrale competente in materia di lavoro è autorizzata:
a) al trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, nonché al trattamento di dati personali reso necessario dalla stipula di convenzioni, aventi quale oggetto, anche non esclusivo, le attività di cui ai commi precitati, con altri soggetti pubblici ovvero con soggetti privati o con enti pubblici economici;
b) al trattamento dei dati particolari in materia di salute per le finalità di cui al comma 4.
(2)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 17/2020
2Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 8/2024
TITOLO III
 POLITICHE ATTIVE E TUTELA DEL LAVORO
CAPO I
 Promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali
Art. 29
 (Finalità e destinatari)
1. La Regione sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:
a) soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46;
b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati con regolamento regionale;
c) donne, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione paritaria al mercato del lavoro.
2. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio-economica e territoriale.
3. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2Comma 1 bis aggiunto da art. 86, comma 1, L. R. 26/2012
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 24/2016
5Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 24/2016
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
8Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 30
 (Promozione dell'occupazione)
1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale iniziative volte a favorire l'assunzione o la stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1.
2. Gli incentivi sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e anche per sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale. Per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni a tempo determinato di almeno tre mesi, anche a tempo parziale.
2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.
2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di espansione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3Comma 2 bis aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 26/2012
4Comma 2 ter aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 26/2012
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 93, L. R. 14/2012
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
12Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
13Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
14Parole sostituite al comma 2 ter da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
Art. 31
 (Promozione di nuove attività imprenditoriali)
1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi finalizzati alla costituzione o all'acquisizione di una partecipazione prevalente da parte dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, in nuove imprese aventi sede operativa nel territorio della regione, con particolare riferimento alle spese di investimento, all'acquisizione di beni e servizi di consulenza e alla partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 27, L. R. 6/2013 , nei limiti di quanto previsto ai commi 28 e 29 del medesimo art. 9 L.R. 6/2013.
5Parole soppresse al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 32
 (Lavoro in cooperativa)
1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi per favorire l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, in qualità di soci-lavoratori di cooperative iscritte nel Registro regionale ovvero nell’Albo nazionale delle cooperative, purché l'inserimento avvenga nel rispetto della contrattazione collettiva, come prevista all’articolo 77, comma 3, lettera a).
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
9Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020
10Parole aggiunte al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020
11Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 33
 (Promozione della stabilità occupazionale)
1. La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di intervento, che prevedono, in particolare:
a) la realizzazione da parte dei Centri per l'impiego di servizi di consulenza mirata per collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato o precario, in modo da agevolare lo sviluppo di percorsi professionali, l'informazione sulle forme di tutela e sulle occasioni di lavoro;
b) l'accesso alla formazione da parte dei lavoratori di cui alla lettera a);
c) la concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.
3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.
3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:
a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età e delle donne;
b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3Comma 3 bis aggiunto da art. 16, comma 2, L. R. 5/2012
4Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
7Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
12Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
13Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 bis da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 33 bis
 (Misure fiscali)
1. La Regione, ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale quali riduzione di aliquote o deduzione dalle basi imponibili con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione nelle seguenti ipotesi:
a) per il perseguimento delle finalità e nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 30, 32 e 33, per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori e con riferimento a specifiche forme contrattuali;
b) per il sostegno di misure che siano state oggetto di contratti e accordi collettivi nazionali, aziendali o territoriali ai sensi dell' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), finalizzate all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo dei lavoratori.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 34
 (Politiche per il prolungamento della vita attiva)
1. La Regione, al fine di favorire il prolungamento della vita attiva degli anziani, promuove azioni sperimentali di sistema che prevedono il concorso delle seguenti misure:
a) incentivi al prolungamento della vita attiva;
b) sostegni mirati al reinserimento al lavoro;
c) formazione professionale specifica e mirata che consenta di adeguare le competenze dei soggetti interessati o che favorisca il passaggio generazionale delle competenze tra i lavoratori.
(2)
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 35
 (Interventi ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003)
1. Le Agenzie per il lavoro autorizzate, che intendono operare ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003 mediante l'utilizzo di risorse pubbliche regionali o mediante forme di raccordo e sostegno della Regione, sono tenute a rispettare le seguenti condizioni:
a) ottenimento dell'accreditamento dalla Regione ai sensi della presente legge;
b) stipula di una convenzione, sulla base di un modello approvato con deliberazione della Giunta regionale;
c) integrale rispetto, da parte delle imprese utilizzatrici, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
d) obbligo di svolgere gli interventi formativi in favore di tutti i lavoratori coinvolti;
e) rispetto delle prescrizioni individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.
2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, individua:
a) gli standard minimi dei piani di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e degli interventi formativi che devono essere erogati;
b) i requisiti professionali dei tutor aziendali;
c) le procedure per la verifica della conformità alla vigente normativa statale e regionale dei percorsi di reinserimento lavorativo effettuati;
d) i criteri per la definizione della congruità dell'offerta lavorativa da parte del soggetto svantaggiato, anche in relazione alla condizione di svantaggio personale o familiare del lavoratore;
e) le cause che legittimano il rifiuto dell'offerta lavorativa da parte del soggetto, senza che lo stesso incorra nella decadenza di indennità o diritti.
(3)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 35 bis
 (Sostegno e promozione di iniziative ed eventi)
1. La Regione sostiene la realizzazione di iniziative ed eventi organizzati da soggetti, pubblici e privati, finalizzati:
a) a diffondere la conoscenza del funzionamento e delle dinamiche del mercato del lavoro;
b) a fornire alle persone le informazioni necessarie per operare scelte consapevoli in tema di percorsi di istruzione e formazione;
c) a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
2. Con regolamento regionale sono definiti tipologie di beneficiari, criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei benefici di cui al comma 1.
3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro promuove direttamente iniziative ed eventi volti a perseguire le finalità di cui al comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 17/2020
CAPO II
 Inserimento lavorativo delle persone con disabilità
Art. 36
 (Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità)
1. In attuazione dei principi della legge 68/1999 e in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 41/1996, la Regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità, sostenendone l'inserimento, l'integrazione lavorativa e l'autoimprenditorialità attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, tenendo conto delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni delle persone con disabilità;
b) promuove la cultura dell'integrazione professionale e della stabilizzazione lavorativa delle persone con disabilità anche attraverso progetti concertati con i soggetti competenti in materia e i datori di lavoro pubblici e privati;
c) sostiene la personalizzazione degli interventi di formazione delle persone con disabilità per un più efficace inserimento al lavoro.
3. Gli obiettivi e le priorità di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone con disabilità, declinati anche attraverso apposite linee guida organizzative e metodologiche, sono realizzati in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni e i servizi deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro e alla piena integrazione delle persone con disabilità, valorizzando il ruolo del terzo settore.
3 bis. Al fine di garantire la corretta applicazione della legge 68/1999 , la Regione definisce:
a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all' articolo 11 della legge 68/1999 ;
b) le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;
c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui al comma 2, lettera a), nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;
d) i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e i relativi percorsi formativi;
e) con regolamento regionale, le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all' articolo 5, comma 7, della legge 68/1999 ;
f) con regolamento regionale, i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all' articolo 8, comma 2, della legge 68/1999 ;
g)   ( ABROGATA )
h) le modalità di funzionamento e i compiti dei comitati tecnici di cui all'articolo 38;
i) ogni altro atto programmatorio o di indirizzo finalizzato alla realizzazione della legge 68/1999 , per quanto di competenza regionale.
Note:
1Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.
2Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 63, L. R. 17/2008
3Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4Comma 3 bis sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
5L'abrogazione del comma 63 dell'art. 10, L.R. 17/2008, disposta erroneamente dall'art. 34, comma 1, lett. d), L.R. 13/2015, si intende non produttiva di effetti a carico del comma 3bis del presente articolo.
6Integrata la disciplina della lettera d) del comma 3 bis da art. 36, comma 2, L. R. 6/2006 nel testo modificato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2015
7Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 bis da art. 8, comma 2, lettera a), L. R. 24/2016
8Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 bis da art. 8, comma 2, lettera b), L. R. 24/2016
9Rubrica dell'articolo modificata da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
10Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
11Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
12Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
13Lettera g) del comma 3 bis abrogata da art. 26, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
Art. 37

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 36, comma 2, L. R. 6/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 31, comma 1, L. R. 13/2015
3Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera e), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 38
 (Servizi del collocamento mirato)
1. Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali, operano i Servizi del collocamento mirato che, oltre agli adempimenti finalizzati all'avviamento lavorativo e al rispetto degli obblighi di cui alla legge 68/1999 , provvedono:
a) alla progettazione e realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno della rete integrata dei servizi, anche avvalendosi della sottoscrizione di apposite convenzioni con i Servizi di integrazione lavorativa di cui all' articolo 14 bis della legge 41/1996 ovvero con altri Servizi pubblici idonei allo svolgimento di detta attività;
b) alla consulenza specialistica alle imprese per le finalità di cui all'articolo 36 e in particolare per rendere efficaci i percorsi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a);
c) alla diffusione delle opportunità previste per le imprese in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
d) alla sperimentazione, di concerto con i servizi sociosanitari, di progettualità innovative in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle capacità globali, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.
Note:
1Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12 della presente legge.
2Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 36, comma 5, L. R. 13/2015
4Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 20/2018 , a decorrere dall'1/10/2018, come disposto dall'art. 12, c. 3, L.R. 20/2018.
5Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 38 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 64, L. R. 17/2008
2Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera f), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 39
 (Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità)
1. Per le finalità di cui all'articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.
2. Il Fondo è alimentato:
a) dagli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 15 della legge 68/1999 ;
b) dai contributi esonerativi di cui all' articolo 5, comma 3, della legge 68/1999 ;
c) dai conferimenti di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati;
d) da somme stanziate dalla Regione.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, il Fondo è destinato a sostenere il collocamento mirato delle persone con disabilità attraverso azioni finalizzate all'inserimento e all'integrazione lavorativa, in particolare, attraverso:
a) interventi volti a sostenere l'assunzione e la stabilizzazione occupazionale, l'attivazione di tirocini, la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro, l'accessibilità e la rimozione delle barriere che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro, la realizzazione di percorsi personalizzati, l'attuazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo, lo svolgimento di attività di tutoraggio, anche con riferimento alle convenzioni di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 , lo svolgimento di attività di formazione e l'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
b) progetti sperimentali elaborati dagli enti individuati dalla legge 68/1999 , relativi alle persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro;
c) specifiche progettualità attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con gli organismi deputati alla realizzazione del collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999 .
3 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione degli interventi di cui al comma 3 che abbiano natura contributiva.
Note:
1Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Comma 3 sostituito da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
3Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 28, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 40
 (Validazione delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità)
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, possono essere stipulate convenzioni quadro ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 , sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, definisce con propria deliberazione i criteri per la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, disciplinando in particolare:
a) il coefficiente minimo di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;
b) i limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni;
c) le modalità con cui i datori di lavoro potranno aderire alle convenzioni;
d) le procedure per l'individuazione dei lavoratori con disabilità che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, debbono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 88, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 88, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
5Rubrica dell'articolo modificata da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
6Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 20/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 41/1996.
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 43

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
2Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 44
 (Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista)
1. La Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 113/1985, è istituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, o un dirigente suo delegato, con funzioni di presidente;
b) quattro esperti in telefonia, scrittura e lettura Braille e con conoscenza delle materie idonee al conseguimento delle qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente.
1 bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), è previsto anche un componente supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 1 bis aggiunto da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
CAPO III
 Previsione e gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale
Art. 45
 (Azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali)
1. La Regione, con il concorso delle parti sociali, realizza e sostiene azioni volte a raggiungere i seguenti obiettivi:
a) prevenire le situazioni di grave difficoltà occupazionale e limitare i conseguenti problemi occupazionali dei lavoratori in esubero, con particolare riguardo alle categorie più esposte quali le donne e le persone di età superiore a quarantacinque anni;
b) affrontare e ridurre l'impatto negativo delle situazioni di crisi sulle persone, sul territorio e sul mercato del lavoro;
c) contribuire a difendere il patrimonio produttivo regionale e le risorse professionali e imprenditoriali;
d) favorire accordi tra imprese dello stesso ramo produttivo atti a fronteggiare situazioni di crisi occupazionale.
(2)
2. Al fine di realizzare le azioni di cui al comma 1, la Regione:
a) definisce una procedura di intervento integrata, condivisa e partecipata con le parti sociali comprendente l'individuazione dei criteri e degli indicatori mirati all'osservazione delle gravi difficoltà occupazionali a livello settoriale, territoriale o aziendale;
b) svolge, per il tramite dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, attività di monitoraggio continuo del mercato del lavoro regionale, delle sue dinamiche evolutive e delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base dei criteri e degli indicatori di cui alla lettera a).
3. La Regione, anche tramite le azioni di cui al comma 1, promuove il raccordo a livello regionale fra le politiche del lavoro e quelle delle attività produttive.
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
2Parole soppresse al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4Comma 2 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 46
 (Procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale)
1. Anche a seguito di segnalazioni a opera delle parti sociali, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro promuove la concertazione sociale nei seguenti casi:
a) in presenza di una situazione di difficoltà occupazionale riguardante, nel suo complesso, uno specifico settore produttivo o uno specifico territorio in ambito regionale;
b) in presenza di una situazione di criticità aziendale che, per il possibile impatto negativo tenuto conto anche delle ricadute sull'indotto, configura una situazione di difficoltà occupazionale rilevante a livello regionale.
2. In sede di concertazione sociale viene accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base delle risultanze illustrate dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
3. A seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara la situazione di grave difficoltà occupazionale e promuove la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.
4. La dichiarazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 3, ha efficacia per un periodo di 12 mesi, prorogabile secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
5. La situazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 1, lettera b), sussiste in tutti i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione di cessazione totale o parziale di attività, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, da parte di imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell' articolo 24 della legge 223/1991 , con il conseguente avvio di una o più procedure di licenziamento collettivo ovvero con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione totale o parziale di attività.
6. Nei casi di cui al comma 5 non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'articolo 47.
7. Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 5 trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
2Parole soppresse al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
4Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
5Comma 3 quater aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
6Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 47
 (Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale)
1. Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Piano, persegue le finalità di risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale, nonché di sostenere strategie e programmi di rafforzamento e di rilancio del tessuto imprenditoriale. Esso prevede:
a) l'analisi economica e occupazionale della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;
b) i progetti integrati diretti all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati, attraverso apposite misure di accompagnamento, con il concorso preminente dei servizi pubblici per l'impiego;
c) il raccordo con progetti per il rilancio o la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale;
d) le eventuali modalità di partecipazione delle imprese al finanziamento dei progetti di cui alle lettere b) e c).
2. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.
3. Il Piano di cui al comma 2 ha efficacia per un periodo di dodici mesi, prorogabile secondo la procedura di cui al comma medesimo.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 8), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
2Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 9), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
3Comma 4 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 48
 (Interventi)
1. Anche al fine di perseguire la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), per agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti, residenti sul territorio regionale e non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 150/2015, che siano disoccupati o a rischio di disoccupazione, l'Amministrazione regionale promuove misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.
2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.
3. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la concertazione sociale, sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, nell'ambito dei beneficiari di cui al comma 3.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 4/2013
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
4Comma 2 abrogato da art. 34, comma 1, lettera h), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
9Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 17/2020
10Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO IV
 Pari opportunità e qualità del lavoro
Art. 49
 (Parità di genere)
1. La Regione promuove, anche con il coinvolgimento delle parti sociali, degli enti e delle associazioni ed organizzazioni esponenziali dei territori e della cittadinanza attiva, azioni positive per la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio, per il superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla crescita professionale, alla progressione in carriera, alla creazione e sviluppo di attività imprenditoriali e per il superamento del divario retributivo di genere.
2. A tal fine la Regione realizza azioni di sistema finalizzate a sostenere l'attività lavorativa delle donne, sia per quanto riguarda l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, sia per quanto riguarda i percorsi di carriera e il contrasto alla segregazione di genere, con particolare attenzione ai settori più innovativi dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale.
2 bis. La Regione nella propria programmazione sostiene azioni per la riduzione del divario salariale e il raggiungimento di una reale parità retributiva tra uomini e donne, e in particolare promuove:
a) azioni per favorire l'emersione e la trasparenza dei dati relativi ai livelli di retribuzione anche mediante pubblicizzazione e diffusione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all' articolo 46 del decreto legislativo 198/2006 ;
b) progetti di sensibilizzazione sulla parità retributiva e di adozione delle migliori pratiche in materia;
c) azioni di orientamento e formazione volte a contrastare stereotipi e ad accrescere la partecipazione delle ragazze a percorsi scolastici e accademici in discipline scientifico-tecnologiche e a rafforzare le loro competenze tecniche e digitali;
d) introduzione della parità retributiva come criterio premiante per l'assegnazione di contributi e incentivi alle imprese.
(4)
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
3Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
4Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 50
 (Benessere dei lavoratori e innovazione organizzativa)
1. La Regione promuove la realizzazione nei luoghi di lavoro di iniziative finalizzate al benessere dei lavoratori e al rafforzamento dei livelli di salute e sicurezza e favorisce i processi di innovazione organizzativa e l'attuazione di forme di lavoro agile che contribuiscano a elevare la qualità e la sicurezza della vita lavorativa, favorendone la conciliazione con i tempi e le esigenze di vita familiare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, ferme restando le iniziative di cui all'articolo 33 bis, può concedere, anche ricorrendo a risorse dell'Unione europea, incentivi alle imprese per l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro finalizzati a promuovere il benessere organizzativo anche utilizzando le possibilità offerte dalle tecnologie informative, fra cui il lavoro agile, i piani aziendali di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi e di potenziamento delle dotazioni informatiche. La Regione può altresì concedere incentivi alle imprese che, singolarmente oppure in sinergia con altre imprese e realtà pubbliche o private del territorio, sviluppano una offerta di servizi a favore dei propri lavoratori e a favore della comunità.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove altresì azioni di informazione e formazione rivolte a imprese, lavoratori e parti sociali.
4. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 28 bis, promuove attività di studio e valutazione delle forme di lavoro agile e delle iniziative di promozione del benessere aziendale attuate sul territorio regionale, nonché dei loro effetti.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
2Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
3Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 44/2017
4Articolo sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 51
 (Responsabilità sociale dell'impresa)
1. La Regione promuove l'adozione del bilancio sociale, la certificazione etica e la diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa, quali strumenti utili a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene iniziative imprenditoriali finalizzate al miglioramento della qualità della salute, della sicurezza, del lavoro e delle relazioni industriali e all'ampliamento delle forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa, così come le attività volte a tutelare le condizioni ambientali, a favorire la parità di genere e le esigenze di conciliazione di vita lavorativa e familiare.
2 bis. La Regione promuove altresì la diffusione e lo scambio di buone prassi e la realizzazione di iniziative di premialità e di certificazione di azioni socialmente responsabili, anche attraverso le procedure di concertazione sociale di cui all'articolo 5 bis.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Comma 2 sostituito da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
3Comma 2 bis aggiunto da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Capo IV bis
 Misure di sostegno alla condivisione delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra tempi di vita familiare e impegni lavorativi
Art. 51 bis
 (Conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari)
1. La Regione pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:
a) sviluppo di servizi educativi per l'infanzia e di cura per la persona e la famiglia, da realizzarsi nell'ambito delle norme regionali in materia di politiche familiari e di politiche sociali;
b) attivazione di specifici servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori;
c) promozione di piani, aziendali e territoriali, e di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario di lavoro, il telelavoro, il lavoro agile e lo sviluppo di servizi alla famiglia, anche a livello aziendale;
d) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla normativa nazionale in materia, in particolare dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e per favorire la condivisione delle responsabilità familiari;
e) misure di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori al rientro al lavoro dopo un'assenza per la fruizione di congedi di maternità, paternità e parentali o a seguito di un periodo di cura o di malattia propria o di un familiare;
f) azioni di supporto e di formazione alle lavoratrici e ai lavoratori, realizzate anche mediante il ricorso a risorse dell'Unione europea, per la conciliazione delle esigenze lavorative con quelle di cura familiare di minori o delle persone non autosufficienti con essi conviventi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 51 ter
 (Servizi per il supporto alla conciliazione tra responsabilità familiari e impegni lavorativi)
1. Per le finalità di cui all'articolo 51 bis, comma 1, lettera b), la Regione attiva, nell'ambito dei Servizi pubblici regionali per il lavoro, servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori con la finalità di:
a) facilitare l'incrocio, regolare e qualificato, di domanda e offerta di lavoro nell'ambito dell'assistenza familiare per persone che necessitano, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti, di prestazioni individualizzate;
b) favorire la veicolazione di informazioni in merito a:
1) fruizione dei congedi e delle facilitazioni o modulazioni orarie previsti dalla normativa lavoristica e dalla contrattualistica, anche in un'ottica di condivisione degli impegni genitoriali o familiari;
2) normativa e contrattualistica inerente il lavoro domestico;
3) accesso ai servizi del territorio e disponibilità di eventuali incentivi o benefici nazionali o regionali in materia;
c) promuovere la qualità del lavoro domestico, anche attraverso percorsi formativi e di acquisizione di competenze professionali.
2. I servizi operano in raccordo con i servizi sociali dei Comuni, con le strutture del sistema sanitario regionale competenti e con gli istituti di patronato del territorio.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i servizi possono rapportarsi con la Consigliera o il Consigliere di parità regionale e di area vasta per lo scambio di informazioni e buone prassi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020
CAPO V
 Contrasto del lavoro sommerso e irregolare e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Art. 52
 (Finalità e interventi)
1. La Regione, al fine di accrescere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare:
a) promuove forme di collaborazione e azione sinergica con gli organi periferici competenti dell'Amministrazione centrale dello Stato;
b) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento degli altri soggetti interessati a livello regionale;
c) favorisce la realizzazione di iniziative e progetti, concertati con i soggetti interessati, le parti sociali e gli enti bilaterali, finalizzati ad attuare gli obiettivi di cui al presente articolo;
d) sostiene le nuove lauree specialistiche in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro;
e) sviluppa progetti volti alla conoscenza dei diritti dei lavoratori relativamente alle condizioni di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
2. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, lettera b), sono emanati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, previa concertazione con le parti sociali, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Università degli studi di Trieste e di Udine convenzioni per la realizzazione di iniziative formative finalizzate a promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere iniziative concordate tra le parti sociali utili a una più efficace azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e a promuovere campagne di informazione che accrescano la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 53
 (Contrasto al lavoro sommerso e irregolare)
1. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro e l'Assessore regionale competente in materia di protezione sociale, in accordo con il Comitato di cui all'articolo 6, promuovono protocolli d'intesa con le articolazioni regionali dell'INPS, dell’Ispettorato del lavoro e dell'INAIL e con ogni altro soggetto competente, al fine di scambiare ogni informazione utile a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, concordare linee di intervento e diffondere la cultura del lavoro regolare, sentite le parti sociali e il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 17/2020
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 54
 (Sicurezza sul lavoro)
1. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute, il Piano regionale della prevenzione, di durata quinquennale, in cui vengono indicati obiettivi specifici e cronoprogramma delle attività dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari, anche tenendo conto delle eventuali indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'articolo 52, comma 2, e del parere del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 56. Gli obiettivi, i requisiti e i criteri oggetto della valutazione sono declinati nel "Documento per la valutazione" del Piano, contestualmente approvato.
2. Sono garantite ai servizi di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro le dotazioni organiche minime approvate con deliberazione della Giunta regionale.
3. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è attribuita alla Direzione centrale compente in materia di salute, che ne riferisce gli esiti agli Assessori regionali competenti in materia di salute e di lavoro e al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56. La Direzione centrale competente trasmette annualmente alla Direzione operativa del Centro nazionale della prevenzione e il controllo delle malattie idonea documentazione sulle attività svolte.
Note:
1Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 55
 (Criteri e modalità per la concessione degli incentivi)
1. I criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al presente capo sono determinati con regolamento regionale, emanato su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'articolo 52, comma 2, e sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.
Art. 56
 (Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)
1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, il quale svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) coordina le iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, all'assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla emersione del lavoro sommerso e irregolare;
b) svolge attività di supporto nei confronti degli organi tecnici di vigilanza anche attraverso l'attività di interpello, al fine di garantire uniformità e omogeneità degli interventi a livello regionale;
c) riceve dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con cadenza almeno biennale, il rapporto sull'andamento del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ottenuto anche dall'elaborazione dei dati disponibili nel database Flussi Informativi INAIL-Regioni;
d) formula, anche sulla base di un monitoraggio della situazione, indicazioni per una corretta formulazione dei documenti aziendali di valutazione dei rischi.
2.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
3Comma 2 abrogato da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
Art. 56 bis
 (Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)
1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.
2. La Regione istituisce il Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.
3. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, i destinatari, i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
4. L'applicazione del Fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2007.
4 bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale delle attività svolte dalla Protezione civile regionale i contributi a valere sul Fondo regionale di solidarietà di cui al comma 2 sono concessi, nei termini e con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, anche a favore dei familiari dei volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che siano deceduti nell'adempimento del servizio di protezione civile, anche al di fuori del territorio regionale, a condizione che tale circostanza sia attestata dal responsabile della struttura regionale di Protezione civile e che per il sinistro abbia trovato operatività la tutela assicurativa prevista specificamente per le attività di protezione civile.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 30/2007
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008
3Integrata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008
4Comma 4 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 10/2023 . La disposizione trova applicazione per gli eventi verificatisi a decorrere dall'1/1/2022.
TITOLO IV
 INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO
CAPO I
 Internazionalizzazione del mercato del lavoro
Art. 57
 (Internazionalizzazione del mercato del lavoro)
1. La Regione favorisce lo sviluppo delle relazioni in materia di lavoro con le Regioni e gli Stati vicini, in particolare con gli altri paesi dell'Unione europea e dell'area balcanica, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione, la circolazione dei lavoratori, lo scambio delle esperienze, la collaborazione in materia di lavoro, di formazione e di sicurezza sociale.
2. La Regione incentiva attraverso la rete EURES (EURopean Employment Services) la mobilità professionale in Europa, nonché la collaborazione con i servizi per l'impiego degli altri paesi dell'Unione europea e dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio con l'Unione europea al fine di favorire l'analisi dei rispettivi mercati del lavoro, della legislazione e dei sistemi amministrativi in materia di lavoro e lo scambio di buone prassi.
3. La Regione attua ogni iniziativa utile a favorire il rispetto della legalità e della sicurezza nei rapporti economici e di lavoro, con particolare riferimento ai rapporti con gli Stati vicini.
Note:
1Articolo sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 57 bis
 (Sostegno al lavoro frontaliero)
1. La Regione sostiene l'avvio di attività di collaborazione transfrontaliera per il supporto alla mobilità professionale, alla difesa e alla promozione degli interessi economici, sociali e culturali dei lavoratori frontalieri e promuove azioni volte a favorire il supporto ai lavoratori frontalieri così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea e ai datori di lavoro che operano nell'area frontaliera.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di Paesi membri dell'Unione europea finanziamenti per lo svolgimento dei compiti e le attività istituzionali, anche al di fuori del territorio nazionale. Con regolamento regionale sono fissati i criteri e le modalità di concessione del finanziamento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 58

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 9/2008
Art. 59

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 9/2008
TITOLO V
 LAVORO E FORMAZIONE
CAPO I
 Lavoro e formazione
Art. 60
 (Formazione e politiche del lavoro)
1. La Regione favorisce l'integrazione fra le politiche del lavoro e quelle del sistema formativo inteso nelle sue diverse componenti della scuola, della formazione professionale e dell'Università e individua gli strumenti per il loro raccordo.
2. Il sistema formativo regionale promuove l'incremento del tasso di conoscenza della comunità a tutti i livelli come fattore di crescita economica e di integrazione e promuove la qualità delle risorse umane come fattore strategico dell'innovazione e della competitività dell'economia regionale.
3. La Regione sostiene con percorsi formativi personalizzati le persone sul mercato del lavoro e, in particolare, promuove e incentiva:
a) interventi di formazione finalizzati a favorire l'inserimento, il reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, persone a rischio di disoccupazione, soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione;
b) interventi formativi rivolti a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
c) interventi di formazione tesi a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori attraverso percorsi di formazione continua e di formazione permanente secondo una logica di apprendimento lungo l'arco della vita;
d) interventi di formazione tesi ad acquisire nuove capacità professionali rispetto a quelle non più richieste dal mercato del lavoro.
4. La Regione riconosce la centralità delle imprese quali luoghi formativi sostenendone e incentivandone il ruolo attivo nella definizione e attuazione dei percorsi di formazione professionale. Il sistema produttivo regionale può supportare la partecipazione alla formazione di persone prive di occupazione mediante la realizzazione di azioni di accompagnamento quali, in particolare, il sostegno alla frequenza dei partecipanti privi di occupazione o forme di sostegno alla mobilità per raggiungere le sedi di erogazione delle iniziative formative.
4 bis. Al fine di incrementare la competitività del tessuto produttivo regionale con l'inserimento di capitale umano ad alto valore aggiunto, l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa in raccordo con la Direzione regionale competente in materia di lavoro e formazione e con l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori e in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio, promuove interventi volti alla scoperta del tessuto produttivo regionale e alla diffusione delle opportunità legate a percorsi di inserimento occupazionale nelle imprese regionali prioritariamente rivolte agli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito per l'accesso alle borse di studio regionali.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2Comma 4 sostituito da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
3Comma 4 bis aggiunto da art. 44, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
Art. 61
 (Aspetti formativi del contratto di apprendistato)
1. La Regione promuove un'offerta stabile di formazione rivolta a lavoratori assunti con contratto di apprendistato anche al fine di favorirne e incrementarne l'occupabilità.
2. La Regione, sentite le parti sociali, disciplina le modalità di erogazione dell'offerta formativa di propria competenza rivolta agli apprendisti.
Note:
1Articolo sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 62

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 91, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 63
 (Tirocini)
1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati.
2. La Regione disciplina con regolamento i tirocini, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando, in particolare i soggetti promotori, le caratteristiche dei soggetti ospitanti, i limiti numerici per l'attivazione dei tirocini, la durata e la tipologia degli stessi, i contenuti minimi delle convenzioni e del progetto formativo.
2 bis. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni previste per l'omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennità di tirocinio, la Regione dispone l'intimazione alla cessazione del tirocinio e l'interdizione del soggetto ospitante dall'accoglimento di nuovi tirocini per dodici mesi nei seguenti casi:
a) soggetto ospitante privo dei requisiti soggettivi;
b) mancanza della convenzione o del piano formativo individuale;
c) superamento della durata massima prevista per il tirocinio;
d) attuazione di attività e di percorsi formativi con caratteristiche e finalità diverse dalle previsioni contenute nel piano formativo individuale.
(6)
2 ter. La Regione invita il soggetto ospitante a regolarizzare il rapporto di tirocinio entro un termine prefissato nei seguenti casi:
a) mancata ottemperanza dei compiti previsti per il soggetto ospitante o per il suo tutor;
b) violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti per il tirocinio stesso;
c) violazione della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non è ancora superata la durata massima prevista.
(7)
2 quater. La Regione intima la cessazione del tirocinio al soggetto ospitante qualora vi sia il superamento della quota del limite numerico dei tirocini ospitabili contemporaneamente.
2 quinques. Nei casi di cui ai commi 2 ter, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione intima la cessazione del tirocinio e dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi. Nel caso di cui al comma 2 quater, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi.
2 sexies. Nei casi di interdizione di cui ai commi precedenti, qualora nei ventiquattro mesi successivi alla irrogazione della prima interdizione, sia accertata una seconda violazione, viene disposta una nuova interdizione della durata di diciotto mesi; qualora nel medesimo arco temporale sia accertata un'ulteriore violazione, viene disposta una nuova interdizione per la durata di ventiquattro mesi. Il periodo di interdizione decorre dalla data di notifica del provvedimento che la dispone.
2 septies. L'interdizione all'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza statali.
2 opties. Le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2 septies sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di formazione.
3. La Regione disciplina, in particolare, i tirocini estivi di orientamento e ne promuove la realizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 46, L. R. 24/2009
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 92, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Parole soppresse al comma 1 da art. 92, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Comma 2 sostituito da art. 92, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
5Comma 2 sostituito da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017
6Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
7Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
8Comma 2 quater aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
9Comma 2 quinquies aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
10Comma 2 sexies aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
11Comma 2 septies aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
12Comma 2 octies aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
TITOLO VI
 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AL CREDITO E AL REDDITO
CAPO I
 Interventi per il sostegno al credito e al reddito
Art. 64
 (Forme di sostegno al credito dei lavoratori)
1. La Regione sostiene l'accesso al credito da parte di lavoratori subordinati privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficoltà individuate con regolamento, sentita la Commissione regionale per il lavoro, nonché da parte di collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato residenti nel territorio regionale.
2. La Regione individua e istituisce, con propria norma, sentite le parti sociali, gli strumenti più idonei al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 tramite l'istituzione di un Fondo di garanzia o il sostegno a forme mutualistiche di garanzia.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 6, L. R. 2/2006
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 19, L. R. 2/2006
Art. 65
 (Interventi per il sostegno al reddito)
1. La Regione promuove un utilizzo degli ammortizzatori sociali informato all’attuazione del principio di condizionalità fra politiche attive e politiche passive del lavoro.
2. La Regione supporta gli interventi attuati dagli enti bilaterali in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.
3. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di solidarietà difensivo, quale strumento privilegiato e condiviso fra le parti di gestione delle eccedenze di personale.
4. La Regione promuove e sostiene strumenti di anticipazione ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale, nelle ipotesi in cui l'anticipazione non possa essere garantita dal datore di lavoro.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 1, L. R. 5/2008
2Articolo sostituito da art. 93, comma 1, L. R. 26/2012
3Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 9, comma 5, L. R. 20/2015
4Parole sostituite al comma 1 da art. 45, comma 1, L. R. 17/2020
TITOLO VII
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2005
CAPO I
 Modifiche alla legge regionale 7/2005
Art. 66
1. All'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<Commissione regionale per le politiche attive del lavoro>> sono sostituite dalla seguenti: <<Commissione regionale per il lavoro>>;
b) al comma 2, lettera c), le parole: <<all'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)>>.
Art. 67
1. All'articolo 4 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<La Commissione regionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 2 quater della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale)>> sono sostituite dalla seguenti: <<La Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18>>;
b) ai commi 2 e 3 le parole: <<Commissione regionale per le politiche attive del lavoro>> sono sostituite dalle seguenti: <<Commissione regionale per il lavoro>>;
c) nella rubrica le parole: <<Commissione regionale per le politiche attive del lavoro>> sono sostituite dalle seguenti: <<Commissione regionale per il lavoro>>.
Art. 68
1.
L'articolo 5 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Funzioni dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale)
1. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 svolge, in base agli indirizzi forniti dalla Commissione regionale del lavoro integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, attività dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e a definire idonee misure di prevenzione del medesimo.
2. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, altresì:
a) effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, anche alla luce della letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza, della recente giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;
b) raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai Punti di Ascolto e dai Punti di Ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale in materia di informazione, prevenzione e tutela dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
c) effettua studi di possibili correlazioni con gli infortuni sul lavoro.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, l'Agenzia può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonché del personale esperto di cui si possono avvalere, anche in rapporto di convenzione, i Punti di Ascolto previsti dalla normativa regionale in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.>>.

Art. 69
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7/2005 le parole: <<al direttore>> è sostituita dalle seguenti:<<alla Direzione>>.
Art. 70
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7/2005 le parole: <<Osservatorio regionale sul mercato del lavoro>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale>>.
Art. 71
1. All'articolo 8 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: <<Commissione regionale per le politiche attive del lavoro>> sono sostituite dalla seguenti: <<Commissione regionale per il lavoro>>;
b) al comma 4 le parole: <<dell'articolo 3 della legge regionale 20/2003, come integrato dall'articolo 5,>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 5>>.
TITOLO VIII
 NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
CAPO I
 Norme finali e transitorie
Art. 72
 (Potere sostitutivo)
1. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione di prescrizioni vincolanti, la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro e previa diffida, adotta i provvedimenti, anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto delle norme violate da parte degli enti locali.
Art. 73

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
2Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
3Lettera b) del comma 1 interpretata da art. 13, comma 42, L. R. 11/2011
4Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera i), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 24/2006
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 48, L. R. 17/2008
3Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera k), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 75

( ABROGATO )

(9)
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 181, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
2Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 10), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
3Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 11), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
4Parole soppresse al comma 5 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 12), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
5Parole soppresse al comma 6 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 13), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
6Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
7Parole sostituite al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
8Parole sostituite al comma 6 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
9Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
Art. 76
 (Indennità ai volontari del Club Alpino Italiano)
1. Ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI) è concessa l'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso), e dal relativo regolamento di attuazione emanato con decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379 (Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico).
2. Le indennità sono concesse secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 5 del decreto ministeriale 379/1994.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 27, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 77
 (Norme comuni per la concessioni degli incentivi)
1.  
( ABROGATO )
(2)
2. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono cumulabili, nei limiti stabiliti dai regolamenti attuativi e nel rispetto della normativa comunitaria, con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.
3. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui alla presente legge sono tenuti al rispetto delle seguenti condizioni:
a) rispetto integrale delle norme che regolano il rapporto di lavoro, della normativa previdenziale, delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della contrattazione collettiva di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e dei principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
b) mancato ricorso, nei dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991.
(8)
3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), non è ammissibile la concessione degli incentivi per assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di cui al Titolo III, Capo I, a favore di soggetti che, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio, abbiano effettuato licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione viene richiesto l'incentivo.
3 ter. Gli incentivi regionali di cui al comma 3 bis concessi a soggetti beneficiari che effettuino nei tre anni successivi all'assunzione, inserimento o stabilizzazione oggetto di incentivo, licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991 , per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione è stato concesso l'incentivo, sono revocati.
3 quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera b), 3 bis e 3 ter non si applicano qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.
3 quater.1. Fermi restando i requisiti di accesso agli incentivi di cui al Titolo III Capo I, il regolamento regionale attuativo delle disposizioni medesime può prevedere che l'ammontare degli incentivi sia modulato avuto riguardo al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di cui viene sostenuta l'assunzione o la stabilizzazione.
3 quinquies. Al fine di favorire il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale, gli incentivi di cui al comma 3 bis possono essere concessi esclusivamente a fronte di assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali riguardanti soggetti che, alla data della presentazione della domanda di incentivo, risultino residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni.
4. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca e l'obbligo di restituzione dell'incentivo secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale.
4 bis. I regolamenti relativi agli incentivi regionali per assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di cui al titolo III, capo I, possono disciplinare vincoli di durata del rapporto di lavoro incentivato e di permanenza della sede o dell'unità operativa del beneficiario nel territorio regionale.
4 ter. La violazione dei vincoli di cui al comma 4 bis comporta la revoca e la rideterminazione dell'incentivo, secondo quanto previsto dai regolamenti.
5. I regolamenti disciplinanti criteri e modalità di erogazione degli incentivi possono stabilire ulteriori cause di revoca o di decadenza dai medesimi.
6. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia e, in particolare, dei limiti di importo e di durata previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".
7. Gli interventi previsti dalla presente legge che prevedono la concessione di incentivi economici sono disciplinati da appositi regolamenti contenenti criteri e modalità di concessione.
7 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 7, gli interventi finalizzati all'attuazione di programmi dell'Unione europea sono realizzati secondo le modalità e le procedure stabilite dagli atti a essi connessi.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 94, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Comma 3 bis aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
4Comma 3 ter aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
5Comma 3 quater aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
6Comma 3 quinquies aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
7Parole soppresse al comma 2 da art. 46, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
8Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 46, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
9Comma 7 sostituito da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
10Comma 7 bis aggiunto da art. 46, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
11Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 281 dell' 1 dicembre 2020, depositata il 23 dicembre 2020 (in G.U. 1a serie speciale n. 53 dd. 30 dicembre 2020), l'illegittimità costituzionale del comma 3 quinquies del presente articolo, come introdotto dall'articolo 88 L.R. 9/2019.
12Comma 3 quater .1 aggiunto da art. 73, comma 1, L. R. 6/2021
13Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 21 giugno 2022, depositata il 28 luglio 2022 (in G.U. 1° serie speciale n. 31 del 3 agosto 2022), l'illegittimità costituzionale del comma 3 quater.1 del presente articolo, come introdotto dall'art. 73 L.R. 6/2021.
14Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 55, L. R. 13/2023
15Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 55, L. R. 13/2023
Art. 77 bis
 (Collegi di conciliazione e arbitrato)
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al numero 9) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, il terzo membro dei collegi di conciliazione e arbitrato, in difetto di accordo tra le parti, è prioritariamente individuato nell'ambito dei dipendenti regionali. A tal fine è costituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, un apposito elenco regionale.
2. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C che abbiano partecipato e superato corsi per mediatori e conciliatori.
3. Con regolamento regionale sono disciplinate, in particolare, le modalità d'iscrizione, di tenuta e di cancellazione dall'elenco, nonché le modalità di individuazione del terzo membro nel rispetto del principio di rotazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 16, lettera b), L. R. 31/2017
2Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 4, L. R. 12/2018
Art. 77 ter
 (Immobili destinati all'esercizio delle funzioni dei Servizi pubblici per l'impiego regionali)
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 5, comma 7, della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro)), qualora non si rinvenga la disponibilità di sedi idonee sotto il profilo logistico e funzionale, l'Amministrazione regionale può procedere all'acquisizione a titolo di proprietà o di locazione di immobili destinati all'esercizio delle funzioni dei Servizi pubblici per l'impiego regionali.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 78
 (Abrogazioni)
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli da 1 a 45, 59, da 78 a 92, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);
b) l'articolo 41 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
c) l'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi);
d) gli articoli 1 e 3 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione e artigianato);
e) i commi da 1 a 12 dell'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);
f) l'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità);
g) i commi 10, 11, 12, 123 e 130 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
h) la legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 (Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale), ad eccezione dell'articolo 11;
i) i commi 19 e 20 dell'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
j) i commi da 1 a 16, 23, 25 e 26 dell'articolo 4 e i commi 44, 45 e 46 dell'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
k) il comma 8 dell'articolo 2 e i commi da 1 a 4 e 7 dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
l) l'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale);
m) i commi da 51 a 54 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
n) i commi 38 e 39 dell'articolo 3 e i commi 52 e 53 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
o) i commi 1 e da 3 a 13 dell'articolo 21 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
p) la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), ad eccezione dell'articolo 18;
q) i commi 36, 36 bis e 37 dell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
r) i commi 27 e 28 dell'articolo 2 e il comma 46 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
s) 'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).
2. A far data dall'1 gennaio 2006, è abrogata la legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17 (Interventi per l'integrazione lavorativa delle persone handicappate).
Art. 79
 (Norme transitorie)
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
2. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 9, le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
3. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia, la Direzione centrale competente continua a svolgere le funzioni di osservazione del mercato del lavoro previste dall'articolo 3 della legge regionale 20/2003.
4. In fase di prima applicazione, il Programma triennale è approvato entro il 31 marzo 2006.
5. In fase di prima applicazione, i regolamenti di esecuzione della presente legge possono essere emanati anche in assenza dell'approvazione del Programma triennale.
6. Il consigliere regionale di parità in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge continua il suo mandato fino alla scadenza prevista dalla normativa previgente.
7. I Nuclei per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20/2003 e in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano la loro operatività fino al completamento degli interventi previsti dai Piani dagli stessi predisposti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006.
8. Fino al 31 dicembre 2006, a favore dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di una situazione riconosciuta di grave difficoltà occupazionale, ai sensi della legge regionale 20/2003, continuano a trovare applicazione i regolamenti regionali disciplinanti gli interventi di cui al capo II della legge regionale 20/2003.
9. Le somme già assegnate alle Province per gli interventi di cui alla legge regionale 20/2003 possono essere utilizzate, previa rendicontazione da parte delle Province medesime degli interventi già effettuati, per gli interventi previsti dal capo III del titolo III della presente legge.
10. Il Comitato tecnico scientifico per l'Osservatorio di cui all'articolo 4 della legge regionale 20/2003 rimane in carica e continua a svolgere le funzioni previste dalla legge regionale 20/2003 fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia.
11. Le somme già assegnate alle Province per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 12/2003, possono essere utilizzate, previa rendicontazione da parte delle Province medesime degli interventi già effettuati, per gli interventi previsti dal capo I del titolo III della presente legge.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 36, comma 2, 37, comma 1, lettere c) e d), 38, comma 1, lettera e), 41, 42 e 43 entrano in vigore l'1 gennaio 2006.
13. Con riferimento agli interventi programmati per l'anno 2006, il termine per la presentazione alla Direzione centrale della salute e protezione sociale dell'istanza di finanziamento di cui all'articolo 14 quater, comma 1, della legge regionale 41/1996, come introdotto dall'articolo 43, è fissato al 31 gennaio 2006.
14. L'uso, nella presente legge, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e di incarichi pubblici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo.
CAPO II
 Norme finanziarie
Art. 80
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo 9 - programma 9.2 - rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - spese correnti - con la denominazione <<Interventi per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro>> con riferimento al capitolo 8486 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Spese per l'esercizio delle funzioni della Regione in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro>> con lo stanziamento di 25.000 euro.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 9, e dell'articolo 44 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8491 (2.1.153.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Trasferimenti alle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse trasferite in materia di lavoro, ivi compreso il potenziamento degli uffici preposti alle medesime>> con lo stanziamento di 1 milione di euro.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 11 e 13, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
UPB 51.1.280.1.1 - capitolo 550;
UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, lettera a), con riferimento agli interventi previsti all'articolo 9 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8490 (2.1.155.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Fondo di dotazione dell'Agenzia regionale del lavoro>> con lo stanziamento di 200.000 euro.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 16, 17, 18 e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8549 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità>>.
7. Per le finalità previste dall'articolo 27 è autorizzata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8494 (2.1.141.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Interventi per il potenziamento dell'orientamento al lavoro>> con lo stanziamento di 190.000 euro.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Per le finalità previste dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 2005.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 36, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.320.2.1908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8532 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 39, comma 2, lettera d), fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.320.2.1908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8488 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 41/1996, come sostituito dall'articolo 42, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 4784 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come inserito dall'articolo 43, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 14 bis e 14 ter della legge regionale 41/1996, come inseriti dall'articolo 43, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 4789 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Per le finalità previste dall'articolo 48, comma 4, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8493 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Interventi per l'attuazione del Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale>> con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2005.
16. Per le finalità previste dagli articoli 49, 50 e 51 è autorizzata la spesa di 175.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8495 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Interventi per il miglioramento della qualità del lavoro>> con lo stanziamento di 175.000 euro per l'anno 2005.
17. Per le finalità previste dagli articoli 52 e 53 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8496 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Interventi per la promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare>> con lo stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2005.
18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 57, comma 2, relativamente alle spese per l'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della rete europea di servizi all'impiego EURES fanno carico all'unità previsionale di base 15.5.320.1.2971 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8548 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<-EURALP>> sono soppresse.
19. Per le finalità previste dagli articoli 64 e 65 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8499 (2.1.161.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Interventi per il sostegno al credito e al reddito dei lavoratori>> con lo stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2005.
20. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 73, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 1645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Per le finalità previste dall'articolo 76 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 con riferimento al capitolo 8500 (2.1.153.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Trasferimenti alle Province per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 162/1992, ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI)>> con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2005.
22. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 7/2005, come modificato dall'articolo 67, comma 1, lettere a) e b), fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 79, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8007 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. All'onere complessivo di 3.150.000 euro per l'anno 2005, derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 1, 3, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 19 e 21, si provvede mediante storno ovvero mediante prelevamento dei rispettivi stanziamenti dalle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, a fianco di ciascuna indicati:
a) storno dall'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 - capitolo 8008 di 1.350.000 euro per l'anno 2005 intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2005;
b) storno dall'unità previsionale di base 9.2.320.2.345 - capitolo 8009 di 300.000 euro per l'anno 2005 intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2005;
c) prelevamento di 1.500.000 euro per l'anno 2005, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 - capitolo 9700 (partita n. 926 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008