Art. 1
(Finalità)
1. Al fine di garantire la conservazione dell'identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, l'Amministrazione regionale promuove la tutela dei prati stabili naturali delle aree regionali di pianura secondo le modalità previste dalla presente legge.
Art. 2
(Definizione di prati stabili naturali)
1.
Ai fini della presente legge per prati stabili naturali si intendono le formazioni appartenenti alle alleanze di vegetazione Phragmition communis, Magnocaricion elatae e Arrhenatherion elatioris, suddivise in tipologie in funzione della composizione floristica del cotico erbaceo, come indicato nell'Allegato A alla presente legge, nonché le formazioni erbacee di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, descritte ai codici seguenti:
a) codici del gruppo 6;
b) codici del gruppo 7;
c) codice 5130 formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli.
2.
Nell'ambito dei prati stabili naturali sono comprese:
a) le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura o erpicatura e vengono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione;
b) le formazioni erbacee che, seppure derivate da precedente coltivazione, presentano la composizione floristica delle tipologie elencate nell'Allegato A, punti A) e C), alla presente legge;
c) le formazioni erbacee che hanno subito manomissioni, ma conservano ancora buona parte delle specie tipiche della tipologia;
d) le formazioni prative che derivano da operazioni di trapianto di zolle erbose di prato stabile anche a seguito degli interventi di compensazione di cui all'articolo 5.
3. La presenza di specie delle famiglie Orchidacee, Amarillidacee e Iridacee è condizione sufficiente, ma non necessaria, per inquadrare una formazione erbacea fra i prati stabili naturali.
Art. 3
(Individuazione dei territori interessati)
1. Ai fini della presente legge per pianura del Friuli Venezia Giulia si intendono i territori dei Comuni elencati nell'Allegato B alla presente legge.
Art. 4
(Norme di tutela)
1.
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), nonché del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli abitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo 6, sui prati stabili naturali delle aree di pianura, come definiti all'articolo 2, non è ammesso procedere a:
a) riduzione di superficie;
b) qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità;
c) dissodamento di terreni saldi, alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
d) piantagione di specie arboree o arbustive;
e) operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacei naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'Allegato A alla presente legge.
2. La concimazione è ammessa in applicazione delle modalità indicate nell'Allegato C alla presente legge.
3. Al fine di garantire la conservazione dei prati stabili naturali ed evitare la colonizzazione da parte di specie infestanti, è prescritta l'estirpazione del novellame di specie arboree e dei rovi almeno una volta ogni tre anni.
4. È ammessa l'attività di pascolo, purché non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale.
Art. 5
(Deroghe)
1.
In deroga alle prescrizioni di cui all'articolo 4, la riduzione delle superfici a prato stabile naturale per diversa destinazione d'uso del terreno o altre cause di manomissione può essere consentita previa autorizzazione rilasciata dal competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna in ipotesi di:
a) eccezionali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e in mancanza di soluzioni alternative;
b) interventi riguardanti terreni situati al di fuori delle zone E e F dei Piani regolatori generali comunali e dei Programmi di fabbricazione.
2. L'autorizzazione prevede l'obbligo di interventi compensativi secondo le modalità e sulle superfici indicate nell'Allegato C alla presente legge.
3. A garanzia della buona esecuzione dei lavori e delle opere, l'autorizzazione prevede il versamento di un deposito cauzionale ovvero la costituzione di idonea fideiussione, secondo le modalità stabilite nel decreto di autorizzazione.
Art. 6
(Inventario dei prati stabili naturali)
1. Al fine di impostare un politica permanente di studio, conoscenza e salvaguardia dei prati stabili naturali e delle diverse specie floristiche, l'Amministrazione regionale, di concerto con gli Enti locali, realizza, entro il 31 dicembre 2006, l'inventario dei prati stabili naturali della pianura.
2. I Comuni, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'
articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche, le comunioni familiari e montane e istituti assimilabili, nonché i privati cittadini possono proporre l'inserimento di terreni a prato stabile naturale nell'inventario di cui al comma 1, mediante domanda predisposta in carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
3. La Giunta regionale adotta il progetto di inventario con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità di deposito, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione ed estrarne copia. Eventuali osservazioni sul progetto di inventario sono trasmesse al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro i successivi trenta giorni dal giorno di scadenza della consultazione, individuato nella sopra citata deliberazione della Giunta.
4. Il Servizio competente si esprime sulle osservazioni di cui al comma 3 e dispone sulle eventuali modificazioni da apportare all'inventario adottato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle osservazioni, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'inventario.
5. L'inventario è aggiornato con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, con frequenza triennale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6.
Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 vengono demandati:
a) al competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alle Province e al Corpo forestale regionale per ciò che concerne l'attività di raccolta e revisione dei dati nonché l'attività di verifica delle domande di cui al comma 2;
b) al competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna per ciò che concerne il coordinamento dei rilievi, l'attività di archiviazione, aggiornamento e divulgazione dei dati.
7. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni esterne per la realizzazione dell'inventario.
Art. 7
(Interventi di recupero e rinverdimento)
1. Negli interventi di recupero tramite rinverdimento di aree alterate dalla realizzazione di opere stradali, discariche, bacini di laminazione e altre opere pubbliche, è obbligatorio l'impiego, qualora disponibili, di sementi provenienti da prati stabili naturali con le modalità individuate nell'Allegato C alla presente legge.
Art. 8
(Disposizioni in materia di contributi)
1. Le zone individuate ai sensi dell'articolo 2 costituiscono aree prioritarie nella concessione di contributi erogati dall'Amministrazione regionale per la conservazione dei prati, anche in attuazione di programmi comunitari in materia di agricoltura.
2. La Regione individua inoltre specifiche azioni volte ad incentivare il mantenimento dei prati stabili naturali mediante pagamenti agroambientali relativi alle misure basate sull'utilizzo sostenibile delle superfici agricole che verranno definite nel Programma di Sviluppo Rurale previsto nella programmazione comunitaria 2007 - 2013.
3. La Regione è autorizzata a concedere contributi per le finalità previste dalla presente legge.
Art. 9
(Attività di sperimentazione, ricerca e promozionali)
1. Allo scopo di consentire, da parte di enti pubblici e privati, la realizzazione di interventi di rinverdimento mediante l'utilizzo di seme di prato stabile naturale, l'Amministrazione regionale, anche mediante l'ERSA, in collaborazione con i vivai gestiti dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, provvede all'approvvigionamento, alla raccolta e alla preparazione di semi di prato stabile naturale.
2. L'ERSA provvede a coltivare prati stabili naturali ritenuti idonei dai quali prelevare il seme o il fieno maturo ricco in seme, anche in collaborazione con i vivai gestiti dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto e l'affitto dei terreni a prato stabile naturale e quelle per l'acquisto del fiorume da raccoglitori privati.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti privati e alle Università per la realizzazione di sperimentazioni di tecniche che prevedono l'impiego di seme di prato stabile naturale.
5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle strutture pubbliche e delle categorie professionali ed economiche interessate sui temi della conservazione dei prati stabili naturali e della biodiversità, mediante iniziative dirette ovvero mediante la concessione di contributi agli enti locali e alle associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell'
articolo 13 della legge n. 349/1986 e successive modifiche, e alle associazioni che abbiano nel proprio statuto le finalità di valorizzazione, di studio e tutela dell'ambiente e del territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 10
(Adempimenti attuativi)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con proprio regolamento, definisce le modalità per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 8 e 9.
2.
La Giunta regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, può:
a) integrare l'elenco delle tipologie indicate all'allegato A, nonché definire le superfici minime dei prati stabili naturali ai fini dell'inserimento nell'inventario di cui all'articolo 6;
b) ridelimitare i territori interessati all'interno dei Comuni elencati nell'allegato B;
c) apportare modifiche all'allegato C.
Art. 11
(Sanzioni e vigilanza)
1. Chiunque violi le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e c), soggiace alla sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro ogni mille metri quadrati danneggiati; la sanzione è applicata in misura del minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai mille metri quadrati. La sanzione è applicata in misura del massimo edittale per violazioni che interessino habitat definiti prioritari ai sensi della
direttiva 92/43/CEE.
2. Chiunque violi le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, soggiace alla sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro ogni mille metri quadrati danneggiati; la sanzione è applicata in misura del minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai mille metri quadrati. La sanzione è applicata in misura del massimo edittale per violazioni che interessino habitat definiti prioritari ai sensi della
direttiva 92/43/CEE.
3. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dall'articolo 4 è altresì tenuto alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dal direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
4. Il Sindaco territorialmente competente, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.
5. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 4 è eseguita d'ufficio dal Comune territorialmente competente e le spese relative sono a carico del trasgressore e vengono riscosse nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
6. Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ai sensi della
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
7. Principalmente al personale del Corpo forestale regionale e dei corpi di vigilanza ambientale delle Province sono attribuiti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge.
8. L'Amministrazione regionale con proprio regolamento determina le eventuali sanzioni per le violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 3; con il medesimo regolamento individua altresì i soggetti che possano sostituirsi al conduttore del fondo per le attività di cui al medesimo articolo 4, comma 3.
Art. 12
(Abrogazione di norme)
Art. 13
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 7, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2006.
2. All'onere di 70.000 euro derivante dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6556.
3. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2006.
4. All'onere di 30.000 euro derivante dal comma 3, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6556.
Art. 14
(Comunicazione e notifica all'Unione europea)
1. Il regolamento di cui all'articolo 10 viene comunicato all'Unione europea ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1/2004, della Commissione, del 23 dicembre 2003, ovvero notificato, ove necessario, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.