Capo I
Finalità e definizioni
Art. 1
(Finalità e definizioni)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la rilevanza sociale, economica, occupazionale delle professioni e il loro ruolo per la crescita della comunità regionale.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle normative dell'Unione Europea e dello Stato, sostiene e incentiva le professioni, la qualità delle prestazioni professionali, la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.
3. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, promuove la piena eguaglianza e le pari opportunità per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale che esercitano le professioni.
4. L'inserimento nel registro previsto dall'articolo 4 viene disposto esclusivamente ai fini della presente legge.
5. Ai fini della presente legge, si intende:
a) per <<utente di un'attività professionale>> il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;
b) per <<attività professionale>> un'attività di lavoro indipendente finalizzata alla prestazione di un servizio nel quale la componente intellettuale prevale su quella organizzativa;
c) per <<professione ordinistica>> la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio, al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame ed all'iscrizione ad un albo o collegio;
d) per <<professione non ordinistica>> ogni altra professione che abbia rilevanza economica e sociale.
Art. 1 bis
(Rete regionale delle professioni)
1. Allo scopo di favorire la realizzazione di momenti di confronto sugli atti di programmazione e attuazione regionale connessi alla promozione e al sostegno delle attività professionali in Friuli Venezia Giulia e al fine di rafforzare la rete regionale per la diffusione dei contenuti della presente legge e delle forme di incentivazione previste presso i diretti interessati, l'Assessore regionale competente promuove incontri periodici con i rappresentanti di ordini e collegi professionali, nonché delle associazioni professionali non ordinistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 4.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 71, L. R. 12/2025
Capo III
Associazioni per attività professionali non ordinistiche
Art. 4
(Registro delle associazioni)
1. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni, possono essere inserite nel registro associazioni a carattere regionale di prestatori di attività professionali non ordinistiche.
2. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di professioni il Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, di seguito definito Registro, nel quale sono iscritte le associazioni che abbiano ottenuto l'inserimento ai sensi del comma 3.
3. Per ottenere l'inserimento nel Registro un'associazione professionale non ordinistica deve produrre documentazione che attesti:
a) i requisiti culturali ed i percorsi di formazione che si richiedono per l'ammissione all'associazione;
b) l'esistenza di regole di democrazia interna e l'esclusione di ogni forma di preclusione o discriminazione nei confronti di chi esercita o intenda esercitare la medesima attività;
c) modalità di esercizio della professione e di aggiornamento degli associati che garantiscano la qualità dei servizi resi agli utenti;
d) l'esistenza e l'applicazione di regole deontologiche che assicurino l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri dell'associazione prevedendo sanzioni proporzionali alla gravità delle infrazioni commesse;
e) la tenuta di un bilancio consuntivo, da produrre annualmente.
4. Con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'inserimento delle associazioni.
Art. 5
( ABROGATO )
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004
2Parole soppresse al comma 1 da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004
3Parole sostituite al comma 4 da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004
4Comma 5 sostituito da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004
5Comma 6 abrogato da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004
6Comma 8 bis aggiunto da art. 14, comma 15, L. R. 22/2010
7Comma 8 ter aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 6/2021
8Articolo abrogato da art. 7, comma 72, L. R. 12/2025
Capo IV
Interventi a favore dei professionisti
Art. 6
(Aggiornamento professionale)
1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzati da ordini, collegi o associazioni professionali di professioni ordinistiche e da associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche, anche in collaborazione con le Università e altri istituti scientifici.
2 bis. I progetti di aggiornamento professionale si svolgono in ambito regionale. Per il finanziamento del contributo di cui al comma 1, è necessaria la partecipazione a maggioranza dei professionisti che esercitano l'attività con sede legale o operativa in regione.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 6, comma 9, L. R. 1/2005
2Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 25/2016
3Comma 2 bis aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 6 bis
(Formazione professionale)
1. Al fine di rafforzare e di aggiornare le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per promuovere la formazione dei professionisti nei primi tre anni di attività professionale. L'attività formativa deve concludersi con profitto e essere realizzata presso enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole, università o, esclusivamente qualora il percorso formativo si concluda con il conseguimento di crediti formativi riconosciuti dall'ordine o dal collegio, anche presso professionisti.
1 bis. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 25/2016
2Articolo sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 8/2024
3Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 76, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025. La modifica trova applicazione per le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 6 bis della presente legge a decorrere dal 27 ottobre 2024 e ai procedimenti in corso a quella data.
Art. 7
(Certificazioni di qualità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai professionisti incentivi per consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni.
Art. 8
(Cooperative di garanzia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di cooperative, a carattere regionale, aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria.
2. Le Camere di commercio della regione, le banche, le società finanziarie e di locazione finanziaria possono essere socie delle cooperative di cui al comma 1.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi delle cooperative di cui al comma 1, fino al 25 per cento del loro ammontare, e a condizione che:
a) siano costituite da almeno 100 professionisti;
b) lo statuto della cooperativa preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare alla cooperativa una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;
c) lo statuto della cooperativa non discrimini, né permetta di discriminare, alcun professionista per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che siano indipendenti dall'esercizio della professione;
d) i professionisti associati alla cooperativa siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da ordini o collegi o iscritti alle associazioni inserite nel registro regionale.
Art. 9
(Interventi a favore dell'avvio delle attività professionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.
1 bis. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 33/2015
Art. 10
(Interventi a favore delle persone)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone con disabilità fisica o sensoriale di esercitare l'attività professionale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente o tramite gli enti di previdenza delle professioni, previa apposita convenzione.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 25/2016
Art. 11
(Interventi per favorire forme associate o societarie di attività professionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle legislazione dello Stato, l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni.
1 bis. Sono ammesse al contributo le spese dei primi tre anni di attività professionale in forma associata o societaria, anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 33/2015
Art. 11 bis
(Interventi a favore dei giovani)
1.
La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a favore di giovani, come definiti dall'
articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22
(Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'
articolo 2229 del codice civile
, sia non organizzati in ordini o collegi, ovvero diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, realizzate attraverso tirocini professionali o praticantati, tirocini extracurriculari, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso studi professionali, imprese ed enti, pubblici o privati.
2. La Regione concede altresì ai giovani di cui al comma 1 contributi per la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale.
3.
Nel caso di diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale la richiesta dei contributi di cui ai commi 1 e 2 relativa alle spese sostenute nei ventiquattro mesi precedenti al conseguimento dell'abilitazione professionale è presentata entro centottanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'
articolo 2229 del codice civile
ovvero all'associazione professionale di riferimento.
4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 22/2021
Art. 12
(Regolamenti d'esecuzione)
1. Con regolamenti d'esecuzione da emanarsi, sentite le competenti Commissioni consiliari, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le misure, i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 6, 6 bis, 8, 9, 10 e 11.
1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 25/2016
2Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 10, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Comma 1 bis sostituito da art. 129, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 12 bis
(Presentazione delle istanze di contributo)
1. Per gli interventi contributivi di cui agli articoli 6 bis, 9, 11 e 11 bis, è consentita la presentazione di non più di due istanze di contributo per soggetto richiedente. Ogni ulteriore istanza presentata è archiviata.
2. Ai fini del rispetto del limite numerico di cui al comma 1, e dei limiti numerici di presentazione delle istanze previsti nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 12, non si tiene conto delle istanze ritirate dal richiedente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 64, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 13
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.320.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità previste dall'articolo 8 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.3 - rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione <<Interventi in materia di professioni>>, con riferimento al capitolo 8001 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali con la denominazione <<Interventi per la promozione della costituzione di cooperative per la prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.
3. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8003 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale>> e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2004.
4. Per le finalità previste dall'articolo 10 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8004 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Interventi diretti o tramite gli enti di previdenza delle professioni volti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità e alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l'attività professionale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2004.
5. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8005 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Interventi per la promozione dell'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.
6. All'onere complessivo di 1.200.000 euro per l'anno 2004 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 2 a 5, si provvede mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicato:
a) U.P.B. 10.1.320.1.334 - capitolo 5807 - 600.000 euro;
b) U.P.B. 1.3.320.1.1899 - capitolo 8550 - 600.000 euro; intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2004. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.