LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/02/2004
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario ed in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 23.591.736.955,22 euro, suddivisi in ragione di 8.287.821.638,92 euro per l'anno 2004, di 7.776.388.125,31 euro per l'anno 2005 e di 7.527.527.190,99 euro per l'anno 2006, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nel triennio 2004-2006 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 1.114.789.501 euro, suddivisi in ragione di 408.780.523,67 euro per l'anno 2004, di 387.103.839,03 euro per l'anno 2005 e di 318.905.138,30 euro per l'anno 2006.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2004 uno o più contratti di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 408.780.523,67 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2004 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2001, 2002 e 2003 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003).
5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 144/1989;
b) durata non superiore ai venti anni.
6. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2 nel triennio 2004-2006 è autorizzato il ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti nella misura massima di 408.780.523,67 euro per l'anno 2004.
7. Per le finalità di cui al comma 6 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2004 un protocollo d'intesa con la Cassa depositi e prestiti per l'accesso al credito della medesima per complessivi 408.780.523,67 euro. Le somme rinvenienti da tale operazione sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge. I mutui autorizzati dal comma 6 hanno durata non superiore ai quindici anni.
8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, è autorizzato, nel triennio 2004-2006, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 7/1999, fino all'importo di 408.780.523,67 euro, nell'ambito del programma EMTN depositato presso la Borsa del Lussemburgo, nonché dell'importo di cui al comma 4, nella misura massima di 490.875.188,69 euro.
9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile;
b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni;
d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;
e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in un'unica soluzione a scadenza con utilizzo di strumenti finanziari derivati per l'ammortamento periodico.
10. L'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è altresì autorizzata a modificare il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.
11. L'Assessore regionale allo sviluppo e alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e ai servizi generali, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alle emissioni di BOR previste dal comma 8, nonché al ricorso a strumenti finanziari derivati previsto dal comma 10, anche istituendo all'uopo nel bilancio e nel documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:
a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 8 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.
12. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dei BOR e degli strumenti finanziari derivati di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale rilascia all'Istituto tesoriere idonee garanzie. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati le garanzie più idonee e l'individuazione dei cespiti di entrata cui far riferimento.
13. Ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e successive modifiche, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2004, per un massimo di cinque periodi d'imposta, è ridotta per le nuove imprese artigiane che si iscrivono all'Albo delle imprese artigiane (AIA) dello 0,73 per cento:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
14. La riduzione di aliquota spetta qualora l'impresa non abbia trasferito la propria sede al di fuori delle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano ovvero del territorio regionale per l'intero periodo d'imposta cui si riferisce.
14 bis. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2002, e dell'articolo 1, comma 14, lettera b), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003, la disposizione contenuta nell'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), deve interpretarsi nel senso che l'esenzione si applica anche nei confronti delle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), in quanto Onlus di diritto ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
15. I contribuenti di cui al comma 13 sono autorizzati a tener conto della riduzione d'aliquota disposta dal presente articolo ai fini del calcolo e dei conseguenti versamenti degli acconti IRAP relativi ai periodi d'imposta indicati al medesimo comma.
16. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti “de minimis” di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione del regolamento richiamato.
17. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 per i periodi d'imposta di cui al comma 13 sono tenuti a presentare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013.
17 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
17 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.
18. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati in complessivi 739.050.000 euro, suddivisi in ragione di 650.000 euro per l'anno 2004 e di 369.200.000 euro per gli anni 2005 e 2006 relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessivi 60.852.736,49 euro, suddivisi in ragione di 32.071.306,69 euro per l'anno 2004, di 13.544.738,40 euro per l'anno 2005 e di 15.236.691,40 euro per l'anno 2006 relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
19. L'importo da iscrivere nei fondi di riserva di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), c), d) e d ter), come aggiunta dall'articolo 6, comma 43, della legge regionale 23/2002, della legge regionale 7/1999 resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo:
a) fondo per le spese impreviste: complessivi 19.500.000 euro, suddivisi in ragione di 11.500.000 euro per l'anno 2004, di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006;
b) fondo per le spese obbligatorie e d'ordine: complessivi 19.524.723,11 euro, suddivisi in ragione di 11.524.723,11 euro per l'anno 2004, di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006;
c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessivi 162.850.000 euro, suddivisi in ragione di 135.850.000 euro per l'anno 2004, di 13 milioni di euro per l'anno 2005 e di 14 milioni di euro per l'anno 2006;
d) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 884.364,60 euro, suddivisi in ragione di 294.788,20 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;
e) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2000-2001 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 2.030.889,45 euro, suddivisi in ragione di 676.963,15 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;
f) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 14.880.040,47 euro, suddivisi in ragione di 4.960.013,49 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;
g) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2004-2005 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 20.526.342,66 euro, suddivisi in ragione di 6.842.114,22 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;
h) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2006-2007 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 9.300.000 euro per l'anno 2006;
i) fondo per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), complessivi 29.685.779,66 euro suddivisi in ragione di 12.811.342,94 euro per l'anno 2004 e 8.437.218,36 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006;
j) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessivi 87.175.469,94 euro, suddivisi in ragione di 25.025.319,55 euro per l'anno 2004, di 28.482.829,85 euro per l'anno 2005, e 33.667.320,54 euro per l'anno 2006, di cui 30.248.370,47 euro suddivisi in ragione di 6 milioni di euro per l'anno 2004, di 14.249.370,70 euro per l'anno 2005 e di 9.998.999,77 euro per l'anno 2006, finanziate con contrazione di mutuo;
k) fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese): complessivi 11.672.464,24 euro per l'anno 2004.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 13, L. R. 19/2004
2Comma 13 sostituito da art. 1, comma 13, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
3Comma 14 sostituito da art. 1, comma 13, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
4Comma 14 bis aggiunto da art. 1, comma 13, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
5Comma 15 sostituito da art. 1, comma 13, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
6Comma 16 sostituito da art. 1, comma 13, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
7Comma 17 sostituito da art. 1, comma 13, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
8Parole soppresse al comma 14 da art. 9, comma 36, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
9Comma 16 sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 22/2007
10Parole sostituite alla lettera a) del comma 13 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 20/2015
11Parole sostituite alla lettera b) del comma 13 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015
12Comma 16 sostituito da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 20/2015
13Comma 17 sostituito da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 20/2015
14Parole sostituite al comma 13 da art. 14, comma 3, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15Lettera a) del comma 13 abrogata da art. 14, comma 3, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16Lettera b) del comma 13 abrogata da art. 14, comma 3, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17Parole aggiunte al comma 16 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
18Comma 17 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
19Comma 17 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
Art. 2
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge 289/2002;
d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984;
e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984;
f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984.
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento saranno determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3. Per l'anno 2004 le quote delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali per il finanziamento dei bilanci sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 383.519.427 euro.
4. Le compartecipazioni di cui al comma 3 sono incrementate di una assegnazione straordinaria di 18.700.000 euro.
5. Le assegnazioni di cui ai commi 3 e 4, per complessivi 402.219.427 euro, sono attribuite agli enti locali, per l'anno 2004, nella misura di seguito indicata:
a) alle Province 45.325.931 euro;
b) ai Comuni 326.541.627 euro;
c) ai Comprensori montani 8.056.468 euro;
d) alla Comunità collinare del Friuli 801.693 euro;
e) agli enti locali, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale 21.493.708 euro.
6. L'assegnazione di cui al comma 5, lettera e), è disposta:
a) per 15.493.708 euro a titolo di concorso nella spesa consolidata derivante dall'istituzione del comparto unico relativo agli anni antecedenti il 2002 per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, lettere b), e c), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003) a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2004 di cui all'articolo 3, comma 20, della medesima legge regionale 1/2003;
b) per 6 milioni di euro a titolo di definitivo concorso negli oneri, sostenuti negli anni precedenti o da sostenersi nel 2004, derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, lettera d), della legge regionale 1/2003 a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2004 di cui al comma 21 della medesima legge regionale 1/2003.
7. Le assegnazioni sono attribuite alle Province:
a) per 44.941.667 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province, per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettere a), d), ed e), della legge regionale 1/2003; prima di procedere alla determinazione delle assegnazioni si effettuerà l'operazione prevista dall'articolo 3, comma 13, della legge regionale 1/2003;
b) per 1.447.398 euro, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province nell'anno 2003, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettere b) e c), della legge regionale 1/2003;
c) per 384.264 euro, alle Province di Gorizia e di Trieste, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle stesse Province, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, lettera a), della legge regionale 1/2003;
d) per 7.240 euro, alle Province di Gorizia e di Trieste, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle stesse Province, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, lettere b) e c), della legge regionale 1/2003.
8. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
a) per 311.058.484 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comuni, per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettere a), d), e) ed n), della legge regionale 1/2003;
b) per 380.000 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comuni, per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera h), della legge regionale 1/2003;
c) per 3.277.123 euro a favore dei Comuni la cui popolazione sia inferiore o pari a tremila abitanti, sulla base dell'estensione territoriale di ciascun Comune;
d) per 4.765.684 euro a favore dei Comuni la cui popolazione sia superiore a tremila abitanti, sulla base dell'estensione territoriale di ciascun Comune;
e) per 850.000 euro per la compensazione a favore di particolari situazioni nei comuni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale;
f) per 4 milioni di euro a titolo di concorso negli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali e per l'acquisto di beni, in misura pari agli otto decimi dell'ammontare degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti nel 2003; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale;
g) per 1.774.356 euro, in misura proporzionale all'assegnazione concessa ai Comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera j), della legge regionale 1/2003, purché alla data del 31 luglio 2004 l'unione risulti ancora operante; i Comuni a favore dei quali è disposta l'assegnazione non possono beneficiare dell'assegnazione di cui alle lettere c) e d);
h) per 13.788.966 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comuni nell'anno 2003, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettere b) e c), della legge regionale 1/2003;
i) per 300.000 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comuni nell'anno 2003, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera l), della legge regionale 1/2003.
9. Ai fini del comma 8, lettera f), in relazione ai servizi, si considerano solo i contratti aventi ad oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d'applicazione dell'imposta medesima; sono esclusi i servizi e i beni relativi al trasporto pubblico locale.
10. Al Comune di Cividale del Friuli è assegnato un fondo di 127.800 euro, a titolo di concorso, per l'anno 2004, negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale per il personale in ruolo dell'Istituzione Casa per Anziani non comunicato negli anni 1999 e 2002.
11. Al Comune di Dignano è assegnato un fondo di 8.180 euro per le finalità di cui all'articolo 3, comma 8, lettera i), della legge regionale 1/2003.
12. Le assegnazioni previste dal comma 8, lettere c), e d), sono disposte a favore di quei Comuni che, alla data del 31 marzo 2004, esercitino in forma associata con altri enti locali, funzioni o servizi relativi ad almeno uno dei seguenti settori:
a) personale;
b) tributi;
c) ambiente;
d) cultura e ricerca;
e) urbanistica;
f) innovazione tecnologica.
13. La comunicazione dell'esercizio in forma associata delle funzioni o servizi, indicate nel comma 12, dovrà essere effettuata alla Direzione regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali entro il 31 maggio 2004; le assegnazioni previste dal comma 8, lettera f), sono disposte a favore di ciascun Comune, che abbia presentato domanda entro il termine del 30 aprile 2004.
14. Le assegnazioni sono attribuite ai Comprensori montani:
a) per 8.056.468 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comprensori montani, per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, lettera a), della legge regionale 1/2003;
b) per 222.251 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comprensori montani, per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, lettere b) e c), della legge regionale 1/2003.
15. Le assegnazioni sono attribuite alla Comunità collinare del Friuli:
a) per 801.693 euro in misura proporzionale alle assegnazioni alla stessa Comunità collinare, per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge regionale 1/2003;
b) per 27.853 euro in misura proporzionale alle assegnazioni alla stessa Comunità collinare, per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettere b) e c), della legge regionale 1/2003.
16. L'assegnazione di cui al comma 6, lettera b), è concessa alle Province, ai Comuni, ai Comprensori montani e alla Comunità collinare del Friuli secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
17. Alle Province, ai Comuni, ai Comprensori montani e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 4 milioni di euro a titolo di concorso definitivo negli oneri, sostenuti negli anni precedenti o da sostenersi nell'anno 2004, derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l'assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
18. Le assegnazioni previste dal comma 7, lettera a), comma 8, lettera a), comma 14, lettera a), e comma 15, lettera a), sono erogate in due rate per i Comuni con popolazione inferiore o pari a quindicimila abitanti, per la Comunità collinare del Friuli e per i Comprensori montani, e in quattro rate per i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti e per le Province; la prima rata deve essere erogata entro il mese di marzo, la seconda rata entro un mese dalla data d'approvazione della legge regionale d'assestamento di bilancio per il 2004, la terza e la quarta entro il mese di novembre.
19. Le assegnazioni previste dal comma 7, lettere b), c) e d), comma 8, lettere b), c), d), f), g), h) e i), dal comma 10, dal comma 11, dal comma 14, lettera b) e comma 15, lettera b), sono erogate in unica rata, entro il mese d'agosto 2004.
20. L'erogazione delle assegnazioni sarà comunque disposta compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e di crescita.
21. Le assegnazioni previste dal presente articolo non sono soggette a rendicontazione.
22. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale con le norme sul patto di stabilità interno per gli enti territoriali, l'Amministrazione regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali, con regolamento, da adottarsi entro il 31 marzo 2004, determina i criteri e le modalità per il concorso delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, tenuto conto delle peculiarità degli enti tenuti al rispetto del patto e definisce altresì, laddove non diversamente disposto, le modalità per l'erogazione dei trasferimenti agli enti locali. A tal fine, si considerano vincolate le somme assegnate agli enti locali per un importo pari a quello assegnato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettere e) e f), della legge regionale 1/2003.
23. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, d'intesa con la Direzione regionale delle risorse economiche e finanziarie e con la Direzione regionale dello sviluppo, programmazione e auditing, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati con decreto del Presidente della Regione.
24. 
( ABROGATO )
(6)
25. Le quote incrementali dei trasferimenti correnti assegnati per il 2004 sono fatte salve a tutti gli effetti nel caso in cui l'unione venga sciolta o un Comune receda da un'unione non prima del 30 giugno 2004 trasformando sotto forma di convenzione per il semestre successivo almeno tre delle funzioni e/o servizi esercitati congiuntamente.
26. Entro il 31 dicembre 2004 sarà approvata la norma con la quale saranno regolamentate le unioni di Comuni in previsione della fusione.
27. I Comprensori montani, istituiti e disciplinati dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), assumono la denominazione di <<Comunità montane>>.
28. La denominazione <<Comprensori montani>> eventualmente contenuta in leggi, regolamenti o altre disposizioni successive alla legge regionale richiamata al comma 27, è sostituita dalla dizione <<Comunità montane>>.
29. Per le finalità previste dal presente articolo, con l'esclusione di quelle previste dai commi 6 e 17, è autorizzata la spesa complessiva di 380.725.719 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1595 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. Gli oneri derivanti dal comma 6 continuano a far carico all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, per 15.493.708 euro con riferimento al capitolo 1641 e per 6 milioni di euro con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. Per le finalità previste dal comma 17, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.2831 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1644 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Alla copertura di detto onere è vincolata quota dell'avanzo presunto dell'anno 2003 derivante dall'economia di spesa accertata per pari importo al 31 dicembre 2003 a carico dello stanziamento autorizzato per l'anno 2003 dall'articolo 3, comma 21, della legge regionale 1/2003 sull'unità previsionale di base 1.3.370.1.2831 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1644 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. Per le finalità indicate all'articolo 3, comma 4, lettere b) e c), della legge regionale 1/2003 è autorizzata la spesa di 15.493.708 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. Per le finalità indicate all'articolo 3, comma 4, lettera d), della legge regionale 1/2003 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province un contributo annuo costante, per un periodo non superiore a dieci anni, per la realizzazione di opere pubbliche. I criteri e le modalità di attribuzione del contributo sono definiti con regolamento.
35. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzato un limite di impegno decennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere di 2 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1612 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2014 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
36. 
( ABROGATO )
36 bis. 
( ABROGATO )
37. 
( ABROGATO )
(5)
38. Al fine di conservare la memoria storica della catastrofe che ha interessato il Friuli nel 1976, di attivare la sensibilità della popolazione sulla necessità della prevenzione in una zona ad alto rischio sismico, di valorizzare le notevoli e preziose esperienze maturate in ogni campo durante l'emergenza e la successiva ricostruzione, di raccogliere e sviluppare le conoscenze più aggiornate nel campo sismico, l'Amministrazione regionale affida all'Associazione dei Sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'organizzazione, l'allestimento e la gestione nel Comune di Venzone di un laboratorio-mostra sul terremoto e la ricostruzione.
39. La cura dell'organizzazione e dell'allestimento del laboratorio-mostra è affidata all'Associazione dei Sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede d'intesa con l'Amministrazione comunale di Venzone e con la responsabilità scientifica dell'Università degli studi di Udine.
40. La gestione del laboratorio-mostra, ad avvenuto allestimento del medesimo, è affidata all'Associazione dei Sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e, nel caso l'Associazione predetta dovesse per qualsiasi motivo venire meno o rinunciare alla gestione, al Comune di Venzone.
41. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1604 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. In attesa dell'approvazione della legge di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, è sospesa fino al 30 aprile 2004 la procedura per l'aggiornamento della composizione dell'Assemblea delle Autonomie locali con i rappresentanti di cui alla lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali), come aggiunta dall'articolo 1, comma 35, della legge regionale 21/2003.
43. Il Comune di Erto e Casso è autorizzato ad accatastare le unità immobiliari private e pubbliche ricostruite ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457 (Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963) e successive modifiche ed integrazioni.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Erto e Casso i finanziamenti necessari per le operazioni di accatastamento di cui al comma 43, e per tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati anche in corso d'esecuzione o già eseguiti dal Comune medesimo.
45. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 44, il Comune presenta domanda alla Direzione regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
46. Per i finanziamenti di cui al comma 44, la Direzione regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali è autorizzata a concedere ed erogare il finanziamento su presentazione del verbale di gara da cui risulta il soggetto vincitore e il prezzo offerto o dell'atto di liquidazione delle spese sostenute per le operazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
47. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.1296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1020 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. I Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia hanno facoltà di intervenire finanziariamente a sostegno delle scuole materne ed elementari non statali. Sono fatti salvi gli interventi già attuati.
49. In applicazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo cui, relativamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali può essere ceduta dagli enti locali anche in forma associata a società di capitale interamente pubblico, il riferimento ai Consorzi di Comuni contenuto nelle leggi regionali che prevedono la concessione di incentivi a tali soggetti e nei relativi provvedimenti di attuazione si intende riferito anche alle società di capitale interamente pubblico di cui al comma 13 dell'articolo citato.
50. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Comma 36 sostituito da art. 2, comma 27, L. R. 19/2004
2Comma 36 bis aggiunto da art. 2, comma 27, L. R. 19/2004
3Comma 36 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
4Comma 36 bis abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
5Comma 37 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
6Comma 24 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 3
 (Interventi in materia di tutela della salute e di protezione sociale)
1. 
( ABROGATO )
(7)
2. 
( ABROGATO )
(8)
3. 
( ABROGATO )
(9)
4. 
( ABROGATO )
(4)
5. 
( ABROGATO )
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Fondazione <<Bambini e Autismo - ONLUS>> di Pordenone, per la realizzazione di un centro per l'inserimento lavorativo per soggetti affetti da sindrome di autismo.
7. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4796 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9.
I commi 1 e 2 dell'articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Per le finalità previste dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, e in attesa della pianificazione regionale integrata in materia socio-assistenziale e sanitaria di cui all'articolo 25 della medesima legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria all'Associazione Centro Progetto Spilimbergo - ONLUS, per il funzionamento del centro sperimentale per la riabilitazione sociale e sanitaria denominato <<Progetto Spilimbergo>>.
2. L'associazione di cui al comma 1 fornisce la documentazione dell'impiego della sovvenzione secondo le finalità, nei termini e con le modalità previsti dal decreto di concessione, in cui può essere disposta l'erogazione in via anticipata e in unica soluzione.>>.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4/1991, come sostituito dal comma 9, fanno carico all'unità previsionale di base 8.2.310.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione <<Via di Natale>> di Aviano, per l'attivazione di corsi di formazione del personale volontario e degli operatori della struttura impegnati nell'assistenza ai malati terminali.
12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale - Servizio per la qualità dei servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4798 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Associazione <<ICTUS>> - ONLUS per la realizzazione e diffusione gratuita di un sussidio audiovisivo finalizzato alla riabilitazione delle persone colpite da ictus.
15. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 14 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 10.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4753 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Associazione Comunità Arcobaleno di Gorizia che si occupa delle tossicodipendenze e dei detenuti.
18. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 17 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione determina le modalità di erogazione del finanziamento.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 15.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4754 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Caritas diocesane della regione una sovvenzione straordinaria di 47.500 euro ciascuna, da destinare al perseguimento delle attività di segretariato sociale con i centri di ascolto e le strutture di accoglienza e accompagnamento. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Caritas della Diocesi di Vittorio Veneto una sovvenzione di 10.000 euro, finalizzata al sostegno dell'attività di segretariato sociale con i centri di ascolto e le strutture di accoglienza e accompagnamento presenti nei comuni facenti parte della regione Friuli Venezia Giulia.
21. Le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui al comma 20 sono presentate alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004 - 2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4778 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione nazionale invalidi civili e cittadini anziani di Udine, per l'espletamento dell'attività istituzionale.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale - Servizio per la qualità dei servizi sociali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale dell'associazione e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4787 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Cooperativa sociale <<L'Abete Bianco>> per la copertura dei costi inerenti all'attività istituzionale svolta durante l'anno 2003 per la gestione e il funzionamento della comunità residenziale <<La Selina>> di Montereale Valcellina.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale - Servizio per la qualità dei servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4788 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Comunità Rinascita di Tolmezzo per la copertura dei costi inerenti all'attività istituzionale, in particolare per la riabilitazione dei malati psichici gravi e gravissimi.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale - Servizio per la qualità dei servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.Il predetto contributo è cumulabile con quelli previsti dall'articolo 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>).
31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4792 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro all'Associazione <<I Girasoli>> - ONLUS di S. Dorligo della Valle, a copertura dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di un immobile e per la sua trasformazione in centro diurno per soggetti disabili.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi realizzati nonché delle spese sostenute. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4797 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione - Centro di accoglienza <<E. Calducci>>, con sede in Pozzuolo del Friuli, che riveste un ruolo primario a livello regionale per l'accoglienza dei cittadini extracomunitari e per l'integrazione delle componenti sociali, etniche e razziali presenti nella comunità regionale.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale - Servizio per la qualità dei servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004 - 2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4799 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Banco Alimentare - Comitato del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore a dieci anni, finalizzato all'acquisto e alla ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza di locali in ampliamento alla sede già esistente, da destinarsi all'immagazzinamento delle derrate alimentari.
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili. Il decreto di concessione del contributo stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite d'impegno decennale di 30.000 euro annui, con l'onere di 90.000 euro corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4852 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2013 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo decennale all'Associazione regionale disabili del Friuli Venezia Giulia, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo che l'associazione stessa ha stipulato per la realizzazione e la ristrutturazione di una struttura ricettiva alberghiera priva di barriere architettoniche e con caratteristiche strutturali particolarmente idonee all'accoglimento di soggetti in situazione di disabilità fisica.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale, corredata della deliberazione con la quale l'associazione dispone l'assunzione del mutuo e del contratto di mutuo nonché dei progetti degli interventi. Le condizioni del mutuo devono essere conformi a quelle determinate dalla Giunta regionale, vigenti alla data di stipula del contratto. Il decreto di concessione determina le modalità di erogazione e rendicontazione.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzato il limite di impegno decennale di 150.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4898 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2014 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto Caccia - Burlo Garofalo di Trieste, per l'adeguamento strutturale e l'eliminazione delle barriere architettoniche di due appartamenti riservati a portatori di handicap.
45. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.310.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004 - 2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4675 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), come sostituito dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 12/2003, e modificato dall'articolo 3, comma 15, della legge regionale 14/2003, relativamente all'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni amministrative in materia di incentivazione e sostegno della natalità, è autorizzata la spesa complessiva di 39 milioni di euro, suddivisa in ragione di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 8.4.310.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8464 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
47. In deroga ai limiti minimi di reddito previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993, relativamente alle nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003, sono ammessi a godere dei benefici previsti dal medesimo articolo 14, nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003 e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti negli anni predetti, i coniugi privi del previsto requisito di reddito minimo, nonché quelli esclusi per tale motivo. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini di presentazione delle domande.
48. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 49/1993, nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003, e con riferimento al disposto del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), come sostituito dal comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003, nonché del comma 47 del presente articolo, a titolo di rimborso ai Comuni degli assegni erogati per i figli successivi al primo e per gli assegni di natalità per gli anni 2003 e precedenti nonché per le nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003, a favore dei genitori privi del requisito di <<coppia coniugata>> e del requisito di reddito minimo, è destinata la spesa complessiva di 12 milioni di euro, suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005 - a carico dell'unità previsionale di base 8.4.310.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento, per 8.468.545 euro, di cui 1 milione di euro relativi all'anno 2005, al capitolo 8463 e per 3.531.455 euro al capitolo 8462 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti - autorizzata, relativamente all'unità previsionale di base 8.4.65.1.251 con riferimento al capitolo 8463, con l'articolo 5, comma 81, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e con l'articolo 4, comma 66, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e così rideterminata con il comma 60 - tabella C; e autorizzata, relativamente al capitolo 8462, con il comma 60 - tabella C, a fronte dell'assegnazione disposta dallo Stato per l'anno 2003 a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

49. In conseguenza del disposto di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha previsto un'erogazione di 1.000 euro per ogni figlio, secondo o ulteriore per ordine di nascita, gli assegni di maternità, di cui all'articolo 14 della legge regionale 49/1993 e successive modifiche, sono liquidati ai soggetti interessati al netto di quelli statali, ove previsti.
50. 
( ABROGATO )
51. 
( ABROGATO )
52. 
( ABROGATO )
53. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004 a valere sull'autorizzazione disposta con il comma 60, tabella C, a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Monfalcone per l'attivazione del progetto <<Officina sociale>>.
55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5013 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
57. Per assicurare la continuità del sostegno regionale agli interventi di promozione dei servizi a favore degli immigrati, di cui all'articolo 4, comma 50, della legge regionale 1/2003, è autorizzata la concessione agli enti ivi indicati di contributi forfetari di entità non superiore a quelli già assegnati agli enti medesimi ai sensi dello stesso comma 50, a titolo di concorso nel finanziamento degli oneri da essi sostenuti per le attività svolte nell'anno 2003.
58. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 57 fanno carico all'unità previsionale di base 8.5.300.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4951 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
59. Al comma 39 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo la parola: <<ristrutturazione>> è inserita la parola: <<, ampliamento>>.
60. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Parole soppresse al comma 11 da art. 3, comma 14, L. R. 19/2004
2Parole aggiunte al comma 30 da art. 3, comma 18, L. R. 19/2004
3Parole sostituite al comma 15 da art. 22, comma 1, L. R. 20/2004
4Comma 4 abrogato da art. 9, comma 8, L. R. 24/2004 , a decorrere dall'1/1/2005.
5Parole sostituite al comma 41 da art. 5, comma 44, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
6Parole soppresse al comma 42 da art. 5, comma 45, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
7Comma 1 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
8Comma 2 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
9Comma 3 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
10Comma 5 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
11Integrata la disciplina del comma 38 da art. 3, comma 15, L. R. 12/2006
12Comma 50 abrogato da art. 7, comma 62, L. R. 17/2008 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 bis, L.R. 12/1995.
13Comma 51 abrogato da art. 7, comma 62, L. R. 17/2008 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 bis, L.R. 12/1995.
14Comma 52 abrogato da art. 7, comma 62, L. R. 17/2008 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 bis, L.R. 12/1995.
Art. 4
 (Interventi in materia di protezione civile, ambiente, foreste, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare prosecuzione agli interventi sul territorio della Valcanale e Canal del Ferro colpiti dal grave evento alluvionale del 29 agosto 2003, con fondi propri e con i fondi statali a tal fine assegnati in base alle previsioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004).
2. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
3. Per le finalità di cui al comma 1, sull'unità previsionale di base 4.9.230.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 è previsto lo stanziamento di 135.283.000 euro per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4190 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente al ricavo presunto del mutuo, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, autorizzato con la tabella B - fondo speciale di parte capitale della legge 350/2003. Corrispondentemente, con l'articolo 1, comma 1 - tabella A1, sull'unità previsionale di base 2.3.467 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, è prevista l'entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 1687 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare, nell'anno 2005, un mutuo della durata di quindici anni, con decorrenza delle rate d'ammortamento in conto capitale e interessi dall'anno 2006, dell'ammontare presuntivo di 135.283.000 euro, o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento del mutuo non superiore a 12.500.000 euro.
5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale allo sviluppo e alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e ai servizi generali, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 4.
6. Per le finalità previste dal comma 1 e in relazione al disposto di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 135.283.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.9.230.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 4191 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 187.499.568,30 euro, suddivisa in ragione di 12.499.971,22 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2020, rispettivamente suddivisa in quota capitale e interessi come di seguito indicato:
a) relativamente alla quota capitale:
1) 6.484.373,88 euro per l'anno 2006;
2) 6.779.453,41 euro per l'anno 2007;
3) 7.087.960,91 euro per l'anno 2008;
4) 7.410.507,43 euro per l'anno 2009;
5) 7.747.731,84 euro per l'anno 2010;
6) 8.100.302,05 euro per l'anno 2011;
7) 8.468.916,43 euro per l'anno 2012;
8) 8.854.305,06 euro per l'anno 2013;
9) 9.257.231,27 euro per l'anno 2014;
10) 9.678.493,16 euro per l'anno 2015;
11) 10.118.925,08 euro per l'anno 2016;
12) 10.579.399,42 euro per l'anno 2017;
13) 11.060.828,22 euro per l'anno 2018;
14) 11.564.165,03 euro per l'anno 2019;
15) 12.090.406,81 euro per l'anno 2020;
per un ammontare complessivo di 135.283.000 euro;
b) relativamente alla quota interessi:
1) 6.015.597,34 euro per l'anno 2006;
2) 5.720.517,81 euro per l'anno 2007;
3) 5.412.010,31 euro per l'anno 2008;
4) 5.089.463,79 euro per l'anno 2009;
5) 4.752.239,38 euro per l'anno 2010;
6) 4.399.669,17 euro per l'anno 2011;
7) 4.031.054,79 euro per l'anno 2012;
8) 3.645.666,16 euro per l'anno 2013;
9) 3.242.739,95 euro per l'anno 2014;
10) 2.821.478,06 euro per l'anno 2015;
11) 2.381.046,14 euro per l'anno 2016;
12) 1.920.571,80 euro per l'anno 2017;
13) 1.439.143 euro per l'anno 2018;
14) 935.806,19 euro per l'anno 2019;
15) 409.564,41 euro per l'anno 2020;
per un ammontare complessivo di 52.216.568,30 euro.
8. L'onere complessivo di 12.499.971,22 euro, corrispondente alla quota di ammortamento autorizzata per l'anno 2006 dal comma 7, lettere a) e b), fa carico per 6.484.373,88 euro per l'anno 2006 all'unità previsionale di base 53.2.250.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 1619 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente per 6.015.597,34 euro per l'anno 2006 all'unità previsionale di base 53.2.250.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 1615 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2007 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
9. In relazione alla definizione, all'atto della stipula del mutuo di cui al comma 4, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7)
10. In relazione ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le somme assegnate ai sensi della legge 350/2003 a valere sui fondi del Dipartimento della protezione civile sino alla concorrenza di 100 milioni di euro, suddivisi in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 80 milioni di euro per l'anno 2005, al Fondo regionale per la protezione civile per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi di ripristino e dall'opera di ricostruzione nei territori dei Comuni interessati.
11. L'erogazione delle somme di cui al comma 10 al Fondo è disposta a seguito dell'assegnazione e dell'esatta quantificazione da parte dello Stato.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, suddivisa in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 80 milioni di euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 4.9.230.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. In relazione alla urgente necessità di garantire l'approvvigionamento idrico nelle frazioni isolate dei comuni montani di Attimis e Taipana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di risanamento della rete di distribuzione idrica, nonché dell'adeguamento delle opere di presa e manufatti annessi dell'acquedotto.
14. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 13 sono presentate dai Comuni interessati alla Protezione civile della Regione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dei progetti esecutivi degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 480.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.9.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. 
( ABROGATO )
17. 
( ABROGATO )
(7)
18. 
( ABROGATO )
(8)
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 per la partecipazione alle spese di finanziamento di master interateneo di secondo livello in materia ambientale promossi d'intesa con la Regione Veneto e le Università delle due Regioni.
20. La domanda di concessione del contributo è presentata, nei termini previsti dall'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), alla Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il contributo annuale viene concesso ed erogato in via anticipata in un'unica soluzione.
21. Per le finalità di cui al comma 19 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2004-2006, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2270 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. 
( ABROGATO )
(9)
23. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aperture di credito per adempiere ai compiti di polizia idraulica, servizi di piena e pronto intervento.
24. Per le finalità di cui al comma 23 è adottato apposito regolamento. Le spese che possono essere effettuate per le finalità di cui al comma 23 comprendono le provviste di materiali, mezzi e attrezzature, l'acquisizione di servizi e gli oneri relativi alla dotazione di mezzi e attrezzature degli uffici, dei magazzini e dei caselli idraulici.
25. 
( ABROGATO )
26. 
( ABROGATO )
27. 
( ABROGATO )
28. 
( ABROGATO )
29. 
( ABROGATO )
30. Nelle more dell'approvazione della legge regionale per l'attuazione della disciplina concernente i servizi pubblici locali e del ciclo integrato delle acque, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e alle Aziende municipalizzate e alle loro società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con sede nel territorio regionale un contributo in conto capitale in misura massima di 100.000 euro per l'acquisizione di strumentazione tecnica e ricognitiva adeguata, nonché alla conseguente formazione specialistica del personale in relazione all'attuazione delle norme UNI EN 752, EN 13508 e PR-EN 14654.
31. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 30 e le priorità di accoglimento delle domande. Le domande sono presentate alla Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici entro il 31 marzo 2004.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 4.2.340.2.1793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2450 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33.
Al fine di consentire il pronto utilizzo delle risorse statali assegnate ai sensi dell'Accordo di programma quadro <<Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche>>, stipulato in data 4 giugno 2003 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'articolo 19 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente:
<<Art. 19
 (Incrementi tariffari dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione per il parziale finanziamento dei piani stralcio provinciali di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, nonché per l'effettivo utilizzo delle risorse comprese all'interno dell'Accordo di programma quadro <<Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche>>)
1. In conformità alle indicazioni di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 4 aprile 2001, n. 52 (Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001), 15 novembre 2001, n. 93 (L. 388/2000 - Programmi stralcio - modifiche alle delibere n. 23/2001 e 52/2001), 19 dicembre 2002, n. 131 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002) e 14 marzo 2003, n. 11 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002: modifiche ai punti 2.4 e 3.2 della delibera 131/2002) e nelle more dell'istituzione delle Autorità d'ambito previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), per il parziale finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per l'effettivo utilizzo delle risorse comprese all'interno dell'Accordo di programma quadro <<Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche>>, le Amministrazioni provinciali stabiliscono, nell'arco temporale 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20 per cento, da applicarsi sulla quantità d'acqua scaricata in fognatura da parte delle utenze civili e industriali; l'aumento tariffario non può eccedere la misura del 5 per cento annuo.
2. Gli aumenti tariffari di cui al comma 1 sono finalizzati all'attuazione degli interventi urgenti contenuti nei singoli piani stralcio provinciali di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, e inseriti nell'Accordo di programma quadro <<Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche>>.
3. I soggetti gestori sono tenuti ad applicare e riscuotere, secondo la procedura vigente, gli aumenti tariffari di cui al comma 1; le somme riscosse sono fatte confluire in appositi fondi provinciali vincolati per le finalità di cui al comma 2, gestiti d'intesa con i Comuni interessati.
4. L'aumento tariffario di cui al comma 1 si applica anche alle gestioni in economia.
5. Sono confermati gli aumenti tariffari eventualmente già determinati per le finalità di cui al comma 1.
6. L'aumento tariffario di cui al comma 1 può essere disposto dalle Amministrazioni comunali anche successivamente al termine di approvazione del bilancio.
7. Modifiche e aggiornamenti dell'arco temporale e dei limiti degli incrementi tariffari di cui al comma 1 verranno adottati con decreto del Presidente della Regione, su conforme previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità ad eventuali successive deliberazioni CIPE in materia.>>.

34. Al comma 1 dell'articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come modificato dall'articolo 5, comma 93, della legge regionale 4/2001, dopo le parole <<Enti pubblici economici>> sono inserite le seguenti <<e fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale>>.
35. 
( ABROGATO )
36. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 16/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire mediante delegazione amministrativa intersoggettiva:
a) per l'importo di 1.100.000 euro al fine della sistemazione idraulica del Rio del Lago in comune di Tarvisio a favore del Commissario straordinario per il recupero del comprensorio di Cave del Predil, di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento dell'attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio località Cave del Predil e Riofreddo);
b) per l'importo di 4.510.000 euro per lavori di ristrutturazione della strada statale n. 251, ai fini della regimazione idraulica delle aree allagate dal fiume Meduna, nei confronti dei Comuni territorialmente competenti;
c) per l'importo di 2.500.000 euro per la ricostruzione del ponte lungo la strada Cercivento-Paluzza ai fini del miglioramento del regime idraulico del torrente But.
37. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa di 8.110.000 euro per l'anno 2004 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il comma 138 (tabella D) a carico dell'unità previsionale di base 4.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. Nell'ambito della delegazione amministrativa intersoggettiva nei confronti del Comune di Paluzza per i lavori di sistemazione idrogeologica del torrente But, del torrente Moscardo in prossimità della confluenza e del torrente Pontaiba in prossimità del capoluogo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere gli oneri sostenuti dal Comune medesimo per l'accordo bonario con l'impresa appaltatrice, fino all'importo massimo di 80.000 euro.
39. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a carico dell'autorizzazione di spesa disposta con il comma 138 (tabella D). A carico della citata unità previsionale di base 4.4.340.2.597/ capitolo 2502 gravano altresì gli eventuali maggiori oneri per il completamento dei lavori di cui al comma 38 medesimo.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per il funzionamento della Stazione biologica dell'Isola della Cona, nell'ambito della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo e per le attività svolte dalla stessa sull'intero territorio regionale nella materia faunistica e ambientale, con speciale riferimento alle aree protette e alle specie minacciate di cui alle Direttive Comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
41. L'Organo gestore della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo predispone un programma annuale di spesa relativo al funzionamento della Stazione biologica dell'isola della Cona che viene approvato dalla Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali.
41 bis. Il contributo concesso ai sensi del comma 40, è, previa richiesta, erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.7.330.2.133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3121 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. 
( ABROGATO )
44. 
( ABROGATO )
45. In relazione alla previsione di minori entrate per complessivi 440.500 euro, suddivise in ragione di 333.481 euro per l'anno 2004 e di 107.019 euro per l'anno 2005, corrispondenti alla somma algebrica tra i seguenti maggiori e minori rientri delle anticipazioni previsti per i medesimi anni sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito indicati:
UPBcap. entrata20042005
4.3.1568da E/1501223.290,00457.271,00
4.3.568da E/1531- 367.000,00-370.000,00
4.3.569da E/154028.229,0032.710,00
4.3.570da E/1541- 70.000,00-65.000,00
4.3.571da E/1542- 125.000,00- 133.000,00
4.3.572da E/1543- 23.000,00- 29.000,00
totale rientri- 333.481,00- 107.019,00

la spesa complessiva di 25.896.000 euro, suddivisa in ragione di 13.127.000 euro per l'anno 2004 e di 12.769.000 euro per l'anno 2005, autorizzata dall'articolo 5, comma 113 (tabella D), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), in relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 33, della medesima legge regionale, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 3194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotta di complessivi 440.500 euro, suddivisi in ragione di 333.481 euro per l'anno 2004 e di 107.019 euro per l'anno 2005; conseguentemente sono ridotti di pari importo gli stanziamenti per l'anno 2004 e per l'anno 2005 dell'unità previsionale di base 5.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

46. La spesa complessiva di 25.896.000 euro, suddivisa in ragione di 13.127.000 euro per l'anno 2004 e di 12.769.000 euro per l'anno 2005, autorizzata dall'articolo 5, comma 113 (tabella D), della legge regionale 1/2003, in relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 33, della medesima legge regionale, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 3194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in deroga al disposto di cui all'articolo 80, secondo comma, della legge regionale 75/1982, è ulteriormente ridotta di complessivi 10.027.779,24 euro, suddivisi in ragione di 3.986.266,57 euro per l'anno 2004 e di 6.041.512,67 euro per l'anno 2005; conseguentemente sono ridotti di pari importo gli stanziamenti per l'anno 2004 e per l'anno 2005 dell'unità previsionale di base 5.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
47. In relazione alla previsione, nella misura di 2.809.290 euro per l'anno 2006, di maggiori rientri delle anticipazioni disposte a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, secondo comma, della legge regionale 75/1982, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è autorizzata la spesa di 2.809.290 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento per 2.343.442 euro al capitolo 3294 e per 465.848 euro al capitolo 3194.
48. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, la somma complessiva di 9.243.807 euro relativa ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa previsti per l'anno 2006 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
UPBcap. entrata2006
4.3.568da E/15313.915.225,00
4.3.569da E/1540876.822,00
4.3.570da E/1541909.760,00
4.3.571da E/15421.924.000,00
4.3.572da E/15431.618.000,00
totale rientri9.243.807,00

è destinata, nell'ambito e per le finalità previste dall'articolo 81 sopra citato, all'attuazione, per pari importo, di interventi delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e, conseguentemente, è autorizzata la spesa complessiva di 9.243.807 euro per l'anno 2006, finanziata con contrazione di mutuo, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 3194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

49. All'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole <<contributi in conto capitale, contributi in conto interessi e anticipazioni>> sono aggiunte le parole <<nonché contributi a sostegno degli oneri di cui all'articolo 6.>>;
b)
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
<<4 bis. I contributi a sostegno delle locazioni sono concessi con i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell'articolo 12.>>.

50. All'articolo 11 della legge regionale 6/2003, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le risorse ad istituti bancari convenzionati per la concessione da parte dei medesimi dei contributi in conto capitale pluriennale.>>;

b)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione è autorizzata a stipulare apposita convenzione con Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. e a destinare una parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 al Fondo istituito con l'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale) per le agevolazioni dallo stesso previste, al Fondo di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per le garanzie dallo stesso previste, nonché a costituire presso la predetta banca un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio, finalizzato alla concessione di garanzie per le locazioni.>>

51. Ad integrazione delle disposizioni finanziarie inerenti il Fondo regionale per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 6/2003, a scopo ricognitivo, e in relazione alle modifiche apportate alla legge regionale 6/2003 con il comma 49 del presente articolo, gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, della legge regionale 6/2003, come modificato dal comma 49 lettera a) del presente articolo, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e al bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito indicato:
a) all'UPB 5.1.340.2.1612:
1) per gli interventi relativi all'articolo 10, comma 2:
- capitolo 3273 <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto capitale - fondi regionali>>;
- capitolo 3280 <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto capitale - fondi statali>>;
- capitolo 3293 <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto capitale pluriennali - fondi regionali>>;
2) per gli interventi relativi all'articolo 10, comma 3 - capitolo 3276 <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto interessi>>;
3) per gli interventi relativi all'articolo 10, comma 4 - capitolo 3278 <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - anticipazioni alle ATER>>;
b) all'UPB 5.1.340.1.779:
1) per gli interventi relativi all'articolo 6, comma 1:
- capitolo 3296 <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi a sostegno delle locazioni - fondi regionali>>;
- capitolo 3299 <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi a sostegno delle locazioni - fondi statali>>.
52. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 6/2003 come modificato dal comma 50 del presente articolo fanno carico all'unità previsionale di base 5.1.340.2.1612 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al precitato capitolo 3273 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
53. I rientri delle anticipazioni previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, nonché dalla legislazione richiamata all'articolo 23 della medesima legge regionale 6/2003, in vigore sino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6/2003 medesima, sono accertati e riscossi sull'unità previsionale di base 4.3.2004 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1518 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54. In sede di prima applicazione il finanziamento a carico dei capitoli indicati al comma 51, è disposto, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 6/2003, con riferimento alle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, relative al finanziamento delle leggi abrogate ai sensi dell'articolo 23 della medesima legge regionale 6/2003, con la procedura di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, della legge regionale 6/2003 medesima.
55. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 65 della legge regionale 75/1982 è sostituita dalla seguente:
<<a) per gli utenti il cui reddito non sia superiore a quello corrispondente a 2,5 pensioni minime INPS, il canone annuo viene determinato sulla base delle condizioni oggettive dell'alloggio e della composizione del nucleo familiare, in misura non superiore all'8 per cento del reddito stesso, e comunque nella misura più vantaggiosa per l'utente in riferimento al valore catastale dell'alloggio e alla capacità reddituale dell'interessato.>>

56. Le ATER applicano agli alloggi di edilizia sovvenzionata, per il periodo dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, i canoni di locazione in vigore al 31 dicembre 2003 e con i criteri previsti dal comma 55, eventualmente incrementati entro i limiti della variazione degli indici ISTAT e con possibilità di procedere a riduzione del canone in caso di consistente peggioramento delle condizioni reddituali dell'assegnatario.
57. I commi 76, 77, 78 e 79 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001 sono abrogati.
58. Al fine di armonizzare la misura dei tassi applicati alle anticipazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65 (Istituzione del Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale; Piano straordinario d'interventi finanziari per l'esecuzione dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni; Ulteriore finanziamento della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, concernente: << Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli Enti locali nei settori igienico - sanitario, dell'edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali >>), e agli articoli 82 e 94 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche e integrazioni, alla rilevante riduzione dei tassi di interesse verificatasi nelle operazioni di finanziamento per l'acquisto, la costruzione e il recupero delle abitazioni, si applicano le disposizioni dei seguenti commi.
59. Le anticipazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 65/1975 e all'articolo 82 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche e integrazioni, in corso di restituzione alla data di entrata in vigore della presente legge ad un tasso superiore al 5 per cento annuo sono rimborsate al tasso annuo del 5 per cento.
60. Per le anticipazioni di cui all'articolo 94 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche e integrazioni, in corso di restituzione alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui rata risulti maggiorata, ogni semestre, di una quota superiore al 3,5 per cento del capitale precedentemente restituito, la percentuale da applicare sulla rata semestrale va ridotta al 3,5 per cento.
61. La riduzione dei tassi e delle maggiorazioni di cui ai commi 59 e 60 si applica in via automatica a decorrere dalla prima rata in ammortamento, in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, con la richiesta di versamento delle somme dovute, previa ricognizione delle posizioni interessate.
62. La riduzione dei tassi e delle maggiorazioni di cui ai commi 59 e 60 si applica una sola volta, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alle rate di rientro e al capitale residui.
63. Le disposizioni dei commi 59 e 60 per rientri rispettivamente con tasso annuo superiore al 5 per cento o con una maggiorazione sulla rata semestrale superiore al 3,5 per cento, si applicano anche per le anticipazioni eventualmente non entrate ancora in ammortamento.
64. Al comma 2 dell'articolo 5 quater della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44 (Destinazioni dei beni immobili e mobili già di pertinenza del compendio minerario di Raibl in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo) le parole <<un anno>> sono sostituite con le parole <<due anni>>.
65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per un periodo non superiore a 10 anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dal mutuo da contrarsi da parte del Comune di Camino al Tagliamento, per l'acquisto e la ristrutturazione del complesso denominato <<Casa Liani>>, da destinare a finalità pubbliche.
66. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 65 sono presentate alla Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici, corredate della relazione illustrativa degli interventi predetti e del preventivo di spesa.
67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzato a decorrere dall'anno 2005 il limite di impegno decennale di 100.000 euro, con l'onere di 200.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 3434 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2007 al 2014 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
68. Per le finalità previste dal comma 56 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, è autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite di impegno decennale di 80.000 euro, con l'onere di 240.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.340.2.177, con riferimento al capitolo 3351 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2007 al 2013 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Maniago un contributo decennale, fino all'importo massimo previsto dal comma 71, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, relativo al mutuo o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune medesimo stipula per i lavori di completamento dell'edificio comunale destinato ad ospitare spazi da utilizzare per attività culturali e per la biblioteca comunale.
70. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 71 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici corredata della deliberazione esecutiva con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutualistico, nonché del progetto di massima dei lavori di completamento previsti. L'erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo dal quale risulta il piano di ammortamento in linea capitale e per interessi.
71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite di impegno decennale di 70.000 euro, con l'onere di 210.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3312 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2007 al 2013 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni capoluogo di provincia, ovvero all'Amministrazione provinciale di Gorizia che gestisce servizi museali, contributi quindicennali, fino all'importo massimo previsto dal comma 74, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativo ai mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario, che i Comuni stipulano per la realizzazione dei lavori di nuova costruzione, recupero, ristrutturazione e ampliamento di edifici di pregio architettonico e storico, destinati ad ospitare spazi a prevalente uso museale e al fine di favorire progetti complessivi di riordino dei musei volti ad agevolare la costituzione di una rete museale regionale.
73. Nel concedere ai Comuni capoluogo di provincia, ovvero all'Amministrazione provinciale di Gorizia che gestisce servizi museali, i contributi in annualità di cui al comma 72, l'Amministrazione regionale privilegia le domande che presentino progetti edilizi che identifichino sedi museali ad immediato livello di cantierabilità/appaltabilità, al fine di consentire il rapido raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 72.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, con l'onere di 6 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3385 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2018 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al monastero Santa Maria degli Angeli delle suore Clarisse Sacramentine di Borgo Faris in Attimis, un contributo per le opere di rifacimento al fine di rendere agibile il monastero di clausura a seguito dell'incendio verificatosi il 29 marzo 2003.
76. La domanda per il contributo di cui al comma 75 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Servizio per la disciplina tecnica dell'edilizia e per le strutture a supporto della residenza, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento con il relativo quadro economico di spesa.
77. Nella spesa ammissibile a contributo sono compresi gli oneri relativi alle opere già realizzate per le finalità di cui al comma 75.
78. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzato a decorrere dall'anno 2005 il limite di impegno decennale di 70.000 euro, con l'onere di 140.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.340.2.178, con riferimento al capitolo 3441 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2007 al 2014 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
79. Al Comune di Moggio Udinese è assegnato un contributo di 275.000 euro al fine di far fronte, per l'anno 2003, agli oneri per la ristrutturazione dell'ex asilo di Dordolla, frazione del comune di Moggio Udinese, per adibirlo a centro sociale per la Val Aupa.
80. Per le finalità previste dal comma 79 è autorizzata la spesa di 275.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 5.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3350 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Trieste un contributo straordinario per il completamento delle opere edili relative ai bagni per i poveri.
82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Servizio per la disciplina tecnica dell'edilizia e per le strutture a supporto della residenza, corredata di una relazione illustrativa delle opere edili da eseguirsi. La contribuzione straordinaria di cui al comma 81 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.
83. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3443 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
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( ABROGATO )
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( ABROGATO )
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( ABROGATO )
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( ABROGATO )
89. Nel concedere agli aventi titolo i contributi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53 (Integrazioni alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, concernente <<Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni>>), l'Amministrazione regionale assicura priorità alle domande presentate dalle Parrocchie proprietarie del Tempio di Cargnacco (Pozzuolo) e del Tempio Ossario (Udine), edifici la cui manutenzione straordinaria è disciplinata da apposita convenzione con il Ministero della Difesa.
90. All'articolo 5, comma 35, della legge regionale 1/2003, le parole <<, nell'ambito della riqualificazione del territorio e di connessione dei beni già appartenenti al demanio militare con il contesto urbano,>> sono soppresse.
91. Le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e dall'articolo 39 bis della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 (Modificazioni, integrazioni e interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche, sono estese agli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure d'intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879).
92. Le domande presentate nell'esercizio 2001 ai sensi della legge regionale 30/1988, eventualmente escluse dal contributo prima della data di entrata in vigore della presente legge nei casi indicati al comma 65 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, sono riammesse d'ufficio al contributo e collocate nella graduatoria per l'esercizio 2004, secondo l'ordine di priorità dell'articolo 6 della legge regionale 30/1988, come modificato dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990.
93. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 55/1986 e successive modificazioni e integrazioni, sono estese alle controversie originate dall'applicazione della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modificazioni e integrazioni, promosse dai proprietari degli immobili compresi nel compendio castellano nei confronti dei soggetti pubblici attuatori delle procedure di intervento ivi previste, nonché alle controversie promosse anteriormente alla entrata in vigore della presente legge da proprietari di immobili riparati con intervento pubblico delegato ai Comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17) per motivazioni connesse alla individuazione della situazione proprietaria dell'immobile riparato.
94. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 93 fanno carico all'unità previsionale di base 5.4.340.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 9448 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
95. 
( ABROGATO )
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( ABROGATO )
97. 
( ABROGATO )
98. 
( ABROGATO )
99. Per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 140 (Norme procedurali, finanziarie e di sanatoria per il completamento della ricostruzione delle zone terremotate) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è autorizzata l'ulteriore spesa di 140.000 euro per l'anno 2004 limitatamente agli alloggi ivi previsti, ubicati in comuni interamente montani, aventi popolazione inferiore a 1.000 abitanti, classificati disastrati e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state adottate dai Comuni le deliberazioni di assegnazione agli aventi diritto pur non essendo ancora perfezionati i contratti di assegnazione.
100. I termini previsti dal comma 5 dell'articolo 140 della legge regionale 13/1998, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i limiti di finanziamento e le priorità di accoglimento delle domande.
101. Per le finalità previste dal comma 99 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2004 a valere sull'autorizzazione disposta con il comma 138 (tabella D) a carico dell'unità previsionale di base 5.4.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9512 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
102. 
( ABROGATO )
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Treppo Grande per l'indifferibile messa in sicurezza della viabilità d'interesse intercomunale attraversante il capoluogo, nonché delle aree limitrofe.
104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, corredata del progetto dell'intervento e del relativo preventivo di spesa.
105. Per le finalità previste dal comma 103 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 6.1.350.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3743 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare i lavori di ripristino e messa in sicurezza del tratto di strada provinciale (ex statale di Forcella Lavardet) Campolongo-Forcella Lavardet ricadente nei confini amministrativi della regione Veneto, finalizzati ad assicurare la percorribilità turistica del collegamento stradale interregionale tra la strada regionale n. 355 ex statale e la strada statale n. 465 di S. Canciano.
107. Ai fini previsti dal comma 106, per la regolamentazione dei rapporti tra la Provincia di Belluno e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stipulata apposita convenzione che definisce l'intervento da realizzare, le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori e la compartecipazione finanziaria regionale che non può superare il 50 per cento della spesa.
108. Per le finalità previste dal comma 106 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 6.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3671 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
109. In accordo con gli obiettivi del Piano nazionale per la sicurezza stradale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai Comuni capoluogo di provincia della regione per interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale in area urbana e alla riduzione dell'inquinamento, quali la creazione di rotonde, di reti continue di percorsi pedonali e piste ciclabili, nonché altri interventi di analoghe caratteristiche.
110. Con regolamento sono fissati i criteri di riparto dei fondi annualmente disponibili per le finalità di cui al comma 109 tra i Comuni ivi indicati. Il decreto di concessione determina le modalità di rendicontazione ai sensi della legge regionale 7/2000.
111. Per le finalità previste dal comma 109 è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro, suddivisi in ragione di 3.500.000 euro per l'anno 2004 e di 1.500.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 6.1.350.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento, rispettivamente, per l'anno 2004 al capitolo 3921 e per l'anno 2005 al capitolo 3923 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
112. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare) l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri relativi alla manutenzione invernale da attuarsi sull'intera tratta stradale anche per spese già sostenute dall'Ente gestore.
113. Per le finalità previste dal comma 112 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.1.350.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3736 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al comune di Muzzana del Turgnano a sostegno del progetto <<Allargamento dell'incrocio sulla S.S. 353 finalizzato all'innesto della strada di collegamento della nuova zona industriale e della bretella della strada complanare della bassa friulana>>.
115. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 114 è presentata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto - Servizio per le infrastrutture e le vie di comunicazione, corredata del progetto preliminare dell'opera e del relativo preventivo di spesa. Il contributo è concesso ed erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
116. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.1.350.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3675 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
117. Al fine di permettere la realizzazione di programmi ministeriali di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla S.I.S. s.c.p.a. - Società Isontina Sviluppo - a titolo di cofinanziamento dei succitati programmi.
118. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3863 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
119. Al fine di acquisire elementi utili all'aggiornamento della programmazione prevista dalla normativa regionale nei settori della pianificazione territoriale, della mobilità, delle infrastrutture di trasporto, dei porti e del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi di studi, ricerca e analisi alle Università degli studi della regione, ai soggetti qualificati nel settore dei trasporti individuati dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale delle opere di viabilità), dall'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15 (Partecipazione della Regione alla costituzione dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) e modifiche alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 31 e successive modificazioni) e dall'articolo 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia), ovvero a soggetti privati, fermo restando per questi ultimi il rispetto della normativa vigente sugli affidamenti.
120. Per le finalità previste dal comma 119 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.1.3331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3925 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
121. A seguito della conclusione dello studio di fattibilità relativo alla realizzazione del Polo Intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, avviato in applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000) e al fine di procedere alle conseguenti fasi progettuali e realizzative, l'Amministrazione regionale promuove la costituzione, in applicazione della normativa vigente, di una società per azioni di trasformazione urbana.
122. Alla società di trasformazione urbana di cui al comma 121, da costituirsi da parte della Regione, possono partecipare:
a) in relazione alle competenze istituzionali territoriali, la Provincia di Gorizia e i Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'lsonzo, Turriaco, Sagrado, Doberdò del Lago, Fogliano - Redipuglia, Staranzano e San Pier d'lsonzo;
b) in relazione ai compiti statutari correlati alla realizzazione delle infrastrutture strategiche trasportistiche collegate alla realizzazione del Polo intermodale, la RFI -Rete Ferroviaria Italiana-, la Autovie Venete s.p.a., Autovie Servizi s.p.a., l'Aeroporto FVG s.p.a. e la società titolare della concessione del servizio del TPL dell'Unità di gestione goriziana;
c) i soggetti privati proprietari delle aree interessate qualora le conferiscano consensualmente, in attuazione dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e relativa circolare ministeriale;
d) altri soggetti privati, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica.
123. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla partecipazione azionaria alla società di cui al comma 121 nel limite massimo di 200.000 euro.
124. Le risorse già assegnate dalla normativa vigente al Comune di Ronchi dei Legionari in correlazione al Polo intermodale possono essere utilizzate anche per le finalità di cui al comma 122.
125. Per le finalità di cui al comma 123 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.270.2.861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1302 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per provvedere direttamente o mediante affidamento a soggetti qualificati, attraverso le procedure di selezione previste dalla vigente normativa, alla progettazione e realizzazione di un sistema informatico permanente di controllo di gestione del servizio di trasporto pubblico locale anche con la funzione di sistema di monitoraggio dei servizi di linea, veicoli e passeggeri.
127. 
( ABROGATO )
128. Per le finalità di cui al comma 126 è autorizzata la spesa complessiva di 1.350.000 euro suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.2.2545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3919 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese esercenti servizi marittimi internazionali di linea tra i porti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e Croazia, purché conseguenti a formali affidamenti da parte di soggetto pubblico che abbia imposto i relativi obblighi di servizio.
130. I contributi potranno essere concessi a copertura del disavanzo derivante dai soli maggiori oneri conseguenti all'applicazione degli obblighi di servizio da parte delle imprese affidatarie e i relativi criteri e modalità di concessione ed erogazione saranno definiti con specifico Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000 e da notificare all'Unione Europea.
131. Per le finalità di cui al comma 129 è autorizzata la spesa di 630.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.1.203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3912 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
132. A seguito delle intervenute decisioni assolutorie di giustizia, dalle quali si deriva l'insussistenza di responsabilità in capo alla concessionaria dell'Unità di gestione triestina per la mancata prestazione del servizio nei giorni 2 e 3 gennaio 2001, in quanto l'impedimento posto dalle maestranze assolte è risultato non prevedibile e di fatto dovuto a causa di forza maggiore, nonché a seguito dei positivi accertamenti tecnici dell'Amministrazione provinciale di Trieste in merito a tutto l'esercizio 2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare all'Amministrazione provinciale di Trieste l'importo complessivo, IVA compresa, di 290.000 euro, già al netto dei costi di trazione per le giornate del 2 e 3 gennaio 2001, ad integrazione del saldo per l'esercizio 2001.
133. Alla relativa spesa di 290.000 euro si fa fronte con i fondi già impegnati dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto sul capitolo 3977 del bilancio regionale in conto residui dell'esercizio 2001.
134. Le risorse assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia dal comma 11 bis e seguenti dell'articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono attribuite alla Provincia di Pordenone che le impiega sulla base di un'intesa tra la Provincia, i Comuni interessati e la Regione.
135. Le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 134 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
136. In coincidenza con l'entrata della Repubblica di Slovenia nell'Unione Europea, la legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72 (Provvidenze regionali a favore delle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali), e successive modifiche e integrazioni, è abrogata a far data dall'1 maggio 2004.
137. È fatta salva l'assunzione dei provvedimenti di concessione relativi agli atti deliberativi emessi prima della data di abrogazione prevista dal comma 136, nonché degli ulteriori atti necessari a garantire le provvidenze previste dalla medesima norma regionale alle imprese già concessionarie degli autoservizi internazionali fino alla naturale scadenza delle concessioni in essere e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, nel rispetto di quanto deciso dalla Commissione mista permanente per l'applicazione dell'Accordo di Udine.
137 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72 (Provvidenze regionali a favore delle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali), e successive modifiche, come da ultimo abrogata dal comma 136, per la parte relativa alla concessione di contributi volti ad assicurare lo svolgimento dei servizi marittimi internazionali, continuano ad applicarsi, esclusivamente per le domande già presentate all'Amministrazione regionale, per l'esercizio 2002, secondo i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2001, n. 0444/Pres.
138. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1Comma 137 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 9/2004
2Integrata la disciplina del comma 16 da art. 11, comma 1, L. R. 15/2004
3Parole sostituite al comma 56 da art. 14, comma 3, L. R. 15/2004
4Parole sostituite al comma 119 da art. 4, comma 31, L. R. 19/2004
5Integrata la disciplina del comma 13 da art. 4, comma 6, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
6Comma 16 abrogato da art. 4, comma 15, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
7Comma 17 abrogato da art. 4, comma 15, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
8Comma 18 abrogato da art. 4, comma 15, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
9Comma 22 abrogato da art. 4, comma 23, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
10Parole aggiunte al comma 30 da art. 4, comma 46, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
11Parole aggiunte al comma 137 da art. 4, comma 172, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
12Comma 95 abrogato da art. 25, comma 4, L. R. 24/2005
13Comma 96 abrogato da art. 25, comma 4, L. R. 24/2005
14Comma 97 abrogato da art. 25, comma 4, L. R. 24/2005
15Comma 98 abrogato da art. 25, comma 4, L. R. 24/2005
16Parole aggiunte al comma 72 da art. 6, comma 88, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
17Comma 35 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16, c. 1 bis, L.R. 13/1998, a decorrere dall'1/1/2007.
18Comma 84 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
19Comma 85 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
20Comma 86 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
21Comma 87 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
22Comma 88 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
23Comma 126 sostituito da art. 4, comma 103, L. R. 22/2007
24Comma 127 abrogato da art. 4, comma 105, L. R. 22/2007
25Parole aggiunte al comma 40 da art. 5, comma 103, L. R. 30/2007
26Comma 25 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
27Comma 26 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
28Comma 27 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
29Comma 28 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
30Comma 29 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
31Integrata la disciplina del comma 30 da art. 4, comma 1, L. R. 11/2011
32Comma 43 abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 26 e 27, L.R. 23/2002.
33Comma 44 abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 26 e 27, L.R. 23/2002.
34Parole aggiunte al comma 112 da art. 5, comma 9, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
35Comma 49 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, c. 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
36Comma 50 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, c. 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
37Comma 51 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, c. 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
38Comma 52 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, c. 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
39Comma 53 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, c. 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
40Comma 54 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, c. 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
41Comma 41 bis aggiunto da art. 3, comma 9, L. R. 15/2022
42Comma 102 abrogato da art. 87, comma 1, lettera f), L. R. 2/2024
Art. 5
 (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport)
1. 
( ABROGATO )
1 bis.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto psico - pedagogico <<Villa S. Maria della Pace>> di Medea una sovvenzione straordinaria di 100.000 euro per l'anno 2004 da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali. La predetta sovvenzione è cumulabile con i contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>).
8. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 7 è presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 9.1.300.1.368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5112 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti ai Comuni di Codroipo e Terzo d'Aquileia per la realizzazione di urgenti interventi di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di edifici scolastici.
11. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 10 sono presentate dai Comuni interessati alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà - Servizio per l'istruzione e l'orientamento, corredate del progetto di massima dell'opera e del relativo preventivo di spesa.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzato un limite di impegno decennale di 160.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere di 320.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 5061 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2014 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di manutenzione e adeguamento funzionale dell'ex Scuola infermieri ora Pensionato studentesco <<Suore della Provvidenza>>, con sede in Gorizia.
14. La domanda per la concessione del contributo, corredata del progetto e del preventivo di spesa, è presentata dall'ente avente titolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5065 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. 
( ABROGATO )
17. 
( ABROGATO )
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Università degli studi di Udine un contributo sulle spese per l'attivazione entro l'anno 2004 in Cividale del Friuli di corsi di laurea o laurea specialistica o scuole di specializzazione.
19. 
( ABROGATO )
(3)
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5091 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio universitario per le Scienze <<Luciano Fonda>> di Trieste un contributo per il finanziamento di borse di studio assegnate dal collegio medesimo a studenti del Friuli Venezia Giulia.
22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5132 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. 
( ABROGATO )
(4)
24. Nell'ambito delle finalità indicate, rispettivamente, dall'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), come modificato dall'articolo 89, comma 1, della legge regionale 30/1992, e dall'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), come modificato dall'articolo 67, comma 1, della legge regionale 47/1991, al fine di adeguare la programmazione finanziaria di interventi regionali già autorizzati a favore di programmi di edilizia universitaria e di residenze universitarie alle esigenze dettate dall'effettivo stato di avanzamento dei lavori, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la concessione all'Università degli studi di Trieste e agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDISU) di Udine e di Trieste di contributi straordinari pluriennali di importo pari a quello dei contributi già assegnati ai medesimi enti sulla base di precedenti provvedimenti di programmazione adottati dalla Giunta regionale a valere su stanziamenti per i quali non siano stati emanati, entro i termini previsti dalle norme di contabilità regionale, i corrispondenti atti di concessione e impegno delle risorse.
25. Per le finalità previste dal comma 24, relativamente all'intervento a favore dell'Università degli studi di Trieste, è destinata la spesa autorizzata dal comma 151 (tabella E) quale limite d'impegno n. 23 di 424.000 euro dall'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5096 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26. Per le finalità previste dal comma 24, relativamente all'intervento a favore dell'ERDISU di Udine, è destinata la spesa autorizzata dal comma 151 (tabella E) quale limite d'impegno n. 6 di 129.000 euro dall'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5097 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. Per le finalità previste dal comma 24, relativamente all'intervento a favore dell'ERDISU di Trieste, è destinata la spesa autorizzata dal comma 151 (tabella E) quale limite d'impegno n. 6 di 133.000 euro dall'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5097 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Nell'ambito delle finalità indicate dall'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 18 (Interventi a favore dell'edilizia universitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario decennale per la realizzazione della Casa dello studente per universitari frequentanti il Polo universitario di Pordenone.
29. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa autorizzata dal comma 151 (tabella E) quale limite d'impegno n. 8 di 150.000 euro a decorrere dall'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5097 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. 
( ABROGATO )
31. 
( ABROGATO )
32. 
( ABROGATO )
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere all'attuazione dell'intervento di recupero e valorizzazione, per finalità culturali e turistiche, della gru su pontone denominata <<Ursus>>, reperto di archeologia industriale portuale di epoca austriaca, unico esemplare ancora esistente, ubicata nel golfo di Trieste.
34. Per le finalità previste dal comma 33 è concesso alla Guardia Costiera Ausiliaria del Friuli Venezia Giulia un finanziamento straordinario dell'ammontare indicato al comma 36, da destinare alla messa in sicurezza e prima manutenzione della struttura, nonché alla redazione di un progetto preliminare dell'intervento di recupero, valorizzazione e successiva gestione. Gli interventi possono essere attuati anche sul bene non in proprietà dell'associazione beneficiaria.
35. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di rendicontazione.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 9.4.350.2.1991 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3777 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comprensorio montano della Carnia al fine di potenziare il progetto Carnia Musei nelle strutture informative ed informatiche, nella promozione in regione e nei territori contermini, nella predisposizione di materiali per fiere, convegni specialistici e didattica.
38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.5.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5219 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
40. 
( ABROGATO )
41. 
( ABROGATO )
42. Nell'ambito dell'azione prevista dalle norme del titolo II della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), per la promozione delle attività teatrali realizzate da organismi regionali di settore, l'Amministrazione regionale riconosce il Centro regionale di Teatro d'Animazione e di Figure, quale soggetto di produzione teatrale specializzato nel teatro di animazione e ne promuove la programmazione artistica mediante contributi annuali a sostegno dell'attività istituzionale.
43. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5301 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
44. 
( ABROGATO )
45. 
( ABROGATO )
46. 
( ABROGATO )
47. 
( ABROGATO )
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Fogolâr furlan di Roma e all'Associazione triestini e goriziani a Roma una sovvenzione straordinaria di 15.000 euro ciascuno per l'anno 2004 da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
49. Le domande per la concessione dei finanziamenti sono presentate alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.300.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5202 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. 
( ABROGATO )
52. 
( ABROGATO )
53. 
( ABROGATO )
54. 
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55. 
( ABROGATO )
56. 
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57. 
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58. 
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59. 
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60. 
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61. 
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62. 
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63. 
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64. 
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65. 
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66. 
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67. 
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68. 
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69. 
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70. 
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71. 
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72. 
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73. 
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74. 
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76. 
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80. 
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81. 
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82. 
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86. 
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87. 
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90. 
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91. 
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92. 
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93. 
( ABROGATO )
94. 
( ABROGATO )
95. 
( ABROGATO )
96. 
( ABROGATO )
97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Teatro stabile sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledalisce, organismo primario di produzione teatrale a gestione pubblica riconosciuto ai sensi della legge regionale 68/1981 e della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), un contributo straordinario pluriennale, nella misura di 75.000 euro all'anno per quindici annualità, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, relativi all'ammortamento del mutuo da contrarsi dal teatro medesimo per il ripiano dei disavanzi di bilancio pregressi.
98. Il contributo di cui al comma 97 è concesso a domanda dell'ente interessato, corredata della deliberazione esecutiva con cui l'ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione è disposta dietro presentazione del contratto di mutuo definitivo.
99. Per le finalità previste dal comma 97 è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 75.000 euro a decorrere dall'anno 2004, con l'onere di 225.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.300.2.298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5503 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2018 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
100. Con la legge di approvazione del bilancio regionale, parte dell'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 16 della legge 38/2001, pari alla quota di 75.000 euro annui, è acquisita a reintegro dell'onere assunto a carico del bilancio regionale per il finanziamento del contributo di cui al comma 99, sull'unità previsionale di base 4.3.478 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e sulle corrispondenti unità previsionali di base e capitoli dei bilanci e documenti tecnici per gli anni successivi dal 2007 al 2018.
101. 
( ABROGATO )
102. 
( ABROGATO )
103. 
( ABROGATO )
104. 
( ABROGATO )
105. 
( ABROGATO )
106. 
( ABROGATO )
107. 
( ABROGATO )
108. Al fine di assicurare il mantenimento del livello di attività delle più significative istituzioni culturali operanti nel settore cinematografico e audiovisivo che hanno in uso immobili di proprietà di Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi di adeguamento e ristrutturazione funzionale degli stabili predetti e dei relativi impianti tecnologici e attrezzature tecniche sino all'importo di 230.000 euro.
109. Le domande per la concessione dei finanziamenti sono presentate dalle associazioni Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli, Cinemazero di Pordenone e Centro per le arti visive di Udine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà. Nei decreti di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione.
110. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5469 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
111. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3 della legge 38/2001 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 (Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38), le spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, ivi compresi i rimborsi spese, sono individuate con apposito regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Regione, sentito il Comitato medesimo.
112. Per le spese di cui al comma 111 possono essere autorizzate aperture di credito, anche a favore di funzionari statali.
113. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 111, a valere sull'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 38/2001, fanno carico all'unità previsionale di base 9.7.260.1.3018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5568 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. A carico dell'assegnazione disposta dallo Stato per l'anno 2003 possono essere rimborsati anche gli oneri relativi alle spese sostenute nell'anno 2002.
114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al CONI provinciale di Trieste un contributo straordinario per la stipula di specifiche convenzioni volte all'utilizzo, da parte di associazioni e società sportive, degli impianti sportivi di proprietà dei Comuni di Trieste, di Muggia e di Duino Aurisina, della Provincia di Trieste e del Genio Militare.
115. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 114 è presentata entro il 31 marzo 2004 alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
116. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6047 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Ginnastica Triestina e all'Unione Ginnastica Goriziana, per l'anno 2004, una sovvenzione straordinaria in misura paritaria, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, erogata in via anticipata e in unica soluzione.
118. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 117, corredata di una relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6050 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
120. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Polisportiva Fortissimi di Udine un contributo per l'espletamento dell'attività istituzionale.
121. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 120 è presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale dell'associazione e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
122. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6079 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
123. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Alleanza sportiva italiana Comitato provinciale di Pordenone un contributo per la promozione e l'organizzazione di eventi sportivi e culturali, nonché per l'espletamento dell'attività istituzionale.
124. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 123 è presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
125. Per le finalità previste dal comma 123 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6086 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato esecutivo del Festival della Gioventù Olimpica Europea, che si terrà a Lignano Sabbiadoro nell'anno 2005, e a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, contributi da utilizzare per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni sportive e di iniziative promozionali finalizzate alla promozione diretta del festival.
127. Alla concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 126 si può provvedere in via anticipata, sulla base della presentazione dei programmi delle attività ivi indicate, recanti l'illustrazione delle specifiche iniziative e manifestazioni che si prevede di realizzare e del corrispondente preventivo analitico delle spese da sostenere.
128. Il Comitato esecutivo del festival di cui al comma 126 è tenuto a presentare all'Amministrazione regionale concedente la documentazione giustificativa delle spese sostenute entro tre mesi dalla conclusione del festival. Gli eventuali beneficiari diversi dal Comitato esecutivo sono tenuti a presentare all'Amministrazione regionale concedente la documentazione giustificativa delle spese sostenute entro tre mesi dalla data della manifestazione.
129. Per le finalità previste dal comma 126 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6066 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
130. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nuova Atletica dal Friuli di Udine un contributo straordinario per il Progetto Sport Cultura e Solidarietà.
131. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 130 è presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale dell'associazione stessa e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione definisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
132. Per finalità previste dal comma 130 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6081 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
133. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione sportiva boxe Monfalcone un contributo straordinario di 10.000 euro per l'organizzazione di manifestazioni sportive agonistiche di livello nazionale.
134. Per le finalità previste dal comma 133 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6096 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
135. In attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Centri universitari sportivi (CUS) delle Università degli studi di Trieste e Udine un finanziamento paritario per lo svolgimento delle attività istituzionali.
136. Per le finalità previste dal comma 135 è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6215 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
137. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Club Alpino Italiano (CAI) - Sezione <<XXX Ottobre>> di Trieste, per l'anno 2004, un contributo per il perseguimento delle attività istituzionali nonché per interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà.
138. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 137 è presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione definisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
139. Per le finalità previste dal comma 137 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.1.324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6103 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
140. Al fine di promuovere e sostenere la manifestazione sportiva denominata Festival della Gioventù Olimpica Europea che si terrà a Lignano Sabbiadoro nell'anno 2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali, anche senza personalità giuridica, regolarmente costituiti, contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile comprese le opere accessorie, per la costruzione, il recupero, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi destinati allo svolgimento delle gare previste dal festival. Sono riconosciuti in tale ambito i lavori iniziati a far tempo dalla data di designazione ufficiale di Lignano Sabbiadoro quale sede della manifestazione.
141. La spesa ammissibile per la costruzione, il recupero, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi di cui al comma 140 comprende:
a) il costo dell'opera;
b) la quota per le spese generali e di collaudo;
c) l'eventuale prezzo di acquisto dell'area necessaria.
142. Le domande di concessione dei contributi di cui al comma 140 sono presentate alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, entro il 31 gennaio, corredate di una relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche, da cui risulti l'idoneità dell'impianto allo svolgimento delle gare sportive previste nel programma del festival, e di un preventivo di spesa. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). I contributi sono concessi direttamente a favore del beneficiario pubblico o privato, con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione, sentito il parere del Comitato esecutivo del festival.
143. Per le finalità previste dal comma 140 è autorizzata la spesa di 4.100.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6117 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
144.
All'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), il comma 74 è sostituito dal seguente:
<<74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Udine e Pordenone contributi annui costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento di mutui che gli enti stipulano per lavori pubblici inerenti a opere pubbliche, o di interesse pubblico, di rilevanza primaria in ambito cittadino, nel settore sportivo.>>.

145. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 74, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 144, fanno carico all'unità previsionale di base 9.8.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6165 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
146. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 74, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 144, è autorizzato un ulteriore limite d'impegno decennale di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2004, con l'onere di 750.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6165 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2013 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
147. All'articolo 7, comma 83, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dopo la parola: <<realizzazione>> sono inserite le parole: <<, ristrutturazione e adeguamento>>.
148. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 83, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 147, fanno carico all'unità previsionale di base 9.8.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6132 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
149. 
( ABROGATO )
150. 
( ABROGATO )
151. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 5, L. R. 19/2004
2Comma 18 sostituito da art. 5, comma 6, L. R. 19/2004
3Comma 19 abrogato da art. 5, comma 7, L. R. 19/2004
4Comma 23 abrogato da art. 5, comma 26, L. R. 19/2004
5Comma 30 sostituito da art. 5, comma 15, L. R. 19/2004
6Integrata la disciplina del comma 31 da art. 5, comma 16, L. R. 19/2004
7Comma 75 interpretato da art. 8, comma 1, L. R. 20/2004
8Parole aggiunte al comma 108 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2004
9Comma 126 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 20/2004
10Comma 127 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 20/2004
11Comma 128 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 20/2004
12Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 3, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
13Parole aggiunte al comma 149 da art. 5, comma 1, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
14Parole aggiunte al comma 7 da art. 7, comma 101, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
15Comma 95 abrogato da art. 7, comma 17, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
16Comma 96 abrogato da art. 7, comma 17, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
17Comma 30 abrogato da art. 7, comma 38, L. R. 12/2009
18Comma 31 abrogato da art. 7, comma 38, L. R. 12/2009
19Comma 32 abrogato da art. 7, comma 38, L. R. 12/2009
20Parole sostituite al comma 117 da art. 6, comma 9, L. R. 12/2010
21Comma 16 abrogato da art. 13, comma 2, lettera h), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.
22Comma 17 abrogato da art. 13, comma 2, lettera h), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.
23Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 3, lettera a), L. R. 11/2011
24Comma 2 sostituito da art. 7, comma 3, lettera b), L. R. 11/2011
25Parole sostituite al comma 105 da art. 6, comma 82, L. R. 14/2012
26Comma 149 interpretato da art. 7, comma 17, L. R. 6/2013
27Comma 149 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 21/2013 , a decorrere dall'1/1/2014.
28Comma 41 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 4 e 4 bis, L.R. 4/1999, con effetto dall'1/1/2014.
29Comma 40 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
30Comma 44 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
31Comma 45 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
32Comma 46 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
33Comma 47 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
34Comma 51 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
35Comma 52 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
36Comma 53 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
37Comma 54 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
38Comma 55 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
39Comma 56 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
40Comma 57 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
41Comma 58 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
42Comma 59 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
43Comma 60 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
44Comma 61 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
45Comma 62 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
46Comma 63 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
47Comma 64 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
48Comma 65 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
49Comma 66 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
50Comma 67 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
51Comma 68 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
52Comma 69 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
53Comma 70 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
54Comma 71 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
55Comma 72 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
56Comma 73 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
57Comma 74 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
58Comma 75 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
59Comma 76 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
60Comma 77 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
61Comma 78 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
62Comma 79 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
63Comma 80 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
64Comma 81 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
65Comma 82 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
66Comma 83 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
67Comma 84 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
68Comma 85 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
69Comma 86 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
70Comma 87 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
71Comma 88 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
72Comma 89 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
73Comma 90 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
74Comma 91 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
75Comma 92 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
76Comma 93 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
77Comma 94 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
78Comma 95 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
79Comma 96 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
80Comma 101 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
81Comma 102 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
82Comma 103 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
83Comma 104 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
84Comma 105 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
85Comma 106 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
86Comma 107 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
87Comma 150 abrogato da art. 49, comma 1, lettera s), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
88Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
89Comma 1 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
90Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
91Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
92Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
93Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
94Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 6
 (Interventi in materia di sviluppo della montagna, di formazione professionale e lavoro, di agricoltura, di industria e ricerca, di artigianato e cooperazione, di commercio, turismo e terziario, di programmi comunitari e di promozione economica)
1. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento ordinario annuale al Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna - CIRMONT Srl, con sede in Amaro.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali - Servizio per la montagna entro il 31 marzo di ogni anno. L'erogazione del finanziamento annuale è subordinata alla presentazione da parte del Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna - CIRMONT Srl di una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e su quelle previste per l'anno di riferimento del finanziamento.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 270.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.330.1.26 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1019 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Al fine di assicurare il mantenimento e lo sviluppo delle strutture ricettive turistiche, di cui al Titolo IV della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), nei Comuni montani della regione, con priorità per quelli il cui territorio è compreso, anche parzialmente, entro i confini di un parco o di una riserva di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti pubblici proprietari delle strutture finanziamenti pluriennali, per una durata massima di dieci anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione di interventi diretti al miglioramento delle strutture stesse, ivi compresa l'acquisizione e la sostituzione delle attrezzature e degli arredi.
5. La Giunta regionale stabilisce le specifiche condizioni dei mutui da stipulare, i criteri e le modalità di attuazione nella concessione ed erogazione dei finanziamenti di cui al comma 4.
6. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 4 è presentata alla Direzione regionale delle attività produttive - Servizio per il sostegno e la promozione del comparto turistico - corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa.
7. Al fine di consentire agli enti pubblici di stipulare i mutui di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie nei limiti dei finanziamenti.
8. Per le finalità indicate al comma 4 è autorizzato un limite d'impegno decennale di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere di 1 milione di euro, relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 8992 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2014 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
9. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie fidejussorie previste dal comma 7 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.250.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di bonifica un contributo straordinario pari al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione di progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche.
17. Il finanziamento di cui al comma 16 è erogato previa presentazione di apposita domanda al Servizio per la bonifica e l'irrigazione della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali, corredata di una relazione tecnica che individua le opere da realizzare, la tipologia costruttiva e i costi preventivati, le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e le specifiche prestazioni da fornire. La valutazione delle domande avviene secondo la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
18. Qualora i progetti di cui al comma 16 trovino positivo finanziamento da parte dello Stato, i Consorzi di bonifica sono tenuti a restituire alla Amministrazione regionale quanto percepito ai sensi dei commi 16 e 17.
19. Per le finalità di cui ai commi 16 e 17, i Consorzi di bonifica sono autorità espropriante per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Per tali opere, la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In tal caso l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante allo strumento urbanistico senza la necessità dell'approvazione regionale.
20. Fermo restando quanto previsto dal Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), cosi come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata A/R, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.
21. I Consorzi di bonifica in qualità di autorità espropriante possono procedere anche per i lavori per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della repubblica 327/2001, successivamente alla corresponsione dell'importo concordato, alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio in alternativa alla cessione volontaria.
22. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.1.485 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6567 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. In relazione alla maggiore entrata per complessivi 1.600.000 euro che si prevede di accertare al 31 dicembre 2003 sulle unità previsionali di base 3.2.1150, 3.2.1160, 3.2.1607, 3.7.556, 3.7.1602, 3.7.1603, 3.7.1604 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1179, 1183, 752, 1160, 1152, 1153 e 1154 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in deroga al disposto dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge regionale 28/2002, per le finalità previste dal comma 16, è iscritto lo stanziamento di 1.600.000 euro per l'anno 2004 sull'unità previsionale di base 11.2.330.1.485 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6567 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. Le entrate derivanti dalla restituzione da parte dei Consorzi di bonifica ai sensi del comma 18, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.396 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 833 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26. Per le finalità previste dall'articolo 1 ter, commi 1 e 2, della legge regionale 28/2001, come inserito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 28/2002, è autorizzata la spesa di 1.260.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6891 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. In applicazione e per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2002, n. 200 (Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 256, e dei conseguenti provvedimenti ministeriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre un mutuo quindicennale con rate di ammortamento che per capitale e interessi non superino il limite d'impegno a carico dello Stato di 137.500 euro per anno.
28. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale allo sviluppo e alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e ai servizi generali, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 27.
29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa complessiva di 1.488.116,43 euro per l'anno 2004 a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, come di seguito indicato:
a) UPB 11.2.330.2.430 - capitolo 7183 - 294.649,41 euro per l'anno 2004;
b) UPB 11.4.330.2.383 - capitolo 7120 - 340.000 euro per l'anno 2004;
c) UPB 11.2.330.2.430 - capitolo 7123 - 853.467,02 euro per l'anno 2004;
in corrispondenza all'accertamento dell'entrata di pari importo relativa al ricavo del mutuo sull'unità previsionale di base 5.1.497 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1681 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di 1.488.116,43 euro per l'anno 2004.
30. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 27 è autorizzata la spesa complessiva di 2.062.500 euro, suddivisa in ragione di 137.500 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2018, rispettivamente ripartita in quota capitale e interessi come di seguito indicato:
a) relativamente alla quota capitale:
1) 71.328,28 euro per l'anno 2004;
2) 74.574,16 euro per l'anno 2005;
3) 77.967,75 euro per l'anno 2006;
4) 81.515,77 euro per l'anno 2007;
5) 85.225,24 euro per l'anno 2008;
6) 89.103,53 euro per l'anno 2009;
7) 93.158,29 euro per l'anno 2010;
8) 97.397,58 euro per l'anno 2011;
9) 101.829,78 euro per l'anno 2012;
10) 106.463,67 euro per l'anno 2013;
11) 111.308,43 euro per l'anno 2014;
12) 116.373,66 euro per l'anno 2015;
13) 121.669,39 euro per l'anno 2016;
14) 127.206,11 euro per l'anno 2017;
15) 132.994,79 euro per l'anno 2018;
per un ammontare complessivo di 1.488.116,43 euro;
b) relativamente alla quota interessi:
1) 66.171,72 euro per l'anno 2004;
2) 62.925,84 euro per l'anno 2005;
3) 59.532,25 euro per l'anno 2006;
4) 55.984,23 euro per l'anno 2007;
5) 52.274,76 euro per l'anno 2008;
6) 48.396,47 euro per l'anno 2009;
7) 44.341,71 euro per l'anno 2010;
8) 40.102,42 euro per l'anno 2011;
9) 35.670,22 euro per l'anno 2012;
10) 31.036,33 euro per l'anno 2013;
11) 26.191,57 euro per l'anno 2014;
12) 21.126,34 euro per l'anno 2015;
13) 15.830,61 euro per l'anno 2016;
14) 10.293,89 euro per l'anno 2017;
15) 4.505,21 euro per l'anno 2018;
per un ammontare complessivo di 574.383,57 euro.
In corrispondenza all'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 200/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 256/2002, sull'unità previsionale di base 2.3.1058 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, è iscritto lo stanziamento di 137.500 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, riferito al capitolo 1002 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le assegnazioni relative agli anni dal 2007 al 2018 sono iscritte sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
31. L'onere complessivo di 412.500 euro, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate, nella misura di 137.500 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, dal comma 30 fa carico per 223.870,19 euro, suddiviso in ragione di 71.328,28 euro per l'anno 2004, di 74.574,16 euro per l'anno 2005 e di 77.967,75 euro per l'anno 2006, all'unità previsionale di base 53.2.250.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1574 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente per 188.629,81 euro, suddiviso in ragione di 66.171,72 euro per l'anno 2004, di 62.925,84 euro per l'anno 2005 e di 59.532,25 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 53.2.250.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1582 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2007 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
32. In relazione alla definizione, all'atto della stipula del mutuo di cui al comma 27, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1998, n. 7).
33. 
( ABROGATO )
34. 
( ABROGATO )
35. 
( ABROGATO )
36. 
( ABROGATO )
(1)
37. 
( ABROGATO )
(2)
38. 
( ABROGATO )
39.
All'articolo 43 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. I fondi di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16/1992, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 agosto 2002 , n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), non sono stati ancora impegnati, possono essere utilizzati dalla Provincia di Trieste per interventi diretti nel settore zootecnico, in particolare per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento delle stalle e relativi annessi.>>.

40. 
( ABROGATO )
41. 
( ABROGATO )
42. 
( ABROGATO )
43. 
( ABROGATO )
44. Ai fini della predisposizione di un progetto d'intervento nelle zone industriali ricadenti nei Comuni della cosiddetta "Destra Isonzo", con l'obiettivo del recupero delle aree e della loro destinazione a fini produttivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone. L'intervento potrà essere svolto direttamente e/o in collaborazione - attraverso apposite convenzioni - con altri soggetti pubblici, anche economici, della regione.
45. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di concessione e di erogazione del finanziamento di cui al comma 44.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004 a carico della unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 7935 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla "Sincrotrone Trieste società consortile per azioni" contributi pluriennali, nella misura massima di cui al comma 49, a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui che la Società stipula per investimenti finalizzati allo sviluppo della macchina di luce di sincrotrone.
48. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in via preventiva le condizioni per la stipula del mutuo di cui al comma 47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione regionale del lavoro, della formazione, dell'università e della ricerca - Servizio per l'università e la ricerca corredata della deliberazione esecutiva con cui la Società dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all'indebitamento. L'erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano di ammortamento in linea capitale e per interessi.
49. Per le finalità previste dal comma 47 sono autorizzati due limiti di impegno decennali di cui uno di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005 e uno di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 1.800.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 12.4.320.2.329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5605 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del documento tecnico agli stessi allegato.
50. 
( ABROGATO )
51. 
( ABROGATO )
52. Il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA è autorizzato a destinare per le finalità di cui all'articolo 142, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), l'importo di 1.500.000 euro, già allo stesso erogato a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5 (Bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia), per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 142, comma 6 bis, della legge regionale 5/1994 e non utilizzati per tali finalità all'entrata in vigore della presente legge.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa-Artigiancassa, un finanziamento di 2 milioni di euro per la concessione di finanziamenti ai sensi del Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51 (Nuova normativa in materia di credito agevolato a medio ed a breve termine in favore delle imprese artigiane, delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane. Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30. Concessione contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato), alle imprese artigiane che abbiano presentato domanda prima dell'entrata in vigore del regolamento attuativo dell'articolo 52 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).
54. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.250.2.340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1391 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
55. 
( ABROGATO )
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari anche avvalendosi dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA). A tal fine l'ERSA opera compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e può utilizzare i marchi collettivi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2010, n. 2495 (Registrazione di marchi collettivi per la promozione del settore agricolo e agroalimentare e indirizzi per la gestione da parte dell'ERSA).
57. Per le finalità di cui al comma 56, l'ERSA programma e attua la partecipazione a eventi, mostre e fiere di settore di rilievo nazionale e internazionale secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettere f) e f bis), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).
57 bis.  
( ABROGATO )
57 ter.  
( ABROGATO )
57 quater. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali):
a) il comma 1 e la lettera d) del comma 3 dell'articolo 6;
b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7;
c) l'articolo 9;
d) il comma 2 dell'articolo 10.
57 quinquies.  
( ABROGATO )
58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell'unità previsionale di base 11.3.360.1.2832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9190 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'organizzazione e l'attuazione di specifiche manifestazioni culturali di rilevanza turistica regionale promosse dall'Azienda speciale Villa Manin di Passariano.
59 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'organizzazione e l'attuazione di specifiche manifestazioni culturali di rilevanza turistica regionale promosse dalla Pro loco di Sesto al Reghena.
60. I contributi di cui ai commi 59 e 59 bis sono concessi previa presentazione delle domande alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione - corredate del programma delle manifestazioni e di una relazione illustrativa del preventivo di massima delle spese.
61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9004 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
62. Al comma 63 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, dopo le parole <<alle società sportive>> aggiungere le seguenti: <<non professionistiche>>.
63. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 62 fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8978 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale Alpini, sezione di Trieste, un contributo straordinario di 500.000 euro a sostegno dell'organizzazione delle manifestazioni previste in occasione del cinquantesimo anniversario del ritorno di Trieste all'Italia.
65. Il contributo di cui al comma 64 è concesso sulla base della presentazione di apposita domanda, corredata del programma di attuazione degli interventi e del relativo preventivo di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.
66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9202 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
67. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 26, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere tre rimborsi per le spese di progettazione ed esecuzione creativa a favore delle società risultanti seconda, terza e quarta nella graduatoria della gara europea per l'appalto del "Progetto generale per la promozione integrata del sistema economico regionale".
68. Per le finalità previste dal comma 67 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9250 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio Servizi Turistici di Piancavallo, per i fini istituzionali che gli sono propri.
70. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 69 è presentata alla Direzione regionale delle attività produttive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2004 a carico della unità previsionale di base 14.3.360.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 9303 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società cooperativa a responsabilità limitata Gestioni Turistiche Assistenziali (Ge.Tur.), con sede in Udine, previa approvazione, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 7/2000, di apposito accordo di programma con la stessa Amministrazione regionale e il Comune di Lignano Sabbiadoro, un contributo decennale a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per l'ammortamento dei mutui da contrarre per far fronte alle spese da sostenere per la realizzazione, nell'ambito della manifestazione denominata "Giornate Olimpiche della Gioventù Europea (European Youth Olympic Festival - EYOF)" previste per il periodo dal 2 al 9 luglio 2005, di una nuova piscina olimpica e per la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport polifunzionale.
73. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui di cui al comma 72. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72 è presentata alla Direzione regionale delle attività produttive - Servizio per il sostegno e la promozione del comparto turistico, corredata della deliberazione con la quale la Società dispone l'assunzione dei mutui e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché di un progetto di massima, della relazione illustrativa e della deliberazione di approvazione del progetto di massima.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzato un limite di impegno decennale di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere di 1.600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 9206 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2014 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
75. Nell'ambito delle iniziative volte a consolidare l'offerta turistica regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento straordinario per la realizzazione del secondo lotto del Parco Termale Acquatico di Grado.
76. Il finanziamento è concesso dalla Direzione regionale delle attività produttive con le modalità previste dalle leggi vigenti previa deliberazione della Giunta regionale che approva il relativo piano finanziario.
77. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere di 500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006, con riferimento al capitolo 9208 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2019 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
78. Per concorrere alla fase di approfondimento e di analisi e giungere alla predisposizione di un compiuto studio di fattibilità del progetto volto a realizzare, con la collaborazione delle vicine Carinzia e Slovenia, l'Isola delle lingue dove, attraverso appositi stages a carattere residenziale possano incontrarsi giovani, imprenditori, operatori economici e turistici per studiare le lingue e rafforzare la conoscenza e collaborazione transfrontaliera, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare apposita convenzione con la Società Key Congressi di Trieste.
79. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.300.1.1417 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5662 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
80. In relazione all'attuazione del Progetto "Studio della stato trofico e delle anomalie del sistema Alto Adriatico" autorizzata con la deliberazione della Giunta regionale del 10 ottobre 2002, n. 3416, a valere sul Programma di iniziativa comunitaria "Interreg III A Italia-Slovenia" per il periodo 2000-2006 di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, la quota di stanziamento annuo iscritta nel bilancio regionale con decreto del Presidente della Regione n. 51/SG/RAG. del 2002 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.340.2.402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2006 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2705 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non utilizzata dal beneficiario finale, può essere cumulata una volta soltanto alla quota relativa all'anno successivo. Il presente disposto trova applicazione anche per le quote già autorizzate negli anni 2002-2003, purché sia rispettato il termine di cui all'articolo 31, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1260/1999.
81. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Comma 36 abrogato da art. 27, comma 6, L. R. 18/2004
2Comma 37 abrogato da art. 27, comma 6, L. R. 18/2004
3Integrata la disciplina del comma 16 da art. 6, comma 6, L. R. 19/2004
4Integrata la disciplina del comma 17 da art. 6, comma 6, L. R. 19/2004
5Integrata la disciplina del comma 18 da art. 6, comma 6, L. R. 19/2004
6Integrata la disciplina del comma 19 da art. 6, comma 6, L. R. 19/2004
7Integrata la disciplina del comma 20 da art. 6, comma 6, L. R. 19/2004
8Integrata la disciplina del comma 21 da art. 6, comma 6, L. R. 19/2004
9Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 127, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
10Integrata la disciplina del comma 42 da art. 6, comma 88, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
11Comma 50 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
12Comma 51 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
13Parole sostituite al comma 59 da art. 6, comma 111, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
14Comma 60 sostituito da art. 6, comma 109, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
15Comma 42 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 4/2005
16Comma 43 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 4/2005
17Comma 59 sostituito da art. 6, comma 90, L. R. 12/2006
18Comma 59 bis aggiunto da art. 6, comma 90, L. R. 12/2006
19Comma 60 sostituito da art. 6, comma 90, L. R. 12/2006
20Parole aggiunte al comma 55 da art. 7, comma 69, L. R. 22/2007
21Comma 56 sostituito da art. 5, comma 63, L. R. 30/2007
22Comma 55 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
23Comma 33 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008
24Comma 34 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008
25Comma 35 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008
26Comma 38 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008
27Comma 10 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
28Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
29Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
30Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
31Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
32Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
33Comma 56 sostituito da art. 2, comma 55, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
34Comma 56 sostituito da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013
35Comma 57 sostituito da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013
36Comma 57 bis aggiunto da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013
37Comma 57 ter aggiunto da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013
38Comma 57 quater aggiunto da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013
39Comma 57 quinquies aggiunto da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013
40Parole aggiunte al comma 56 da art. 2, comma 44, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
41Comma 57 bis sostituito da art. 2, comma 44, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
42Parole sostituite al comma 57 ter da art. 2, comma 44, lettera c), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
43Parole soppresse al comma 57 ter da art. 2, comma 44, lettera c), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
44Comma 57 quinquies abrogato da art. 43, comma 1, lettera g), L. R. 28/2017
45Comma 57 sostituito da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
46Comma 57 bis abrogato da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
47Comma 57 ter abrogato da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
48Comma 40 abrogato da art. 96, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione del c. 49 bis, dell'art. 6 della L.R. 23/2002.
49Comma 41 abrogato da art. 96, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 49 bis, L.R. 23/2002.
Art. 7
 (Interventi in materia di relazioni esterne e attività istituzionali e promozionali, di agevolazioni sui carburanti, di spesa interna dell'amministrazione regionale, di oneri finanziari, nonché disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione e di regolazione contabile)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), dopo le parole <<- Finest SpA,>> sono aggiunte le seguenti: <<ed il Centro di Servizi e di Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest,>>.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 19/2000 le parole <<tramite il Servizio autonomo per i rapporti internazionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<tramite la struttura competente in materia di cooperazione internazionale>>.
3. All'articolo 8 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 2 le parole <<il Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<il Direttore regionale della struttura competente in materia di cooperazione internazionale>>;
b) al comma 7 le parole <<dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla struttura competente in materia di cooperazione internazionale>>.
4.
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 19/2000 è sostituito dal seguente:
<<1. Per il finanziamento del programma di cui all'articolo 4 è istituito il <<Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale>>.

5. Il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 19/2000 non trova applicazione per l'approvazione del programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale relativo al triennio 2004-2006.
6. I commi 70 e 71 dell'articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono abrogati. Le predette disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso attuativi del piano di interventi per l'anno 2003 approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2003, n. 1350 e modificato con deliberazione 8 agosto 2003, n. 2468.
7. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19/2000, come sostituito dal comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.583.000,00, suddivisa in ragione di euro 861.000,00 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.370.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 790 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. In via transitoria, nelle more della costituzione del Comitato per i corregionali all'estero e per i rimpatriati di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della medesima legge regionale, la Giunta regionale, al fine di assicurare continuità agli interventi regionali a favore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, approva il programma degli interventi stessi, per il solo anno 2004, e i relativi progetti d'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) della stessa legge regionale, a prescindere dalle fasi consultive previste dai commi 1 e 2 del citato articolo 6.
9. Le iniziative e le manifestazioni finanziate in base ai progetti d'intervento a favore dei corregionali all'estero per l'anno 2003, di cui all'articolo 11 (Disposizioni modificative in materia di corregionali all'estero), comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), e all'articolo 7, comma 11, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), possono essere attuati, pena la revoca della concessione del relativo contributo, entro il termine massimo del 31 ottobre 2004.
10. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 7/2002, per l'anno 2004 la quota del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati destinata al sostegno degli enti, istituzioni ed associazioni, riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge regionale per il perseguimento delle finalità statutarie, è fissata in 438.988,36 euro. Detti oneri fanno carico all'unità previsionale di base 3.2.300.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti al Corpo forestale regionale e al Servizio per il territorio montano e per le manutenzioni caduti per causa di servizio, una sovvenzione straordinaria sino alla misura di 50.000 euro.
15. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 14 sono presentate dagli aventi titolo alla Direzione regionale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi - Servizio per la gestione del personale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.280.1.483 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5003 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Al fine di realizzare un programma di attività di formazione e di divulgazione della cultura digitale, rivolta a tutta la popolazione, con particolare attenzione alle fasce più a rischio di analfabetismo tecnologico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare un progetto basato su percorsi di informazione e formazione a distanza che utilizzi la televisione e l'istruzione attraverso l'informatica.
18. Ai fini previsti dal comma 17, tra i soggetti cofinanziatori Telefriuli (comunicazione), Enaip Friuli Venezia Giulia (formazione), Università di Udine (divulgazione) e Consorzio Friuli Innovazione Udine (qualità dei prodotti) è stipulata apposita convenzione che definisce metodologia, contenuti e competenze del progetto da realizzare e la conseguente compartecipazione finanziaria regionale, che non può superare il 50 per cento della spesa.
19. Per le finalità previste dal comma 17, è autorizzata la spesa di 115.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.300.1.22.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5384 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. I componenti della Giunta regionale dispongono direttamente in ordine all'effettuazione delle proprie missioni all'estero rientranti nell'ambito delle attività di mero rilievo internazionale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1994.
21. Gli oneri derivanti dal comma 20 continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 97 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
22. Al sesto comma dell'articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, dopo le parole <<dei Vicepresidenti del Consiglio,>> sono aggiunte le seguenti: <<dei Presidenti delle Commissioni consiliari,>>.
23. Al primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), dopo le parole <<gli enti da essa dipendenti>> sono inserite le seguenti: <<, le agenzie regionali, gli organi di tutela e garanzia previsti da leggi regionali, il Comitato regionale per le comunicazioni (CoReCom)>>.
24. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 20, primo comma, della legge regionale 30/1968, come modificato dal comma 23, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.220.1.525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 609 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. La decorrenza fissata dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002) si applica a tutti i componenti della Commissione prevista dal comma 4 medesimo.
26. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.3.260.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 69 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative all'attuazione e la promozione di interventi di e-government.
28. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 27.
29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.260.1.3016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 20 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative all'impianto, allo sviluppo e alla gestione di un canale di comunicazione televisiva via internet dedicato all'informazione sui principali temi della vita regionale. Il medesimo canale televisivo è altresì al servizio del Consiglio regionale per la propria comunicazione di carattere istituzionale.
31. 
( ABROGATO )
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.280.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 183 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. 
( ABROGATO )
(1)
34. Le correzioni di errori materiali e di inesattezze rilevate nel testo di deliberazioni della Giunta regionale, che non incidono sui contenuti sostanziali dell'atto, sono disposte con decreto del Direttore regionale competente.
35. Ai fini della razionalizzazione e del riordino degli uffici, anche a seguito della ristrutturazione dell'apparato amministrativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un progetto straordinario di riorganizzazione delle sedi istituzionali della Regione, nella logica della concentrazione ma mantenendo la presenza e l'attività amministrativa nelle diverse aree della regione, e con l'obiettivo di ottimizzare la funzionalità operativa e i costi di gestione, purché ciò non ingeneri maggiori costi diretti e indiretti nell'interesse dell'utenza. Per tale finalità è altresì prioritaria la individuazione e la realizzazione di una unica sede della Amministrazione regionale in Pordenone.
36. Per le finalità di cui al comma 35, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili anche adibiti a sede di uffici e ad acquistare, costruire, ristrutturare edifici da adibire a tale funzione, compresi gli spazi da destinare a parcheggi, anche mediante operazioni di permuta, ovvero di acquisto di partecipazioni totalitarie in società il cui patrimonio comprenda il bene o i beni immobili di interesse ai fini del progetto.
37. Le operazioni di cui al comma 36 possono essere attuate anche attraverso la società <<Gestione immobili Friuli-Venezia Giulia SpA>>, ovvero una società da costituire con partecipazione totalitaria della Regione. Per tale finalità l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società di capitali, finalizzata all'acquisto e all'amministrazione di beni immobili da destinare a sede degli uffici regionali, e a parteciparvi in misura totalitaria con capitale iniziale non inferiore a 150.000 euro.
38. La Giunta regionale approva il progetto di cui al comma 35 con apposita deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale allo sviluppo e alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e ai servizi generali.
39. Per le finalità di cui al comma 36 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.270.2.678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1494 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in corrispondenza alla previsione dell'articolo 1, comma 1, tabella A1, in relazione al disposto di cui al citato comma 36, dell'entrata di pari importo sull'unità previsionale di base 4.1.560 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, con riferimento al capitolo 1299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
40. Per le finalità di cui al comma 37 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.270.2.680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1525 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), è autorizzato l'acquisto, da parte della Regione, di beni immobili per un importo fino a 750.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 52.3.270.2.678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1497 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. Al fine di assicurare la permanenza a Trieste del Lloyd Triestino, Società primaria di navigazione presente nel capoluogo della regione dal 1836, anno di sua fondazione, garantendone la continuità operativa nella città in funzione anche dei rilevanti interessi economici generali ad essa collegati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso totale o parziale, ovvero ad alienare alla predetta società, l'immobile ubicato in Trieste, piazza Unità d'Italia, n. 1.
43. In relazione alle operazioni di cui al comma 42, il canone di concessione o, rispettivamente, il prezzo di vendita sono definiti con perizia di stima redatta dal competente Servizio per la consulenza tecnica e la consistenza patrimoniale della Regione.
44.
Il comma 2 dell'articolo 9 bis della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è sostituito dal seguente:
<<2. L'atto di concessione, adottato con decreto del Direttore regionale competente, previa deliberazione della Giunta regionale, stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, ovvero la gratuità, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.>>.

45. Le cessioni gratuite disposte a favore delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 57/1971, devono intendersi quali apporti patrimoniali ai fini della realizzazione delle specifiche finalità istituzionali, come individuate negli atti di trasferimento.
46. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), le parole <<i terreni>> sono sostituite dalla seguente: <<quelli>> e le parole <<dei terreni>> sono soppresse.
47. L'articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2 (Provvidenze a favore del personale regionale) è abrogato.
48. Ai fini della razionalizzazione e del riordino delle partecipazioni societarie della Regione, nell'ottica di un complessivo sviluppo operativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni medesime, caratterizzato dall'assunzione in capo alla Finanziaria regionale Friulia SpA del ruolo di <<holding>>.
49. Per le finalità di cui al comma 48, l'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a promuovere le necessarie modifiche allo Statuto della Finanziaria regionale Friulia SpA;
b) a promuovere la costituzione in <<holding>> della Finanziaria regionale Friulia SpA, conferendo alla Finanziaria stessa le partecipazioni societarie della Regione considerate strategiche ai fini del progetto;
c) ad attuare, rispetto alle società a partecipazione regionale coinvolte nel progetto, ogni altra operazione di trasformazione, cessione o dismissione, fusione o scissione societaria ai fini della realizzazione del progetto medesimo.
50. Al fine di ottimizzare il perseguimento dell'oggetto sociale di società partecipate dalla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la modifica dei rispettivi statuti in funzione della loro trasformazione in società consortili.
51. La Giunta regionale, previa verifica sulla strategicità delle funzioni da mantenere in capo al capitale pubblico e alla gestione regionale, espone alle Commissioni consiliari competenti le linee direttive e le modalità di attuazione del programma straordinario di cui al comma 48 e della revisione degli statuti societari di cui al comma 50, per consentire alle Commissioni medesime di esprimere valutazioni e proposte previa audizione delle società, degli enti e delle categorie economiche interessate.
52. 
( ABROGATO )
53. Al comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole <<sino al 2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<sino al 2009>>.
54. È autorizzato il rimborso anticipato, per complessivi 15.209.655,68 euro, di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, con scadenza 31 dicembre 2006, acquistate dall'Amministrazione regionale rispettivamente per 9.915.972,46 euro ai sensi dell'articolo 130 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), e per 5.293.683,22 euro ai sensi dell'articolo 164 della medesima legge regionale.
55. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 54, pari a complessivi 15.209.655,68 euro, affluiscono all'unità previsionale di base 5.2.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1313 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. È autorizzato il rimborso anticipato, per complessivi 1.549.370,70 euro, di obbligazioni della Sezione autonoma del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, con scadenza 31 dicembre 2005, acquistate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 (Legge finanziaria 1988).
57. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 56, pari a complessivi 1.549.370,70 euro, affluiscono all'unità previsionale di base 5.2.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1314 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. 
( ABROGATO )
(7)
59. 
( ABROGATO )
(8)
60. 
( ABROGATO )
(9)
61. 
( ABROGATO )
62. 
( ABROGATO )
63. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 151, tabella E, relativamente alla revoca dall'anno 2004 del limite di impegno n. 22 autorizzato, a decorrere dall'anno 2003, con l'articolo 7, comma 93, tabella E, della legge regionale 3/2002, la quota di 258.000 euro non utilizzata al 31 dicembre 2003 e disponibile sull'unità previsionale di base 9.4.42.2.281 del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5178 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non è trasferita nella competenza dell'esercizio 2004.
64. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 545, 562, 799, 803, 1722 e 8487 sono inseriti nell'elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.
65. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 183, 562, 9464, 9474, 9805, 9806, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833 e 9834 sono inseriti nell'elenco n. 3 <<Spese di funzionamento>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.
66. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Abrogato il comma 33, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1/1/2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
2Parole sostituite al comma 36 da art. 7, comma 3, L. R. 17/2004
3Parole sostituite al comma 9 da art. 18, comma 1, L. R. 17/2004
4Parole aggiunte al comma 27 da art. 7, comma 14, L. R. 19/2004
5Parole sostituite al comma 36 da art. 7, comma 48, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
6Integrata la disciplina del comma 48 da art. 7, comma 29, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
7Comma 58 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
8Comma 59 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
9Comma 60 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
10Comma 61 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
11Comma 62 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
12Comma 52 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ww), L. R. 10/2012
13Comma 11 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 30/2002.
14Comma 12 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 30/2002.
15Comma 13 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 30/2002.
16Integrata la disciplina del comma 48 da art. 1, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
17Comma 31 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 14/2022
Art. 8
 (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 1, commi 18 e 19, e dagli articoli da 2 a 7, e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi e degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1.
Art. 9
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2004.