LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/06/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 2
  (Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e riserve naturali regionali)
1.
Le lettere da a) a f) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono sostituite dalle seguenti:
<<a) il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;
b) il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;
c) il Direttore, o suo delegato, del Servizio per la pianificazione territoriale - sub regionale della Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;>>.

2.
Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<4. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna ovvero, in sua assenza, dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette.>>.

3.  
( ABROGATO )
(2)
4.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
2Comma 3 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 69 e 70, L.R. 42/1996.
Art. 3
  (Modifiche alla legge regionale 4/2001 concernente il Fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna)
1. All' articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 114 bis, come inserito dall' articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001 , le parole << la Direzione regionale delle foreste >> sono sostituite dalle seguenti: << il Servizio per la gestione delle foreste regionali e delle aree protette >>;

b)
al comma 114 ter, come inserito dall' articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001 , le parole << Direttore regionale delle foreste >> sono sostituite dalle seguenti: << Direttore del Servizio per la gestione delle foreste regionali e delle aree protette >>.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera l), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 6
 (Contributi per specie forestali a rapido accrescimento)
1. Le domande di contributo, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), per l'impianto di specie forestali a rapido accrescimento presentate alle Province e, nei territori di rispettiva competenza, alle Comunità montane, ove non trovino sufficiente copertura finanziaria, possono essere trasferite alla Regione a richiesta del beneficiario e finanziate, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, alle condizioni e con le risorse del Piano di sviluppo rurale della Regione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 24/2006
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 19, L. R. 14/2016 . L'articolo continua ad applicarsi alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) previste all'art. 2, c. 19, della medesima legge regionale.
Art. 8
  (Modifiche alla legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo)
1. All' articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come da ultimo modificato dall'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 13/2002 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;>>;

b)
al comma 6 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
<<g bis) Il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica.>>;

c)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. I mezzi nautici di cui al comma 6, lettere e) e g bis), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 6, lettere e) e g bis), e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del comune ove è insediata la sede legale dell'azienda.>>.

Art. 9
  (Modifica alla legge regionale 4/1999 in materia di interventi nei settori economici)
1.
Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come modificato dall' articolo 12, comma 11, della legge regionale 25/1999 , è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con persone fisiche o giuridiche di comprovata esperienza nello specifico settore oggetto dell'incarico per attività finalizzate al controllo, al monitoraggio e alla valutazione sotto il profilo fisico e finanziario degli interventi nei comparti agricolo e rurale, nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica, anche a supporto delle esigenze di programmazione, relative ai comparti medesimi.>>.

2.
Gli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4/1999 , come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2004 al 2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6877 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente << Spese derivanti da convenzioni con persone fisiche o giuridiche per le attività finalizzate al controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi nel comparto agricolo e rurale, nonché per attività di studio, ricerca e di consulenza tecnica ed economica anche a supporto delle esigenze di programmazione >>.

Art. 10
  (Modifiche alla legge regionale 1/2003 in materia di interventi nei settori produttivi)
1. All' articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 89, 90 e 91 sono sostituiti dai seguenti:
<<89. Al fine di garantire l'applicazione del sistema integrato di gestione e controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/1992 del Consiglio, del 27 novembre 1992, alla misura F - Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati anche le risorse necessarie per l'erogazione degli aiuti aggiuntivi del Piano medesimo, nei limiti individuati nel documento di programmazione ed approvati dalla Commissione europea ai sensi dell' articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.90. Il trasferimento degli aiuti aggiuntivi può avvenire anche in via anticipata e la loro erogazione sarà effettuata dall'organismo pagatore di cui al comma 89 alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.91. La funzione di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti aggiuntivi trasferiti all'organismo pagatore è svolta dalle stesse Direzioni, Servizi o Enti responsabili, per le diverse misure del Piano, dei pagamenti degli aiuti cofinanziati.>>;

b)
il comma 92 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite alle disponibilità stanziate sull'unità previsionale di base 15.4.330.2.2356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento ai capitoli 6330 e 6331 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2 bis.  
( ABROGATO )
2 ter.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 70, L. R. 15/2005
2Comma 2 ter aggiunto da art. 6, comma 70, L. R. 15/2005
3Comma 2 bis abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 2 ter abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 11
 (Disposizioni relative all'iniziativa comunitaria Leader)
1. Sui beni oggetto di contribuzione nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader, in attuazione del programma regionale Leader+ (2000-2006), si applica il vincolo di destinazione per i periodi stabiliti dagli atti di concessione del contributo o, in assenza di tale prescrizione negli atti suddetti, dalla normativa vigente al momento dell'adozione degli atti medesimi.
2. Il vincolo si intende non rispettato per effetto delle modificazioni sostanziali di cui all'articolo 30, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, intervenute dalla data del provvedimento di erogazione di saldo del contributo, a seguito di rendicontazione della spesa.
3. In caso di sostituzione del bene nel periodo di vincolo, il vincolo si applica al nuovo bene fino alla conclusione del periodo inizialmente stabilito, a condizione che la sostituzione avvenga con un bene nuovo di fabbrica di prezzo non inferiore al bene sostituito e conforme alla finalità specifica del contributo e sia previamente autorizzata dal soggetto che ha concesso il contributo, il quale provvede altresì all'annullamento del giustificativo di spesa relativo al bene nuovo e all'annotazione di svincolo sulla documentazione dell'acquisto del bene sostituito. La sostituzione presuppone e comporta che il nuovo bene non sia oggetto di contribuzione.
4. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione e delle prescrizioni di cui al comma 3 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli eventuali interessi, secondo quanto stabilito dall' articolo 49 della legge regionale 7/2000 , e successive modifiche.
5. Nel determinare l'importo da recuperare si tiene conto, in applicazione del principio di proporzionalità richiamato dall' articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 , del periodo di effettivo utilizzo del bene conforme alla finalità per cui il contributo è stato concesso, detraendo dalla somma erogata al beneficiario il valore corrispondente al deprezzamento attribuibile al periodo di utilizzo.
6. L'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, può stabilire che, qualora non sia ravvisabile un vantaggio indebito da parte del beneficiario o dei suoi eredi, non si proceda al recupero delle somme erogate in presenza delle seguenti cause di forza maggiore:
a) decesso del beneficiario;
b) incapacità di lunga durata del beneficiario;
c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante l'attività del beneficiario;
d) distruzione accidentale dei fabbricati in cui si svolge l'attività del beneficiario.
Art. 12
  (Modifica alla legge regionale 42/1980 concernente l'autorizzazione provvisoria inizio lavori)
1.
Sono abrogati i commi 5 e 6 dell' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 (Norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura), come modificati dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 12/1989 e dall' articolo 20, comma 1, della legge regionale 20/1992 .

Art. 13
  (Modifiche alla legge regionale 1/2003 concernente convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola)
1.
I commi 22 e 23 dell' articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono sostituiti dai seguenti:
<<22. La Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nei procedimenti amministrativi di competenza. Nel caso di procedimenti amministrativi svolti per conto dell'organismo pagatore, la Direzione si avvale dei CAA nel rispetto delle procedure dallo stesso stabilite.
23. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 22 trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2002, n. 0221/Pres.>>.

2.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 8, comma 22, della legge regionale 1/2003 , come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 3.3.330.1.399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6332 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente << Spese per convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola >>.

(1)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 27, L. R. 19/2004
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 31/2002.
Art. 15
 (Espletamento controlli sulle pratiche presentate nell'ambito delle avversità atmosferiche)
1. Al fine di consentire la concessione delle sovvenzioni per i danni alle produzioni previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), l'Amministrazione regionale, con apposito regolamento, introduce elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione delle procedure di verifica attinenti la quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende colpite, nonché criteri di parametrazione riferiti ai valori medi di riferimento e ulteriori verifiche tecniche da espletarsi a campione su una percentuale non inferiore al 5 per cento delle domande pervenute, utilizzando criteri di omogeneità, in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate.
Art. 16
 (Istituzione di un programma di interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un regime di aiuto che prevede la concessione di finanziamenti della durata massima di venti anni, erogati con le disponibilità della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea recante <<Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà>> pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 249/1 del 31 luglio 2014 e a seguito di attivazione di una delle procedure stabilite dall' articolo 23, comma 43, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , e dal comma 2 bis dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento).
1.1 Il piano di ristrutturazione di cui al comma 1 è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ed è corredato della attestazione di fattibilità e attuabilità del piano, nonché di veridicità dei dati aziendali, rilasciata da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali.
1 bis. Per agevolare la riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà prevista nei piani di ristrutturazione di cui al comma 1 e funzionale alla realizzazione degli stessi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare la scadenza temporale delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle medesime imprese con le disponibilità della legge regionale 80/1982 o a rinunciare al loro rientro.
1 ter. La riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà è realizzata tramite la rinuncia ai rientri delle quote di ammortamento di cui al comma 1 bis a favore dei settori di intervento e con le priorità individuati nell'ambito degli indirizzi di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 80/1982 , entro i limiti complessivi della remissione dei debiti aventi a oggetto il rimborso delle anticipazioni di cui alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), eventualmente disposta a favore del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo successivamente all'entrata in vigore del regime di aiuto di cui al comma 1 e comunque per un importo complessivo massimo pari a 5 milioni di euro.
1 quater. Presso la Direzione competente in materia di agricoltura è istituita la Commissione per la valutazione dei piani di ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà, di seguito Commissione di valutazione, preposta a esprimere parere vincolante in merito alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, alla riduzione dell'esposizione debitoria di cui al comma 1 bis , alla concessione del contributo in conto capitale di cui all' articolo 6, comma 67, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005) e alla concessione del contributo di cui all' articolo 3, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali).
1 quinquies. La Commissione di valutazione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, rimane in carica tre anni con possibilità di rinnovo dei suoi componenti ed è formata da:
a) il Direttore della Direzione centrale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzione di Presidente;
b) un dirigente della Direzione centrale competente in materia di agricoltura;
c) un dirigente della Direzione centrale competente in materia di finanze;
d) un dipendente della Regione, esperto nel settore agronomico;
e) due esperti dei settori economico, finanziario e creditizio esterni all'Amministrazione regionale.
e bis) un dipendente della Regione esperto nel settore dell'acquacoltura.
1 sexies. Ai componenti esterni della Commissione di valutazione è riconosciuto un gettone di presenza la cui entità è stabilita nella deliberazione di nomina.
1 septies. Le riunioni della Commissione di valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. La Commissione di valutazione si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria della Direzione centrale competente in materia di agricoltura.
1 octies. Il componente di cui al comma 1 quinquies, lettera e bis), partecipa alla Commissione di valutazione solo quando questa è chiamata a esprimere il parere in ordine alla concessione del contributo di cui all' articolo 3, comma 6, della legge regionale 25/2018 .
2. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis sono definite con atto regolamentare da sottoporre all'approvazione preventiva della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 2, comma 109, lettera a), L. R. 27/2014
2Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 109, lettera b), L. R. 27/2014
3Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
4Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
5Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 2, L. R. 37/2017
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 4, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Comma 1 .1 aggiunto da art. 2, comma 4, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9Comma 1 quater aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10Comma 1 quinquies aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11Comma 1 sexies aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12Comma 1 septies aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13Parole sostituite al comma 1 quater da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
14Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
15Lettera e bis) del comma 1 quinquies aggiunta da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
16Comma 1 octies aggiunto da art. 43, comma 1, lettera d), L. R. 6/2019
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 22/2012
Art. 18
  (Modifica alla legge regionale 3/2002 concernente spese della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali)
1.
Il comma 48 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:
<<48. La Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane.>>.

2.
Gli oneri derivanti dall' articolo 9, comma 48, della legge regionale 3/2002 , come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.3.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: << Spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per la elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane >>.

Art. 19
  (Modifiche alla legge regionale 11/2002 in materia di tutela delle risorse genetiche)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. All' articolo 4 della legge regionale 11/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << gestita e >> sono soppresse;

b)
al comma 3 le parole << Relativamente alle specie >> sono sostituite dalle seguenti: << Relativamente alle risorse genetiche di cui all'articolo 1 >> e la parola << vendere >> è sostituita dalla seguente: << cedere >>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 2, comma 28, lettera c), L. R. 15/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 11/2002.
Art. 20
  (Modifica alla legge regionale 9/1996 concernenti interventi nel settore zootecnico)
1.
Il comma 11 dell'articolo 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), è sostituito dal seguente:
<<11. In caso di anticipato scioglimento dell'Associazione beneficiaria, e comunque entro venti anni dalla costituzione del fondo, il medesimo è devoluto all'Amministrazione regionale maggiorato degli interessi maturati.>>.

Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 22
  (Modifiche alla legge regionale 22/2002 concernente emergenze in agricoltura)
1.
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), come modificato dall' articolo 6, comma 8, della legge regionale 14/2003 , le parole << ; possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM) >> sono soppresse.

2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 22/2002 è inserito il seguente:
<<3 bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza e segnatamente quella relativa agli aiuti di stato, possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM).>>.

3. Gli oneri derivanti dall' articolo 2, comma 3 bis, della legge regionale 22/2002 , come inserito dal comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 11.4.330.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 23
 (Fattorie didattiche e sociali)
1. Le Province assegnano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili:
a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA;
b) a favore degli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all' articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dei soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), nonché delle Aziende per i servizi sanitari, per sostenere le spese di attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.
1 bis.  
( ABROGATO )
2. Per fattorie didattiche si intendono le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall' articolo 2135 del codice civile , esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale.
2 bis. Per fattorie didattiche si intendono anche le aziende agricole gestite e/o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli istituti professionali agrari, istituti tecnici agrari e università.
2 ter. Qualora un'azienda agricola sia condotta da una cooperativa sociale, la qualifica di fattoria sociale è assegnata anche in assenza dei requisiti previsti per le fattorie didattiche, purché sussistano quelli determinati con il regolamento di cui al comma 4 e limitatamente alle attività organizzate e svolte con riferimento ai soci della cooperativa medesima e ai soggetti presi in carico per le attività riabilitative - terapeutiche.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale inoltre promuove, tramite l'ERSA, quali iniziative di educazione alimentare, specifici corsi di formazione a favore degli insegnanti e degli educatori, nonché degli imprenditori singoli o associati e loro familiari, dipendenti e soci impegnati nelle aziende, onde incentivare la conoscenza della civiltà rurale, della sua storia e delle sue tradizioni e il modello alimentare mediterraneo, secondo i principi della sana alimentazione.
4. Con regolamento regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, sono approvati gli ulteriori criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento, ivi compresa l'indicazione dei requisiti e degli impegni che le fattorie didattiche e sociali sono tenute ad osservare.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 51, comma 1, L. R. 24/2006
2Comma 2 sostituito da art. 51, comma 1, L. R. 24/2006
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 19, comma 1, L. R. 25/2007
4Comma 1 sostituito da art. 19, comma 2, L. R. 25/2007
5Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 3, L. R. 25/2007
6Comma 2 bis aggiunto da art. 19, comma 4, L. R. 25/2007
7Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 5, L. R. 25/2007
8Parole aggiunte al comma 4 da art. 19, comma 6, L. R. 25/2007
9Comma 2 ter aggiunto da art. 60, comma 1, L. R. 17/2010
10Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
11Comma 1 bis aggiunto da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
12Parole aggiunte al comma 2 ter da art. 97, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
13Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 14, lettera a), L. R. 15/2014
14Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 14, lettera b), L. R. 15/2014
15Comma 1 bis abrogato da art. 2, comma 14, lettera c), L. R. 15/2014
16Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2016
Art. 24
  (Applicazione del regolamento (CE) 1227/2000 concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)
1. In applicazione dell' articolo 15, comma 2, del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, l'Amministrazione regionale emana, relativamente alla campagna viticola 2003-2004 di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, apposito regolamento per l'erogazione anticipata del contributo ai produttori, a condizione che l'esecuzione della misura specifica sia iniziata, intendendo per inizio l'esecuzione degli ordinativi di acquisto del materiale relativo alla ristrutturazione e riconversione medesima.
Art. 25
 (Concessione di un contributo straordinario all'Università di Udine)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanzia-mento straordinario all'Università degli Studi di Udine - Facoltà di Medicina veterinaria per l'organizzazione del Convegno annuale della Società Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVET).
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 dovrà essere presentata alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali - Servizio per il credito agrario, la cooperazione e lo sviluppo agricolo, anteriormente allo svolgimento del Convegno. L'erogazione del finanziamento avverrà in unica soluzione all'atto della concessione. L'Università degli Studi di Udine - Facoltà di Medicina veterinaria, è tenuta a presentare entro sei mesi dalla data di conclusione del convegno una relazione sull'attività svolta, nonché l'elenco delle spese previsto dall' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
3. In sede di assestamento del bilancio si provvederà all'attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.
Art. 26
  (Modifica alla legge regionale 28/2002 in materia di Consorzi di bonifica)
1.
All' articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole << non inclusi nelle zone definite montane ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975 , >> sono soppresse.

Art. 27

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 2 interpretato da art. 27, comma 1, L. R. 25/2005
2Parole sostituite al comma 2 da art. 27, comma 2, L. R. 25/2005
3Parole sostituite al comma 3 da art. 27, comma 3, L. R. 25/2005
4Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 28
  (Modifiche alla legge regionale 13/2001 concernente gli interventi per il miglioramento dei servizi scolastici nei territori montani)
1.
L' articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ), come modificato dall' articolo 47 della legge regionale 33/2002 , è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
 (Servizio scolastico)
1. Al fine di concorrere al miglioramento del servizio scolastico nei territori montani, con particolare riferimento all'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa, la Regione è autorizzata a intervenire, a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli operatori scolastici che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori medesimi, mediante la concessione di:
a) contributi pluriennali, articolati su una durata massima di cinque anni, a beneficio di insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo indeterminato, che assumono quale sede permanente di servizio un istituto scolastico ubicato nei territori di cui all' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;
b) contributi forfetari a beneficio di insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo determinato che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nei territori di cui alla lettera a), riconfermano senza interruzione la scelta della medesima sede di servizio. L'importo del contributo può essere fissato in modo differenziato, in relazione al numero di anni di servizio precedentemente prestati nella medesima sede scolastica.
2. Alle spese di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge 31 dicembre 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). Per tali finalità è destinata la spesa annua di 155.000 euro, a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all' articolo 20 della legge regionale 33/2002 e successive modifiche.
3. Alla concessione dei contributi si provvede per il tramite dei Comuni ove ha sede l'istituto scolastico presso il quale i beneficiari prestano servizio. La misura dei contributi, i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi sono stabiliti con apposito regolamento di attuazione.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001 , come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli 1048 e 1051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 29
  (Modifiche alla legge regionale 2/2000 concernente interventi per il potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo)
1.
I commi 156 e 157 dell'articolo 6 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 , sono sostituiti dai seguenti:
<<156. Per l'attuazione di interventi diretti e indiretti, finalizzati al potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare un intervento finanziario pluriennale a favore della Promotour SpA, con sede in Trieste, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
157. L'attuazione dell'intervento finanziario di cui al comma 156 è subordinata all'approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Land della Carinzia concernente le modalità di potenziamento e di gestione del comprensorio sciistico del Pramollo.>>.

2.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 156 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000 , come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 2.2.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8994 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con << Intervento finanziario pluriennale a favore della Promotur SpA, con sede a Trieste, per l'attuazione di interventi diretti e indiretti, finalizzati al potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo >> e il cui codice di finanza regionale è sostituito con << 2.1.243.5.10.12 >>.

Art. 30
  (Modifiche alla legge regionale 13/2004 in materia di professioni)
1.
All' articolo 3, comma 7, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), dopo la parola << associazioni >> sono aggiunte le seguenti: << dei consumatori >>.

2. All' articolo 5 della legge regionale 13/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica e al comma 1 le parole << delle associazioni >> sono soppresse;

b)
la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro ai sensi della presente legge.>>;

c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. I rappresentanti delle singole professioni, ai sensi della presente legge, sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.>>;

d)
il comma 6 è abrogato.

Art. 31
  (Modifiche alla legge regionale 11/2003 in materia di innovazione)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2.  
( ABROGATO )
(2)
3.  
( ABROGATO )
(3)
4.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 11/2003 , come sostituito dal comma 1, lettera a), continuano a far carico all'unità previsionale di base 12.5.320.2.2273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5108 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la sostituzione delle parole << , la ristrutturazione e l'arredamento di edifici destinati ad ospitare l'attività dei medesimi >> con le seguenti: << e la ristrutturazione di immobili destinati ad ospitare l'attività dei medesimi nonché per l'acquisto e l'impianto di arredamenti, strumenti e attrezzature degli edifici >>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 1/2005
2Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 27/2005
3Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 27/2005
Art. 32
  (Modifica e interpretazione autentica alla legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 42, comma 6 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), come aggiunto dall' articolo 21, comma 16, della legge regionale 12/2003 , la previsione dell'ammissibilità a finanziamento degli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all' articolo 12 della medesima legge regionale 12/2002 da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse, deve intendersi estesa anche alle imprese industriali ad essi associate.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3.  
( ABROGATO )
(2)
5.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002 le parole << a tempo pieno >> sono soppresse.

Note:
1Comma 2 abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 ter, L.R. 12/2002.
2Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 ter, L.R. 12/2002.
Art. 33
 (Sostituzione del Direttore centrale delle attività produttive nel Comitato tecnico consultivo per la politica industriale)
1. Il Direttore del Servizio per il sostegno e la promozione del comparto produttivo industriale sostituisce il Direttore centrale delle attività produttive, in caso di assenza o impedimento, nelle riunioni del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all' articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), come sostituito dall' articolo 10, comma 1, della legge regionale 26/1995 .
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 34, lettera b), L. R. 17/2008
Art. 35
  (Modifica alla legge regionale 3/2001 in materia di sportello unico per le attività produttive)
1. All' articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda allo sportello unico territorialmente competente. Lo sportello unico provvede tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni a verificare la regolarità formale della domanda, a inviare copia della domanda e della documentazione prodotta alle Amministrazioni competenti. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione gli uffici competenti possono richiedere allo sportello unico, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Lo sportello unico, entro cinque giorni, inoltra a sua volta la richiesta di integrazione documentale al soggetto richiedente. Qualora gli atti integrativi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo motivata richiesta di proroga comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, il procedimento viene archiviato.>>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le Amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro il termine previsto dalle rispettive normative di settore, ovvero entro il termine stabilito a seguito delle intese di cui all'articolo 6. In ogni caso le Amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione completa o degli eventuali atti integrativi richiesti. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la possibilità di una proroga, per giustificati motivi, non superiore a sessanta giorni.>>;

c)
al comma 6 le parole << di cui al comma 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui al comma 2 bis >>.

Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 38
 ( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 40

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 42
  (Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2.  
( ABROGATO )
(2)
3.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 130 della legge regionale 2/2002 , come sostituito dall' articolo 61, comma 1, della legge regionale 18/2003 , le parole << ovvero iscrizione all'albo delle guide alpine da almeno due anni, >> sono soppresse.

4.
La prima parte dell'allegato << B >> alla legge regionale 2/2002 viene sostituita dalla seguente:
<<ALLEGATO <<B>>
Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta suddivisi per campeggi, villaggi turistici e dry-marina (Riferito all'articolo 68)
Avvertenze:
a) Ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l'attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato.
b) Per i campeggi e i villaggi turistici con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA e PARCHEGGIO AUTO non sussistono
c) Per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti gli obblighi di cui al numero 2 sussistono se tecnicamente e legittimamente realizzabili. Comunque tutti i servizi e le attrezzature devono essere comodamente raggiungibili.
d) Non devono considerarsi aree libere di uso comune le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento.
e) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alle voci INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate
f) I gabinetti per uomini per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti possono essere ridotti fino a 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi.
g) Per i campeggi e i villaggi turistici situati ad altitudini superiori agli 800 m s.l.m., il rapporto numerico degli ospiti con docce - lavapiedi - lavatoi per panni può essere aumentato del 50 per cento.
h) L'obbligo di cui alle voci EROGAZIONE ACQUA CALDA va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune sia a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Nel caso dei complessi invernali, tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce, è necessaria l'erogazione di acqua calda.
i) L'obbligo di cui alle voci ATTREZZATURE DI RISTORO - sotto voci bar e spaccio - non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km.
l) Per unità abitativa (U:A) si intende l'insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 5 per persona e non può superare:
mq. 40 nei villaggi a 2 stelle;
mq. 45 nei villaggi a 3 stelle;
mq. 55 nei villaggi a 4 stelle.
Tali parametri possono essere applicati comunque solo nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti in loco e non si applicano per tende o caravan. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.
>>.

5.
All'allegato << B >> alla legge regionale 2/2002 viene aggiunto il seguente punto B3:
<<B3. Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei dry-marina:
1. SISTEMAZIONE DELL'AREA STRUTTURE E INFRASTRUTTURE
1.01 RECINZIONE
1.011 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (1) (2) (3) (4)
1.02 VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA: (1) (2) (3) (4)
1.03 VIABILITÀ PEDONALE.
1.031 passaggi pedonali ogni 4 piazzole o a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro (1) (2)
1.032 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3)
1.033 passaggi pedonali ogni piazzola (4)
1.04 PARCHEGGIO AUTO:
1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (3)
1.042 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 10 per cento del numero delle piazzole (4)
1.05 AREE LIBERE PER USO COMUNE
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell'intera superficie del dry-marina (1)
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del dry-marina (2) (3)
1.053 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del dry-marina (4)
1.06 SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE:
1.061 larghezza delle imbarcazioni più 10 per cento (1) (2) (3)
1.062 larghezza delle imbarcazioni più 25 per cento (4)
1.07 INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZOLE
1.071 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)
1.08 SISTEMAZIONE DELLE PIAZZOLE
1.081 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)
1.09 IMPIANTO ELETTRICO : (1) (2) (3) (4)
1.10 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: (1) (2) (3) (4)
1.11 IMPIANTO IDRICO: (1) (2) (3) (4)
1.12 IMPIANTO DI RETE FOGNARIA: (1) (2) (3) (4)
1.13 IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI: (1) (2) (3) (4)
1.14 IMPIANTO TELEFONICO PER USO COMUNE:
1.141 con linea telefonica esterna (1)
1.142 con linea esterna e cabina (2) (3) (4)
1.15 IMPIANTO TV:
1.151 non inferiore al 25 per cento (2)
1.152 non inferiore al 50 per cento (3)
1.153 non inferiore al 90 per cento (4)
1.16 PASSERELLA PEDONALE SOPRAELEVATA PER ACCESSO ALLE IMBARCAZIONI:
1.161 non inferiore al 25 per cento (2)
1.162 non inferiore al 50 per cento (3)
1.163 non inferiore al 90 per cento (4)
2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI
2.01 SERVIZIO RICEVIMENTO:
2.011 ore 10/24 (1)
2.012 ore 14/24 (2)
2.013 ore 18/24 (3)
2.014 ore 24/24 (4)
2.02 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI:
2.031 una volta al giorno (1) (2)
2.032 due volte al giorno (3) (4)
2.03 PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE:
2.031 due volte al giorno (1) (2) (3)
2.032 con addetto diurno permanente (4)
2.04 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI:
2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4)
2.05 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE:
2.051 1 wc ogni 20 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
2.052 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni (1)
2.053 1 doccia chiusa ogni 40 imbarcazioni (2)
2.054 1 doccia chiusa ogni 30 imbarcazioni (3)
2.055 1 doccia chiusa ogni 20 imbarcazioni (4)
2.056 1 lavabo ogni 30 imbarcazioni (1) (2)
2.057 1 lavabo ogni 20 imbarcazioni (3) (4)
2.058 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 100 imbarcazioni (1)
2.059 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 80 imbarcazioni (2) (3)
2.060 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 60 imbarcazioni (4)
2.061 1 lavatoio per panni ogni 80 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
2.062 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 300 imbarcazioni con un minimo di una (3) (4)
2.063 1 vuotatoio per wc chimici ogni 300 imbarcazioni con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (1) (2) (3) (4)
2.06 EROGAZIONE ACQUA POTABILE
2.061 in ragione di almeno 1 ogni 10 imbarcazioni (1)
2.062 in ragione di almeno 1 ogni 5 imbarcazioni (2)
2.063 in ragione di almeno 1 ogni 2 imbarcazioni (3)
2.064 in ragione di almeno 1 ogni imbarcazione (4)
2.07 EROGAZIONE ACQUA CALDA
2.071 nel 30 per cento delle docce chiuse e lavabi (1) (2)
2.072 nel 100 per cento delle docce chiuse e lavabi (3) (4)
2.08 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA
2.081 presa di corrente 1 ogni 10 imbarcazioni (1)
2.082 presa di corrente 1 ogni 5 imbarcazioni (2)
2.083 presa di corrente 1 ogni 2 imbarcazioni (3)
2.084 presa di corrente 1 ogni imbarcazione (4)
2.09 ATTREZZATURE DI RISTORO
2.091 BAR (1) (2) (3)
2.092 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)
2.093 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)
2.10 ATTREZZATURE SPORTIVE (PISCINA, TENNIS, BOCCE, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA PATTINAGGIO, ECC.)
2.101 almeno 1 attrezzatura (3)
2.102 almeno 2 attrezzature (4)
2.11 ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO-GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.)
2.111 almeno 1 attrezzatura o servizio (2)
2.112 almeno 2 attrezzature o servizi (3)
2.113 almeno 3 attrezzature o servizi (4).
>>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera f), L. R. 21/2016
2Comma 2 abrogato da art. 105, comma 1, lettera f), L. R. 21/2016
Art. 43
 (Vigilanza sull'attività delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)
1. Al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale fra la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le stesse trasmettono alla Presidenza della Regione un elenco di tutte le deliberazioni adottate con l'indicazione della data di adozione e l'esposizione sommaria dei contenuti, nonché una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attivati.
2. Il Presidente della Regione può sempre richiedere alla Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura atti e notizie o disporre accertamenti ed ispezioni al fine di assicurare l'ordinato funzionamento.
3. Il collegio dei revisori dei conti trasmette ogni sei mesi alla Presidenza della Regione una relazione sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'ente. In tale relazione formula eventuali rilievi e proposte diretti a conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa dell'Ente.
Art. 44
 (Controllo sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)
1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione.
2. I consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione:
a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge;
b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
d) nel caso di mancata elezione del presidente di cui all' articolo 16, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo progetto, il Presidente della Regione nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla Giunta, il Presidente della Regione assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del Consiglio.
4. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
Art. 45
  (Abrogazione della legge regionale 5/1996 in materia di vigilanza sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
1.
La legge regionale 10 gennaio 1996, n. 5 (Esercizio del controllo sugli atti e vigilanza sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura), è abrogata.