LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 marzo 2003, n. 7

Disciplina del settore fieristico.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/04/2003
Materia:
220.05 - Fiere e mercati

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in armonia con la Costituzione e in conformità con i principi dell'Unione europea, attraverso il sistema fieristico favorisce la promozione delle attività economiche e produttive regionali, lo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche regionali, nazionali e internazionali, l'innovazione tecnologica e dei processi produttivi.
2. L'attività fieristica è svolta secondo i principi della concorrenza, della libertà d'impresa, della trasparenza e parità di condizioni per l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.
3. La Regione partecipa alle iniziative di coordinamento e ad eventuali intese con le altre Regioni.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intendono:
a) per <<manifestazioni fieristiche>> le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie:
1) fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
2) fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
3) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
b) per <<quartieri fieristici>> le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e a tale fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
c) per <<superficie netta>> la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici.

Art. 3
 (Esclusioni)
1. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esposizioni universali;
b) le esposizioni permanenti di beni e servizi;
c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
d) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali;
e) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio su aree pubbliche;
f) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;
g) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato;
h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto.

Art. 4
 (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
2. Le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite dalla Regione.
3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione.
4. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale o nazionale hanno l'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea o di Paesi terzi.
5. La richiesta di qualificazione è presentata all'Amministrazione regionale o al Comune competente unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 5.
Art. 5
 (Autorizzazione a svolgere manifestazioni fieristiche)
1. L'autorizzazione a svolgere manifestazioni fieristiche è rilasciata, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, libertà di prestazione di servizi e di stabilimento sanciti dall'Unione europea, a tutti i soggetti pubblici e privati dotati della capacità organizzativa e finanziaria necessaria per la realizzazione dell'evento.
2. Per i soggetti organizzatori aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea, il riconoscimento è subordinato all'esistenza di condizioni di reciprocità per gli organizzatori.
3. L'autorizzazione a svolgere manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è rilasciata dall'Amministrazione regionale. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune nell'ambito territoriale del quale si svolge l'evento.
4. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che:
a) per quanto concerne le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, il soggetto richiedente eserciti l'attività da almeno un anno in analogo settore merceologico;
b) la sede espositiva sia qualificata come quartiere fieristico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero sia idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza e all'agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa;
c) le modalità di organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni non discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
d) le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza; sono peraltro vietate condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all'accettazione di prestazioni supplementari.

5. La domanda di autorizzazione, contenente una dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, s'intende accolta qualora l'Amministrazione competente non provveda entro sessanta giorni.
6. Entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione il soggetto organizzatore deve trasmettere alla Regione o al Comune una relazione riassuntiva sui risultati in rapporto agli obiettivi dell'evento.
Art. 6
 (Calendario regionale ufficiale dellemanifestazioni fieristiche)
1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, è istituito il calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale, nazionale e regionale, di seguito denominato calendario.
2. Il calendario è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi.
3. Nel calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:
a) la denominazione ufficiale;
b) la tipologia e la qualifica;
c) gli estremi dell'autorizzazione;
d) il luogo e il periodo di svolgimento;
e) i settori merceologici interessati.

Art. 7
 (Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento regionale si provvede a stabilire:
a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di qualificazione, nonché la specificazione dei requisiti di cui all'articolo 4;
b) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
c) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale e regionale.

Art. 8
 (Riordino e trasformazione degli enti fieristici)
1. Ai fini del riordino e trasformazione degli enti fieristici trova applicazione l'articolo 10 della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).
Art. 9
 (Sanzioni)
1. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione, ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle autorizzate, il Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione assume i provvedimenti necessari ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione stessa. È irrogata altresì nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 5 euro ad un massimo di 50 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta espositiva. La medesima sanzione è irrogata in caso di abuso della qualifica di manifestazione internazionale, nazionale o regionale.
2. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 4, lettere b), c) e d), il Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 si osservano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
Art. 10
 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Sino alla trasformazione degli enti fieristici ai sensi dell'articolo 8, le funzioni di controllo e vigilanza sugli atti dei medesimi sono esercitate dalla Giunta regionale.
2. Sono soggette all'approvazione le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo e conto consuntivo, nonché la stipulazione di mutui.
3. Entro quindici giorni dall'adozione, gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, che ne cura l'istruttoria. Il controllo viene eseguito entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto.
4. Possono essere richiesti ulteriori elementi istruttori; in tale caso il termine di cui al comma 3 è sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni.
5. I procedimenti concernenti la qualificazione, nonché l'autorizzazione a svolgere manifestazioni fieristiche, in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina previgente.
Art. 11
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati in particolare:
a) la legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10 (Disciplina, promozione e delega di funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni nella regione Friuli-Venezia Giulia);
b) l'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (modificativo della legge regionale 10/1981);
c) l'articolo 39 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (modificativo della legge regionale 10/1981);
d) l'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 18 (modificativo della legge regionale 10/1981);
e) l'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 18 (modificativo della legge regionale 10/1981);
f) i commi 6 e 7 dell'articolo 13 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativo della legge regionale 10/1981);
g) il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo della legge regionale 10/1981).