Art. 17
(Disciplina del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)
1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è stabilita, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.
3.
Le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti:
a) possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni;
b) le modificazioni devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio;
c) non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.
4. Le modificazioni delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta anni. Con le forme e le procedure previste per la modificazione della denominazione del Comune, è possibile aggiungere una seconda denominazione in lingua friulana, slovena, tedesca o di altre minoranze linguistiche tutelate dalla legge.
5.
L'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è esercitata:
a) dai titolari dell'iniziativa legislativa;
b) dai Consigli comunali che rappresentano le popolazioni interessate;
c) da almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.
6.
L'iniziativa di cui al comma 5 tiene conto dei presupposti generali indicati ai commi 3 e 4 e deve contenere:
a) la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione oppure la nuova denominazione del Comune;
b) la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune o dei territori di cui si propone la modificazione delle circoscrizioni;
c) nel caso di fusione di Comuni, la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione.
7. L'iniziativa dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Consiglio regionale di un apposito progetto di legge redatto in articoli.
8. L'iniziativa esercitata dai soggetti di cui al comma 5, lettera b), è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni.
8 bis. Nel caso previsto dal comma 5, lettera c), l'iniziativa è presentata dai promotori di cui al comma 8 ter, con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, e comma 8, agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni. Qualora l'iniziativa abbia i requisiti richiesti, la raccolta e l'autenticazione delle firme avviene su moduli vidimati dagli uffici dell'Amministrazione regionale, con le modalità ed entro i termini previsti dagli articoli 8 e 9. I moduli contenenti le firme sono presentati agli uffici dell'Amministrazione regionale, i quali svolgono le operazioni di computo e controllo delle firme entro sessanta giorni.
8 ter.
L'iniziativa prevista dal comma 8 bis è presentata, per ciascuno dei Comuni interessati, da un numero di promotori iscritti nelle liste elettorali degli stessi Comuni non inferiore a:
a) 20 nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) 30 nei Comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti;
c) 50 nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
d) 70 nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
e) 100 nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
8 quater. Entro cinque giorni dalla presentazione del progetto di legge, nel caso di cui al comma 7, o della presentazione dei moduli contenenti le firme degli elettori, nel caso di cui al comma 8 bis, gli uffici rispettivamente del Consiglio regionale o dell'Amministrazione regionale chiedono ai Consigli comunali interessati l'espressione del parere sull'iniziativa. Il parere dei Consigli comunali deve pervenire agli uffici entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale periodo, si prescinde dal parere.
8 quinquies. Scaduti i termini previsti dai commi 8 e 8 bis, i relativi atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale.
8 sexies. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
9. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri di cui al comma 10, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.
10.
Al referendum partecipano:
a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni o porzioni di territorio di uno o più Comuni, sia gli elettori delle frazioni o porzioni di territorio, sia gli elettori delle rimanenti parti di territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;
b) nel caso di passaggio di frazioni o porzioni di territorio da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;
c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori di tutti i Comuni coinvolti nella fusione;
d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.
11. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10, l'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio comunale deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.
12. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera a) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in Comune autonomo, qualora tale parte del territorio comunale abbia un'incidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo, sui Comuni da cui si propone il distacco.
13. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera b) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nella frazione o porzione di territorio del Comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 12, ferma restando in ogni caso la partecipazione al referendum degli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione.
14. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 9 da parte della Presidenza del Consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 8 sexies da art. 5 bis, comma 1, L. R. 19/2013
2Comma 2 abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 14/2014
3Comma 5 sostituito da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 14/2014
4Comma 8 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 14/2014
5Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014
6Comma 8 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014
7Comma 8 quater aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014
8Comma 8 quinquies aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014
9Comma 8 sexies aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014
10Parole soppresse al comma 14 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 14/2014
11Vedi anche quanto disposto dall'art. 27 bis, comma 1, L. R. 26/2014
Art. 20
(Contenuto delle leggi-provvedimento)
1.
La legge regionale che istituisce un nuovo Comune o modifica le circoscrizioni comunali, deve contenere:
a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale;
b) il termine per l'elezione degli organi dei Comuni interessati.
2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
2 bis. In caso di istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme elettorali transitorie, applicabili non oltre i primi due turni elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno al Consiglio del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione del Consiglio diversa rispetto a quella prevista dalla legge.
2 ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 2 bis, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme transitorie, applicabili non oltre i primi due mandati elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno alla Giunta del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione della Giunta diversa rispetto a quanto previsto dalla legge.
2 quater. La decadenza, per fine della legislatura, di un progetto di legge che istituisca un nuovo Comune o che modifichi le circoscrizioni o le denominazioni comunali, non fa venire meno la validità e l'efficacia della consultazione referendaria ai fini dell'eventuale approvazione, nella successiva legislatura, di una legge-provvedimento sulla base di una nuova iniziativa legislativa avente il medesimo oggetto.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5 bis, comma 2, L. R. 19/2013
2Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2014
3Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2014
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 3, L. R. 26/2014
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 3, L. R. 26/2014
6Comma 2 quater aggiunto da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
7Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
8Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
9Vedi la disciplina transitoria del comma 2 quater, stabilita da art. 22, comma 2, L. R. 15/2018