LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/03/2003
Materia:
130.01 - Comuni e Province
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità
110.05 - Elezioni

Art. 1
 (Norme relative al sistema delle autonomie locali)
1. All'articolo 3, comma 20, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, (Legge finanziaria 2002) dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: <<Si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 bis del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 24 aprile 2002, n. 75.>>.
2.
Il comma 44 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2002 è sostituito dal seguente:
<<44. Per le finalità di cui al comma 43 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi ai Comuni, affinché si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del negozio civico. Le domande possono essere presentate dai Comuni singoli o associati, con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti.>>.

3.
Il comma 46 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2002 è sostituito dal seguente:
<<46. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 44.>>.

4. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 14 dell'art. 3, L.R. 13/2002.
Art. 2
 (Definizione dei rapporti patrimoniali fra i Comuni di Erto e Casso e di Vajont)
1. I rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Erto e Casso e il Comune di Vajont, per la parte non ancora definita alla data del 31 agosto 2000, vengono definiti secondo il seguente criterio:
a) il 65 per cento del valore dei beni ancora da assegnare è attribuito al Comune di Erto e Casso;
b) il 35 per cento del valore dei beni ancora da assegnare è attribuito al Comune di Vajont.

Art. 3

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 91, comma 1, L. R. 28/2007
2Articolo abrogato da art. 110, comma 1, lettera i), L. R. 19/2013
Art. 4
 (Concessione del titolo di Città)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, può essere concesso, ai Comuni che ne facciano richiesta, il titolo di "Città", dopo che siano state verificate le condizioni previste dal comma 2.
2. Il titolo di "Città" può essere concesso ai Comuni particolarmente importanti sotto il profilo storico-culturale, demografico e socio-economico, che rappresentino poli di gravitazione nell'ambito del territorio circostante, nel cui territorio siano presenti insediamenti produttivi, industriali, turistici, storico-archeologici o commerciali di rilevanza nazionale o internazionale.
3. Il Consiglio comunale delibera la richiesta di concessione del titolo di "Città"; tale deliberazione, corredata di una relazione illustrativa dell'esistenza delle particolari condizioni richieste per la concessione del titolo medesimo, è inoltrata al Presidente della Regione, per il tramite della Direzione regionale per le autonomie locali.
4. I Comuni della Regione che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto il titolo di "Città", mantengono tale titolo.
Art. 5
1. Gli strumenti di rilevazione e i beni tecnologici e informatici messi a disposizione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno in forza delle convenzioni stipulate in applicazione dell'articolo 3, comma 26, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono trasferiti in proprietà alle medesime Amministrazioni dello Stato, qualora ne facciano richiesta.
Note:
1Articolo interpretato da art. 8, comma 28, L. R. 1/2007
Art. 6
 (Estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui sia cessata l'attività)
1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ordine alle quali, con apposito provvedimento, sia stato preso atto della cessazione dell'attività sono dichiarate estinte con decreto del direttore del Servizio dell'Amministrazione regionale che cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Art. 7
 (Sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze provinciali e comunali)
1. Le violazioni delle norme dei regolamenti o delle ordinanze provinciali e comunali comportano, qualora la legge non preveda apposite sanzioni, l'irrogazione da parte dell'ente locale di sanzioni amministrative pecuniarie, in misura non superiore a diecimila euro, nonché di eventuali sanzioni accessorie sospensive o interdittive di attività derivanti da provvedimenti della medesima Amministrazione, determinate con proprie norme regolamentari.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera qq), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera qq), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.