1. Al fine di consentire la necessaria continuità dell'azione amministrativa e il corretto funzionamento degli uffici regionali preposti all'attuazione dei programmi dell'obiettivo 2, in relazione al completamento dell'attività di programmazione 2000-2006, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'
articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), e prorogati ai sensi dell'
articolo 5 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla
legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), sono prorogati, alla relativa scadenza, ovvero rinnovati, con riferimento alla medesima categoria e posizione economica già attribuite ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), sino al 31 dicembre 2006.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate alla misura <<assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del programma>> nell'ambito del piano finanziario del DOCUP 2 2000-2006. Gli oneri eventualmente non coperti con le suddette risorse restano a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.2.4.1.1 - capitoli 550, 551, 561;
b) UPB 52.2.4.1.651 - capitoli 552 e 553;
c) UPB 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
d) UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.