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Indice:
L.R. n. 15/2003
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
20 agosto 2003
, n.
15
Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, l'alienazione di beni regionali e il personale regionale.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 21/08/2003, N. 010
Data di entrata in vigore:
21/08/2003
Materia:
120.05
-
Personale regionale
120.12
-
Enti regionali o a partecipazione regionale
170.03
-
Demanio e beni patrimoniali della Regione
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 2
(Procedure di alienazione dei beni regionali di cui all'
articolo 1, comma 28, della legge regionale 3/2002
)
1.
All'
articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3
(Legge finanziaria 2002), dopo il comma 29 è aggiunto il seguente:
<<29 bis. L'alienazione dei beni indicati al comma 28 ai soggetti di cui al comma 29, è affidata all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), con sede in Roma, che vi provvede, ai sensi del comma 28 medesimo, previo acquisto dalla Regione al valore determinato secondo le procedure tecnico-estimative previste in attuazione del regime di aiuto di Stato n. N 110/2001, approvato con decisione della Commissione europea di cui alla nota SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001.>>.
Art. 3
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale. Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del presente articolo alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.
2
A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 4
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative