LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 novembre 2003, n. 16

Disposizioni riguardanti la Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/2003
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Art. 1
 (Conferma della Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena)
1.La Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli - Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 31/1996, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 aprile 1999, n. 115, rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
 (Abrogazioni)
1.Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 16 (concernente la costituzione dell'Istituto per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali dei cittadini italiani di lingua slovena) dell'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);
b) il comma 20 (recante la proroga della Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena) dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).