LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/03/2003
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO I
 Tipologia degli interventi
Art. 1
 (Obiettivi dell'azione regionale nell'edilizia residenziale pubblica)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove l'acquisizione della prima casa in proprietà e sostiene lo sviluppo dell'edilizia abitativa e il mercato delle locazioni a uso abitativo mediante gli interventi di cui all'articolo 2.
Art. 2
 (Interventi regionali nell'edilizia residenziale pubblica)
1. Per i fini di cui all'articolo 1, la Regione interviene a favore delle seguenti azioni:
a) edilizia sovvenzionata;
b) edilizia convenzionata;
c) edilizia agevolata;
d) sostegno alle locazioni.

Art. 3
 (Edilizia sovvenzionata)
1. Per edilizia sovvenzionata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini. Gli interventi di edilizia sovvenzionata sono attuati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER). Il patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata è gestito dalle ATER, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 4
 (Edilizia convenzionata)
1. Per edilizia convenzionata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, e per i quali apposite convenzioni con i Comuni determinano il prezzo di cessione o assegnazione e i canoni di locazione. Gli interventi di edilizia convenzionata sono attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dalle imprese.
Art. 5
 (Edilizia agevolata)
1. Per edilizia agevolata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla generalità dei cittadini, posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, non regolati da convenzione. Gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati.
Art. 6
 (Sostegno alle locazioni)
1. Per sostegno alle locazioni si intendono le agevolazioni previste a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione. Il sostegno alle locazioni si attua anche attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti.
Art. 7
 (Individuazione di particolari misure di sostegno)
1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'articolo 12, determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica tra cui:
a) anziani;
b) giovani coppie, con o senza prole, e soggetti singoli con minori a carico;
c) disabili;
d) famiglie in stato di bisogno o monoreddito o numerose o con anziani a carico;
e) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali;
f) emigrati.

2. Con i medesimi regolamenti la Regione individua misure di sostegno per le iniziative rivolte:
a) alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali;
b) al ripopolamento delle zone rurali e montane;
c) agli interventi straordinari per l'adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza;
d) a porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio.

Art. 8
 (Azioni regionali di carattere sociale)
1. Gli interventi in materia di edilizia residenziale rivolti ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, si attuano in maniera coordinata con quanto previsto dalle specifiche leggi relative agli altri settori di competenza regionale.
Art. 9
 (Azioni regionali di sviluppo)
1. Gli interventi diretti alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali sono attuati attraverso il riconoscimento di incrementi delle provvidenze pubbliche e attraverso il finanziamento di specifici programmi costruttivi, orientati al recupero e alla riduzione della sottoutilizzazione del patrimonio edilizio privato esistente nelle aree di maggior degrado.
2. Gli interventi diretti al ripopolamento delle zone rurali e montane sono attuati attraverso il finanziamento di programmi di recupero, di riutilizzazione, di costruzione e di acquisto del patrimonio edilizio.
3. Gli interventi straordinari di adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza, diversi da quelli previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), per iniziative di risparmio energetico, sono attuati attraverso contributi riservati all'edilizia residenziale pubblica, nonché all'edilizia privata.
4. Le linee di intervento indicate ai commi 1, 2 e 3 possono essere assunte quali priorità nella soddisfazione dei bisogni e/o per differenziare le misure degli importi da destinare alle agevolazioni, all'atto dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 11, comma 3.
CAPO II
 Disciplina delle funzioni
Art. 10
 (Forma delle agevolazioni regionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, contributi in conto interessi e anticipazioni. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzie per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione e l'acquisto della prima casa.
2. I contributi in conto capitale possono essere concessi fino all'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e possono essere erogati in unica soluzione, anche in via anticipata, oppure in più soluzioni. L'erogazione in via anticipata a favore dei soggetti privati è subordinata alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
3. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e non possono superare l'ammontare degli interessi stessi. L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.
4. Le anticipazioni sono concesse alle ATER entro la misura massima dell'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e sono estinte entro il termine, comunque non superiore a trenta anni, e alle condizioni stabilite dal regolamento. Per particolari situazioni il regolamento può prevedere l'applicazione di tassi agevolati ovvero la restituzione del solo capitale.
5. La concessione di garanzie avviene con i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell'articolo 12.
Art. 11
 (Funzioni amministrative della Regione)
1. Gli interventi di carattere pluriennale e in conto capitale sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al perseguimento delle politiche regionali nel settore secondo le finalità previste dalla presente legge.
2. La Regione, con la legge finanziaria, determina la quota annuale di finanziamento del Fondo per l'edilizia residenziale, nel quale confluiscono inoltre i rientri delle anticipazioni erogate, i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'Amministrazione regionale, i finanziamenti per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti.
3. Entro il mese di febbraio, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 1 tra le varie azioni di cui agli articoli precedenti.
4. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a effettuare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.
5. Per incentivare l'esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni loro attribuite, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 può fissare, anche per singole porzioni del territorio regionale o per specifiche linee di intervento, percentuali di incremento degli importi di cui al medesimo comma 3.
6. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito e a destinare una parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 al Fondo istituito con l'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale) per le agevolazioni dallo stesso previste, al Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) per le garanzie dallo stesso previste, nonché a costituire presso una banca che abbia struttura e organizzazione adeguata un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio, finalizzato alla concessione di garanzie per le locazioni.
7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, entro il mese di novembre, sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal Fondo per l'edilizia residenziale.
8. Al fine di procedere alla migliore allocazione delle risorse disponibili, di programmare le azioni in una prospettiva temporale adeguata e di soddisfare tempestivamente le situazioni di bisogno che richiedono interventi mirati, la Regione raccoglie e gestisce i dati sulla domanda e l'offerta abitativa.
Art. 12
 (Funzioni normative della Regione)
1. Con regolamenti, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, sono disciplinati:
a) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;
b) la definizione del patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata, i criteri per l'attribuzione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, di determinazione del canone di locazione, nonché le regole per il cambio di alloggio e per i subentri;
c) le modalità di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e i criteri di determinazione del relativo prezzo;
d) lo schema-tipo delle convenzioni per l'edilizia convenzionata;
e) i requisiti degli operatori e dei beneficiari.

2. Decorso il termine previsto dal comma 1 i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere.
Art. 13
 (Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni possono realizzare interventi appositamente finanziati dalla Regione nell'ambito delle politiche della casa.
2. In particolare rientra nella competenza dei Comuni:
a) la stipulazione delle convenzioni per gli interventi di edilizia convenzionata;
b) la predisposizione degli interventi per il sostegno delle fasce deboli;
c) la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni relative ai vincoli di destinazione e degli ulteriori adempimenti conseguenti agli interventi di edilizia convenzionata.

3. I Comuni possono svolgere le funzioni loro attribuite anche in forma associata o attraverso forme di collaborazione. La Regione può promuovere l'esercizio associato delle funzioni attribuite ai Comuni attraverso lo strumento di cui all'articolo 11, comma 5.
Art. 14
 (Comitato regionale per la politica della casa)
1. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti interessati, è istituito il Comitato regionale per la politica della casa.
2. Il Comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) i Presidenti delle ATER o loro delegati;
c) un rappresentante rispettivamente delle associazioni dei Comuni, delle associazioni della proprietà edilizia, dei costruttori;
d) quattro rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative nel Friuli Venezia Giulia.

3. Il Comitato è organo consultivo dell'Amministrazione regionale per gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica.
4. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con regolamento approvato nel termine di cui all'articolo 24, comma 1, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 1.
5. Per la partecipazione al Comitato in qualità di componente da parte di soggetti esterni all'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza, determinato in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modificazioni.
CAPO III
 Disposizioni per l'edilizia convenzionata e agevolata
Art. 15
 (Obblighi dei beneficiari)
1. I beneficiari di interventi di edilizia convenzionata e agevolata hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo.
2. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo, né alienarlo per cinque anni dalla comunicazione di cui al comma 1, in caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali. Nel caso di vincolo quinquennale, gli obblighi si intendono assolti anche qualora il quinquennio decorra dalla data della stipula del rogito notarile, se antecedente alla data della liquidazione finale.
3. Nel caso di interventi di edilizia convenzionata destinati alla locazione, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione per cinque anni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo, nel caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali.
Art. 16
 (Successione nell'immobile. Trasferimento delle agevolazioni)
1. In caso di morte del beneficiario di interventi di edilizia convenzionata e agevolata, i contributi si trasferiscono al cobeneficiario che acquisisce l'intera proprietà, ovvero all'erede che subentra nella proprietà dell'alloggio solo se quest'ultimo trasferisce la propria residenza nell'alloggio stesso entro sei mesi dalla morte del beneficiario e al momento del decesso del beneficiario possiede i requisiti soggettivi prescritti. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.
2. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, o di trasferimento della residenza di uno dei cobeneficiari, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che acquista la proprietà e continua a risiedere nell'alloggio, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.
3. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15 il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a seguito di provvedimento del giudice che assegni l'abitazione familiare a uno dei coniugi.
Art. 17
 (Revoche)
1. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 1, comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già eventualmente percepito, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni.
2. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, comporta:
a) in caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni;
b) in caso di contributi pluriennali, la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui l'inosservanza si è verificata e l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito successivamente all'inosservanza stessa, maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

3. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 16, comma 1, comporta la revoca del contributo con effetto dalla morte del beneficiario.
4. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 16, comma 2, comporta la revoca del contributo con effetto dal momento del trasferimento di residenza.
CAPO IV
 Disposizioni per l'edilizia sovvenzionata
Art. 18
 (Canone di locazione)
1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata deve considerare:
a) la situazione economica complessiva del nucleo familiare;
b) il valore dell'alloggio.

2. Il canone di locazione viene determinato dalle ATER come segue:
a) per gli utenti la cui situazione economica complessiva non sia superiore a quella prevista dal regolamento di cui all'articolo 12, il canone annuo viene determinato, sulla base delle condizioni oggettive dell'alloggio e della composizione del nucleo familiare, in misura non superiore all'8 per cento del reddito stesso;
b) per gli utenti la cui situazione economica complessiva sia compresa tra il limite di cui alla lettera a) e il limite superiore di 2/3 di quello in vigore per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, il canone viene determinato in misura non superiore al 7 per cento del valore dell'alloggio da graduarsi in funzione del reddito degli assegnatari;
c) per gli utenti la cui situazione economica complessiva sia superiore a quanto previsto alla lettera b), il canone viene determinato in misura anche superiore al 7 per cento del valore dell'alloggio.

3. In sede di prima applicazione per il 2003, l'importo previsto dal regolamento di cui al comma 2, lettera a), è stabilito in 10.000 euro.
Art. 19
 (Occupazione dell'alloggio)
1. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dall'ATER a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, a pena di decadenza dall'assegnazione.
2. La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dall'ATER e comporta la risoluzione del contratto.
Art. 20
 (Annullamento dell'assegnazione)
1. Qualora l'assegnazione dell'alloggio sia stata conseguita in violazione delle norme vigenti al tempo dell'assegnazione, ovvero sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, l'ATER dispone l'annullamento dell'assegnazione.
2. L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto.
Art. 21
 (Revoca dell'assegnazione)
1. L'ATER dispone in qualunque tempo la revoca dell'assegnazione degli alloggi in locazione nei confronti di chi:
a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata e, in particolare con riferimento alla situazione economica, abbia superato per due anni consecutivi di due terzi il limite in vigore per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, salvo che si tratti di assegnatari ultrasessantenni ovvero di assegnatari il cui nucleo familiare comprenda soggetti disabili;
b) non abbia comunicato i dati relativi alla propria situazione economica o abbia fornito dati non corrispondenti al vero previa eventuale verifica mediante le competenti strutture comunali sulle condizioni sociali del soggetto;
c) abbia violato le norme di legge e di regolamento che disciplinano i doveri dell'inquilino ovvero abbia usato l'alloggio in modo difforme dalla sua destinazione o lo abbia danneggiato gravemente;
d) abbia sublocato o ceduto in tutto o in parte l'alloggio a terzi;
e) non abbia mantenuto la stabile occupazione dell'alloggio per un periodo superiore a sei mesi in assenza di preventiva autorizzazione da parte delle ATER;
f) essendo assegnatario di un alloggio avente un numero di vani, esclusi la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno, abbia rifiutato un cambio con altro alloggio.

2. La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto.
Art. 22
 (Rilascio degli alloggi)
1. I provvedimenti di annullamento e di revoca dell'assegnazione devono contenere un termine per il rilascio degli alloggi non superiore a sessanta giorni e costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio. Il rilascio non è soggetto a graduazioni o proroghe.
2. L'ATER dispone il rilascio degli alloggi di edilizia sovvenzionata occupati senza titolo.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 deve contenere un termine per il rilascio non superiore a quindici giorni e costituisce titolo esecutivo.
4. L'assegnatario di alloggio di edilizia sovvenzionata, che sia stato interessato da provvedimento esecutivo di rilascio motivato da inadempienza contrattuale o da violazione di legge o regolamento, è escluso da qualsiasi intervento di edilizia sovvenzionata per un periodo di tre anni.
CAPO V
 Disposizioni finali e transitorie
Art. 23
 (Abrogazioni)
1. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, sono abrogati:
a) i titoli I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, gli articoli 123, 124 e 127 del titolo XIII, i titoli XIV e XV della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
b) l'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22 (modificativo della legge regionale 75/1982);
c) l'articolo unico della legge regionale 11 giugno 1983, n. 46 (modificativo della legge regionale 75/1982);
d) l'articolo 28, comma primo, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (modificativo della legge regionale 75/1982);
e) il titolo V della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (modificativo della legge regionale 75/1982);
f) la legge regionale 1 settembre 1987, n. 29 (Interventi straordinari per favorire l'acquisizione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari del patrimonio immobiliare delle cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa);
g) l'articolo 75, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 (modificativo della legge regionale 29/1987);
h) il capo I (modificativo della legge regionale 75/1982), gli articoli da 57 a 60 (Norme transitorie) della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37;
i) l'articolo 98 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (modificativo della legge regionale 75/1982);
j) l'articolo 16, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (modificativo della legge regionale 75/1982);
k) l'articolo 66 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 (modificativo della legge regionale 75/1982);
l) i titoli I (modificativo della legge regionale 75/1982), IV (Acquisto di obbligazioni per la concessione di mutui agevolati) e V (modificativo di norme in materia di edilizia residenziale pubblica), gli articoli 63, 64 e 65 (Norme transitorie e finali) della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45;
m) l'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (modificativo della legge regionale 75/1982);
n) gli articoli da 197 a 200 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativi delle leggi regionali 75/1982 e 45/1993);
o) il capo III della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (modificativo delle leggi regionali 75/1982 e 49/1993);
p) gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 22 (modificativi della legge regionale 75/1982);
q) il capo I (modificativo della legge regionale 75/1982), gli articoli da 17 a 23 (modificativi delle leggi regionali 75/1982 e 45/1993) della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31;
r) l'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Criteri per gli interventi di edilizia convenzionata);
s) gli articoli 14 (Acquisto di alloggi nell'ambito di procedure fallimentari), 15 (Disposizioni transitorie per l'edilizia agevolata) e 51, commi 2 e 3 (modificativo della legge regionale 75/1982), della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31;
t) gli articoli 55, da 59 a 78 e 80 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (concernenti modifiche delle leggi regionali 75/1982, 22/1995 e 31/1995, nonché norme in materia di cessione in proprietà e di edilizia sovvenzionata);
u) l'articolo 11, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (modificativo della legge regionale 75/1982);
v) gli articoli da 13 a 19 (modificativi delle leggi regionali 75/1982, 29/1987 e 45/1993), 21 (Disposizioni in materia di edilizia convenzionata), 22, comma 3 (modificativo della legge regionale 75/1982), e 23, commi 1 e 7 (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa) della legge regionale 9/1999;
w) gli articoli da 1 a 4 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 19 (Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata e modifiche alle leggi regionali 75/1982 e 13/1998);
x) gli articoli 2, comma 2 (Funzioni della Regione), 22 comma 2, 23, 25, comma 1, e 26 (modificativi della legge regionale 75/1982) della legge regionale 24/1999;
y) l'articolo 8, comma 109, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (modificativo della legge regionale 75/1982);
z) l'articolo 5, commi 5, secondo e terzo periodo, 6, 7 e 8 della legge regionale 4/2001 (concernente il Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale);
aa) l'articolo 16, commi 8, 9, 10, 11 e 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo della legge regionale 75/1982).

Art. 24
 (Disposizioni transitorie)
1. I regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, sono approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le norme di cui all'articolo 23 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1.
Art. 25
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 5.1.24.2.1612 <<Interventi regionali di edilizia residenziale>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 5 - programma 5.1 - rubrica n. 24 - spese d'investimento - con riferimento rispettivamente ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili:
a) per gli interventi relativi all'articolo 10, comma 2 - capitolo 3273 (2.1.241.3.07.26) - <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto capitale>>;
b) per gli interventi relativi all'articolo 10, comma 3 - capitolo 3276 (2.1.241.4.07.26) - <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto interessi>>;
c) per gli interventi relativi all'articolo 10, comma 4 - capitolo 3278 (2.1.264.3.07.26) - <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - anticipazioni alle ATER>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1545 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. I rientri delle anticipazioni previsti dall'articolo 11, comma 2, sono accertati e riscossi nell'unità previsionale di base 4.3.2004 <<Rientri di anticipazioni edilizie>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 - al titolo IV - categoria 4.3 - con riferimento al capitolo 1518 (4.3.1) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Rientri delle anticipazioni concesse alle ATER sul Fondo regionale per l'edilizia residenziale>>.
4. Il finanziamento a carico dei capitoli di cui al comma 1 è disposto ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e, in sede di prima applicazione per l'anno 2003, con riferimento alle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, relative al finanziamento delle leggi abrogate ai sensi dell'articolo 23 con la procedura di cui all'articolo 11, commi 3 e 4.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 26
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.