LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/03/2002
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
110.03 - Attività regionale all'estero

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 6 bis aggiunto da art. 6, comma 76, L. R. 14/2016
Capo I
 Finalità e interventi
Art. 1
 (Finalità)
1. Nel quadro della politica regionale di sviluppo economico e sociale e nell'esercizio delle competenze a essa attribuite dallo Statuto, la Regione, in armonia con le disposizioni statali e comunitarie e nella considerazione che i corregionali all'estero sono parte della più ampia comunità regionale, opera:
a) per sviluppare i rapporti tra i corregionali all'estero e la regione e per conservare e tutelare presso le comunità dei corregionali stessi le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine;
b) per promuovere il coinvolgimento delle comunità dei corregionali all'estero nelle attività di promozione economica e culturale della regione all'estero;
c) per sostenere il rimpatrio e il reinserimento, anche lavorativo, dei corregionali all'estero.
Art. 2
 (Destinatari degli interventi)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono destinatari degli interventi:
a) i corregionali all'estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori del territorio nazionale;
b) i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui alla lettera a), che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto ritorno in regione da non più di due anni, e mantengono la residenza in un comune della regione per almeno tre anni dalla presentazione della domanda, pena la revoca dei benefici.
(2)
2. Limitatamente agli interventi espressamente previsti, sono destinatari altresì i corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.
3. Nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è assicurato un particolare sostegno alle iniziative destinate agli istriani, ai fiumani e ai dalmati residenti all'estero, di cui al comma 1, lettera a), ai fini della continuità della memoria storica, del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari della loro terra d'origine. È altresì assicurata l'identità culturale e linguistica dei corregionali all'estero di origine friulana e slovena, in armonia con le disposizioni di cui alle leggi 15 dicembre 1999, n. 482, e 23 febbraio 2001, n. 38.
4. La permanenza all'estero deve risultare da documenti ufficiali rilasciati dai Comuni, da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani oppure, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.
5. Non sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti dello Stato, di istituzioni internazionali o di imprese italiane distaccati o inviati presso uffici e cantieri all'estero.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016
2Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 25, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 3
 (Interventi)
1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale promuove interventi rivolti a:
a) sostenere il reinserimento abitativo, economico, lavorativo, scolastico, culturale e sociale dei rimpatriati, mediante la concessione di sovvenzioni e misure di sostegno scolastico e linguistico, incentivi all'avvio di attività produttive e per l'inserimento lavorativo, nonché misure a sostegno dell'attività formativa e di riqualificazione professionale;
b) assicurare alle comunità di corregionali all'estero adeguata informazione sull'attività legislativa comunitaria, statale, regionale, sulle relative provvidenze e sulla realtà economica della regione, anche con l'utilizzo delle reti informatiche di comunicazione, nonché alla comunità regionale un'informazione aggiornata sulle realtà dei corregionali all'estero;
c) realizzare nei Paesi esteri in cui sono presenti i corregionali iniziative di carattere economico e culturale dirette a sviluppare la conoscenza della realtà regionale, a rinsaldare le relazioni tra i corregionali stessi e la regione e a conservare le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine;
d) sostenere l'organizzazione e lo svolgimento di soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale dei corregionali all'estero, nonché di interscambi giovanili tra cittadini residenti e discendenti dei corregionali all'estero;
e) valorizzare la funzione degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero, sostenendo gli stessi ai fini del mantenimento dei rapporti tra le comunità dei corregionali all'estero e la terra d'origine;
f) coordinare le attività degli enti, associazioni e istituzioni di cui all'articolo 10, degli enti strumentali della Regione e delle società dalla stessa partecipate, per l'attività di promozione all'estero dell'economia e delle risorse turistiche del Friuli Venezia Giulia, anche con la stipulazione di convenzioni e contratti.
f bis) sostenere con borse di studio o altre provvidenze economiche i corregionali di età inferiore ai quarant'anni interessati a svolgere attività di studio o tirocinio lavorativo sul territorio regionale.
2. Tra gli interventi di cui al comma 1, lettera b), rientrano le iniziative promosse da enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero dirette all'organizzazione di autonome attività d'informazione.
3. Tra gli interventi di cui al comma 1, lettera d), rientrano le iniziative di cooperazione tra Università degli studi promosse d'intesa con la Regione, per l'organizzazione di attività scientifiche e per l'attivazione, con imprese operanti nel territorio regionale, di attività formative.
4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), limitatamente alle attività culturali, possono essere destinati ai corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.
4 bis. Tra gli interventi a favore dei corregionali all'estero rientra altresì il contributo per le spese di traslazione in regione delle salme e delle ceneri dei corregionali deceduti all'estero.
4 ter. Tra gli interventi a favore dei corregionali all'estero rientrano altresì i contributi di cui alla legge regionale 5 giugno 1978, n. 51 (Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati).
5. Al fine di assicurare un adeguato supporto conoscitivo alle proprie funzioni di intervento diretto, di promozione e di coordinamento, la Regione istituisce un osservatorio sui corregionali all'estero. Le modalità di funzionamento dello stesso, anche con l'eventuale affidamento a soggetti terzi, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale.
6. La Regione promuove con le competenti autorità statali la stipulazione di uno specifico protocollo d'intesa diretto a individuare le modalità per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti dai corregionali rimpatriati.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 1, L. R. 12/2003
3Comma 4 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 12/2003
4Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 11, L. R. 14/2003
5Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 21, L. R. 12/2006
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 29, L. R. 9/2008
7Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 25/2015
8Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 41, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 4
 (Modalità di attuazione degli interventi)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3, la Regione promuove la partecipazione delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, delle istituzioni pubbliche e delle forze sociali, inoltre sostiene e valorizza l'operato delle realtà associative impegnate nel settore.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua con propria deliberazione i settori e gli interventi per i quali assicurare priorità di accesso ai rimpatriati.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), e al fine di riconoscere e valorizzare il loro peculiare apporto, l'Amministrazione regionale concede contributi agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 per la realizzazione di iniziative di particolare interesse individuate dalla Giunta regionale.
4. L'Amministrazione regionale concede inoltre contributi alle istituzioni scolastiche e di alta formazione individuate dalla legge finanziaria regionale per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); può altresì stipulare convenzioni con enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Università degli studi, per l'attuazione, in favore dei corregionali all'estero, di attività individuate dalla stessa legge finanziaria regionale e rientranti nelle competenze istituzionali di tali soggetti.
5. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale può assumere interamente a proprio carico le spese per la produzione e la diffusione di strumenti informativi e di documentazione, per l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e progettazione delle iniziative promozionali, nonché per l'organizzazione di convegni, seminari e conferenze, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
6. 
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Comma 3 sostituito da art. 1, comma 25, L. R. 7/2015
3Comma 4 sostituito da art. 1, comma 25, L. R. 7/2015
4Integrata la disciplina del comma 4 da art. 1, comma 28, L. R. 7/2015
5Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 7, L. R. 20/2015
6Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 33/2015
7Comma 6 abrogato da art. 7, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 20, L. R. 12/2018
9Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 21, L. R. 12/2018
Capo II
 Strumenti, procedure e organismi di programmazione
Art. 5
 (Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati)
1. È istituito il "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" destinato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e al sostegno dell'attività istituzionale degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10.
2. La legge finanziaria regionale determina annualmente lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1, specificando in tale ambito:
a) la quota destinata al sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;
a bis) la quota destinata al sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'articolo 10;
b) la quota destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter;
c) l'individuazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 4, con i rispettivi beneficiari e importi;
d) la quota destinata all'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative dirette previste dall'articolo 4, comma 5.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 10, L. R. 1/2003
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 10, L. R. 1/2003
4Comma 2 sostituito da art. 7, comma 54, lettera a), L. R. 17/2008
5Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 7, comma 55, L. R. 17/2008
6Comma 2 sostituito da art. 1, comma 26, L. R. 7/2015
7Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 3, lettera b), numero 1), L. R. 24/2016
8Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 3, lettera b), numero 2), L. R. 24/2016
9Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 92, lettera a), L. R. 31/2017
10Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 36, L. R. 45/2017
11Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 1, comma 23, L. R. 12/2018
Art. 6
 (Sostegno agli enti di cui all'articolo 10)
1. L'Amministrazione regionale provvede al riparto delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), come determinate annualmente dalla legge di stabilità regionale, per le finalità definite all'articolo 5.
2. Gli obiettivi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, le spese ammissibili, ivi comprese le spese istituzionali e di funzionamento, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti con regolamento nel quale si stabiliscono altresì i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari. Il regolamento è approvato, in sede di prima approvazione, previo parere della Commissione consiliare competente, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura.
3. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a bis), sono ripartite sulla base di bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, i quali stabiliscono le spese ammissibili, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti e bandi.
5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione, anche avvalendosi di uno o più dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, mediante il fondo di cui all'articolo 5.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Per il triennio 2003-2005, le procedure di cui al presente articolo sono concluse entro il 31 marzo 2003 con l'approvazione del piano triennale, come previsto dall'articolo 19, comma 2.
3Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 11, L. R. 14/2003
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004
5Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004
6Derogata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004
7Comma 1 sostituito da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
8Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 54, lettera b), numero 2), L. R. 17/2008
9Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 7, comma 56, L. R. 17/2008
10Comma 1 sostituito da art. 7, comma 54, lettera b), numero 1), L. R. 17/2008
11Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 38, L. R. 24/2009
12Comma 1 sostituito da art. 1, comma 27, lettera a), L. R. 7/2015
13Comma 3 abrogato da art. 1, comma 27, lettera b), L. R. 7/2015
14Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 27, lettera c), L. R. 7/2015
15Articolo sostituito da art. 7, comma 3, lettera c), L. R. 24/2016
16Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 92, lettera b), L. R. 31/2017
17Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 12/2018
18Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 1, comma 19, L. R. 12/2018
Art. 6 bis
 (Istituzione della Giornata dei corregionali all'estero)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia istituisce la "Giornata dei corregionali all'estero" per ricordare l'emigrazione friulana, giuliano - dalmata e slovena e di quanti hanno dovuto lasciare la terra d'origine, nonché per conservare e promuovere la conoscenza, in regione e all'estero, della storia dell'emigrazione e delle diverse identità culturali e linguistiche che la compongono.
2. La "Giornata dei corregionali all'estero" viene celebrata annualmente in una data stabilita con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella quale sono definite anche le iniziative da realizzare per le finalità di cui al comma 1.
3. Gli oneri derivanti dalle finalità previste al presente articolo fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 76, L. R. 14/2016
Art. 7
 (Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)
1. È istituito, presso la struttura di cui all'articolo 16, il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, organo consultivo dell'Amministrazione regionale, con compiti di ricerca, approfondimento, progettazione e verifica degli effetti delle azioni regionali per la tutela e lo sviluppo dei rapporti con le comunità dei corregionali fuori del territorio regionale.
2. Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per:
a) esaminare lo stato di attuazione delle politiche per i corregionali fuori del territorio regionale e i rimpatriati;
b) formulare proposte sulla programmazione degli interventi e sulle eventuali priorità per le iniziative del piano triennale;
c) esprimere parere alla Giunta regionale sul piano triennale;
d) esprimere parere sulle richieste di riconoscimento di cui all'articolo 10.
3. Il Comitato può essere convocato in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.
4. Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati al problema dell'emigrazione, nonché esperti, ai quali, se spettante, è attribuito il trattamento di missione e il rimborso delle spese, nella misura che compete ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
7. Funge da segretario del Comitato il Direttore della struttura di cui all'articolo 16 o un funzionario dallo stesso delegato.
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Parole soppresse al comma 8 da art. 11, comma 3, L. R. 12/2003
3Comma 8 abrogato da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 15/2014
4Comma 9 abrogato da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 15/2014
Art. 8
 (Composizione del Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)
1. Il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Regione o l'Assessore delegato, che lo presiede;
b) il Presidente, o suo delegato, di ciascun ente, associazione e istituzione riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;
c) due Sindaci di Comuni in rappresentanza del territorio regionale, designati dal Consiglio delle Autonomie Locali;
d) un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste;
e) un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine.
3. Il Comitato dura in carica per la legislatura, e comunque fino alla sua ricostituzione.
4. Ai componenti del Comitato spetta il solo rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 4, L. R. 12/2003
3Articolo sostituito da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 15/2014
Art. 9
 (Coordinamento permanente per i migranti)
1. Il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati e la Consulta regionale dell'immigrazione eleggono i membri della propria segreteria permanente.
2. Le segreterie permanenti curano il collegamento del Comitato e della Consulta con l'Amministrazione regionale e assicurano il coordinamento delle proposte e delle attività dei due organi di consultazione. Esse hanno sede presso gli organi di riferimento.
3. Le segreterie si riuniscono congiuntamente, quale coordinamento, di norma una volta ogni quattro mesi, con i seguenti compiti:
a) individuare e proporre, nell'ambito degli strumenti di programmazione, le azioni di interesse comune tra i corregionali all'estero e rimpatriati e gli immigrati;
b) definire ed esaminare preliminarmente gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Comitato e della Consulta;
c) verificare l'andamento delle azioni intraprese per i corregionali fuori del territorio regionale, i rimpatriati e per gli immigrati.
4. Per la partecipazione alle sedute delle segreterie si applica l'articolo 7, comma 8.
5. Le segreterie sono composte ciascuna da tre membri eletti dal Comitato e dalla Consulta tra i propri componenti.
6. Alle convocazioni delle segreterie provvede un coordinatore designato a rotazione tra i componenti delle segreterie stesse, per il tramite della struttura di cui all'articolo 16.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 5/2005
Capo III
 Enti, associazioni e istituzioni
Art. 10
 (Riconoscimento della funzione di interesse regionale)
1.Per le finalità indicate all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale riconosce la funzione d'interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni con sede nel Friuli Venezia Giulia, che operano con carattere di continuità da almeno cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati.
2. 
( ABROGATO )
(4)
3. 
( ABROGATO )
(5)
4. 
( ABROGATO )
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 16, L. R. 1/2003
3Comma 1 sostituito da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
4Comma 2 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
5Comma 3 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
6Comma 4 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 33/2015
8Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 3, lettera d), L. R. 24/2016
9Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 92, lettera c), L. R. 31/2017
10Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 5/2020
Art. 11
 (Modalità per il riconoscimento)
1. Ai fini del riconoscimento della funzione di cui all'articolo 10, gli enti, associazioni e istituzioni interessati presentano domanda alla struttura di cui all'articolo 16, corredata della documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale, relativa alla formale costituzione, all'attività svolta negli ultimi cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati, nonché alla struttura organizzativa. La struttura ricevente dispone specifici accertamenti in ordine alla documentazione prodotta.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Art. 12
 (Rappresentanza e collegamento dei corregionali nel mondo)
1. Per rafforzare i legami con la comunità regionale e per valorizzare la presenza dei corregionali in aree geografiche a forte presenza degli stessi, la Regione riconosce funzioni di rappresentanza e collegamento a singole persone che hanno maturato particolari esperienze nel settore economico, sociale o culturale, oppure a organismi formati da una pluralità delle stesse.
2. Ai soggetti riconosciuti possono essere attribuite funzioni consultive relative all'area geografica di riferimento e l'attuazione, in qualità di partner locali, di azioni di sviluppo e di cooperazione internazionale, qualora costituiti in forma giuridica adeguata, secondo la legislazione vigente nel Paese di appartenenza.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con regolamento, stabilisce i criteri, le modalità e le procedure di riconoscimento dei soggetti di cui al comma 1. Agli stessi possono partecipare anche soggetti diversi da quelli espressione dei corregionali, purché con finalità affini alle funzioni di cui al comma 2.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 19, L. R. 7/2002
3Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 8, comma 12, L. R. 1/2003
4Comma 1 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
5Articolo abrogato da art. 7, comma 3, lettera e), L. R. 24/2016
Art. 14
 (Concentrazione di enti, associazioni e istituzioni)
1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, sono incentivate le iniziative che mirano a razionalizzare l'organizzazione nel settore dell'emigrazione, con riferimento agli enti, associazioni e istituzioni che, in accordo tra loro e avuto riguardo alle diverse realtà culturali e linguistiche, promuovono forme di coordinamento operativo per una migliore utilizzazione delle risorse disponibili.
2. Per il primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, che promuove quanto indicato al comma 1.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Capo IV
 Interventi urgenti, disposizioni finali e finanziarie
Art. 15
 Interventi in favore dei corregionali in America latina e degli italiani in Argentina>>;
1. Al fine di attuare azioni urgenti in favore dei corregionali in America latina, la Giunta regionale approva specifici progetti d'intervento che possono comprendere anche il completamento di iniziative straordinarie già previste.
2. Gli interventi possono essere attuati direttamente o avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 10 e di altri soggetti pubblici e privati idonei.>>;
2 bis. La Regione è autorizzata a conferire la quota prevista a proprio carico al Fondo di solidarietà per gli italiani in Argentina, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
3. All'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche
a) al comma 1, le parole: <<alla predisposizione dell'anagrafe dei corregionali residenti all'estero e, contestualmente,>> sono soppresse;
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione della sovvenzione di cui al comma 2.>>;

c) il comma 4 è abrogato;
d) al comma 7, ultimo periodo, le parole: <<Il 50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<Almeno il 50 per cento>>.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002
2Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002
3Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002
4Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002
Art. 16
 (Aggiornamento delle competenze dell'Amministrazione regionale)
1. La Giunta regionale adegua alle disposizioni della presente legge la declaratoria delle funzioni della struttura regionale competente in materia di corregionali all'estero e delle altre strutture dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282.
Art. 17
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modifiche;
b) la legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modifiche;
c) la legge regionale 9 aprile 1982, n. 27 e successive modifiche;
d) la legge regionale 6 luglio 1984, n. 27 e successive modifiche;
e) la legge regionale 5 luglio 1986, n. 28;
f) la legge regionale 6 marzo 1987, n. 6 e successive modifiche;
g) la legge regionale 46/1990, limitatamente all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, agli articoli 17, 20, 21, 22, 23, 24, all'articolo 26, come modificato dall'articolo 129, comma 1, della legge regionale 1/1993, all'articolo 27, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20/1991, all'articolo 28 e all'articolo 29;
h) la legge regionale 27 maggio 1991, n. 20 e successive modifiche;
i) l'articolo 11, commi 24 e 25, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Art. 18
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.098.000 euro, suddivisa in ragione di 1.549.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5579 (1.1.280.3.12.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, a decorrere dall'anno 2003, alla rubrica n. 18 - Servizio autonomo per i corregionali all'estero, con la denominazione <<Fondo per i corregionali all'estero>> e con lo stanziamento complessivo di 3.098.000 euro, suddiviso in ragione di 1.549.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. All'onere complessivo di 3.098.000 euro, suddiviso in ragione di 1.549.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 5580 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, intendendosi corrispondentemente revocate le autorizzazioni di spesa relative agli anni 2003 e 2004.
3. Per il finanziamento del programma di politica attiva nei confronti degli emigrati per l'anno 2002, ivi compreso l'intervento di cui all'articolo 15, comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5580 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. All'onere di 500.000 euro per l'anno 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2), il cui stanziamento è ridotto di pari importo.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 2, L. R. 23/2002
Art. 19
 (Entrata in vigore e prima applicazione)
1. Le disposizioni di cui ai capi II e III e agli articoli 3, 4 e 17 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003.
2. Per il triennio 2003-2005 le procedure di programmazione di cui all'articolo 6 sono concluse entro il 31 marzo 2003 con l'approvazione del piano triennale.
3. Le domande di contributo di cui all'articolo 13, comma 3, relative all'anno 2003, sono presentate entro il 31 gennaio 2003.