LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25

Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/10/2002
Allegati:
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 1
 (Natura e finalità dell'EZIT)
1. L'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), ente pubblico non economico, dotato di piena capacità di diritto pubblico e privato, promuove lo sviluppo delle attività industriali, economiche e di servizi nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alle vigenti normative e modificato nelle parti evidenziate dalle allegate planimetrie (allegato A).
2. L'EZIT amministra il comprensorio industriale anche con funzioni autorizzatorie delle attività ritenute idonee e compatibili con la pianificazione del territorio e con la destinazione d'uso urbanistica.
3. L'EZIT ha durata illimitata.
4. L'EZIT è dotato di autonomia finanziaria fondata sulle seguenti fonti finanziarie:
a) i contributi comunitari, statali, regionali e privati;
b) i ricavi derivanti dalla vendita degli immobili e dalla riscossione dei canoni di locazione;
c) i contributi e i canoni a copertura dei costi sostenuti dall'Ente per i servizi erogati.

5. L'Ente accede ai finanziamenti previsti dalla Comunità europea, dallo Stato e dalla Regione a favore dei Consorzi industriali.
Art. 2
 (Organi)
1. Sono organi dell'EZIT:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 3
 (Presidente)
1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo professionale e imprenditoriale, dura in carica quattro anni, ed è rinnovabile una sola volta.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'EZIT, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori ed esercita le competenze previste dallo statuto.
3. Il Presidente, in caso di assenza, impedimento o vacanza è sostituito dal Vicepresidente, nominato ai sensi dello statuto.
Art. 4
 (Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e controllo delle attività dell'Ente ed è composto, oltre che dal Presidente, da quattordici membri di comprovata esperienza nel campo professionale e imprenditoriale, nominati con decreto del Presidente della Regione e designati come segue:
a) due rappresentanti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) un rappresentante della Provincia di Trieste;
c) un rappresentante del Comune di Trieste;
d) un rappresentante del Comune di Muggia;
e) un rappresentante del Comune di San Dorligo della Valle;
f) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste;
g) un rappresentante dell'Autorità portuale di Trieste;
h) un rappresentante del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'Area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste;
i) un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni degli industriali;
l) un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni degli artigiani;
m) un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni dei commercianti;
n) due rappresentanti designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2. In caso di mancata designazione unitaria dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere i), l), m) e n), il Presidente della Regione nomina i membri mancanti scelti tra persone di comprovata esperienza nella rispettiva categoria.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, è preposto alla gestione dell'Ente ed esercita le funzioni ad esso attribuite dallo statuto.
4. Le richieste di designazione sono fatte dall'EZIT; le designazioni sono comunicate dall'EZIT alla Direzione regionale dell'industria per la predisposizione degli atti di nomina.
Art. 5
 (Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. I revisori dei conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
3. Il Collegio dei revisori dei conti invia una volta all'anno alla Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dell'EZIT.
4. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del codice civile.
5. Il Collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo finanziario, contabile e gestionale.
Art. 6
 (Direttore)
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, dura in carica ulteriori centottanta giorni rispetto al Consiglio di amministrazione che l'ha nominato ed è rinnovabile.
2. Nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione e dalle direttive del Presidente, il Direttore è responsabile della gestione dell'Ente.
3. Il Direttore è a capo del personale ed è responsabile dell'organizzazione degli uffici dell'Ente. È responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione dell'Ente.
4. Le competenze funzionali del Direttore sono precisamente quelle previste dallo statuto e dal regolamento del personale vigente.
Art. 7
 (Competenze dell'Ente)
1. Nell'ambito del proprio territorio e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'EZIT, in particolare:
a) promuove e favorisce lo sviluppo economico e infrastrutturale dell'area amministrata autorizzando gli insediamenti di attività industriali, economiche e di servizi;
b) provvede alla programmazione e pianificazione del territorio;
c) acquisisce, vende e dà in locazione aree e immobili al fine di consentire la realizzazione di insediamenti industriali, economici e di servizi o di attività connesse;
d) progetta e realizza opere pubbliche e infrastrutture anche previo esercizio del potere di esproprio;
e) promuove e gestisce servizi alle imprese per i quali può fissare contributi e canoni a copertura dei costi sostenuti;
f) esercita funzioni di vigilanza sulla realizzazione dei progetti e dei programmi autorizzati;
g) è titolare del diritto di usare gratuitamente i fondi, gli edifici, le installazioni e i macchinari di proprietà dello Stato situati entro l'area del proprio comprensorio;
h) può espropriare aree e immobili che risultino inutilizzati, secondo i regolamenti adottati;
i) svolge funzioni di sportello unico per le attività produttive, ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, con la competenza di indire conferenze di servizi e stipulare accordi con gli enti interessati.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 e anche al di fuori del proprio territorio l'EZIT:
a) promuove e partecipa allo sviluppo produttivo e infrastrutturale dell'area di riferimento;
b) promuove, progetta e realizza, concordemente agli indirizzi delle autorità comunitarie, nazionali o regionali, zone industriali anche all'estero.

3. Per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui ai commi 1 e 2, l'EZIT opera direttamente, anche mediante la costituzione di società di capitali, ovvero collaborando con altri soggetti pubblici e privati mediante accordi, convenzioni, costituzione o partecipazione a società di capitali e partecipazione a enti di carattere transnazionale.
Art. 8
 (Statuto)
1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'EZIT.
2. Lo statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso, adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, sono inviati alla Direzione regionale dell'industria entro quindici giorni dalla loro adozione e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro i successivi quaranta giorni.
3. In caso di mancata approvazione l'EZIT adegua lo statuto adottato alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.
4. In sede di prima attuazione della presente legge lo statuto, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, è inviato alla Direzione regionale dell'industria entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa ed è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui al presente comma, l'Assessore regionale all'industria, previa diffida e fissazione di un nuovo temine per l'adempimento non superiore a trenta giorni, nomina un Commissario che provvede alla stesura dello statuto entro il termine perentorio indicato nell'atto di nomina.
Art. 9
 (Ordinamento finanziario e contabile)
1. In materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità l'EZIT è tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0105/Pres del 31 marzo 2000, pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 4 del 19 maggio 2000 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 17 maggio 2000, nonché le disposizioni in materia di contabilità economico - patrimoniale.
Art. 10
 (Vigilanza)
1. L'EZIT è sottoposto, per il tramite della Direzione regionale dell'industria, alla vigilanza della Giunta regionale, la quale esamina sotto il profilo della legittimità e del merito i seguenti atti:
a) bilancio di previsione;
b) conto consuntivo e bilancio economico patrimoniale;
c) programma annuale di attività e di promozione industriale;
d) regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale.

2. Gli atti divengono esecutivi con provvedimento di approvazione della Giunta regionale da adottarsi entro quaranta giorni dal loro ricevimento da parte della Direzione regionale dell'industria; decorso tale termine senza che nei loro confronti venga adottato alcun provvedimento, gli atti divengono comunque esecutivi.
3. In caso di mancata approvazione, l'EZIT si adegua alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.
4. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dall'EZIT ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e nomina un Commissario, che si sostituisce con pienezza di poteri agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.
Art. 11
 (Approvazione degli atti di trasferimento della proprietà e di costituzione di diritti reali)
1. Gli atti di trasferimento della proprietà e di costituzione di diritti reali, relativi agli immobili esistenti, esclusi quelli ad uso abitativo, nel proprio ambito territoriale sono approvati dall'Ente, a pena di nullità.
2. L'approvazione, che può intervenire anche successivamente agli atti stipulati fra privati, è annotata nel Libro Tavolare.
Art. 12
 (Norma transitoria)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione nomina i nuovi organi previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Fino alla nomina dei nuovi organi quelli attualmente in carica sono confermati.
3. L'attuale Direttore dell'EZIT conserva il trattamento economico, giuridico e previdenziale in godimento.
4. In sede di prima applicazione della presente legge il Direttore decade entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 13
 (Aggregazione temporanea)
1. Per la durata del primo esercizio, al nominato Consiglio di amministrazione viene aggregato, con diritto d'intervento ed espressione di parere consultivo, un rappresentante di Triestexpo Challenge 2007.
Art. 14
 (Abrogazione)
Art. 15
 (Norme di rinvio finale)
1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge costituite dall'ordine n. 66 del 18 aprile 1953 del cessato Governo militare alleato, e successive modifiche.
Art. 16
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed esplica i suoi effetti dal medesimo giorno.