LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25

Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/10/2002
Allegati:
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Allegato A sostituito da art. 22, comma 8, L. R. 12/2003
2Articolo 9 bis aggiunto da art. 12, comma 35, L. R. 11/2011
3Integrata la disciplina della legge da art. 2, comma 1, L. R. 44/2017
4Con DGR 882/2023 (B.U.R. 21/6/2023, n. 25) è stato approvato il bilancio finale di liquidazione dell'EZIT ed è stata deliberata l'estinzione dell'Ente.
Art. 1
 (Natura e finalità dell'EZIT)
1. L'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), ente pubblico non economico, dotato di piena capacità di diritto pubblico e privato, promuove lo sviluppo delle attività industriali, economiche e di servizi nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale, come evidenziato dall'allegata planimetria (allegato A) secondo la disciplina vigente in materia di Consorzi di sviluppo economico locale.
2. L'EZIT amministra il comprensorio industriale anche con funzioni autorizzatorie delle attività ritenute idonee e compatibili con la pianificazione del territorio e con la destinazione d'uso urbanistica.
3. L'EZIT ha durata illimitata.
4. L'EZIT è dotato di autonomia finanziaria fondata sulle seguenti fonti finanziarie:
a) i contributi comunitari, statali, regionali e privati;
b) i ricavi derivanti dalla vendita degli immobili e dalla riscossione dei canoni di locazione;
c) i contributi e i canoni a copertura dei costi sostenuti dall'Ente per i servizi erogati.
5. L'Ente accede ai finanziamenti previsti dalla Comunità europea, dallo Stato e dalla Regione a favore dei Consorzi industriali.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 22, comma 6, L. R. 12/2003
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 89, comma 1, L. R. 3/2015
Art. 2
 (Organi)
1. Sono organi dell'EZIT:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Revisore legale.
(1)
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 3/2015
Art. 3
 (Presidente)
1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo professionale e imprenditoriale, dura in carica quattro anni, ed è rinnovabile una sola volta.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'EZIT, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori ed esercita le competenze previste dallo statuto.
3. Il Presidente, in caso di assenza, impedimento o vacanza è sostituito dal Vicepresidente, nominato ai sensi dello statuto.
Art. 4
 (Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di controllo ed è composto dal Presidente e da due Consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione.
3. La designazione dei componenti avviene come segue:
a) il Presidente è designato dalla Giunta regionale;
b) un componente è designato congiuntamente dai comuni sul cui ambito insiste l'agglomerato industriale di competenza;
c) un componente è designato congiuntamente dalle organizzazioni degli industriali e degli artigiani.
4. In caso di mancata designazione unitaria dei componenti di cui al comma 3, lettere b) e c), il Presidente della Regione nomina i componenti mancanti scelti tra le persone di cui al comma 1.
5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, è preposto alla gestione dell'ente ed esercita le funzioni a esso attribuite dallo statuto .
6. Gli amministratori sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo.
7. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, nonché della normativa vigente in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi direttivi in enti pubblici o società pubbliche o private, abbiamo chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
8. Al Presidente è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore al 70 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il sindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.
9. Al Vicepresidente è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore al 60 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.
10. Al componente del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni riunione del Consiglio di amministrazione prevista dalla legge o dallo statuto , non superiore alla media aritmetica tra il valore massimo e il valore minimo del gettone fissato dalla Giunta regionale con riferimento alle società partecipate ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).
11. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 16/2012 . Come stabilito dal comma 2 dell'art. 11 L.R. 16/2012, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo dei componenti del Consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore della medesima L.R. 16/2012.
2Articolo sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 3/2015
Art. 5
 (Revisore legale)
1. Il Revisore legale e il suo supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano in carica quattro anni e sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell' articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
2. Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Revisore legale trasmette alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale attività produttive:
a) periodicamente copia delle relazioni sull'andamento della gestione;
b) una volta all'anno una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dell'EZIT.
4. Al Revisore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del codice civile .
5. Il Revisore esercita funzioni di controllo finanziario, contabile, gestionale e ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.
Note:
1Articolo sostituito da art. 92, comma 1, L. R. 3/2015
Art. 6
 (Direttore)
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, dura in carica ulteriori centottanta giorni rispetto al Consiglio di amministrazione che l'ha nominato ed è rinnovabile.
2. Nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione e dalle direttive del Presidente, il Direttore è responsabile della gestione dell'Ente.
3. Il Direttore è a capo del personale ed è responsabile dell'organizzazione degli uffici dell'Ente. È responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione dell'Ente.
4. Le competenze funzionali del Direttore sono precisamente quelle previste dallo statuto e dal regolamento del personale vigente.
Art. 7
 (Competenze dell'Ente)
1. Nell'ambito del proprio territorio e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'EZIT, in particolare:
a) promuove e favorisce lo sviluppo economico e infrastrutturale dell'area amministrata autorizzando gli insediamenti di attività industriali, economiche e di servizi;
b) provvede alla programmazione e pianificazione del territorio;
c) acquisisce, vende e dà in locazione aree e immobili al fine di consentire la realizzazione di insediamenti industriali, economici e di servizi o di attività connesse;
d) progetta e realizza opere pubbliche e infrastrutture anche previo esercizio del potere di esproprio;
e) promuove e gestisce servizi alle imprese per i quali può fissare contributi e canoni a copertura dei costi sostenuti;
f) esercita funzioni di vigilanza sulla realizzazione dei progetti e dei programmi autorizzati;
g) è titolare del diritto di usare gratuitamente i fondi, gli edifici, le installazioni e i macchinari di proprietà dello Stato situati entro l'area del proprio comprensorio;
h) può espropriare aree e immobili che risultino inutilizzati, secondo i regolamenti adottati;
i)   ( ABROGATA )
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 e anche al di fuori del proprio territorio l'EZIT:
a) promuove e partecipa allo sviluppo produttivo e infrastrutturale dell'area di riferimento;
b) promuove, progetta e realizza, concordemente agli indirizzi delle autorità comunitarie, nazionali o regionali, zone industriali anche all'estero.
3. Per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui ai commi 1 e 2, l'EZIT opera direttamente, anche mediante la costituzione di società di capitali, ovvero collaborando con altri soggetti pubblici e privati mediante accordi, convenzioni, costituzione o partecipazione a società di capitali e partecipazione a enti di carattere transnazionale.
3 bis. L'EZIT riscuote le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dall'EZIT medesimo. A tal fine EZIT disciplina i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nell'agglomerato industriale di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti dal medesimo realizzati.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 5, L. R. 3/2015
2Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 84, comma 1, L. R. 3/2015
3Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 84, comma 2, L. R. 3/2015
4Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 84, comma 6, L. R. 3/2015
5Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015
6Comma 3 bis aggiunto da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 39, L. R. 34/2015
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 41, L. R. 34/2015
9Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 42, L. R. 34/2015
10Integrata la disciplina della lettera g) del comma 1 da art. 2, comma 42, L. R. 34/2015
11Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 42, L. R. 34/2015
Art. 8
 (Statuto)
1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'EZIT.
2. Lo statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso, adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, sono inviati alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro quindici giorni dalla loro adozione e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro i successivi quaranta giorni.
3. In caso di mancata approvazione l'EZIT adegua lo statuto adottato alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.
4. In sede di prima attuazione della presente legge lo statuto, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, è inviato alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa ed è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui al presente comma, l'Assessore regionale all'industria, previa diffida e fissazione di un nuovo temine per l'adempimento non superiore a trenta giorni, nomina un Commissario che provvede alla stesura dello statuto entro il termine perentorio indicato nell'atto di nomina.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 88, comma 1, L. R. 3/2015
2Parole sostituite al comma 2 da art. 95, comma 1, L. R. 3/2015
3Parole sostituite al comma 4 da art. 95, comma 1, L. R. 3/2015
Art. 9
 (Ordinamento finanziario e contabile)
1. In materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità l'EZIT è tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0105/Pres del 31 marzo 2000, pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 4 del 19 maggio 2000 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 17 maggio 2000, nonché le disposizioni in materia di contabilità economico - patrimoniale.
Art. 9 bis
 (Personale dell'EZIT)
1. Al personale dell'EZIT si applica la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico e assistenziale dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia senza oneri per la Regione medesima.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 35, L. R. 11/2011
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 34/2015
Art. 10
 (Vigilanza)
1. L'EZIT è sottoposto, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, alla vigilanza della Giunta regionale, la quale esamina sotto il profilo della legittimità e del merito i seguenti atti:
a) bilancio di previsione;
b) conto consuntivo e bilancio economico patrimoniale;
c)   ( ABROGATA )
d) regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale.
2. Gli atti divengono esecutivi con provvedimento di approvazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dal loro ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di attività produttive; decorso tale termine senza che nei loro confronti venga adottato alcun provvedimento, gli atti divengono comunque esecutivi.
3. In caso di mancata approvazione, l'EZIT si adegua alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.
4. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dall'EZIT ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e nomina un Commissario, che si sostituisce con pienezza di poteri agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo non superiore a un anno.
5 bis. La Giunta regionale, in presenza di una situazione di perdurante squilibrio economico e finanziario che compromette la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili dell'ente e che determina la difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, accertata la presenza di adeguato patrimonio e di prospettive di risanamento dell'ente, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il Commissario straordinario.
5 ter. Il Commissario straordinario finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria dell'EZIT, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'EZIT. In particolare il Commissario straordinario:
a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale;
b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;
c) rileva i beni immobili affidati in gestione all'EZIT ovvero rispetto ai quali l'EZIT è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici, sono beni immobili strumentali all'attività le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore, motivata, valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;
d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali l'EZIT sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;
e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;
f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui l'EZIT sia titolare;
g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;
h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1.
5 quater. Acquisite le valutazioni di cui al comma 5 ter, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili, eccettuati quelli di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo all'EZIT con riferimento ai beni di cui al comma 5 ter, lettera d), e alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 5 ter, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 5 ter, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio dell'EZIT non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 5 ter, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.
5 quinquies. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria dell'EZIT e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Il Commissario straordinario si avvale del personale dell'EZIT per l'esercizio della sua attività.
5 sexies. Il Commissario straordinario chiude le operazione di ristrutturazione economico finanziaria entro un anno dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5 octies ovvero provvede ai sensi dell'articolo 4.
5 septies. In caso di comprovata particolare complessità la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del comma 5 bis.
5 octies. La Giunta regionale in caso di grave dissesto tale da determinare l'impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili dell'ente e il pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, ovvero in caso di cessazione o impossibilità di conseguimento dello scopo dell'EZIT, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione di EZIT e dei suoi organi e nomina un Commissario liquidatore.
5 nonies. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione di EZIT, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio di EZIT medesimo. Il commissario liquidatore di EZIT nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio dell'Ente, anche in vista dell'attuazione dell'articolo 2, comma 43, della legge regionale 34/2015, ivi compresa la rinegoziazione delle condizioni dei rapporti giuridici in essere. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario liquidatore in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.
5 nonies.1. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione da parte del commissario di relazioni trimestrali di attuazione.
5 nonies.2. Gli atti adottati dal Commissario liquidatore in relazione al bilancio di previsione 2015 hanno natura di atti propedeutici alla stesura del bilancio finale di liquidazione.
5 decies. Ai Commissari di cui ai commi 5 bis e 5 octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai sindaci dei comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione liquidatoria di EZIT.
5 undecies.  
( ABROGATO )
5 duodecies. Il Commissario liquidatore chiude le operazioni di liquidazione entro il 30 giugno 2018, alla scadenza dei quali rimette alla Giunta regionale il bilancio finale di liquidazione. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive, delibera sul bilancio finale di liquidazione acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente. La Giunta regionale dispone l'estinzione di EZIT e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui al Consorzio di sviluppo economico locale dell’area giuliana.
5 terdecies. Al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
5 quaterdecies. Qualora alla data del 30 giugno 2018 la gestione liquidatoria non sia definitivamente chiusa, i rapporti attivi e passivi del soppresso Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), nonché i beni patrimoniali disponibili di cui al comma 5 duodecies, transitano in apposita gestione a contabilità separata presso il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana tale da garantire la distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività sino alla definizione delle residue attività liquidatorie. La gestione separata di cui al presente comma è amministrata, sotto la vigilanza della Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di vigilanza secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche, dal Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del soppresso EZIT. Per lo svolgimento delle attività derivanti dalla gestione separata il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana si avvale di proprio personale i cui oneri sono a carico della gestione liquidatoria. Alla chiusura della gestione liquidatoria si applica quanto previsto dal comma 5 duodecies.
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015
2Parole sostituite al comma 2 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015
3Parole sostituite al comma 5 da art. 94, comma 1, lettera c), L. R. 3/2015
4Comma 5 bis aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
5Comma 5 ter aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
6Comma 5 quater aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
7Comma 5 quinquies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
8Comma 5 sexies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
9Comma 5 septies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
10Comma 5 octies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
11Comma 5 nonies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
12Comma 5 decies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
13Comma 5 undecies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
14Comma 5 duodecies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
15Comma 5 ter decies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
16Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 3/2015
17Parole sostituite al comma 2 da art. 95, comma 1, L. R. 3/2015
18Parole aggiunte al comma 5 nonies da art. 65, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
19Comma 5 nonies .1 aggiunto da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
20Comma 5 nonies .1.1 aggiunto da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
21Parole aggiunte al comma 5 duodecies da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
22Comma 5 undecies abrogato da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
23Parole sostituite al comma 5 duodecies da art. 1, comma 13, L. R. 16/2016
24Parole sostituite al comma 5 duodecies da art. 2, comma 52, L. R. 37/2017
25Integrata la disciplina del comma 5 duodecies da art. 4, comma 1, L. R. 44/2017
26Parole aggiunte al comma 5 duodecies da art. 1, comma 30, lettera a), L. R. 14/2018
27Comma 5 quater decies aggiunto da art. 1, comma 30, lettera b), L. R. 14/2018
Art. 11
 (Approvazione degli atti di trasferimento della proprietà)
1. L'efficacia degli atti di trasferimento della proprietà relativi agli immobili esistenti nell'ambito territoriale dell'EZIT, esclusi quelli ad uso abitativo, è sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio da parte dell'Ente stesso di apposita approvazione.
2. Gli atti di trasferimento vengono inviati entro quindici giorni dalla loro stipula all'EZIT che li approva entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali l'approvazione si intende accordata.
Note:
1Articolo sostituito da art. 22, comma 7, L. R. 12/2003
2Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 34, L. R. 20/2018
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 35, L. R. 20/2018
Art. 12
 (Norma transitoria)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione nomina i nuovi organi previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Fino alla nomina dei nuovi organi quelli attualmente in carica sono confermati.
3. L'attuale Direttore dell'EZIT conserva il trattamento economico, giuridico e previdenziale in godimento.
4. In sede di prima applicazione della presente legge il Direttore decade entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 13
 (Aggregazione temporanea)
1. Per la durata del primo esercizio, al nominato Consiglio di amministrazione viene aggregato, con diritto d'intervento ed espressione di parere consultivo, un rappresentante di Triestexpo Challenge 2007.
Art. 14
 (Abrogazione)
Art. 15
 (Norme di rinvio finale)
1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge costituite dall'ordine n. 66 del 18 aprile 1953 del cessato Governo militare alleato, e successive modifiche.
Art. 16
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed esplica i suoi effetti dal medesimo giorno.