LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Le parole "Legge regionale 16 gennaio, n. 2" devono correttamente leggersi "Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2", come da Avviso di rettifica pubblicato sul B.U.R. 20/2/2002, n. 8.
2Articolo 124 bis aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 13/2002
3Parole sostituite all' Allegato E da art. 9, comma 10, L. R. 13/2002
4Parole aggiunte all' Allegato A da art. 67, comma 1, L. R. 18/2003
5Parole sostituite all' Allegato B da art. 42, comma 4, L. R. 18/2004
6Parole aggiunte all' Allegato B da art. 42, comma 5, L. R. 18/2004
7Articolo 13 bis aggiunto da art. 106, comma 15, L. R. 29/2005
8Rubrica modificata all' Allegato C da art. 106, comma 42, L. R. 29/2005
9Parole sostituite all' Allegato C da art. 106, comma 43, L. R. 29/2005
10Parole sostituite all' Allegato C da art. 106, comma 44, L. R. 29/2005
11Parole soppresse all' Allegato C da art. 106, comma 45, L. R. 29/2005
12Parole aggiunte all' Allegato C da art. 106, comma 46, L. R. 29/2005
13Parole soppresse all' Allegato C da art. 106, comma 47, L. R. 29/2005
14Articolo 58 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 7/2007
15Articolo 92 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 7/2007
16Parole sostituite all' Allegato C da art. 24, comma 1, L. R. 7/2007
17Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 83 da art. 5, comma 57, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
18Articolo 179 bis aggiunto da art. 5, comma 75, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
19Sostituito il punto 1.18, lettera A1, dell'Allegato A, da DPReg. 2/4/2009, n. 89, (B.U.R. 15/4/2009, n. 15).
20Abrogato il punto 2.24, lettera A1, dell'Allegato A, da DPReg. 2/4/2009, n. 89, (B.U.R. 15/4/2009, n. 15).
21Aggiunto periodo al punto 1.07, lettera B1, dell'Allegato B, da DPReg. 2/4/2009, n. 89, (B.U.R. 15/4/2009, n. 15).
22Sostituita lettera A1 dell'Allegato A, da DPReg. 1/7/2009, n. 0173/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
23Parole aggiunte all' Allegato A da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
24Parole sostituite all' Allegato A da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
25Allegato A3 aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
26Parole sostituite all' Allegato B da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
27Parole aggiunte all' Allegato B da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
28Allegato B3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010
29Allegato B4 aggiunto da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 2/2010
30Allegato A sostituito con sezioni A1.1 e A1.2, aggiunte sezioni A1.1bis, A1.2bis, A2.1 e A2.2 da DPReg. 82/2010 (B.U.R. 12/5/2010, n.19).
31Articolo 82 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 13/2010 , a decorrere dall'anno 2011 come previsto dall'art. 4, comma 3 della medesima legge.
32Allegato A1 sostituito con sezione A1.1 e A1.1bis, Allegato A2 sostituito con sezione A2.1 da DPReg. 38/2012 (B.U.R.15/2/2012, n. 7).
33Allegato B bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 13/2010
34Articolo 63 bis aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 26/2012
35Articolo 137 bis aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2012
36Sostituita la rubrica del Titolo XI del Capo III da art. 86, comma 1, L. R. 4/2013
37Articolo 150 bis aggiunto da art. 82, comma 1, L. R. 4/2013
38Articolo 100 bis aggiunto da art. 74, comma 1, L. R. 4/2013
39Articolo 56 bis aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 4/2013
40Sezioni A1.1, A1.2, A2.1 e A2.2 dell'Allegato A sostituite, sezioni A1.1bis e A1.2bis dell'Allegato A soppresse da DPReg. 192/2013 (B.U.R.23/10/2013, n.43).
41Articolo 55 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 4/2013
42Articolo 24 bis aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 4/2013
43Articolo 104 bis aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 21/2013
44Modificato il titolo della legge da art. 71, comma 1, L. R. 21/2016
45Articolo 121 bis aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 21/2016
46Articolo 121 ter aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 21/2016
47Capo I del Titolo I abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
48Capo I del Titolo II abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
49Capo III del Titolo II abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
50Capo IV del Titolo II abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
51Capo VI del Titolo II abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
52Capo II del Titolo III abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
53Capo II del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
54Capo III del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
55Capo IV del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
56Capo V del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
57Capo VI del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
58Capo VII del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
59Capo VIII del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
60Capo X del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
61Capo XI del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
62Capo I del Titolo V abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
63Capo V del Titolo II abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
64Capo III del Titolo III abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
65Capo II del Titolo X abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
66Capo III del Titolo III abrogato da art. 1, comma 21, L. R. 6/2017 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016.
67Capo II del Titolo X abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
68Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
69Il regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016 è stato emanato con DPReg. 19/9/2022, n. 0115/Pres (B.U.R. 5/10/2022, n. 40) ed è in vigore dal 6/10/2022.
TITOLO I
 PRINCIPI GENERALI
CAPO I
 Principi generali
Art. 1

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 1, L. R. 29/2005
2Comma 2 sostituito da art. 106, comma 2, L. R. 29/2005
3Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
4Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 2

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
TITOLO II
 ORDINAMENTO DEL SETTORE TURISTICO
CAPO I
 Soggetti operanti nel settore turistico
Art. 5

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 106, comma 3, L. R. 29/2005
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO II
 Funzioni della Regione e attività di promozione turistica
Art. 6

( ABROGATO )

(7)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 4, L. R. 29/2005
2Comma 2 sostituito da art. 106, comma 5, L. R. 29/2005
3Comma 2 bis aggiunto da art. 106, comma 6, L. R. 29/2005
4Parole sostituite al comma 3 da art. 106, comma 7, L. R. 29/2005
5Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 58, comma 1, L. R. 16/2008
6Parole soppresse al comma 2 bis da art. 36, comma 1, L. R. 13/2009
7Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 7
 (Promozione turistica)
1. La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite PromoTurismoFVG.
2. Ai fini della presente legge per società d'area si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 106, comma 8, L. R. 29/2005
2Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 21/2016
Art 8

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 106, comma 9, L. R. 29/2005
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO III
 Agenzie di informazione e accoglienza turistica
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 13/2002
2Comma 2 interpretato da art. 37, comma 4, L. R. 18/2004
3Articolo sostituito da art. 106, comma 10, L. R. 29/2005
4Parole soppresse al comma 3 da art. 33, comma 1, L. R. 13/2008
5Comma 3 bis aggiunto da art. 33, comma 2, L. R. 13/2008
6Comma 3 ter aggiunto da art. 33, comma 2, L. R. 13/2008
7Comma 3 quater aggiunto da art. 33, comma 2, L. R. 13/2008
8Parole aggiunte al comma 3 quater da art. 2, comma 76, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
9Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 43, L. R. 12/2010
10Comma 3 sostituito da art. 3, comma 25, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11Parole sostituite al comma 3 bis da art. 3, comma 25, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, L. R. 16/2012
13Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
14Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
15Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
16Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
17Parole sostituite al comma 3 quater da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
18Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
19Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Comma 3 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 13/2002
2Articolo sostituito da art. 106, comma 11, L. R. 29/2005
3Numero 4) della lettera a) del comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 16/2010
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
6Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
7Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
8Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
9Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 106, comma 12, L. R. 29/2005
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
3Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
4Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 3, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
5Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 50, comma 1, L. R. 18/2003
2Articolo sostituito da art. 106, comma 13, L. R. 29/2005
3Parole sostituite alla lettera f) del comma 2 da art. 34, comma 1, L. R. 13/2008
4Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
5Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
6Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
7Parole sostituite alla lettera f) del comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
8Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
9Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 106, comma 14, L. R. 29/2005
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 11, lettera a), L. R. 3/2014
3Comma 2 sostituito da art. 3, comma 11, lettera b), L. R. 3/2014
4Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
6Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
7Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 13 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 106, comma 15, L. R. 29/2005
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 84, L. R. 12/2006 . Vedi anche la disciplina di cui all'art. 6, comma 88, primo periodo della L.R. 12/2006.
3Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 2, comma 80, lettera a), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
4Lettera e bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 80, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
5Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
6Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
8Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
9Articolo abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 106, comma 16, L. R. 29/2005
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 87, L. R. 12/2006 . Vedi anche la disciplina di cui all'art. 6, comma 88, primo periodo della L.R. 12/2006.
3Articolo abrogato da art. 2, comma 80, lettera c), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 106, comma 17, L. R. 29/2005
2Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
3Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 51, comma 1, L. R. 18/2003
2Articolo abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 106, comma 18, L. R. 29/2005
2Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
4Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
2Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
3Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 106, comma 19, L. R. 29/2005
2Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
5Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 106, comma 20, L. R. 29/2005
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 13/2008
3Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 35, comma 2, L. R. 13/2008
4Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 3, L. R. 13/2008
5Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 2/2010
6Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
8Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
9Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 106, comma 21, L. R. 29/2005
2Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
5Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
6Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
7Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1Comma 3 sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 18/2003
2Parole soppresse al comma 1 da art. 106, comma 22, L. R. 29/2005
3Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 22, L. R. 29/2005
4Parole soppresse al comma 3 da art. 106, comma 23, L. R. 29/2005
5Comma 4 sostituito da art. 106, comma 24, L. R. 29/2005
6Comma 2 abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
7Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
9Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
10Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 24 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 4/2013
2Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
4Articolo abrogato da art. 105, comma 2, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dall'1/1/2017, come disposto all'art. 105, c. 2, della medesima L.R. 21/2016.
CAPO IV
 Comuni e Province
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 sostituito da art. 106, comma 25, L. R. 29/2005
2Comma 3 abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
3Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 4/2013
4Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
5Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO V
 Associazioni Pro-loco
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
2Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
3Parole sostituite al comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
4Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 28

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 23, comma 13, L. R. 12/2003
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 106, comma 26, L. R. 29/2005
3Integrata la disciplina del comma 2 da art. 107, comma 17, L. R. 29/2005
4Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 29

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 30

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 138, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 139, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
3Parole soppresse al comma 1 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4Parole soppresse al comma 2 da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
5Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
6Parole sostituite al comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
7Parole sostituite al comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
8Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 45, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
9Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
10Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 53, comma 1, L. R. 18/2003
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 140, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
3Parole soppresse al comma 1 da art. 45, comma 1, L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
5Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
6Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 77, lettera a), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 77, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
4Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
5Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
6Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
Art. 34

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 13/2002
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 35

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO VI
 Consorzi turistici
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
TITOLO III
 ATTIVITÀ DI VIAGGIO E TURISMO
CAPO I
 Agenzie di viaggio e turismo
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2007
2Articolo sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 4/2013
3Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 45
 (Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)
1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo conseguita con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 46 ovvero essere in possesso delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
2. Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.
3. I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l'obbligo di svolgere la loro attività con continuità ed esclusività.
4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all' articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 4/2013
Art. 46
 (Regolamento regionale)
1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 2/2010
2Articolo sostituito da art. 48, comma 1, L. R. 4/2013
Art. 47
 (Albo regionale dei Direttori tecnici)
1. Presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario è istituito l'albo regionale dei Direttori tecnici, di seguito denominato albo, cui possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 45.
2. Sono iscritti d'ufficio all'albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti all'albo di cui alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 48

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 57, L. R. 14/2012
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 51

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
CAPO II
 Associazioni e imprese
Art. 52

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
2Parole sostituite al comma 3 da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
3Parole sostituite al comma 4 da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
4Comma 2 abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
5Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO III
 Incentivi e sanzioni
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 21, L. R. 6/2017 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016.
3Il regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016 è stato emanato con DPReg. 19/9/2022, n. 0115/Pres (B.U.R. 5/10/2022, n. 40) ed è in vigore dal 6/10/2022.
Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1Comma 01 aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 18/2003
2Articolo sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 4/2013
3Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 55 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 14/2017
TITOLO IV
 STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 sostituito da art. 106, comma 27, L. R. 29/2005
2Articolo sostituito da art. 54, comma 1, L. R. 4/2013
3Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 21/2013
4Comma 3 sostituito da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
5Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 56 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 57

( ABROGATO )

Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 106, comma 28, L. R. 29/2005
2Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 29, L. R. 29/2005
3Comma 3 sostituito da art. 106, comma 30, L. R. 29/2005
4Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 7/2007
5Comma 3 abrogato da art. 18, comma 2, L. R. 7/2007
6Integrata la disciplina del comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 7/2007
7Articolo sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 4/2013
8Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 106, comma 31, L. R. 29/2005
2Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 7/2007
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 25, comma 2, L. R. 7/2007
4Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 58 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 7/2007
2Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 106, comma 32, L. R. 29/2005
2Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 60

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 61

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 62
 (Regolamenti)
1. Con regolamento regionale sono disciplinati:
a)   ( ABROGATA )
b) la composizione e il funzionamento della Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva di cui all'articolo 90, comma 1, e le materie d'esame.
(2)
Note:
1Articolo sostituito da art. 57, comma 1, L. R. 4/2013
2Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 58, comma 1, L. R. 4/2013
2Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
3Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 63 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
3Comma 2 bis abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 19/2015
4Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO II
 Strutture ricettive alberghiere
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1Parole soppresse al comma 7 da art. 9, comma 4, L. R. 13/2002
2Comma 9 bis aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 18/2003
3Comma 9 ter aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 18/2003
4Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 4, L. R. 16/2008
5Comma 9 quater aggiunto da art. 58, comma 5, L. R. 16/2008
6Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
7Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
8Comma 7 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
9Comma 9 quater abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010
10Comma 7 sostituito da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
11Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 61, L. R. 11/2011
12Comma 7 ter abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
13Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 65

( ABROGATO )

(7)
Note:
1Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 78, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 17/2010
4Parole sostituite al comma 1 da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
5Comma 2 sostituito da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
6Comma 2 bis aggiunto da art. 59, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
7Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 66

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO III
 Strutture ricettive all'aria aperta
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 18/2004
2Comma 4 bis aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 18/2004
3Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
4Comma 4 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
5Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 26/2012
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
7Comma 4 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
8Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 2, L. R. 18/2004
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
3Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
4Articolo sostituito da art. 48, comma 1, L. R. 26/2012
5Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 69

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 70

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 21/2005
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO IV
 Strutture ricettive a carattere sociale
Art. 71

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 56, comma 1, L. R. 18/2003
2Comma 3 sostituito da art. 2, comma 89, L. R. 20/2015
3Comma 3 sostituito da art. 54, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
4Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
CAPO V
 Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi
Art. 73

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 74

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 75

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 76

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO VI
 Esercizi di affittacamere
Art. 77

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 13/2010
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 78

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 79

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 80

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
CAPO VII
 Bed and breakfast
Art. 81

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 13/2010
2Articolo sostituito da art. 60, comma 1, L. R. 4/2013
3Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 82

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 13/2010
2Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 13/2010
3Parole sostituite al comma 1 bis da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
4Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 82 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 13/2010 , a decorrere dall'anno 2011 come previsto dall'art. 4, comma 3 della medesima legge.
2Comma 2 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 26/2012
3Articolo sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 4/2013
4Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO VIII
 Unità abitative ammobiliate a uso turistico
Art. 83

( ABROGATO )

Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 57, comma 1, L. R. 18/2003
2Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 1, L. R. 18/2003
3Articolo sostituito da art. 106, comma 33, L. R. 29/2005
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 25, comma 4, L. R. 7/2007
5Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 83 da art. 5, comma 57, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
6Articolo sostituito da art. 5, comma 58, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 60, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
8Comma 3 abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
9Comma 4 abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
10Comma 5 bis aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 4/2013
11Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2014
12Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 84

( ABROGATO )

Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 106, comma 34, L. R. 29/2005
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 106, comma 35, L. R. 29/2005
3Articolo sostituito da art. 63, comma 1, L. R. 4/2013
4Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 85

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
2Comma 1 bis sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 4/2013
4Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 86

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 5, L. R. 13/2002
2Articolo abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
CAPO IX
 Requisiti di accesso all'attività di impresa ricettiva
Art. 87
 (Iscrizione nel registro delle imprese)
1. Ai fini dell'esercizio delle strutture ricettive in forma di impresa, i titolari o gestori si iscrivono nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Note:
1Articolo sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 4/2013
Art. 88
 (Requisiti per l'esercizio di attività ricettiva)
1. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare e il suo rappresentante, nonché il gestore qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 7/2007
2Comma 1 ter aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 7/2007
3Comma 1 sostituito da art. 66, comma 1, L. R. 4/2013
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 73, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
5Comma 01 aggiunto da art. 73, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
6Comma 1 bis abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
7Comma 1 ter abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
8Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, L. R. 14/2017
9Lettera b ter) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, L. R. 14/2017
10Articolo sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
Art. 89

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
Art. 90

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 67, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
Art. 91

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 68, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
2Parole sostituite al comma 1 da art. 68, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
3Parole sostituite al comma 1 da art. 68, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
4Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
CAPO X
 Norme comuni
Art. 92

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 69, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 42, comma 1, L. R. 19/2015
Art. 92 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 7/2007
2Articolo sostituito da art. 74, comma 1, L. R. 21/2013
3Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 93

( ABROGATO )

(8)
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 23, comma 14, L. R. 12/2003
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 59, comma 1, L. R. 18/2003
3Comma 3 bis sostituito da art. 59, comma 2, L. R. 18/2003
4Comma 3 ter aggiunto da art. 59, comma 3, L. R. 18/2003
5Comma 3 quater aggiunto da art. 59, comma 3, L. R. 18/2003
6Parole sostituite al comma 3 quater da art. 23, comma 1, L. R. 7/2007
7Parole sostituite al comma 3 da art. 70, comma 1, L. R. 4/2013
8Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 94

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 sostituito da art. 106, comma 36, L. R. 29/2005
2Comma 1 sostituito da art. 71, comma 1, L. R. 4/2013
3Articolo sostituito da art. 75, comma 1, L. R. 21/2013
4Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
5Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 95

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 36, comma 1, L. R. 13/2008
2Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 96

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 19/2015
3Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 97

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 98

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO XI
 Vigilanza e sanzioni
Art. 99

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 100

( ABROGATO )

Note:
1Comma 4 sostituito da art. 60, comma 1, L. R. 18/2003
2Comma 8 bis aggiunto da art. 60, comma 2, L. R. 18/2003
3Comma 3 sostituito da art. 106, comma 37, L. R. 29/2005
4Articolo sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 4/2013
5Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 100 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 74, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
TITOLO V
 Stabilimenti balneari
CAPO I
 Stabilimenti balneari
Art. 101

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 8/2015
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 102

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 75, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 103

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 76, comma 1, L. R. 21/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 104

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 13/2008 . Si veda anche la disciplina transitoria di cui all'art. 39 della medesima L.R. 13/2008.
2Articolo sostituito da art. 76, comma 1, L. R. 4/2013
3Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 104 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 21/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 105

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 77, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
TITOLO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE
CAPO I
 Turismo itinerante
Art. 106

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 107

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 108

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 106, comma 38, L. R. 29/2005
2Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
3Articolo abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 14/2017
Art. 109

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 140, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
TITOLO VII
 TURISMO CONGRESSUALE
CAPO I
 Attività congressuale
Art. 110
 (Organizzazione, promozione e commercializzazione del prodotto congressuale)
1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo dell'attività congressuale come occasione di promozione del territorio e di sviluppo economico per l'intera comunità regionale nell'ottica di una strategia di crescita complessiva del comparto turistico.
2. La Regione sostiene i soggetti che si occupano della promozione e commercializzazione del prodotto congressuale all'interno di strutture idonee, come definite dai commi successivi, favorendo lo svolgimento di attività di razionalizzazione, coordinamento e promozione del comparto congressuale regionale.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono chiamati a:
a) gestire le strutture congressuali e i centri congressi, di cui ai commi 4, 5 e 6, idonei a ospitare manifestazioni nazionali e internazionali;
b) svolgere attività di promozione, studi e ricerche su problemi tecnici e organizzativi della gestione del turismo congressuale per garantire la massima qualità dei servizi offerti;
c) realizzare incontri e aggiornamenti per operatori turistici, operatori e tecnici sui temi inerenti le attività congressuali e turistiche collegate.
4. Sono strutture congressuali gli edifici permanenti appositamente predisposti per lo svolgimento di riunioni, dotati di installazioni tecniche di base adeguate alle esigenze più diverse, provvisti di servizi in grado di dare risposte qualitativamente, quantitativamente e professionalmente valide alle richieste dei partecipanti, in grado di offrire personale specializzato e plurilingue.
5. I centri congressi devono comprendere sale di differente grandezza, di cui una con una capienza sufficiente ad accogliere in seduta plenaria tutti i partecipanti ad una riunione, dichiarandone la capacità massima. Le altre sale devono permettere la riunione di commissioni, comitati, gruppi di lavoro diverso, con un numero proporzionale di uffici per assicurare i servizi, tenendo conto delle condizioni di comfort, d'igiene e sicurezza, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
6. I centri congressi dovranno garantire per ogni sala superiore ai cinquanta posti le seguenti dotazioni tecnologiche: un efficiente impianto di sonorizzazione, uno schermo adeguato alle dimensioni della sala secondo le tabelle tecniche (rapporto distanza fondo sala/schermo), un impianto di illuminazione graduabile e sezionabile, con controllo facilmente accessibile dalla sala e dalla regia; dovranno garantire inoltre che le sale di capienza uguale o superiore ai trecento posti siano dotate di cablaggi audio e video posizionati lungo la sala e sul palco, i quali consentano il controllo da parte di una regia centralizzata.
Art. 111

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 49, L. R. 14/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
3Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
4A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
TITOLO VIII
 PROFESSIONI TURISTICHE
CAPO I
 Guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica
Art. 112
 (Definizione delle attività)
1. È guida turistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a luoghi di interesse turistico, storico, artistico, ambientale, enogastronomico e socioculturale, ivi compresi opere d'arte, musei, gallerie, mostre, esposizioni, siti archeologici, luoghi di culto, castelli, ville, giardini e simili, illustrandone gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.
2. È accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e naturalistiche.
3. È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad aree protette e altri ambienti di interesse naturalistico, ivi compresi i siti allestiti e le strutture museali o espositive inerenti detti ambienti, illustrando gli aspetti naturalistici, paesaggistici, ambientali ed etnografici del territorio.
4. Le prestazioni delle figure professionali di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono svolte in lingua italiana e/o in due o più lingue straniere.
Art. 113
 (Albi di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica)
1. L'esercizio nella regione Friuli Venezia Giulia dell'attività di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, è subordinato all'iscrizione, rispettivamente, agli albi di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, istituiti presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, di seguito denominati albi.
2. Possono chiedere l'iscrizione agli albi coloro che sono in possesso dell'attestato comprovante il superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 114, ovvero che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 115, comma 3.
3. Agli iscritti all'albo professionale sono rilasciati la tessera di riconoscimento e un apposito distintivo le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, e 10 gennaio 1987, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 2/2010
Art. 114
 (Esami di idoneità)
1. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità, gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) possesso del diploma di istruzione secondaria o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;
d) possesso dell'attestato di frequenza di specifici corsi di formazione professionale; ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per guida turistica e guida naturalistica o ambientale escursionistica, la durata del corso non può essere inferiore a duecentocinquanta ore;
e) conoscenza di almeno due lingue straniere di cui una tra quelle maggiormente diffuse negli Stati membri dell'Unione europea per le quali viene stabilito, con la deliberazione di cui al comma 2, un diverso grado di approfondimento in ragione della figura professionale.
(1)
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, disciplina le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, le modalità di nomina e funzionamento delle commissioni esaminatrici, la composizione, il numero e le qualifiche degli esperti designati dai rispettivi Collegi e individua le materie oggetto d'esame, comprendenti la conoscenza della realtà storica, geografica, culturale e ambientale della regione Friuli Venezia Giulia per gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
2Parole soppresse al comma 2 da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
Art. 115
 (Esonero totale o parziale dall'esame di idoneità)
1. Le guide turistiche e le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia, devono sostenere l'esame di idoneità limitatamente alle materie inerenti la conoscenza della realtà storica, culturale e ambientale della regione Friuli Venezia Giulia, come individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 114, comma 2.
2. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia sono soggetti alle disposizioni previste dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.
3. Gli accompagnatori turistici che abbiano l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia sono esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneità come previsto dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.
4. 
( ABROGATO )
5. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente esercitano l'attività di guida turistica previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.
5 bis. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente esercitano l'attività di accompagnatore turistico, previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
2Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
3Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010
4Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 2/2010
Art. 116
 (Corsi di formazione professionale)
1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 114, comma 1, lettera d), sono organizzati o promossi dall'Amministrazione regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in collaborazione con i centri di formazione professionale e gli istituti professionali di Stato per i servizi turistici riconosciuti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.
2. Le materie oggetto di insegnamento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nell'ambito di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 114, comma 2.
Art. 117
 (Sospensione e cancellazione dell'iscrizione agli albi)
1. L'iscrizione agli albi può essere sospesa, su richiesta adeguatamente motivata dell'interessato, per un periodo non superiore a due anni.
2. È disposta la cancellazione dagli albi in caso di:
a) recidiva di cui all'articolo 142, comma 6;
b) perdita dei requisiti di cui all'articolo 114, comma 1, lettere a) e b);
c) decorso del termine di cui al comma 1, in mancanza di una dichiarazione di ripresa dell'attività resa dall'interessato.
Art. 118
 (Esenzione dall'obbligo di iscrizione all'albo ed esercizio occasionale dell'attività)
1. Sono esenti dall'obbligo di iscrizione all'albo le guide turistiche residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo, a circuito chiuso, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) alle attività divulgative del patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti a enti e associazioni e rivolte a soci e assistiti dei medesimi enti e associazioni costituiti, senza fini di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali;
b) alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-loco, svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49;
c) alle attività didattiche o di tutela di beni culturali, ambientali, naturali, svolte da soggetti dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono obbligati a munirsi di apposita dichiarazione, rilasciata dall'ente di appartenenza, da cui risultino la gratuità e l'occasionalità della prestazione.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì nei confronti:
a) delle attività didattiche svolte dagli insegnanti nei confronti degli alunni;
b) delle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole e istituti di ogni ordine e grado o svolte nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
c) dei dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo che si occupano esclusivamente dell'attività di accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e di assistenza nelle relative operazioni, muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'agenzia di viaggio e turismo.
c bis) dei soggetti di cui all' articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), che svolgano le attività di accompagnamento esclusivamente nell'ambito dei territori della Prima guerra mondiale, appositamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 6, della medesima legge.
(1)
5. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito elenco nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 4, lettera b).
Note:
1Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 78, L. R. 15/2014
Art. 119
 (Corsi di aggiornamento professionale)
1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di promuovere e organizzare corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, sentite le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Sono ammessi a frequentare i corsi di aggiornamento professionale coloro che risultano iscritti agli albi regionali.
Art. 120
 (Visite ai siti museali)
1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente agli istituti e luoghi della cultura secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato).
Note:
1Articolo sostituito da art. 75, comma 1, L. R. 21/2016
CAPO II
 Guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina
Art. 121
 (Definizione dell'attività)
1. È guida alpina chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni su qualsiasi terreno in montagna e senza limiti di difficoltà, nonché in scalate o in ascensioni alpine su roccia o su ghiaccio;
b) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche, anche fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche;
c) insegnamento delle tecniche di arrampicata sportiva, alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;
d) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.
2. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui al comma 1, con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al quinto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.
3. L'aspirante guida alpina può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.
4. L'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.
Art. 121 bis
 (Accompagnatore di media montagna)
1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 6/1989 , è accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
2. La Giunta regionale sentito il parere del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine, stabilisce le aree montane e i percorsi in cui è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna.
3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 21/2016
Art. 121 ter
 (Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada)
1. È maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e, eventualmente, fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.
2. Il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo.
3. Può richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;
c) possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva;
d) assolvimento dell'obbligo scolastico;
e) possesso della specializzazione di guida cicloturistica sportiva rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI);
f) superamento di un esame di idoneità innanzi a una Commissione esaminatrice.
(2)
4. I programmi e le modalità di svolgimento dell'esame, le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice sono determinate con regolamento regionale.
5. All'iscritto all'elenco di cui comma 2 è rilasciata una tessera di riconoscimento che è resa visibile durante l'esercizio dell'attività.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 21/2016
2Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 8, comma 7, L. R. 12/2018
Art. 122
 (Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia)
1. È riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide alpine, con compiti di tenuta degli albi di cui all'articolo 123, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.
2. La vigilanza sul Collegio delle guide alpine è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.
Art. 123
 (Iscrizione agli albi ed elenchi)
1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna, è subordinato rispettivamente all'iscrizione agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina e all'elenco degli accompagnatori di media montagna, istituiti e tenuti dal Collegio delle guide alpine sotto la vigilanza della Regione.
2. 
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
2Comma 1 sostituito da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
3Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
Art. 124
 (Borse di studio)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire borse di studio a favore di chi frequenta i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, ovvero i corsi di aggiornamento professionale, di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d).
2. Le modalità di corresponsione delle borse di studio sono determinate con regolamento regionale.
Art. 124 bis
 (Finanziamenti a favore del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia per iniziative dirette a incrementare attività escursionistiche e alpinistiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia finanziamenti per attività volte a favorire l'incremento delle attività escursionistiche e alpinistiche attraverso corsi di avviamento e perfezionamento all'alpinismo e allo sci alpinismo.
2. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 13/2002
Art. 125
 (Scuole di alpinismo)
1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 121, comma 1, lettera c), può essere autorizzata l'apertura di scuole di arrampicata sportiva, di alpinismo o di sci-alpinismo e di torrentismo dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritto al relativo albo.
2. L'apertura è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.
CAPO III
 Guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica
Art. 126
 (Definizione dell'attività)
1. È guida speleologica-maestro di speleologia chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte e cavità artificiali;
b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari;
c) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.
2. L'aspirante guida speleologica svolge solo attività di accompagnamento di persone in facili grotte naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, ad esclusione di quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili o attrezzi per la progressione; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida speleologica fa parte di comitive condotte da una guida speleologica.
3. L'aspirante guida speleologica può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche speleologiche solo nell'ambito di una scuola di speleologia.
4. L'aspirante guida speleologica deve conseguire il grado di guida speleologica-maestro di speleologia entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida speleologica; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.
Art. 127
 (Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia)
1. È istituito, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide speleologiche, con compiti di tenuta degli albi di cui all'articolo 128, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.
2. La vigilanza sul Collegio delle guide speleologiche è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.
Art. 128
 (Albi di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica)
1. L'esercizio stabile della professione di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica è subordinato all'iscrizione, rispettivamente, all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia e all'albo di aspirante guida speleologica istituiti presso il Collegio delle guide speleologiche, e di seguito denominati albi.
2. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida speleologica-maestro di speleologia e dall'aspirante guida speleologica che abbia domicilio, anche stagionale, nel territorio della regione.
Art. 129
 (Scuole di speleologia)
1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 126, comma 1, lettera b), può essere autorizzata l'apertura di scuole di speleologia, speleologia subacquea, e torrentismo dirette da una guida speleologica-maestro di speleologia iscritta al relativo albo.
2. L'apertura è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.
Art. 130
 (Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia)
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;
d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero svolgimento dell'attività di istruttore nell'ambito dello stesso Corpo o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano o della Commissione nazionale scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana, ovvero svolgimento, per almeno un mandato, dell'incarico di responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero esercizio della professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, ovvero svolgimento, da parte delle guide alpine iscritte al proprio Albo da almeno due anni, delle attività di cui all'articolo 126, comma 1, comprovato dal Collegio regionale delle guide alpine.
(2)
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell'attività svolta.
Note:
1Articolo sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 18/2003
2Parole soppresse al comma 1 da art. 42, comma 3, L. R. 18/2004
CAPO IV
 Maestro di sci
Art. 131
 (Definizione dell'attività)
1. È maestro di sci chi insegna per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.
Art. 132
 (Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia)
1. È riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio dei maestri di sci, con compiti di tenuta dell'albo di cui all'articolo 133, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.
2. La vigilanza sul Collegio dei maestri di sci è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.
Art. 133
 (Albo dei maestri di sci)
1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione all'albo dei maestri di sci, istituito presso il Collegio dei maestri di sci di cui all'articolo 132.
2. L'albo dei maestri di sci è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) maestro di sci discipline alpine;
b) maestro di sci discipline del fondo;
c) maestro di sci discipline dello snow-board.
(1)
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 79, comma 1, L. R. 21/2016
Art. 134
 (Scuole di sci)
1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività di insegnamento delle tecniche sciistiche, è autorizzata l'apertura di scuole di sci.
2. La scuola di sci autorizzata viene iscritta nell'elenco regionale delle scuole di sci, tenuto dal Collegio dei maestri di sci; l'iscrizione nell'elenco regionale autorizza l'uso della denominazione <<Scuola di sci autorizzata del Friuli Venezia Giulia>>.
CAPO V
 Norme comuni
Art. 135
 (Elenchi e risorse)
1. Annualmente la Giunta regionale predispone l'elenco delle professioni turistiche riconosciute e dispone, all'interno della finanziaria regionale, gli stanziamenti esplicitamente previsti per gli scopi di cui alla presente legge.
Art. 136
 (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e maestro di sci)
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni disciplinate dai capi II, III e IV, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.
2. I corsi e gli esami di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), sono organizzati dai rispettivi Collegi in collaborazione con l'Amministrazione regionale.
3. Sono ammessi ai corsi di cui ai commi 1 e 2 i candidati che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo albo professionale e che, nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e guida speleologica-maestro di speleologia, abbiano esercitato la professione di aspirante nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.
4. Le materie connesse alla formazione professionale dei maestri di sci e delle guide alpine possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con i rispettivi Collegi.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 18/2003
Art. 137
 (Iscrizione agli albi)
1. Possono essere iscritti agli albi o elenchi di cui agli articoli 113, 123, 128 e 133 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 136;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
d) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le guide speleologiche-maestri di speleologia, e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina e per gli aspiranti guida speleologica;
e) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
g)   ( ABROGATA )
2. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine e accompagnatore di media montagna, di guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica e di maestri di sci, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all'iscrizione agli albi.
3. La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione tecnica dell'Associazione internazionale dei maestri di sci (ISIA), disciplina la tenuta dell'elenco dei titoli esteri riconosciuti come abilitanti alla libera professione.
4. Coloro che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione di guida alpina e accompagnatore di media montagna, di guida speleologica e di maestro di sci, presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
5. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui rispettivamente alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 44, e 18 aprile 1997, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 63, comma 1, L. R. 18/2003
2L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 1, lett. e) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
6Parole sostituite al comma 4 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
Art. 137 bis
 (Aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e società di servizi extralberghieri)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite PromoTurismoFVG, le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e costituite da qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa, finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia, inoltre, riconosce e promuove, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti, la costituzione di imprese organizzate anche in forma di cooperativa o con progetti di autoimprenditorialità finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista, compresi la manutenzione di impianti, percorsi e aree per la pratica sportiva o del turismo attivo, il noleggio di attrezzature e la partecipazione e organizzazione di eventi, manifestazioni e fiere al fine di incentivare la creazione di attività di servizi a supporto del turismo; tali imprese, in quanto operatori economici nel settore del turismo, possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 1 e possono assumerne la gestione organizzativa e il coordinamento.
3. Con regolamento regionale, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati:
a) i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo", nonché le forme di promozione attuate da PromoTurismoFVG;
b) i criteri e le modalità per la concessione di incentivi alle imprese di cui al comma 2 secondo la regola del <<de minimis>>.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
4Articolo sostituito da art. 81, comma 1, L. R. 21/2016
Art. 138
 (Regolamenti di attuazione)
1. Con regolamento regionale sono stabilite:
a) le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici di abilitazione tecnica, dei corsi di aggiornamento professionale, delle eventuali prove attitudinali di ammissione e le modalità di svolgimento delle prove conclusive d'esame;
b) le modalità di nomina, funzionamento e composizione delle commissioni esaminatrici di cui alla lettera a);
c) le caratteristiche e le modalità di rilascio e utilizzo della tessera di riconoscimento e dell'apposito distintivo;
d) le specializzazioni conseguibili, le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione, dei corsi di formazione per istruttori e delle relative prove d'esame;
e)   ( ABROGATA )
f) le condizioni e le modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle scuole di sci di cui all'articolo 134;
g) le modalità di aggregazione temporanea e trasferimento agli albi di cui rispettivamente agli articoli 123, 128 e 133 da parte di iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome.
(1)
Note:
1Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 82, comma 1, L. R. 21/2016
Art. 139
 (Divieti e doveri)
1. Coloro che esercitano le professioni turistiche disciplinate dal presente titolo non possono svolgere nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione. Il divieto comprende ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e turismo e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo, di imprese di trasporto, di esercizi commerciali, di pubblici esercizi e simili.
2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica, e i maestri di sci, sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, speleologi, escursionisti o sciatori, a prestare la propria opera individualmente, o nell'ambito di operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
3. Gli iscritti agli albi di cui agli articoli 123, 128 e 133 sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.
Art. 140
 (Determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali)
1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci sono liberamente determinate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale.
2. Le tariffe di cui al comma 1 devono essere comunicate entro il 30 novembre di ogni anno alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.
Art. 141
 (Scuole e istruttori del CAI e del SSI)
1. Il Club Alpino Italiano (CAI) conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Relativamente alle attività speleologiche, la medesima facoltà è attribuita alla Società Speleologica Italiana (SSI).
Art. 142
 (Sanzioni amministrative)
1.Chiunque esercita l'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico, di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di guida speleologica-maestro di speleologia, di aspirante guida speleologica, di accompagnatore di media montagna, di maestro di sci, di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, in mancanza di iscrizione ai relativi albi ed elenchi, salvi i casi di esonero dall'iscrizione, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro. Qualora l'attività sia svolta a favore di enti e associazioni, questi ultimi sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 750 euro.
2. Le guide alpine-maestri di alpinismo, gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, gli accompagnatori di media montagna, i maestri di sci che non prestano la propria opera di soccorso nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro.
3.Le guide turistiche, le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche, gli accompagnatori turistici, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, gli accompagnatori di media montagna, i maestri di sci, i maestri di mountain bike e di ciclismo fuori strada, che svolgono nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.
4. La parziale o mancata stipulazione delle previste garanzie assicurative comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 500 euro a 1.500 euro.
5. La violazione dell'obbligo di comunicazione del trasferimento dell'iscrizione all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma italiana o dell'attività in un altro Stato membro dell'Unione europea comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro.
6. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.
7. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai Comuni che le accertano e le irrogano in conformità alla legge regionale 1/1984 , fatta salva la devoluzione ai rispettivi Collegi, se previsti e ove istituiti.
8. 
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
3Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
5Parole sostituite al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016
7Parole sostituite al comma 3 da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016
8Parole sostituite al comma 4 da art. 83, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
9Parole sostituite al comma 5 da art. 83, comma 1, lettera f), L. R. 21/2016
10Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
11Parole aggiunte al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
12Comma 7 sostituito da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
13Comma 8 abrogato da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
TITOLO IX
 PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI
CAPO I
 Disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci
Art. 143
 (Attività di prevenzione, soccorso e sicurezza)
1. Al fine di garantire la realizzazione e la gestione in sicurezza delle piste da sci, come definite dall'articolo 26 bis della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, nonché un servizio di soccorso qualificato, favorendo lo sviluppo delle attività turistiche ed economiche nelle località montane, la Regione riconosce l'attività svolta dagli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, quali i pattugliatori, soccorritori e coordinatori di stazione, con compiti di prevenzione, soccorso e sicurezza alle persone infortunate.
2. Il servizio di prevenzione degli incidenti e la sicurezza delle piste sono assicurati attraverso l'organizzazione di tutte le attività dirette a prevenire gli infortuni sulle piste di sci tra cui, in particolare, la predisposizione della segnaletica idonea ad individuare le caratteristiche di pericolosità delle piste, la demarcazione e protezione delle aree sciabili durante il periodo di apertura al pubblico e la manutenzione dell'area durante tutto l'anno, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.
3. Il servizio di soccorso è assicurato mediante l'impiego di addetti dotati delle idonee attrezzature ed equipaggiamenti, attraverso le operazioni di primo soccorso, di recupero, trasporto e consegna dell'infortunato al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.
Art. 144
 (Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)
1. È istituito quale organismo di autodisciplina e autogoverno della professione, il Collegio degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato Collegio, con compiti di tenuta dell'albo e del registro di cui all'articolo 145, vigilanza sul comportamento degli iscritti, collaborazione nell'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 147, designazione degli esperti della commissione di esame nominata ai sensi dell'articolo 148 e ogni altra attività attribuita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. La vigilanza sul Collegio è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 78, comma 1, L. R. 4/2013
Art. 145
 (Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, registro degli istruttori)
1. L'esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci è subordinato all'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio.
2. Possono essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione tecnica all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 147;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
d) idoneità psicofisica attestata da un certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f)   ( ABROGATA )
3. Gli iscritti all'albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.
4. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) soccorritori;
b) pattugliatori;
c) coordinatori di stazione.
4 bis. L'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 147 è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati, di seguito denominato registro, istituito presso il Collegio. Possono essere iscritti al registro degli istruttori accreditati gli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci che abbiano conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'articolo 147, comma 1 bis.
4 ter. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno o più Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo 206/2007 .
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 64, comma 1, L. R. 18/2003
2L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 2, lett. d) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
4Comma 4 bis aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
5Comma 4 ter aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
Art. 146
 (Soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione)
1. È soccorritore chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un'area sciabile, attuando le attività di primo soccorso e di trasporto dell'infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.
2. È pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attività previste per il soccorritore nonché attività di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione più adatta alla stazione e alle condizione meteo-nivologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista, l'intervento primario nell'ambito delle procedure di soccorso più complesse, nonché ogni attività di informazione all'utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna.
3. È coordinatore di stazione chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci, le mansioni previste per il pattugliatore e le attività di coordinamento dei soccorritori e dei pattugliatori operanti nelle stazioni sciistiche di sua competenza.
Art. 147
 (Abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione e di istruttore)
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 148.
1 bis. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per istruttori organizzati dal Collegio e il superamento dei relativi esami, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 148.
2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a superare i corsi di aggiornamento professionale a pena di sospensione e decadenza dell'iscrizione all'albo.
3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall'Amministrazione regionale e sono organizzati dal Collegio almeno ogni due anni.
4. Coloro che hanno conseguito un titolo abilitante alla professione di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 319/1994.
5. Le materie connesse alla formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con il Collegio.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 18/2003
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
3Comma 1 bis aggiunto da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
Art. 148
 (Regolamento)
1. Con regolamento regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati:
a) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale per ciascuna delle figure di cui all'articolo 146;
b) le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento dell'esame finale dei corsi di abilitazione e aggiornamento e la composizione della commissione giudicatrice;
c) le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo;
d) le modalità e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale;
d bis) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione per istruttore;
e) ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della presente legge.
Note:
1Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 81, comma 1, L. R. 4/2013
2Parole sostituite al comma 1 da art. 50, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 149

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 27/2006
Art. 150
 (Istituzione del primo Albo regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari.
(2)
2. Il richiedente deve altresì dimostrare di essere in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Sicurezza Piste abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore o coordinatore di stazione.
2 bis. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 66, comma 1, L. R. 18/2003
2L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 1, lett. c) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.
Art. 150 bis
 (Istituzione del primo registro degli istruttori accreditati)
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative al registro degli istruttori accreditati di cui all'articolo 145, possono richiedere l'iscrizione al registro coloro che sono in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione che abbiano svolto attività formativa come istruttori in almeno un corso per soccorritori, pattugliatori o coordinatori di stazione nei quattro anni precedenti la data di istituzione del registro degli istruttori accreditati, allegando alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 82, comma 1, L. R. 4/2013
Art. 151
 (Sanzioni amministrative)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, lettera d), chiunque esercita l'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione in mancanza di iscrizione all'albo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro.
2. La parziale o mancata stipulazione delle garanzie assicurative di cui all'articolo 145, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 4 sono applicate dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale 1/1984.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Collegio.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 27/2006
2Parole sostituite al comma 1 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
3Parole sostituite al comma 2 da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
TITOLO X
 INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 152

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 153
 (Regolamento)
1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144 per l'organizzazione dei relativi corsi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 83, comma 1, L. R. 4/2013
2Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 51, comma 1, L. R. 4/2016
3Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 67, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016
4Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 67, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016
5Articolo sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 21/2016
Art. 154

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 155

( ABROGATO )

Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 84, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
3Articolo abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis, all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
CAPO II
 Contributi in conto capitale alle imprese turistiche
Art. 156

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 18/2014
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 43, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
3Comma 5 abrogato da art. 38, comma 3, L. R. 4/2016
4Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 67, lettera b), L. R. 14/2016
5Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
6Articolo abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis, all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
7Lettera b) del comma 2 interpretata da art. 1, comma 25, L. R. 6/2017
8Comma 1 sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 14/2017
Art. 157

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
3Articolo abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis, all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
CAPO III
 Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese turistiche
Art. 158
 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 36/1996)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola <<commerciali>>, è aggiunta la parola <<,turistiche>>.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. All'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 36/1996, dopo la parola <<commerciale>>, sono aggiunte le parole <<o turistica>>.
4. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005 , a seguito dell'abrogazione degli art. 2 e 6, L.R. 36/1996.
2Comma 4 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005 , a seguito dell'abrogazione degli art. 2 e 6, L.R. 36/1996.
CAPO IV
 Contributi in conto capitale per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, per la realizzazione di sedi di scuole di alpinismo, speleologia e sci, nonché per infrastrutture turistiche
Art. 159
 (Contributi per lo svolgimento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale e di specializzazione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni e per i corsi di aggiornamento professionale.
1 bis. Alle spese di funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), e all'articolo 148, comma 1, lettera b), si provvede con i contributi di cui al comma 1.
1 ter. Con i regolamenti di cui agli articoli 138 e 148 sono definiti i limiti e le modalità di liquidazione delle spese di cui al comma 1 bis.
2. Le domande, corredate dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, sono presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale è previsto il loro svolgimento.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 153, in misura non superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 4/2016
2Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 13/2023
3Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 13/2023
Art. 160
 (Contributi a favore di enti pubblici per le sedi di scuole di alpinismo e di speleologia e scuole di sci)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci di cui rispettivamente agli articoli 125, 129 e 134.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono concessi in uso alle scuole di alpinismo, alle scuole di speleologia e alle scuole di sci e sono vincolati alla loro specifica destinazione per cinque anni dalla data di ultimazione delle opere.
3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 98 per cento della spesa ammissibile.
Art. 161

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 interpretato da art. 5, comma 1, L. R. 11/2009
2Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 33, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 22/2012
4Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
5A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 162

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 11/2013
CAPO V
 Interventi per la promozione dello sci di fondo
Art. 163

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
2A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 164

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
2A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 165

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
2A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 166

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 27/2006
2Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 11, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
3Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
4A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 167

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 7, L. R. 13/2002
2Comma 3 sostituito da art. 5, comma 47, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione, per gli interventi di cui al comma 1, lett. a), anche per le domande presentate nel corso dell'anno 2007.
3Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
4A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 168

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
2A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 169
 (Sostegno delle attività agonistiche e giovanili)
1. La Regione riconosce alla FISI del Friuli Venezia Giulia un ruolo nella gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili, con funzioni di rappresentatività, di indirizzo, di coordinamento e di sostegno dell'attività dello sci in regione.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione interviene a sostegno dell'attività svolta dalla FISI mediante la concessione di un contributo annuo. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento previsto dal comma 1, sono demandati al Servizio delle attività ricreative e sportive.
Art. 170

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
2A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 171

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
TITOLO XI
 NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
 Azienda regionale per la promozione turistica
Art. 172
 (Soppressione dell'Azienda regionale per la promozione turistica)
1. L'Azienda regionale per la promozione turistica, di seguito denominata Azienda regionale, istituita con legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, è soppressa a decorrere dal 2 marzo 2003.
2. Con decreto del Presidente della Regione è nominato il commissario straordinario dell'Azienda regionale nella persona del suo Presidente pro-tempore, il quale si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi di indirizzo politico dell'Azienda regionale con pienezza di poteri. L'incarico decorre dalla data del decreto di nomina.
3. Il commissario esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per la gestione fino all'avvenuta soppressione dell'Azienda regionale, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il personale dell'Azienda regionale è messo a disposizione della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, che attiva le procedure di mobilità, favorendo, nell'assegnazione di detto personale, le esigenze del settore turistico.
5. Il commissario straordinario si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 8, L. R. 13/2002
CAPO II
 Riorganizzazione dell'Amministrazione regionale
Art. 173
 (Modificazioni all'assetto organizzativo degli uffici regionali)
1. In relazione al riordino del settore turistico regionale operato con la presente legge, la Giunta regionale provvede, anche con eventuale incremento del numero delle attuali strutture, alle necessarie modificazioni all'assetto organizzativo degli uffici regionali ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001.
CAPO III
 Attività promozionale
Art. 174

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 19, L. R. 23/2002
2Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 39, L. R. 29/2005
3Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 40, L. R. 29/2005
4Articolo sostituito da art. 2, comma 36, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO IV
 Disposizioni in materia di personale
Art. 175
 (Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale delle Aziende di promozione turistica)
1. Il personale di ruolo delle Aziende di promozione turistica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente a quella formalmente rivestita presso le Aziende medesime, secondo le equiparazioni di cui alla tabella <<A>> allegata alla presente legge e di cui costituisce parte integrante.
2. L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è riferito, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifica apportate anche con effetto retroattivo dalle Aziende di provenienza, alla situazione giuridica ed economica del personale all'1 gennaio 2001. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti qualifiche di provenienza.
3. Al personale di cui al comma 1 spetta, dalla data di inquadramento:
a) il trattamento economico iniziale della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro vigente;
b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata all'articolo 23, secondo comma, della legge regionale 49/1984, si intende sostituita dalla data del 31 dicembre 1988, ovvero dalla data di inizio del servizio, qualora successiva; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per "stipendio in godimento al 31 dicembre 1982" e per "stipendio iniziale", si intende il trattamento economico individuato alla lettera a).
4. A decorrere dalla data di inquadramento, al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione dell'articolo 71, comma 3, della legge regionale 44/1988, per "maturato in godimento", si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al servizio effettivo prestato nei bienni 1989-1990 e 1991-1992 presso l'amministrazione di provenienza nelle misure annue lorde fissate dalla tabella <<C>> allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 e di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'amministrazione di provenienza, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, nel caso di passaggio a qualifiche funzionali superiori avvenuto presso l'ente medesimo.
5. L'eventuale differenza tra il trattamento annuo complessivo presso l'ente di provenienza all'1 gennaio 2001 e il trattamento annuo complessivo spettante in sede di inquadramento, viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.
6. Ai fini del trattamento previdenziale a favore del personale inquadrato ai sensi del comma 1, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, previa apposita convenzione o accordo da stipularsi con l'INPDAP. All'atto dell'inquadramento le Aziende di promozione turistica versano al bilancio regionale e al Fondo di cui all'articolo 186 della legge regionale 5/1994, ad ognuno per la parte di rispettiva competenza, le quote di indennità di buonuscita maturate e accantonate nonché quelle relative all'integrazione regionale sulla buonuscita.
7. Con riferimento agli inquadramenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale.
8. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 rimane assegnato alle AIAT corrispondenti alle Aziende di promozione turistica di appartenenza. Con riferimento al personale inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente, la Giunta regionale applica la disciplina regionale vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali.
Art. 176
 (Assunzioni con contratto a tempo determinato)
1. In via transitoria i dipendenti del ruolo unico regionale provenienti dalle Aziende di promozione turistica come previsto dall'articolo 175, possono essere assunti con contratto a tempo determinato presso Consorzi di promozione e commercializzazione turistica e in questo caso sono collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo del contratto. Il periodo di aspettativa, di durata massima di due anni eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio.
CAPO V
 Norme finali
Art. 177
 (Riferimenti)
1. Tutti i riferimenti normativi all'Azienda regionale per la promozione turistica devono intendersi operati, a partire dalla data di soppressione della medesima, alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario; tutti i riferimenti normativi alle Aziende per la promozione turistica devono intendersi operati alle AIAT.
2. Tutti i riferimenti normativi a disposizioni della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.
Art. 178

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 9, L. R. 13/2002
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 179

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
Art. 179 bis
 (Deroga a disposizioni generali)
1. Al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi di avanzamento della spesa e di rendicontabilità del Programma Obiettivo 2 2000-2006, e in deroga all'articolo 64, commi 7 e 9, della presente legge, per il raggiungimento del numero minimo di posti letto di cui all'articolo 65, comma 2, gli alberghi diffusi in corso di realizzazione all'1 gennaio 2008, situati nel territorio montano di cui all'allegato A dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, e finanziati nell'ambito del Programma Obiettivo 2 2000-2006, possono essere costituiti, altresì, da fabbricati con destinazione d'uso turistico-ricettiva riconducibili alle tipologie di cui alla presente legge, qualora gli stessi fabbricati siano di proprietà di enti locali partecipanti alla società di gestione dell'albergo diffuso.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 75, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
Art. 180
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
q) legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
mmm) legge regionale 12 marzo 1990, n. 12, articoli 2, 6, 7, 8, 9 e 10;
qqq)   ( ABROGATA )
aaaa) legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 11, comma 27;
bbbb) legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, articoli 35, 36 e 38;
dddd) legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, articolo 16, commi 25, 26 e 27;
eeee) legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 6, commi 144 e 145;
(1)
2. I procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Note:
1Lettera qqq) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 36/2017
Art. 181
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1301 <<Spese dirette per attività istituzionali>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9254 (1.1.148.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per la tutela del turista durante la permanenza nel territorio regionale>> e con lo stanziamento di lire 50.000.000 per l'anno 2002.
2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 <<Interventi di promozione turistica di parte capitale>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 9256 (2.1.254.3.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area anche tramite le Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT)>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9257 (2.1.232.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti a Comuni e Province per la partecipazione a società d'area costituite per lo svolgimento di attività di promozione turistica e la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale nonché per le spese di funzionamento>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.
4. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1300 <<Interventi di promozione turistica di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9248 (1.1.162.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti annui alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento>> e con lo stanziamento di lire 900.000.000 per l'anno 2002.
5. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 <<Finanziamenti per l'attività di promozione turistica delle Pro-loco e dei consorzi turistici>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9258 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributo annuo alla Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia per promuovere l'attività delle associazioni aderenti>> e con lo stanziamento di lire 1.100.000.000 per l'anno 2002.
6. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al 9259 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi alla Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle Associazioni Pro-loco>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.
7. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9241 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti ai Consorzi turistici per l'attività di gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale>> e con lo stanziamento di lire 900.000.000 per l'anno 2002.
8. Per le finalità previste dall'articolo 54, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1304 <<Incentivi per l'offerta turistica di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9244 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.
9. Per le finalità previste dall'articolo 54, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9245 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Incentivi all'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero dei voli in arrivo>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.
10. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 55 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative nel settore del turismo>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - al Titolo III - categoria 3.5 - con riferimento al capitolo 971 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di agenzie di viaggio e turismo>>.
11. Per le finalità previste dall'articolo 109, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 <<Contributi per investimenti nel settore del turismo>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.2 - rubrica n. 64 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 9246 (2.1.232.3.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan a supporto del turismo itinerante>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.
12. Per le finalità previste dall'articolo 111, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1310 <<Contributi per potenziamento di eventi congressuali>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti, con riferimento al capitolo 9242 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale agli organizzatori di eventi congressuali>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.
13. Per le finalità previste dall'articolo 119, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 90.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 <<Interventi di parte corrente per le professioni turistiche>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9247 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamento dei corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica>> e con lo stanziamento di lire 90.000.000 per l'anno 2002.
14. Per le finalità previste dall'articolo 124, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9341 (1.1.161.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Borse di studio a favore degli aspiranti guida alpina che frequentano i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché a favore delle guide alpine per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale>> e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2002.
15. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 142 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - distintamente in relazione alle violazioni della disciplina in materia delle diverse tipologie delle professioni turistiche:
a) capitolo 972 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico>>;
b) capitolo 973 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida alpina - maestro di alpinismo e aspirante guida alpina>>;
c) capitolo 974 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida speleologica - maestro di speleologia e aspirante guida speleologica>>;
d) capitolo 978 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di maestro di sci>>.
16. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 142, comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 <<Devoluzione dei proventi delle sanzioni per violazioni della disciplina delle professioni turistiche>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - distintamente per ciascuno dei Collegi previsti dalla presente legge:
a) capitolo 8940 (1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio delle guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>;
b) capitolo 8941(1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio delle guide speleologiche - maestri di speleologia e aspiranti guide speleologiche dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>;
c) capitolo 8942(1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio dei maestri di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>.
17. Per le finalità previste dall'articolo 147, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000.000, suddivisa in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9323 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti per la realizzazione di corsi teorico-pratici per l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione nonché per la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale>> e con lo stanziamento complessivo di lire 200.000.000, suddiviso in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003.
18. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 151 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 - dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 979 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività professionale di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci>>.
19. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 151, comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 con riferimento al capitolo 8943 che si istituisce "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - (1.1.162.2.10.14) - con le denominazione <<Devoluzione al Collegio degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>.
20. Per le finalità previste dall'articolo 156, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9268 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese turistiche per l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze>> e con lo stanziamento di lire 1.350.000.000 per l'anno 2002.
21. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 158, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 27.2.64.2.1308 <<Finanziamenti agevolati alle imprese commerciali, turistiche e di servizi>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 27 - programma 27.2 - rubrica n. 64 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 9321 (2.1.243.7.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del commercio - con la denominazione <<Finanziamenti al Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia SpA da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di dieci anni, anche con operazioni di locazione finanziaria a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, per le esigenze connesse alla costruzione, all'acquisto e all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività>> e con lo stanziamento di lire 500.000.000 per l'anno 2002.
22. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 158, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 27.2.64.2.1308 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9322 (2.1.243.7.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del commercio - con la denominazione <<Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche, di servizi e di studi professionali per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini, e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività, nonché al rafforzamento delle strutture aziendali>> e con lo stanziamento di lire 400.000.000 per l'anno 2002.
23. Per le finalità previste dall'articolo 159, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 255.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9430 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127 e 132 della legge regionale n. (165)/2001, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione e per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), della medesima legge>> e con lo stanziamento di lire 255.000.000 per l'anno 2002.
24. Per le finalità previste dall'articolo 160, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9269 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.
25. Per le finalità previste dall'articolo 161, comma 1, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 500.000.000 a decorrere dall'anno 2002, con l'onere di lire 1.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9273 (2.1.243.4.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi pluriennali a favore di enti pubblici e di associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica, per ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico, per ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, per ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale>> e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
26. Per le finalità previste dall'articolo 161, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 800.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9274 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici e di associazioni senza fini di lucro per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica, per ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico, per ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, per ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale>> e con lo stanziamento di lire 800.000.000 per l'anno 2002.
27. Per le finalità previste dall'articolo 166, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.1.1611 <<Interventi di parte corrente nelle zone montane>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 2 - programma 2.2 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capito 9431 (1.1.155.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi agli enti locali singoli o associati, ad Agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica sportiva dello sleddog mushing, per l'attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l'utilizzo degli appositi mezzi battipista>> e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
28. Per le finalità previste dall'articolo 167, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9432 (2.1.235.3.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi agli enti locali singoli o associati, ad Agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica sportiva dello sleddog mushing, per acquisto di mezzi battipista, motoslitte per la ricognizione e il soccorso, interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci da fondo, costruzione, straordinaria manutenzione e allestimento di strutture di supporto alla pratica della disciplina sportiva>> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
29. Per le finalità previste dall'articolo 169, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 6171 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributo annuo alla Federazione Italiana Sport Invernali - (FISI) a sostegno della gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili>> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
30. Per le finalità previste dall'articolo 172, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1309 <<Spese per la liquidazione della Azienda regionale per la promozione turistica>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9343 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda regionale per la promozione turistica>> e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2003.
31. Per le finalità previste dall'articolo 174, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 700.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1301 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9188 (1.1.148.1.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per l'acquisto di beni strumentali e di servizi connessi all'attività istituzionale della Direzione regionale del commercio e del turismo>> e con lo stanziamento di lire 700.000.000 per l'anno 2002.
32. Per le finalità previste dall'articolo 175 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.057,5 milioni per l'anno 2002 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550 - lire 2.500 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 551 - lire 300 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 561 - lire 125 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.651 - capitolo 552 - lire 500 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.651 - capitolo 553 - lire 200 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9636 - lire 250 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9637 - lire 250 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9640 - lire 250 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9630 - lire 970 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9631 - lire 500 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650 - lire 212,5 milioni per l'anno 2002


33. All'onere complessivo di lire 17.272,5 milioni, suddiviso in ragione di lire 15.662,5 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.610 milioni per l'anno 2003, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo, si provvede come di seguito indicato:
a) per complessive lire 6.067,5 milioni, suddivise in ragione di lire 6.057,5 per l'anno 2002 e di lire 10 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 60 del prospetto D/1 allegato al Documento tecnico stesso);
b) per lire 1.900 milioni, suddivise in ragione di lire 900 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 82 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso);
c) per lire 8.680 milioni relativi all'anno 2002, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:
U.P.B. 28.1.64.1.503 - capitolo 9220 - lire 1.000 milioni
U.P.B. 28.1.64.1.503 - capitolo 9225 - lire 1.450 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510 - capitolo 9260 - lire 1.000 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510 - capitolo 9261 - lire 500 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510 - capitolo 9265 - lire 3.500 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.512 - capitolo 9266 - lire 1.000 milioni
U.P.B 2.2.64.1.43 - capitolo 8965 - lire 150 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.43 - capitolo 8966 - lire 15 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44 - capitolo 8967 - lire 15 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44 - capitolo 8968 - lire 25 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44 - capitolo 8969 - lire 25 milioni


d) per lire 500 milioni relativi all'anno 2003, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9220 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
e) per lire 125 milioni, suddivise in ragione di lire 25 milioni per l'anno 2002 e di lire 100 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).