LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 luglio 2002, n. 18

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/08/2002
Allegati:
Materia:
320.06 - Veterinaria

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Poichè la Regione Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno già legiferato in merito, le disposizioni dell'accordo allegato hanno efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.
2Legge abrogata da art. 4, comma 1, L. R. 9/2015 , a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto fra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.
3L'abrogazione della presente legge decorre dal 27 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.P. 5/2015 della Provincia autonoma di Bolzano (in Suppl. 2 al B.U. 26/5/2015, n. 21).
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 9/2015 , a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto fra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.
2L'abrogazione della presente legge decorre dal 27 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.P. 5/2015 della Provincia autonoma di Bolzano (in Suppl. 2 al B.U. 26/5/2015, n. 21).
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 9/2015 , a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto fra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.
2L'abrogazione della presente legge decorre dal 27 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.P. 5/2015 della Provincia autonoma di Bolzano (in Suppl. 2 al B.U. 26/5/2015, n. 21).
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 9/2015 , a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto fra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.
2L'abrogazione della presente legge decorre dal 27 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.P. 5/2015 della Provincia autonoma di Bolzano (in Suppl. 2 al B.U. 26/5/2015, n. 21).
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 9/2015 , a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto fra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.
2L'abrogazione della presente legge decorre dal 27 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.P. 5/2015 della Provincia autonoma di Bolzano (in Suppl. 2 al B.U. 26/5/2015, n. 21).
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 9/2015 , a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto fra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.
2L'abrogazione della presente legge decorre dal 27 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.P. 5/2015 della Provincia autonoma di Bolzano (in Suppl. 2 al B.U. 26/5/2015, n. 21).