LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 luglio 2002, n. 18

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/08/2002
Allegati:
Materia:
320.06 - Veterinaria

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Poichè la Regione Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno già legiferato in merito, le disposizioni dell'accordo allegato hanno efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 1
 (Oggetto)
1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, di seguito indicato come Istituto, sono disciplinate, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 ("Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h, della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.
2. L'accordo allegato alla presente legge può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 2
 (Finanziamento)
1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 270/1993.
2. In caso di inadeguatezza delle somme spettanti all'Istituto ai sensi del comma 1, o per assicurare le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti o di quelli aggiuntivi comuni rispetto ai programmi concordati, gli Enti cogerenti provvedono ad erogare, anche in via anticipata, all'Istituto le relative somme secondo le quote di riparto previste dall'articolo 18, comma 3, dell'accordo allegato.
Art. 3
 (Competenze)
1. All'adozione dei provvedimenti spettanti, ai sensi dell'accordo allegato, alla Regione del Veneto, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e Bolzano gli Enti cogerenti provvedono secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 4
 (Efficacia dell'accordo)
1. Le disposizioni dell'accordo allegato alla presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali e provinciali di approvazione dello stesso.
Art. 5
 (Abrogazioni)
1. Dalla data di efficacia dell'accordo, ai sensi dell'articolo 4, è abrogata la legge regionale 23 giugno 1980, n. 16.