Art. 50
(Disposizioni generali)
1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'
articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento. La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.
2. Le funzioni relative ai lavori pubblici di competenza della Regione sono esercitate dalle direzioni regionali competenti alla gestione della spesa per la realizzazione dei lavori medesimi. Le funzioni consultive e le funzioni in materia di sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici sono esercitate dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.
3. Le funzioni del responsabile unico del progetto sono svolte dal direttore centrale o del servizio competente per materia ovvero dal personale in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.
4. La Giunta regionale approva il progetto di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici; il Direttore del servizio competente approva il progetto esecutivo. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica al Direttore regionale competente e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario.
5. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 5, lettera f), L. R. 11/2009
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 5, lettera g), L. R. 11/2009
3Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 2, lettera a), L. R. 13/2014
6Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 2, lettera b), L. R. 13/2014
7Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 2, lettera c), L. R. 13/2014
8Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 10, L. R. 13/2019
9Comma 4 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
10Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
11Comma 6 abrogato da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
12Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 51
(Delegazione amministrativa intersoggettiva)
1. L’Amministrazione regionale, gli Enti di decentramento regionale e gli altri enti regionali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.
1 quater. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, in applicazione dell’articolo 56, comma 4, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3.
2.
I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:
a) Enti locali e loro consorzi ed eventuali loro società in-house;
b) consorzi di bonifica;
c)
( ABROGATA )
d) consorzi tra enti pubblici;
f) società a prevalente partecipazione regionale;
g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.
3.
Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:
b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.
4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.
5. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.
6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.
7.
L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:
a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti e la loro approvazione;
a bis)
( ABROGATA )
b) il soggetto a cui spetta l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili, fatto salvo il caso in cui l'ente delegante provveda direttamente;
c)
( ABROGATA )
d) (SOPPRESSA);
e)
( ABROGATA )
f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all’ente delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;
g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario;
h)
( ABROGATA )
i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.
8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.
10. Il soggetto delegatario relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite il soggetto delegante, sullo stato di attuazione delle deleghe.
10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.
Note:
1Articolo interpretato da art. 13, comma 16, L. R. 12/2003
2Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 2, L. R. 15/2004
3Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 75, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
4Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 25/2005
5Parole soppresse alla lettera e) del comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
6Lettera d) del comma 7 abrogata da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
7Parole sostituite alla lettera g) del comma 7 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
8Comma 10 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
9Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 80, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
10Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 81, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
11Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 5, lettera h), L. R. 11/2009
12Lettera a bis) del comma 7 aggiunta da art. 1, comma 5, lettera i), L. R. 11/2009
13Comma 10 ter aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010
14Comma 10 quater aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010
15Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 3, comma 16, L. R. 11/2011
16Parole aggiunte alla lettera g) del comma 7 da art. 4, comma 76, L. R. 11/2011
17Lettera b) del comma 7 interpretata da art. 251, comma 1, L. R. 26/2012
18Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
19Comma 10 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera d), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
20Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 10, L. R. 6/2013
21Comma 1 quater aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 25/2015
22Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
23Comma 1 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
24Comma 1 ter abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
25Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
26Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
27Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
28Parole aggiunte alla lettera a) del comma 7 da art. 16, comma 1, lettera f), L. R. 2/2024
29Lettera a bis) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera g), L. R. 2/2024
30Lettera b) del comma 7 sostituita da art. 16, comma 1, lettera h), L. R. 2/2024
31Lettera c) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
32Lettera e) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
33Parole sostituite alla lettera f) del comma 7 da art. 16, comma 1, lettera j), L. R. 2/2024
34Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 16, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
35Lettera h) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera l), L. R. 2/2024
36Comma 9 abrogato da art. 16, comma 1, lettera m), L. R. 2/2024
37Comma 10 sostituito da art. 16, comma 1, lettera n), L. R. 2/2024
38Comma 10 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera o), L. R. 2/2024
39Alle delegazioni amministrative in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 2/2024 continua ad applicarsi la normativa previgente.
Art. 51 bis
(Delegazione amministrativa intersoggettiva di interventi di manutenzione ordinaria)
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva sono esclusi dalla programmazione triennale e dall'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 e sono attuati secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale approva anche per stralci successivi l'elenco annuale dei lavori di manutenzione ordinaria da attuare attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva.
3. I soggetti delegatari presentano il progetto di fattibilità tecnico-economica, ovvero il documento di indirizzo alla progettazione nel caso di omissione del primo livello di progettazione, che è approvato dal direttore del Servizio competente.
4. All'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario si procede sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario.
5. La delegazione si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
5 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.
7. Con il provvedimento di delegazione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di delegazione, la documentazione di cui al
titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 65, L. R. 12/2009
2Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 77, L. R. 11/2011
3Comma 4 sostituito da art. 5, comma 24, lettera e), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4Comma 6 abrogato da art. 5, comma 24, lettera f), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 25/2015
6Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 2/2024