LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/05/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI
Art. 1
 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione)
1.
L' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 , come sostituito dall' articolo 5, primo comma, della legge regionale 27/1985 , è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Progetti e accordi di programma)
1. Per l'impostazione di iniziative di prioritaria rilevanza per il conseguimento dei fondamentali obiettivi di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale la Giunta regionale promuove l'elaborazione di progetti di intervento a carattere settoriale o intersettoriale riguardanti l'intero territorio regionale o parti di esso.
2. Per la definizione e la realizzazione di interventi qualificati prioritari dal Piano regionale di sviluppo e per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale la Regione può stipulare, ai fini di cui al comma 1, speciali accordi di programma con le Province. Tali accordi sono stipulati dall'Assessore alla programmazione, previa deliberazione della Giunta regionale, e sono approvati con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Gli accordi di cui al comma 2 attuano il coordinamento delle azioni di competenza della Regione e delle Province, definiscono le condizioni, i tempi e le procedure di controllo e di verifica per l'attuazione degli interventi, individuano le risorse finanziarie, l'ammontare dei finanziamenti e i soggetti realizzatori.
4. Ad avvenuta approvazione degli accordi la Regione trasferisce alle Province i corrispondenti mezzi finanziari, con le modalità stabilite negli accordi stessi.>>.

2. Gli accordi di programma vigenti, a suo tempo stipulati ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 , si intendono riferiti all' articolo 6 della legge regionale 7/1981 , come sostituito dal comma 1.
3. La Regione trasferisce alle Province, ai sensi dell' articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1981 , come sostituito dal comma 1, i mezzi finanziari iscritti negli stanziamenti del bilancio regionale corrispondenti agli interventi da realizzare che sono previsti negli accordi di programma vigenti, a suo tempo stipulati con le Province.
5.
In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.2.7.2.10 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 la denominazione del capitolo 850 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così sostituita: << Finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere e infrastrutture nell'ambito di speciali accordi di programma da stipularsi con le Province ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 7/1981 , come sostituito dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 maggio 2002, n. 13 - ricorso al mercato finanziario >>.

Art. 2
 (Disposizioni in materia di affari finanziari e patrimonio)
1.
All' articolo 8, comma 30, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 , è aggiunto in fine il seguente periodo: << Il commissario provvede alle spese generali di funzionamento con fondi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale. >>.

2.
All' articolo 8, comma 34, della legge regionale 2/2000 , dopo la parola << esterni >> sono aggiunte le parole << , nonché per le spese generali di funzionamento >>.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 8, comma 30, della legge regionale 2/2000 , come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 1502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4.
All' articolo 30 della legge regionale 10/1997 , dopo il comma 8, è inserito il seguente:
<<8 bis. La vendita di beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale e di valore non superiore a 1.000 euro può essere attuata a trattativa privata anche con un solo soggetto, previa deliberazione della Giunta regionale.>>.

5.
All' articolo 30, comma 9, della legge regionale 10/1997 , le parole << al comma 8 >> sono sostituite dalle parole << ai commi 8 e 8 bis >>.

6.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 30, comma 8 bis, della legge regionale 10/1997 , come inserito dal comma 4, affluiscono all'unità previsionale di base 4.1.1911 " Entrate derivanti da vendita di beni mobili " che si istituisce " per memoria " nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - al titolo IV - categoria 4.1 - con riferimento al capitolo 685 (4.1.0) che si istituisce " per memoria " nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del provveditorato - con la denominazione " Entrate derivanti da vendita di beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale ".

7.
Dopo il capo II della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 , è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis
 
1. L'uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione può essere accordato mediante concessione.
2. L'atto di concessione, adottato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, ovvero la gratuità, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.
3. La concessione può essere disposta a titolo gratuito per Comuni, Province, Enti montani, Enti gestori dei parchi naturali regionali, Enti strumentali della Regione, ovvero con particolari agevolazioni nei confronti di Enti pubblici.
4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, fatta salva in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.
5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni concessi spettano all'Ente concessionario a decorrere dalla data di consegna dei beni.>>.

8. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia regionale per l'impiego trasferite alle Province ai sensi dell' articolo 4, comma 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 , l'Amministrazione regionale mette a disposizione gratuitamente alle Province stesse:
a) i beni immobili di proprietà della Regione in uso agli uffici di cui all' articolo 26 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 , in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province;
b) i beni immobili messi a disposizione dai Comuni ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 1/1998 , in base ad apposite convenzioni tra la Regione, i Comuni stessi e le Province;
c) i beni mobili di proprietà della Regione, in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province.
9.
All' articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 , come modificato dall' articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/1999 , dopo le parole << altri enti pubblici >> sono aggiunte le parole << , nonché per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento della Regione stessa e di altri enti pubblici soci della società medesima >>.

10.
All' articolo 3, comma 3 bis, della legge regionale 3/1998 , come inserito dall' articolo 11, comma 2, della legge regionale 11/1999 , dopo la parola << indisponibili >> sono aggiunte le parole << e alla fornitura di beni e servizi necessari al suo funzionamento >>.

11.
All' articolo 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 , il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Il termine di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 , è differito al 31 dicembre 2003.>>.

12.
All' articolo 6, comma 40, della legge regionale 2/2000 , dopo la parola << brevetti >> sono aggiunte in fine le parole << limitatamente alle iniziative attuate presso il Consorzio per l'Area di ricerca, i contributi di cui sopra possono essere erogati direttamente allo stesso Consorzio >>.

13.
All' articolo 6, comma 41, della legge regionale 2/2000 , dopo la parola << economico >> sono inserite le parole << , nell'ambito del territorio regionale, dei risultati di ricerca ovvero >>.

14.
All' articolo 6 della legge regionale 2/2000 , il comma 42 è sostituito dal seguente:
<<42. A garanzia degli obblighi di cui al comma 41, i beneficiari dei contributi si impegnano, in forma irrevocabile, a cedere gratuitamente all'Amministrazione regionale i diritti di proprietà e d'uso commerciale esclusivo dei risultati della ricerca, compresi gli eventuali brevetti.>>.

15.
All' articolo 6 della legge regionale 2/2000 , il comma 43 è sostituito dal seguente:
<<43. I proventi derivanti dalla eventuale cessione dei diritti e/o dei brevetti di cui al comma 42, al netto dei contributi erogati dalla Regione, sono riversati ai soggetti beneficiari dei contributi medesimi.>>.

16.
All' articolo 6, comma 48, della legge regionale 2/2000 , la parola << non >> è abrogata.

17.
All' articolo 6, comma 53, della legge regionale 2/2000 , è aggiunto in fine il seguente periodo << Per l'esecuzione degli interventi di finanziamento previsti dal comma 44, la FRIULIA SpA opera tramite la sua controllata Friulia Lis SpA a ciò abilitata ai sensi dell' articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 . >>.

Art. 3
 (Disposizioni in materia di Enti locali)
1.
All' articolo 1, comma 20, della legge regionale 13/2000 , dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
<<b bis) rettificare il confine tra due o più comuni per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali limitatamente a piccole porzioni del territorio comunale, purché non comporti trasferimento di popolazione tra i comuni interessati, quando sussista accordo tra i Comuni medesimi, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascun consiglio comunale. Il provvedimento del Presidente della Regione recepisce tale accordo.>>.

2.
Dopo l' articolo 3 bis della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 , come inserito dall' articolo 7, comma 1, della legge regionale 9/2001 , è inserito il seguente:
<<Art. 3 ter
 (Ammissione di una sola lista o di un solo gruppo di liste)
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se è stata ammessa e votata una sola lista ovvero un solo gruppo di liste collegate, l'elezione è valida se il candidato alla carica di Sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al cinquanta per cento dei votanti e il numero dei votanti non è stato inferiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. Se è stata ammessa e votata un'unica lista e sono state raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, sono eletti tutti i candidati in essa compresi e il candidato alla carica di Sindaco collegato.
3. Se è stato ammesso e votato un solo gruppo di liste collegate e sono state raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, è eletto il candidato alla carica di Sindaco collegato e i seggi, in numero pari al numero dei consiglieri da eleggere, sono assegnati con le modalità di cui all'articolo 3 bis.
4. Qualora non siano state raggiunte entrambe le percentuali di cui al comma 1, l'elezione è nulla.>>.

3.
L' articolo 28 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 , come da ultimo modificato dall' articolo 69, comma 1, della legge regionale 9/1999 , è sostituito dal seguente:
<<Art. 28
 (Esame delle deliberazioni degli Enti locali)
1. Le deliberazioni degli Enti locali non sono soggette al controllo necessario di legittimità.
2. Le deliberazioni degli Enti locali sono soggette ad esame di legittimità, se lo richiedono gli organi collegiali deliberanti.
3. Sono, altresì, soggette ad esame le deliberazioni di cui al comma 2, qualora un quinto dei consiglieri assegnati a ciascun Ente ne faccia richiesta scritta e motivata, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, ritenendole assunte in violazione di legge. Tale richiesta è presentata all'Ente stesso, che provvede all'inoltro al Comitato regionale di controllo al termine della pubblicazione, senza sospensione dell'esecutività degli atti.
4. L'esame degli atti di cui al comma 3 è limitato alle sole illegittimità denunciate.
5. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni suscettibili di esame sono comunicate ai capigruppo consiliari.
6. La richiesta di esame, di cui al comma 2, è trasmessa al Comitato regionale di controllo, unitamente alla deliberazione, entro cinque giorni dalla sua adozione e non sospende i termini di esecutività, salvo espressa decisione dell'organo deliberante.
7. Entro quindici giorni dal ricevimento degli atti di cui ai commi 2 e 3, il Comitato regionale di controllo, qualora riscontri vizi di legittimità, esprime all'Ente le proprie osservazioni.
8. Gli Enti locali informano il Comitato regionale di controllo dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni.
9. Rimangono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concernenti i bilanci, le relative variazioni ed i rendiconti della gestione.>>.

5. Le norme della legge regionale 49/1991 relative al procedimento del controllo rimangono in vigore esclusivamente nei confronti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
6.
All' articolo 49 della legge regionale 49/1991 , come modificato dall' articolo 24 della legge regionale 1/1995 , sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5.

7.
È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.

8.
L' articolo 3 della legge regionale 10/1988 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni trasferite agli Enti locali)
1. Salvo quanto disposto nel successivo titolo III, la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti agli Enti locali è disposta dagli Enti locali medesimi nell'ambito della rispettiva potestà normativa, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali. I principi generali sono comunque fissati dallo Statuto dell'Ente locale, a cui debbono conformarsi i regolamenti e gli atti dell'Ente locale. Fino all'entrata in vigore delle discipline statutarie e regolamentari degli Enti locali, continuano a trovare applicazione, per ogni singolo Ente locale interessato, le norme di legge regionale.>>.

9.
All' articolo 3, comma 31, della legge regionale 3/2002 , il primo periodo è sostituito dal seguente: << A favore della Province è assegnato un limite d'impegno decennale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, da destinare per l'importo di 1,5 milioni di euro annui alla concessione di contributi ai Comuni che non siano capoluogo di Provincia, con priorità a quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per gli interventi di loro competenza e per l'importo di 500.000 euro al finanziamento degli interventi di competenza provinciale. >>.

10. Permanendo le esigenze connesse all'attuazione dei loro programmi, gli Enti locali di cui all' articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 , non dissestati e non strutturalmente deficitari, che avessero già provveduto, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 , alla proroga della durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, possono, limitatamente all'anno 2002, modificare il termine finale della suddetta proroga, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del limite massimo previsto dall' articolo 4 del decreto legislativo 368/2001 , fatte comunque salve le altre condizioni di cui al medesimo articolo 4.
11. Il personale dei Consorzi di cui all' articolo 39, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 , posto alle dipendenze funzionali dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, ai sensi dell' articolo 29, comma 4, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 , come modificato dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale 32/1997 , è aggiunto nel conteggio del personale in ruolo presso il Comune nel cui territorio ha sede l'Azienda, ai soli effetti delle assegnazioni di trasferimenti di cui all' articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 3/2002 .
12. Gli Statuti e i regolamenti delle Province possono prevedere che al consigliere competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .
13. La misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, d'intesa con l'Assemblea delle autonomie locali.
14.
Le disposizioni di cui al comma 13 trovano applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2003. A far tempo da tale data sono abrogate le norme di cui alla legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia e le relative modalità d'uso, nonché le caratteristiche generali dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai medesimi sono determinate con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore regionale per le autonomie locali. Fino all'entrata in vigore del predetto regolamento continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 , in ordine alle caratteristiche delle uniformi e dei mezzi della polizia municipale.
Note:
11Integrata la disciplina del comma 13 da art. 2, comma 2, L. R. 14/1995 nel testo modificato da art. 12, comma 40, L. R. 22/2010
Art. 4
 (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna)
1.
All' articolo 4, della legge regionale 10/1997 , il comma 4 bis, come da ultimo sostituito dall' articolo 3, comma 8, della legge regionale 13/2000 , è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Per le finalità di cui alla lettera b bis) del comma 2, l'Amministrazione regionale, attraverso le Comunità montane, ove esistenti, oppure a mezzo del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, è autorizzata ad intervenire con la concessione di contributi ai nuclei familiari che risultano alla data della domanda, allo stesso tempo, residenti, domiciliati e iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:
a) comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche e integrazioni;
b) porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 e successive modifiche e integrazioni.>>.

2.
All' articolo 3 della legge regionale 13/2000 il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. I contributi di cui all' articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997 , e successive modificazioni, sono concessi per le spese di riscaldamento dell'alloggio utilizzato come prima abitazione. Il contributo è di 310 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo non superiore a 10.330 euro e di 207 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra 10.330,01 euro e 20.659 euro. A tal fine possono essere utilizzate annualmente le risorse del Fondo di cui all' articolo 4 della legge regionale 10/1997 nel limite del 30 per cento.>>.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5
 (Disposizioni in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea)
1.
All' articolo 9, comma 14, della legge regionale 3/2002 , le parole << è autorizzata ad >> sono sostituite dalla parola << può >>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione all'iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-Austria per gli anni 2000-2006, di cui all' articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e definita dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee agli Stati membri del 28 aprile 2000 (2000/C 143/08), secondo le disposizioni attuative e di controllo di cui al relativo programma approvato dalla Commissione europea con decisione C/2001/3537 del 23 novembre 2001.
3.
All' articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 , il secondo comma è sostituito dal seguente: << I finanziamenti di cui alla presente legge concernono, in particolare, le iniziative promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero. >>.

4.
In relazione al disposto di cui al comma 3, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: << Spese per l'organizzazione di attività promozionali all'estero nelle materie di competenza regionale promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero >>.

5. All' articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, le parole << la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia Friulia SpA >> sono sostituite dalle parole << il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest >>;

b)
al comma 3, le parole << la Friulia SpA >> sono sostituite dalle parole << il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest >>;

c)
al comma 4, le parole << alla Friulia SpA >> sono sostituite dalle parole << al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest >>;

d)
il comma 70, come sostituito dall' articolo 8, comma 14, della legge regionale 4/2001 , è sostituito dal seguente:
<<70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre finanziamenti per interventi di cooperazione decentrata da attuarsi anche nell'ambito dei programmi predisposti dal Governo italiano, dalle Organizzazioni internazionali, da Regioni italiane ed estere e da Stati esteri.>>.

6.
In relazione al disposto di cui al comma 5, lettera a), nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, nella denominazione del capitolo 1219 le parole << Conferimento al fondo speciale costituito presso Friulia SpA >> sono sostituite dalle parole << Conferimento al fondo speciale istituito presso il Centro Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest >>.

7.
In relazione al disposto di cui al comma 5, lettera d), nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 723 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: << Finanziamenti per interventi di cooperazione decentrata da attuarsi anche nell'ambito dei programmi predisposti dal Governo italiano, dalle Organizzazioni internazionali, da Regioni italiane ed estere e da Stati esteri >>.

Art. 6
 (Disposizioni varie di carattere ordinamentale e organizzativo)
1. L'Amministrazione regionale predispone entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il Piano regionale territoriale di azione e di e-government (PRTAEG) allo scopo di promuovere una coerente politica di innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione. L'Amministrazione regionale approva, ed aggiorna annualmente, il PRTAEG previo parere della competente Commissione consiliare che si intende favorevole qualora non venga reso entro trenta giorni dalla data della richiesta di pronuncia.
2. L'Amministrazione regionale, nelle more della predisposizione ed approvazione del PRTAEG ed entro il 15 maggio 2002, adotta con propria deliberazione linee di indirizzo per la promozione di una coerente politica di innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione che costituiscono il PRTAEG.
3. Alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 33, comma 6, le parole << non sono state soddisfatte >> sono sostituite dalle parole << non possono essere soddisfatte >>;

b)
all'articolo 36, comma 4, le parole << i commi 4 e 5 >> sono sostituite dalle parole << i commi 4, 5 e 6 >>;

c)
all'articolo 49, comma 7, sono aggiunte infine le parole << Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis. >>;

d)
all'articolo 50, comma 2, le parole << lire 5 milioni/euro 2.582,28 >> sono sostituite dalle parole << 5.000 euro >>;

e)
all'articolo 52, commi 1 e 2, le parole << lire 50 milioni/euro 25.822,84 >> sono sostituite dalle parole << 30.000 euro >>;

f)
all'articolo 55, comma 2, le parole << lire 5 milioni/euro 2.582,28 >> sono sostituite dalle parole << 5.000 euro >>;

g)
all'articolo 56, comma 1, le parole << lire 40.000/euro 20,66 >> sono sostituite dalle parole << 50 euro >>;

h)
all'articolo 56, comma 2, le parole << lire 200.000/euro 103,29 >> sono sostituite dalle parole << 250 euro >>;

i)
all'articolo 57, comma 1, le parole << lire 1.000.000/euro 516,46 >> sono sostituite dalle parole << 1.000 euro >>.

4. A decorrere dall'1 gennaio 2002, ai componenti, eletti dal Consiglio regionale, della Commissione paritetica prevista dall' articolo 65 dello Statuto , istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spetta una indennità annuale di 16.000 euro.
5. Con la medesima decorrenza, spetta agli stessi, per partecipare alle sedute della Commissione, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
6. L'indennità di cui al comma 4 non spetta ai componenti che siano consiglieri o dipendenti regionali.
8. Le spese derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9.
All' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 , il primo comma, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale 13/1987 , è sostituito dal seguente: << Fatte salve le discipline particolari stabilite da leggi e regolamenti di settore, la partecipazione di componenti esterni a commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali, previsti per legge o istituiti ai sensi dell'articolo 1, è compensata con un gettone di presenza. Con deliberazione della Giunta regionale è stabilito l'ammontare del gettone di presenza, tenuto conto dell'importanza dei lavori e della qualificazione professionale dei partecipanti. >>.

10.
All' articolo 2 della legge regionale 63/1982 , il secondo comma è abrogato.

11.
All' articolo 158, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 , prima delle parole << a mezzo di operazioni di locazione finanziaria >> è inserita la parola << anche >>.

12. In relazione al disposto di cui al comma 11, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.9.2.679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 1495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l'inserimento della parola <<anche>> prima delle parole <<a mezzo di operazioni di locazione finanziaria>>.
13. In sede di prima applicazione dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 , il termine per la presentazione della documentazione richiesta è definitivamente fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Alla data di cui al comma 13 sono conseguentemente differiti i termini eventualmente fissati anche in via amministrativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
15.
All' articolo 9 della legge regionale 3/2002 , il comma 20 è sostituito dal seguente:
<<20. Le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 18 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) del Friuli Venezia Giulia.>>.

16.
All' articolo 7 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 , come sostituito dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 9/1993 , al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori del Comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina;>>.

TITOLO II
 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE
Art. 7
 (Disposizioni in materia di agricoltura)
1.
All' articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 , i commi 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:
<<17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA finanziamenti per l'attuazione in aziende prescelte di progetti sperimentali e dimostrativi, nonché di progetti pilota nel settore agricolo, in particolare riferiti all'agricoltura biologica e al ciclo della produzione di carni biologiche.
18. L'attuazione e la gestione dei progetti di cui al comma 17 possono essere effettuate anche per il tramite delle aziende partecipate dall'ERSA. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'agricoltura.>>.

2.
In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 6815 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata con l'aggiunta delle parole << in aziende prescelte >> dopo le parole << per l'attuazione >>.

3.
All' articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 , come modificato dall'articolo 85, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 13/1998 , dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 , e pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l' articolo 3 dello stesso decreto legislativo 226/2001 . Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività ittituristica, e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.>>.

4.
All' articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 25/1996 , in fine, sono aggiunte le parole << nonché alle aziende ittituristiche >>.

5.
All' articolo 2 della legge regionale 25/1996 , dopo il comma 4, è inserito il seguente:
<<4 bis. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 - Supplemento ordinario, e successive modifiche e integrazioni, e quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta dall'Amministrazione regionale.>>.

6.
All' articolo 2 della legge regionale 25/1996 , dopo il comma 7, è inserito il seguente:
<<7 bis. Si considerano altresì di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto. La presente disposizione non si applica alle produzioni vinicole.>>.

7.
All' articolo 5 della legge regionale 25/1996 , dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentita la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche e professionali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, è approvato il regolamento di esecuzione che definisce le norme di raccordo fra l'attività agrituristica e quella ittituristica e di pescaturismo, alla luce della presente legge e del decreto legislativo 226/2001 .>>.

8.
All' articolo 8 della legge regionale 25/1996 , come da ultimo modificato dall' articolo 6, comma 27, della legge regionale 2/2000 , dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1 bis. Per gli imprenditori persone fisiche e società semplici è sufficiente che l'attestazione di frequenza sia posseduta da un componente dell'impresa familiare, di cui all' articolo 230 bis del codice civile .>>.

9.
All' articolo 12 della legge regionale 25/1996 , il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agrituristica è sospesa dal Sindaco, per un periodo che va da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni di apertura utili autorizzati, per la violazione degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 10.>>.

10.
All' articolo 12, comma 2, della legge regionale 25/1996 , dopo la lettera c), è inserita la seguente: << c bis) abbia subito il terzo provvedimento di sospensione; >>.

11.
All' articolo 17 della legge regionale 25/1996 , come modificato dall'articolo 90, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 13/1998 , il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli interventi di cui al comma 1 sono concessi in conformità alla regola concernente gli aiuti <<de minimis>> nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa nei Comuni ricompresi nella direttiva 75/273 (CEE) del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nella misura massima del 40 per cento nel restante territorio regionale.>>.

12.
Dopo l' articolo 17 della legge regionale 25/1996 è aggiunto il seguente:
<<Art. 17 bis
 (Norma transitoria)
1. Alle domande di contributo o di mutuo presentate in regime di aiuto "de minimis" ai sensi dell'articolo 17 in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 13 maggio 2002, n. 13 , continuano ad applicarsi i criteri recati dalla normativa e dagli atti amministrativi previgenti.
2. Le domande di contributo o di mutuo presentate ai sensi dell'articolo 17 al di fuori del regime di aiuto "de minimis" in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 13 maggio 2002, n. 13 , sono istruibili in base alle disposizioni di quest'ultima.>>.

13. L'Amministrazione regionale continua ad attuare gli interventi creditizi di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 , e successive modifiche e integrazioni, anche successivamente alla scadenza prevista dall' articolo 2, numero 2, lettera h), della legge 8 agosto 1977, n. 546 , e modificata dall' articolo 12, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828 .
14.
All' articolo 3 della legge regionale 80/1982 , come da ultimo modificato dall' articolo 30, comma 1, della legge regionale 31/1996 , il primo e secondo comma sono sostituiti dal seguente: << Compete al Direttore del Servizio del credito agrario e della cooperazione agricola, istituito presso la Direzione regionale dell'agricoltura, in conformità agli indirizzi programmatici e regolamentari impartiti dalla Giunta regionale, l'adozione di ogni provvedimento di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo. >>.

15. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire e assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo e sostegno al settore agricolo, promuove la ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole, con particolare riferimento all'insediamento dei giovani in agricoltura, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" (2000/C 28/2), pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - n. C 28 dell'1 febbraio 2000.
16. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 15 sono definite con atto regolamentare da sottoporre al parere preventivo della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea; il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che regolamenta il sostegno agli interventi di ristrutturazione fondiaria.
17.
All' articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33 , le parole << emanato con Decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 >> sono abrogate.

18.
All' articolo 2 della legge regionale 33/1996 , come modificato dall' articolo 10, comma 2, della legge regionale 4/1999 , al comma 1, le parole << Ai fini dell'attuazione del Decreto ministeriale 172/1994, di cui all'articolo 1 >> sono sostituite dalle parole << Ai fini dell'attuazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 1 >>.

19.
All' articolo 2 della legge regionale 33/1996 , dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
<<1 bis. Con il regolamento di cui al comma 1 è disciplinata l'istituzione di apposita Commissione regionale per l'approvazione dei cavalli e asini stalloni di cui all' articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1991, n. 30 , nonché di apposita Commissione regionale consultiva sulla inseminazione artificiale e impianto embrionale.
1 ter. I moduli di certificazione d'intervento fecondativo e di certificazione d'impianto embrionale devono essere stampati e distribuiti dall'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia. Per le sole stazioni di monta naturale bovina, i certificati d'intervento fecondativo possono essere distribuiti anche dall'Associazione friulana tenutari stazioni taurine e operatori fecondazione animale.
1 quater. Il prezzo all'utenza dei certificati di cui al comma 1 ter deve essere stabilito con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura, tenuto conto dei costi di predisposizione, stampa, distribuzione e successiva elaborazione dei dati degli interventi fecondativi o d'impianto embrionale.>>.

20. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 2, comma 1 bis, della legge regionale 33/1996 , come inserito dal comma 19, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) è organismo riconosciuto per la certificazione della qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai fini della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
22. Il laboratorio dell'ERSA è designato al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 , e successive modifiche e integrazioni.
23.
All' articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 , come modificato dall'articolo 6, commi 8, 9 e 11, della legge regionale 3/2002 , al comma 2 bis le parole << di durata non inferiore a sei ore >> sono sostituite dalle parole << di durata non superiore a sei ore >>.

24. L' articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 , si applica a decorrere dall'1 gennaio 2004 relativamente alle domande di concessione degli incentivi presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
25. In deroga all' articolo 45 della legge regionale 7/2000 , la verifica del rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti in capo ai beneficiari privati di incentivi concessi dalla Direzione regionale dell'agricoltura ha luogo attraverso accertamenti da esperire in loco su un campione di almeno il 5 per cento delle domande liquidate da effettuarsi nell'ultimo anno del periodo vincolativo. La formazione del campione di cui sopra viene determinata avuto presente il volume della spesa ammessa a contributo, i settori produttivi e le singole norme di intervento.
Art. 8
 (Disposizioni in materia di commercio)
1.
All' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74 , come modificato dall' articolo 44, comma 2, della legge regionale 2/1992 , al primo comma, lettera b), dopo le parole << bilanci preventivi, >> sono inserite le parole << nonché per la realizzazione di specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche, >>.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 14.1.64.1.478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 9080 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l'inserimento, in fine, delle parole <<nonché per la realizzazione di specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche>>.
3.
All' articolo 3, primo comma, della legge regionale 74/1980 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << - elenco degli specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche. >>.

4.
All' articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10 , il secondo comma è abrogato.

5.
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 10/1981 , è inserito il seguente :
<<Art. 2 bis
 (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche regionali)
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica sono di competenza della Regione, sentiti i Comuni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale.
3. Il riconoscimento o la conferma della qualifica sono di competenza del Comune per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale.
4. Con regolamento regionale vengono fissati i requisiti minimi inerenti alle caratteristiche delle manifestazioni ai fini del loro riconoscimento.>>.

6. Ai fini del riordino del sistema fieristico regionale, l' articolo 10 della legge 11 gennaio 2001, n. 7 , trova applicazione anche nel Friuli Venezia Giulia.
7.
All' articolo 4, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 , la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) dei farmacisti e dei direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e successive modifiche, e della legge 8 novembre 1991, n. 362 , e successive modifiche, qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, nonché dei medici veterinari qualora pongano in vendita in forma diretta, con divieto di pubblicizzazione e di esposizione, prodotti attinenti alla salute e al benessere degli animali in cura;>>.

8.
All' articolo 4, comma 1, della legge regionale 8/1999 , la lettera m) è sostituita dalla seguente:
<<m) degli enti pubblici ovvero delle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività, ovvero che effettuino una attività di vendita all'interno di spazi destinati all'attività istituzionale;>>.

9.
All' articolo 5 della legge regionale 8/1999 , come modificato dall'articolo 13, commi 17, 18 e 19, della legge regionale 13/2000 , al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nell'ultimo quinquennio, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale , o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;>>.

10.
All' articolo 5 della legge regionale 8/1999 , il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale di cui al comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata o si sia in altro modo estinta. Il divieto non si applica, in base all' articolo 166 del codice penale , qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione stessa.>>.

11.
All' articolo 5 della legge regionale 8/1999 , il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono stabilite le modalità di organizzazione, le esenzioni, la durata, le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), in relazione al settore merceologico alimentare. I corsi sono organizzati e gestiti direttamente, senza delega ad altri soggetti, dai Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 11 e, nel caso in cui questi ultimi non siano costituiti, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.>>.

12.
All' articolo 5 della legge regionale 8/1999 , dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
<<9 bis. Al fine di elevare il livello professionale o di riqualificare gli operatori in attività, i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 11 organizzano e gestiscono direttamente appositi corsi di aggiornamento, senza l'obbligo di superamento di specifici esami a conclusione dei corsi medesimi.
9 ter. I corsi hanno per oggetto, oltre alle materie stabilite con il regolamento di cui al comma 7, anche la disciplina relativa all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, alle tecniche di gestione della vendita.
9 quater. La durata e le modalità di organizzazione sono quelle stabilite con il regolamento di cui al comma 7.>>.

13.
All' articolo 6, comma 4, della legge regionale 8/1999 , la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) all'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 2, l'ampliamento della superficie di vendita, fino agli specifici limiti stabiliti con la delibera di cui all'articolo 2, comma 1, degli esercizi di vicinato, comunque originariamente autorizzati o attivati; nella fattispecie di ampliamento di esercizi di vicinato con superficie originaria inferiore al limite di superficie fissato per tale fattispecie tipologica, l'autorizzazione integra e sostituisce la denuncia di ampliamento sino al limite di superficie fissato per gli esercizi di vicinato;>>.

14.
All' articolo 10 della legge regionale 8/1999 , dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Resta fermo il principio secondo il quale, in caso di parità nei voti decisionali dell'Osservatorio, prevale il voto del presidente.>>.

15.
Dopo l' articolo 11 della legge regionale 8/1999 è inserito il seguente:
<<Art. 11 bis
 (Avvalimento da parte della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario)
1. Anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario può avvalersi, nelle proprie attività istruttorie, dei CAT, dei Centri di coordinamento tra gli stessi e dei Consorzi Garanzia Fidi tra piccole e medie imprese commerciali e turistiche (CON.GA.FI.), secondo le modalità contenute nel regolamento approvato dalla Giunta regionale.
2. Restano ferme le funzioni di assistenza esercitate dai CAT ai sensi dell' articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 .
3. Le attività delegate ai CAT dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, compresa l'attività di formazione di cui agli articoli 5 e 13, devono essere gestite e organizzate direttamente dai CAT.
4. I corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al Ruolo mediatori di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39 , modificata dall' articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57 , sono organizzati e gestiti direttamente dai CAT.
5. I corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al Ruolo Agenti e Rappresentanti di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 , sono organizzati e gestiti direttamente dai CAT.>>.

16.
All' articolo 13 della legge regionale 8/1999 , come da ultimo modificato dall' articolo 13, comma 22, della legge regionale 13/2000 , il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli esercizi commerciali, i complessi commerciali e i centri commerciali al dettaglio con superficie coperta complessiva superiore a mq. 5.000 vanno inseriti in zona urbanistica commerciale propria; a tale fine viene istituita la zona omogenea HC "Zona per grandi strutture di vendita superiori a mq. 5.000" da individuarsi con variante allo strumento urbanistico vigente prioritariamente nelle zone commerciali, già previste dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12.>>.

17.
All' articolo 13 della legge regionale 8/1999 , il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, sono compresi nei complessi commerciali gli insediamenti con superficie coperta complessiva superiore a mq. 5.000 costituiti da esercizi i quali, insediati in più edifici appartenenti ad un'unica proprietà, siano funzionalmente integrati tra loro.>>.

18.
All' articolo 25 della legge regionale 8/1999 , come modificato dall'articolo 13, commi 26 e 27, della legge regionale 13/2000 , il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Nell'ambito del nastro orario di cui al comma 3, l'apertura massima giornaliera per gli esercizi di cui all'articolo 8 è disciplinata da apposito regolamento di esecuzione della presente legge; è fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto.>>.

19.
All' articolo 25 della legge regionale 8/1999 , il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Gli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'articolo 8 osservano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto previsto al comma 10, nonché la chiusura infrasettimanale di mezza giornata. Il turno di riposo è disciplinato da apposito regolamento di esecuzione della presente legge, che stabilisce la giornata di chiusura standard, anche suddivisa per categorie merceologiche, e le procedure per modificare, a scelta dell'operatore, tale giornata prestabilita.>>.

20.
All' articolo 25 della legge regionale 8/1999 , dopo il comma 5, è inserito il seguente:
<<5 bis. Per gli esercizi di vendita di cui agli articoli 6 e 7 l'orario di apertura e di chiusura è determinato liberamente, sia nei giorni feriali, sia in quelli domenicali e festivi.>>.

21.
All' articolo 36 della legge regionale 8/1999 , come modificato dall' articolo 13, comma 36, della legge regionale 13/2000 , il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. È soggetta alla comunicazione al Comune la cessazione dell'attività degli esercizi di vendita di cui agli articoli 6, 7 e 8, con esclusione della cessazione conseguente a cessione dell'esercizio, entro trenta giorni dalla cessazione medesima.>>.

22.
All' articolo 41 della legge regionale 8/1999 , il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I Comuni provvedono agli adempimenti di competenza di cui all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 8, comma 1, lettera b), entro un anno dall'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione rispettivamente previsti dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 8, comma 1.>>.

23. In via di interpretazione autentica il vincolo di destinazione di cui all' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, si deve intendere limitato al periodo di cinque anni di cui all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 .
24.
All' articolo 7, comma 72, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 , le parole << il 50 per cento >> sono sostituite dalle parole << il 100 per cento >>.

25.
All' articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 , il comma 74 è sostituito dal seguente:
<<74. A decorrere dall'anno 2002 i finanziamenti agevolati previsti dall' articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 , e successive modifiche e integrazioni, e i finanziamenti agevolati posti in essere con le disponibilità del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all' articolo 106 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 , vengono attuati in osservanza del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 13 gennaio 2001, n. L 10, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, e nel rispetto del Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0179/Pres. del 18 maggio 2001.>>.

26.
L' articolo 114 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 , è abrogato; sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

27.
Ai sensi e per gli effetti della normativa in vigore nel regime di proroga, le tipologie di esercizio del grande dettaglio previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 1991, n. 0130/Pres., risultano integrate dalla tipologia del " complesso commerciale ", quale introdotta dall' articolo 29, comma 3, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 , e meglio specificata dall' articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 8/1999 . La tipologia di complesso commerciale è applicata per tutte le grandi strutture di vendita, già autorizzate o per le quali viene richiesto il nulla osta di cui all' articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 , che non possano essere ricomprese nella tipologia del centro commerciale al dettaglio, quale definita e regolata dall'articolo 3, comma 4, lettera f), del decreto del Presidente della Giunta regionale 0130/1991, e dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto 0130/1991, come modificato dall' articolo 116, comma 4, della legge regionale 13/1998 . Dalla tipologia di complesso commerciale risultano esclusi gli esercizi contigui situati in edifici la cui destinazione non è prevalentemente commerciale. La disposizione che assimila i complessi commerciali ai centri commerciali al dettaglio di cui all' articolo 29, comma 3, della legge regionale 16/1996 , è efficace in relazione all'obbligo di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 41/1990 . Non trova applicazione il decreto del Presidente della Giunta regionale 0130/1991, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f), nonché le previsioni dell'Allegato " C " dello stesso decreto del Presidente della Giunta regionale 0130/1991. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Giunta regionale 0130/1991, riferite al centro commerciale al dettaglio maggiore, si intendono riferite anche al complesso commerciale con superficie di vendita superiore a mq. 8.000.

28. Nel periodo transitorio di proroga delle disposizioni di cui alla legge regionale 41/1990 , previsto dall' articolo 8, comma 6, della legge regionale 8/1999 , come modificato dall' articolo 13, comma 20, della legge regionale 13/2000 , trovano integrale applicazione le norme relative ai settori merceologici di cui all' articolo 3 della legge regionale 8/1999 . Nell'ambito dei singoli settori merceologici di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 8/1999 , il nulla osta regionale e le relative autorizzazioni amministrative non potranno prevedere limitazioni al titolo a vendere tutti i generi appartenenti al settore o ai settori merceologici per i quali vengono richiesti il nulla osta e l'autorizzazione amministrativa, ancorché disposti ai sensi della legge regionale 41/1990 , del decreto del Presidente della Giunta regionale 0130/1991, e di altre norme anteriori all'entrata in vigore della legge regionale 8/1999 .
29. All'interno dei centri commerciali al dettaglio, già autorizzati con il nulla osta regionale di cui all' articolo 3 della legge regionale 41/1990 , i trasferimenti e gli ampliamenti dei singoli esercizi di cui sono composti sono autorizzati dal Comune esclusivamente qualora essi non comportino ampliamento della superficie complessiva di vendita del centro o del complesso autorizzata con nulla osta regionale e fermo restando il rispetto della percentuale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta regionale 0130/1991, come modificata dall' articolo 116, comma 4, della legge regionale 13/1998 . Ogni variazione deve essere formalmente comunicata alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0130/1991.
30. In deroga a quanto previsto dall' articolo 7 della legge regionale 41/1990 e successive modifiche e integrazioni, il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'ampliamento di complessi commerciali al dettaglio aventi, alla data di entrata in vigore della presente legge, una superficie coperta inferiore a mq. 10.000, intesa come la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza così come definita dall' articolo 13, comma 3, della legge regionale 8/1999 e successive modifiche e integrazioni, in precedenza definiti centri commerciali al dettaglio, e divenuti complessi commerciali in seguito a trasformazioni del numero degli esercizi in essi ubicati, è assoggettato al solo nulla osta regionale, anche in assenza della destinazione urbanistica specifica HC, nei soli casi in cui si verifichino tutte le seguenti condizioni:
a) gli originari centri commerciali al dettaglio, poi trasformatisi in complessi commerciali al dettaglio, siano stati autorizzati come tali con normativa antecedente all'entrata in vigore della legge regionale 41/1990 ;
b) l'ampliamento si realizzi senza incremento della superficie coperta esistente alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) venga destinata un'area per parcheggio e viabilità di servizio non inferiore al 200 per cento della superficie di vendita;
d) il consiglio comunale competente per territorio esprima parere favorevole al nulla osta regionale.
31. Il precedente comma 30 dispiega efficacia sino al termine previsto dall' articolo 41, comma 1, della legge regionale 8/1999 .
32. In presenza di programmi, pubblici o privati, finalizzati al recupero di aree, di superficie coperta complessiva superiore a mq 15.000 e ricadenti entro il perimetro dei centri abitati, ove siano localizzati edifici dismessi o in fase di dismissione, nonché ricomprese all'interno di Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, di cui all' articolo 6, comma 70, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 , le autorizzazioni all'insediamento di grandi strutture di vendita sono consentite nel rispetto dei criteri urbanistici di cui all' articolo 12 della legge regionale 8/1999 , ovvero, limitatamente al periodo previsto dall' articolo 8, comma 6, della legge regionale 8/1999 , come modificato dall' articolo 13, comma 20, della legge regionale 13/2000 , nel rispetto dei criteri urbanistici di cui all' articolo 6 della legge regionale 41/1990 e non si ha luogo alla prescrizione di al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 8/1999 , ovvero, per il medesimo periodo transitorio, dell' articolo 7, comma 2, della legge regionale 41/1990 .
33. Nel periodo transitorio di proroga delle disposizioni di cui alla legge regionale 41/1990 , previsto dall' articolo 8, comma 6, della legge regionale 8/1999 , come modificato dall' articolo 13, comma 20, della legge regionale 13/2000 , il trasferimento di grandi strutture di vendita costruite in singolo esercizio, autorizzate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e allocate in zona urbanistica omogenea, prevista dall' articolo 7, comma 2, della legge regionale 41/1990 , è ammesso nell'ambito del territorio regionale anche in deroga alle disposizioni dell' articolo 7, comma 2, della legge regionale 41/1990 , a condizione che vengano osservati i criteri di cui all' articolo 6 della legge regionale 41/1990 , e che, a trasferimento avvenuto, il Comune proceda alla riclassificazione della zona omogenea HC, da cui la grande struttura di vendita è stata trasferita, nella sua precedente destinazione funzionale.
34.
L' articolo 1 della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13 , è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 
1. In conformità a quanto previsto dall' articolo 1, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287 , nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia trovano applicazione le disposizioni della legge 287/1991 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dagli articoli da 2 a 9.>>.

35. Non è richiesta l'iscrizione al registro di cui all' articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , per la somministrazione effettuata da associazioni senza scopo di lucro, in occasione di fiere, feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, sia in sede fissa, sia su aree pubbliche.
36. L'attività dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande posti all'interno di centri commerciali al dettaglio e di complessi commerciali è autorizzata dal Comune in deroga ai limiti numerici di cui alla delibera dei criteri e delle condizioni prevista dall' articolo 3, comma 5, della legge 287/1991 . L'autorizzazione è condizionata all'ubicazione presso il centro commerciale al dettaglio o il complesso commerciale e non è in alcun caso trasferibile in altra destinazione. L'attività dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, da allocarsi in edifici di proprietà pubblica cui il Comune riconosca particolare pregio storico, artistico o architettonico, è autorizzata dal Comune stesso in deroga ai limiti numerici di cui alla delibera dei criteri e delle condizioni prevista dall' articolo 3, comma 5, della legge 287/1991 e l'autorizzazione è condizionata all'ubicazione all'interno dell'edificio così riconosciuto e non è in alcun caso trasferibile ad altra destinazione.
37. Nelle more dell'emanazione da parte della Regione, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge regionale 13/1992 , di nuovi criteri e parametri per la determinazione del numero di nuove autorizzazioni di pubblici esercizi, i Comuni, ove ne ricorra l'esigenza, possono procedere all'adozione di nuove deliberazioni, successive a quelle eventualmente adottate in attuazione della legge regionale 13/1992 , nonché dell' articolo 13, comma 46, della legge regionale 13/2000 , di criteri e condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni di pubblico esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 4, della legge 287/1991 , e dei limiti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 29 ottobre 1992, n. 0436/Pres.; i limiti entro i quali i Comuni possono rilasciare provvedimenti per nuove aperture, quali recati dal punto 4.1.1. del decreto del Presidente della Giunta regionale 0436/1992, sono riferiti agli esercizi esistenti all'atto dell'approvazione delle nuove deliberazioni.
38.
All' articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14 , dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
<<14 bis. I Comuni possono dare in concessione la gestione operativa dei mercati e delle fiere ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, oppure ai Centri di coordinamento tra gli stessi, ferme restando in capo ai Comuni medesimi tutte le funzioni amministrative. La concessione della gestione è disciplinata da apposita convenzione.>>.

39.
All' articolo 10, comma 1, della legge regionale 14/1999 , la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;>>.

40.
All' articolo 14 della legge regionale 14/1999 , dopo il comma 4, è inserito il seguente:
<<4 bis. Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dalla presente legge, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dall' articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .>>.

Art. 9
 (Disposizioni in materia di turismo)
1.
L' articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 , è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Agenzie di informazione e accoglienza turistica)
1. Le Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) sono enti funzionali della Regione, aventi personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione; sono istituite con deliberazione della Giunta regionale che ne determina gli ambiti territoriali di competenza.
2. Le Aziende di promozione turistica istituite con la legge regionale 10/1991 e successive modifiche e integrazioni, sono trasformate in AIAT a partire dalla data del provvedimento che ne ridetermina gli ambiti territoriali di competenza.>>.

2.
All' articolo 10 della legge regionale 2/2002 , il comma 3 è abrogato.

3.
All' articolo 34, comma 1, della legge regionale 2/2002 , le parole << qualora possiedano i requisiti di cui all'articolo 28. >> sono sostituite dalle parole << . Le stesse devono, entro l'1 gennaio 2003, conseguire i requisiti di cui all'articolo 28. >>.

4.
All' articolo 64, comma 7, della legge regionale 2/2002 , dopo la parola << da >> sono abrogate le parole << almeno tre >>.

5.
All' articolo 86, comma 2, della legge regionale 2/2002 , in fine, è aggiunto il periodo << In ogni caso l'assenza di classificazione deve essere chiaramente indicata in ogni pubblicazione di interesse turistico o commerciale concernente l'immobile e deve essere posta in evidenza all'interno dello stesso. >>.

6.
Dopo l' articolo 124 della legge regionale 2/2002 , è inserito il seguente:
<<Art. 124 bis
 (Finanziamenti a favore del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia per iniziative dirette a incrementare attività escursionistiche e alpinistiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia finanziamenti per attività volte a favorire l'incremento delle attività escursionistiche e alpinistiche attraverso corsi di avviamento e perfezionamento all'alpinismo e allo sci alpinismo.
2. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.>>.

7.
All' articolo 167, comma 4, della legge regionale 2/2002 , le parole << 31 gennaio >> sono sostituite dalle parole << 30 settembre >>.

8.
L' articolo 172 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 172
 (Soppressione dell'Azienda regionale per la promozione turistica)
1. L'Azienda regionale per la promozione turistica, di seguito denominata Azienda regionale, istituita con legge regionale 9 maggio 1981, n. 26 , e successive modifiche e integrazioni, è soppressa a decorrere dal 2 marzo 2003.
2. Con decreto del Presidente della Regione è nominato il commissario straordinario dell'Azienda regionale nella persona del suo Presidente pro-tempore, il quale si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi di indirizzo politico dell'Azienda regionale con pienezza di poteri. L'incarico decorre dalla data del decreto di nomina.
3. Il commissario esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per la gestione fino all'avvenuta soppressione dell'Azienda regionale, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il personale dell'Azienda regionale è messo a disposizione della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, che attiva le procedure di mobilità, favorendo, nell'assegnazione di detto personale, le esigenze del settore turistico.
5. Il commissario straordinario si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.>>.

9.
All' articolo 178, comma 1, della legge regionale 2/2002 , le lettere << E e F >> sono sostituite dalle lettere << E, F e G >>.

10.
All'Allegato << E >> - Sezione E2 - " Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi escursionistici " della legge regionale 2/2002 , la lettera n) è sostituita dalla seguente:
<<n) di una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere ad un letto destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto base in più; è consentito sovrapporre ad ogni letto base un altro letto. Ai fini del calcolo delle superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all'unità;>>.

11. L'Amministrazione regionale provvede al rimborso di quanto erogato dalle Aziende di promozione turistica al personale di cui all' articolo 175 della legge regionale 2/2002 a titolo di competenze fisse e accessorie nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2002 e la data di inquadramento del personale medesimo nel ruolo unico regionale.
12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 607 (1.1.121.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione economica del personale - con la denominazione <<Rimborso alle Aziende di promozione turistica di quanto erogato al personale a titolo di competenze fisse e accessorie nell'anno 2002 e fino alla data di inquadramento nel ruolo unico regionale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2002.
13. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2002 derivante dal comma 12 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Le disponibilità dei fondi, eventualmente costituiti presso le Aziende di promozione turistica al fine di erogare prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale in servizio, vengono versate dalle Aziende medesime al fondo sociale istituito ai sensi dell' articolo 152 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 . Per il recupero delle somme concesse ai dipendenti delle Aziende di promozione turistica a titolo di prestiti e mutui edilizi, mediante utilizzo dei fondi di cui al presente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere quote mensili di retribuzione secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di fondo sociale per i dipendenti regionali.
15. Le entrate derivanti dall'acquisizione delle disponibilità di cui al comma 14 affluiscono nell'unità previsionale di base 3.7.1910 <<Introiti dalle Aziende di promozione turistica>> che si istituisce <<per memoria>> nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - al titolo III - categoria 3.7, con riferimento al capitolo 689 (3.7.2) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione giuridica del personale - con la denominazione <<Acquisizione dalle Aziende di promozione turistica delle disponibilità dei fondi costituiti per l'erogazione di prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale>>. Corrispondentemente nel documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è istituito <<per memoria>> il capitolo 670 (1.1.123.1.08.01) alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione giuridica del personale - con la denominazione <<Versamento a favore del fondo sociale delle disponibilità dei fondi costituiti dalle Aziende di promozione turistica per l'erogazione di prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale>> riferito all'unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
16.
All' articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 , il comma 65 è sostituito dal seguente:
<<65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel corso dell'anno 2002, le domande di contributo presentate nel 2001 ai sensi della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20 , che non hanno potuto trovare accoglimento per mancanza di fondi, applicando il regime "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.>>.

17.
All' articolo 8 della legge regionale 3/2002 , il comma 66 è abrogato.

18.
All' articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 , come da ultimo modificato dall' articolo 180, comma 1, della legge regionale 2/2002 , dopo la lettera a), è inserita la seguente:
<<a bis) formazione e addestramento, mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di avviamento e perfezionamento nell'attività alpinistica, sci-alpinistica e speleologica, nonché mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e didattico dei relativi istruttori e la partecipazione ad analoghe iniziative di livello interregionale, nazionale o internazionale che si svolgano fuori del territorio del Friuli Venezia Giulia;>>.

19.
All' articolo 7, comma 111, della legge regionale 4/2001 sono aggiunte, in fine, le parole << , compresa la prestazione della garanzia >>.

20.
All' articolo 7, comma 113, della legge regionale 4/2001 le parole << comma 110 >> sono sostituite dalle parole << comma 111 >>.

Art. 10
 (Disposizioni in materia di industria)
1.
All' articolo 23 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 , come da ultimo modificato dall' articolo 219, comma 1, della legge regionale 5/1994 , dopo il secondo comma, è inserito il seguente: << Le spese relative al costo del personale di ricerca e al costo delle prestazioni interne vengono rendicontate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante, contenente l'elenco degli addetti alla ricerca e il costo complessivo per ogni addetto, calcolato con le modalità di cui agli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1987, n. 0451/Pres.. La presente disposizione si applica anche alle rendicontazioni già inoltrate alla Direzione regionale dell'industria e in corso di verifica. >>.

2.
All' articolo 8, comma 25, della legge regionale 3/2002 , dopo le parole << Direzione regionale dell'industria >> sono inserite le parole << -Servizio dello sviluppo industriale- >>.

3. Il capitolo 7919 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di 46.500 euro per l'anno 2002, dall'unità previsionale di base 12.1.62.1.289, il cui stanziamento è conseguentemente diminuito di pari importo per l'anno 2002, all'unità previsionale di base 12.5.62.1.1289 "Spese per l'albo dei consulenti peritali in materia di ricerca applicata e innovazione tecnologica" che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 12 - programma 12.5 - rubrica n. 62 - Servizio dello sviluppo industriale - spese correnti - con lo stanziamento di 46.500 euro per l'anno 2002.
Art. 11
 (Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione, artigianato e formazione professionale)
1.
A decorrere dall'1 luglio 2002, dopo l' articolo 5 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 , è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis
 (Trattamento di dati)
1. Le Province e la Regione, secondo i rispettivi ordinamenti, sono titolari del trattamento dei dati personali ciascuna nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla presente legge.
2. Le Province e la Regione, nell'ambito delle rispettive competenze, raccolgono e trattano i dati personali necessari al fine dello svolgimento delle proprie funzioni.
3. Le Province e la Regione comunicano e diffondono i dati personali a soggetti pubblici quando ciò sia previsto da norme di legge o di regolamento o quando risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione, nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , al Garante per la protezione dei dati personali.
4. Le Province e la Regione comunicano e diffondono i dati personali a soggetti privati e ad enti pubblici economici quando ciò sia previsto da norme di legge o di regolamento.
5. Le Province e la Regione, ove necessario, adottano le leggi e i regolamenti di cui ai commi 3 e 4, secondo i rispettivi ordinamenti.
6. Le Province e la Regione trattano i dati sensibili per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico in conformità ad apposite leggi o regolamenti, disciplinanti i tipi di dati e le operazioni eseguibili da emanarsi secondo i rispettivi ordinamenti.
7. Ai fini del comma 6, costituiscono rilevanti finalità di interesse pubblico le seguenti:
a) attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato;
b) attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di costituzione e partecipazione ad organi rappresentativi e ad organi collegiali e di esercizio del relativo mandato;
c) attività di vigilanza e controllo;
d) attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di assolvimento dell'obbligo scolastico;
e) attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi, incentivi, benefici economici, agevolazioni;
f) attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e trattamenti di missione;
g) attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di abilitazioni e tenuta di albi;
h) attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale;
i) attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di diritto al lavoro dei disabili;
l) attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di composizione dei conflitti del lavoro e di collegi arbitrali di disciplina;
m) attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di mobilità e cassa integrazione guadagni.
8. Le Province e la Regione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenute al rispetto delle previsioni di cui alla legge 675/1996 , nonché all'adozione delle misure di sicurezza disposte dalla stessa legge 675/1996 e dai relativi regolamenti di attuazione.>>.

2.
A decorrere dall'1 luglio 2002, l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/1998 è abrogato.

3.
All' articolo 38 della legge regionale 1/1998 , come sostituito dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 12/2001 , al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) da cinque rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio regionale dei disabili fisici e sensoriali, designati dalle associazioni di cui all' articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 , da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio regionale dei disabili psichici, da un rappresentante della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all' articolo 8 della legge regionale 12/2001 ;>>.

4.
All' articolo 4, comma 12, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 , il secondo periodo è sostituito dal seguente << Gli organi collegiali di cui agli articoli 33, 37, 38 e 38 bis della legge regionale 1/1998 rimangono in carica fino alla data di nomina, da parte delle Province, di organismi con funzioni analoghe e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. >>.

5.
All' articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 , come sostituito dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 19/1993 , i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Gli enti contemplati nella presente legge sono tenuti entro trenta giorni a:
a) trasmettere alla Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione e artigianato copia conforme delle modificazioni dello statuto , dello scioglimento anticipato e della messa in liquidazione della società, copia del bilancio finale di liquidazione ovvero del rendiconto finale accompagnate dalle relazioni allegate e dall'eventuale verbale di assemblea dei soci, nonché la cancellazione dell'ente;
b) comunicare il rinnovo o le variazioni delle cariche sociali e l'eventuale sostituzione del direttore dell'ente;
c) trasmettere l'eventuale regolamento interno adottato e le variazioni allo stesso;
d) trasmettere copia della ricevuta dei versamenti effettuati ai fondi mutualistici di cui all' articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 .
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data dell'adozione o effettuazione ovvero, per gli atti degli enti cooperativi soggetti alla disciplina del Registro delle imprese, dalla data dell'avvenuta iscrizione o deposito nello stesso.
3. Sono altresì tenuti in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Ufficio ed entro il termine fissato, comunque non superiore a trenta giorni, a provvedere all'invio di quanto indicato ai commi precedenti, qualora mancante, nonché di copia del bilancio annuale, delle relazioni allegate e del relativo verbale assembleare di approvazione.
3 bis. Con successivo decreto del Direttore regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono approvati gli schemi dei modelli da utilizzarsi per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.>>.

6.
Dopo l' articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 , è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Soci fruitori)
1. Al fine di rafforzare il perseguimento dell'interesse generale delle comunità di cui all'articolo 2, comma 1, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci fruitori, soggetti che beneficiano e godono, anche indirettamente, dei servizi realizzati dalla cooperativa stessa in attuazione dei propri compiti statutari.
2. Possono essere soci fruitori le persone fisiche ovvero le associazioni formalmente costituite di tutela e rappresentanza di tali persone.
3. I soci fruitori sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non concorre a determinare le aliquote fissate dagli articoli 4 e 5 della presente legge.
4. I soci fruitori possono far parte degli organi sociali della cooperativa.>>.

7.
All' articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 , dopo le parole << La Regione >>, sono inserite le parole << e le Province >> e le parole << è autorizzata >> sono sostituite dalle parole<< sono autorizzate >>.

8.
All' articolo 4 della legge regionale 3/2002 , dopo il comma 17, sono inseriti i seguenti:
<<17 bis. A decorrere dalla data di cui al comma 17, le Province sono autorizzate ad intervenire nei confronti delle cooperative sociali iscritte all'albo di cui all' articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 , mediante la concessione dei seguenti incentivi:
a) Alle cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 7/1992 :
1) contributi volti a favorire gli investimenti aziendali;
2) contributi per consulenze concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;
b) alle cooperative di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/1992 :
1) interventi volti alla copertura dei costi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi delle persone svantaggiate di cui all' articolo 4 della legge regionale 7/1992 ;
2) contributi per le spese relative al personale assunto dalle cooperative con trattamento giuridico ed economico di quadro o dirigente;
3) contributi per le spese di costituzione e primo impianto;
c) ai consorzi tra cooperative iscritti all'albo di cui all' articolo 6 della legge regionale 7/1992 :
1) contributi per servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate.
17 ter. A decorrere dalla data di cui al comma 17 le Province sono autorizzate a sostenere progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, anche concernenti la creazione di reti informatiche.
17 quater. Con apposito regolamento sono disciplinati i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte della Province.>>.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 4, comma 17 bis, della legge regionale 3/2002 , come inserito dal comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 1.1.63.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8551 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10.
All' articolo 10 quater della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 , al comma 3, come sostituito dall' articolo 57, comma 8, della legge regionale 29/1996 , dopo le parole << imprese artigiane, >> sono aggiunte le parole << compresi i diritti relativi al periodo antecedente la stipula della convenzione, >>.

11.
All' articolo 8 della legge regionale 3/2002 , il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per la concessione del contributo, la Fondazione presenta alla Direzione regionale delle autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, specifica domanda corredata da:
a) bilanci consuntivi relativi agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda;
b) bilancio preventivo dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda e situazione contabile, di competenza e di cassa, dello stesso esercizio alla medesima data;
c) relazione tecnica illustrativa delle iniziative programmate con riferimento alle finalità del contributo regionale e relativo preventivo analitico di spesa, debitamente certificati da professionisti competenti nelle materie oggetto delle iniziative.>>.

12.
In relazione al disposto di cui all' articolo 8, comma 4, della legge regionale 3/2002 , come sostituito dal comma 11, il capitolo 5279 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di complessivi 50.000 euro, suddivisi in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, dall'unità previsionale di base 10.1.43.2.1295, che è conseguentemente soppressa, all'unità previsionale di base 1.3.10.2.1296 << Contributi e rimborsi agli enti locali per interventi specifici di parte capitale >> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 1 - programma 1.3 - rubrica n. 10 - Servizio finanziario e contabile - spese d'investimento.

TITOLO III
 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 12
 (Disposizioni in materia di sanità)
1. La Regione può autorizzare programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario regionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Giunta regionale, su richiesta delle Aziende sanitarie regionali, che motivano le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni degli atti di programmazione sanitaria regionale.
3. La costituzione degli enti di cui al comma 1 rispetta le seguenti condizioni:
a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , come modificato dall' articolo 5 del decreto legislativo 422/1998 ;
b) riservare a un'Azienda sanitaria regionale la maggioranza assoluta del capitale sociale o comunque una posizione maggioritaria nelle altre forme gestionali;
c) fissare limiti percentuali alla partecipazione di soggetti privati in misura non superiore al 49 per cento del capitale sociale o del patrimonio;
d) prevedere, nel caso di società di capitali, forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della quota sociale detenuta dai soggetti pubblici;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati partecipanti, avendo cura di escludere, in particolare, il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alle società stesse, per la fornitura di opere e servizi connessi alla cura e all'assistenza alla persona;
f) individuare forme e modalità di scioglimento di pronta attuazione in caso di mancato raggiungimento, nel termine di tre anni, degli scopi sociali e del pareggio di bilancio. Tale termine può essere prorogato soltanto una volta, per lo stesso periodo di tempo, su richiesta motivata dell'Azienda sanitaria regionale detentrice della maggioranza assoluta del capitale sociale.
4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie regionali comunicano all'Agenzia regionale della sanità le opere edilizie e impiantistiche, già previste nelle linee di programmazione regionale e aziendale riferite agli anni 2000 e precedenti, per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali, che sono valutate non più coerenti con le linee di programmazione regionale e aziendale; contestualmente sono indicate le opere cui si intendono destinare i finanziamenti predetti. L'Agenzia regionale della sanità trasmette alla Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 , gli atti pervenuti dalle Aziende sanitarie regionali, corredati con le valutazioni di competenza di cui all' articolo 3, comma 1, lettera l), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 . La Giunta regionale, con apposita deliberazione, autorizza la nuova destinazione dei finanziamenti regionali già concessi.
5. Entro sei mesi dall'autorizzazione di cui al comma 4, le Aziende sanitarie regionali inviano alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, con richiesta della conferma dei finanziamenti già concessi.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per la conseguente rendicontazione, fissati nei decreti di concessione dei finanziamenti regionali di cui al comma 4, sono revocati.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine, nel rispetto delle procedure concernenti il bilancio di esercizio di tali enti e le verifiche di competenza della Regione.
8. All' articolo 15 della legge regionale 37/1995 , come da ultimo modificato dall' articolo 4, comma 14, della legge regionale 4/2001 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4, le parole: << progetti esecutivi >> sono sostituite dalle seguenti: << progetti definitivi >>;

b)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Nel caso di interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione o finalizzati all'adeguamento di requisiti prescritti per l'autorizzazione e l'accreditamento, nonché nel caso di prescrizioni formulate in sede di esame dei progetti definitivi, è trasmesso al Nucleo di valutazione, prima dell'appalto dei lavori, copia del progetto esecutivo.
4 ter. Nei casi previsti dal comma 4 bis, l'erogazione del finanziamento è conseguente alla verifica di conformità del progetto esecutivo ai pareri tecnico-economico e di ammissibilità della spesa nonché alle eventuali prescrizioni contenute nei medesimi.>>;

c)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali può richiedere, anche al fine dell'assegnazione dei finanziamenti finalizzati agli interventi di cui al comma 4, lettera d), il parere consultivo del Nucleo di valutazione sui progetti preliminari. Analogo parere è richiesto dalle Aziende sanitarie regionali sui progetti preliminari relativi agli interventi di cui al comma 4 bis di importo superiore a 500.000 euro.>>.

9. In relazione a quanto disposto dall' articolo 5, comma 33, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 , le Aziende per i servizi sanitari regionali, in alternativa alla realizzazione diretta delle strutture destinate a residenze sanitarie assistenziali, possono stipulare con soggetti privati, che intendono realizzare e gestire analoghe strutture, accordi preliminari al convenzionamento, tenendo conto del fabbisogno di posti - letto determinato nel rispettivo ambito territoriale e a condizione che dette strutture abbiano i requisiti funzionali e organizzativi prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale.
10. L'individuazione dei soggetti privati con i quali stipulare gli accordi di cui al comma 9 avviene mediante procedimenti a evidenza pubblica.
11. Il capitolo 4858 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di 2.050.000 euro per l'anno 2002, dall'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 all'unità previsionale di base 7.2.41.2.226, i cui stanziamenti sono variati rispettivamente in diminuzione e in aumento per l'importo di 2.050.000 euro per l'anno 2002.
12. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 , a favore degli ospiti non autosufficienti di strutture residenziali protette incluse nell'elenco regionale di cui all' articolo 14, ottavo comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 , come sostituito dall' articolo 1, primo comma, della legge regionale 31/1984 , e facenti capo a istituzioni pubbliche o private convenzionate con l'Azienda per i servizi sanitari nel cui ambito sono ubicate le strutture, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10/1997 , anche agli ospiti adulti delle stesse che, pur non avendo il requisito d'età di cui all' articolo 13, comma 2, della legge regionale 10/1997 , soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) non autosufficienza certificata secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 ;
b) presenza di patologie cronico-degenerative o malattie ereditarie o esiti disabilitanti da incidenti o eventi acuti pregressi;
c) ammissione alla struttura residenziale protetta a seguito di valutazione dell'Unità di valutazione distrettuale di cui all' articolo 25 della legge regionale 10/1998 , che deve aver esperito ogni altra possibile soluzione per l'interessato, sia di tipo domiciliare che residenziale.
13. Alla legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 1, comma 5, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
<<c bis) esercita le funzioni di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 502/1992 , come inserito dall' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999 .>>;

b)
all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui quattro designati dalla Regione e uno designato, rispettivamente:
a) dalla rappresentanza della Conferenza dei sindaci, di cui all' articolo 13, comma 2, della legge regionale 12/1994 , nelle Aziende per i servizi sanitari;
b) dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, nelle Aziende ospedaliere;
c) dall'Università degli studi, nelle Aziende ospedaliere integrate con le Università.>>;

c)
all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

d)
all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
<<b bis) interventi relativi a strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche con destinazione vincolata in seguito a donazione, anche condotte o gestite da soggetti terzi.>>.

14. Le disposizioni di cui al comma 13, lettera b), hanno effetto dall'1 gennaio 2003. Fino alla nomina dei nuovi Collegi, le funzioni di competenza sono svolte dai Collegi sindacali costituiti ai sensi della normativa vigente.
15.
All' articolo 5 della legge regionale 3/2002 , il comma 9 è abrogato.

16. È istituita, presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, la Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, di seguito denominata Commissione, con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri per le attività di prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e sue complicanze, allo scopo di consentire all'Amministrazione regionale di programmare interventi idonei alle esigenze dei cittadini diabetici.
17. La Commissione è composta da:
a) l'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali o suo delegato, che la presiede;
b) sei esperti in materia diabetologica designati dall'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali;
c) due rappresentanti delle associazioni diabetologiche presenti in regione, designati dalle associazioni medesime;
d) un funzionario della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;
e) un funzionario dell'Agenzia regionale della sanità.
18. I componenti della Commissione restano in carica tre anni, e comunque fino al rinnovo della stessa. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti nelle materie trattate. I compiti di segreteria sono affidati a un dipendente della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con qualifica non inferiore a segretario.
19. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
20. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione predispone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali trasmette tale relazione alla Commissione consiliare competente.
21. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22.
All' articolo 1 della legge regionale 3/2002 , dopo il comma 23, è inserito il seguente:
<<23 bis. Limitatamente agli immobili di proprietà delle Aziende per i servizi sanitari, i Comuni sul cui territorio sono situati i beni oggetto del trasferimento possono esercitare diritto di prelazione ai fini dell'acquisto oppure, subordinatamente all'utilizzo per finalità socio-assistenziali, ai fini della concessione in comodato d'uso. Il diritto di prelazione si esercita mediante l'approvazione di una delibera consiliare con cui, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera di cui al comma 24, si dispone di procedere all'acquisto dell'immobile o al suo utilizzo per finalità esclusivamente socio-assistenziali.>>.

Art. 13
 (Disposizioni in materia di politiche sociali e immigrazione)
1. In attuazione dell' articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 , dall'1 gennaio 2003, sono trasferite ai Comuni le funzioni previste dal regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798 , convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 , e dal decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 , convertito con modificazioni dall' articolo 1, comma 2, della legge 18 marzo 1993, n. 67 .
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni capofila e dalle Aziende per i servizi sanitari regionali in conformità all' articolo 41 bis della legge regionale 49/1996 , come inserito dall' articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997 , e modificato dal comma 7, lettera a), del presente articolo.
3. Al fine di garantire congrua copertura agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dei commi 1 e 2, e tenuto conto della necessità di assicurare la continuità dei servizi, le Province trasferiscono ai Comuni le risorse umane, finanziarie e patrimoniali entro l'1 gennaio 2003. Tali risorse sono individuate, entro l'1 luglio 2002, nel rispetto del disposto di cui al comma 4 e previo parere conforme dell'Assemblea delle Autonomie locali, di cui all' articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 , anche in riferimento alle quote delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscosse nel territorio regionale e devolute a Province e Comuni dalla legge finanziaria regionale a decorrere dall'anno 2003.
4. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 3 assicura l'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, nel rispetto degli equilibri di bilancio di Regione, Province e Comuni.
5. A decorrere dall'1 gennaio 2003, la Regione trasferisce ai Comuni capofila e alle Aziende per i servizi sanitari regionali di cui al comma 2 le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, assegnate alle Province sino all'esercizio 2002, con le modalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 , come da ultimo modificato dall' articolo 10, comma 1, della legge regionale 8/2001 .
6.
A decorrere dall'1 gennaio 2003, all' articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51 , come da ultimo modificato dall' articolo 7, comma 19, della legge regionale 13/2000 , il comma 3 è abrogato.

7. Alla legge regionale 49/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 41 bis, come inserito dall' articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997 , il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il personale che nei Comuni di un distretto svolge funzioni proprie dei servizi socio-assistenziali è inserito in una dotazione organica aggiuntiva a quella del Comune capofila, corrispondente per numero e per profilo professionale al fabbisogno programmato. Il Comune capofila stabilisce la sede di servizio di ogni singolo operatore del distretto, secondo esigenze organizzative coerenti con la programmazione annuale e pluriennale. Il Comune capofila, sentita l'assemblea dei sindaci di distretto, definisce, con regolamento, le modalità di utilizzo del personale inserito nella dotazione organica aggiuntiva. Il personale messo a disposizione dai Comuni del distretto conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico proprio del profilo e della posizione funzionale rivestiti presso l'ente di appartenenza.>>;

b)
all'articolo 41 quater, come inserito dall' articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997 , il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Al coordinamento di cui all'articolo 41 bis, comma 3, è preposto un responsabile, nominato dall'ente gestore del servizio sociale, d'intesa con l'assemblea dei sindaci di distretto, tra il personale a disposizione dello stesso ente gestore che abbia svolto attività almeno direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni, e scelto in base a requisiti di comprovata professionalità e qualificata esperienza, maturata nel settore socio-assistenziale. L'ente gestore provvede, altresì, d'intesa con l'assemblea dei sindaci di distretto, alla nomina del coordinatore o dei coordinatori delle èquipe in cui può articolarsi il servizio, scegliendoli, con riguardo a requisiti di capacità professionale ed esperienza organizzativa, tra il personale dipendente degli enti dell'ambito distrettuale, in possesso del titolo di assistente sociale e che abbia svolto le relative funzioni per almeno tre anni.>>.

8. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 24 e 26, della legge regionale 3/2002 , sono estese alle Province interessate alla realizzazione di strutture per disabili. Tali enti presentano le istanze di finanziamento per l'anno 2002, corredate della documentazione prevista dall' articolo 5, comma 27, della legge regionale 3/2002 , entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9.
Per effetto di quanto disposto dal comma 8, nella denominazione del capitolo 4856 dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, dopo le parole: << senza fini di lucro >> sono inserite le seguenti: << e Province >>.

10. Fino all'adozione delle disposizioni regionali previste dall' articolo 11 della legge 328/2000 , in materia di requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. In attesa dell'adozione di una normativa regionale organica in tema di servizi per la prima infanzia, con l'individuazione di standard qualitativi uniformi per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture pubbliche e private, l'Amministrazione regionale, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo dei servizi di asili nido, è autorizzata a concedere a soggetti privati senza finalità di lucro, in via sperimentale per due esercizi finanziari, contributi commisurati al numero dei bambini accolti.
12. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 , determina, con propria deliberazione, i requisiti pedagogici, organizzativi e strutturali per accedere ai contributi di cui al comma 11, individuando anche specifici indicatori di qualità che diano diritto a una maggiorazione dei contributi medesimi.
13. Con il provvedimento di cui al comma 12 sono altresì determinati i criteri di assegnazione e le modalità di richiesta, concessione ed erogazione dei contributi, nonché le modalità per la verifica e il controllo del rispetto dei requisiti e degli indicatori di qualità.
14. Al fine di consentire l'acquisizione dei dati necessari alla predisposizione di una normativa organica in materia di servizi per la prima infanzia, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, in collaborazione con il Centro regionale di documentazione e di analisi sull'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 , sentito il comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, promuove iniziative rivolte alla rilevazione e al monitoraggio delle strutture operanti in ambito pubblico e privato e all'analisi delle caratteristiche dei servizi offerti.
15. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.4.41.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4924 (2.1.242.3.08.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione <<Contributi a soggetti privati senza finalità di lucro per promuovere in via sperimentale il miglioramento qualitativo dei servizi di asili nido>> e con lo stanziamento complessivo di 1.600.000 euro, suddiviso in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
16. All'onere complessivo di 1.600.000 euro, suddiviso in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, derivante dal comma 11, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 162 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
17.
All' articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 , come da ultimo sostituito dall' articolo 4, comma 60, della legge regionale 4/2001 , il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Ai fini e per gli effetti dell'applicazione del presente articolo, l'adozione di un bambino di età non superiore a 10 anni è equiparata alla nascita di un figlio.>>.

18. In attesa dell'adozione di una disciplina organica regionale dell'associazionismo di promozione sociale, è istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell' articolo 7, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 .
19. Il Servizio del volontariato provvede alla tenuta del Registro di cui al comma 18, suddiviso in una sezione regionale e in sezioni provinciali. Possono iscriversi nel Registro i soggetti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 della legge 383/2000 .
20. L'iscrizione nel Registro dei cui al comma 18 è alternativa all'iscrizione nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato, di cui all' articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 , come modificato dall' articolo 6, comma 1, della legge regionale 42/1995 .
21. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con regolamento la tenuta del Registro di cui al comma 18 e, in particolare, i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione periodica dello stesso.
22. Il regolamento di cui al comma 21 è approvato previo parere della competente Commissione consiliare permanente, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si considera reso favorevolmente.
23. Sono disciplinati con regolamento gli interventi a favore degli immigrati, di cui all' articolo 3 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 , relativi a:
a) promozione e finanziamento di progetti di sostegno scolastico;
b) promozione e finanziamento di corsi di alfabetizzazione per adulti e minori;
c) finanziamento di iniziative per una civile convivenza, campagne di informazione dirette agli immigrati e ai cittadini locali e corsi di educazione civica promossi da associazioni ed enti locali.
24. Il Servizio autonomo per l'immigrazione può avvalersi, mediante convenzione, di associazioni aventi sede nel territorio regionale, iscritte all'Albo di cui all' articolo 5 della legge regionale 46/1990 o al Registro di cui all' articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e di comprovata esperienza per lo svolgimento di servizi nei seguenti settori, richiedenti l'utilizzo di operatori particolarmente qualificati:
a) inserimento abitativo e approvvigionamento di alloggi;
b) inserimento nelle strutture scolastiche e rapporti scuola-famiglia;
c) consulenza giuridico-legale a favore degli enti locali e delle associazioni operanti nel settore;
d) inserimento occupazionale, con particolare riguardo al lavoro domestico.
25. La Regione promuove e attua iniziative di osservazione permanente dei fenomeni migratori, al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'esercizio delle funzioni regionali in materia di accoglienza e integrazione. Il Servizio autonomo per l'immigrazione attua studi e ricerche sui problemi dell'immigrazione, anche avvalendosi di istituti di ricerca pubblici e privati.
26. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 24 e 25 fanno carico all'unità previsionale di base 8.5.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli 4949 e 4951 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 14
 (Disposizioni in materia di corregionali all'estero, istruzione e cultura)
1.
All' articolo 6, comma 57, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 , come sostituito dall' articolo 7, comma 36, della legge regionale 23/2001 , le parole: << che frequentino corsi universitari presso le Università degli studi del Friuli-Venezia Giulia >> sono sostituite dalle seguenti: << dei quali almeno il cinquanta per cento provenienti dall'America latina, che frequentino corsi di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore o universitari in Friuli Venezia Giulia >> e le parole: << e che, alla data del 31 dicembre 2000, abbiano già un accordo di collaborazione con una delle Università della regione con cui possono stipulare apposite convenzioni operative >> sono soppresse.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 5581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è rettificata con l'inserimento dopo le parole: <<che frequentino corsi>> delle seguenti: <<di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore o>>.
3.
All' articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 , il comma 47 è sostituito dal seguente:
4<<7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle famiglie aventi un reddito imponibile complessivo non superiore a 26.000 euro, che comprendono al loro interno studenti iscritti alla scuola secondaria superiore, un contributo, nella misura massima di 520 euro, a sollievo degli oneri sostenuti per spese di trasporto scolastico e acquisto di libri di testo. Ai fini della determinazione del reddito complessivo, per ogni figlio a carico si applica una riduzione pari a 2.500 euro.>>.

4.
All' articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 , come sostituito dall' articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1999 , i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
<<3. Gli assegni sono concessi fino alla misura di cui al comma 2 ai richiedenti che fruiscono di un reddito complessivo imponibile dichiarato agli effetti IRPEF non superiore a 26.000 euro. Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della scadenza di presentazione della domanda di concessione dell'assegno. Ai fini della determinazione dell'importo del reddito complessivo, come definito ai sensi del presente comma, per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito si applica una riduzione pari a 2.500 euro.
4. La misura massima dell'assegno è ridotta al 75 per cento dell'importo determinato ai sensi del comma 2 per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 26.000,01 euro e 39.000 euro, e, rispettivamente, al 50 per cento dell'importo medesimo per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 39.000,01 euro e 52.000 euro.>>.

5.
All' articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 , le parole: << istituti privati >> sono sostituite dalle seguenti: << istituti non statali >>.

6.
All' articolo 7, comma 17, della legge regionale 3/2002 , le parole: << la sistemazione >> sono sostituite dalle seguenti: << il completamento >> e la parola: << della >> è sostituita dalle parole: << del convitto annesso alla >>.

7.
In relazione al disposto di cui al comma 6, nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 5046 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata sostituendo le parole: << la sistemazione >> con le seguenti: << il completamento >> e la parola: << della >> con le parole: << del convitto annesso alla >>.

8. All' articolo 16 della legge regionale 3/1998 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, le parole: << pura ed applicata >> sono soppresse;

b)
il comma 3 è sostituito dai seguenti:
<<3. Ai fini dell'istruttoria e della selezione dei progetti da finanziare, l'Amministrazione regionale si avvale dell'operato di una Commissione, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura.
3 bis. La Commissione, presieduta dall'Assessore all'istruzione e cultura o da suo delegato, è composta da:
a) cinque esperti di alta qualificazione scientifica, comprendenti almeno tre nominativi presentati, rispettivamente, dalle Università degli studi di Trieste e di Udine e dalla Scuola superiore di studi avanzati di Trieste;
b) quattro esperti nel campo della ricerca applicata ai processi produttivi, scelti nell'ambito di liste di candidati di uguale numero presentate dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale.
3 ter. La Commissione è nominata per la durata massima di un anno. I suoi componenti possono essere confermati per non più di due anni. È comunque assicurato alla scadenza il rinnovo parziale della composizione per almeno un terzo dei componenti.>>.

9. Le disposizioni di cui al comma 8, lettera b), si applicano a partire dalla scadenza della Commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Alla legge regionale 12 luglio 1999, n. 21 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 3, come modificato dall' articolo 3, comma 49, della legge regionale 4/2001 , dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Annualmente la Regione trasferisce alle Province le risorse finanziarie disponibili per gli interventi di cui all'articolo 4, in relazione al numero delle Società di Mutuo Soccorso in attività, sentito il parere del coordinamento di cui all'articolo 7.>>;

b) all'articolo 7, come modificato dall' articolo 3, comma 49, della legge regionale 4/2001 , dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Il coordinamento esprime annualmente, su richiesta della direzione regionale competente, entro trenta giorni, il parere di cui all'articolo 3, comma 2 bis.>>.

11.
Nella tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale di cui all' articolo 7, comma 70, della legge regionale 3/2002 , alla lettera B), numero 6), la denominazione: << Nei luoghi nei suoni - provincia di Gorizia >> è sostituita dalla seguente: << Associazione Progetto Musica - Ronchi dei Legionari - Festival musicale "Nei Suoni dei Luoghi" >>.

12.
All' articolo 6 della legge regionale 4/1999 , come da ultimo modificato dall' articolo 6, comma 82, della legge regionale 4/2001 , dopo il comma 10 è inserito il seguente:
<<10 bis. A decorrere dall'esercizio 2001 il limite di cui al comma 10 è elevato all'85 per cento con riferimento agli enti operanti nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica e agli istituti di studi e ricerche nel settore della storiografia.>>.

13. Le autorizzazioni di spesa di lire 1.100 milioni, corrispondenti a 568.102,59 euro, di lire 100 milioni, corrispondenti a 51.645,69 euro e di 35.403,70 euro, disposte per l'anno 2002 rispettivamente dall' articolo 5, comma 88, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 , dall' articolo 6, comma 83, della legge regionale 4/2001 , e dall' articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002 , per le finalità di cui all' articolo 13 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 , come modificato dall' articolo 118, comma 1, della legge regionale 47/1993 , e di cui all' articolo 5, comma 19, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 , a carico dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5342 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, si intendono destinate all'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, a fronte delle spese sostenute per l'attività istituzionale relativa alla stagione 2001-2002 e comunque fino al 30 giugno 2002, nonché alla Fondazione regionale per lo spettacolo del Friuli Venezia Giulia, a fronte delle spese per l'avvio e lo sviluppo della propria attività istituzionale.
14. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la ripartizione dello stanziamento complessivamente autorizzato a carico del capitolo 5342, in coerenza con le previsioni di cui al comma 13.
15. In via di interpretazione autentica, il contributo di cui all' articolo 6, comma 47, della legge regionale 4/2001 , è utilizzabile altresì per interventi di manutenzione nell'ambito del compendio di riferimento del monumento e per azioni di valorizzazione dello stesso.
16. In relazione al disposto di cui al comma 15, nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 5281 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l'inserimento, in fine, delle parole: <<nonché per interventi di manutenzione e valorizzazione nell'ambito del compendio di riferimento del monumento>>.
17.
All' articolo 6 della legge regionale 4/2001 , i commi 66, 67 e 68 sono sostituiti dai seguenti:
<<66. Allo scopo di promuovere e sostenere lo svolgimento coordinato e unitario dei programmi di iniziative realizzati dalla Regione e dalle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, l'Amministrazione regionale promuove, di concerto con le Amministrazioni provinciali competenti per i territori delimitati ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 , l'istituzione di un apposito organismo, aperto alla partecipazione degli enti locali e di altre istituzioni scientifiche, culturali ed economiche pubbliche e private, avente le seguenti fondamentali finalità:
a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;
b) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento dell'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione per la promozione e la tutela della lingua e della cultura friulana;
c) predisporre i piani regionali di politica linguistica, approvati dalla Giunta regionale;
d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana, offrendosi quale sede permanente di coordinamento generale e di verifica delle linee di indirizzo e delle iniziative realizzate dalle istituzioni aderenti;
e) promuovere la costituzione di un Albo delle associazioni riconosciute per lo svolgimento di una significativa e rilevante attività culturale e scientifica rivolta a obiettivi di tutela e promozione della lingua e cultura friulana;
f) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;
g) vigilare sul rispetto della grafia ufficiale della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale, garantendo uno stabile servizio di consulenza linguistica a favore degli enti pubblici e privati.
67. L'adesione della Regione all'organismo di cui al comma 66 è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che lo statuto recepisca espressamente le finalità indicate al comma 66;
b) che nel Consiglio di amministrazione dell'organismo siano rappresentate paritariamente la Regione e le Province dei territori interessati e che alla Regione sia riservata la designazione del Presidente;
c) che l'organismo si doti di un organo di direzione scientifica ampiamente rappresentativo delle diverse realtà scientifiche e culturali che operano attivamente per la promozione e la tutela della lingua e della cultura friulana.
68. Gli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 15/1996 sono soppressi a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui al comma 66.>>.

18.
Il finanziamento degli oneri relativi all'attività dell'organismo di cui all' articolo 6, comma 66, della legge regionale 4/2001 , come sostituito dal comma 17, fa carico all'unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così modificata: << Finanziamento dell'attività dell'organismo preposto alla tutela e alla valorizzazione della lingua e della cultura friulana >>.

19. In relazione al disposto di cui all' articolo 6, comma 68, della legge regionale 4/2001 , come sostituito dal comma 17, agli oneri relativi al finanziamento dell'attività dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulana di cui all' articolo 17, comma 1, della legge regionale 15/1996 , come modificato dall' articolo 124, comma 6, della legge regionale 13/1998 , ivi compresa l'indennità di funzione del Presidente del Comitato scientifico di cui all' articolo 22, comma 3, della medesima legge regionale 15/1996 , si provvede a carico dell'unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. La Commissione di cui all' articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 , come da ultimo modificato dall' articolo 25, comma 4, della legge regionale 31/1996 , resta in carica per l'esercizio delle proprie funzioni sino alla data dell'approvazione dello statuto dell'organismo istituito ai sensi dell' articolo 16, comma 16, della legge regionale 13/2000 .
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
Art. 15
 (Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate e di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont)
1. Le disposizioni di cui all' articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 , e successive modificazioni, sono estese, con le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle controversie relative alla non corretta esecuzione dei lavori, promosse dai proprietari degli immobili ricostruiti mediante intervento pubblico delegato ai Comuni, ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 .
2. L'assunzione a carico della Regione delle spese connesse alle sentenze che definiscono le controversie di cui al comma 1 è ammessa nei soli casi in cui le somme sono dovute dai Comuni senza possibilità di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori dichiarata fallita dopo essere stata convenuta in giudizio dai Comuni stessi in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.
3. L'assunzione delle spese indicate al comma 2 è limitata altresì alle sole controversie iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui all' articolo 70 della legge regionale 55/1986 e successive modificazioni si applicano altresì alle controversie promosse nei confronti dei Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge:
a) relative alla redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie di cui alla legge regionale 8 agosto 1984, n. 33 , e successive modificazioni;
b) relative al risarcimento dei danni per esclusione delle imprese, aggiudicatarie in via provvisoria, dagli appalti pubblici degli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici.
5. Nei casi di controversie già definite alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assunzione delle spese è subordinata alla domanda del Comune, da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
6. Le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9448 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. I termini per la presentazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici delle domande di contributo in conto interessi o in annualità costanti, anche in forma capitalizzata, per la riparazione, l'acquisto e la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, ai sensi degli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 , e successive modificazioni, 46 bis, 50 e 51 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, 6 e 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 , e successive modificazioni, 4 e 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45 , e successive modificazioni, nonché 30 della legge regionale 55/1986 , sono stabiliti in mesi sei a decorrere dalla data di inizio dei lavori.
8. Per i lavori di riparazione o di ricostruzione già iniziati o terminati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine semestrale indicato al comma 7 decorre dalla predetta data; nei casi di acquisto, il medesimo termine decorre dalla data del contratto.
9. In caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo, rimane fermo il termine semestrale indicato dall' articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 , per la ripetizione delle domande previste dall' articolo 15, quarto comma, della legge regionale 30/1977 , come inserito dall' articolo 12, primo comma, della legge regionale 2/1982 , nonché dall' articolo 54 della legge regionale 35/1979 , come modificato dall' articolo 37, comma 1, della legge regionale 26/1988 , da parte dei successori per causa di morte.
10. In deroga alle disposizioni previste dall' articolo 45 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 , per i contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, la verifica del rispetto degli obblighi imposti al beneficiario avviene attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a richiesta dell'Amministrazione regionale concedente formulata in costanza di rapporto di obbligazione.
11. Qualora i beneficiari non provvedano a inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà loro richiesta, l'Amministrazione regionale, dopo aver nuovamente richiesto senza esito l'invio della dichiarazione, promuove d'ufficio gli opportuni accertamenti circa il rispetto degli obblighi imposti ai beneficiari, anche avvalendosi della collaborazione del Comune.
12.
All' articolo 14, comma 13, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 , le parole: << Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza >>, sono sostituite dalle seguenti: << Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici >>.

13. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 14, comma 12, della legge regionale 13/2000 , eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità all' articolo 14, comma 13, della medesima legge regionale 13/2000 , come modificato dal comma 12 del presente articolo, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
14. Non si fa luogo a pronuncia di decadenza dal contributo per la mancata ripresa dell'attività produttiva, anche diversa da quella esercitata alla data degli eventi sismici, nelle unità immobiliari non alloggiative inserite negli edifici a uso misto rimaste inultimate alla scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori. Rimane ferma l'applicazione alle predette unità immobiliari delle disposizioni di cui all' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 , e successive modificazioni, per il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori stabiliti dalla concessione edilizia, con facoltà per gli interessati di documentare le spese sostenute per l'intervento assistito da contributo con perizia di stima asseverata.
15. Negli edifici considerati al comma 14, l'eventuale redistribuzione in corso d'opera degli alloggi e delle unità immobiliari con altre destinazioni non realizza un mutamento della destinazione d'uso in contrasto con il vincolo quinquennale stabilito dall' articolo 38 della legge regionale 30/1977 , come da ultimo modificato dall' articolo 6, comma 1, della legge regionale 37/1993 , nonché dall' articolo 66 della legge regionale 63/1977 , come da ultimo modificato dall' articolo 7, comma 1, della legge regionale 48/1991 , ancorché le unità non alloggiative appartengano a una diversa categoria urbanistica rispetto a quella originaria.
16. In via di interpretazione autentica degli articoli 56 e 57 della legge regionale 7/2000 , la rinuncia ai diritti di credito derivanti dalla concessione dei contributi o dall'erogazione di somme ad altro titolo in applicazione delle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate è disposta dall'autorità concedente.
17. I benefici previsti dall' articolo 19 della legge regionale 2/1982 , come sostituito dall' articolo 43, comma 1, della legge regionale 26/1988 , possono essere concessi anche a coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato progressivamente la proprietà piena ed esclusiva di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici parte in qualità di eredi e per l'altra parte per atto tra vivi dagli altri coeredi.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 trovano applicazione limitatamente ai soggetti che abbiano presentato i progetti esecutivi degli interventi di riparazione degli edifici acquistati prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche oltre i termini utili fissati dall' articolo 34 della legge regionale 50/1990 , come da ultimo modificato dall' articolo 62, comma 1, della legge regionale 40/1996 , purché alla data del 30 giugno 1999 i progetti stessi siano stati esaminati dai competenti uffici della Segreteria generale straordinaria e sia stato emesso il relativo parere.
19.
All' articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 , dopo il comma 65 è inserito il seguente:
<<65 bis. In via transitoria, la disposizione del comma 65 non si applica alle domande presentate nell'esercizio 2001 prima della data di entrata in vigore della presente legge.>>.

20. Le domande presentate nell'esercizio 2001 eventualmente escluse dal contributo prima della data di entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 65 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001 , sono riammesse d'ufficio al contributo e collocate nella graduatoria per l'esercizio 2002, secondo l'ordine di priorità dell' articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 , come modificato dall' articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990 . A tal fine, i Comuni sono autorizzati a modificare le graduatorie eventualmente già approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le graduatorie modificate dai Comuni sono quindi inviate alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in vista della formazione della graduatoria unica regionale di cui all' articolo 138, comma 14, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 .
21. In deroga alle previsioni di cui all' articolo 6 della legge regionale 30/1988 , come modificato dall' articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990 , a decorrere dall'esercizio 2002 gli interventi riguardanti gli edifici destinati a uso di abitazione o a uso misto, che siano prospicienti a vie e spazi pubblici e che si trovino in condizioni di degrado tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità, hanno priorità assoluta di finanziamento rispetto a qualsiasi altro intervento previsto dalla medesima legge regionale 30/1988 .
22.
All' articolo 24, comma 5, lettera e), della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , nonché per coloro che intendono acquistare con il contributo gli alloggi ricevuti in donazione dal Comune o gli alloggi ricostruiti mediante delega presentata ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977 , per i quali, a causa di rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa, non si sia pervenuti all'assegnazione in proprietà degli aventi diritto >>.

23. I provvedimenti di concessione eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui all' articolo 24, comma 5, lettera e), della legge regionale 37/1993 , come modificato dal comma 22 del presente articolo, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
24. I termini per la presentazione delle domande di cui all' articolo 81 della legge regionale 50/1990 sono riaperti per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità e i limiti di cui al comma 25.
25. La riapertura dei termini di cui al comma 24 è limitata ai proprietari degli edifici fatti oggetto di intervento pubblico ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 30/1977 , come da ultimo modificato dall' articolo 1, primo comma, della legge regionale 55/1986 , che abbiano segnalato i fenomeni di infiltrazione d'acqua entro il 31 dicembre 1995.
26. La domanda di cui al comma 24 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
27.
All' articolo 55 della legge regionale 63/1977 , come da ultimo modificato dall' articolo 28, comma 1, della legge regionale 40/1996 , al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico-sociale o l'immobile sia situato in area classificata montana, dispensare i beneficiari dall'avvio dell'attività produttiva. >>.

28. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti aventi titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, che abbiano optato per un alloggio ricevuto in donazione dai Comuni non siano pervenuti, per cause non dipendenti dalla loro volontà, alla stipula definitiva dell'atto di acquisto dell'alloggio in questione, possono optare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità di autorizzazione personale, per l'assegnazione alternativa, anche in un comune diverso da quello ove è maturato il diritto, di una delle unità immobiliari ricostruite, ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977 , che si trovano nelle condizioni descritte dall' articolo 137, comma 15, della legge regionale 13/1998 .
29. Non si fa luogo al recupero parziale dei finanziamenti regionali a carico dei Comuni colpiti dagli eventi sismici nel 1976 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano completamente realizzato gli interventi previsti dall' articolo 68, terzo comma, della legge regionale 63/1977 , come da ultimo modificato dall' articolo 137, comma 18, della legge regionale 13/1998 , per ragioni economiche dovute all'insufficienza dei finanziamenti ricevuti o per ragioni tecnico-funzionali connesse alla consistenza e alle caratteristiche distributive degli edifici in rapporto agli standard e ai requisiti dell'edilizia residenziale pubblica.
30. Senza pregiudizio del soddisfacimento delle esigenze abitative dei soggetti indicati all'articolo 68, primo comma, numero 3), lettere a), b) e c), della legge regionale 63/1977 , come da ultimo modificato dall' articolo 24, comma 1, della legge regionale 50/1990 , i Comuni indicati al comma 29 sono autorizzati, in deroga all' articolo 32 della legge regionale 7/2000 , ad alienare, anche eventualmente modificandone la destinazione d'uso, quelle porzioni di edificio, oggetto d'intervento, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino non essere state ancora completate per le ragioni anzidette.
31. L'autorizzazione indicata al comma 30 è accordata ai Comuni con l'obbligo di reimpiegare i proventi delle alienazioni nella realizzazione di opere di completamento o di miglioramento funzionale di altre porzioni dello stesso edificio.
32. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 55/1986 , successivamente riconfermate, ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale 37/1993 , sono considerate utili ai fini del conseguimento dei contributi di cui all' articolo 48 della legge regionale 63/1977 , come da ultimo modificato dall' articolo 15, comma 1, della legge regionale 50/1990 , purché l'alloggio in cui risiedeva il richiedente al 6 maggio 1976 non risulti disponibile per effetto di pignoramento ancorché non sia stato posto in demolizione.
33. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti nei casi indicati al comma 32, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono valide ai fini della concessione dei predetti contributi.
34.
Al comma 18 dell'articolo 14 della legge regionale 13/2000 , le parole: << sono autorizzati ad alienare gli alloggi già in proprietà alla data degli eventi sismici, finanziati ai sensi dell'articolo 68, primo comma, numero 2), >> sono sostituite dalle seguenti: << sono autorizzati ad alienare gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 68, primo comma, numero 2), e terzo comma >>.

35.
All' articolo 75 della legge regionale 63/1977 , come da ultimo modificato dall' articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998 , al primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:
<<3) l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di opere, impianti ed edifici di proprietà pubblica, anche a prescindere dall'effettivo utilizzo degli stessi e ancorché già ammessi ai benefici di cui alla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 , che richiedono interventi per la loro fruibilità;>>.

36.
All' articolo 4, comma 64, lettera f), della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 , le parole: << l'adeguamento strutturale >> sono sostituite dalle seguenti: << il restauro, la conservazione e la messa a norma >>.

37. Le disposizioni contenute nei commi 1, 1 bis, 2 e 3 dell' articolo 39 della legge regionale 50/1990 e successive modificazioni non si applicano nei casi di lavori autorizzati, anche in via di sanatoria, ammessi ai benefici delle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, e loro successive modificazioni, e non ultimati entro il termine, anche prorogato, di scadenza della concessione edilizia, ove la mancata ultimazione dei lavori sia dipesa da intervenute contestazioni circa l'esecuzione dell'intervento assistito dai contributi non avendo lo stesso garantito e mantenuto l'assetto della proprietà esistente alla data del 6 maggio 1976.
38. Nell'ipotesi di cui al comma 37 il Comune interessato provvede a liquidare i benefici contributivi ancora dovuti in base alle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, e loro successive modificazioni, sulla base del progetto approvato dal Sindaco e i contributi concessi possono essere utilizzati per realizzare le opere residue relative alla sola porzione immobiliare di effettiva proprietà del richiedente. Le opere residue assistite dai contributi soggiacciono alle disposizioni contenute nell' articolo 39 della legge regionale 50/1990 per quanto riguarda le conseguenze del mancato rispetto del termine fissato nella nuova concessione edilizia rilasciata dal Comune per la realizzazione delle opere medesime.
39. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 39 della legge regionale 50/1990 , nei casi indicati al comma 37, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell'intervento. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
40. Le spese eventualmente sostenute a titolo di contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge sono fatte salve a tutti gli effetti limitatamente alla porzione immobiliare assoggettata a intervento pubblico di riparazione non di proprietà del richiedente.
41. Le disposizioni previste dai commi da 37 a 40 si applicano limitatamente ai casi, verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge, di lavori non ultimati nei termini.
42. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 39 fanno carico all'unità previsionale di base 5.4.24.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9450 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 9 ter e 14 della legge regionale 30/1977 sono riaperti per trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli edifici catalogati acquistati dai Comuni dopo il termine previsto dall' articolo 15 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 , e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/1998 .
44. In deroga all' articolo 30, comma 4, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, i Comuni terremotati sono autorizzati a introitare nei bilanci comunali i corrispettivi di cessione delle unità immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, qualora i corrispettivi medesimi siano destinati al finanziamento, ancorché parziale, di opere e di impianti pubblici dei Comuni medesimi.
45. I Comuni che intendono introitare nei loro bilanci i corrispettivi indicati al comma 44 devono darne comunicazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
46. La scelta di introitare al bilancio comunale i corrispettivi di cessione indicati al comma 44, preclude la possibilità di accedere ai finanziamenti a carico del fondo indicato dall' articolo 7, comma 5, della legge regionale 2/2000 e successive modificazioni.
47. In deroga alle vigenti disposizioni, per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457 , come modificata dalla legge 357/1964 , il rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base del quale è erogata la rata di saldo del contributo, tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni urbanistico-edilizie.
48. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche alle unità immobiliari e agli edifici pubblici ultimati priva della data di entrata in vigore della presente legge o per i quali, alla medesima data, sia stata erogata la rata di saldo del contributo.
49. Con il differimento al 31 dicembre 2001 dei termini per l'ultimazione dei lavori previsti dall' articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190 , disposto dall' articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , è differita anche la validità dei provvedimenti amministrativi comunali aventi valenza edilizia di tipo concessorio o autorizzatorio.
Art. 16
 (Disposizioni in materia di pianificazione territoriale, edilizia abitativa, infrastrutture civili e urbane)
1. I Comuni, al fine di ridurre il fabbisogno di parcheggi stradali, di riordinare la circolazione e di recuperare le condizioni ambientali delle strade e delle piazze pubbliche, possono individuare, all'interno dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, aree comunali entro le quali, mediante costituzione del diritto di superficie, subordinata alla stipula di una convenzione recante l'impegno del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a non mutare la destinazione d'uso, possono essere realizzati parcheggi a uso privato anche non pertinenziali.
2. I parcheggi realizzati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse in applicazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 , possono essere liberati dal vincolo della pertinenzialità previsto dal comma 5 del medesimo articolo qualora, trascorsi cinque anni dalla realizzazione dell'opera ed esperiti almeno due tentativi di vendita con il rispetto del vincolo, i relativi stalli rimangano invenduti.
3.
All' articolo 41 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 , come da ultimo modificato dall' articolo 82, comma 7, della legge regionale 13/1998 , dopo il comma 4 quinquies è inserito il seguente: << 4 quinquies 1. In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali sono consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi di ampliamento di edifici pubblici o di pubblica utilità da chiunque realizzati. >>.

4. All' articolo 78 ter della legge regionale 52/1991 , come inserito dall' articolo 82, comma 16, della legge regionale 13/1998 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: << 18 aprile 1997, n. 17 >> sono sostituite dalle seguenti: << 16 gennaio 2002, n. 2 >>;

b)
dopo le parole: << tecnico-edilizio >> sono aggiunte le seguenti: << e paesaggistico >>.

5.
All' articolo 81, comma 5 quater, della legge regionale 52/1991 , come aggiunto dall' articolo 82, comma 21, della legge regionale 13/1998 , le parole: << di manifestazioni >> sono sostituite dalle seguenti: << di attività ovvero manifestazioni >>.

6. Le disposizioni di cui all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 non trovano applicazione per gli interventi oggetto anche di contributo statale di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270 , e successive modificazioni.
7. A integrazione di quanto previsto dall' articolo 126 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 , le eventuali risorse tuttora giacenti presso le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) della regione a residuo della gestione speciale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 , sono impiegate direttamente dalle medesime ATER per interventi regionali di edilizia sovvenzionata e convenzionata diretti all'acquisto, alla costruzione e al recupero di abitazioni sulla base di specifici programmi approvati dalla Giunta regionale. Le giacenze previste dall'articolo 7 dell'accordo di programma stipulato tra l'Amministrazione regionale e il Ministero dei lavori pubblici in data 19 aprile 2001 e approvato con decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 243/Pres. sono attribuite alle ATER di competenza e sono utilizzate esclusivamente per interventi di edilizia sovvenzionata.
8.
All' articolo 24 della legge regionale 75/1982 , come da ultimo modificato dall' articolo 55, comma 1, della legge regionale 13/1998 , al comma 10, le parole: << i figli maggiorenni >> sono sostituite dalle seguenti: << i discendenti maggiorenni sino al terzo grado >>.

9. All' articolo 51 della legge regionale 75/1982 , come da ultimo modificato dall' articolo 13 della legge regionale 9/1999 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma, numero 2), lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << nel caso di provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo l'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431 : punti 6; >>;

b)
dopo il secondo comma è inserito il seguente: << Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 53, 2 punti sono, altresì, attribuiti per ogni anno, o frazione d'anno non inferiore ai sei mesi, di permanenza in graduatoria. >>.

10.
All' articolo 52 della legge regionale 75/1982 , come modificato dall' articolo 65, comma 1, della legge regionale 13/1998 , al quinto comma, la parola: << notifica >> è sostituita dalla seguente: << notizia >>.

11.
All' articolo 54 della legge regionale 75/1982 , come modificato dall' articolo 4, comma 1, della legge regionale 49/1993 , dopo il secondo comma è inserito il seguente: << L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER), anche su segnalazione delle organizzazioni e associazioni interessate, dispone la riserva di alloggi da destinare ai lavoratori emigranti come definiti dall'articolo 24, comma 10, che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un'azienda avente sede in regione o che comunque prestino la propria attività lavorativa nell'ambito della regione stessa. >>.

12. In deroga a quanto previsto dall' articolo 85 della legge regionale 75/1982 , l'applicazione dell' articolo 93 bis della medesima legge regionale 75/1982 , come inserito dall' articolo 35, comma 1, della legge regionale 45/1993 e interpretato dall' articolo 81 della legge regionale 13/1998 , non si estende alle semestralità di contributo, anticipate agli operatori ai sensi dell' articolo 113 della legge regionale 75/1982 , come sostituito dall' articolo 45, comma 1, della legge regionale 37/1988 , delle quali si è tenuto conto, in sede di stipula delle convenzioni, ai fini della determinazione del prezzo di cessione o dei canoni di locazione degli alloggi.
13. Le disposizioni del comma 12 si applicano anche nei confronti degli operatori per i quali non sia stato ancora emesso il provvedimento di liquidazione e frazionamento finale del contributo ovvero lo stesso non sia divenuto inoppugnabile.
14. All' articolo 105 della legge regionale 75/1982 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: << Provvidenze per i disabili >>;

b)
al primo comma le parole: << portatore di handicap fisico >> sono sostituite dalle seguenti: << disabile di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 >>;

c)
al secondo comma le parole: << handicappato od un nucleo familiare comprendente un handicappato >> sono sostituite dalle seguenti: << disabile o un nucleo familiare comprendente un disabile >>;

d)
al terzo comma le parole: << Gli handicappati o i nuclei familiari che annoverano tra i componenti un handicappato >> sono sostituite dalle seguenti: << I disabili o i nuclei familiari che annoverano tra i componenti un disabile >>.

15. Al fine di concludere le procedure di cessione delle unità immobiliari di proprietà regionale, in via di interpretazione autentica dell' articolo 65, comma 3, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 , si intende che il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 del medesimo articolo 65, come modificato dall' articolo 15, comma 1, della legge regionale 13/2000 , è determinato in conformità alla legge regionale 75/1982 e successive modificazioni, intervenute sino alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 9/1999 .
16. Alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 2, come modificato dall' articolo 9, comma 1, della legge regionale 11/1996 , al primo comma, lettera c), dopo la parola: << anticipazioni >> sono inserite le seguenti: << , contributi una tantum e contributi a fronte di mutui contratti con istituti di credito >>;

b)
al primo comma dell'articolo 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
<<e bis) contributi per interventi di recupero di edifici a schiera con particolare riguardo alle facciate prospicienti le vie e piazze pubbliche, i cui proprietari vi partecipano riuniti in consorzio o per delega al Comune oppure in forma privata.>>;

c)
la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: << Destinazione delle anticipazioni e dei contributi >>;

d)
al primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: << le anticipazioni >> sono inserite le seguenti: << e i contributi >> e la parola: << concesse >> è sostituita dalla seguente: << concessi >>;

e)
al secondo comma dell'articolo 3, dopo le parole << La concessione di anticipazioni >> sono inserite le seguenti: << e dei contributi >>;

f)
la rubrica dell'articolo 4, come modificato dall' articolo 23, quinto comma, della legge regionale 18/1986 , è sostituita dalla seguente: << Anticipazioni e contributi per interventi edilizi su abitazioni >>;

g)
dopo il secondo comma dell'articolo 4 è aggiunto il seguente: << I contributi che saranno concessi dal Comune non potranno comunque essere superiori a 25.000 euro per ogni singola proprietà su cui interviene. >>;

h)
al primo comma dell'articolo 5, dopo la parola: << anticipazioni >> sono inserite le seguenti: << e i contributi >>;

i)
al secondo comma dell'articolo 5, dopo le parole: << Le anticipazioni >> sono inserite le seguenti: << e i contributi >>, la parola: << concesse >> è sostituita dalla seguente: << concessi >> e dopo le parole: << in tal caso >> sono inserite le seguenti: << le anticipazioni >>;

l)
al primo comma dell'articolo 10, dopo le parole: << concedere anticipazioni >> sono inserite le seguenti: << e contributi >>;

m)
al primo comma dell'articolo 11, dopo le parole: << quantificazione delle anticipazioni >> sono inserite le seguenti: << e dei contributi >>.

17. La Giunta regionale, nell'ambito dei contributi destinati agli enti locali, favorisce il finanziamento delle iniziative presentate dagli enti inseriti nel piano regionale di metanizzazione e senza pregiudizio per quelli non ancora serviti, che hanno effettuato, o hanno previsto nel programma triennale degli interventi di cui all' articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , come sostituito dall' articolo 4 della legge 415/1998 , la sostituzione dei sistemi funzionanti a gasolio per la produzione di calore e acqua sanitaria negli edifici pubblici a uso collettivo con sistemi funzionanti a gas metano, con altre fonti a basso inquinamento ovvero con fonti energetiche rinnovabili. La condizione è attestata dall'ente all'atto della presentazione delle domande dei contributi.
18. La disposizione di cui al comma 17 trova applicazione per le domande di contributo che saranno presentate dall'1 gennaio 2003.
19.
All' articolo 5, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 , sono aggiunte, in fine, le parole: << prima dell'indizione della licitazione privata >>.

20.
All' articolo 8, comma 5, della legge regionale 20/1999 le parole: << del progetto definitivo >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'offerta >>.

21. I contributi destinati alla realizzazione di opere con destinatario, intervento e risorse finanziarie direttamente stabiliti dalla legge regionale di finanziamento, in caso di situazioni che riguardino l'insufficienza dei fondi ovvero la necessità di apportare modifiche alla tipologia degli interventi, possono essere concessi, su istanza del soggetto beneficiario, per la realizzazione di singoli lotti funzionali, anche limitati al solo acquisto dell'immobile, ovvero di opere diverse da quelle legislativamente previste, purché non sia modificata la finalità individuata dalla norma di finanziamento.
22. Le disposizioni previste dal comma 21 trovano applicazione anche per gli interventi già finanziati in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
23. I finanziamenti eventualmente disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di interventi nelle zone terremotate in conformità alle disposizioni del comma 21 sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché in difetto dell'istanza specifica di cui al medesimo comma 21.
24.
All' articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 , come da ultimo modificato dall' articolo 9, comma 81, della legge regionale 3/2002 , al comma 48, la parola: << istituzionali >> è sostituita dalle seguenti: << di interesse pubblico >>.

25. Il termine di cui all' articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25 , prorogato con l' articolo 96, comma 3, della legge regionale 13/1998 , è fissato in sei anni a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 13/1998 .
26.
All' articolo 8, comma 41, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 , la parola: << nella >> è sostituita dalle seguenti: << e/o per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio della >>.

27.
All' articolo 8, comma 43, della legge regionale 3/2002 , le parole: << Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili >> sono sostituite dalle seguenti: << Servizio tecnico regionale >>.

28. Il capitolo 8000 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento complessivo di 120.000 euro corrispondente a 60.000 euro per ciascuna delle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004, dall'unità previsionale di base 12.3.62.2.318 all'unità previsionale di base 13.1.24.2.1095 <<Contributi per interventi in materia di opere pubbliche di competenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 - rubrica n. 24 - spese d'investimento, i cui stanziamenti sono variati rispettivamente in diminuzione e in aumento per l'importo complessivo di 120.000 euro, suddiviso in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
29.
In relazione al disposto di cui al comma 26, nell'ambito dell'unità previsionale di base 13.1.24.2.1095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, nella denominazione del capitolo 8000 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la parola: << nella >> è sostituita dalle seguenti: << e/o per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio della >>.

Art. 17
 (Disposizioni in materia di trasporti)
1.
All' articolo 17 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 , come modificato dall' articolo 6, comma 4, della legge regionale 12/1999 , dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. La Provincia concedente può altresì autorizzare modifiche dei programmi di esercizio delle autolinee, a parità di costo e purché preventivamente concordate con il concessionario. La compatibilità delle suddette modifiche con il Piano regionale è attestata dalla Provincia competente, previa notifica alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti e con riserva da parte di quest'ultima di intervenire entro sessanta giorni dalla notifica.>>.

2.
All' articolo 21 della legge regionale 20/1997 , dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. I programmi di cui al comma 1, lettera b), numero 1), possono essere proposti dalle Amministrazioni provinciali con la procedura dei protocolli di intesa di cui all'articolo 10, comma 5, comunque senza maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.>>.

3.
All' articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 , come da ultimo modificato dall' articolo 4, comma 96, della legge regionale 2/2000 , al comma 65, la parola: << elettrici >> è sostituita dalle seguenti: << a ridotto inquinamento >>.

4.
All' articolo 4 della legge regionale 2/2000 , come da ultimo modificato dall' articolo 6, comma 41, della legge regionale 3/2002 , al comma 4, dopo le parole: << Enti locali interessati >> sono inserite le seguenti: << e di altri soggetti pubblici o privati >>.

Art. 18
 (Disposizioni in materia di gestione faunistico-venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi)
1.
All' articolo 21, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 , è aggiunto il seguente periodo: << La sede dell'IFR può essere individuata anche in località diversa dal capoluogo regionale. >>.

2.
All' articolo 38 della legge regionale 30/1999 , come modificato dall' articolo 2, comma 17, della legge regionale 20/2001 , al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
<<d bis) esclusione dall'esercizio venatorio nella Riserva di assegnazione.>>.

3.
Al comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 30/1999 , le parole: << la sospensione disciplinare, adottata in via definitiva dagli organismi di cui all'articolo 25, comporta >> sono sostituite dalle seguenti: << la sospensione disciplinare e l'esclusione, adottate in via definitiva dagli organismi di cui all'articolo 25, comportano >>.

4.
All' articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 , come da ultimo modificato dall' articolo 24 della legge regionale 9/1999 , il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Ogni licenza deve essere accompagnata da un libretto annuale, ai fini ricognitivi, comprendente appositi spazi in cui il pescatore deve annotare, prima di iniziare la pesca, la data dell'uscita e la zona di pesca e successivamente gli esemplari appena catturati e trattenuti, secondo le indicazioni del calendario di pesca delle quali si conferma il carattere vincolante.>>.

5. In attuazione dell' articolo 163, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , il riconoscimento della nomina di guardie giurate particolari addette alla vigilanza nelle acque interne e marittime di cui all' articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 , e all' articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , è attribuito alla Regione, che lo esercita con atto del Presidente dell'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia.>>.
6. Il contributo di cui all' articolo 4, comma 20, della legge regionale 2/2000 può essere utilizzato anche per la copertura degli oneri derivanti dall'acquisto e relativo eventuale adattamento di edifici esistenti di proprietà o per la costruzione di nuovi edifici, da adibire a nuove sedi dei Dipartimenti provinciali, qualora la messa in sicurezza dei beni immobili di cui al citato articolo 4, comma 20, della legge regionale 2/2000 , non risulti conveniente e gli immobili stessi debbano pertanto essere alienati.
7.
All' articolo 4, comma 7, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 , le parole: << sino al 31 dicembre 2001 >> sono sostituite dalle seguenti: << sino al 31 dicembre 2002 >>.

8.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.22.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con l'aggiunta in fine delle parole: << nonché per l'acquisto e adattamento o per la costruzione di edifici da adibire a nuove sedi dei Dipartimenti provinciali >>.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze amministrative di cui all' articolo 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , sono demandate alla Direzione regionale dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per le attività di controllo.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni di competenza regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , in materia di inquinamento atmosferico sono rilasciate dal Direttore regionale dell'ambiente.
11. Qualora il Comune non provveda ad adempiere gli obblighi di cui all' articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e intervenga in sostituzione la Regione, le funzioni previste dall' articolo 17 del medesimo decreto legislativo 22/1997 in capo ai Comuni sono esercitate dalla Regione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
12.
All' articolo 1, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 , le parole: << e dei servizi pubblici istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 >> sono sostituite dalle seguenti: << e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 >>.

13.
In relazione al disposto di cui al comma 12 la denominazione del capitolo 2418 è modificata in << Contributi una tantum a favore dei Comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , per l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole >>.

14.
All' articolo 5 della legge regionale 9/1999 , come modificato dall' articolo 30, comma 1, della legge regionale 1/2000 , al comma 1, le parole: << sino al 31 dicembre 2000 >> sono sostituite dalle seguenti: << sino al 31 dicembre 2002 >>.

15.
All' articolo 16 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 , dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: << L'autorizzazione può essere prorogata per una sola volta e per un periodo massimo di tre anni, anche in deroga all'articolo 15, primo comma, lettera e bis). >>.

16.
Dopo l' articolo 20 della legge regionale 35/1986 è inserito il seguente:
<<Art. 20 bis
 (Destinazione delle somme introitate per sanzioni)
1. Le somme introitate dalla Regione ai sensi degli articoli 19 e 20 sono destinate al recupero e alla valorizzazione di aree degradate dall'attività estrattiva, nonché agli studi, alle ricerche e alla pianificazione regionale delle attività estrattive.>>.

17. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 35/1986 affluiscono all'unità previsionale di base 3.5.1302 <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative nel settore delle attività estrattive>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - al titolo III - categoria 3.5 - con riferimento al capitolo 997 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 22 - Servizio geologico - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di attività estrattive>>.
18.
Per le finalità previste dal disposto di cui all' articolo 20 bis, comma 1, della legge regionale 35/1986 , come inserito dal comma 16, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 è istituita " per memoria " l'unità previsionale di base 4.4.22.2.1135 << Spese per interventi mirati nel settore ambientale >> - alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.4 - rubrica n. 22 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 2445 (2.1.210.3.10.13) che si istituisce " per memoria " nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio geologico - con la denominazione << Spese per interventi di recupero e valorizzazione di aree degradate dall'attività estrattiva, nonché per studi, ricerche e pianificazione regionale delle attività estrattive >>.

19.
Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 , è sostituito dal seguente:
<<2. L'ammontare di tale onere viene fissato con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, che può determinare che una quota parte dell'onere stesso sia versato dal Comune alla Regione a titolo di rimborsi spese per le attività svolte dalla Regione stessa ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 . Le somme introitate dalla Regione ai sensi del presente articolo sono destinate al recupero e alla valorizzazione di aree degradate dall'attività estrattiva, nonché agli studi, alle ricerche e alla pianificazione regionale delle attività estrattive.>>.

20.
All' articolo 28 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 , come modificato dall' articolo 27, comma 1, della legge regionale 65/1988 , al comma 3, dopo le parole: << da altri Comuni, >> sono aggiunte le seguenti: << nonché quelli individuati con il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 , >>.

21. Il regolamento di esecuzione di cui all' articolo 28, comma 3, della legge regionale 30/1987 è aggiornato per assicurare attuazione a quanto previsto dal comma 20 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22.
All' articolo 7 della legge regionale 13/1998 , come da ultimo modificato dall' articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/2001 , dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 possono essere motivatamente derogate dalle Province in sede di predisposizione del Programma provinciale per la gestione dei rifiuti, sezione rifiuti urbani, per la ubicazione di discariche.>>.

23. Ai fini del completamento delle reti di distribuzione dei gas combustibili nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, in attuazione del relativo programma generale deliberato dal Consiglio regionale nelle sedute dell'1 ottobre 1981, 3 dicembre 1986 e 28 febbraio 1989, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 , e successive modificazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 13/1998 , a concedere ai Comuni di Arta Terme, Paluzza, Zuglio e Ovaro, ricompresi nel progetto approvato, contributi determinati proporzionalmente in ragione della differenza tra il costo delle opere e l'ammontare dei corrispondenti mutui che saranno concessi ai Comuni medesimi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 9, commi da 5 bis a 5 quinquies, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , come modificato dall' articolo 28, comma 2, della legge 144/1999 , e della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2000, n. 129, di riparto dei fondi.
24. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 23 fanno carico all'unità previsionale di base 5.3.22.2.173 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2664 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. In applicazione dell' articolo 28, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , e successive modificazioni, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni aventi caratteristiche qualitative e quantitative equivalenti alle acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, in quanto derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico e purché separate dagli altri reflui.
26. Ai fini di cui al comma 25, sono assimilati alle acque reflue domestiche, in particolare:
a) gli scarichi degli edifici nell'ambito di un insediamento commerciale o di produzione di beni, destinati a servizi igienico-sanitari, a mense e ad abitazioni delle maestranze, dotati di propri scarichi terminali;
b) gli scarichi di alberghi, camping, bar, agriturismi e ristoranti, limitatamente ai servizi di ristorazione e pernottamento;
c) gli scarichi di attività commerciali di vendita al minuto di generi alimentari e di cura della persona.
27. In attuazione dell' articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/1999 , fino all'approvazione del piano di tutela delle acque, agli scarichi esistenti di acque reflue urbane sul suolo, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali, si applicano i valori limite di emissione in acque superficiali previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del medesimo decreto legislativo 152/1999 .
28. Restano comunque fermi il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/1999 e i valori limite fissati per i cicli produttivi indicati nelle tabelle 3/A, nonché per le sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.
29. In attuazione dell' articolo 45, comma 5, del decreto legislativo 152/1999 , e successive modificazioni, nel caso in cui si debba procedere a lavori relativi all'avviamento di impianti di depurazione delle acque reflue urbane per nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento o manutenzione straordinaria, l'ente gestore o il titolare dello scarico dà immediata comunicazione alla Provincia, ovvero al Comune in caso di scarico in pubblica fognatura. Entro dieci giorni dalla comunicazione l'ente gestore o il titolare dello scarico provvede a inviare un programma di misure da adottarsi per la messa a regime ovvero per la normalizzazione dello scarico, nonché per ridurre l'inquinamento del ricettore. Il programma, comprensivo degli adeguamenti tecnici necessari, con i relativi tempi di esecuzione, è approvato dalla Provincia, ovvero dal Comune, con provvedimento di autorizzazione provvisoria allo scarico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle ipotesi di interruzione del funzionamento degli impianti o parti di essi per un periodo superiore a cinque giorni. Per le interruzioni di durata inferiore è sufficiente che l'ente gestore o il titolare dello scarico provvedano a dare solo la comunicazione di cui al presente comma, nonché la successiva comunicazione di ripristino del funzionamento.
30.
All' articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 43/1990 , la parola: << sostanziali >> è soppressa.

31.
L' articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 , è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Categorie e soglie)
1. Le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), devono appartenere alle categorie indicate dagli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1996, n. 210, e superare, ove previste, le relative soglie.>>.

32.
Alla sezione II del capo III, dopo l' articolo 9 della legge regionale 43/1990 , è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis
 (Procedura di verifica)
1. I progetti delle nuove opere appartenenti alle categorie e soglie, di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modificazioni, nonché le modifiche dei progetti relativi a opere esistenti, sono sottoposti a procedura di verifica.
2. Il soggetto proponente presenta alla Direzione regionale dell'ambiente una dettagliata descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che l'esecuzione dell'intervento può avere sull'ambiente.
3. Il direttore regionale dell'ambiente, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della descrizione di cui al comma 2, previo parere della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'articolo 22, dispone l'applicazione al progetto della procedura di VIA o l'esclusione della medesima, con o senza prescrizione per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere. Trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.
4. La Direzione regionale dell'ambiente cura la tenuta dell'elenco dei progetti sottoposti alla verifica di cui al presente articolo.
5. Gli esiti della procedura di cui al presente articolo sono resi pubblici attraverso reti informatiche e la pubblicazione trimestrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.>>.

33.
All' articolo 30, comma 1, della legge regionale 43/1990 , le parole: << , il CTR >> sono soppresse.

34. Per le opere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 1997, n. 130, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali ai sensi dell' articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , al fine di consentire il completamento dei lavori nei tempi richiesti dalle disposizioni nazionali e comunitarie di finanziamento, le stazioni appaltanti, che operano in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 , o dell' articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 , sono autorizzate a definire gli eventuali contenziosi con le imprese aggiudicatarie con apposite transazioni, il cui oggetto può prevedere pure la continuazione dei lavori sulla base di progetto comprendente varianti eccedenti il limite di cui all' articolo 25, comma 3, ultimo periodo, della legge 109/1994 e successive modificazioni, rese necessarie dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1996, n. 31.
35.
All' articolo 6, comma 23, della legge regionale 13/2000 , dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
<<c bis) viste le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile UMTS (Universal mobile telecommunication system) e la natura di pubblico servizio dell'attività svolta, che motivano una diffusione capillare delle stazioni impegnate a tale scopo, per gli impianti radiobase con una potenza totale ai connettori di antenna non superiore ai 60 W, il parere preventivo dell'ARPA e dell'Azienda per i servizi sanitari deve essere trasmesso al Comune entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di concessione o autorizzazione all'installazione degli impianti, nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381 e all' articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 .>>.

36.
All' articolo 7 della legge regionale 4/2001 , come modificato dall' articolo 7, comma 16, della legge regionale 23/2001 , il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti termini e modalità di concessione e di liquidazione del contributo di cui al comma 7. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti.>>.

37.
All' articolo 32 quinquies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 , come inserito dall' articolo 28, comma 2, della legge regionale 9/1999 , al comma 3, le parole : << un Ente finanziario regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA >>.

38.
All' articolo 22, comma 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 , le parole: << quattro anni >> sono sostituite dalle seguenti: << cinque anni >>.

39.
All' articolo 22, comma 6, della legge regionale 42/1996 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: << Entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato di Sindaco, il Presidente in carica convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Durante detto periodo possono essere adottati solo gli atti urgenti e indifferibili, indicandone i motivi. >>.

40.
All' articolo 29 della legge regionale 42/1996 , il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L'incarico di Direttore è conferito, in relazione all'attività da svolgere, applicando le modalità di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.>>.

41.
I commi 4 e 5 dell' articolo 29 della legge regionale 42/1996 sono abrogati.

Art. 19
 (Disposizioni in materia di foreste)
1.
All' articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 , come da ultimo modificato dall' articolo 5, comma 149, della legge regionale 4/2001 , il quarto comma è sostituito dal seguente: << Per gli acquisti, i noli, le manutenzioni e le forniture di ogni genere, la Direzione regionale delle foreste e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste possono, fino all'importo di 100.000 euro (IVA esclusa), applicare il regolamento per le forniture e i servizi in economia della Direzione regionale delle foreste o procedere a trattativa privata, in considerazione delle necessità operative di disporre in breve tempo della specificità dei mezzi e delle operazioni suddette. Per cifre superiori si applicano le leggi e il regolamento dello Stato. >>.

2.
All' articolo 11 della legge regionale 8/1977 , come da ultimo modificato dall' articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1993 , al comma 1, sono soppresse le parole: << ai componenti le squadre antincendio ed ai volontari >>.

3.
Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 8/1977 , dopo la parola: << soggetti >> sono inserite le seguenti: << , dei componenti le squadre antincendio e dei volontari comunque impiegati nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi >>.

4.
All' articolo 15 ter della legge regionale 8/1977 , come inserito dall' articolo 11, comma 1, della legge regionale 3/1991 , dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. I mezzi e le attrezzature concessi dalla Direzione regionale delle foreste ai Comuni e alle associazioni di volontariato in usufrutto o in comodato, fatta eccezione per gli apparati radio di qualsiasi tipo, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai predetti beneficiari, che vi consentano alla scadenza del contratto di usufrutto o di comodato, mantenendo le finalità d'uso di cui al comma 1. Il trasferimento dei beni mobili registrati avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio. Tale decreto costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà dei beni trasferiti. Le eventuali spese inerenti al trasferimento della proprietà sono a carico dei beneficiari.>>.

5.
Al comma 12 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 , dopo le parole: << del comma 11 >> sono inserite le seguenti: << , per quanto concerne la manutenzione delle opere ivi indicate, >>.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 11 dell'articolo 1 della legge regionale 20/2000 , per quanto concerne l'ultimazione delle opere ivi indicate, ivi inclusa l'attività espropriativa, fanno carico all'unità previsionale di base 4.6.23.2.144 del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2940 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7.
Il comma 25 dell'articolo 1 della legge regionale 20/2000 è sostituito dai seguenti:
<<25. Per i boschi non soggetti alla pianificazione forestale di cui al comma 24 e ricadenti in terreni soggetti a vincolo idrogeologico, è emanato apposito regolamento, il quale:
a) raccoglie in un unico testo la disciplina regolamentare concernente la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e la tutela del suolo in zone soggette a vincolo idrogeologico, nel rispetto dei principi dettati dalle leggi statali e regionali vigenti nella specifica materia, nonché nel rispetto delle disposizioni concernenti il vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ;
b) modifica la disciplina regolamentare vigente in materia forestale e di vincolo idrogeologico e, in particolare, sostituisce:
1) il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., recante il "Regolamento, unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 , delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall' articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 ";
2) la disciplina statale di cui all' articolo 130 del regio decreto 3267/1923 e agli articoli 137, 138, 139, 140 e 193 del regio decreto 1126/1926 .
25 bis. Il regolamento di cui al comma 25 disciplina:
a) la pianificazione forestale e le procedure per la formazione e l'approvazione dei piani di gestione forestale;
b) le seguenti attività connesse alla gestione selvicolturale e alla utilizzazione dei boschi:
1) la gestione forestale e le procedure da applicare per l'attuazione di interventi di utilizzazione forestale;
2) le metodologie di intervento e i livelli dendrometrici da conservare o conseguire nei popolamenti per garantirne vitalità e perpetuità;
3) gli interventi infrastrutturali e di cantiere legati alle utilizzazioni forestali;
4) le procedure relative alle dichiarazioni e autorizzazioni dei tagli boschivi e alle fattispecie esenti;
5) le procedure per il visto e l'autorizzazione per i progetti di riqualificazione forestale e ambientale;
c) gli interventi di tutela dei boschi interessati da avversità naturali e antropiche;
d) le procedure relative al vincolo idrogeologico per l'attuazione dei cambiamenti di coltura e quelle connesse agli interventi aventi rilevanza urbanistico - edilizia, nonché le disposizioni relative a procedure semplificate di dichiarazione per l'attuazione di modesti interventi di cambiamento di coltura e per i movimenti di terra, che non comportino trasformazione urbanistica ed edilizia ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 22/1982 o che riguardino fattispecie esenti da ogni formalità;
e) le procedure di autorizzazione e dichiarazione, o l'esenzione, per le altre attività svolte in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, nel rispetto della normativa vigente.
25 ter. Il regolamento di cui al comma 25 persegue le seguenti finalità:
a) tutelare il corretto assetto idrogeologico dei territori montani e preservare e migliorare la funzione protettiva delle foreste;
b) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale in considerazione della sua importanza quale ecosistema multifunzionale;
c) gestire il patrimonio forestale nell'ottica dello sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale;
d) preservare il patrimonio forestale dalle avversità biotiche e abiotiche;
e) sviluppare la funzione economica del bosco, nel rispetto dei suoi contenuti biologici e ambientali;
f) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali e contribuire a favorire le attività forestali e a rafforzare l'impresa di utilizzazione quale elemento essenziale e qualificante per la conservazione del territorio e dell'ambiente;
g) conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, contenendo l'espansione del bosco e conservando un assetto equilibrato del paesaggio;
h) semplificare le procedure amministrative per i soggetti che si dedicano alle attività forestali contribuendo alla conservazione di un equilibrato uso del territorio e a contenere l'abbandono della montagna e delle sue risorse;
i) promuovere una nuova cultura per una gestione moderna delle risorse forestali.
25 quater. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , la Regione Friuli Venezia Giulia, per le finalità di cui ai commi 23 e 25 ter, può comunicare a soggetti privati che si occupano di gestione forestale e commercializzazione dei prodotti i dati personali di cui è in possesso, al fine della gestione del progetto Osservatorio borsa del legno.>>.

8.
Dopo il comma 26 dell'articolo 1 della legge regionale 20/2000 sono inseriti i seguenti:
<<26 bis. I progetti di riqualificazione forestale e ambientale di cui al comma 26 comprendono tutti i lavori eseguiti da enti pubblici, di manutenzione ambientale e forestale, ivi compresi quelli di ricostituzione dei boschi e di difesa fitopatologica. Agli stessi si applicano le norme del regolamento, nonché le norme di cui ai commi 40, 41 e 42.
26 ter. Gli ispettorati forestali possono, su richiesta di enti pubblici proprietari di boschi, predisporre i progetti di cui al comma 26, previa verifica delle priorità del servizio d'istituto e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 25. Le tariffe e gli oneri relativi all'attività di progettazione sono a carico del proprietario e sono definiti con il predetto regolamento. Il personale forestale su richiesta di proprietari privati può fornire, nell'ambito dei normali servizi d'istituto, la propria assistenza tecnica gratuita, secondo le modalità stabilite dal regolamento.>>.

9.
Il comma 27 dell'articolo 1 della legge regionale 20/2000 è sostituito dal seguente:
<<27. Chi esegue interventi difformemente dalle prescrizioni contenute nel regolamento di cui al comma 25 o nei progetti di cui al comma 26 provoca un danno forestale ed è punito con una sanzione dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato, determinata in conformità ai principi di cui all' articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , come richiamati dall' articolo 1 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 . In caso di violazione del regolamento di cui al comma 25, o dei progetti di cui al comma 26, il valore del danno forestale è calcolato in percentuale sul valore convenzionale a ettaro stabilito dal medesimo regolamento, per ogni tipologia di popolamento in condizioni di vitalità minime. I valori convenzionali delle varie tipologie di popolamento in condizioni di vitalità minime, le percentuali e i parametri tecnici per l'individuazione del danno forestale sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 25.>>.

10.
Il comma 28 dell'articolo 1 della legge regionale 20/2000 è sostituito dal seguente:
<<28. Chi omette le prescritte dichiarazioni o autorizzazioni relative alle fattispecie previste dal regolamento di cui al comma 25, o incorre in infrazioni diverse da quelle già comprese nella fattispecie di danno forestale di cui al comma 27, contenute nel predetto regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 124 euro, ferma restando la valutazione di altri danni forestali e ambientali.>>.

11.
Il comma 36 dell'articolo 1 della legge regionale 20/2000 è sostituito dal seguente:
<<36. Per la materia di cui ai commi da 24 a 31, sino all'entrata in vigore del regolamento previsto al comma 25, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., l' articolo 130 del regio decreto 3267/1923 , gli articoli 137, 138, 139, 140 e 193 del regio decreto 1126/1926 , nonché gli articoli 1, 2 e 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 . La medesima normativa statale, nonché l'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., continua a trovare applicazione sino all'entrata in vigore del regolamento previsto al comma 32.>>.

12.
Al comma 41 dell'articolo 1 della legge regionale 20/2000 , le parole: << ai sensi della vigente normativa regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << fino all'importo di 100.000 euro (IVA esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque >>.

13.
All' articolo 5 della legge regionale 4/2001 , come da ultimo modificato dall' articolo 9, comma 81, della legge regionale 3/2002 , al comma 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Le modalità di gestione del Fondo possono essere stabilite con apposito regolamento. >>.