CAPO II
Organizzazione, programmazione e progettazione
Art. 5
(Responsabile unico del procedimento)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l'obiettivo di dotarsi di adeguate strutture tecnico - operative in armonia con i principi generali dell'ordinamento in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, nonché secondo quanto disposto dal presente capo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, secondo i propri ordinamenti, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, i tempi di realizzazione del programma e il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala all'amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari da qualsiasi vincolo; fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina ulteriori funzioni del responsabile del procedimento anche in relazione ai compiti e alle responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, previsti dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a proprio carico alla stipula di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'espletamento del proprio mandato per il soggetto nominato ai sensi del comma 2, qualora lo stesso sia dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice medesima.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
8. Qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati, l'amministrazione può nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 6.
Art. 6
(Cooperazione tra enti)
1. La Regione favorisce forme di cooperazione fra gli Enti locali per la realizzazione di lavori pubblici, mediante:
a) particolare considerazione nell'assegnazione di finanziamenti per lavori gestiti da strutture comuni, costituite ai sensi del titolo II, capo V, del decreto legislativo 267/2000;
b) supporto tecnico e amministrativo per la costituzione di una struttura tecnica comune tra gli enti;
c) partecipazione alle attività consultive della Regione.
Art. 7
(Programma triennale dei lavori pubblici)
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete.
3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.
4. Il programma individua gli interventi da attivare sulla base di una relazione illustrativa, dell'inquadramento territoriale di massima, di uno studio di fattibilità tecnico-amministrativa e di identificazione e quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione. Il programma può essere oggetto di revisione.
5. Nel programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 16, comma 10, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.
6. Il programma e l'elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante; l'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili. Tale disposizione non si applica alla Regione.
7. L'individuazione nel programma dell'intervento costituisce presupposto per l'avvio delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.
8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l'erogazione del finanziamento o del contributo, non appena il lavoro, oggetto di incentivi finanziari, viene inserito nell'elenco annuale dell'ente beneficiario.
9. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti con il regolamento di cui all'articolo 4. I programmi e gli elenchi approvati sono comunicati all'Osservatorio dei lavori pubblici per il tramite della competente sezione regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'
articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione a organismi centrali e dello Stato per la verifica della compatibilità del programma con i documenti programmatori vigenti.
10. La programmazione dei lavori pubblici dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f), è adottata in coerenza con le disposizioni disciplinanti l'attività programmatoria e previsionale della spesa. A tal fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. In particolare per la programmazione dei lavori pubblici dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), trovano applicazione le disposizioni di cui alla
legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, e successive modificazioni.
Art. 8
(Progettazione)
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale, regionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare deve inoltre consentire l'individuazione dei beni e dei soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, sempre che le modalità per la loro individuazione o per la comunicazione non risultino particolarmente onerose per l'amministrazione procedente.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale, ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino a un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. Sono altresì descritti i criteri di progettazione dei lavori finalizzati alla sicurezza, con l'indicazione della relativa spesa.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, nonché di apposito piano di manutenzione dell'opera, delle sue parti e dei relativi costi.
6. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e loro coordinamento in fase esecutiva, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
7. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
8. Per i lavori di minore complessità, la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa indicazione del responsabile unico del procedimento.
9. L'accesso agli immobili per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato, entro trenta giorni dalla richiesta, dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati.
Art. 9
(Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)
1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della legislazione vigente, nonché con le modalità di cui all'articolo 6;
c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo;
d) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f).
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Sono a carico delle amministrazioni pubbliche le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione, direzione e collaudo dei lavori. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.
4. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 4, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).
6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati negli atti di affidamento, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e, in presenza di più prestazioni specialistiche, con l'individuazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le stesse. Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento, l'affidatario non può affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'
articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore al valore della soglia comunitaria sono affidati con le seguenti procedure alternative:
a) mediante gara a evidenza pubblica, qualora il valore di stima del servizio richiesto sia compreso tra euro 40.000 e la soglia comunitaria, imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusa;
b) con il metodo della trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di candidati non inferiore a cinque;
c) con incarico fiduciario dell'amministratore, legale rappresentante della stazione appaltante;
d) con incarico fiduciario del responsabile unico del procedimento a liberi professionisti singoli o associati e a società di professionisti, nel caso di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a euro 100.000.
10. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti possono valutare la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
11. Gli affidamenti di cui ai commi 9 e 10 sono ulteriormente disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 4.
12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative a essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
13. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione a soggetti esterni, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.
14. È fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prevedere nei quadri economici dei progetti relativi ai lavori su sedi stradali un congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi.
Art. 10
(Sicurezza nei cantieri)
1. Il piano di sicurezza e coordinamento, di cui al
decreto legislativo 494/1996 e successive modificazioni, è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere. Alla progettazione preliminare è allegata una relazione illustrativa contenente le prime indicazioni tecniche ed economiche per la successiva stesura del piano di sicurezza. La progettazione definitiva ed esecutiva è corredata di un computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. Nel piano sono indicati tempi, modalità e procedure per l'attuazione, la contabilizzazione e la liquidazione dei relativi lavori.
2. Le iniziative e le segnalazioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono comunicate al responsabile unico del procedimento per i provvedimenti di competenza, che devono assicurare la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere con le Aziende per i servizi sanitari, con i Comitati paritetici territoriali e con gli altri organismi preposti alla vigilanza intese mirate alla organizzazione di forme di controllo sistematico in cantiere, anche mediante l'utilizzo della banca dati degli appalti pubblici, di cui all'articolo 38.
4. Per i lavori pubblici fruenti di incentivi trova applicazione l'articolo 64.
5. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 40, cura la diffusione della conoscenza della materia e adotta misure per l'acquisizione di adeguati livelli qualitativi di sicurezza presso gli operatori del settore. A tal fine predispone specifici piani annuali di attività.
Art. 11
(Incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici)
1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 8, comma 6, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra quanti, tecnici e amministrativi, hanno collaborato alla realizzazione dell'opera. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, al netto dei relativi oneri previdenziali e assicurativi posti a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, da ripartirsi esclusivamente tra i dipendenti, e le relative modalità di erogazione sono stabilite dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Il regolamento dell'amministrazione può stabilire un ulteriore incentivo nella misura massima dell'1 per cento, qualora le attività di responsabile unico del procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori siano tutte espletate dagli uffici di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Le quote parti delle somme corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie. I concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 2, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
3. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici applicano il regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 12
(Organizzatore generale)
1. I soggetti di cui all'articolo 3 che sono tenuti alla realizzazione di lavori pubblici episodicamente e senza continuità e non dispongono al loro interno delle necessarie professionalità possono affidare l'espletamento degli adempimenti di competenza della stazione appaltante a un organizzatore generale.
2. L'affidamento avviene nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di servizi e può avere a oggetto il compimento degli atti propri del responsabile del procedimento e delle procedure dalla fase della progettazione a quelle di affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori, nonché l'attività di progettazione, o parte di essa, e la direzione dei lavori.
3. L'organizzatore generale deve essere in possesso delle professionalità richieste dalla stazione appaltante, con riferimento alle attività che sono affidate all'esterno, e deve prestare le garanzie previste dalle vigenti leggi con riferimento alle prestazioni affidate.
CAPO IV
Sistemi di realizzazione di lavori pubblici e scelta del contraente
Art. 16
(Sistemi di realizzazione di lavori pubblici)
1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto per i lavori in economia.
2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 3, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici;
b) la progettazione esecutiva espletata da uno dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), e), f) e g), nonché l'esecuzione dei lavori pubblici qualora questi riguardino:
1) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica presenti particolari complessità in relazione alla tipologia e al valore dell'opera;
2) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
3. L'affidamento dei contratti avviene sulla base del progetto esecutivo fatte salve le ipotesi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo e al comma 1, lettera d), dell'articolo 18.
4. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.
5. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
7. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ovvero a corpo e a misura; in ogni caso i contratti di cui al comma 2, lettera b), numero 1), sono stipulati a corpo.
8. È in facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.
9. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
10. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma ai sensi dell'articolo 7, comma 5, in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
11. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina compiutamente le relative procedure.
Art. 17
(Criteri di aggiudicazione e Commissione giudicatrice)
1. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata:
a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante procedura ristretta, avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa considera i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare e al sistema di affidamento:
1) corrispettivo e sua corresponsione;
2) qualità e pregio tecnico dell'opera progettata;
3) caratteristiche estetiche e funzionali;
4) caratteristiche ambientali;
5) costo di utilizzazione e rendimento;
6) tempo di esecuzione dei lavori;
7) economicità;
8) durata, modalità di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza nell'ipotesi di concessione;
9) eventuali priorità di cui all'articolo 24;
10) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
4. Il bando o gli atti di gara indicano l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 3.
5. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata a una commissione giudicatrice.
6. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente a effettuare la scelta dell'aggiudicatario o affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali ricoprano cariche di pubblico amministratore in enti del medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
7. I commissari sono scelti secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4, nel rispetto dei criteri di imparzialità e competenza, in armonia con la normativa vigente.
8. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
9. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
Art. 18
(Procedure di scelta del contraente)
1. Le procedure di scelta del contraente sono:
a) la procedura aperta;
b) la procedura ristretta;
c) la procedura ristretta semplificata;
d) l'appalto-concorso;
e) la procedura negoziata.
2. La procedura aperta è la procedura in cui ogni imprenditore in possesso dei requisiti di qualificazione può presentare un'offerta; la procedura ristretta è la procedura in cui soltanto gli imprenditori che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta; la procedura ristretta semplificata è la procedura in cui soltanto gli imprenditori direttamente invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta; l'appalto-concorso è la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori e indicano le condizioni alle quali sono disposti a eseguirlo, con facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di negoziare le condizioni del contratto; la procedura negoziata è la procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
3. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del dirigente della struttura regionale competente nella materia dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o a elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha a oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.
Art. 19
(Procedura aperta)
1. L'autorità che presiede l'incanto dichiara l'asta deserta qualora non siano presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito nel bando di gara di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Art. 20
(Procedura ristretta)
1. Per l'affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante procedura ristretta il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero di concorrenti che si intende invitare. In tale caso, il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo superiore a trenta.
2. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello indicato nel bando, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta dell'impresa da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione del regolamento-tipo regionale, predisposto prima dell'indizione delle gare da parte delle amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di collocazione operativa dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare. Il regolamento-tipo predisposto dalla Regione si applica alla Regione medesima e agli enti regionali, nonché, fino all'emanazione dei rispettivi regolamenti di attuazione, alle altre amministrazioni aggiudicatrici.
Art. 21
(Procedura ristretta semplificata)
1. Nell'affidamento mediante procedura ristretta semplificata l'importo dei lavori messi in gara non può essere superiore a euro 1.500.000.
2. L'amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza.
3. L'affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti, qualificati per i lavori oggetto dell'appalto, salvaguardando criteri di rotazione. Per gli affidamenti inferiori a euro 200.000 devono essere indicate almeno tre ditte qualificate.
4. Qualora la gara di cui al comma 3 sia andata deserta, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere a trattativa diretta anche con una sola ditta.
Art. 22
(Procedura negoziata)
2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici affidano lavori con procedura negoziata esclusivamente qualora, per cause non imputabili alla stazione appaltante, non siano utilmente esperibili le procedure aperte o ristrette e in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale;
c) nel caso di appalti per lavori di restauro e manutenzione di beni immobili e superfici architettoniche decorate, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata sono motivati e comunicati alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
4. Qualora un lotto funzionale appartenente a un'opera sia stato affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non può essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.
Art. 23
(Lavori in economia)
1. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di euro 200.000.
2. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo.
3. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale della amministrazione aggiudicatrice; il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
4. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante in un apposito regolamento.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono definite le tipologie dei lavori da eseguirsi in economia e le forme di contabilità semplificata dei lavori.
Art. 24
(Ulteriori criteri di affidamento dei lavori)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di introdurre nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa criteri di priorità per le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) sede legale da almeno tre anni in regione alla data del bando di gara;
b) lavori eseguiti in regione negli ultimi tre anni dalla data del bando, similari a quelli oggetto di gara.
2. In caso di lavori eseguiti in associazione di imprese o in consorzio si tiene conto degli importi dei lavori eseguiti direttamente o riferiti alla quota di partecipazione.
Art. 25
(Offerte anomale)
1. Negli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per le offerte che appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'
articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 93/37/CEE.
2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, esperite ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 e con il criterio di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), trova applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale.
3. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia l'amministrazione aggiudicatrice procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse previa esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. L'amministrazione procede all'esclusione delle offerte ammesse i cui ribassi siano pari o maggiori della soglia di anomalia come sopra determinata.
4. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
CAPO V
Esecuzione dei lavori pubblici
Art. 26
(Documenti facenti parte del contratto)
1. Sono parte del contratto:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati progettuali individuati dal responsabile del procedimento;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza;
f) il cronoprogramma.
2. La stazione appaltante è esonerata dall'allegare al contratto i documenti e gli elaborati di cui al comma 1, se li richiama espressamente e in modo inequivocabile nel contratto medesimo.
Art. 27
(Varianti in corso d'opera)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e segnala altresì l'esito del procedimento.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e).
3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo alle varianti non può superare per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro il 20 per cento e per tutti gli altri lavori il 10 per cento dell'importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 4 dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
8. A eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione comprendenti anche gli elementi di carattere economico. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in forma di perizia tecnica e non devono comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.
Art. 28
(Direzione dei lavori)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti realizzatori individuano le risorse specialistiche necessarie per espletare la funzione di direzione dei lavori al fine dell'istituzione del relativo ufficio.
2. L'ufficio di direzione dei lavori è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie risorse specialistiche, la direzione dei lavori è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) progettista incaricato;
b) liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa vigente in materia.
4. La situazione di carenza di cui al comma 3 è accertata dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, anche in relazione alla presenza delle forme di cooperazione di cui all'articolo 6.
Art. 29
(Collaudo)
1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento di cui all'articolo 4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Per i lavori di importo contrattuale non eccedente euro 1.500.000 è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio per i lavori di importo contrattuale superiore a euro 1.500.000 nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia affidata all'esterno;
b) in caso di opera di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento di cui all'articolo 4.
5. Il collaudo non può essere affidato a coloro che sono direttamente intervenuti sui lavori con una attività autorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione dell'opera o che abbiano in corso rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito il lavoro. Il collaudatore o i componenti la commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.
6. I requisiti professionali per poter svolgere l'attività di collaudatore, le modalità di nomina e le cause di incompatibilità sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 4.
7. L'amministrazione aggiudicatrice che per cause non imputabili alla stessa non si trovi nelle condizioni di approvare l'atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, in relazione agli effetti attribuiti a tali atti dall'
articolo 89, comma 18, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'
articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997, provvede comunque, entro i termini fissati dalla normativa vigente, all'accertamento della corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle clausole contrattuali mediante l'approvazione di un atto provvisorio, ai fini della liquidazione della rata di saldo all'impresa appaltatrice.
Art. 30
(Garanzie e coperture assicurative)
1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Per l'affidamento di lavori di importo non superiore a euro 150.000 è altresì ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno circolare e non è richiesto l'impegno del fideiussore. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta.
4. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all'articolo 4, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
6. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto e con riferimento allo specifico lavoro, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Per gli incarichi fiduciari, di cui all'articolo 9, comma 9, lettera d), la garanzia può intendersi prestata, salvo diversa indicazione del responsabile del procedimento, mediante polizza generale di responsabilità civile professionale.
7. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti oppure da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
8. Non sono ammesse forme di garanzia diverse da quelle previste ai commi precedenti.
Art. 31
(Piani di sicurezza)
1. I soggetti tenuti all'osservanza della disciplina sulla sicurezza, i contenuti e le procedure per l'attuazione della medesima sono individuati dalla normativa di settore.
2. Gli oneri della sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
Art. 32
(Clausole sociali)
1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d'appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale prevedono:
a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell'accentramento contributivo;
b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile. L'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti, ferma restando la possibilità per l'appaltatore o il concessionario di produrre autonomamente la dichiarazione medesima. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltante o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima.
2. L'Amministrazione regionale promuove intese con gli enti previdenziali, assicurativi e le casse edili finalizzate all'introduzione di un documento unico sulla regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Il documento unico certifica la regolarità contributiva in relazione al rapporto di lavoro e agli obblighi previdenziali e assicurativi delle imprese esecutrici.
Art. 33
(Lavori scorporabili e subappaltabili)
1. Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto, la cui disciplina è regolamentata dalle norme statali, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, nonché le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che sono, anche interamente a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili.
2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a euro 150.000.
Art. 34
(Capitolato generale d'appalto)
1. Il capitolato generale d'appalto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), è adottato con decreto del Presidente della Regione e si applica ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato ed entra in vigore contestualmente al regolamento di cui all'articolo 4. Fino all'entrata in vigore medesima trova applicazione il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
CAPO VIII
Attività a supporto delle amministrazioni aggiudicatrici
Art. 40
(Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale mediante le seguenti iniziative:
a) convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici;
b) assistenza e supporto nelle procedure di affidamento mediante le unità specializzate di cui all'articolo 44;
c) accesso ai dati conoscitivi contenuti nell'archivio tecnico regionale per il miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza;
d) accorpamento in un'unica struttura delle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché delle attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale;
e) attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante l'organizzazione di un prezzario regionale;
f) introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto e di gestione dello stesso;
g) promozione di attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza;
h) realizzazione diretta di opere di interesse locale.
Art. 41
(Commissione regionale dei lavori pubblici)
1. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernente l'attuazione di lavori pubblici, il soggetto pubblico o privato attuatore dell'intervento può richiedere la convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto e al rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente. In tale ipotesi non trova applicazione il disposto di cui all'
articolo 21 della legge regionale 7/2000. La convocazione della Commissione regionale può essere altresì richiesta da soggetti beneficiari di contributi pubblici per l'attuazione di opere non soggette alla normativa dei lavori pubblici che la Giunta regionale dichiari di preminente interesse regionale.
2. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'
articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e comunque quando la normativa vigente attribuisce a organi collegiali o politici la competenza al rilascio di provvedimenti autorizzatori o finali, partecipa alla Commissione regionale il dirigente della struttura competente all'istruttoria per il rilascio del provvedimento.
3. La Commissione regionale esamina ai fini valutativi i progetti, valuta i tempi necessari per l'esecuzione dei lavori, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
4. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in aree classificate parchi e riserve naturali e in siti di importanza comunitaria di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Commissione regionale delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. In caso di lavori pubblici incidenti in siti di importanza comunitaria, la Commissione regionale non può assumere determinazioni positive in presenza del voto negativo del rappresentante della struttura competente alle valutazioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e successive modificazioni.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la struttura tecnica competente per territorio incaricata di provvedere all'organizzazione della Commissione regionale, nonché sono disciplinati la composizione della Commissione medesima, assicurando la partecipazione degli enti locali interessati, le modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali deve essere assunto il provvedimento finale.
Art. 42
(Semplificazione delle procedure valutative)
1. La Commissione regionale, su richiesta di enti e professionisti incaricati della progettazione dei lavori da realizzare, può tenere apposite audizioni per fornire indicazioni e valutazioni preliminari ai fini dell'individuazione delle ipotesi progettuali più idonee.
2. La Commissione regionale si esprime, anche ai fini dell'ammissibilità della spesa, sulla base del progetto preliminare come definito dall'articolo 8, comma 3, nonché dal regolamento di cui all'articolo 4, ovvero, nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.
3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali e nei siti di importanza comunitaria di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Commissione regionale si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nulla osta previsti dalla normativa vigente.
4. Nel caso di opere e interventi richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto è inviato alle autorità individuate in base all'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), della
legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, ed è data informazione al pubblico mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale e sul sito telematico della Regione. Nel caso di opere e interventi richiedenti la procedura di incidenza di cui all'
articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE, la Commissione regionale opera sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41, comma 5.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai lavori pubblici relativi a impianti di smaltimento rifiuti.
Art. 43
(Snellimento delle procedure autorizzatorie)
1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e pareri, la Commissione regionale esamina il progetto definitivo, predisposto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, nonché del regolamento di cui all'articolo 4, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 42.
2. Le procedure di competenza della Commissione regionale sostituiscono tutte le altre procedure di controllo ed esame tecnico, nonché le procedure per la formalizzazione di intese e concerti e per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni, assensi e altri atti autorizzativi da parte della Regione o di altri enti pubblici previsti dalla normativa vigente, a esclusione di quelle di competenza delle amministrazioni statali, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Qualora alla Commissione regionale partecipino i rappresentanti di amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l'intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146 del
decreto legislativo 490/1999, il provvedimento finale della Commissione regionale e i relativi allegati costituiscono autorizzazione ai sensi dell'articolo 151, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo. Il pronunciamento favorevole in seno alla Commissione regionale del rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli organi statali preposti all'esercizio del potere di annullamento, di cui al
comma 2 dell'articolo 138 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'
articolo 63, comma 1, della legge regionale 34/1997. Ai fini dell'assunzione del provvedimento finale della Commissione regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 4, 5 e 6, della
legge regionale 7/2000, come modificato dall'
articolo 29, comma 4, della legge regionale 3/2001.
4. Per i lavori di cui al presente capo la concessione edilizia o l'accertamento di compatibilità urbanistica sono rilasciati sulla base del provvedimento finale assunto dalla Commissione regionale.
Art. 44
(Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici)
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi nell'espletamento delle attività istituzionali delle unità specializzate di cui al comma 1.
3. L'Amministrazione regionale favorisce la diffusione telematica per scopi istituzionali, previa intesa tra gli enti pubblici interessati, delle informazioni tecniche disponibili contenute in banche dati e archivi.
Art. 45
(Archivio tecnico regionale)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito l'archivio tecnico regionale quale strumento di conoscenza per la promozione del miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza.
2. L'archivio raccoglie i progetti, i piani di sicurezza e i documenti tecnici della Regione, nonché di altri enti e amministrazioni, e ha carattere permanente. I soggetti di cui all'articolo 3 sono tenuti a fornire all'Amministrazione regionale i dati relativi ai lavori pubblici di propria competenza.
3. L'Amministrazione regionale assicura nella fase di consultazione dell'archivio il rispetto e la tutela dell'attività professionale.
4. Il regolamento di cui all'articolo 4 determina l'articolazione e il funzionamento dell'archivio, nonché le modalità di utilizzazione dei progetti e dei documenti tecnici.
Art. 46
(Sistemi di qualità dell'attività amministrativa)
1. La Regione promuove l'adozione dei sistemi di qualità nell'attività amministrativa delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici attraverso indirizzi e iniziative ispirati al principio dell'efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.
2. Per sistema di qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziati, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità, con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione e gestione degli adempimenti successivi.
Art. 47
(Attività contrattuale)
1. La Giunta regionale individua la struttura competente alle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché a svolgere attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale.
Art. 48
(Formazione professionale e studi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere attività di formazione del personale regionale, delle amministrazioni aggiudicatrici e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza, nonché a svolgere studi e ricerche, organizzare convegni, affidare incarichi, acquisire e diffondere documentazione e dati.
2. Il primo progetto formativo, come definito al comma 1, è approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 49
(Opere di interesse locale realizzate dalla Regione)
1. L'Amministrazione regionale, quando se ne assume l'intera spesa, previa deliberazione favorevole dell'Ente locale competente sul territorio interessato, è autorizzata a realizzare, mediante intervento diretto, opere di interesse locale e di interesse subregionale di competenza di altri enti pubblici, con le procedure di cui all'articolo 50.
CAPO XI
Finanziamento di lavori pubblici
Art. 56
(Concessione del finanziamento a enti pubblici)
1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, è disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, dalla Commissione regionale dei lavori pubblici. Per specifici lavori individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento è disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intende raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione, la spesa preventivata per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente.
2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto ritenuti ammissibili a finanziamento; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Regione si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale emanato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'
articolo 130, comma 1, della legge regionale 1/1993, e dell'
articolo 24 della medesima legge regionale 46/1986.
3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente.
5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'attuazione dell'intervento.
6. L'imposta sul valore aggiunto può essere reimpiegata, qualora rimborsata dall'Amministrazione finanziaria, in altri lavori pubblici, nonché per la manutenzione di opere, di impianti e di attrezzature fisse o mobili, e per altre iniziative comunque finalizzate al conseguimento dei fini istituzionali degli enti stessi.
Art. 57
(Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici)
1. Il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, è erogato come segue:
a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, è disposta la somministrazione in via definitiva e in unica soluzione del finanziamento contestualmente al provvedimento di concessione;
b) nel caso di concessione di finanziamento in annualità è disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell'ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso.
Art. 58
(Finanziamento a soggetti a partecipazione pubblica)
1. Ai soggetti privati a partecipazione pubblica che realizzano lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56 e 57.
2. Per soggetti privati a partecipazione pubblica si intendono quelli il cui capitale sociale sia posseduto in misura anche non maggioritaria, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.
3. Per le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento sono fatte salve le diverse disposizioni di settore.
Art. 59
(Concessione del finanziamento a soggetti privati)
1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile dal dirigente della struttura tecnica competente sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 42.
2. Per l'ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2.
3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, esercenti attività in regime IVA, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a finanziamento.
Art. 60
(Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati)
1. Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è erogato contestualmente all'atto di concessione per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all'articolo 62.
2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso.
3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.
4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.
5. L'organo concedente il finanziamento, d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa. Qualora dalle verifiche effettuate dalla struttura tecnica risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.
6. Qualora la struttura tecnica valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.
7. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.
Art. 61
(Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati)
1. Il contributo pluriennale a favore dei soggetti indicati all'articolo 59 è erogato contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di un ruolo di spesa fissa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse. Le restanti annualità sono erogate mediante apertura di un nuovo ruolo di spesa fissa a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo; in tal caso l'organo concedente ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale.
2. L'organo concedente il finanziamento, d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa. Qualora dalle verifiche effettuate dalla struttura tecnica risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.
3. Qualora la struttura tecnica valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento e, qualora il finanziamento pluriennale non sia stato interamente erogato, ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità di lieve entità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.
4. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.
Art. 62
(Rendicontazione del finanziamento)
1. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini entro i quali devono essere ultimati i lavori, nonché quelli di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la documentazione di cui al
titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
Art. 63
(Adempimenti specifici)
1. Per i lavori fruenti di incentivi regionali i beneficiari sono tenuti a esporre sui luoghi di cantiere un cartello che riproduca lo stemma della Regione con la dicitura <<Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia>> e indichi la legge e l'entità del finanziamento.
2. I soggetti di cui all'articolo 3 indicano il numero di codice assegnato al lavoro per la comunicazione dei dati di cui all'
articolo 5 della legge regionale 11/1999, ai fini della rendicontazione degli incentivi concessi per la realizzazione di lavori pubblici aggiudicati o affidati dopo l'1 gennaio 2000. Si fa salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 4.
Art. 64
(Norme sulla sicurezza)
1. I soggetti beneficiari di incentivi per la realizzazione di lavori pubblici sono tenuti all'osservanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri, pena la revoca degli incentivi.
2. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i casi di revoca dell'incentivo, tenuto conto dell'entità dei lavori non ancora eseguiti, del grado di responsabilità degli incaricati dell'amministrazione aggiudicatrice nell'inosservanza delle norme sulla sicurezza, nonché dell'accertamento dei competenti organi di vigilanza.
CAPO XII
Espropriazioni per pubblica utilità e occupazioni temporanee e d'urgenza
Art. 65
(Organi competenti)
1. Fatta eccezione per le opere di competenza degli enti di cui al comma 2, le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza sono esercitate dal dirigente della struttura regionale competente alle espropriazioni.
2. Per le opere di competenza e di iniziativa dei Comuni, anche riuniti in consorzio, e delle Province, ivi compresi gli interventi pianificatori, le funzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità, di costituzione di servitù coattiva e di occupazione temporanea e d'urgenza sono trasferite ai Comuni e alle Province.
3. Spetta al Comune, nel cui territorio le opere devono essere eseguite, emanare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili, sia per l'esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione degli stati di consistenza, nonché i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra.
Art. 66
(Compilazione degli stati di consistenza)
1. Per le generalità delle occupazioni temporanee e d'urgenza, la redazione degli stati di consistenza avviene nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della
legge 3 gennaio 1978, n. 1.
2. Gli stati di consistenza sono compilati in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso, anche nel caso di occupazioni consensuali.
Art. 67
(Dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità)
1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità e la dichiarazione di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori sono implicite nell'atto di approvazione del progetto definitivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.
2. Le opere, che godono di contributo regionale, possono essere espressamente dichiarate, nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.
3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata dall'autorità individuata dalle norme di settore e, in mancanza, dalla Giunta regionale. Al fine di contemperare l'interesse pubblico con le esigenze di tutela della proprietà privata, nelle more della revisione delle procedure relative alla dichiarazione di pubblica utilità contenute nelle norme di settore, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento di dichiarazione espressa di pubblica utilità è comunque assunto previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 68
(Termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni)
1. Per i procedimenti espropriativi da effettuarsi nell'ambito del territorio regionale, il periodo utile per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissato in ventiquattro mesi per il loro inizio e in trentasei mesi per la loro ultimazione a decorrere dalla data della dichiarazione espressa o implicita di pubblica utilità.
2. Eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli di cui al comma 1 sono concesse solo per motivate circostanze:
a) da parte dell'organo cui compete emettere la dichiarazione espressa di pubblica utilità;
b) da parte dell'organo che approva il progetto definitivo nel caso di opere di competenza degli enti pubblici.
3. Spetta, altresì, agli organi di cui al comma 2 la fissazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, nelle ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia direttamente contenuta in una disposizione di legge.
4. In ogni caso i lavori e le espropriazioni debbono aver inizio entro tre anni dalla data di cui al comma 1.
5. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.
Art. 69
(Notificazioni)
1. Il provvedimento autorizzante l'occupazione temporanea e d'urgenza è notificato a cura dell'ente procedente, unitamente all'avviso di cui all'
articolo 3, quarto comma, della legge 1/1978, ai proprietari degli immobili interessati, ovvero, se sconosciuti, ai soggetti che comunque risultano tali secondo i dati catastali.
2. Le notificazioni previste dall'articolo 11, terzo e quarto comma, della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono eseguite a cura e spese dell'ente espropriante.
4. Il termine di quindici giorni previsto dal
terzo comma dell'articolo 10 della legge 865/1971, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del Comune, decorre dalla data della notifica ai soggetti espropriandi.
Art. 70
(Svincolo delle indennità)
1. Ai fini dello svincolo delle indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, di asservimento coattivo e di espropriazione per pubblica utilità, nonché ai fini del pagamento diretto delle indennità accettate ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della
legge 865/1971, l'accertamento della proprietà e libertà dell'immobile da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e altri vincoli reali, ovvero della qualifica di erede avente titolo esclusivo o per quota agli indennizzi di cui sopra, è effettuato sulla base di apposita dichiarazione scritta resa dall'interessato nei modi e nelle forme previsti dall'
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'accertamento della qualifica di erede la suddetta dichiarazione è corredata dell'atto di morte dell'espropriato.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, resa nei modi e nelle forme ivi previsti, esonera da ogni responsabilità l'ente espropriante e l'Amministrazione regionale.
CAPO XIII
Disposizioni finali, transitorie e abrogative
Art. 71
(Superamento delle barriere architettoniche)
1. Non può essere oggetto di incentivi la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
Art. 72
(Adeguamento della struttura)
1. In relazione alle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale, anche in deroga alla disciplina prevista dalla vigente normativa secondo procedure e modalità da definirsi nei bandi di concorso di cui al comma 2, è autorizzata a effettuare assunzioni, nel ruolo unico regionale, di personale per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui dieci con profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale e quindici con profilo professionale consigliere ingegnere.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalità per lo svolgimento dei concorsi.
3. In attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, nonché al fine di garantire comunque lo svolgimento delle funzioni istituzionali, l'Amministrazione regionale provvede a sopperire alle esigenze di personale mediante recupero dalle graduatorie di merito predisposte per il profilo professionale di consigliere ingegnere e urbanista a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dall'
articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'
articolo 17, comma 2, della legge regionale 4/2000, e dall'
articolo 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, nonché mediante il ricorso al lavoro interinale di cui alla
legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni.
Art. 73
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 8, limitatamente agli oneri derivanti dalla nomina di un dipendente di altra amministrazione quale responsabile unico del procedimento, e 9, comma 3, primo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 555 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è integrata con l'aggiunta in fine della locuzione <<, nonché per le polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della responsabilità del procedimento - ivi compresi quelli di altra amministrazione - e della sicurezza, della progettazione, della direzione e del collaudo di lavori pubblici>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 45 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati:
a) U.P.B. 52.3.1.1.664 - capitolo 156;
b) U.P.B. 52.3.1.2.666 - capitolo 180.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 48 fanno carico all'unità previsionale di base 5.5.24.1.95 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 72 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna indicati, che presentano sufficiente disponibilità:
1) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;
2) U.P.B. 52.2.4.1.651 - capitoli 552 e 553;
3) U.P.B. 52.2.4.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
4) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;
5) U.P.B. 52.3.4.1.2603 - capitolo 599, relativamente agli oneri derivanti dal ricorso al lavoro interinale previsto al comma 3 del citato articolo 72.
Art. 74
(Norma di rinvio)
1. Agli istituti regolamentati dallo Stato non disciplinati dalla presente legge si applica la previgente normativa statale fino all'esercizio della potestà legislativa regionale.
Art. 75
(Finanziamenti per strutture sanitarie e socio-assistenziali)
1. Per la concessione dei finanziamenti a soggetti pubblici e privati relativi a strutture sanitarie e socio-assistenziali, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2004.
2. Per la erogazione e il rendiconto dei finanziamenti di cui al comma 1 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62.
Art. 76
(Procedimenti contributivi in corso)
1. Salvo diversa richiesta del beneficiario, da inoltrarsi entro sessanta giorni alla struttura concedente l'incentivo, la presente legge non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Art. 77
(Conferma dell'iscrizione nell'elenco dei collaudatori)
Art. 78
(Norma transitoria in materia di espropriazioni)
1. Le procedure di espropriazione e di asservimento coattivo concernenti opere e interventi di competenza e di iniziativa dei Comuni, anche riuniti in consorzio, e delle Province, le cui richieste risultano già attivate presso la competente struttura dell'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono attribuite alla competenza di quest'ultima.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano altresì applicazione per l'espropriazione di aree già occupate con procedura d'urgenza in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
3. Per quanto non diversamente disposto dal capo XII si applica la vigente normativa statale.
Art. 79
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74, e successive modificazioni;
b) il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, e successive modificazioni;
c) l'articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5;
d) l'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 24;
e) la legge regionale 46/1986 e successive modificazioni, a eccezione dei capi V e V bis, nonché dell'articolo 44;
f) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 27/1988;
g) l'articolo 13 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24;
h) l'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42;
i) l'articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;
l) l'articolo 42 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
m) il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;
n) l'articolo 18 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.