LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Principi e finalità)
1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia definisce nuovi criteri di organizzazione dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli Enti regionali, finalizzati al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, avviando un processo di ampia delegificazione ai fini dello snellimento delle procedure per un adeguato e più rapido adattamento alle esigenze dell'attività amministrativa della Regione alla comunità regionale.
2. Nell'ambito del principio della separazione dei compiti, si provvede a una migliore e più chiara definizione di quelli riferibili, rispettivamente, al controllo e indirizzo politico e alla attuazione e gestione amministrativa, prevedendo specifici momenti di verifica e valutazione dell'attività della dirigenza e della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite dalla Giunta regionale.
3. Per favorire effettivi cambiamenti in termini di efficienza ed efficacia, nonché il perfezionamento del processo di privatizzazione del rapporto di impiego, teso a favorire momenti di responsabilizzazione, premiando incrementi di qualità e produttività e penalizzando disfunzioni e ritardi, si provvede altresì ad adottare le necessarie determinazioni volte alla soluzione delle problematiche pendenti in materia di mobilità verticale interna del personale e alla valorizzazione della professionalità e dell'esperienza del personale medesimo.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge perseguono il fine di delineare una Regione sempre più orientata a compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione e a una progressiva dismissione di quelli connessi alla gestione e all'amministrazione diretta da trasferirsi o delegarsi agli Enti locali, con conseguente progressiva riduzione dell'organico regionale.
Art. 2
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 18/1996 in materia di indirizzopolitico - amministrativo)
1.
La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è sostituita dalla seguente:
 <<(Indirizzo politico - amministrativo)>>.

2.
All'articolo 6 della legge regionale 18/1996, il comma 1, come sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000, è sostituito dal seguente:
<<1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo periodicamente e comunque ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. Ad essa spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) l'individuazione e la ripartizione fra le strutture delle risorse umane, materiali ed economico - finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché le scelte di gestione delle risorse finanziarie;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni e atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni.>>.


3.
All'articolo 6 della legge regionale 18/1996, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate, per verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.>>.

Art. 3
 (Rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale)
1. In attuazione dei principi e dei criteri enunciati all'articolo 1, l'Amministrazione regionale provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale che comporti una riduzione rispetto all'attuale non inferiore al 10 per cento. In correlazione al riassetto dell'apparato regionale e all'avvio del processo di trasferimento e delega di funzioni agli Enti locali, l'Amministrazione regionale provvede, entro il 30 giugno 2001, a una ulteriore riduzione dell'organico del ruolo unico regionale non inferiore al 10 per cento.
Art. 4
 (Controllo di gestione e formazione professionale)
1. La Regione si dota di un sistema di controllo interno di gestione, diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di migliorare l'attività di programmazione e di gestione e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. Le modalità operative del sistema di controllo di gestione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale.
3. All'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/1996, dopo le parole <<sistema organizzativo regionale>>, sono aggiunte le seguenti: <<, curando in particolare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti regionali, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato>>.
Art. 5
 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)
1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e all'articolo 128 della medesima legge regionale 13/1998, come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 9/1999, istitutivi, rispettivamente, del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AreRaN), e ai fini del necessario processo di omogeneizzazione tra i contratti relativi al personale regionale e al personale degli Enti locali, si attuano i principi individuati nel Protocollo generale di intesa per la contrattazione nel comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, sottoscritto dalla Giunta regionale e dalle organizzazioni sindacali il 14 aprile 2000.
2. Il processo di omogeneizzazione di cui al comma 1 si svolge in sede contrattuale, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 128, comma 5, della legge regionale 13/1998 che devono tener conto prioritariamente dei seguenti obiettivi:
a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale;
b) favorire strumenti ed assetti contrattuali che attuino il processo di riforma delle funzioni e delle competenze della Regione e degli Enti locali, avuto anche riguardo ai principi di cui all'articolo 1;
c) valutare le diverse funzioni e responsabilità.

3. Ai fini di una concreta realizzazione del processo di omogeneizzazione di cui al comma 1, si provvede, per la parte concernente il trattamento economico del personale regionale e del personale degli Enti locali, a dare corso ad un processo di equiparazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2005, dei trattamenti tabellari. Tale equiparazione è garantita dall'Amministrazione regionale con le necessarie risorse aggiuntive, a partire dall'esercizio finanziario in corso, con riferimento alle risultanze della contrattazione collettiva sviluppatasi presso l'AReRaN, contemporaneamente alla definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli Enti locali.
4. I costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'AReRaN, di cui all'articolo 128, comma 9 ter, della legge regionale 13/1998, vengono anticipati dalle amministrazioni di appartenenza. La Regione assicura il rimborso dei costi medesimi, nell'ambito dei trasferimenti agli Enti locali, anche tramite un Ente individuato quale capo fila.
5. Onde favorire l'immediata operatività dell'AReRaN, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in sede di primo avvio e fino al raggiungimento della completa autonomia funzionale dell'AReRaN, a mettere a disposizione i beni immobili e mobili necessari per l'attività dell'AReRaN medesima.
6. All'articolo 128, comma 3, della legge regionale 13/1998, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: <<Il Presidente e il Comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.>>.
7. Il controllo sulla gestione contabile e finanziaria è esercitato dal Collegio dei revisori contabili, secondo le modalità previste nel regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'AReRaN, di cui all'articolo 128, comma 9, della legge regionale 13/1998, in armonia con la disciplina vigente in materia per gli Enti regionali. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. I componenti del Collegio durano in carica tre anni.
CAPO II
 Organizzazione regionale
Art. 6
 (Fonti)
1. All'articolo 3 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali e di progressione di carriera;c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego regionale e altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.>>;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. È definita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, la dotazione organica, suddivisa per qualifiche e profili professionali, nonché la determinazione del contingente del personale, distinto per qualifiche e profili professionali, spettante alle Direzioni regionali, ai Servizi autonomi e agli Enti regionali, nonché la loro consistenza complessiva.
1 ter. Sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, ovvero con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in base alle rispettive competenze riservate dalla legge:
a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
b) i criteri generali di organizzazione degli uffici;
c) il numero, la denominazione e la composizione dei Dipartimenti.>>.


2.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale 18/1996, è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 
1. Le deliberazioni di cui all'articolo 3 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) organizzazione degli uffici per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, eliminando le duplicazioni funzionali;
c) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali relative all'organizzazione interna degli uffici e alla gestione dei rapporti di lavoro;
d) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
e) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui all'articolo 3 sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili, espressamente indicate dalle medesime.>>.

3. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 18/1996, dopo la lettera p), è inserita la seguente:
<<p bis) le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento;>>.

4.
L'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1/2000, è sostituito dal seguente:
<<Art. 29
 
1. Sono strutture stabili quelle che assolvono a esigenze organizzatorie primarie, fondamentali e continue.
2. Le unità organizzative stabili di livello direzionale sono costituite dalle Direzioni regionali e dai Servizi.
3. L'istituzione, modificazione e soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività sono disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. L'eventuale istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore è disposta, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello inferiore del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le strutture stabili di livello inferiore possono essere previste per esigenze permanenti di subarticolazione, ovvero di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive, ovvero a supporto dei direttori regionali. Per ciascuna di esse devono essere individuati l'organico e il livello di coordinamento.>>.

5. All'articolo 58 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1/2000, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) determinazione della dotazione organica delle qualifiche funzionali e dei singoli profili professionali;>>;
b) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
<<d bis) istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al Servizio;
d ter) istituzione, modificazione e soppressione di strutture organizzative periferiche diverse da quelle di cui alla lettera d bis).>>.

6. All'articolo 59 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 8/2000, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono abrogate;
b) al comma 1 bis, le parole <<lettere a) e c)>> sono sostituite dalle parole <<lettera c)>>.

7. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla riorganizzazione delle strutture regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ter, della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 1.
8. Qualora i termini di cui al comma 7 decorrano infruttuosamente, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale entro sette giorni dalla decorrenza dei termini. Qualora non vi sia alcuna comunicazione formale delle ragioni attinenti al mancato rispetto dei termini di cui al comma 7, la legge regionale 7/1988 si intende priva di efficacia, con esclusione degli articoli dal 20 al 27 della medesima legge regionale 7/1988.
Note:
1L'abrogazione di cui al comma 6, lettera a), deve ritenersi priva di effetto in quanto incide su norma gia' abrogata dalla L.R. 10/2001.
CAPO III
 Dirigenza regionale
Art. 7
 (Modifiche alle leggi regionali 18/1996 e 8/2000 in materia di dirigenza regionale)
1.
L'articolo 47 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 47
 
1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica funzionale e su più profili professionali.
2. Nell'ambito della qualifica funzionale di cui al comma 1 sono previsti i seguenti incarichi:
a) direttore regionale, direttore di Ente regionale;
b) direttore di Servizio o di struttura equiparata a Servizio, direttore di Servizio autonomo, dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, dirigente con funzioni ispettive.

3. L'incarico di direttore regionale comporta la preposizione ad una Direzione regionale o struttura ad essa equiparata o l'affidamento di incarichi per compiti ispettivi e speciali servizi tra i quali quelli previsti dall'articolo 249, comma 2, della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 8/2000.
4. Al fine di conseguire il necessario coordinamento delle attività delle strutture direzionali nell'ambito dei singoli dipartimenti, la Giunta regionale può assegnare le funzioni di coordinatore del dipartimento ad un dirigente con incarico di direttore regionale. Il coordinatore del dipartimento, in aggiunta ai compiti derivanti dall'incarico di direttore regionale, sovrintende e coordina le attività di attuazione dei programmi secondo le direttive generali impartite dalla Giunta regionale, con riferimento alle aree omogenee interessate dalle politiche di intervento regionale, onde corrispondere alle esigenze di funzionalità dell'apparato e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. A tali fini i coordinatori dei dipartimenti curano, in particolare, il coordinamento attuativo dei progetti elaborati in sede settoriale.
5. Il coordinatore del dipartimento, al fine di assicurare l'indirizzo unitario programmatorio, legislativo ed amministrativo-gestionale, nonché la costante informazione con riguardo alle materie aggregate all'interno di ciascun dipartimento, provvede in particolare a:
a) svolgere all'interno del dipartimento funzioni di impulso e proposta per l'attuazione delle direttive della Giunta regionale;
b) convocare periodicamente i direttori delle strutture facenti parte del dipartimento, al fine di esaminare e coordinare gli atti di rispettiva competenza per l'attuazione delle politiche di intervento regionale nelle singole aree omogenee afferenti al dipartimento medesimo;
c) esercitare funzioni sostitutive sugli atti dei direttori delle singole Direzioni regionali.

6. La Giunta regionale stabilisce le modalità del coordinamento interdipartimentale al fine di garantire l'organicità dell'azione amministrativa sotto il profilo ordinamentale, gestionale e finanziario.
7. In relazione alle maggiori funzioni attribuite la Giunta regionale, in attesa delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva, può attribuire al coordinatore del dipartimento un'indennità più elevata rispetto a quelle spettanti in relazione all'incarico di direttore regionale.
8. Il numero degli incarichi di cui al comma 2 è stabilito con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ter.>>.

2.
L'articolo 48 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/2000, è sostituito dal seguente:
<<Art. 48
 
1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti a personale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta in precedenza nell'ambito dell'Amministrazione regionale. Per l'attribuzione dell'incarico di direttore regionale e di Ente regionale è richiesta, altresì, un'anzianità di almeno quattro anni nella qualifica funzionale di dirigente nel corso dei quali siano state effettivamente esercitate, per un periodo di almeno quattro anni, le funzioni dirigenziali.
2. Gli incarichi sono attribuiti per la durata di tre anni e sono rinnovabili e revocabili. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi si provvede con deliberazione della Giunta regionale; qualora si tratti degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), ad eccezione di quello di direttore di Servizio autonomo, la Giunta regionale procede, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, sentito il direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico, nonché il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di Segretario generale e Vicesegretari generali del Consiglio regionale si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo; al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), presso la Segreteria generale del Consiglio regionale si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, sentito il Segretario generale.
3. Qualora la Giunta regionale non intenda confermare gli incarichi conferiti a dipendenti regionali può provvedere, entro la scadenza degli incarichi medesimi, a conferire agli interessati un altro incarico tra quelli di cui all'articolo 47, comma 2. Qualora, alla data di scadenza di un incarico conferito a un dipendente regionale ai sensi dell'articolo 47, comma 2, la Giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l'incarico medesimo è prorogato fino a quando non si sia provveduto ai sensi del comma 4.
4. Gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, possono essere revocati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione della Giunta regionale. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati. In sede di prima applicazione il termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, possono essere conferiti, con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di unità pari al 15 per cento dei posti previsti, rispettivamente, per gli incarichi di cui alla lettera a) e per quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti i suddetti incarichi. Per detti incarichi trova applicazione il comma 4.
6. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.>>.

3. L'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, sono abrogati.
4.
I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 49 della legge regionale 18/1996 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. La Giunta regionale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all'articolo 48, comma 1, sentito il direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo competente, nonché il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, alla nomina dei sostituti dei direttori regionali preposti ad una struttura e dei direttori degli Enti regionali, nonché dei sostituti dei direttori di Servizio e dei direttori di Servizio autonomo, in caso di assenza, impedimento e vacanza. Gli incarichi di sostituto presso la Segreteria generale del Consiglio regionale sono attribuiti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, su proposta del Segretario generale.
2. I sostituti dei direttori regionali o di Ente regionale sono individuati tra i dirigenti in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.
3. I sostituti dei direttori di Servizio e di Servizio autonomo sono individuati tra il personale con qualifica di funzionario o equiparato in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.>>.

5.
L'articolo 56 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 56
 
1. La Giunta regionale valuta le prestazioni professionali dei dirigenti in sede di verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tal fine si avvale degli elementi di riscontro e degli strumenti operativi anche esterni previsti dall'articolo 6, comma 2.>>.

Note:
1Le abrogazioni di cui al comma 3 devono ritenersi prive di effetto in quanto incidono su norme gia' abrogate dalla L.R. 10/2001.
2L'abrogazione di cui al comma 6 deve ritenersi priva di effetto in quanto incide su norma gia' abrogata dalla L.R. 10/2001.
Art. 8
 (Albo dei dirigenti regionali)
1. È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Albo dei dirigenti del ruolo unico regionale di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della presente legge. Esso è diviso in quattro parti nelle quali vengono collocati i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996.
2. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 e nelle more di un'eventuale stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo, ferma restando l'unicità della qualifica funzionale, i dirigenti di cui al comma 1 sono collocati nell'Albo nei seguenti raggruppamenti:
a) raggruppamento comprendente i seguenti dirigenti:
1) i direttori regionali e di Ente regionale;
2) i sostituti dei direttori regionali e di Enti regionali di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, della presente legge;
3) i dirigenti che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della presente legge;
b) raggruppamento comprendente i seguenti dirigenti:
1) i dirigenti di cui alla lettera a);
2) i direttori di Servizio o di struttura equiparata a Servizio, i direttori di Servizio autonomo, i dirigenti con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, i dirigenti con funzioni ispettive, i dirigenti di staff;
c) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alle lettere a) e b), che non siano stati confermati o comunque privi di incarico a seguito di motivi organizzativi dell'Amministrazione regionale;
d) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alle lettere a) e b), che non abbiano raggiunto i risultati per causa a loro imputabile o che siano incorsi in violazioni gravi e ricorrenti dei doveri d'ufficio.

3. I dirigenti di cui al comma 2, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni. Durante il periodo di disponibilità i dirigenti rimangono a disposizione dell'Amministrazione regionale al fine della copertura di incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, nonché per incarichi presso altre Amministrazioni che lo richiedano. Per il periodo di disponibilità compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi già conferiti. Qualora venga attribuito un incarico per il quale sia previsto un trattamento inferiore a quello precedentemente goduto, il trattamento economico non può comunque essere ridotto oltre il 20 per cento. Decorsi due anni senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lo stesso viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. Decorsi due anni in mobilità senza che abbia preso servizio presso l'Amministrazione regionale, ovvero presso altre Amministrazioni pubbliche, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.
4. I dirigenti di cui al comma 2, lettera d), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di un anno. Durante il periodo di disponibilità, al dirigente, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico in godimento per la qualifica, esclusi i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorso un anno senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'articolo 47, comma 2 della legge regionale 18/1996, lo stesso viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. L'eventuale indennità connessa all'incarico attribuito è quella prevista in relazione all'incarico conferito. Decorsi due anni in mobilità senza che abbia preso servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.
5. È inoltre istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'elenco dei sostituti di cui all'articolo 49, comma 3, della legge regionale 18/1996.
6. Con successivo regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di tenuta e di aggiornamento dei predetti albi ed elenchi articolati in modo da garantire la necessaria specificità tecnica degli iscritti; con il medesimo regolamento è altresì stabilita, nelle more della contrattazione collettiva, una disciplina relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dirigenziale nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di salvaguardare i trattamenti previdenziali e di quiescenza vigenti, resta fermo comunque che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 100 della legge regionale 18/1996 si applicano anche alle fattispecie verificatesi successivamente alla data di entrata in vigore di quest'ultima, previo recupero contributivo a carico dei lavoratori fino al raggiungimento del requisito temporale influente, come previsto dalla normativa richiamata.
7. Qualora il termine di sei mesi di cui al comma 6 non venga rispettato, la Giunta regionale è tenuta a riferire sulle cause alla competente Commissione consiliare.
8. La Presidenza della Giunta regionale cura la tenuta di una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali dei singoli dirigenti, al fine di promuovere l'interscambio professionale degli stessi.
9. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78, è aggiunto il seguente periodo: <<Al Direttore compete un'indennità mensile lorda pari a quella prevista per il coordinatore di una struttura stabile inferiore al Servizio, di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, con pari qualifica funzionale.>>.
CAPO IV
 Mobilità verticale e orizzontale
Art. 9
 (Mobilità verticale interna)
1. Al fine di consentire la completa attuazione del processo di riforma dell'impiego regionale di cui alla legge regionale 18/1996, anche nell'ottica del riordino organizzativo dell'apparato regionale, nonché di garantire la funzionalità e l'efficienza dei singoli settori di intervento e, nel loro ambito, un adeguato coordinamento dell'attività lavorativa, anche a fronte delle accresciute competenze acquisite dalla Regione, con le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 10 e 11, aventi carattere eccezionale e transitorio, si provvede ai necessari e non più dilazionabili adempimenti in materia di mobilità verticale interna del personale regionale, tenuto conto anche delle oggettive circostanze che ne hanno determinato, di fatto, un blocco ultradecennale.
2. Le procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, per la decorrenza 1 gennaio 1992, vengono disciplinate dal presente articolo che le sostituisce integralmente.
3. In via eccezionale e transitoria con il presente articolo viene inoltre disciplinato l'accesso alle qualifiche funzionali di coadiutore-guardia, segretario-maresciallo, consigliere e funzionario per la decorrenza 1 gennaio 1998 mediante procedure selettive basate su di un concorso per titoli e sulla valutazione, preventiva e successiva, di cui all'articolo 13, commi 1 e 5.
4. I posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali e relativi profili professionali per la decorrenza 1 gennaio 1992 sono quelli già fissati dalla tabella A riferita all'articolo 2 della legge regionale 17/1992; con riferimento alla decorrenza 1 gennaio 1998 sono messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, i posti vacanti alla data del 31 dicembre 1997 nelle misure percentuali del 50 per cento per la qualifica funzionale di funzionario, del 60 per cento per la qualifica funzionale di consigliere, dell'80 per cento per la qualifica funzionale di segretario-maresciallo e del 90 per cento per la qualifica funzionale di coadiutore-guardia. I posti disponibili, ma non assegnati nello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli disponibili, ma non assegnati, per la decorrenza 1 gennaio 1992 sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1998, nei medesimi profili professionali.
5. I concorsi di cui ai commi 2, 3 e 4 vengono espletati con la valutazione dei seguenti titoli:
a) anzianità di ruolo nella qualifica di appartenenza superiore a 5 anni valutabile fino ad un massimo di 15 anni (punti 0,05 per ogni mese intero o frazione di mese superiore ai 15 giorni fino ad un massimo di 9 punti);
b) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per la qualifica e il profilo professionale cui si concorre, qualora non richiesto quale requisito (punti 20); per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza nella qualifica di consigliere; per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale consigliere didattico, per titolo di studio si intende qualsiasi diploma di laurea abilitante all'insegnamento (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere c) e d));
c) possesso di un titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di coadiutore-guardia e segretario-maresciallo e relativi profili professionali ai quali si concorre (punti 25) (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere b) e d));
d) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica e il profilo professionale di appartenenza (punti 10); per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza della qualifica di consigliere (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere b) e c));
e) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni o prove di idoneità (punti 18); conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorsi per soli titoli ovvero scrutinio per merito comparativo (punti 9); (titolo non valutabile per l'accesso al profilo professionale di maresciallo del CFR);
f) idoneità conseguita in concorsi per esami, per soli titoli, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni presso l'Amministrazione regionale per posti della medesima qualifica funzionale e di profilo professionale omogeneo a quelli cui si accede (punti 1);
g) con riferimento ai soli concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di consigliere e funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post-lauream con esame finale, di durata pari ad almeno un anno accademico, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale di accesso, qualora non siano già previsti quali requisiti per l'accesso al profilo professionale medesimo (fino ad un massimo di punti 1 e di punti 0,5 per ciascun titolo);
h) incarico di responsabile e di vice responsabile di una stazione forestale formalmente attribuito (punti 2,5 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 35 per l'incarico di responsabile; punti 0,50 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi fino ad un massimo di punti 7 per l'incarico di vice responsabile); (titolo valutabile per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale di maresciallo del CFR).

6. Le Commissioni giudicatrici, in numero pari alle qualifiche funzionali messe a concorso, sono nominate con deliberazione della Giunta regionale. Per la composizione delle Commissioni trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996, e in particolare le stesse sono composte da un dipendente regionale, con funzioni di Presidente, scelto tra quelli con qualifica funzionale di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da due componenti esterni esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza pari a lire 200.000.
7. Le procedure concorsuali vengono effettuate progressivamente iniziando dalla decorrenza 1 gennaio 1992 e proseguendo con la decorrenza 1 gennaio 1998; vanno pertanto presentate domande di ammissione distinte in relazione a ciascuna decorrenza.
8. Ai fini dell'ammissione ai concorsi, i dipendenti devono risultare appartenenti al ruolo unico regionale alla data della decorrenza giuridica del passaggio alla qualifica superiore e alla data di scadenza del termine ultimo fissato dai bandi per la presentazione delle domande.
9. Sono ammessi, a domanda, alle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere e segretario-maresciallo i dipendenti in possesso di un'anzianità effettiva di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore di almeno cinque anni con riferimento alle decorrenze 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998.
10. Alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di coadiutore sono ammessi, a domanda, i dipendenti appartenenti alla qualifica di commesso e agente tecnico con anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni maturata anche complessivamente nelle due qualifiche funzionali con riferimento alle decorrenze 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998.
11. Non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio allorché esso sia richiesto per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale, in base alla normativa vigente.
12. I candidati possono concorrere per l'accesso al profilo professionale della qualifica funzionale superiore previsto nell'ambito dei criteri di corrispondenza individuati nei bandi di concorso ovvero ad altro profilo professionale qualora in possesso del titolo di studio richiesto, per l'accesso a detto profilo, dai bandi medesimi.
13. Tutti i requisiti e i titoli valutabili devono essere posseduti dai candidati alle date del 31 dicembre 1991 e 31 dicembre 1997 per i concorsi di cui ai commi 2 e 3.
14. Le Commissioni giudicatrici dispongono di 61 punti per la valutazione dei titoli di cui al comma 5 (punti 84 per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale maresciallo del CFR); la valutazione complessiva, riferita ad ogni singola decorrenza, risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti dai candidati. Le graduatorie, distinte in relazione alle singole decorrenze di cui ai commi 2 e 3, suddivise per singole qualifiche e profili professionali, sono formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva dei singoli candidati. A parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia maggiore anzianità nella qualifica funzionale di appartenenza; a parità di questa, alla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa, al possesso del titolo di studio superiore e, in caso di ulteriore parità, al voto ottenuto.
15. La Giunta regionale approva le graduatorie degli idonei e dichiara i vincitori dei concorsi. I dipendenti risultati vincitori conseguono la qualifica superiore purché siano in servizio alla data dei conseguenti provvedimenti di nomina e abbiano superato il periodo di prova di cui all'articolo 13. Il personale vincitore consegue la promozione alla qualifica superiore con decorrenza, rispettivamente, 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998 ai fini giuridici e dalla data del decreto di nomina ai fini economici.
16. Nel caso di passaggio alla qualifica superiore il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, e di cui all'articolo 23 della legge regionale 17/1992 cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.
17. Le guardie del Corpo forestale regionale e le guardie ittiche che conseguono la promozione alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale, rispettivamente, di maresciallo del CFR e di maresciallo ittico, sono tenute a superare un apposito corso di formazione. Il periodo di prova di cui all'articolo 13 è effettuato al termine del corso di formazione.
18. Sono comunque esclusi dalla partecipazione ai concorsi con decorrenza 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998 i dipendenti che abbiano riportato, rispettivamente nei bienni antecedenti alle date di riferimento, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.
19. Ogni altra modalità di effettuazione delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è disciplinata dai bandi di concorso; il bando di concorso per la decorrenza 1 gennaio 1998 non può essere emanato prima della conclusione del concorso con decorrenza 1 gennaio 1992.
20. Il personale di ruolo che abbia conseguito la qualifica funzionale di appartenenza a seguito di pubblico concorso e che in data antecedente fosse comunque in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione ai concorsi di cui ai commi 2 e 3, può chiedere di partecipare a detti concorsi.
21. Al fine di disporre di nuove figure professionali rispondenti all'esigenza di migliorare in termini qualitativi e tecnologici il livello dei servizi forniti dall'Amministrazione regionale, in via eccezionale e transitoria, con riferimento alla decorrenza 1 gennaio 1998, sono messi a concorso, nelle medesime misure percentuali di cui al comma 4, i posti disponibili alla data del 31 dicembre 1997 nelle qualifiche funzionali e profili professionali di seguito indicati: funzionario informatico, funzionario conservatore dei beni culturali, funzionario archivista, funzionario chimico, consigliere informatico, consigliere conservatore dei beni culturali, consigliere archivista, consigliere chimico, segretario informatico, segretario assistente sanitario e coadiutore autista. I relativi bandi di concorso regolano, in via transitoria, i titoli ritenuti idonei per l'accesso ai concorsi nelle sopra citate qualifiche funzionali e profili professionali. Il personale vincitore dei concorsi per l'accesso alla qualifica superiore nei profili professionali di cui al presente comma, nelle more della definizione della declaratoria delle relative mansioni, svolge, in via transitoria, le mansioni proprie del profilo professionale ritenuto più attinente avuto riguardo all'esperienza professionale maturata presso l'Amministrazione regionale.
22. Le graduatorie riferite alla decorrenza 1 gennaio 1998 conservano validità sino al 1 luglio 2000 per la copertura, nelle medesime percentuali previste al comma 4, dei posti vacanti alla data del 30 giugno 2000; a tal fine i candidati aventi titolo alla decorrenza 1 gennaio 1998, partecipano ai concorsi anche qualora non risulti, per la qualifica e il profilo professionale di accesso, alcun posto disponibile per la suddetta decorrenza. Il conseguimento della qualifica superiore, subordinato alla presenza in servizio alla data dei decreti di nomina e al superamento del periodo di prova di cui all'articolo 13, avviene con decorrenza dal 1 luglio 2000 ai fini giuridici e alla data del decreto di nomina ai fini economici.
23. Gli articoli 12 e 40 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, sono abrogati.
Art. 10
 (Esame-colloquio per l'attribuzione della qualifica di dirigente)
1. In relazione alla perdurante situazione di carenza d'organico della qualifica di dirigente, il personale appartenente al ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo anche non continuativo di almeno due anni, purché l'interruzione non sia superiore a trenta giorni, le funzioni di sostituto del dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, e che alla medesima data continui a svolgere le predette funzioni, può essere inquadrato nella qualifica di dirigente.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 avvengono, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di un esame-colloquio teso a valutare le esperienze professionali maturate, nonché le capacità di direzione di strutture e hanno effetto, ai fini giuridici, dalla data del conferimento dell'incarico e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente.
3. Qualora le funzioni di cui al comma 1 fossero state svolte per periodi non continuativi, l'anzianità nella qualifica di dirigente viene determinata, ai fini giuridici, sommando i periodi degli incarichi dirigenziali conferiti a fronte di effettiva vacanza del titolare e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente.
4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 accede alla qualifica di dirigente nel profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, nei limiti della disponibilità dell'organico del ruolo unico regionale suddiviso per profili professionali. In mancanza di corrispondenza tra profilo professionale di appartenenza e profilo professionale di accesso ovvero, in carenza di posti nel profilo professionale di accesso, il medesimo personale accede al profilo professionale di dirigente che risulti il più omogeneo per tipo di mansioni, titolo di studio e di professionalità richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo di appartenenza avuto riguardo, in quest'ultima ipotesi, alla minore anzianità nella qualifica di dirigente, quale determinata ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di provenienza e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di dirigente e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza.
6. Il medesimo personale conserva altresì il diritto a partecipare alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 17/1992.
7. La Commissione giudicatrice dell'esame-colloquio di cui al comma 2 è nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per la composizione della Commissione giudicatrice si applica il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996.
Art. 11
 (Accesso alla qualifica di consigliere)
1. Onde garantire la piena e corretta operatività delle strutture della Regione a fronte della grave situazione di carenza di personale laureato, con qualifica funzionale di consigliere, nonché per razionalizzare l'impiego delle risorse umane interne, l'Amministrazione regionale espleta, in via straordinaria e urgente, un concorso per soli titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere riservato ai dipendenti regionali di ruolo, in possesso del diploma di laurea e, ove richiesto, del relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, appartenenti alla qualifica di segretario e coadiutore. Detti requisiti devono essere posseduti entro il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini della partecipazione al concorso, salva comunque la partecipazione alle procedure concorsuali di cui all'articolo 9, i dipendenti regionali in ruolo devono possedere, in relazione al profilo professionale di accesso, uno dei titoli di studio indicati nell'allegato "A" o loro equipollenti.
3. Ai fini della partecipazione al presente concorso i dipendenti interessati presentano, entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure concorsuali di cui all'articolo 9, domanda in carta semplice corredata di certificato attestante il punteggio conseguito nel diploma di laurea, ai fini della predisposizione delle graduatorie di cui al comma 8, indirizzata alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale. Ciascun candidato può presentare domanda per l'accesso ad un unico profilo professionale, che deve essere indicato nella domanda medesima a pena di esclusione. Dalla domanda deve risultare il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. La domanda deve indicare cognome e nome, data e luogo di nascita del candidato, nonché deve essere sottoscritta in forma autografa dal medesimo, a pena di nullità. Sono comunque esclusi dalla partecipazione al presente concorso i dipendenti che abbiano riportato, nel biennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.
4. Costituiscono titoli valutabili:
a) superamento di esami professionali di Stato e di corsi universitari post-lauream con esame finale, in materie attinenti il profilo professionale di accesso e qualora non richiesti come requisito per l'accesso al profilo professionale medesimo (punti 2 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 10);
b) servizio di ruolo prestato presso l'Amministrazione regionale o altre pubbliche Amministrazioni nelle qualifiche di segretario o coadiutore o in qualifiche o livelli equiparati:
1) segretario: punti 0,70 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;
2) coadiutore: punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;
c) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami, per titoli ed esami, per corso concorso, per selezioni o prove di idoneità (segretario: punti 20; coadiutore: punti 15); il punteggio è ridotto alla metà qualora il conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza sia avvenuto per effetto di concorso per soli titoli ovvero per effetto di scrutinio per merito comparativo;
d) incarichi di coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al Servizio o di altre strutture organizzative periferiche, di componente di gruppi di lavoro formalmente costituiti, di ufficiale rogante aggiunto, di funzionario delegato e di commissario ad acta per periodi continuativi superiori a sei mesi (con riferimento ad ogni incarico punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 12).

5. Tutti i titoli devono essere posseduti dal candidato entro il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge. Il candidato deve predisporre un elenco dei titoli di cui al comma 4, da allegare alla domanda. Non vengono presi in considerazione i titoli non risultanti espressamente dal succitato elenco titoli. I titoli di cui al medesimo comma 4, qualora non siano già acquisiti al fascicolo personale tenuto dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, devono essere allegati alla domanda, in originale, in copia autentica ovvero autocertificati nelle forme di legge. I titoli non comprovati dal candidato o non acquisiti al fascicolo personale non sono valutati.
6. La valutazione dei titoli è effettuata da un'apposita Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per la composizione della Commissione giudicatrice trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996, e, in particolare, la stessa è composta da un dipendente regionale, con funzione di Presidente, scelto tra quelli con qualifica funzionale di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da due componenti esterni esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro. Ai componenti della Commissione giudicatrice esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza pari a lire 200.000.
7. La Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provvede a trasmettere alla Commissione giudicatrice l'elenco dei titoli di cui al comma 4, posseduti dai candidati.
8. La Commissione giudicatrice, una volta ultimata la valutazione dei titoli, forma le graduatorie suddivise per profili professionali sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati ai sensi del comma 4. Nei casi di parità di punteggio viene data preferenza al candidato di qualifica superiore e, a parità di questa, è data preferenza al candidato che abbia maggiore anzianità complessiva di servizio; in caso di ulteriore parità la preferenza è data al candidato che abbia conseguito il diploma di laurea con un punteggio superiore.
9. Le graduatorie suddivise per profili professionali sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Sono dichiarati vincitori i candidati che abbiano raggiunto almeno 46 punti. I vincitori vengono nominati nei singoli profili professionali della qualifica funzionale di consigliere con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale e vengono collocati nella quota di posti non riservati ai candidati del concorso di cui all'articolo 9 ed eventualmente in soprannumero. I posti eventualmente in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale.
10. La nomina dei vincitori decorre agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina ed è subordinata al superamento del periodo di prova di cui all'articolo 13.
11. Il possesso dei requisiti, qualora non risulti dal fascicolo personale, deve essere documentato dai vincitori secondo la normativa vigente, a pena di decadenza dalla nomina.
12. Le procedure di cui al presente articolo vengono avviate una volta concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 9.
Art. 12
 (Accesso alla qualifica di segretario maresciallo forestale)
1. In relazione alla perdurante carenza di organico nella qualifica di segretario maresciallo, profilo professionale maresciallo del Corpo forestale regionale e attesa l'urgenza dell'Amministrazione regionale di disporre a ogni effetto e con immediatezza di personale in possesso della suddetta qualifica onde soddisfare le esigenze operative del Corpo forestale regionale, il personale del ruolo unico regionale con qualifica di coadiutore-guardia, profilo professionale guardia del Corpo forestale regionale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo di almeno due anni l'incarico di responsabile di Stazione forestale e che, alla medesima data, continui a svolgere il predetto incarico, viene inquadrato nella qualifica di segretario maresciallo, profilo professionale maresciallo del Corpo forestale regionale.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 avvengono, a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di apposito corso di formazione, ed hanno effetto, ai fini giuridici dall'1 gennaio 1998, ovvero dalla data di conferimento dell'incarico qualora successiva e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di segretario maresciallo. Il periodo di prova di cui all'articolo 13 è effettuato al termine del corso di formazione.
3. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data del decreto di nomina alla qualifica di segretario maresciallo, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di coadiutore guardia e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di segretario maresciallo e lo stipendio iniziale della qualifica di coadiutore guardia.
4. Il medesimo personale conserva altresì il diritto a partecipare alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla presente legge.
Art. 13
 (Esclusione dalle procedure e periodo di prova)
1. La competente Commissione giudicatrice provvede all'esclusione dei candidati partecipanti ai concorsi di cui agli articoli 9 e 11 ritenuti inidonei allo svolgimento di mansioni della qualifica superiore in base ad una valutazione negativa del dipendente interessato predisposta dal Direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo preposto alla struttura cui risulta in servizio il dipendente.
2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione il Direttore competente redige la valutazione negativa e la trasmette al dipendente interessato che nei successivi dieci giorni provvede a presentare osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Direttore competente provvede a trasmettere la valutazione negativa e le osservazioni del dipendente alla Commissione giudicatrice competente, ove non ritenga di ritirare il precedente giudizio negativo alla luce delle osservazioni presentate.
3. La valutazione negativa del Direttore competente deve essere ampiamente motivata e circostanziata in relazione all'attività di servizio prestata dal candidato.
4. Ogni altra modalità inerente l'individuazione del Direttore competente a redigere la valutazione negativa viene disciplinata dai bandi di concorso per le procedure di cui all'articolo 9 e da apposita circolare predisposta dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale per la procedura di cui all'articolo 11.
5. I dipendenti risultati vincitori conseguono la qualifica superiore previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi da svolgersi presso una struttura della Regione; l'esito del periodo di prova è dichiarato e comunicato al dipendente interessato dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale sulla base della proposta motivata del Direttore della suddetta struttura. In caso di esito negativo il candidato è restituito alla qualifica di provenienza.
Art. 14
 (Personale assunto a contratto o in posizione di comando)
1. Il personale assunto, mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, degli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 15 e 16 della legge regionale 31/1997 e dell'articolo 72 della legge regionale 1/1998, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e purché in servizio alla data dell'inquadramento. Per il personale assunto nella qualifica funzionale di segretario ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 35/1995 per profilo professionale corrispondente si intende quello di segretario amministrativo.
2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 si consegue previo superamento di un esame-colloquio, da espletarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, secondo le modalità e i criteri di svolgimento che sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
3. Sono esonerati dall'effettuazione del predetto esame-colloquio coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l'Amministrazione regionale per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, nella medesima qualifica funzionale per cui è previsto l'inquadramento.
4. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2003.
5. L'inquadramento di cui al comma 1 avrà effetto nel limite del numero dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2002, e, qualora i posti disponibili non fossero sufficienti all'inquadramento di tutti i dipendenti di cui al comma 1, si procederà con precedenza del dipendente con maggiore anzianità di servizio complessiva nella qualifica funzionale di appartenenza e, a parità di questa, con precedenza del dipendente con migliore posizione nelle graduatorie di merito di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 20/1996 e di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31. I dipendenti non inquadrati alla data dell'1 gennaio 2003, saranno inquadrati con decorrenza dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti, non appena si renderanno disponibili i posti nell'organico.
6. Nelle more dell'espletamento delle procedure di inquadramento, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 sono prorogati, alla scadenza, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.
7. Sino al verificarsi dell'inquadramento di cui al presente articolo, ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 è riconosciuto il medesimo trattamento giuridico ed economico dei dipendenti appartenenti al ruolo unico regionale.
8. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del presente articolo è attribuito il trattamento economico previsto per la rispettiva qualifica di inquadramento.
9. Al personale regionale inquadrato ai sensi del presente articolo viene riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo.
10. Il servizio di cui al comma 9, qualora prestato nella qualifica corrispondente a quella di inquadramento in ruolo, viene valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di inquadramento.
11. Il personale del Comune di San Pietro al Natisone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31/1997, in posizione di comando presso la Regione Friuli-Venezia Giulia, può essere inquadrato, con effetto dalla data dei relativi provvedimenti amministrativi, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle rivestite presso l'Ente di provenienza alla suddetta data, secondo le equiparazioni di cui alla tabella riportata all'allegato "B".
12. L'inquadramento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato conserva le anzianità maturate nelle qualifiche rivestite presso il Comune.
13. Al personale di cui al comma 11 spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento individuato in base ai valori indicati dall'articolo 3, comma 4, del Contratto collettivo di lavoro per i bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, area non dirigenziale, stipulato in data 1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997;
b) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, si intende sostituita dalla data 31 dicembre 1992; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per "stipendio in godimento al 31 dicembre 1982" e per "stipendio iniziale" si intende lo stipendio iniziale individuato alla lettera a).

14. Al personale inquadrato ai sensi del comma 11 è attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988, per "maturato in godimento" si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 13, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'Amministrazione di provenienza.
15. Al medesimo personale viene altresì corrisposto, dalla data di inquadramento e fatti salvi i successivi conguagli, l'assegno di cui all'articolo 2, comma 2, del documento stralcio al Contratto collettivo di lavoro del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1998-2001, area non dirigenziale, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 21 gennaio 2000.
16. L'eventuale differenza tra lo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e la somma dello stipendio determinato ai sensi dei commi 13 e 14 e l'assegno di cui al comma 15 viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.
17. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 11, l'organico del ruolo unico regionale è elevato delle seguenti unità:
segretario 2
agente tecnico 1
TOTALE 3


18.
L'articolo 1 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 
1. I dipendenti del ruolo unico regionale assunti con contratto a tempo determinato presso qualsiasi pubblica Amministrazione o in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione sono collocati in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.>>.

Art. 15
 (Trattamento economico del personale vincitore degli scrutini ai sensi della legge regionale 11/1990)
1. Al personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 31/1997, promosso ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 11/1990, è attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996 con la decorrenza indicata dal medesimo articolo 32, comma 4, della legge regionale 31/1997. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella "B" allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data del passaggio.
2. Al personale di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/1996, qualora inquadrato nella qualifica superiore, viene attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996 con decorrenza ed effetto dalla data di inquadramento nella qualifica medesima. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella "B" allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data dell'inquadramento.
3. Il salario individuale di anzianità in corso di maturazione alla data di conseguimento della qualifica superiore viene attribuito al personale indicato ai commi 1 e 2 con decorrenza ed effetto dal giorno successivo a quello di compimento del relativo biennio rapportando i relativi importi annui lordi individuati con riferimento alla tabella "C" allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data di maturazione, ai mesi o frazioni superiori ai quindici giorni, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti anticipati per nascita o adozione di figli.
4. Al personale indicato ai commi 1 e 2 non si applica l'articolo 23 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.
Art. 16
 (Personale con mansioni e funzioni particolari)
1. Nelle more della completa copertura dei posti d'organico della qualifica funzionale di segretario, profilo professionale segretario tavolare e della qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di conservatore del libro fondiario e in deroga all'articolo 9 della legge regionale 18/1996, i dipendenti con qualifica di segretario e di consigliere di profilo diverso da segretario tavolare e da conservatore del libro fondiario svolgono in via continuativa, per tutto il periodo di assegnazione agli uffici tavolari, i compiti specifici propri rispettivamente del profilo professionale di segretario tavolare e di conservatore del libro fondiario, con possibilità per i consiglieri di esercizio delle funzioni di cancelliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469.
2. I funzionari o i dirigenti che operano nell'ambito degli uffici tavolari, a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, sono equiparati ad ogni effetto di legge o di regolamento a conservatori del libro fondiario, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cancelliere a termini dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 469/1987.
3. Nell'ambito della disciplina normativa di riforma del libro fondiario, sono individuate le modalità di cambiamento di profilo professionale del personale di cui al comma 1. Il cambiamento di profilo può avvenire su domanda dell'interessato sulla base del possesso di una determinata anzianità di servizio, con particolare riferimento al periodo lavorativo prestato presso il Servizio del libro fondiario, e di professionalità acquisita anche a seguito di partecipazione a specifici corsi di formazione.
Art. 17
 (Modalità di assunzione e lavoro interinale)
1. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato possono avvenire mediante:
a) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti presso gli uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego;
b) utilizzo di graduatorie già esistenti di concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali.

2. Per sopperire alle esigenze di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nei casi previsti da disposizioni legislative o contrattuali regionali vigenti, l'Amministrazione regionale può ricorrere al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. I rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato sono regolati da apposito disciplinare emanato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale nel rispetto delle esigenze di snellimento delle procedure e reperimento di risorse qualitativamente elevate.
4. In sede di prima attuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, possono continuare ad essere utilizzate, ai fini delle assunzioni, le graduatorie già predisposte ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 44/1988. Ai fini delle assunzioni in sostituzione di dipendenti con profilo professionale di segretario didattico e consigliere didattico, si fa riferimento, rispettivamente, alle graduatorie per il profilo professionale di segretario amministrativo e di consigliere giuridico-amministrativo-legale.
5. In relazione al disposto di cui al presente articolo la denominazione del capitolo 550 del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 va modificata, a decorrere dall'anno 2001, con l'inserimento, dopo le parole <<contratti regolati dalle norme sull'impiego privato,>> delle parole <<nonché a quello assunto con le modalità previste dalla legge 196/1997,>>.
CAPO V
 Disposizioni finali
Art. 18
 (Riconoscimento di professionalità ed esperienza lavorativa)
1. In correlazione ai principi enunciati dall'articolo 1 e tenuto conto anche delle oggettive circostanze che hanno determinato, di fatto, un blocco ultradecennale della mobilità interna, nonché delle assunzioni di personale, con conseguenti gravissime carenze di organico, cui ha certamente supplito il personale in servizio, ad integrazione di quanto previsto all'articolo 9 sono attribuiti, al personale appartenente al ruolo unico regionale, ad incremento del maturato economico in godimento, gli importi di cui all'allegato "C". Gli importi sono attribuiti una volta ultimate le procedure di cui agli articoli 9 e 11, con decorrenza 1 gennaio 2001.
2. L'attribuzione di cui al comma 1 non riveste valenza contrattuale e non si applica né al personale regionale non di ruolo né al personale degli Enti che fanno riferimento alle norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale regionale, che continuano ad essere soggetti alla vigente disciplina normativa e contrattuale.
3. In sede di contrattazione collettiva sono ridefinite le qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, nonché istituite, all'interno delle medesime, posizioni differenziate di professionalità in numero comunque non inferiore a tre. L'acquisizione delle posizioni differenziate comporta l'affidamento di funzioni diversificate, nonché trattamenti economici anche superiori al livello retributivo iniziale annuo lordo della qualifica superiore.
Art. 19
1.
L'articolo 2 della legge regionale 31/1997 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 
1. Il personale appartenente alla qualifica di consigliere, in possesso del diploma di laurea attinente al profilo professionale posseduto e di un'anzianità di servizio in ruolo nella qualifica di consigliere non inferiore a sette anni è equiparato al personale appartenente alla qualifica di funzionario ai fini dell'incarico di sostituto dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, in caso di assenza, impedimento o vacanza.
2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni e agli articoli 49, comma 4, 56 e 57 della legge regionale 18/1996. Trova altresì applicazione, ai fini delle dimissioni, il periodo di preavviso previsto per il personale con qualifica di funzionario e dirigente ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/1996.>>.

Art. 20
 (Servizio autonomo delle imposte e dei tributi)
1. Dopo il capo VIII del titolo IV della parte III della legge regionale 7/1988, è aggiunto il seguente:
<<CAPO VIII bis
Servizio autonomo delle imposte e dei tributi
Art. 98 ter
 
1. Il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi:
a) cura gli adempimenti relativi alla gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle altre imposte e tributi, in collaborazione con la Ragioneria generale e le altre strutture competenti;
b) cura gli adempimenti relativi al contenzioso tributario;
c) collabora agli studi in materia di autonomia finanziaria regionale e locale e cura in particolare quelli funzionali all'istituzione di tributi regionali, anche in relazione all'evoluzione del sistema tributario;
d) collabora con le altre strutture competenti per la elaborazione degli elementi necessari all'evoluzione dell'ordinamento finanziario;
e) cura i rapporti della Regione con le Amministrazioni locali, con l'Amministrazione finanziaria dello Stato e con il Corpo della Guardia di Finanza e con le altre Regioni e Province autonome in relazione all'accertamento dei tributi regionali;
f) assicura il supporto tecnico e organizzativo al Comitato per la fiscalità regionale;
g) esercita le funzioni che nello Stato sono attribuite, per quanto attiene ai tributi, al Ministero delle finanze.>>.

2. All'articolo 47, comma 1, della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 26/1999, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
<<g bis) il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi;>>.

3. All'articolo 52, comma 3, della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 10/1997, dopo le parole <<sviluppo della montagna.>>, è aggiunto il seguente periodo: <<Il Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio approva i contratti stipulati dal Direttore del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi.>>.

Note:
1L'aggiunta di parole prevista dal comma 2 deve ritenersi priva di effetto in quanto incidente su disposizione gia' abrogata.
2Commi 1 e 2 abrogati a decorrere dal 19 aprile 2002 con D.G.R. 1060/2002 pubblicata nel B.U.R. n. 16 dd. 17/04/2002, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 21
1.
All'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Il segretario particolare del Presidente del Consiglio regionale e gli addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e con qualifica non superiore a quella di consigliere, tra persone estranee alla pubblica Amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso mediante pubblico concorso alle qualifiche funzionali di assunzione. Nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva, del trattamento economico spettante al personale assegnato alle segreterie particolari, al segretario particolare e agli addetti di segreteria, assunti ai sensi del presente comma, spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per il personale regionale con qualifica funzionale corrispondente a quella di assunzione, nonché un'indennità mensile lorda pari rispettivamente a quella di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981 e a quella di cui all'articolo 110, sesto comma, della medesima legge regionale.>>.

2.
L'articolo 198 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<<Art. 198
 
1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di un ufficio di segreteria composto dal segretario particolare, con qualifica funzionale non inferiore a segretario, che ne è responsabile, e da tre dipendenti con qualifica funzionale non superiore a consigliere.
2. Gli Assessori regionali si avvalgono, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di uffici di segreteria composti dal segretario particolare, con qualifica funzionale non inferiore a segretario, che ne è responsabile, e da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a consigliere.
3. Gli Assessori regionali preposti a tre o più strutture di livello direzionale possono avvalersi, altresì, di una ulteriore unità di personale addetto agli uffici di segreteria con qualifica funzionale non superiore a consigliere.
4. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare o addetto di segreteria comporta la revoca di ogni altro incarico di direzione o coordinamento conferito presso l'Amministrazione regionale. Il segretario particolare svolge, con riferimento all'organizzazione e gestione dell'ufficio di segreteria, i medesimi compiti del coordinatore di struttura stabile di livello inferiore al Servizio.
5. Il segretario particolare e gli addetti di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione oppure, in posizione di comando, fra dipendenti, aventi qualifiche equiparate, dello Stato o di altri Enti pubblici; gli eventuali comandi possono essere disposti anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui all'articolo 45 della legge regionale 53/1981. Il segretario particolare può essere altresì assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato, tra persone estranee alla pubblica Amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle qualifiche funzionali di segretario, consigliere o dirigente.
6. Il personale in posizione di comando ai sensi del comma 5 è collocato in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico.
7. Per la disamina di particolari tematiche nell'ottica del conseguimento di specifici obiettivi, nonché per lo svolgimento di funzioni di analisi del grado di efficienza e di efficacia delle strutture amministrative di competenza, possono essere stipulate dall'Ufficio di piano, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o degli Assessori regionali, apposite convenzioni, di durata non superiore ad un anno, con esperti di provata qualificazione professionale per aver operato in settori pubblici o privati attinenti all'incarico di consulenza, da almeno cinque anni quali dirigenti, docenti universitari ovvero liberi professionisti.
8. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono, ciascuno, di un autista di rappresentanza.
9. In sede di contrattazione collettiva è disciplinato il trattamento economico spettante al personale degli uffici di segreteria. Nelle more di detta disciplina continua a trovare applicazione, per il personale regionale e per quello in posizione di comando, la vigente normativa regionale, fatta eccezione per il personale con qualifica di dirigente nel qual caso in luogo dell'indennità di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981, è corrisposta un'indennità di importo pari alla somma di quelle previste per i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, privi di responsabilità di struttura; al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per le qualifiche, rispettivamente, di segretario, consigliere e dirigente nonché un'indennità mensile lorda pari, per le qualifiche di segretario e consigliere, a quella di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981, e per la qualifica di dirigente, a quelle previste per i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, privi di responsabilità di struttura.
10. Nelle more della definizione della relativa disciplina contrattuale, la Giunta regionale, a fronte di particolari esigenze di servizio, può autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario in deroga ai limiti annuali fissati dall'articolo 79, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, come da ultimo modificato dall'articolo 14, quarto comma, della legge regionale 49/1984.>>.

Art. 22
 (Commissario straordinario dell'Ente regionale per i problemi dei migranti)
1. Al fine di consentire continuità all'azione amministrativa e il completamento delle procedure di trasferimento del patrimonio del soppresso Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI), il Commissario liquidatore di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, assume altresì le funzioni di organo di amministrazione della massa patrimoniale e dei rapporti giuridici attivi e passivi.
2. Il Commissario svolge in particolare tutte le funzioni necessarie alle finalità di cui al comma 1 e porta a compimento i procedimenti amministrativi non conclusi, alla data del 31 dicembre 1999, del soppresso ERMI ed essenziali alla prosecuzione dell'azione amministrativa.
3. Il Commissario entro il 30 novembre 2000, a intervenuta conclusione della propria attività di organo di amministrazione ai sensi del comma 1, provvede alla presentazione del consuntivo della gestione commissariale, provvedendo altresì entro tale data all'attribuzione all'Amministrazione regionale dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti e delle eventuali disponibilità liquide residue.
4. Il Commissario si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, del personale del ruolo unico regionale, anche con qualifica di dirigente, già in servizio presso l'ERMI.
Art. 23
 (Integrazione della legge regionale 1/2000)
1.
Dopo l'articolo 5 della legge regionale 1/2000 è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis
 
1. È autorizzata la costituzione di strutture regionali competenti in materia di migranti nella città di Udine.>>.

Art. 24
 (Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 55/1990)
1. In via di interpretazione autentica del disposto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 16, comma 3, della legge regionale 13/2000, il riferimento ai "dirigenti degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7" deve intendersi operato ai Direttori degli Enti medesimi.
Art. 25
 (Accesso alla qualifica dirigenziale)
1. I posti disponibili nella qualifica funzionale di dirigente, una volta espletate le procedure di cui all'articolo 10, nonché attuate le rideterminazioni dell'organico di cui all'articolo 3, anche in correlazione al riordino delle strutture regionali, sono attribuiti, nella misura del 50 per cento e con decorrenza 1 gennaio 2001, mediante concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del ruolo unico regionale.
2. Costituiscono titoli valutabili:
a) conseguimento della qualifica di appartenenza mediante concorsi, selezioni o prove svolti per esami o per titoli ed esami (punti 6);
b) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di appartenenza, ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito, valutabile sino ad un massimo di 15 anni (punti 1,20 per ogni anno e punti 0,10 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 18);
c) idoneità conseguita in concorsi, selezioni o prove svolti per esami o per titoli ed esami presso l'Amministrazione regionale per posti della qualifica funzionale di dirigente e di profilo professionale omogeneo a quello cui si accede (punti 1,5);
d) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post lauream con esame finale, di durata pari almeno ad un anno accademico, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede qualora non siano già previsti quali requisiti per l'accesso al profilo professionale medesimo (punti 1 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2);
e) effettivo esercizio di funzioni di sostituto di dirigente per le quali sia stata corrisposta la relativa indennità (punti 3 per ogni anno e punti 0,25 per ogni mese intero fino ad un massimo di punti 15);
f) conferimento dell'incarico di sostituto di dirigente (punti 1,50 per ogni anno e punti 0,125 per ogni mese intero fino ad un massimo di punti 7,5).

3. L'esame consiste in una prova orale volta all'accertamento dell'attitudine dei candidati allo svolgimento delle prestazioni professionali proprie della qualifica di dirigente, da effettuarsi successivamente alla frequenza di un apposito corso di durata non inferiore a venti giornate, organizzato anche avvalendosi di società o istituti specializzati pubblici o privati, vertente su problematiche attinenti funzioni di direzione di organizzazioni complesse, coordinamento e organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane. Le materie d'esame della prova orale sono quelle trattate nell'ambito del corso.
4. La Commissione giudicatrice della prova orale, nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, è composta da un dipendente regionale con qualifica funzionale di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni, con funzioni di Presidente, e da due docenti del corso.
5. Le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente vengono effettuate dopo il completamento di quelle per l'accesso alla qualifica di funzionario riferite alle decorrenze 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998.
6. Sono ammessi, a domanda, alle procedure concorsuali i dipendenti in possesso di un'anzianità effettiva di ruolo nella qualifica funzionale di funzionario di almeno due anni e del diploma di laurea richiesto, in relazione al profilo professionale di accesso, dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici con riferimento all'accesso alla qualifica funzionale di funzionario. In attesa della definizione dei titoli di studio necessari per la partecipazione a concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di dirigente per i profili professionali informatico, conservatore dei beni culturali, archivista e chimico, il bando di concorso regola, in via transitoria, detti titoli. Sono comunque esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti che abbiano riportato, nel biennio antecedente la decorrenza concorsuale 1 gennaio 2001, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.
7. Ai fini dell'ammissione al concorso, i dipendenti devono risultare appartenenti al ruolo unico regionale alla data dell'1 gennaio 2001 ed essere in servizio alla data di scadenza del termine ultimo fissato dal bando per la presentazione delle domande.
8. I candidati possono concorrere per l'accesso al profilo professionale della qualifica funzionale di dirigente nell'ambito dei criteri di corrispondenza individuati nei bandi di concorso ovvero ad altro profilo professionale qualora in possesso del titolo di studio e di abilitazione richiesti, per l'accesso a detto profilo, dai bandi medesimi.
9. Tutti i requisiti e i titoli valutabili devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2000.
10. La Commissione giudicatrice di cui al comma 4 dispone di 50 punti per la valutazione della prova d'esame e di 50 punti per la valutazione dei titoli.
11. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi attribuiti alla prova orale e ai titoli posseduti dai dipendenti. Non sono comunque considerati idonei i candidati che abbiano riportato nella prova orale un punteggio inferiore a 26.
12. Le graduatorie sono formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva di cui al comma 11.
13. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza e quindi dalla maggiore anzianità complessiva di servizio; in caso di ulteriore parità, la precedenza è determinata dal maggior punteggio conseguito nella prova d'esame.
14. Il personale utilmente collocato nelle relative graduatorie consegue la promozione alla qualifica superiore ai fini giuridici dall'1 gennaio 2001 e ai fini economici dalla data del decreto di nomina.
15. La Giunta regionale approva le graduatorie di merito e dichiara i candidati vincitori del concorso. I dipendenti risultati vincitori conseguono la qualifica superiore purché siano in servizio alla data dei conseguenti provvedimenti di nomina.
16. Ogni altra modalità di effettuazione delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è disciplinata nei bandi di concorso.
Art. 26
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli dal 34 al 43 bis della legge regionale 7/1988.
Note:
1Le abrogazioni operate dal presente articolo devono ritenersi prive di effetto in quanto incidono su norme gia' abrogate dalla L.R. 10/2001.
Art. 27
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui ai commi 2, 3 e 4, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, e alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni successivi, i cui stanziamenti sono in parte incrementati, per gli importi e con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna unità previsionale di base indicati:
a) U.P.B. 52.2.4.1.1. - capitolo 550 - complessive lire 3.418 milioni, suddivisi in ragione di lire 716 milioni per l'anno 2000 e lire 1.326 milioni per l'anno 2001 e lire 1.376 milioni per l'anno 2002;
b) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650 - complessive lire 484 milioni, suddivisi in ragione di lire 114 milioni per l'anno 2000 e lire 185 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002;
c) U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9637 - complessive lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002;
d) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9630 - che presenta sufficiente disponibilità; capitolo 9631 il cui stanziamento presenta esubero di disponibilità e viene pertanto ridotto con il comma 5 a copertura degli incrementi di cui alle lettere precedenti e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

2. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituiti rispettivamente dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 7, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni a carico dell'unità previsionale di base 52.3.1.1.663, con riferimento al capitolo 587 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 1 - Servizio affari generali - con la denominazione <<Spese per la consulenza di società specializzate per la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti>> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.654 del precitato stato di previsione della spesa - nella cui denominazione sono soppresse le parole <<Nucleo di verifica>> - con riferimento allo stanziamento del capitolo 581 del Documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9, comma 6, 10, comma 7, 11, comma 6, e 25, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, che presenta sufficiente disponibilità.
4. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.652 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 571 che si istituisce - a decorrere dall'anno 2001 - nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio per l'ordinamento delle strutture e del personale - con la denominazione <<Spese per il corso di formazione per l'accesso alla qualifica dirigenziale>> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 2001.
5. All'onere complessivo di lire 4.552 milioni suddiviso in ragione di lire 830 milioni per l'anno 2000 e lire 1.861 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 52.2.8.1.659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9631 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.