LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/03/2002
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
110.03 - Attività regionale all'estero

Capo I
 Finalità e interventi
Art. 1
 (Finalità)
1. Nel quadro della politica regionale di sviluppo economico e sociale e nell'esercizio delle competenze a essa attribuite dallo Statuto, la Regione, in armonia con le disposizioni statali e comunitarie e nella considerazione che i corregionali all'estero sono parte della più ampia comunità regionale, opera:
a) per sviluppare i rapporti tra i corregionali all'estero e la regione e per conservare e tutelare presso le comunità dei corregionali stessi le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine;
b) per promuovere il coinvolgimento delle comunità dei corregionali all'estero nelle attività di promozione economica e culturale della regione all'estero;
c) per sostenere il rimpatrio e il reinserimento, anche lavorativo, dei corregionali all'estero.

Art. 2
 (Destinatari degli interventi)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono destinatari degli interventi:
a) i corregionali all'estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori del territorio nazionale;
b) i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui alla lettera a), che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo ritorno in regione da non più di due anni.

2. Limitatamente agli interventi espressamente previsti, sono destinatari altresì i corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.
3. Nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è assicurato un particolare sostegno alle iniziative destinate agli istriani, ai fiumani e ai dalmati residenti all'estero, di cui al comma 1, lettera a), ai fini della continuità della memoria storica, del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari della loro terra d'origine. È altresì assicurata l'identità culturale e linguistica dei corregionali all'estero di origine friulana e slovena, in armonia con le disposizioni di cui alle leggi 15 dicembre 1999, n. 482, e 23 febbraio 2001, n. 38.
4. La permanenza all'estero deve risultare da documenti ufficiali rilasciati dai Comuni, da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani oppure, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.
5. Non sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti dello Stato, di istituzioni internazionali o di imprese italiane distaccati o inviati presso uffici e cantieri all'estero.
Art. 3
 (Interventi)
1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale promuove interventi rivolti a:
a) sostenere il reinserimento abitativo, economico, lavorativo, scolastico, culturale e sociale dei rimpatriati, mediante la concessione di sovvenzioni e misure di sostegno scolastico e linguistico, incentivi all'avvio di attività produttive e per l'inserimento lavorativo, nonché misure a sostegno dell'attività formativa e di riqualificazione professionale;
b) assicurare alle comunità di corregionali all'estero adeguata informazione sull'attività legislativa comunitaria, statale, regionale, sulle relative provvidenze e sulla realtà economica della regione, anche con l'utilizzo delle reti informatiche di comunicazione, nonché alla comunità regionale un'informazione aggiornata sulle realtà dei corregionali all'estero;
c) realizzare nei Paesi esteri in cui sono presenti i corregionali iniziative di carattere economico e culturale dirette a sviluppare la conoscenza della realtà regionale, a rinsaldare le relazioni tra i corregionali stessi e la regione e a conservare le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine;
d) sostenere l'organizzazione e lo svolgimento di soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale dei corregionali all'estero, nonché di interscambi giovanili tra cittadini residenti e discendenti dei corregionali all'estero;
e) valorizzare la funzione degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero, sostenendo gli stessi ai fini del mantenimento dei rapporti tra le comunità dei corregionali all'estero e la terra d'origine;
f) coordinare le attività degli enti, associazioni e istituzioni di cui all'articolo 10, degli enti strumentali della Regione e delle società dalla stessa partecipate, per l'attività di promozione all'estero dell'economia e delle risorse turistiche del Friuli Venezia Giulia, anche con la stipulazione di convenzioni e contratti.

2. Tra gli interventi di cui al comma 1, lettera b), rientrano le iniziative promosse da enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero dirette all'organizzazione di autonome attività d'informazione.
3. Tra gli interventi di cui al comma 1, lettera d), rientrano le iniziative di cooperazione tra Università degli studi promosse d'intesa con la Regione, per l'organizzazione di attività scientifiche e per l'attivazione, con imprese operanti nel territorio regionale, di attività formative.
4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), limitatamente alle attività culturali, possono essere destinati ai corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.
5. Al fine di assicurare un adeguato supporto conoscitivo alle proprie funzioni di intervento diretto, di promozione e di coordinamento, la Regione istituisce un osservatorio sui corregionali all'estero. Le modalità di funzionamento dello stesso, anche con l'eventuale affidamento a soggetti terzi, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale.
6. La Regione promuove con le competenti autorità statali la stipulazione di uno specifico protocollo d'intesa diretto a individuare le modalità per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti dai corregionali rimpatriati.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Art. 4
 (Modalità di attuazione degli interventi)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3, la Regione promuove la partecipazione delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, delle istituzioni pubbliche e delle forze sociali, inoltre sostiene e valorizza l'operato delle realtà associative impegnate nel settore.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua con propria deliberazione i settori e gli interventi per i quali assicurare priorità di accesso ai rimpatriati.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), e al fine di riconoscere e valorizzare il loro peculiare apporto, l'Amministrazione regionale si avvale degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, oppure agisce direttamente.
4. L'Amministrazione regionale può altresì stipulare convenzioni con enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Università degli studi, per l'attuazione, in favore dei corregionali all'estero, di attività rientranti nelle competenze istituzionali di tali soggetti.
5. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale può assumere interamente a proprio carico le spese per la produzione e la diffusione di strumenti informativi e di documentazione, per l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e progettazione delle iniziative promozionali, nonché per l'organizzazione di convegni, seminari e conferenze, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Per l'attuazione degli interventi compresi nel piano triennale di cui all'articolo 6, qualora necessario, la Regione assicura il coordinamento con le altre Regioni.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Capo II
 Strumenti, procedure e organismi di programmazione
Art. 5
 (Fondo per i corregionali all'estero)
1. È istituito il "Fondo per i corregionali all'estero" destinato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e al sostegno dell'attività istituzionale degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10.
2. La legge finanziaria regionale determina per ciascun triennio lo stanziamento del fondo.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Art. 6
 (Programmazione degli interventi)
1. L'azione della Regione in favore dei corregionali fuori del territorio regionale e dei rimpatriati si realizza sulla base di un piano triennale, articolato in progetti, approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello del triennio di riferimento, sentita la Commissione consiliare competente e sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 7. Il piano coordina gli interventi di cui alla presente legge con le azioni previste dal piano regionale di sviluppo.
2. I progetti nei quali è articolato il piano sono predisposti anche tenendo conto delle proposte formulate dalle Province e dagli enti, associazioni e istituzioni di cui all'articolo 10, entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello del triennio di riferimento.
3. Il piano è aggiornato, se del caso, nell'ambito del triennio di validità, con le procedure di cui al comma 1.
4. I progetti nei quali si articola il piano specificano:
a) i presupposti, le motivazioni e i contenuti degli interventi;
b) i tempi e le modalità di attuazione;
c) le modalità di finanziamento.

5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione mediante il fondo di cui all'articolo 5.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Per il triennio 2003-2005, le procedure di cui al presente articolo sono concluse entro il 31 marzo 2003 con l'approvazione del piano triennale, come previsto dall'articolo 19, comma 2.
Art. 7
 (Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)
1. È istituito, presso la struttura di cui all'articolo 16, il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, organo consultivo dell'Amministrazione regionale, con compiti di ricerca, approfondimento, progettazione e verifica degli effetti delle azioni regionali per la tutela e lo sviluppo dei rapporti con le comunità dei corregionali fuori del territorio regionale.
2. Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per:
a) esaminare lo stato di attuazione delle politiche per i corregionali fuori del territorio regionale e i rimpatriati;
b) formulare proposte sulla programmazione degli interventi e sulle eventuali priorità per le iniziative del piano triennale;
c) esprimere parere alla Giunta regionale sul piano triennale;
d) esprimere parere sulle richieste di riconoscimento di cui all'articolo 10.

3. Il Comitato può essere convocato in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.
4. Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati al problema dell'emigrazione, nonché esperti, ai quali, se spettante, è attribuito il trattamento di missione e il rimborso delle spese, nella misura che compete ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
7. Funge da segretario del Comitato il Direttore della struttura di cui all'articolo 16 o un funzionario dallo stesso delegato.
8. Per la partecipazione alle sedute del Comitato spetta a ogni componente esterno un gettone di presenza, il trattamento di missione e il rimborso delle spese che competono ai dipendenti regionali, con qualifica di dirigente, ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche.
9. Le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del Comitato possono essere sostenute, in via di anticipazione, dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10. Tali spese sono rimborsate dall'Amministrazione regionale su presentazione di idonea documentazione.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Art. 8
 (Composizione del Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)
1. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, per la durata di cinque anni.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato, che lo presiede;
b) il Presidente, o suo delegato, di ciascun ente, associazione e istituzione riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;
c) venti rappresentanti effettivi e venti supplenti dei corregionali all'estero, dei quali almeno quattro effettivi e quattro supplenti di età, alla data della nomina, inferiore a 35 anni, designati dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10. I rappresentanti supplenti partecipano alle sedute soltanto in sostituzione di quelli effettivi assenti giustificati. Le designazioni sono effettuate tenendo conto della necessità di rappresentare le diverse realtà continentali dei corregionali all'estero, nonché le donne, le categorie economiche e le professioni;
d) tre rappresentanti dei corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale, designati dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;
e) tre rappresentanti dei rimpatriati, rientrati da non oltre cinque anni, designati dalle associazioni degli stessi. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni dei rimpatriati operanti nel territorio regionale;
f) i Presidenti delle Province o loro delegati;
g) quattro Sindaci di Comuni in rappresentanza delle diverse parti del territorio regionale, designati dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia;
h) tre rappresentanti delle categorie imprenditoriali dell'industria, artigianato, commercio, agricoltura e cooperazione, designati dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in ambito regionale;
l) un rappresentante per ciascuna delle Università degli studi di Udine e Trieste;
m) il Dirigente scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
n) i componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero emigrati dal Friuli Venezia Giulia o, in mancanza, un rappresentante del Consiglio stesso.

3. La designazione dei rappresentanti viene effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, formulata dalla struttura di cui all'articolo 16. Ove il predetto termine decorra inutilmente, il Comitato viene costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti, fatte salve le successive integrazioni.
4. Il Comitato elegge nel suo seno due Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.
5. I componenti del Comitato che rimangono assenti dalle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.
6. L'eventuale sostituzione di coloro che per qualsiasi motivo hanno cessato di far parte del Comitato avviene con la procedura di cui al comma 1.
7. I componenti del Comitato di cui al comma 2, lettere b), c), d), ed e), allo scadere del mandato, non possono essere nuovamente designati prima che siano decorsi cinque anni.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Art. 9
 (Coordinamento permanente per i migranti)
1. Il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati e la Consulta regionale dell'immigrazione, di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, eleggono i membri della propria segreteria permanente.
2. Le segreterie permanenti curano il collegamento del Comitato e della Consulta con l'Amministrazione regionale e assicurano il coordinamento delle proposte e delle attività dei due organi di consultazione. Esse hanno sede presso gli organi di riferimento.
3. Le segreterie si riuniscono congiuntamente, quale coordinamento, di norma una volta ogni quattro mesi, con i seguenti compiti:
a) individuare e proporre, nell'ambito degli strumenti di programmazione, le azioni di interesse comune tra i corregionali all'estero e rimpatriati e gli immigrati;
b) definire ed esaminare preliminarmente gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Comitato e della Consulta;
c) verificare l'andamento delle azioni intraprese per i corregionali fuori del territorio regionale, i rimpatriati e per gli immigrati.

4. Per la partecipazione alle sedute delle segreterie si applica l'articolo 7, comma 8.
5. Le segreterie sono composte ciascuna da tre membri eletti dal Comitato e dalla Consulta tra i propri componenti.
6. Alle convocazioni delle segreterie provvede un coordinatore designato a rotazione tra i componenti delle segreterie stesse, per il tramite della struttura di cui all'articolo 16.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Capo III
 Enti, associazioni e istituzioni
Art. 10
 (Riconoscimento della funzione di interesse regionale)
1. L'Amministrazione regionale riconosce, ai fini della presente legge, la funzione d'interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni con sede nel Friuli Venezia Giulia, che operano con carattere di continuità da almeno cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce i criteri di rappresentanza, di attività e di organizzazione per ottenere il riconoscimento.
3. Il riconoscimento è disposto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e acquisito il parere del Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati. I soggetti riconosciuti erogano i loro servizi in favore di tutti i beneficiari di cui all'articolo 2.
4. In fase di prima applicazione e fino alla costituzione del Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, sono considerati validi i riconoscimenti operati ai sensi della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2001.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Art. 11
 (Modalità per il riconoscimento)
1. Ai fini del riconoscimento della funzione di cui all'articolo 10, gli enti, associazioni e istituzioni interessati presentano domanda alla struttura di cui all'articolo 16, corredata della documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale, relativa alla formale costituzione, all'attività svolta negli ultimi cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati, nonché alla struttura organizzativa. La struttura ricevente dispone specifici accertamenti in ordine alla documentazione prodotta.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Art. 12
 (Rappresentanza e collegamento dei corregionali nel mondo)
1. Per rafforzare i legami con la comunità regionale e per valorizzare la presenza dei corregionali in aree geografiche a forte presenza degli stessi, la Regione riconosce funzioni di rappresentanza e collegamento a singole persone che hanno maturato particolari esperienze nel settore economico, sociale o culturale, oppure a organismi formati da una pluralità delle stesse.
2. Ai soggetti riconosciuti possono essere attribuite funzioni consultive relative all'area geografica di riferimento e l'attuazione, in qualità di partner locali, di azioni di sviluppo e di cooperazione internazionale, qualora costituiti in forma giuridica adeguata, secondo la legislazione vigente nel Paese di appartenenza.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con regolamento, stabilisce i criteri, le modalità e le procedure di riconoscimento dei soggetti di cui al comma 1. Agli stessi possono partecipare anche soggetti diversi da quelli espressione dei corregionali, purché con finalità affini alle funzioni di cui al comma 2.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Art. 13
 (Contributi agli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti)
1. La legge finanziaria regionale stabilisce la quota del fondo di cui all'articolo 5 destinata al sostegno degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, per il perseguimento delle finalità statutarie.
2. La ripartizione fra gli enti, associazioni e istituzioni dei finanziamenti di cui al comma 1 viene effettuata in rapporto al rilievo delle attività. La Giunta regionale determina i criteri di riparto nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2.
3. Le domande di contributo sono presentate alla struttura di cui all'articolo 16, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, corredate del programma di attività e del bilancio di previsione. Il consuntivo è trasmesso entro trenta giorni dall'approvazione da parte dei competenti organi previsti dalle disposizioni statutarie.
4. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di aprile dell'anno di riferimento.
5. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello della concessione, la rendicontazione del loro impiego, secondo le modalità indicate dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate ulteriori modalità semplificate di rendicontazione relativamente alle spese effettuate in Paesi esteri.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 19, L. R. 7/2002
Art. 14
 (Concentrazione di enti, associazioni e istituzioni)
1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, sono incentivate le iniziative che mirano a razionalizzare l'organizzazione nel settore dell'emigrazione, con riferimento agli enti, associazioni e istituzioni che, in accordo tra loro e avuto riguardo alle diverse realtà culturali e linguistiche, promuovono forme di coordinamento operativo per una migliore utilizzazione delle risorse disponibili.
2. Per il primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, che promuove quanto indicato al comma 1.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Capo IV
 Interventi urgenti, disposizioni finali e finanziarie
Art. 15
 (Interventi in favore dei corregionali in America latina)
1. Al fine di attuare azioni urgenti in favore dei corregionali in America latina, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva uno specifico progetto d'intervento.
2. Il progetto è elaborato con il coinvolgimento delle realtà istituzionali, imprenditoriali e sociali del Friuli Venezia Giulia, nonché degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti di cui all'articolo 10. Gli interventi possono essere attuati direttamente o avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 10 e di altri soggetti pubblici e privati idonei.
3. All'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: <<alla predisposizione dell'anagrafe dei corregionali residenti all'estero e, contestualmente,>> sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione della sovvenzione di cui al comma 2.>>;
c) il comma 4 è abrogato;
d) al comma 7, ultimo periodo, le parole: <<Il 50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<Almeno il 50 per cento>>.

Art. 16
 (Aggiornamento delle competenze dell'Amministrazione regionale)
1. La Giunta regionale adegua alle disposizioni della presente legge la declaratoria delle funzioni della struttura regionale competente in materia di corregionali all'estero e delle altre strutture dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282.
Art. 17
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modifiche;
b) la legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modifiche;
c) la legge regionale 9 aprile 1982, n. 27 e successive modifiche;
d) la legge regionale 6 luglio 1984, n. 27 e successive modifiche;
e) la legge regionale 5 luglio 1986, n. 28;
f) la legge regionale 6 marzo 1987, n. 6 e successive modifiche;
g) la legge regionale 46/1990, limitatamente all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, agli articoli 17, 20, 21, 22, 23, 24, all'articolo 26, come modificato dall'articolo 129, comma 1, della legge regionale 1/1993, all'articolo 27, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20/1991, all'articolo 28 e all'articolo 29;
h) la legge regionale 27 maggio 1991, n. 20 e successive modifiche;
i) l'articolo 11, commi 24 e 25, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.

Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Art. 18
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.098.000 euro, suddivisa in ragione di 1.549.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5579 (1.1.280.3.12.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, a decorrere dall'anno 2003, alla rubrica n. 18 - Servizio autonomo per i corregionali all'estero, con la denominazione <<Fondo per i corregionali all'estero>> e con lo stanziamento complessivo di 3.098.000 euro, suddiviso in ragione di 1.549.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. All'onere complessivo di 3.098.000 euro, suddiviso in ragione di 1.549.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 5580 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, intendendosi corrispondentemente revocate le autorizzazioni di spesa relative agli anni 2003 e 2004.
3. Per il finanziamento del programma di politica attiva nei confronti degli emigrati per l'anno 2002, ivi compreso l'intervento di cui all'articolo 15, comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5580 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. All'onere di 500.000 euro per l'anno 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2), il cui stanziamento è ridotto di pari importo.
Art. 19
 (Entrata in vigore e prima applicazione)
1. Le disposizioni di cui ai capi II e III e agli articoli 3, 4 e 17 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003.
2. Per il triennio 2003-2005 le procedure di programmazione di cui all'articolo 6 sono concluse entro il 31 marzo 2003 con l'approvazione del piano triennale.
3. Le domande di contributo di cui all'articolo 13, comma 3, relative all'anno 2003, sono presentate entro il 31 gennaio 2003.