Art. 5
(Fondo per i corregionali all'estero)
1. È istituito il "Fondo per i corregionali all'estero" destinato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e al sostegno dell'attività istituzionale degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10.
2. La legge finanziaria regionale determina per ciascun triennio lo stanziamento del fondo.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Art. 6
(Programmazione degli interventi)
1. L'azione della Regione in favore dei corregionali fuori del territorio regionale e dei rimpatriati si realizza sulla base di un piano triennale, articolato in progetti, approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello del triennio di riferimento, sentita la Commissione consiliare competente e sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 7. Il piano coordina gli interventi di cui alla presente legge con le azioni previste dal piano regionale di sviluppo.
2. I progetti nei quali è articolato il piano sono predisposti anche tenendo conto delle proposte formulate dalle Province e dagli enti, associazioni e istituzioni di cui all'articolo 10, entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello del triennio di riferimento.
3. Il piano è aggiornato, se del caso, nell'ambito del triennio di validità, con le procedure di cui al comma 1.
4. I progetti nei quali si articola il piano specificano:
a) i presupposti, le motivazioni e i contenuti degli interventi;
b) i tempi e le modalità di attuazione;
c) le modalità di finanziamento.
5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione mediante il fondo di cui all'articolo 5.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Per il triennio 2003-2005, le procedure di cui al presente articolo sono concluse entro il 31 marzo 2003 con l'approvazione del piano triennale, come previsto dall'articolo 19, comma 2.
Art. 7
(Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)
1. È istituito, presso la struttura di cui all'articolo 16, il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, organo consultivo dell'Amministrazione regionale, con compiti di ricerca, approfondimento, progettazione e verifica degli effetti delle azioni regionali per la tutela e lo sviluppo dei rapporti con le comunità dei corregionali fuori del territorio regionale.
2. Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per:
a) esaminare lo stato di attuazione delle politiche per i corregionali fuori del territorio regionale e i rimpatriati;
b) formulare proposte sulla programmazione degli interventi e sulle eventuali priorità per le iniziative del piano triennale;
c) esprimere parere alla Giunta regionale sul piano triennale;
d) esprimere parere sulle richieste di riconoscimento di cui all'articolo 10.
3. Il Comitato può essere convocato in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.
4. Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati al problema dell'emigrazione, nonché esperti, ai quali, se spettante, è attribuito il trattamento di missione e il rimborso delle spese, nella misura che compete ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
7. Funge da segretario del Comitato il Direttore della struttura di cui all'articolo 16 o un funzionario dallo stesso delegato.
8. Per la partecipazione alle sedute del Comitato spetta a ogni componente esterno un gettone di presenza, il trattamento di missione e il rimborso delle spese che competono ai dipendenti regionali, con qualifica di dirigente, ai sensi della
legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche.
9. Le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del Comitato possono essere sostenute, in via di anticipazione, dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10. Tali spese sono rimborsate dall'Amministrazione regionale su presentazione di idonea documentazione.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Art. 8
(Composizione del Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)
1. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, per la durata di cinque anni.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato, che lo presiede;
b) il Presidente, o suo delegato, di ciascun ente, associazione e istituzione riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;
c) venti rappresentanti effettivi e venti supplenti dei corregionali all'estero, dei quali almeno quattro effettivi e quattro supplenti di età, alla data della nomina, inferiore a 35 anni, designati dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10. I rappresentanti supplenti partecipano alle sedute soltanto in sostituzione di quelli effettivi assenti giustificati. Le designazioni sono effettuate tenendo conto della necessità di rappresentare le diverse realtà continentali dei corregionali all'estero, nonché le donne, le categorie economiche e le professioni;
d) tre rappresentanti dei corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale, designati dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;
e) tre rappresentanti dei rimpatriati, rientrati da non oltre cinque anni, designati dalle associazioni degli stessi. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni dei rimpatriati operanti nel territorio regionale;
f) i Presidenti delle Province o loro delegati;
g) quattro Sindaci di Comuni in rappresentanza delle diverse parti del territorio regionale, designati dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia;
h) tre rappresentanti delle categorie imprenditoriali dell'industria, artigianato, commercio, agricoltura e cooperazione, designati dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in ambito regionale;
l) un rappresentante per ciascuna delle Università degli studi di Udine e Trieste;
m) il Dirigente scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
n) i componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero emigrati dal Friuli Venezia Giulia o, in mancanza, un rappresentante del Consiglio stesso.
3. La designazione dei rappresentanti viene effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, formulata dalla struttura di cui all'articolo 16. Ove il predetto termine decorra inutilmente, il Comitato viene costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti, fatte salve le successive integrazioni.
4. Il Comitato elegge nel suo seno due Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.
5. I componenti del Comitato che rimangono assenti dalle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.
6. L'eventuale sostituzione di coloro che per qualsiasi motivo hanno cessato di far parte del Comitato avviene con la procedura di cui al comma 1.
7. I componenti del Comitato di cui al comma 2, lettere b), c), d), ed e), allo scadere del mandato, non possono essere nuovamente designati prima che siano decorsi cinque anni.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Art. 9
(Coordinamento permanente per i migranti)
2. Le segreterie permanenti curano il collegamento del Comitato e della Consulta con l'Amministrazione regionale e assicurano il coordinamento delle proposte e delle attività dei due organi di consultazione. Esse hanno sede presso gli organi di riferimento.
3. Le segreterie si riuniscono congiuntamente, quale coordinamento, di norma una volta ogni quattro mesi, con i seguenti compiti:
a) individuare e proporre, nell'ambito degli strumenti di programmazione, le azioni di interesse comune tra i corregionali all'estero e rimpatriati e gli immigrati;
b) definire ed esaminare preliminarmente gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Comitato e della Consulta;
c) verificare l'andamento delle azioni intraprese per i corregionali fuori del territorio regionale, i rimpatriati e per gli immigrati.
4. Per la partecipazione alle sedute delle segreterie si applica l'articolo 7, comma 8.
5. Le segreterie sono composte ciascuna da tre membri eletti dal Comitato e dalla Consulta tra i propri componenti.
6. Alle convocazioni delle segreterie provvede un coordinatore designato a rotazione tra i componenti delle segreterie stesse, per il tramite della struttura di cui all'articolo 16.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.