Art. 1
(Conferenza permanente per la programmazione sanitariae socio-sanitaria regionale)
1. È istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, con la seguente composizione:
a) i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 32/1997;
b) i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei distretti di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come modificato dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 32/1997, qualora non già Presidenti delle Conferenze dei Sindaci.
3. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Conferenza elegge al suo interno il Presidente.
4. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono fissate con apposito regolamento regionale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La Conferenza svolge i seguenti compiti:
a) esprime parere sugli strumenti della pianificazione sanitaria regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, e sugli atti di programmazione socio-sanitaria regionale;
b) partecipa alla verifica della realizzazione dei piani annuali delle Aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine che, a tal fine, trasmettono alla Conferenza, entro quindici giorni dalla loro adozione, il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale corredati della relazione del Collegio sindacale; sui predetti atti la Conferenza formula le proprie osservazioni e le invia, entro i successivi trenta giorni, alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia regionale della sanità;
c) provvede alla designazione di un componente del Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere.
Art. 3
(Collegio sindacale)
2. La durata in carica del Collegio sindacale, la sua composizione, le modalità di nomina e il trattamento economico dei componenti sono disciplinati dall'articolo 3 ter, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 502/1992, nonché dall'articolo 1, comma 5, lettera c), della presente legge.
3. I Collegi sindacali delle Aziende sanitarie regionali sono costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla predetta costituzione le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai Collegi dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie)
2. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie sono stabiliti in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, fatte salve le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di ulteriori atti di indirizzo e coordinamento nazionali.
3. Fino alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, indicate dall'
articolo 8 ter del decreto legislativo 502/1992, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per:
a) trasferimenti, ristrutturazioni o adeguamenti di strutture sanitarie e socio-sanitarie già in precedenza autorizzate;
b) attività sanitarie e socio-sanitarie specificamente previste negli atti di programmazione regionale e negli atti di approvazione dei piani delle Aziende sanitarie regionali.
Art. 5
(Accreditamento istituzionale)
1. In attuazione dell'
articolo 8 quater del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'
articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall'
articolo 8 del decreto legislativo 254/2000, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con una o più deliberazioni, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:
a) il fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie per le quali può essere rilasciato l'accreditamento;
b) i requisiti ulteriori richiesti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, finalizzati a garantire e promuovere la migliore qualità delle prestazioni;
c) le procedure per il rilascio dell'accreditamento.
2. Il fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie è definito, all'interno degli indirizzi e degli standard definiti dalla programmazione nazionale e regionale, in rapporto a specifici settori di attività e ambiti territoriali.
3. Fino alla data di esecutività delle deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti per il rilascio dell'accreditamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, può essere concesso l'accreditamento, in via provvisoria, e comunque per un periodo non superiore a un anno dalla data di cui al predetto comma limitatamente all'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, a condizione che si tratti di:
a) prestazioni specificamente previste dagli atti regionali di approvazione dei piani delle Aziende sanitarie regionali;
b) prestazioni finalizzate alla trasformazione di attività di degenza, già oggetto di accreditamento temporaneo, in attività ambulatoriale.
5. L'accreditamento provvisorio è subordinato al possesso dei soli requisiti indicati alle voci "Organizzazione generale (OG)" e "Requisiti generali per gli ambulatori specialistici (AS)" dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 1997, n. 1852, ed è effettuato con la procedura prevista dall'allegato B alla medesima deliberazione.
Art. 6
(Disposizioni in materia di donazione e trapianto)
2. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del cittadino che ha subito un trapianto di organi o di midollo osseo nella regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione italiana, purché già iscritto in lista di attesa presso una struttura regionale, provvede al rimborso delle spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:
a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
b) dell'intervento di trapianto;
c) di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le eventuali complicanze derivanti dall'intervento stesso.
3. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del cittadino provvede altresì al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno di un accompagnatore a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni sanitarie di cui al comma 2.
4. Al fine di incentivare l'attività di donazione di organi e tessuti, l'Azienda per i servizi sanitari di residenza del donatore vivente è autorizzata a rimborsare al medesimo le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:
a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
b) dell'intervento di espianto;
c) di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le eventuali complicanze derivanti dall'intervento stesso.
5. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del donatore deceduto presso strutture sanitarie regionali o extraregionali è altresì autorizzata a erogare un contributo per le spese funerarie e di trasporto del feretro.
6. La misura dei rimborsi e del contributo di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, nonché le modalità per usufruire dei medesimi, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli oneri sostenuti dalle Aziende per i servizi sanitari sono interamente rimborsati dall'Amministrazione regionale a valere sulle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2001.
Art. 7
(Inserimento lavorativo delle persone handicappate)
1. Nelle more della revisione della
legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17, conseguente all'entrata in vigore della
legge 12 marzo 1999, n. 68, le risorse destinate agli incentivi previsti dal
capo II della legge regionale 17/1994, riferite ai bienni 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, possono essere utilizzate anche nei casi di stipulazione di convenzione ai sensi dell'
articolo 11 della legge 68/1999, che, prima dell'assunzione, preveda lo svolgimento di un periodo di tirocinio.
Art. 8
(Borsa di inserimento lavorativo)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2001, l'ammontare mensile della borsa di inserimento lavorativo di cui all'
articolo 6 della legge regionale 17/1994 è fissato in lire 550.000 ed è soggetto ad adeguamento annuale in base alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita riferito al mese di gennaio. Al conseguente maggiore onere si provvede, a decorrere dalla predetta data, nei limiti dello stanziamento già iscritto sull'unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4789 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 9
(Commissione regionale per il disadattamento e la devianza)
1. Presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali è istituita la "Commissione regionale per il disadattamento e la devianza", avente come scopo il coordinamento, l'integrazione e la programmazione degli interventi di rispettiva competenza, a livello regionale e locale, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, della Regione e degli Enti locali, nel campo della prevenzione della devianza nonché degli interventi nell'area penale minorile e per adulti. La Commissione regionale svolge altresì il coordinamento delle sottocommissioni "Adulti" e "Minori", istituite con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia.
2. L'organismo di cui al comma 1 ha la seguente composizione:
a) l'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, quale Presidente;
b) gli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale, lavoro, volontariato;
c) il Direttore del Servizio per le attività socio - assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;
d) il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
e) il Presidente del Tribunale di sorveglianza;
f) il Direttore del Centro per la Giustizia minorile;
g) un Direttore di Istituto penitenziario;
h) un Direttore di Servizio sociale per adulti;
i) il Direttore dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni;
l) gli Assessori ai servizi sociali di due Amministrazioni provinciali;
m) gli Assessori ai servizi sociali di due Comuni;
n) i Direttori generali di due Aziende per i servizi sanitari;
o) i Coordinatori delle Sottocommissioni "Adulti" e "Minori";
p) i referenti di organizzazioni di volontariato operanti nel settore.
3. I componenti di cui alle lettere g), h), n), p), del comma 2 sono individuati dall'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali. I componenti di cui alle lettere l) e m) del comma 2 sono designati dagli organi di rappresentanza del sistema delle autonomie locali. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di segretario.
4. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo di cui al comma 1, ai componenti, con l'esclusione di quelli appartenenti all'Amministrazione regionale, spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa regionale.
Art. 10
(Modifiche e abrogazioni di norme regionali)
5. All'
articolo 7, comma 2, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole <<l'organismo di cui al comma 1>> sono aggiunte le seguenti: <<dura in carica tre anni ed>>;
b) alla lettera d):
1) la parola <<sette>> è sostituita dalla parola <<otto>>;
2) dopo le parole <<dall'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (UNEBA)>> sono inserite le seguenti: <<, uno designato congiuntamente dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale strutture terza età (ANASTE) e dalla Federazione degli imprenditori socio - assistenziali (FISA)>>;
3) le parole <<e uno designato congiuntamente dalle organizzazioni del volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, ed operanti nel settore dell'assistenza degli anziani>> sono sostituite dalle seguenti: <<e uno designato dal Comitato regionale del volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12. Trascorsi inutilmente 45 giorni dalla formale richiesta di designazione avanzata dall'Amministrazione regionale, si può procedere alla costituzione dell'organismo sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva la possibilità di successive integrazioni>>.
6.
L'
articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
(Svolgimento dell'attività ispettiva)
1. L'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, con proprio provvedimento, affida l'incarico per lo svolgimento dell'attività ispettiva a esperti, anche esterni all'Amministrazione regionale, che abbiano acquisito una comprovata esperienza in una delle seguenti materie:
a) programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
b) osservazione epidemiologica, prevenzione e sanità pubblica, controllo sulla qualità;
c) gestione del personale;
d) gestione economico-finanziaria;
e) acquisizione di beni e servizi;
f) politiche di investimento e lavori pubblici.
2. Gli ispettori hanno libero accesso, anche individualmente, a tutti gli atti e ai documenti amministrativi e contabili, anche interni, nonché a tutte le strutture sanitarie delle Aziende sanitarie regionali, restando comunque vincolati al segreto d'ufficio.
3. Qualora gli ispettori non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in misura non superiore a quella prevista dalle disposizioni vigenti per i dipendenti regionali, nonché a un'indennità oraria stabilita con il provvedimento di affidamento dell'incarico. Gli oneri derivanti dall'attività ispettiva svolta da esperti esterni all'Amministrazione regionale sono posti a carico delle risorse regionali destinate al funzionamento del Servizio sanitario regionale.>>.
Art. 11
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 6, della presente legge, e dall'
articolo 9, comma 3, della legge regionale 21/1992, come sostituito dall'articolo 10, comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4355 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli per gli anni successivi.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli per gli anni successivi.