LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 26

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

CAPO I
 Disposizioni per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006
Art. 1
 (Fondo speciale per l'obiettivo 2 2000-2006)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Documento unico di programmazione (DOCUP) dell'obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA un fondo speciale, denominato "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006", da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, in materia di gestioni fuori bilancio.
2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono:
a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del DOCUP, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato;
c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento del piano finanziario complessivo, a valere sul fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;
d) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del DOCUP.
(2)
3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 alla Friulia SpA per la costituzione del fondo di cui al comma 1 è disposto con provvedimento del direttore del Servizio della promozione industriale della Direzione regionale dell'industria. L'erogazione è effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dalle strutture regionali attuatrici del DOCUP, entro il limite delle disponibilità annuali del piano finanziario.
4. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale dell'industria, la vigilanza sulla gestione del fondo.
5. Con decreto del Presidente della Regione è disposta la cessazione del fondo e contestualmente, o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività del fondo affluiscono al bilancio attivo della Regione.
6. Gli interessi maturati sul fondo rimangono nella disponibilità del medesimo. La Giunta regionale definisce l'allocazione di tali risorse nell'ambito degli interventi previsti dal Docup obiettivo 2 2000-2006 quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 9, comma 82, L. R. 3/2002
2Derogata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 113, L. R. 22/2007
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 47, L. R. 24/2009
Art. 2
 (Rapporti con la Friulia SpA)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, il direttore del Servizio della promozione industriale della Direzione regionale dell'industria, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore all'industria di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare con la Friulia SpA una convenzione per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo dell'Amministrazione regionale sulla gestione del fondo stesso.
2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce i tempi e le modalità di svolgimento delle attività, con particolare riferimento:
a) alle modalità e ai termini di erogazione dei finanziamenti ai beneficiari, in conformità alle previsioni del DOCUP e alle disposizioni comunitarie e regionali;
b) alle modalità di rilevazione contabile che consentano l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di rendicontazione e di controllo;
c) alle modalità di gestione dei dati necessari ad assicurare l'attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del programma;
d) alle modalità di attuazione delle azioni del DOCUP che venissero affidate alla società medesima;
e) al compenso per le attività connesse alla gestione del fondo, nonché alle modalità e ai termini di erogazione del compenso stesso.
Art. 3
 (Modalità attuative)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al DOCUP in conformità al DOCUP stesso e al complemento di programmazione, di cui all'articolo 9, lettera m), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, anche relativamente agli aiuti ivi previsti e autorizzati dalla Commissione europea in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
2. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per la materia e d'intesa con l'Assessore agli affari europei, approva i bandi e gli inviti per l'accesso ai finanziamenti previsti dal DOCUP e fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento.
3. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP. Le deliberazioni della Giunta regionale determinano l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all'articolo 1.
4. I direttori regionali e di Servizio autonomo preposti alle strutture regionali attuatrici provvedono, conformemente alle deliberazioni giuntali di cui al comma 3, alla concessione dei finanziamenti ed alle relative autorizzazione di pagamento alla Friulia SpA relativamente alle iniziative connesse all'attuazione del DOCUP.
5. La Giunta regionale provvede, su proposta dell'Assessore regionale agli affari europei, a individuare i settori nei quali, ai fini dell'efficace valutazione dei progetti presentati nell'ambito del DOCUP, sussista la necessità di indire apposita gara per il ricorso a consulenti esterni ovvero sia opportuno ricorrere ad Enti pubblici specializzati, Università ed Istituti pubblici di ricerca, tramite convenzione, ovvero a Comitati di consulenza interni all'Amministrazione.
6. Gli esperti e i consulenti di cui al comma 5 debbono essere prescelti o designati previo motivato accertamento del possesso delle specifiche competenze nella materia di valutazione di progetti attinenti ai settori economico-produttivi. È fatto divieto di avvalersi di esperti o consulenti che svolgono o abbiano svolto, successivamente alla data di approvazione del DOCUP, attività di consulenza, a qualunque titolo, per la predisposizione di progetti per l'attuazione del DOCUP stesso. A tal fine, all'atto della stipulazione del contratto, l'esperto presenta dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante l'assenza della causa ostativa prevista dal presente comma.
Art. 4
 (Rapporti con le banche)
1. Al fine di attuare le azioni del DOCUP che prevedono la concessione di contributi alle imprese sui mutui contratti per la realizzazione di investimenti, l'Amministrazione regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare con banche, singole o in raggruppamento, che rispondono ai requisiti tecnico - organizzativi fissati con deliberazione della Giunta regionale, apposite convenzioni per regolamentare i servizi ed i rapporti intercorrenti tra le banche medesime, singole o in raggruppamento, e l'Amministrazione regionale.
2. Alle banche convenzionate di cui al comma 1 sono affidate le attività di verifica della completezza e pertinenza alle iniziative agevolate delle relative documentazioni di spesa - compresa l'obliterazione delle stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 17 - nonché le attività di accertamento della realizzazione delle iniziative medesime, fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.
Art. 5
 (Proroga contratti di lavoro a tempo determinato)
1. Al fine di consentire la necessaria continuità dell'azione amministrativa ed il corretto funzionamento degli uffici regionali preposti all'attuazione dei programmi dell'obiettivo 2, in relazione alle attività di chiusura e rendicontazione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 e all'avvio della programmazione 2000-2006, anche con riguardo alle esigenze di coordinamento tra l'obiettivo 2 e l'obiettivo 3 dei fondi strutturali, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, sono prorogati, alla relativa scadenza, di un ulteriore biennio.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate alla misura "assistenza tecnica" nell'ambito del piano finanziario del DOCUP obiettivo 2 2000-2006.
Art. 6
 (Norma finanziaria)
1. Per la corresponsione del compenso di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), nel limite massimo dell'importo di lire 600 milioni annui, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009 con l'onere di lire 1.200 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.62.1.2700 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con la denominazione <<Spese per compensi e altri oneri da corrispondere a enti gestori di programmi comunitari>> alla funzione obiettivo 52 - programma 52.3 - Rubrica n. 62 - spese correnti - con riferimento al capitolo 7704 (1.1.141.2.10.31) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - con la denominazione <<Spese per il compenso alla Friulia SpA per le attività connesse alla gestione del "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006">> e con l'onere relativo alle quote autorizzate dal 2004 al 2009 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
2. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. All'ulteriore onere di lire 600 milioni annui dal 2007 al 2009 si provvede a carico dei bilanci per gli anni medesimi.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati che presentano sufficiente disponibilità:
UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
UPB 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.
4. La contabilizzazione delle spese di cui all'articolo 5, comma 1, a valere sulle risorse del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, in relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 2, è disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 18, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14; a tal fine nella unità previsionale di base 3.6.483 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è istituito per memoria il capitolo 1105 (3.6.1) con la denominazione <<Recupero di somme erogate per interventi di assistenza tecnica attuati dall'Amministrazione regionale a fronte del DOCUP obiettivo 2 2000-2006>>.
CAPO II
 Altre disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
Art. 9
 (Disposizioni in materia di lavori pubblici cofinanziati dai fondi comunitari)
1. Ai fini di accelerazione e di semplificazione amministrativa, le procedure valutative, autorizzatorie e di finanziamento di progetti realizzati da soggetti pubblici e privati concernenti l'esecuzione di lavori pubblici di rilevanza regionale e subregionale, cofinanziati dai fondi comunitari, sono disciplinate dagli articoli 32 ter, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, 32 quater, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, 32 quinquies e 32 sexies della legge regionale 46/1986, come inseriti dall'articolo 26 della legge regionale 3/2001.
2. I termini per l'esecuzione degli interventi e per la rendicontazione finanziaria dei progetti di cui al comma 1 sono fissati con il decreto di concessione, avuto riguardo ai termini di rendicontazione finanziaria previsti dai regolamenti comunitari e dalle decisioni della Commissione europea di approvazione dei diversi programmi.
3. Le minori spese derivanti dai ribassi conseguiti in sede di aggiudicazione dei lavori finanziati nell'ambito dei programmi comunitari, al netto della quota pari al 5 per cento dell'importo contrattuale di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le eventuali economie contributive riaffluiscono alla disponibilità della relativa azione o misura per l'eventuale finanziamento di ulteriori interventi nell'ambito della medesima azione o misura o del medesimo programma.
3 bis. Qualora non vi sia necessità di finanziare ulteriori interventi nell'ambito della medesima azione o misura o del medesimo programma, le minori spese di cui al comma 3 possono essere utilizzate per la copertura di maggiori oneri per spese tecniche o di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti e conformi alle finalità del progetto comunitario finanziato.
4. In relazione ai lavori di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge regionale 46/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 10
 (Procedure per la predisposizione e l'attuazione dei programmi comunitari. Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 4/1999)
1. All'articolo 3, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, le parole <<sentite le competenti Commissioni consiliari>> sono sostituite dalle parole <<sentita la competente Commissione consiliare>>.
2.
All'articolo 3 della legge regionale 4/1999, il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla decisione di approvazione di un programma o di un progetto comunitario da parte dell'Unione europea e dall'approvazione con deliberazione del CIPE della relativa quota di cofinanziamento statale, ovvero dalla data di approvazione del relativo complemento di programmazione, ove previsto, provvede a darvi attuazione, definendo, ove non già individuati dai documenti programmatici o dal progetto, le specifiche modalità di attuazione e i criteri specifici di selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento.>>.

3.
All'articolo 3 della legge regionale 4/1999, dopo il comma 7 bis, come inserito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 26/1999, è aggiunto il seguente:
<<7 ter. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione del Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati.>>.

Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 12
1. All'articolo 9, comma 18, della legge regionale 14/1998, le parole <<, ripartiti pro quota tra le quote di cofinanziamento,>> sono abrogate.
Art. 13
 (Certificazione dei rendiconti relativi a finanziamenti comunitari e nazionali)
1.
All'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, dopo il comma 194, è inserito il seguente:
<<194 bis. La procedura di cui ai commi 193 e 194 si applica anche alle azioni che non prevedono esami e prove finali, nel qual caso i termini di presentazione dei rendiconti certificati sono stabiliti dall'avviso di riferimento.>>.

2. All'articolo 6 della legge regionale 2/2000, il comma 195 è abrogato.
3. La procedura di controllo prevista dai commi 193 e 194 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000 può essere applicata alle iniziative finanziate da normativa statale o regionale, previa adozione di apposito regolamento che individui termini e modalità di presentazione della certificazione e i relativi parametri di spesa.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 9/2011
Art. 15
 (Modalità di erogazione dei contributi FESR, FEAOG sezione "orientamento" e SFOP)
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi avviati in attuazione di programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) sezione "orientamento" e dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), i contributi concessi possono essere erogati anticipatamente fino al 70 per cento del contributo medesimo, entro il limite delle disponibilità annuali dei piani finanziari, anche nel caso di interventi consistenti in agevolazioni sui mutui accesi dalle imprese, previa prestazione da parte dei soggetti privati di garanzia fideiussoria rilasciata da istituti bancari o assicurativi e previo accertamento dell'effettivo inizio nonché di ogni eventuale assunzione di altra notizia inerente al concreto avvio del progetto o dell'iniziativa.
2. Gli ulteriori importi concessi sono erogati ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento di adeguati controlli, conformemente alle disposizioni previste dai regolamenti comunitari.
3. In relazione al comma 1, non sono tenuti a prestare garanzia fideiussoria i soggetti privati a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 47 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.
Art. 16
 (Pubblicità)
1. I DOCUP, i complementi di programmazione, i bandi, gli avvisi e gli atti concernenti l'approvazione delle graduatorie delle domande di finanziamento sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. L'Amministrazione regionale dà adeguata pubblicità agli interventi comunitari, in particolar modo con riferimento ai bandi e agli avvisi di partecipazione, mediante diversificati mezzi di comunicazione, anche multimediali. Le relative spese fanno carico alle misure di assistenza tecnica dei programmi, ove da questi previste.
Art. 17
 (Applicazione della legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)
1. La legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 si applica ai procedimenti relativi agli interventi cofinanziati dai fondi comunitari per quanto non diversamente disposto dai regolamenti comunitari e dalle decisioni di approvazione dei singoli programmi, con particolare riguardo alle procedure di rendicontazione e controllo, ai procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 18
 (Spese per la gestione del "fondo speciale per l'obiettivo 2" 1994-1996)
1. Al fine di provvedere al pagamento del compenso spettante alla Friulia SpA per la gestione del "Fondo speciale per l'obiettivo 2", previsto dall'articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, sulla base di quanto disposto dalla convenzione stipulata con la Friulia stessa, l'Amministrazione è autorizzata ad erogare la somma di complessive lire 1.134 milioni in ragione di lire 162 milioni annui dal 2001 al 2007. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'industria - Servizio della promozione industriale.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare la dotazione finanziaria del Fondo speciale per l'obiettivo 2 1994-1996 con le somme necessarie a far fronte alle spese connesse con l'operatività del fondo stesso, gestito dalla Friulia SpA, secondo quanto previsto dalla convenzione repertorio n. 6408 del 20 novembre 1995. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'industria - Servizio della promozione industriale.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.134 milioni, suddivisa in ragione di lire 162 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2007 con l'onere di lire 486 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.62.1.2700 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 7705 (1.1.141.2.10.31) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - Spese correnti - con la denominazione <<Spese per il compenso alla Friulia SpA per le attività connesse alla gestione del "Fondo speciale obiettivo 2">> e con l'onere relativo alle quote autorizzate dal 2004 al 2007 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.62.1.2700 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 7706 (1.1.141.2.10.31) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - Spese correnti - con la denominazione <<Spese connesse con la operatività del "Fondo speciale obiettivo 2 1994-1996" gestito dalla finanziaria regionale Friulia SpA>> e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni per l'anno 2001.
5. All'onere complessivo di lire 1.072 milioni, suddiviso in ragione di lire 262 milioni per l'anno 2001 e di lire 162 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dai commi 3 e 4 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. All'ulteriore onere di lire 162 milioni per il 2007 si provvede a carico dei bilanci per gli anni medesimi.
Art. 19
 (Esercizio dell'attività di controllo)
1. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla correttezza del sistema di gestione e sull'attendibilità delle domande finali di pagamento che l'Amministrazione regionale inoltra agli organismi comunitari, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, la struttura istituita dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, può essere collocata anche in sede diversa dal capoluogo regionale.
CAPO III
 Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato
Art. 20
 (Modifiche alla legge regionale 9/1998)
1.
Il titolo della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, è sostituito dal seguente:
<<Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato>>.

2.
La rubrica dell'articolo 1 della legge regionale 9/1998 è sostituita dalla seguente:
 <<Notificazione all'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE e altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato>>.

3.
All'articolo 1 della legge regionale 9/1998, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1.In ottemperanza all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, il Presidente della Regione provvede alla notifica alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato individuale o di regimi di aiuti di Stato, ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.>>.

4. All'articolo 1, comma 4, della legge regionale 9/1998, le parole <<Presidente della Giunta regionale>> sono sostituite dalle parole <<Presidente della Regione>>.
5.
All'articolo 1 della legge regionale 9/1998, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
<<7 bis.Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti di cui al comma 1 tramite:
a) la Direzione regionale dell'agricoltura per i progetti istitutivi di aiuti di Stato nel settore agricolo ed in quello forestale, come identificati dalla Giunta regionale in conformità agli orientamenti comunitari;
b) la Direzione regionale degli affari europei per i progetti istitutivi di aiuti di Stato nei settori diversi da quelli di cui alla lettera a).>>.

6.
All'articolo 1 della legge regionale 9/1998, il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8.Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 7 bis si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.>>.