Art. 1
(Disposizioni in materia di aucupio)
1. All'
articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, le parole <<, con precedenza per i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17, e 8 maggio 1978, n. 39>> sono soppresse e, al comma 3 del medesimo articolo 3, è soppresso il secondo periodo.
Art. 2
3. All'
articolo 7, comma 5, della legge regionale 30/1999, le parole <<, ovvero trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<da parte dell'Assemblea del Distretto medesimo>>.
5. Per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie che si avvalgono del disposto di cui al comma 4, nel contesto delle procedure di cui all'
articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999, i termini di integrazione della domanda sono prorogati al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.
6. Le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie che abbiano conseguito la conversione ai sensi dell'
articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999, con scorporo di porzioni di superficie, possono avvalersi del disposto di cui al comma 5.
9. Gli allegati B e C della
legge regionale 30/1999 sono sostituiti dagli allegati B e C riportati all'allegato A della presente legge.
10. All'
articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 30/1999, le parole <<alla delegazione dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) operante in regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle delegazioni dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) competenti per territorio>>.
11.
All'
articolo 12 bis della legge regionale 30/1999, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. La Giunta regionale provvede alla definitiva perimetrazione delle zone cinofile regionali entro un anno dall'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale dell'accordo intercorso tra i soggetti interessati, ivi compresi i proprietari delle aree e la Riserva di caccia competente per territorio, e l'ente affidatario della gestione.>>.
13.
All'
articolo 20 della legge regionale 30/1999, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. I Direttori delle Riserve di caccia e i Presidenti dei Distretti venatori sono commissariati dall'Amministrazione regionale qualora siano accertate definitivamente a loro carico dalle competenti autorità violazioni di legge, regolamentari e gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento degli organismi di appartenenza.>>.
15. All'
articolo 31, comma 1, della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, sono soppresse le parole <<ed il Direttore della medesima>>;
b) nel secondo periodo, le parole <<Il concessionario ed il consorziato dell'azienda faunistico-venatoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Direttore della Riserva di caccia, il concessionario e il consorziato dell'azienda faunistico-venatoria>>;
c) nel secondo periodo, dopo le parole <<in corso di validità>> sono aggiunte le seguenti: <<e siano accompagnati dall'invitante o da un suo delegato>>.
16.
All'
articolo 36 della legge regionale 30/1999, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimano il Presidente "pro tempore" del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di presidenza.>>.
17. All'
articolo 38, comma 3, della legge regionale 30/1999, dopo le parole <<tesserino venatorio regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, nel caso di infrazioni alla normativa venatoria che rientrino fra quelle sanzionate penalmente o nel caso di prelievo di fauna in difformità a quanto previsto dal piano annuale di abbattimento delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie. Il tesserino regionale di caccia è altresì ritirato qualora un cacciatore commetta nuovamente una infrazione che rientri tra quelle sanzionate amministrativamente o una infrazione ai regolamenti annuali di gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia.>>.
18. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al
comma 1 bis dell'articolo 36 della legge regionale 30/1999, come aggiunto dal comma 16, fanno carico all'unità previsionale di base 22.6.28.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4255 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è integrata con l'aggiunta, in fine, delle parole <<e contributi per le spese concernenti l'attività del Presidente "pro tempore" del Distretto venatorio>>.