LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 20

Modifiche alla legge regionale 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali 24/1996 e 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/09/2001
Materia:
450.01 - Caccia
450.03 - Fauna

Art. 1
 (Disposizioni in materia di aucupio)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, le parole <<, con precedenza per i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17, e 8 maggio 1978, n. 39>> sono soppresse e, al comma 3 del medesimo articolo 3, è soppresso il secondo periodo.
Art. 2
 (Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 e agli articoli 7, 10, 12 bis, 16, 20, 23, 31, 36, 38 e agli allegati B e C della legge regionale 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria)
1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, è sostituita dalla seguente:
<<g) la specie cinghiale (Sus scrofa) è cacciabile per un massimo di novanta giorni, nel periodo che intercorre dall'1 settembre al 31 dicembre, a scelta del Distretto venatorio;>>.

2. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, dopo la parola <<provvedono>> sono aggiunte le seguenti: <<, quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2>>.
3. All'articolo 7, comma 5, della legge regionale 30/1999, le parole <<, ovvero trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<da parte dell'Assemblea del Distretto medesimo>>.
4. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale 30/1999, dopo la parola <<proprietari>> sono aggiunte le seguenti: <<o conduttori>>.
5. Per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie che si avvalgono del disposto di cui al comma 4, nel contesto delle procedure di cui all'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999, i termini di integrazione della domanda sono prorogati al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.
6. Le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie che abbiano conseguito la conversione ai sensi dell'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999, con scorporo di porzioni di superficie, possono avvalersi del disposto di cui al comma 5.
7. Non possono venire concesse autorizzazioni per l'attivazione di aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 11 della legge regionale 30/1999, la cui attività si dovrebbe svolgere nei territori ricompresi nelle aree di reperimento di cui all'articolo 70 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.
8.
All'articolo 12 bis della legge regionale 30/1999, come inserito dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 13/2000, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'affidamento delle zone cinofile regionali di Premariacco e del Dandolo di Maniago, non soggette al pagamento della tassa regionale prevista dal comma 2 dell'articolo 27, deve essere effettuato da parte dell'Amministrazione regionale secondo la perimetrazione provvisoria, di cui agli allegati B e C.>>.

9. Gli allegati B e C della legge regionale 30/1999 sono sostituiti dagli allegati B e C riportati all'allegato A della presente legge.
10. All'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 30/1999, le parole <<alla delegazione dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) operante in regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle delegazioni dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) competenti per territorio>>.
11.
All'articolo 12 bis della legge regionale 30/1999, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. La Giunta regionale provvede alla definitiva perimetrazione delle zone cinofile regionali entro un anno dall'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale dell'accordo intercorso tra i soggetti interessati, ivi compresi i proprietari delle aree e la Riserva di caccia competente per territorio, e l'ente affidatario della gestione.>>.

12. All'articolo 16, comma 2, della legge regionale 30/1999, dopo le parole <<alcun provvedimento>> sono aggiunte le seguenti: <<o sospensione di termini>>.
13.
All'articolo 20 della legge regionale 30/1999, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. I Direttori delle Riserve di caccia e i Presidenti dei Distretti venatori sono commissariati dall'Amministrazione regionale qualora siano accertate definitivamente a loro carico dalle competenti autorità violazioni di legge, regolamentari e gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento degli organismi di appartenenza.>>.

14. All'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge regionale 30/1999, dopo le parole <<dall'Assessore regionale competente>> sono aggiunte le seguenti: <<o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria>>.
15. All'articolo 31, comma 1, della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, sono soppresse le parole <<ed il Direttore della medesima>>;
b) nel secondo periodo, le parole <<Il concessionario ed il consorziato dell'azienda faunistico-venatoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Direttore della Riserva di caccia, il concessionario e il consorziato dell'azienda faunistico-venatoria>>;
c) nel secondo periodo, dopo le parole <<in corso di validità>> sono aggiunte le seguenti: <<e siano accompagnati dall'invitante o da un suo delegato>>.

16.
All'articolo 36 della legge regionale 30/1999, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimano il Presidente "pro tempore" del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di presidenza.>>.

17. All'articolo 38, comma 3, della legge regionale 30/1999, dopo le parole <<tesserino venatorio regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, nel caso di infrazioni alla normativa venatoria che rientrino fra quelle sanzionate penalmente o nel caso di prelievo di fauna in difformità a quanto previsto dal piano annuale di abbattimento delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie. Il tesserino regionale di caccia è altresì ritirato qualora un cacciatore commetta nuovamente una infrazione che rientri tra quelle sanzionate amministrativamente o una infrazione ai regolamenti annuali di gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia.>>.
18. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 36 della legge regionale 30/1999, come aggiunto dal comma 16, fanno carico all'unità previsionale di base 22.6.28.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4255 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è integrata con l'aggiunta, in fine, delle parole <<e contributi per le spese concernenti l'attività del Presidente "pro tempore" del Distretto venatorio>>.
Art. 3
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.