LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 19

Modifiche della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) recante <<Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/2001
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 1
 (Modifica dei termini relativi alla soppressione delle Comunità montane e scioglimento degli organi amministrativi delle stesse)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai fini della individuazione degli Enti a cui trasferire le funzioni delle soppresse Comunità montane, ai sensi del comma 1, sono sentiti preventivamente i Sindaci dei comuni compresi nei territori delle Comunità montane stesse.>>.

3.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) è sostituito dal seguente:
<<2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli organi amministrativi delle Comunità montane sono sciolti. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina, con decorrenza dalla data di scioglimento degli organi amministrativi, di un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana, su proposta dei Sindaci dei comuni facenti parte delle rispettive Comunità montane.>>.

4.
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) è sostituito dal seguente:
<<3. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente in carica di ciascuna Comunità montana convoca una assemblea dei Sindaci entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inottemperanza, provvede alla convocazione il Presidente della Regione. L'Assemblea dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del comune più popoloso che risulti presente, designa, a maggioranza assoluta dei componenti, il soggetto da proporre in qualità di Commissario, entro e non oltre venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente detto termine, si provvede alla nomina del Commissario prescindendo dalla proposta.>>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2
 (Abrogazione di norme)
1. Gli articoli 1 e 3 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) sono abrogati.