Art. 1
(Controlli degli impianti termici)
2. È istituito, presso l'Ufficio di piano, Servizio della programmazione energetica, un tavolo di coordinamento con le Province ed i Comuni con più di quarantamila abitanti per l'attuazione omogenea delle procedure di controllo dell'esercizio e della manutenzione degli impianti di cui alla
legge 10/1991. Al tavolo di coordinamento partecipano inoltre le associazioni di categoria interessate, nonché le associazioni di tutela dei consumatori presenti in Regione ed in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 118 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.
3. Con apposite convenzioni tra le Province ed i Comuni con più di quarantamila abitanti e le associazioni di cui al comma 2 sono individuate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
4. Tali convenzioni devono prevedere:
l'esercizio dei controlli da effettuarsi da parte di figure abilitate ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
la pubblicità degli elenchi installatori e manutentori aderenti alle convenzioni;
le tariffe massime comprensive della manutenzione dell'impianto e del controllo sull'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione;
le modalità con cui sono forniti, senza oneri a carico dei proprietari, i dati necessari alla tenuta del catasto provinciale o comunale degli impianti e dei relativi controlli.
5. Le procedure eventualmente avviate dalla Province e dai Comuni con più di quarantamila abitanti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono uniformate ai contenuti del presente articolo, ferma restando la validità delle verifiche già effettuate presso i singoli impianti. Le convenzioni di cui al comma 3 individueranno le tipologie ed entità dei controlli a campione effettuati da Province e Comuni con più di quarantamila abitanti, che possono avvalersi anche di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica. (periodo dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza C. Cost. 8-24 ottobre 2001, n. 344).
6. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza C. Cost. 8-24 ottobre 2001, n. 344).