LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 18

Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/2001
Materia:
210.06 - Economia montana
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 1
 (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali)
1. Dall'entrata in vigore della presente legge l'indennizzo forfetario di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, spetta anche ai Coordinatori dei servizi sociali ed ai responsabili delle strutture operative nominati con contratto di diritto privato, se provenienti da fuori regione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 19/2001
Art. 2
 (Soppressione delle Comunità montane)
1. Le Comunità montane della Regione previste dalle attuali leggi regionali sono soppresse, con decorrenza dall'1 luglio 2000. Le relative funzioni saranno trasferite agli Enti individuati con successiva legge regionale da approvarsi entro il 29 febbraio 2000, la quale provvederà anche a disciplinare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra le Comunità montane e gli Enti interessati, nonché l'assegnazione del personale.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si provvederà alla nomina, con decorrenza 1 luglio 2000, di un Commissario liquidatore per ciascuna Comunità montana, su proposta dei Sindaci dei Comuni facenti parte delle rispettive Comunità montane.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente in carica di ciascuna Comunità montana convoca un'assemblea dei Sindaci entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inottemperanza, provvede alla convocazione il Presidente della Giunta regionale. L'Assemblea dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune più popoloso che risulti presente, designa, a maggioranza assoluta dei componenti, il soggetto da proporre in qualità di Commissario, entro e non oltre quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente detto termine, si provvede alla nomina del Commissario prescindendo dalla proposta.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 19/2001
2Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 19/2001
3Comma 2 sostituito da art. 1, comma 3, L. R. 19/2001
4Comma 3 sostituito da art. 1, comma 4, L. R. 19/2001
Art. 3
 (Modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative previste dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna)
1.
All'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna che prevedano una consistente pluralità di beneficiari, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare tramite convenzioni ad enti o società esterni all'Amministrazione stessa (Enti montani, Agemont S.p.A., Società consortili costituite ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER o istituti di credito), l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di agevolazione, ivi compresi il controllo e l'obliterazione della documentazione di spesa, nonché l'accertamento della realizzazione delle iniziative. I costi relativi alle convenzioni di cui sopra, fanno carico al Fondo regionale per lo sviluppo della montagna; sono fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.>>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 19/2001