LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 18

Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/2001
Materia:
210.06 - Economia montana
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 19/2001
Art. 2
 (Soppressione delle Comunità montane)
1. Le Comunità montane della Regione previste dalle attuali leggi regionali sono soppresse, con decorrenza dall'1 aprile 2003. Le relative funzioni saranno trasferite agli Enti individuati con successiva legge regionale da approvarsi entro il 28 febbraio 2002, la quale provvederà anche a disciplinare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra le Comunità montane e gli Enti interessati, nonché l'assegnazione del personale.
1 bis. Ai fini della individuazione degli Enti a cui trasferire le funzioni delle soppresse Comunità montane, ai sensi del comma 1, sono sentiti preventivamente i Sindaci dei comuni compresi nei territori delle Comunità montane stesse.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli organi amministrativi delle Comunità montane sono sciolti. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina, con decorrenza dalla data di scioglimento degli organi amministrativi, di un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana, su proposta dei Sindaci dei comuni facenti parte delle rispettive Comunità montane.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente in carica di ciascuna Comunità montana convoca una assemblea dei Sindaci entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inottemperanza, provvede alla convocazione il Presidente della Regione. L'Assemblea dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del comune più popoloso che risulti presente, designa, a maggioranza assoluta dei componenti, il soggetto da proporre in qualità di Commissario, entro e non oltre venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente detto termine, si provvede alla nomina del Commissario prescindendo dalla proposta.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 19/2001
2Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 19/2001
3Comma 2 sostituito da art. 1, comma 3, L. R. 19/2001
4Comma 3 sostituito da art. 1, comma 4, L. R. 19/2001
5Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 15/2002
6Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 33/2002
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 19/2001