Art. 2
(Disposizioni urgenti in materia di personale ed organizzazione degli uffici)
1. Con il presente articolo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia definisce nuovi criteri di organizzazione dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli Enti regionali, finalizzati al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, avviando un processo di ampia delegificazione ai fini dello snellimento delle procedure per un adeguato e più rapido adattamento alle esigenze dell'attività amministrativa della Regione alla comunità regionale.
2. Nell'ambito del principio della separazione dei compiti, si provvede a una migliore e più chiara definizione di quelli riferibili, rispettivamente, al controllo e indirizzo politico e alla attuazione e gestione amministrativa, prevedendo specifici momenti di verifica e valutazione dell'attività della dirigenza e della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite dalla Giunta regionale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo perseguono il fine di delineare una Regione sempre più orientata a compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione e a una progressiva dismissione di quelli connessi alla gestione e all'amministrazione diretta da trasferirsi o delegarsi agli Enti locali, con conseguente progressiva riduzione dell'organico regionale.
5.
All'
articolo 6 della legge regionale 18/1996, il comma 1, come sostituito dall'
articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000, è sostituito dal seguente:
<<1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo periodicamente e comunque ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. Ad essa spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) l'individuazione e la ripartizione fra le strutture delle risorse umane, materiali ed economico - finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché le scelte di gestione delle risorse finanziarie;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni e atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni.>>.
7.
All'
articolo 6 della legge regionale 18/1996, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate, per verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.>>.
8. In attuazione dei principi e dei criteri enunciati ai commi 1, 2 e 3 l'Amministrazione regionale provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale che comporti una riduzione rispetto all'attuale non inferiore al 10 per cento. In correlazione al riassetto dell'apparato regionale e all'avvio del processo di trasferimento e delega di funzioni agli Enti locali, l'Amministrazione regionale provvede, entro il 30 giugno 2001, a una ulteriore riduzione dell'organico del ruolo unico regionale non inferiore al 10 per cento.
9. La Regione si dota di un sistema di controllo interno di gestione, diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di migliorare l'attività di programmazione e di gestione e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
10. Le modalità operative del sistema di controllo di gestione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale.
11. All'
articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/1996, dopo le parole <<sistema organizzativo regionale>>, sono aggiunte le seguenti: <<, curando in particolare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti regionali, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato>>.
12. All'
articolo 3 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:a)le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali e di progressione di carriera;c)la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego regionale e altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.>>;
b)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. È definita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, la dotazione organica, suddivisa per qualifiche e profili professionali, nonché la determinazione del contingente del personale, distinto per qualifiche e profili professionali, spettante alle Direzioni regionali, ai Servizi autonomi e agli Enti regionali, nonché la loro consistenza complessiva.
1 ter. Sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, ovvero con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in base alle rispettive competenze riservate dalla legge:
a)gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
b)i criteri generali di organizzazione degli uffici;
c)il numero, la denominazione e la composizione dei Dipartimenti.>>.
13.
Dopo l'
articolo 3 della legge regionale 18/1996, è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
(Principi e criteri di organizzazione)
1. Le deliberazioni di cui all'articolo 3 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
a)funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b)organizzazione degli uffici per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, eliminando le duplicazioni funzionali;
c)ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali relative all'organizzazione interna degli uffici e alla gestione dei rapporti di lavoro;
d)collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
e)garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
f)armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui all'articolo 3 sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili, espressamente indicate dalle medesime.>>.
15.
L'
articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 1/2000, è sostituito dal seguente:
<<Art. 29
1. Sono strutture stabili quelle che assolvono a esigenze organizzatorie primarie, fondamentali e continue.
2. Le unità organizzative stabili di livello direzionale sono costituite dalle Direzioni regionali e dai Servizi.
3. L'istituzione, modificazione e soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività sono disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. L'eventuale istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore è disposta, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello inferiore del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le strutture stabili di livello inferiore possono essere previste per esigenze permanenti di subarticolazione, ovvero di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive, ovvero a supporto dei direttori regionali. Per ciascuna di esse devono essere individuati l'organico e il livello di coordinamento.>>.
16. All'
articolo 58 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'
articolo 9, comma 1, della legge regionale 1/2000, sono apportate le seguenti modifiche:
a)al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a)determinazione della dotazione organica delle qualifiche funzionali e dei singoli profili professionali;>>;
b)al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
<<d bis)istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al Servizio;
d ter)istituzione, modificazione e soppressione di strutture organizzative periferiche diverse da quelle di cui alla lettera d bis).>>.
19. Qualora i termini di cui al comma 18 decorrano infruttuosamente, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale entro sette giorni dalla decorrenza dei termini. Qualora non vi sia alcuna comunicazione formale delle ragioni attinenti al mancato rispetto dei termini di cui al comma 18, la
legge regionale 7/1988 si intende priva di efficacia, con esclusione degli articoli dal 20 al 27 della medesima
legge regionale 7/1988.
20.
L'
articolo 47 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 47
(Articolazione della dirigenza)
1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica funzionale e su più profili professionali.
2. Nell'ambito della qualifica funzionale di cui al comma 1 sono previsti i seguenti incarichi:
a)direttore regionale, direttore di Ente regionale;
b)direttore di Servizio o di struttura equiparata a Servizio, direttore di Servizio autonomo, dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, dirigente con funzioni ispettive.
4. Al fine di conseguire il necessario coordinamento delle attività delle strutture direzionali nell'ambito dei singoli dipartimenti, la Giunta regionale può assegnare le funzioni di coordinatore del dipartimento ad un dirigente con incarico di direttore regionale. Il coordinatore del dipartimento, in aggiunta ai compiti derivanti dall'incarico di direttore regionale, sovrintende e coordina le attività di attuazione dei programmi secondo le direttive generali impartite dalla Giunta regionale, con riferimento alle aree omogenee interessate dalle politiche di intervento regionale, onde corrispondere alle esigenze di funzionalità dell'apparato e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. A tali fini i coordinatori dei dipartimenti curano, in particolare, il coordinamento attuativo dei progetti elaborati in sede settoriale.
5. Il coordinatore del dipartimento, al fine di assicurare l'indirizzo unitario programmatorio, legislativo ed amministrativo-gestionale, nonché la costante informazione con riguardo alle materie aggregate all'interno di ciascun dipartimento, provvede in particolare a:
a)svolgere all'interno del dipartimento funzioni di impulso e proposta per l'attuazione delle direttive della Giunta regionale;
b)convocare periodicamente i direttori delle strutture facenti parte del dipartimento, al fine di esaminare e coordinare gli atti di rispettiva competenza per l'attuazione delle politiche di intervento regionale nelle singole aree omogenee afferenti al dipartimento medesimo;
c)esercitare funzioni sostitutive sugli atti dei direttori delle singole Direzioni regionali.
6. La Giunta regionale stabilisce le modalità del coordinamento interdipartimentale al fine di garantire l'organicità dell'azione amministrativa sotto il profilo ordinamentale, gestionale e finanziario.
7. In relazione alle maggiori funzioni attribuite la Giunta regionale, in attesa delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva, può attribuire al coordinatore del dipartimento un'indennità più elevata rispetto a quelle spettanti in relazione all'incarico di direttore regionale.
8. Il numero degli incarichi di cui al comma 2 è stabilito con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ter.>>.
21.
L'
articolo 48 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'
articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/2000, è sostituito dal seguente:
<<Art. 48
(Incarichi di funzioni e attribuzioni dirigenziali)
1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti a personale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta in precedenza nell'ambito dell'Amministrazione regionale. Per l'attribuzione dell'incarico di direttore regionale e di Ente regionale è richiesta, altresì, un'anzianità di almeno quattro anni nella qualifica funzionale di dirigente nel corso dei quali siano state effettivamente esercitate, per un periodo di almeno quattro anni, le funzioni dirigenziali.
2. Gli incarichi sono attribuiti per la durata di tre anni e sono rinnovabili e revocabili. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi si provvede con deliberazione della Giunta regionale; qualora si tratti degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), ad eccezione di quello di direttore di Servizio autonomo, la Giunta regionale procede, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, sentito il direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico, nonché il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di Segretario generale e Vicesegretari generali del Consiglio regionale si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo; al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), presso la Segreteria generale del Consiglio regionale si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, sentito il Segretario generale.
3. Qualora la Giunta regionale non intenda confermare gli incarichi conferiti a dipendenti regionali può provvedere, entro la scadenza degli incarichi medesimi, a conferire agli interessati un altro incarico tra quelli di cui all'articolo 47, comma 2. Qualora, alla data di scadenza di un incarico conferito a un dipendente regionale ai sensi dell'articolo 47, comma 2, la Giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l'incarico medesimo è prorogato fino a quando non si sia provveduto ai sensi del comma 4.
4. Gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, possono essere revocati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione della Giunta regionale. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati. In sede di prima applicazione il termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, possono essere conferiti, con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di unità pari al 15 per cento dei posti previsti, rispettivamente, per gli incarichi di cui alla lettera a) e per quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti i suddetti incarichi. Per detti incarichi trova applicazione il comma 4.
6. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.>>.
23.
I commi 1, 2 e 3 dell'
articolo 49 della legge regionale 18/1996 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. La Giunta regionale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all'articolo 48, comma 1, sentito il direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo competente, nonché il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, alla nomina dei sostituti dei direttori regionali preposti ad una struttura e dei direttori degli Enti regionali, nonché dei sostituti dei direttori di Servizio e dei direttori di Servizio autonomo, in caso di assenza, impedimento e vacanza. Gli incarichi di sostituto presso la Segreteria generale del Consiglio regionale sono attribuiti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, su proposta del Segretario generale.
2. I sostituti dei direttori regionali o di Ente regionale sono individuati tra i dirigenti in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.
3. I sostituti dei direttori di Servizio e di Servizio autonomo sono individuati tra il personale con qualifica di funzionario o equiparato in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.>>.
24.
L'
articolo 56 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 56
(Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti)
1. La Giunta regionale valuta le prestazioni professionali dei dirigenti in sede di verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tal fine si avvale degli elementi di riscontro e degli strumenti operativi anche esterni previsti dall'articolo 6, comma 2.>>.
27. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 31 e nelle more di un'eventuale stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo, ferma restando l'unicità della qualifica funzionale, i dirigenti di cui al comma 26 sono collocati nell'Albo nei seguenti raggruppamenti:
a)raggruppamento comprendente i seguenti dirigenti:
1)i direttori regionali e di Ente regionale;
b)raggruppamento comprendente i seguenti dirigenti:
1)i dirigenti di cui alla lettera a);
2)i direttori di Servizio o di struttura equiparata a Servizio, i direttori di Servizio autonomo, i dirigenti con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, i dirigenti con funzioni ispettive, i dirigenti di staff;
c)raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alle lettere a) e b), che non siano stati confermati o comunque privi di incarico a seguito di motivi organizzativi dell'Amministrazione regionale;
d)raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alle lettere a) e b), che non abbiano raggiunto i risultati per causa a loro imputabile o che siano incorsi in violazioni gravi e ricorrenti dei doveri d'ufficio.
28. I dirigenti di cui al comma 27, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni. Durante il periodo di disponibilità i dirigenti rimangono a disposizione dell'Amministrazione regionale al fine della copertura di incarichi di cui all'
articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, nonché per incarichi presso altre Amministrazioni che lo richiedano. Per il periodo di disponibilità compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi già conferiti. Qualora venga attribuito un incarico per il quale sia previsto un trattamento inferiore a quello precedentemente goduto, il trattamento economico non può comunque essere ridotto oltre il 20 per cento. Decorsi due anni senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'
articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, lo stesso viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. Decorsi due anni in mobilità senza che abbia preso servizio presso l'Amministrazione regionale, ovvero presso altre Amministrazioni pubbliche, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.
29. I dirigenti di cui al comma 27, lettera d), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di un anno. Durante il periodo di disponibilità, al dirigente, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico in godimento per la qualifica, esclusi i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorso un anno senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'
articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, lo stesso viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. L'eventuale indennità connessa all'incarico attribuito è quella prevista in relazione all'incarico conferito. Decorsi due anni in mobilità senza che abbia preso servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.
31. Con successivo regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di tenuta e di aggiornamento dei predetti albi ed elenchi articolati in modo da garantire la necessaria specificità tecnica degli iscritti; con il medesimo regolamento è altresì stabilita, nelle more della contrattazione collettiva, una disciplina relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dirigenziale nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di salvaguardare i trattamenti previdenziali e di quiescenza vigenti, resta fermo comunque che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'
articolo 100 della legge regionale 18/1996 si applicano anche alle fattispecie verificatesi successivamente alla data di entrata in vigore di quest'ultima, previo recupero contributivo a carico dei lavoratori fino al raggiungimento del requisito temporale influente, come previsto dalla normativa richiamata.
32. Qualora il termine di sei mesi di cui al comma 31 non venga rispettato, la Giunta regionale è tenuta a riferire sulle cause alla competente Commissione consiliare.
33. La Presidenza della Giunta regionale cura la tenuta di una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali dei singoli dirigenti, al fine di promuovere l'interscambio professionale degli stessi.
35.
L'
articolo 1 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
(Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali assunti presso altre pubbliche Amministrazioni o in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione)
1. I dipendenti del ruolo unico regionale assunti con contratto a tempo determinato presso qualsiasi pubblica Amministrazione o in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione sono collocati in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.>>.
36. Al personale di cui all'
articolo 32, comma 4, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, promosso ai sensi degli articoli 13 e 14 della
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, è attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'
articolo 25 della legge regionale 18/1996 con la decorrenza indicata dal medesimo
articolo 32, comma 4, della legge regionale 31/1997. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella "B" allegata alla
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data del passaggio.
38. Il salario individuale di anzianità in corso di maturazione alla data di conseguimento della qualifica superiore viene attribuito al personale indicato ai commi 36 e 37 con decorrenza ed effetto dal giorno successivo a quello di compimento del relativo biennio rapportando i relativi importi annui lordi individuati con riferimento alla tabella "C" allegata alla
legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data di maturazione, ai mesi o frazioni superiori ai quindici giorni, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti anticipati per nascita o adozione di figli.
40. Nelle more della completa copertura dei posti d'organico della qualifica funzionale di segretario, profilo professionale segretario tavolare e della qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di conservatore del libro fondiario e in deroga all'
articolo 9 della legge regionale 18/1996, i dipendenti con qualifica di segretario e di consigliere di profilo diverso da segretario tavolare e da conservatore del libro fondiario svolgono in via continuativa, per tutto il periodo di assegnazione agli uffici tavolari, i compiti specifici propri rispettivamente del profilo professionale di segretario tavolare e di conservatore del libro fondiario, con possibilità per i consiglieri di esercizio delle funzioni di cancelliere ai sensi dell'
articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469.
41. I funzionari o i dirigenti che operano nell'ambito degli uffici tavolari, a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, sono equiparati ad ogni effetto di legge o di regolamento a conservatori del libro fondiario, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cancelliere a termini dell'
articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 469/1987.
42. Nell'ambito della disciplina normativa di riforma del libro fondiario, sono individuate le modalità di cambiamento di profilo professionale del personale di cui al comma 40. Il cambiamento di profilo può avvenire su domanda dell'interessato sulla base del possesso di una determinata anzianità di servizio, con particolare riferimento al periodo lavorativo prestato presso il Servizio del libro fondiario, e di professionalità acquisita anche a seguito di partecipazione a specifici corsi di formazione.
43. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato possono avvenire mediante:
a)avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti presso gli uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego;
b)utilizzo di graduatorie già esistenti di concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali.
44. Per sopperire alle esigenze di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nei casi previsti da disposizioni legislative o contrattuali regionali vigenti, l'Amministrazione regionale può ricorrere al lavoro interinale di cui alla
legge 24 giugno 1997, n. 196.
45. I rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato sono regolati da apposito disciplinare emanato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale nel rispetto delle esigenze di snellimento delle procedure e reperimento di risorse qualitativamente elevate.
46. In sede di prima attuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, possono continuare ad essere utilizzate, ai fini delle assunzioni, le graduatorie già predisposte ai sensi dell'
articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e scadute il 31 dicembre 2000. Ai fini delle assunzioni in sostituzione di dipendenti con profilo professionale di segretario didattico e consigliere didattico, si fa riferimento, rispettivamente, alle graduatorie per il profilo professionale di segretario amministrativo e di consigliere giuridico-amministrativo-legale.
47. In relazione al disposto di cui ai precedenti commi 43, 44, 45 e 46 la denominazione del capitolo 550 del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001, va modificata con l'inserimento, dopo le parole <<contratti regolati dalle norme sull'impiego privato,>> delle parole <<nonché a quello assunto con le modalità previste dalla
legge 196/1997,>>.
49.
All'
articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Il segretario particolare del Presidente del Consiglio regionale e gli addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e con qualifica non superiore, rispettivamente, a quella di funzionario ed a quella di consigliere, tra persone estranee alla pubblica Amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso mediante pubblico concorso alle qualifiche funzionali di assunzione. Nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva, del trattamento economico spettante al personale assegnato alle segreterie particolari, al segretario particolare e agli addetti di segreteria, assunti ai sensi del presente comma, spetta lo stipendio iniziale annuo loro previsto per il personale regionale con qualifica funzionale corrispondente a quella di assunzione, nonché un'indennità mensile lorda pari rispettivamente a quella di cui all'
articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981 e a quella di cui all'articolo 110, sesto comma, della medesima legge regionale.>>.
50.
L'
articolo 198 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<<Art. 198
1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di un ufficio di segreteria composto dal segretario particolare, con qualifica funzionale non inferiore a segretario, che ne è responsabile, e da tre dipendenti con qualifica funzionale non superiore a consigliere.
2. Gli Assessori regionali si avvalgono, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di uffici di segreteria composti dal segretario particolare, con qualifica funzionale non inferiore a segretario, che ne è responsabile, e da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a consigliere.
3. Gli Assessori regionali preposti a tre o più strutture di livello direzionale possono avvalersi, altresì, di una ulteriore unità di personale addetto agli uffici di segreteria con qualifica funzionale non superiore a consigliere.
4. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare o addetto di segreteria comporta la revoca di ogni altro incarico di direzione o coordinamento conferito presso l'Amministrazione regionale. Il segretario particolare svolge, con riferimento all'organizzazione e gestione dell'ufficio di segreteria, i medesimi compiti del coordinatore di struttura stabile di livello inferiore al Servizio.
5. Il segretario particolare e gli addetti di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione oppure, in posizione di comando, fra dipendenti, aventi qualifiche equiparate, dello Stato o di altri Enti pubblici; gli eventuali comandi possono essere disposti anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui all'
articolo 45 della legge regionale 53/1981. Il segretario particolare può essere altresì assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato, tra persone estranee alla pubblica Amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle qualifiche funzionali di segretario, consigliere o dirigente.
6. Il personale in posizione di comando ai sensi del comma 5 è collocato in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico.
7. Per la disamina di particolari tematiche nell'ottica del conseguimento di specifici obiettivi, nonché per lo svolgimento di funzioni di analisi del grado di efficienza e di efficacia delle strutture amministrative di competenza, possono essere stipulate dall'Ufficio di piano, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o degli Assessori regionali, apposite convenzioni, di durata non superiore ad un anno, con esperti di provata qualificazione professionale per aver operato in settori pubblici o privati attinenti all'incarico di consulenza, da almeno cinque anni quali dirigenti, docenti universitari ovvero liberi professionisti.
8. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono, ciascuno, di un autista di rappresentanza.
9. In sede di contrattazione collettiva è disciplinato il trattamento economico spettante al personale degli uffici di segreteria. Nelle more di detta disciplina continua a trovare applicazione, per il personale regionale e per quello in posizione di comando, la vigente normativa regionale, fatta eccezione per il personale con qualifica di dirigente nel qual caso in luogo dell'indennità di cui all'
articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981, è corrisposta un'indennità di importo pari alla somma di quelle previste per i dirigenti di cui all'
articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, privi di responsabilità di struttura; al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per le qualifiche, rispettivamente, di segretario, consigliere e dirigente nonché un'indennità mensile lorda pari, per le qualifiche di segretario e consigliere, a quella di cui all'
articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981, e per la qualifica di dirigente, a quelle previste per i dirigenti di cui all'
articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, privi di responsabilità di struttura.