LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/03/2001
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 1
 (Rinvii al decreto legislativo 490/1999, in materia di beni culturali e ambientali)
1. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, le parole <<articolo 1 bis del DL 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490>>.
6. All'articolo 45, comma 6, della legge regionale 52/1991, le parole <<alla legge 29 giugno 1939, n. 1497>> sono sostituite dalle seguenti: <<al titolo II del decreto legislativo 490/1999>> e le parole <<alla legge 1 giugno 1939, n. 1089>> sono sostituite dalle seguenti: <<al titolo I del decreto legislativo 490/1999>>.
13. All'articolo 103, comma 4, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 51, comma 3, della legge regionale 34/1997, le parole <<dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n.1497,>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal decreto legislativo 490/1999>>.
14. All'articolo 104, comma 5, della legge regionale 52/1991, le parole <<delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497>> sono sostituite dalle seguenti: <<del decreto legislativo 490/1999>>.
17. All'articolo 107, comma 2 bis, della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 54, comma 2, della legge regionale 34/1997, le parole <<della legge 29 giugno 1939, n. 1497>> sono sostituite dalle seguenti: <<del titolo II del decreto legislativo 490/1999>> e le parole <<dalla medesima legge 29 giugno 1939, n. 1497>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal medesimo titolo II del decreto legislativo 490/1999>>.
18. All'alinea del comma 1 dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 31, della legge regionale 13/1998, le parole <<degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431>> sono sostituite dalle seguenti: <<del titolo II del decreto legislativo 490/1999>>.
19. All'articolo 131, comma 1, lettera g), della legge regionale 52/1991, le parole <<articolo 8 della legge 1497/1939>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 490/1999>> e le parole <<degli articoli 1 e 2 della legge 1497/1939, e dell'articolo 82, quinto comma, del DPR 616/1977>> sono sostituite dalle seguenti: <<del titolo II del decreto legislativo 490/1999>>.
25. All'alinea del comma 11 dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, le parole <<e delle località sottoposti al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/1939, e delle zone elencate al quinto comma dell'articolo 82 del DPR 616/1977>> sono sostituite dalle seguenti: <<tutelati ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999>>.
26. All'alinea del comma 12 dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, le parole <<zone elencate al quinto comma dell'articolo 82 del DPR 616/1977>> sono sostituite dalle seguenti: <<zone elencate all'articolo 146, comma 1, del decreto legislativo 490/1999>>.
29. All'articolo 134, comma 1, della legge regionale 52/1991, le parole <<articolo 82, terzo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 145 del decreto legislativo 490/1999>> e le parole <<articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 139 del decreto legislativo 490/1999>>.
30. All'articolo 135, comma 1, della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 19/1992, le parole <<vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497>> sono sostituite dalle seguenti: <<vincolo paesaggistico di cui al titolo II del decreto legislativo 490/1999>>.
37. All'articolo 139, comma 1, della legge regionale 52/1991, le parole <<zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616>> sono sostituite dalle seguenti: <<zone elencate all'articolo 146, comma 1, del decreto legislativo 490/1999>> e le parole <<dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con RD 3 giugno 1940, n. 1357>> sono sostituite dalle parole <<dal titolo II del decreto legislativo 490/1999 e dal relativo regolamento di attuazione>>.
Art. 2
 (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 52/1991, in materia di adozione e approvazione del Piano regolatore generale comunale)
1.
All'articolo 32 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 2, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dall'articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
<<8 bis. Ferma restando la disposizione di cui al comma 9, la Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 8, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), nonché per le parti in cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve.>>.

2.
All'articolo 32 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
<<9 bis. Nei procedimenti di cui ai commi 4 e 9 trovano applicazione i capi I e II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.>>.

Art. 3
 (Integrazioni alla legge regionale 52/1991, in materia di disciplina delle attività estrattive)
1.
Dopo l'articolo 41 della legge regionale 52/1991, è inserito il seguente:
<<Art. 41 bis
 (Disposizioni particolari per la disciplina delle attività estrattive)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale, non rientra tra i contenuti degli strumenti urbanistici comunali la fissazione di modalità o limiti di attuazione o gestione in materia di attività estrattive, ricadenti nelle competenze autorizzatorie previste dalla vigente normativa di settore.
Le previsioni degli strumenti urbanistici in contrasto con il comma 1 non hanno efficacia.>>.


Art. 4
 (Modifica all'articolo 72 della legge regionale 52/1991, in materia di nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica)
1. All'articolo 72, comma 1, della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 13, della legge regionale 13/1998, la lettera s) è sostituita dalla seguente:
<<s) parcheggi di pertinenza dell'unità immobiliare, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica della stessa, di cui all'articolo 88, o in altra area avente la stessa destinazione di zona, purché la distanza non superi il raggio di cinquecento metri; il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari.>>.

Art. 5
 (Modifica all'articolo 75 della legge regionale 52/1991, in materia di mutamento di destinazione d'uso degli immobili)
1.
Il comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 34/1997, è sostituito dal seguente:
<<1. Si ha mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità stessa o per più di 50 metri quadrati.>>.

Art. 6
 (Integrazione all'articolo 78 bis della legge regionale 52/1991, in materia di opere comunali)
1.
All'articolo 78 bis della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione sostituiscono il certificato di abitabilità o di agibilità.>>.

Art. 7
 (Modifiche agli articoli 82, 131 e 133 della legge regionale 52/1991, in materia di Commissione edilizia)
1.
All'articolo 82 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 22, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Il parere della Commissione edilizia non è obbligatorio allorché il Consiglio comunale con deliberazione ritenga tale organo non indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione comunale.>>.

2.
All'articolo 131 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 31, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dall'articolo 1, commi da 18 a 28, nonché dagli articoli 7, 14, 15 e 16 della presente legge, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
<<10 bis. In relazione all'articolo 82, comma 1 bis, la Commissione edilizia integrata è organo indispensabile per l'esercizio delle funzioni comunali in materia paesaggistica.>>.

3. All'articolo 133, comma 1, della legge regionale 52/1991, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, o per l'istituzione della Commissione edilizia, nella cui composizione figura la presenza dei suddetti membri esperti>>.
Art. 8
 (Modifiche all'articolo 104 della legge regionale 52/1991, in materia di interventi eseguiti senza autorizzazione)
1.
Il comma 1 dell'articolo 104 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 1/2000, è sostituito dal seguente:
<<1. L'esecuzione di interventi, nonché la modifica di destinazione d'uso attuata senza opere, in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa, comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche, dichiarate di carattere eccezionale, la sanzione non è dovuta.>>.

Art. 9
 (Modifica all'articolo 105 della legge regionale 52/1991, in materia di interventi eseguiti senza denuncia o invio al Comune delle planimetrie catastali)
1.
Il comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 53, comma 1, della legge regionale 34/1997, è sostituito dal seguente:
<<1. L'esecuzione di opere in assenza o in difformità della denuncia, di cui all'articolo 80, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti e, comunque, in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.>>.

Art. 10
 (Modifiche all'articolo 101 della legge regionale 52/1991, in materia di sanzioni urbanistiche per interventi eseguiti in assenza di concessione edilizia, in totale difformità o con variazioni essenziali)
2.
Il comma 12 ter dell'articolo 101 della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 50, comma 2, della legge regionale 34/1997, è sostituito dal seguente:
<<12 ter. Qualora gli interventi ricadano in area vincolata, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999, il Sindaco, al fine dell'emissione dell'ingiunzione di cui al comma 2, intima al responsabile dell'abuso di presentare entro congruo termine il progetto di ripristino.>>.

Art. 11
 (Sostituzione dell'articolo 124 della legge regionale 52/1991, in materia di revisione degli indirizzi e criteri metodologici del Piano urbanistico regionale generale)
1.
L'articolo 124 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:
<<Art. 124
 (Revisione degli indirizzi e criteri metodologici del Piano urbanistico regionale generale)
1. In attesa dell'approvazione del PTRG, avuto riguardo alla dinamica socio-economica in atto nel Friuli-Venezia Giulia e alle mutate disposizioni di legge, l'Amministrazione regionale, in presenza di rilevanti interessi anche di tutela ambientale, provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su parere della Commissione consiliare competente, alla revisione degli indirizzi e criteri metodologici del Piano urbanistico regionale generale, ivi compresi quelli relativi agli standard urbanistici per servizi e impianti pubblici, da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato e al necessario conseguente adeguamento dei contenuti delle norme di attuazione.
2. La revisione è adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, di concerto, quando riguardi aspetti di settore, con gli Assessori regionali competenti. La Commissione consiliare competente si esprime sulla revisione adottata entro novanta giorni dalla sua ricezione, scaduti i quali si prescinde dal suo parere.
3. La revisione adottata è inoltre pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione le Province, i Comuni, le istituzioni e i cittadini possono far pervenire al Presidente della Giunta regionale il proprio parere.
4. Il Presidente della Giunta regionale approva la revisione, su conforme deliberazione della Giunta stessa, con le eventuali modifiche apportate a seguito del parere della Commissione consiliare e degli altri enti e cittadini. Il decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.>>.

Art. 12
 (Norma transitoria)
1. Il procedimento di revisione degli standard urbanistici regionali già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge è concluso ai sensi dell'articolo 124 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 11, prescindendo dalla forma di pubblicità e dalla eventuale fase consultiva previste al comma 3 del medesimo articolo 124.
Art. 13
 (Sostituzione dell'articolo 128 della legge regionale 52/1991, in materia di Piani regolatori generali intercomunali)
1.
L'articolo 128 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 16/1996, è sostituito dal seguente:
<<Art. 128
 (Piani regolatori generali intercomunali)
1. Al fine del coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico, fra i Comuni di rilevanza regionale e sovracomunale, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres., pubblicato nel Supplemento straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 15 maggio 1995, sono individuati quelli che, con i Comuni contermini, si dotano di Piano regolatore generale intercomunale (PRGI). I Comuni contermini possono anche non essere compresi nell'allegato A del DPGR 20 aprile 1995, n. 0126/Pres..
2. L'individuazione di cui al comma 1 deve definire una adeguata continuità territoriale e viene approvata dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale, sezione prima, su richiesta dei Comuni interessati. I Comuni indicano concordemente il Comune tenuto alla redazione del Piano e la ripartizione delle spese.
3. Oltre ai Comuni individuati ai sensi dei commi 1 e 2, possono dotarsi di PRGI i Comuni, purché contermini, che si costituiscono in Unione di Comuni.
4. Il progetto di PRGI e di variante, da assumersi ai sensi dell'articolo 32, è adottato dai Consigli comunali dei Comuni interessati in riunione disgiunta. Le osservazioni e opposizioni sono presentate ai Comuni secondo la competenza territoriale; su di esse i Comuni si pronunciano autonomamente.
5. Le varianti al PRGI di cui all'articolo 32 bis sono di competenza dei singoli Comuni.
6. Per quanto non previsto trova applicazione il titolo IV, capo I.>>.

Art. 14
 (Modifiche alla legge regionale 52/1991, in materia di protezione delle bellezze naturali)
1.
La rubrica del titolo X della legge regionale 52/1991 è sostituita dalla seguente:
 <<Disposizioni in materia di protezione delle bellezze naturali>>.

2.
Al titolo X della legge regionale 52/1991, dopo l'articolo 130 bis, è inserito il seguente:
<<Art. 130 ter
 (Finalità)
1. Il presente titolo disciplina le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, in materia di protezione delle bellezze naturali, di cui al titolo II del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 490/1999.>>.

3.
Dopo l'articolo 130 ter della legge regionale 52/1991 è inserito il seguente:
<<Art. 130 quater
 (Individuazione degli organi competenti in materia paesaggistica)
1. Le funzioni regionali in materia paesaggistica, che non sono specificatamente regolate, sono esercitate dalla Giunta regionale.>>.

4.
Dopo l'articolo 130 quater della legge regionale 52/1991 è inserito il seguente:
<<Art. 130 quinquies
 (Funzioni paesaggistiche della sezione prima del Comitato tecnico regionale)
1. La funzione consultiva per l'esercizio delle competenze regionali in materia di protezione delle bellezze naturali è esercitata dalla sezione prima del Comitato tecnico regionale.
2. Per l'esame delle proposte di vincolo la sezione prima del Comitato tecnico regionale è integrata dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato.>>.

5.
Dopo l'articolo 130 quinquies della legge regionale 52/1991 è inserito il seguente:
<<Art. 130 sexies
 (Elenchi dei beni e delle località soggetti a tutela)
1. Gli elenchi dei beni e delle località di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 490/1999, distinti a seconda che comprendano i beni indicati alle lettere a) e b) o le località indicate alle lettere c) e d) del medesimo articolo 139, comma 1, predisposti dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale, sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale, sezione prima.
2. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e agli albi di tutti i Comuni interessati per un periodo di tre mesi; gli elenchi e le relative planimetrie sono depositati presso gli uffici comunali a libera visione del pubblico. Della deliberazione e delle pubblicazioni degli elenchi è data notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
3. La deliberazione della Giunta regionale, relativa agli elenchi dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 490/1999, è notificata ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili.
4. Entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di cui al comma 3 e dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione di cui al comma 2, i proprietari, possessori e detentori comunque interessati possono proporre opposizione alla Giunta regionale, la quale decide entro sessanta giorni.
5. Gli elenchi approvati, successivamente alla deliberazione di cui al comma 4, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i Comuni interessati. Copia dell'elenco e delle relative planimetrie resta depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali.
7. Successivamente alla deliberazione di cui al comma 4, la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139 del decreto legislativo 490/1999 viene trascritta nei registri immobiliari.>>.

6.
All'articolo 131 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
<<8 bis. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole del Comune sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.>>.

7. All'articolo 141, comma 2, della legge regionale 52/1991, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:
<<l bis) la legge regionale 13 maggio 1988, n. 29;>>.

Art. 15
 (Modifiche all'articolo 131 della legge regionale 52/1991, in materia di autorizzazione paesaggistica)
1. All'articolo 131, comma 11, della legge regionale 52/1991, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
<<a bis) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di conservazione tipologica, di restauro e le opere interne, che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;>>.

Art. 16
 (Modifiche all'articolo 131 della legge regionale 52/1991, in materia di vincolo paesaggistico)
1. All'articolo 131, comma 12, della legge regionale 52/1991, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) gli interventi da attuarsi nei territori, che, alla data del 6 settembre 1985:
1) erano delimitati dagli strumenti urbanistici comunali come zone omogenee A o B;
2) erano contigui ai territori di cui al numero 1) ed erano interessati da servizi e attrezzature collettive già realizzati;>>.

2.
All'articolo 131 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
<<12 bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7, i responsabili comunali dei procedimenti urbanistici provvedono ad individuare i territori di cui al comma 12, lettera a); copia della delimitazione è inviata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale. Nelle zone A e B e in quelle contigue destinate a servizi e ad attrezzature collettive, delimitate successivamente alla data del 6 settembre 1985, restano valide le concessioni edilizie già rilasciate e per le quali i lavori siano stati iniziati alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7.>>.

Art. 17
 (Modifica all'articolo 132 della legge regionale 52/1991, in materia di autorizzazioni paesaggistiche per opere statali)
1.
All'articolo 132 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 60, comma 1, della legge regionale 34/1997, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Qualora la richiesta di autorizzazione paesaggistica riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni ed enti pubblici, rimangono di competenza regionale esclusivamente le opere soggette ad accertamento di conformità urbanistica o a denuncia ai sensi dell'articolo 89, fermo restando per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il potere del Ministro competente di rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformità dalla decisione regionale.>>.

Art. 18
 (Modifiche all'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, in materia di applicazione delle sanzioni paesaggistiche)
1.
All'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 34/1997, e ulteriormente modificato dall'articolo 1, commi da 33 a 36 della presente legge, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Per la determinazione dell'indennità pecuniaria, di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999, l'ammontare del danno arrecato equivale al costo degli interventi di ripristino degli immobili e delle aree manomessi, e quello del profitto conseguito, per la parte rapportata alle sole modificazioni immobiliari, corrisponde al 3 per cento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi abusivi.
2. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione il valore venale dell'immobile, di cui al comma 1, è determinato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.>>.

2.
All'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Nell'ipotesi di accertamento di mancanza di danno ambientale per interventi eseguiti in assenza dell'autorizzazione emessa ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 490/1999, va applicata la sanzione pecuniaria pari al profitto conseguito, mediante la commessa trasgressione, per il contenimento dei costi o per l'acquisizione di benefici e comunque in misura non inferiore a lire un milione.
2 ter. L'accertamento di mancanza di danno ambientale indica le prescrizioni tecniche delle eventuali modifiche da apportare al fine dell'armonico inserimento dell'opera nel contesto ambientale.>>.

Art. 19
 (Conclusione delle lottizzazioni convenzionate)
1. Allo scopo di favorire la conclusione delle procedure relative agli obblighi assunti nell'ambito di piani di lottizzazione convenzionata approvati, ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con convenzioni stipulate da non meno di dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di snellimento e di semplificazione di cui ai commi successivi.
2. Le obbligazioni assunte nell'ambito di convenzioni di cui al comma 1 e concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e la cessione di aree si intendono adempiute a tutti gli effetti, ivi compreso quello relativo alla svincolo delle garanzie prestate, quando il Comune, pur in assenza di formale documentazione tecnico-amministrativa, abbia tuttavia di fatto provveduto, senza sollevare rilievi o contestazioni, ad assumere a proprio carico la gestione pubblica delle opere di urbanizzazione primaria realizzate dalla ditta lottizzante, ancorché in difetto di regolare concessione edilizia, sempre che dette opere siano state comunque regolarizzate attraverso il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
3. Fermo restando che ogni altra obbligazione a carico della ditta lottizzante dev'essere adempiuta a termini di convenzione, il Comune accerta, con deliberazione della Giunta comunale, l'adempimento delle obbligazioni di cui al comma 2 secondo le indicazioni del presente articolo e procede quindi allo svincolo delle garanzie prestate dalla ditta lottizzante.
4. Permane a carico del Comune l'onere di procedere formalmente all'acquisizione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, dopo la definizione dei rapporti derivanti dalla convenzione di lottizzazione, qualora non vi abbia già provveduto.
Art. 20
 (Integrazioni alla legge regionale 28/1989, in materia di sovvenzioni ai Comuni per la formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi)
1.
All'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Sono ammissibili alle sovvenzioni anche le spese già sostenute, purché lo strumento urbanistico non sia approvato alla data del termine finale per la presentazione della domanda.>>.

Art. 21
 (Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 13/1998, in materia di salvaguardia di zona tipica)
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: <<Le Province in fase autorizzativa possono escludere da tale vincolo le discariche di seconda categoria tipo <<A>> ovvero le discariche di rifiuti inerti.>>.
Art. 22
 (Scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria)
1. La concessione e, nei casi previsti, l'autorizzazione edilizia costituiscono anche autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, e ne viene data esplicita indicazione nel provvedimento edilizio.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata qualora non siano intervenute modifiche allo scarico, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, mediante autocertificazione.
3. L'attivazione di un nuovo scarico, al di fuori dei provvedimenti edilizi di cui al comma 1, oppure le modifiche dello scarico esistente, sono autorizzate dal Comune in cui questo ricade.