<<Art. 128
(Piani regolatori generali intercomunali)
1. Al fine del coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico, fra i Comuni di rilevanza regionale e sovracomunale, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres., pubblicato nel Supplemento straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 15 maggio 1995, sono individuati quelli che, con i Comuni contermini, si dotano di Piano regolatore generale intercomunale (PRGI). I Comuni contermini possono anche non essere compresi nell'allegato A del DPGR 20 aprile 1995, n. 0126/Pres..
2. L'individuazione di cui al comma 1 deve definire una adeguata continuità territoriale e viene approvata dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale, sezione prima, su richiesta dei Comuni interessati. I Comuni indicano concordemente il Comune tenuto alla redazione del Piano e la ripartizione delle spese.
3. Oltre ai Comuni individuati ai sensi dei commi 1 e 2, possono dotarsi di PRGI i Comuni, purché contermini, che si costituiscono in Unione di Comuni.
4. Il progetto di PRGI e di variante, da assumersi ai sensi dell'articolo 32, è adottato dai Consigli comunali dei Comuni interessati in riunione disgiunta. Le osservazioni e opposizioni sono presentate ai Comuni secondo la competenza territoriale; su di esse i Comuni si pronunciano autonomamente.
5. Le varianti al PRGI di cui all'articolo 32 bis sono di competenza dei singoli Comuni.
6. Per quanto non previsto trova applicazione il titolo IV, capo I.>>.