Art. 13
(Disposizioni organizzative)
1. Il procedimento amministrativo mediante autocertificazione ha inizio con la presentazione allo sportello unico territorialmente competente, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata di autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa.
2. L'autocertificazione non può riguardare determinazioni relative a:
a) impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari;
b) impianti di produzione di materiale d'armamento;
c) depositi costieri e impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;
d) deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti soggetti all'applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
e) procedure di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente;
f) ipotesi nelle quali, nell'ambito del procedimento unico, singole fasi procedimentali debbano obbligatoriamente concludersi con un'apposita autorizzazione ai sensi della normativa comunitaria e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Lo sportello unico, ricevuta la domanda, provvede tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni:
a) a inviare copia della medesima e della documentazione prodotta, anche in via telematica, alla Regione, agli altri Comuni interessati nonché, per i profili di competenza, agli altri uffici competenti per le verifiche;
b) a immettere la domanda medesima nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità;
c) a dare contestualmente inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione gli uffici competenti possono richiedere allo sportello unico, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Lo sportello unico, entro cinque giorni, inoltra a sua volta la richiesta di integrazione documentale al soggetto richiedente. Il termine di cui al comma 11 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo motivata richiesta di proroga comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, il procedimento è concluso.
5. Qualora si rendano necessarie modifiche al progetto, il responsabile del procedimento, su richiesta degli uffici, convoca il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio con tutti gli uffici coinvolti nel procedimento, della quale viene redatto apposito verbale.
6. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'
articolo 17 della legge regionale 7/2000, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti. Il termine di cui al comma 11 resta sospeso fino alla presentazione, entro il termine stabilito, del progetto modificato conformemente all'accordo. Qualora l'accordo non venga raggiunto, il procedimento è concluso.
7. Nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla Regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se lo sportello unico, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso, ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendano necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 5 e 6. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente, o della comunicazione dell'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, nelle forme previste dall'
articolo 84 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'
articolo 38, comma 1, della legge regionale 34/1997.
8. Qualora, in sede di esame della domanda, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, gli uffici competenti ravvisino la falsità di alcuna delle autocertificazioni, ne informano lo sportello unico e il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
9. Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non appartenenti all'Amministrazione regionale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
10. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere allo sportello unico, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 3, lettera b), memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio, ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia motivatamente lo sportello unico. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 11.
11. Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente e, salvo quanto disposto dai commi 4, 5, 6, 8, 9 e 10, è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta dello sportello unico; a tal fine i termini di cui all'articolo 82, comma 3, primo e secondo periodo, e comma 5 della
legge regionale 52/1991, come sostituito dall'
articolo 36, comma 1, della legge regionale 34/1997, sono ridotti rispettivamente a quaranta, sette, e sette.
12. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 11, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente o della comunicazione dell'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, nelle forme previste dall'
articolo 84 della legge regionale 52/1991. L'impresa è tenuta a comunicare allo sportello unico l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. Il giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa, lo sportello unico informa dell'inizio dei lavori gli uffici competenti, anche ai fini dei controlli ritenuti necessari.
13. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, e comunque fino all'attestazione dell'abitabilità o dell'agibilità ai sensi dell'
articolo 86 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'
articolo 82, comma 25, della legge regionale 13/1998, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il Sindaco, su comunicazione del responsabile del procedimento, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.
Art. 14
(Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale)
1. Lo sportello unico accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Successivamente lo sportello unico e gli altri uffici interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani territoriali, nonché la insussistenza di vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.
2. La verifica da parte degli uffici di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:
a) la prevenzione degli incendi;
b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido (GPL);
e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
g) le immissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;
i) le industrie qualificate come insalubri;
l) le misure di contenimento energetico.
3. Il decorso del termine di cui all'articolo 13, comma 11, non fa venire meno le funzioni di controllo da parte del Comune e degli altri enti competenti.